Articolo 2 della Legge 3 gennaio 1963, n. 38
Articolo 1Articolo 3
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27 febbraio 1963
Art. 2.
Piena ed intera esecuzione e' data agli Accordi indicati nell'articolo precedente a decorrere dalla loro entrata in vigore, in conformita' all'articolo 21 della Convenzione.
Entrata in vigore il 27 febbraio 1963