CA
Sentenza 1 agosto 2025
Sentenza 1 agosto 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 01/08/2025, n. 4035 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 4035 |
| Data del deposito : | 1 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
Quinta Sezione Civile
(già Prima Sezione Civile Bis) riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:
- dr.ssa Caterina Molfino - Presidente -
- dr. Paolo Celentano - Consigliere -
- dr. Giovanni Galasso - Consigliere - Relatore - ha deliberato di pronunziare la presente
S E N T E N Z A nel processo d'appello avverso la sentenza pronunziata dal Tribunale di Napoli, Decima sezione civile il 14-15/5/2020 n. 3450/2020, iscritto al n. 2330/2020 del ruolo generale degli affari civili contenziosi e pendente
TRA
.f. , con sede in Sorrento, alla Via Capo n. 118, Parte_1 P.IVA_1 costituitasi in persona dell'ing. , dichiaratosi legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, rappresentata e difesa, in virtù di procura allegata e trasmessa con le modalità di cui all'art. 83 comma 3° c.p.c., dall'Avv. Aldo Starace (c.f. ; C.F._1
APPELLANTE
E
(c.f. ) Controparte_2 P.IVA_2 costituitosi in persona del pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura CP_3 distrettuale dello Stato di Napoli (c.f. ); P.IVA_3
APPELLATO
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato l'11/4/2016 la riassumeva innanzi al Parte_1
Tribunale di Napoli, nei confronti del e della GE Controparte_2
n. 2330/2020 r.g.a.c.c. Pag. 1 di 10 CORTE D'APPELLO DI NAPOLI QUINTA SEZIONE CIVILE (già Prima sezione civile bis)
il processo promosso innanzi al Tar del Lazio – che aveva Controparte_4 dichiarato il proprio difetto di giurisdizione - per ottenere l'annullamento del decreto emesso dal il 19/9/2013 con il quale era stato Controparte_2 determinato in via definitiva in € 268.845,80 il contributo in conto capitale riconosciuto alla società e in € 159.275,32 l'importo da recuperare “pari alla differenza tra l'importo complessivo delle quote erogate o comunque rese disponibili e quello delle corrispondenti quote” ammesse in via definitiva. Rassegnava le seguenti conclusioni:
“accertare il diritto di all'integrità del beneficio ai sensi della legge n. Parte_1
488/1992, di cui al decreto del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato del 07/12/1999 n. 81976 e l'erroneità, l'ingiustizia e l'infondatezza della decurtazione operatane con il Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico…recante numero di registro interno 0002330 – 19/19/2013;
- conseguentemente dichiarare l'insussistenza del diritto del convenuto CP_2 al recupero della somma di euro 159.275,32, ovvero della diversa somma che sarà ritenuta di giustizia”.
La vicenda sostanziale viene così ricostruita nella sentenza di primo grado: “- (…) la società attrice ebbe a richiedere le agevolazioni previste dalla legge n. 488/1992 in relazione ad un programma di investimenti nel settore turistico-alberghiero;
- (…) con D.M. n. 81976 del 7 dicembre 1999, il convenuto concedeva CP_2 alla predetta società un contributo pubblico, per un programma di investimenti, di importo complessivo pari ad euro 437.211,75 a fronte di un investimento complessivo di euro 2.153.625,28;
- (…) il suddetto contributo veniva erogato;
- (…) in data 15 novembre 2001, la trasmetteva al MISE copia della CP_5 documentazione finale di spesa prodotta dalla società e la “relazione sullo Parte_1 stato finale del programma di investimenti” (vedi all.2 Ministero)
- (…) nella predetta relazione erano esposte le verifiche effettuate dalla CP_5 con riguardo all'attuazione dell'investimento agevolato e si dava atto dell'esistenza di alcuni titoli di spesa non ammissibili alle agevolazioni secondo la disciplina della L.
488/1992, per un importo di Lire 30.604.000, pari ad Euro 15.823,07.
- (…) la commissione di accertamento nominata in data 18 gennaio 2002 dal
ai sensi dell'art. 10, comma 1, del D.M. 527/1995, incaricata di verificare la CP_2
n. 2330/2020 r.g.a.c.c. Pag. 2 di 10 CORTE D'APPELLO DI NAPOLI QUINTA SEZIONE CIVILE (già Prima sezione civile bis)
corretta realizzazione del programma di investimento, riteneva, con riferimento alle spese per acquisto del “suolo aziendale”, che le stesse non potevano essere ammesse per la parte di suolo “adibita a uliveto” (circa mq 1.800) trattandosi di porzione “non strettamente connessa all'attività per cui si richiedono le agevolazioni” con conseguente riduzione della spesa ammissibile in lire 350.000.000 (doc. 4 ), poi CP_2 ulteriormente rideterminata lire 253.800.000 al fine di rispettare il valore massimo del
10% che tale capitolo poteva avere rispetto all'investimento complessivo ammissibile
(doc. 9 ); CP_2
- (…) dunque, la rideterminava gli investimenti complessivamente CP_6 ammissibili in euro 1.309.424,82 (doc. 9 ). CP_2
- (…) con nota del 22 luglio 2013 il comunicava alla società istante, ai CP_2 sensi degli artt. 7 e 8 della L. n. 241/1990, l'avvio del procedimento di rideterminazione
e concessione definitiva del contributo in conto capitale nella misura di euro 268.846,80
(doc. 10 ) e, in data 19 settembre 2013 emetteva il decreto n. 2330 (“Decreto CP_2 di Rideterminazione del Contributo”) con il quale determinava in via definitiva il contributo concesso nella misura di euro 268.846,80 a fronte di euro 437.211,75 inizialmente riconosciuti, disponendo il recupero delle somme erogate in eccedenza in virtù del decreto di concessione provvisoria per un importo pari ad Euro 159.275,32”.
La società attrice eccepiva, sostanzialmente, la tardività con la quale era stato concluso il procedimento (oltre dieci anni) ed in ogni caso la prescrizione del diritto alla restituzione delle somme;
sotto il profilo formale evidenziava poi di non aver ricevuto comunicazione dell'avvio del procedimento e che, comunque, le spese escluse erano invece ammissibili ai fini del finanziamento.
Si costituiva il , chiedendo il rigetto di tutte le domande. CP_2
Si costituiva altresì la che eccepiva l'estinzione del Controparte_7 giudizio nei suoi confronti, in considerazione della tardiva riassunzione, la propria sostanziale estraneità ai fatti contestati dall'attrice ed in ogni caso l'infondatezza delle domande.
Con sentenza n. 3450/2020 il Tribunale così provvedeva: “1) in parziale accoglimento della domanda, dichiara il diritto della società attrice ad Parte_1 ottenere le agevolazioni di cui alla legge n. 488/1992 anche con riferimento alla spesa di cui alle fatture nn.7 dell'1 settembre 1998, 8 del 15 ottobre 1998 e 10 del 2 novembre
n. 2330/2020 r.g.a.c.c. Pag. 3 di 10 CORTE D'APPELLO DI NAPOLI QUINTA SEZIONE CIVILE (già Prima sezione civile bis)
1998 emesse dalla ditta con conseguente proporzionale Parte_2 riduzione anche della somma richiesta dal Ministero dello Sviluppo Economico a titolo di restituzione di importi già percepiti in attuazione della citata legge;
2) rigetta nel resto la domanda;
3) dichiara interamente compensate le spese del giudizio tra la società attrice ed il;
CP_2
4) condanna l'attrice al pagamento in favore della Parte_1 CP_8
delle spese del giudizio che liquida in euro 22.000,00 per compensi professionali,
[...] oltre rimborso forfettario (15%), IVA e CPA come per legge”.
Osservava, in particolare, che:
- era fondata l'eccezione di carenza di legittimazione passiva sollevata dalla
[...]
(divenuta, nel corso del giudizio, ; Controparte_7 Controparte_8
- oggetto della domanda era l'accertamento “dell'inadempimento posto in essere dal convenuto nel corso dell'esecuzione del rapporto di finanziamento, CP_2 inadempimento concretizzatosi, secondo la prospettazione dell'attrice, nella parziale revoca dello stesso, atteso che l'istante fa valere il proprio diritto soggettivo alla conservazione degli importi già concessi e riscossi”;
- era infondata l'eccezione di prescrizione del diritto alla restituzione della parte di contributo erogata e ritenuta non dovuta, in quanto il relativo termine decorreva dal momento in cui il diritto poteva essere fatto valere e, dunque, dal 19/9/2013, data del decreto di concessione definitiva;
- era infondata la questione della mancanza di comunicazione dell'avvio del procedimento di revoca, sia perché la stessa era stata trasmessa tramite posta elettronica certificata, sia perché la società non aveva specificamente indicato gli elementi che avrebbe potuto fornire alla P.A. qualora fosse stata informata tempestivamente del procedimento;
- non era ravvisabile il difetto di motivazione del provvedimento di revoca che si fondava sugli accertamenti svolti nel corso del procedimento;
- nel merito, era corretta l'esclusione dal finanziamento delle seguenti spese dal momento: “- che le fatture n. 10 dell'1 maggio 2000 e n. 10 del 6 giugno 2001 riguardano
l'attività di “… consulenza relativa alla domanda di finanziamento ex L. 488” (cfr. fatture prodotte dall'istante unitamente alla memoria ex art. 183, 6° comma c.p.c.) e non,
n. 2330/2020 r.g.a.c.c. Pag. 4 di 10 CORTE D'APPELLO DI NAPOLI QUINTA SEZIONE CIVILE (già Prima sezione civile bis)
come sostenuto, ad uno studio di fattibilità tecnico-economica del programma di investimento;
- che la fattura n. 24 del 29 ottobre 2000 è relativa a lavori di mera manutenzione non previsti dal D.M. 527/1995 in quanto non sono spese di investimento;
- che la fattura n. 37 del 16 settembre 1999 non è stata contabilizzata dalla società
(circostanza non contestata dalla stessa); - che quanto al “suolo aziendale” risulta condivisibile lo stralcio operato dalla commissione di mq. 1800 di suolo in quanto terreno adibito ad uliveto (quindi a una parte del suolo non strettamente connessa all'attività agevolata); non a caso nella relazione finale della Commissione si evidenzia la discordanza di dati tra due perizie di cui la prima redatta nel maggio 1999, presa in esame dalla e dalla fa riferimento al solo suolo aziendale a CP_5 CP_6 destinazione urbanistico-alberghiera ed una seconda del giugno 2003 che ricomprende anche un fondo agricolo peraltro acquistato nel 2000 ed estraneo all'investimento agevolato”;
- erano state erroneamente escluse, invece, le spese oggetto delle fatture nn. 7 dell'1/9/1998, 8 del 15/10/1998 e 10 del 2/11/1998 emesse dalla Parte_2 sulla base della seguente motivazione contenuta nella relazione della commissione del
16/6/2009: “…come si evince dall'atto costitutivo della OC , la stessa ha come oggetto sociale, tra l'altro, “…l'esercizio di attività turistiche in genere…e compiere operazioni finanziarie e commerciali, mobiliari e immobiliari”; quindi non è abilitata ad emettere fatture per prestazioni edilizie, né può essere ammissibile la fatturazione di opere murarie commissionate in subappalto ad esecutori terzi”; non era contestata, infatti, l'esecuzione di tali opere finalizzate al miglioramento ed ampliamento della struttura ricettiva, e ciò era sufficiente per la concessione del finanziamento, la cui esclusione si fondava su un rilievo meramente formale;
- andavano quindi ammesse al finanziamento anche le spese oggetto di tali fatture pari ad € 461.811,21.
Avverso tale sentenza ha proposto appello con atto di citazione Parte_3 notificato il 24/6/2020, deducendo che:
- il Tribunale aveva fatto decorrere il termine di prescrizione dalla data del decreto di concessione definitiva del 19/9/2013, facendo erronea applicazione dell'art. 2935 c.c.
e di fatto consentendo al di stabilire arbitrariamente il dies a quo della CP_2 prescrizione;
in realtà, nel caso di specie, il Ministero operava in rapporto di parità con il n. 2330/2020 r.g.a.c.c. Pag. 5 di 10 CORTE D'APPELLO DI NAPOLI QUINTA SEZIONE CIVILE (già Prima sezione civile bis)
soggetto ammesso ai benefici ed aveva a disposizione la documentazione finale di spesa fin dal 2001, sicché da tale momento o, al più tardi, dal nono mese successivo (il termine per la conclusione del procedimento previsto dall'art. 10 comma 6 d.m. 572/1995 era di nove mesi) poteva esercitare il relativo potere e chiedere la restituzione di quanto versato in eccesso;
- sotto un diverso profilo, il Tribunale aveva erroneamente ritenuto irrilevante il decorso di un lasso di tempo così ampio, limitandosi a richiamare la giurisprudenza amministrativa che attribuisce al termine per la conclusione del procedimento natura ordinatoria;
così facendo aveva però frainteso le doglianze dell'odierna appellante in quanto nel caso di specie la P.A. opera in posizione di parità con il privato ed i provvedimenti che adotta non sono espressione di un potere autoritativo;
anche a voler ammettere che potesse superare i termini per la definizione del procedimento, un simile ritardo determinava una violazione dei principi di correttezza e buona fede;
- non era stata fornita la prova della comunicazione dell'avvio del procedimento, mancando la ricevuta di consegna del messaggio di posta elettronica certificata;
il
Tribunale aveva altresì ritenuto che la società non avesse specificato quali elementi che avrebbe potuto far valere nel corso del procedimento amministrativo, senza considerare però che erano stati richiamati quelli posti a fondamento dei motivi di ricorso, peraltro almeno parzialmente ritenuti fondati dallo stesso Tribunale;
- il Giudice di prime cure non aveva correttamente interpretato la questione del difetto di motivazione;
con tale doglianza la società aveva evidenziato che il contributo poteva essere revocato solo qualora gli investimenti non fossero stato realizzati, giacché
l'ammissibilità costituiva oggetto di valutazione solo nella prima fase dello stesso;
- il Tribunale non aveva considerato che la riduzione al 10% della spesa ammessa al finanziamento per l'acquisto del suolo era avvenuta in applicazione della circolare n.
900516 del 13/12/2000 che tuttavia operava solo per le domande presentate a decorrere dal 2000;
- in ogni caso anche la spesa per l'acquisto dell'uliveto era ammissibile;
- era ingiusta la compensazione integrale delle spese.
Ha rassegnato le seguenti conclusioni: “- in riforma della sentenza impugnata accogliere la domanda formulata nell'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado e, dunque, accertare e dichiarare il diritto di all'integrità del Parte_1
n. 2330/2020 r.g.a.c.c. Pag. 6 di 10 CORTE D'APPELLO DI NAPOLI QUINTA SEZIONE CIVILE (già Prima sezione civile bis)
beneficio ai sensi della legge n. 488/1992 e l'erroneità, l'ingiustizia e l'infondatezza della decurtazione operatane con il Decreto del , Direttore Controparte_2
Generale del Controparte_9
Divisione IX, recante numero di
[...] registro interno 0002330 – 19/19/2013;
- conseguentemente, dichiarare l'insussistenza del diritto del convenuto CP_2 al recupero della somma di euro 159.275,32, ovvero della diversa somma che sarà ritenuta di giustizia
- riformare conseguentemente il regime delle spese del primo grado”.
Si è costituito, con comparsa depositata l'1/12/2020, il Controparte_2
eccependo l'inammissibilità dell'appello per violazione dell'art. 342 c.p.c. e,
[...] comunque, la sua infondatezza nel merito, riproponendo le difese già svolte nel giudizio di primo grado.
All'udienza del 25/3/2025 le parti hanno precisato le conclusioni, riportandosi ai propri scritti, e la Corte ha introitato il processo in decisione, concedendo i termini di cui all'art. 190 comma 1° c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Preliminarmente va rilevato che l'appello è ammissibile, essendo chiare le critiche mosse alla sentenza di primo grado e le argomentazioni sulle quali le stesse si fondano, come si evince dall'esposizione che precede.
2. Passando all'esame nel merito, va osservato che l'appello è fondato e deve accolto.
Va premesso che il presente processo non ha ad oggetto l'impugnazione per motivi di legittimità di un atto amministrativo;
al contrario, come rilevato ripetutamente della giurisprudenza di legittimità, “spetta alla giurisdizione del giudice ordinario la controversia relativa alla legittimità della revoca di un finanziamento pubblico, qualora la revoca si fondi sull'asserito inadempimento, da parte del beneficiario, degli obblighi
a cui la concessione del contributo è subordinata, posto che, in tal caso, il provvedimento amministrativo si pone come meramente ricognitivo del venir meno di un presupposto per la fruizione del beneficio, incidendo su una posizione di diritto soggettivo del suo
n. 2330/2020 r.g.a.c.c. Pag. 7 di 10 CORTE D'APPELLO DI NAPOLI QUINTA SEZIONE CIVILE (già Prima sezione civile bis)
titolare e non implicando alcuna valutazione discrezionale” (Cass. 1946/2024; nello stesso senso, ex multis, con specifico riguardo ad un finanziamento erogato ai sensi della l. 488/1991, cfr. Cass. 15941/2014).
Tali principi sono stati applicati anche dal TAR Campania nella sentenza n.
3108/2015 con la quale ha escluso la propria giurisdizione in ordine alla vicenda in esame;
il G.A. ha osservato, infatti, che il contributo è stato parzialmente revocato sulla base di valutazioni che non comportano l'impiego di discrezionalità, a fronte delle quali la posizione del beneficiario è di diritto soggettivo;
“nel caso di specie la valutazione effettuata dall'amministrazione sul novero delle spese ammissibili a finanziamento, a titolo di concessione definitiva, va ricondotta sostanzialmente al giudizio, da compiersi ad opera del soggetto creditore di una determinata prestazione (che ha costituito il vincolo di scopo del beneficio economico concesso), circa la sussistenza di un inadempimento rispetto agli impegni assunti da parte del soggetto beneficiario del finanziamento. (…) Nella vicenda in esame è di palmare evidenza che il comportamento imputato dall'Amministrazione alla società ricorrente – come sommariamente descritto in precedenza – costituisca inosservanza rispetto alle prescrizioni della normativa regolante l'attribuzione del beneficio economico, nonché degli impegni assunti al fine di conseguire tale beneficio e che, pertanto, l'atto gravato, adottato dall'autorità in sede di autotutela debba qualificarsi come atto di revoca intervenuto per la enunciata inadempienza” (pag. 6 e s. della sentenza).
È evidente, quindi, che la controversia non ha ad oggetto l'atto, bensì il rapporto di diritto soggettivo;
la valutazione in questa sede riguarda esclusivamente l'esistenza dell'inadempimento da parte del beneficiario (e non del , come erroneamente CP_2 ritenuto dal Tribunale) che determina la revoca del finanziamento, senza che abbiano rilievo i meri profili formali o la motivazione dell'atto di revoca parziale (in ordine ai quali pure l'odierna appellante ha sollevato contestazioni) che, come evidenziato nella massima richiamata, è privo di contenuto discrezionale e non fa altro che riconoscere l'esistenza dei presupposti per la revoca. In altri termini, nel presente giudizio occorre solo valutare se sussistono o meno i fatti che possono dar luogo alla revoca parziale, con la conseguenza che sono del tutto irrilevanti il contenuto dell'atto di revoca e la relativa motivazione.
Ovviamente i principi appena esposti si riverberano anche sull'onere della prova,
n. 2330/2020 r.g.a.c.c. Pag. 8 di 10 CORTE D'APPELLO DI NAPOLI QUINTA SEZIONE CIVILE (già Prima sezione civile bis)
che è ripartito in maniera analoga a quanto avviene in un giudizio di risoluzione per inadempimento - con la conseguenza che la parte creditrice (in questo caso il ) CP_2 deve dimostrare solo l'esistenza dell'obbligo gravante sulla controparte, mentre spetta a quest'ultima dimostrare di aver correttamente adempiuto alla propria obbligazione (ex multis Cass. 13685/2019; Cass. 15659/2011) – e con riguardo alla prescrizione.
Per quanto fin qui esposto, occorre dunque applicare i principi che regolano la prescrizione dell'azione per inadempimento, con la conseguenza che, a tutto voler concedere il relativo termine decorre dal 26/11/2001, data in cui il ha ricevuto CP_2 dalla banca la documentazione relativa agli investimenti eseguiti ed ai contributi che potevano essere riconosciuti a (cfr. missiva del 15/11/2001, allegato 2 Parte_1 della produzione del ). CP_2
È pur vero che la giurisprudenza in diverse occasioni (Cass. 23603/2017; Cass.
12362/2024) ha affermato che il termine di prescrizione per la revoca di contributi decorre dalla data del provvedimento di revoca, ma in tali casi l'evento che aveva determinato la revoca era sopravvenuto alla concessione del contributo (ad esempio perché solo in un secondo momento era stata scoperta la falsità delle attestazioni prodotte dal beneficiario); nel caso di specie, viceversa, si contesta che fin dall'inizio non vi erano le condizioni per ammettere al beneficio determinati investimenti, sicché il termine di prescrizione non può che decorrere dalla data in cui era possibile rilevare tale “inadempimento” (art. 2935 c.c.)
e, dunque, dalla ricezione della relativa documentazione.
Per tutto quanto esposto, alla data del provvedimento di revoca parziale
(19/9/2013) il termine di prescrizione era già maturato.
L'appello deve quindi essere accolto, con la conseguenza che va dichiarata l'insussistenza del diritto del ad ottenere la Controparte_2 restituzione dell'importo di € 159.275,32 indicato nel decreto del 19/9/2013.
3. All'accoglimento dell'appello consegue la condanna del al CP_2 pagamento, in favore de delle spese di entrambi i gradi di giudizio da Parte_1 liquidarsi - in base ai parametri contenuti nelle tabelle 2 e 12 allegate al d.m. Giustizia
55/2014 (come modificato dal d.m. 147/2022) per le controversie di valore compreso tra
€ 52.000 ed € 260.000 - nei seguenti importi: processo di primo grado fase di studio € 1.300
n. 2330/2020 r.g.a.c.c. Pag. 9 di 10 CORTE D'APPELLO DI NAPOLI QUINTA SEZIONE CIVILE (già Prima sezione civile bis)
fase introduttiva € 850
fase istruttoria € 2.850
fase decisoria € 2.200 processo d'appello fase di studio € 1.500
fase introduttiva € 1.000
fase istruttoria € 2.200
fase decisoria € 2.600
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza n.
3450/2020 emessa dal Tribunale di Napoli il 14-15/5/2020:
1. accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, dichiara l'insussistenza del diritto del ad ottenere la Controparte_2 restituzione dell'importo di € 159.275,32;
2. condanna il al pagamento, in favore de Controparte_2 [...]
delle spese di entrambi i gradi di giudizio che liquida, per il giudizio Parte_1 di primo grado, in € 786 per spese vive, € 7.200 per compenso ed € 1.080 per spese generali di rappresentanza e difesa e, per il giudizio di appello, in € 1.165,50 per spese vive, € 7.300 per compenso ed € 1.095 per spese generali.
Così deciso in Napoli il 22 luglio 2025.
La Presidente Il Consigliere estensore Dr.ssa Caterina Molfino
Dr. Giovanni Galasso
n. 2330/2020 r.g.a.c.c. Pag. 10 di 10