Versione
27 febbraio 1963
27 febbraio 1963
Art. 2.
Piena ed intera esecuzione e' data agli Accordi indicati nell'articolo precedente a decorrere dalla loro entrata in vigore, in conformita' all'articolo 21 della Convenzione.
Piena ed intera esecuzione e' data agli Accordi indicati nell'articolo precedente a decorrere dalla loro entrata in vigore, in conformita' all'articolo 21 della Convenzione.