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Sentenza 7 luglio 2025
Sentenza 7 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 07/07/2025, n. 3620 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 3620 |
| Data del deposito : | 7 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI – SEZIONE CIVILE TERZA
Riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati dott. Giulio Cataldi Presidente dott.ssa Maria Casaregola Consigliere dott.ssa Maria Cristina Rizzi Consigliere istr. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. 2455 del Registro Generale Affari
Contenziosi dell'anno 2022, riservata in decisione all'udienza del 9.4.2025, con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c., ridotti (20+20), vertente
TRA
(c.f.: ), rappresentato e difeso, in virtù Parte_1 C.F._1 di procura in atti, dall'avv. Angela Lodato (c.f.: ), domiciliataria in C.F._2
Cava de NI (SA) alla via A. Ferrigno n. 7C, in virtù di mandato in atti, in sostituzione di precedente difensore;
appellante
E in persona del l.r.p.t. (p.i.: ), rappresentata e difesa, in Controparte_1 P.IVA_1 virtù di procura in atti, dagli avv.ti Alberto Toffoletto (c.f.: ), C.F._3 [...]
(c.f.: ), (c.f.: ), Pt_2 C.F._4 Parte_3 C.F._5
(c.f.: ), (c.f.: Parte_4 C.F._6 Parte_5
), (c.f.: ), domiciliati presso C.F._7 Parte_6 C.F._8 lo studio dell'avv. Paola Santoro in Napoli, via Mascagni n. 64;
1 appellata nonché
in persona del l.r.p.t. , con l'avv. Nicola Simonelli Controparte_2 appellata non costituita.
Oggetto: appello avverso la sentenza n.1582/2022 del Tribunale di Santa Maria Capua
Vetere, pubblicata in data 3.5.2022, nel proc. di primo grado n.6003/2018 r.g.
Conclusioni: come da verbale di udienza del 9.4.2025.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere con la gravata sentenza ha rigettato la domanda di nullità e indebito formulata da ed ha compensato le spese Parte_7 di lite;
la domanda era fondata sull'asserita usurarietà del tasso di interessi concordato nel mutuo stipulato con la convenuta in data 14.6.2006, con atto per notar anche CP_3 Per_1 in ragione del meccanismo anatocistico derivante dall'ammortamento alla francese, ammortamento “mai pattuito”.
Avverso questa sentenza ha proposto appello con atto ritualmente Parte_1 notificato, affidato a due articolati motivi (1. erronea valutazione delle prove articolate in tema di usura;
erronea applicazione delle regole di distribuzione dell'onere della prova in materia;
illegittimità del meccanismo di calcolo di ammortamento alla francese, peraltro imposto dalla banca;
2. omessa pronuncia sulla domanda di nullità del tasso di interesse, non correttamente indicato e di restituzione degli importi indebitamente versati). Ha reiterato l'appellante le istanze istruttore (c.t.u. ed ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c.) ed ha concluso in conformità.
Ha resistito la chiedendo di dichiarare l'appello inammissibile ex Controparte_4 art. 348 c.p.c. e di rigettarlo nel merito;
ha dedotto l'appellata che in appello erano state sollevate questioni mai allegate in primo grado.
Non si è costituita la cessionaria nonostante la rituale notifica dell'appello in CP_2 data 2.6.22 per l'udienza in citazione del 14.11.2022.
All'udienza del 9.4.2025, sulle conclusioni precisate a verbale, la causa è stata riservata in decisione, previa concessione dei termini ex art. 190 c.p.c., ridotti (20+20).
2.Il primo motivo di appello contiene svariate censure.
2.1-Con la prima censura l'appellante si duole della erronea valutazione degli elementi probatori posti a sostegno della dedotta usura e lamenta la non corretta distribuzione degli oneri probatori in materia.
2 Sul punto il tribunale sostiene un difetto assoluto di prova della denunciata usura;
illustrati i principi sulla distribuzione dell'onere della prova, nella sentenza si legge:
Concretamente l'onere della prova così delineato non può prescindere dalla produzione in giudizio, da parte dell'attore, del contratto di mutuo (con i relativi allegati) nonché di tutte le contabili, attestanti il pagamento delle singole rate. Nella fattispecie tale documentazione manca.
2.2-In primo luogo, il tribunale ha correttamente applicato le regole di distribuzione dell'onere della prova in materia di usura, nelle azioni di ripetizione d'indebito. Quanto alla distribuzione dell'onere della prova nelle azioni di ripetizione d'indebito e circa la presenza nel contratto di determinate clausole di cui si eccepisce la nullità, la giurisprudenza non ha mai dubitato che l'onere di allegare e provare le relative circostanze che una parte adduce a sostegno della nullità incomba sulla parte che tale domanda proponga.
La nota sentenza della Cass. a sez. un. del 2020 n. 19597, oltre ai criteri di verifica della usura, ha anche dettato il principio, successivamente ripetutamente confermato, che “L'onere probatorio nelle controversie sulla debenza e sulla misura degli interessi moratori, ai sensi dell'art. 2697 cod. civ., si atteggia nel senso che, da un lato, il debitore, il quale intenda provare l'entità usuraria degli stessi, ha l'onere di dedurre il tipo contrattuale, la clausola negoziale, il tasso moratorio in concreto applicato, l'eventuale qualità di consumatore, la misura del T.e.g.m. nel periodo considerato, con gli altri elementi contenuti nel decreto ministeriale di riferimento;
dall'altro lato, è onere della controparte allegare e provare i fatti modificativi o estintivi dell'altrui diritto» (in tempi più recenti, conf. Cass. 2024, n. 26525).
2.3- Tanto premesso, va ulteriormente osservato che, in primo grado, l'attore in ripetizione non ha mai indicato con chiarezza lo sforamento percentuale in tema di usura;
i costi asseritamente da calcolare e considerare nel rilievo della usura non sono mai stati dettagliati;
neppure la consulenza di parte è idonea allo scopo, come si dirà.
2.4- In ogni caso, quanto ai tassi indicati nel prodotto contratto di mutuo – che risulta ritualmente prodotto in primo grado, a differenza di quanto pare emergere in motivazione - ad integrazione di quanto indicato in sentenza, emerge dalla lettura del documento di sintesi, allegato al contratto, che il TAN iniziale (tasso nominale annuo, che non include spese e costi) è fissato nel 4,55% + 0,05= 4,60% (collegato all'Euribor variabile a tre mesi;
cfr. documento di sintesi).
Nel corpo del contratto di mutuo redatto il 14.6.2006 con atto per notar sono Per_1 poi indicati analiticamente i costi pattuiti (costi di istruttoria, assicurativi e altro) ed è indicato l'ISC del 4,82796% (l'ISC è equivalente al TAEG e tiene, invece, conto di tutte le spese e costi, incluse imposte e tasse); il tasso di mora è indicato in due punti percentuali in più
3 rispetto al TAN (4,60% + 2%= del 6,60%) ed è pattuita la clausola di salvaguardia. Le parti concordano sulla soglia di usura rilevata nel periodo di riferimento (6,24%). Il tasso d'interesse è, dunque, adeguatamente indicato.
3.-Con ulteriore censura (sempre contenuta nel primo motivo di appello) assume l'appellante che nella citazione del primo grado non aveva mai posto a sostegno della usura la
“sommatoria” tra interessi corrispettivi e moratori, come emergeva dalla lettura della sentenza, bensì la necessità che nel rilievo del superamento delle soglie fossero considerati tutti i costi del finanziamento siccome pattuiti;
reitera, dunque, la richiesta c.t.u. contabile, illegittimamente non ammessa.
Si evidenzia che nella consulenza di parte depositata in primo grado si legge che il tasso corrispettivo effettivo, comprensivo di tutti i costi del finanziamento, era pari al maggior tasso del 4,92%, pacificamente infra soglia, mentre quello moratorio (4,92% + 2 = 6,92%) era superiore alla soglia del 6,24% individuata nel d.m. applicabile.
3.1-In primo luogo, si osserva che, correttamente, il tribunale ha ritenuto infra soglia sia il tasso corrispettivo che quello di mora (a differenza di quanto sostenuto dal c.t.p.), in applicazione dei diversi criteri di rilevazione e confronto dettati dalla giurisprudenza di legittimità. Sempre correttamente il Tribunale ha ritenuto che la perizia di parte in atti prodotta conteneva conclusioni ormai superate dalla più recente giurisprudenza in punto di modalità di verifica della usurarietà degli interessi di mora. Costante è l'orientamento assunto sul punto dalla Suprema Corte, secondo cui «In tema di interessi convenzionali, la disciplina antiusura si applica sia agli interessi corrispettivi (e ai costi posti a carico del debitore per il caso di regolare adempimento del contratto) sia agli interessi moratori (e ai costi posti a carico del medesimo debitore per il caso, e come conseguenza, dell'inadempimento), ma non consente di utilizzare il c.d. criterio della sommatoria tra tasso corrispettivo e tasso di mora, poiché gli interessi corrispettivi e quelli moratori si fondano su presupposti diversi e antitetici, essendo i primi previsti per il caso di (e fino al) regolare adempimento del contratto e i secondi per il caso di (e in conseguenza dell') inadempimento del contratto» (Cass. 2023 n.
28983; Cass. civ., sez. I, 5/5/2022, n. 14214; conformi Cass. civ., sez. III, 6/5/2022, n. 14472,
e Cass. civ., sez. VI, 4/11/2021, n. 31615).
3.2- In ogni caso, il Tribunale, esclusa la legittimità della “sommatoria” tra tassi corrispettivi e moratori, non ha posto solo tale questione alla base del rigetto, ma ha dato atto anche dei criteri da applicare per la verifica del rispetto delle soglie di mora dettati dalla giurisprudenza di legittimità.
4 Invero, partendo dal presupposto che ha rilevanza solo la usura rilevata nella fase genetica del rapporto (sulla irrilevanza della cd. usura “sopravvenuta cfr. Cass. SS.UU. 2017,
n. 24675; Cass. 2023, n. 24743), la giurisprudenza ha chiarito che, mentre il tasso corrispettivo va confrontato con le soglie rilevate dai d.m. trimestrali, per il tasso moratorio non è corretto tale mero confronto nei casi in cui i d.m., nel calcolo delle soglie, non tengano conto della mora. In tali ultime ipotesi, il criterio di calcolo e di confronto è stato dettato dalla
Corte di Cassazione a sezioni unite, sent. del 2020 n. 19597 cit. In tale sentenza si legge che, ai fini della verifica dell'usura con riferimento al tasso di mora, occorre individuare delle nuove soglie attraverso un eventuale aumento del tasso soglia in base alle rilevazioni medie della mora effettuate dalla Banca d'Italia, in base all'epoca di conclusione del contratto.
Da qui la possibilità di usare la seguente formula: "T.e.g.m., più la maggiorazione media degli interessi moratori, il tutto moltiplicato per il coefficiente in aumento, più i punti percentuali aggiuntivi, previsti quale ulteriore tolleranza dal predetto decreto".
3.3-Per la individuazione del nuovo tasso soglia di mora, ai fini del confronto dei tassi pattuiti con i tassi soglia, è doveroso allora tenere conto delle indicazioni fornite da Banca
d'Italia nei propri chiarimenti del 3 luglio 2003, laddove è stato chiarito che, per evitare il confronto tra tassi disomogenei, i decreti trimestrali riportano i risultati di un'indagine campionaria per le maggiorazioni medie della mora.
Ebbene, per i contratti conclusi dall'01/04/2003 (data di entrata in vigore del D.M. 25 marzo 2003) al 30/06/2011, il “tasso soglia di mora” si determina sommando al T.E.G.M. il valore del 2,1 % (maggiorazione media interessi di mora indicata nei DD.MM.), il tutto maggiorato del 50% ex art. 2, comma 4, L. 108/1996 pro tempore vigente. La formula diviene la seguente: (T.E.G.M. + 2,1) x 1,5. Si tratta di una soluzione di calcolo molto chiara e precisa.
Poiché il contratto in esame è del 14.4.2006, in applicazione di tale formula:
(T.E.G.M. rilevato nel trimestre di conclusione del contratto + 2,1) x 1,5;
(TEGM 4,16 +2,1) X 1,5= 9,39% nuovo tasso soglia di mora.
Nel contratto al vaglio, il tasso corrispettivo maggiorato dei due punti percentuali per la mora ascende al 6,60%; tale tasso, confrontato con il nuovo tasso soglia di mora, rientra ampiamente nei limiti, come correttamente ritenuto dal Tribunale.
3.4- Quanto ai costi del finanziamento, è noto che per determinare il tasso di interesse usurario occorre tener conto anche di commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluso imposte e tasse, collegate alla erogazione del credito (art. 644, co.4 c.p.); principio ribadito sin dalle sez. un. citate e costantemente confermato. Il concetto di
5 onnicomprensività di fatto scrutinato anche dalle sezioni unite cit., non attiene strettamente all'interesse usurario, ma al “costo usurario” del finanziamento («La disciplina antiusura si applica agli interessi moratori, intendendo essa sanzionare la pattuizione di interessi eccessivi convenuti al momento della stipula del contratto quale corrispettivo per la concessione del denaro, ma anche la promessa di qualsiasi somma usuraria sia dovuta in relazione al contratto concluso”). La Corte non parla solo di mora, o di interessi, ma di
“qualsiasi somma usuraria sia dovuta in relazione al contratto concluso». Laddove, nei contratti bancari, si discorre di “interesse usurario”, si evoca il più ampio concetto di “costo usurario” del credito.
Inoltre, sono le stesse istruzioni della banca d'Italia che argomentano in termini di mora e oneri assimilabili contrattualmente previsti per il caso di inadempimento di un obbligo. Ne consegue che la prescrizione civilistica dettata dall'art. 1815 co 2 c.c. (“Se sono convenuti interessi usurari la clausola è nulla e non sono dovuti interessi”) deve essere riletta nel senso che, se è convenuto un costo usurario, la clausola è nulla e sono dovuti solo gli interessi corrispettivi se essi da soli in origine sono pattuiti legittimamente.
Dunque, per effettuare un corretto confronto con le soglie, occorre individuare il tasso effettivo, il costo complessivo del finanziamento, cioè non il TAN ma il TEG del singolo contratto (unico elemento da confrontare con il tasso rilevato ai fini della usura), poiché occorre includere tutti i costi (esclusa, per concorde giurisprudenza, la penale per estinzione anticipata, ed escluse, per legge, imposte e tasse) ed a tal fine il TAN è insufficiente perché considera solo gli interessi. Va ulteriormente precisato che, al fine di verificare l'usura, il superamento del tasso soglia deve essere accertato raffrontando alle soglie il TEG del contratto e non il TAEG. Il TEG è inferiore al TAEG, in quanto, a differenza del primo, il
TAEG con specifico riferimento ai mutui, comprende ad es. anche le spese per imposte e tasse che non rilevano ai fini della usura.
3.5-Tali rilievi sui costi non mutano però le conclusioni contenute in sentenza. Invero, nel caso in esame, le spese concordate ed i costi previsti in contratto, pur laddove tradotti in percentuale, non potrebbero comunque comportare alcuno sforamento rilevante, in ragione della esiguità degli indicati costi e della distanza tra il tasso pattuito e le soglie antiusura sopra indicate. Inoltre, anche volendo considerare e confrontare con le soglie di usura sia il maggiore e onnicomprensivo indicato in contratto (4,827%) sia il più elevato Pt_8 costo effettivo (comprensivo di tutti i costi) indicato e rilevato dallo stesso c.t.p. nella consulenza di parte (4,92%), non è superato il tasso soglia di legge (6,24%). Così come, pur volendo considerare il maggior tasso moratorio indicato nella c.t.p. (4,92% + 2 mora =
6 6,92%), non è superato il “nuovo” tasso soglia di mora sopra calcolato in base ai criteri della
Cassazione (9,39%).
Del resto, parte appellante avrebbe dovuto dettagliare gli accordi, lo sforamento, i costi di cui era doglianza, e non lo ha mai fatto in maniera compiuta, come già accennato. E ciò era vieppiù necessario in ragione della evenienza che non tutti i costi pattuiti rilevano ai fini dell'usura e che occorre effettuare le complesse comparazioni suindicate.
4.Una ulteriore censura contenuta nel primo motivo di appello attiene invece agli asseriti effetti anatocistici derivanti dall'ammortamento alla francese;
si evidenzia che l'appellante solo nel presente grado di appello ha compiutamente chiarito che in primo grado si doleva non solo e non tanto della illegittimità del meccanismo di calcolo in sé, ma dal fatto che tale piano di ammortamento non fosse stato mai pattuito.
4.1- Premesso che in primo grado tale ultimo profilo di doglianza è del tutto sfumato e generico (in citazione si legge di un piano di ammortamento “imposto” e mai “pattuito”), assorbe ogni questione sulla novità della questione in appello lamentata dall'appellata la verifica che il documento di sintesi allegato al contratto di mutuo - ritualmente sottoscritto dall'attore - richiama espressamente il “piano di ammortamento” (cfr. parte dedicata alla descrizione delle “caratteristiche e rischi tipici”); inoltre, il piano di ammortamento è richiamato nella legenda allegata al documento di sintesi e nella proposta contrattuale, che è stata accettata e sottoscritta;
ne consegue che la doglianza sulla imposta od omessa pattuizione di tale piano è del tutto infondata, oltre ad essere documentalmente smentita.
5. Infine, quanto alla censura sull'effetto anatocistico dell'ammortamento alla francese, il Tribunale ha escluso l'evenienza, aderendo a quella che è la maggioritaria giurisprudenza in materia sul punto, condivisa anche dal collegio (Cass. n. 7382 del 2025 cit.). Sulla legittimità di tale tipo di ammortamento vedi anche Cass. 2023, n. 27823.
6. Con il secondo motivo di appello si censura la sentenza per omessa pronuncia sulla domanda di restituzione degli importi indebitamente versati;
tale profilo di doglianza è infondato posto che non vi è alcuna omissione sulla domanda di ripetizione, assorbita alla evidenza dalla esclusione di profili di nullità a monte della domanda di indebito.
Sempre in tale motivo è, poi, censurata la sentenza nella parte in cui non ha ben valutato l'evenienza che il tasso indicato in contratto non corrispondeva a quello effettivo.
6.1- Evidenziato che anche tale profilo è solo accennato in primo grado, si osserva che l' è regolarmente indicato nel contratto di mutuo in atti depositato. L'indicatore Pt_9 sintetico di costo (ISC) è stato introdotto nel nostro ordinamento dalla deliberazione del CICR del 4.3.2003, che ha demandato alla Banca d'Italia il compito di individuare le operazioni e i
7 servizi per i quali gli intermediari sono obbligati a rendere noto un “Indicatore Sintetico di
Costo” (ISC) comprensivo degli interessi e degli oneri che concorrono a determinare il costo effettivo dell'operazione per il cliente, secondo la formula stabilita dalla Banca d'Italia. Tale indice rappresenta un valore medio espresso in termini percentuali che svolge una funzione informativa, finalizzata a mettere il cliente nella posizione di conoscere il costo totale effettivo del finanziamento prima di accedervi e di renderlo edotto dell'effettiva onerosità dell'operazione. Par
Proprio perché svolge una mera funzione di pubblicità e trasparenza, l' non costituisce un tasso di interesse, un prezzo o una condizione economica direttamente applicabile al contratto;
non rientra nelle nozioni di “tassi, prezzi e condizioni” cui esclusivamente fa riferimento l'art. 117 comma 6 TUB. D'altra parte, la sanzione della nullità per la mancata o non corretta indicazione dell' è prevista esclusivamente per il Pt_9 caso del credito al consumo, nell'ambito della cui disciplina l'art. 125 - bis comma 6 TUB
(entrato in vigore effettivamente solo nel 2010 e quindi, finanche in un momento successivo alla stipula del contratto di mutuo di cui è causa) prevede che “Sono nulle le clausole del contratto relative a costi a carico del consumatore che, contrariamente a quanto previsto ai sensi dell'articolo 121, comma 1, lettera e), non sono stati inclusi o sono stati inclusi in modo non corretto nel TAEG pubblicizzato nella documentazione predisposta secondo quanto previsto dall'articolo 124. La nullità della clausola non comporta la nullità del contratto”.
Ne consegue che l'unico rimedio di cui può avvalersi il mutuatario, al quale siano state applicate condizioni più sfavorevoli di quelle pubblicizzate dalla banca, è di natura risarcitoria, sempre che il mutuatario sia in condizione di provare di aver subito un pregiudizio nonché il nesso di causalità tra condotta scorretta della banca e danno. Ciò in Par quanto l'erronea indicazione dell' , integrando la violazione di una regola di condotta della banca (dovere di informazione trasparente delle condizioni del contratto di mutuo applicate alla clientela), non incide sulla validità del contratto e può quindi dar luogo soltanto a responsabilità precontrattuale o contrattuale (tra le tante vedi anche appello Milano sentenza n. 2643 dell'8.10.2024; nella giurisprudenza di legittimità vedi Cass., ord. 2023 n. 4597: In tema di contratti bancari, l'indice sintetico di costo (ISC), altrimenti detto tasso annuo effettivo globale (TAEG), è solo un indicatore sintetico del costo complessivo dell'operazione di finanziamento, che comprende anche gli oneri amministrativi di gestione e, come tale, non rientra nel novero dei tassi, prezzi ed altre condizioni, la cui mancata indicazione nella forma scritta è sanzionata con la nullità, seguita dalla sostituzione automatica ex art. 117 del d.lgs.
n. 385 del 1993; l'applicazione di condizioni più sfavorevoli di quelle pubblicizzate può,
8 tuttavia, determinando la violazione di regole di condotta della banca, dar luogo a responsabilità contrattuale o precontrattuale di quest'ultima).
Anche tale motivo è, dunque, infondato.
L'appello va, pertanto, rigettato e la sentenza gravata va interamente confermata.
7.Le spese di lite del presente grado di appello seguono la soccombenza e sono liquidate nei valori medi, in ragione dell'impegno difensivo prestato, e in applicazione dei parametri dettati dal d.m. n. 55/14, così come aggiornati al D.M. nr. 147/2022, tenendo conto del valore della causa (ricompreso nello scaglione da € 26.000, 01 a € 52.000,00: cfr. valore indicato nella c.t.p.), nell'importo di € 2.058,00 per la fase di studio, di € 1.418,00 per la fase introduttiva, di € 1.522,5 per la trattazione (€ 3.045,00 per la fase della trattazione e istruttoria, importo abbattuto per la metà, non essendo stata espletata istruttoria) e di €
3.470,00 per la fase decisoria.
Poiché il presente giudizio è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 e l'impugnazione è stata respinta, sussistono le condizioni per dare atto - ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228 - della sussistenza dell'obbligo di versamento, da parte della parte appellante, ove dovuto, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione integralmente rigettata.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, definitivamente pronunciando, così provvede:
1.rigetta l'appello;
2.condanna l'appellante alla rifusione in favore della parte appellata delle spese di lite, liquidate in € 8.468,5, oltre spese generali, iva e cpa come per legge, con attribuzione ai difensori, dichiaratisi antistatari;
3.ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P. R. 30 maggio 2002 n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, dalla parte impugnante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, per il gravame,
a norma del comma l-bis dello stesso art. 13.
Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 25.6.2025.
Il Consigliere estensore
Dott.ssa Maria Cristina Rizzi Il Presidente
Dott. Giulio Cataldi
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