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Sentenza 8 aprile 2025
Sentenza 8 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 08/04/2025, n. 554 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 554 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVELLINO
Il Tribunale di Avellino, Prima Sezione Civile, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Sigg. Magistrati:
Dott. Raffaele Califano Presidente
Dott.ssa Michela Palladino Giudice
Dott.ssa Valentina Pierri Giudice rel. ed est.
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 3142/2024 R.G., avente ad oggetto “Separazione dei coniugi” e vertente
TRA
, nato a [...] il [...], C.F. Parte_1
, rappresentato e difeso dall' Avv. Anna Coppola;
C.F._1 ricorrente
E
nata a [...] il [...]2 (c.f. ), Controparte_1 C.F._2 rappresentata e difesa dall'avv. Michela PELOSI,
Con l'intervento necessario del P.M. presso il Tribunale di Avellino
CONCLUSIONI: con le note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del 12.3.2025 le parti hanno chiesto omologarsi l'accordo sottoscritto personalmente e depositato in data 26.2.2025.
Motivazioni in fatto ed in diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 13.11.2024, proponeva di separazione giudiziale dal Parte_1 proprio coniuge, all'uopo esponendo:
- di aver contratto matrimonio concordatario con in data 10/01/1993 in Pago Controparte_1 del Vallo di Lauro (AV);
- che, sin dall'inizio della vita coniugale, i coniugi constatavano una evidente intollerabilità per la convivenza;
- che dall'unione nascevano due figli, entrambi ormai maggiorenni. Tanto premesso, il ricorrente chiedeva all'adito Tribunale di dichiarare la separazione personale dei coniugi, alle condizioni indicate in ricorso.
Instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio dando atto Controparte_1 dell'intervenuto accordo tra le parti, come da atto sottoscritto personalmente dalle stesse e depositato in data 19.2.2025.
All'udienza del 12.3.2025, celebrata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., sulle conclusioni rassegnate dalle parti nelle note sostitutive, la causa veniva rimessa in decisione al Collegio.
***
La domanda di separazione è fondata e meritevole di accoglimento.
Le emergenze processuali consentono di ritenere che sia venuta meno la comunione di vita spirituale e materiale tra i coniugi e che, conseguentemente, tra gli stessi la convivenza sia divenuta intollerabile.
Il Tribunale, pertanto, considerato che nella fattispecie concreta ricorre l'ipotesi di cui all'art. 151
c.c., ritiene che debba essere pronunciata la separazione personale dei coniugi.
Quanto alle condizioni accessorie, il Collegio rileva che le parti hanno congiuntamente richiesto di recepirsi nell'emananda sentenza le condizioni dalle stesse concordate e riportate nell'accordo sottoscritto e depositato in data 19.2.2025, qui da intendersi integralmente riportato e trascritto.
Tali condizioni non risultano contrarie a norme imperative, all'ordine pubblico e al buon costume e possono dunque essere poste a base della presente decisione.
Devono essere eseguite le formalità prescritte dalla legge.
Spese compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Avellino, Prima Sezione Civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando in camera di consiglio, così provvede:
1) omologa la separazione personale dei coniugi e , Parte_1 Controparte_1 uniti dal matrimonio contratto in Pago del Vallo di Lauro il 10.1.1993 (reg. atti matrimonio del Comune di Pago del Vallo di Lauro anno 1993 – atto n.
2 - parte II serie A), alle condizioni concordate dalle parti come riportate nell'accordo depositato in data 19.2.2025 da intendersi come parte integrante della presente sentenza;
2) spese compensate.
Manda la cancelleria per gli adempimenti.
Così deciso in Avellino, nella camera di consiglio del 13.3.2025
Il Presidente
Il Giudice est. dott. Raffaele Califano dr.ssa Valentina Pierri