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Sentenza 11 febbraio 2025
Sentenza 11 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nuoro, sentenza 11/02/2025, n. 20 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nuoro |
| Numero : | 20 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 964/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI NUORO
SEZIONE CIVILE nella seguente composizione
Dott.ssa Tiziana Longu Presidente
Dott.ssa Salvatore Falzoi Giudice
Dott. Cosimo Gabbani Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di 1° grado iscritta al n. 964 del ruolo volontaria giurisdizione dell'anno
2024 avente ad oggetto: Separazione consensuale e divorzio congiunto promossa da
, nato a [...] il [...], C.F. , Parte_1 C.F._1 con il patrocinio dell'Avv. EMANUELA TIANA, giusta procura in atti, ed elettivamente domiciliati presso il suo studio, sito in Nuoro (NU) in Via Monsignor Giuseppe Melas n.
44 e , nata a [...] il [...], C.F. Parte_2 C.F._2 con il patrocinio dell'Avv. GIANLUCA BONETTI e dell'Avv. GIADA GERVASI, giusta procura in atti, ed elettivamente domiciliati presso il loro studio, sito in Sabaudia
(LT) in Via Vittorio Emanuele II n. 38;
Ricorrenti
Con l'intervento del Pubblico Ministero
Conclusioni per entrambe le parti:
«a) Autorizzare i coniugi a vivere separatamente e nel reciproco rispetto;
b) Concedere l'affidamento condiviso/congiunto dei minori e con Persona_1 Per_2 collocamento, presso l'abitazione della madre;
c) La ricorrente , rinuncia all'assegno di mantenimento per sé stessa e per Parte_2
i propri figli, potendo contare sul reddito del proprio lavoro e sugli assegni familiari percepiti per i minori;
d) Il ricorrente rinuncia all'assegno di mantenimento per sé stesso e Parte_1 per i propri figli, potendo contare sul reddito del proprio lavoro e sugli assegni familiari percepiti per i minori;
e) I coniugi accettano di volersi separare consensualmente e propongono di accettare i patti indicati nel ricorso;
f) Disporre la trasmissione della sentenza all'ufficio dello stato civile di Priverno (LT), affinché proceda alle annotazioni prescritte ai sensi dell'art. 69 del d.p.r. 396/2000».
All'udienza del 21.1.2025 le parti hanno così modificato le proprie conclusioni:
«Le parti personalmente dichiarano di non volersi riconciliare e confermano le conclusioni di cui al ricorso congiunto con le se seguenti modifiche:
1. rinuncia alle seguenti conclusioni:
“La ricorrente, in caso di violazione degli accordi tutti significati nel presente ricorso e dalla medesima sottoscritto, concorda nel collocamento dei minori presso l'abitazione paterna, con la rinuncia a percepire metà importo sia degli assegni familiari che del sussidio di invalidità civile percepito dal minore Per_2
Il ricorrente, in caso di violazione degli accordi tutti significati nel presente ricorso e dal medesimo sottoscritto, concorda nel collocamento dei minori presso l'abitazione materna con la rinuncia a percepire metà importo sia degli assegni familiari che del sussidio di invalidità civile percepito dal minore;
Per_2
2. modifica delle conclusioni relative alla percezione delle pubbliche provvidenze in favore dei figli come segue:
“a) percezione dell'assegno unico per i figli al 50% fra i genitori;
b) utilizzo dell'assegno di invalidità di nell'interesse del medesimo, al 50% fra Per_2
i genitori»
Conclusioni del PM:
“Si esprime, ai sensi dell'art. 473 bis51 c.p.c., parere favorevole alla separazione consensuale dei coniugi e al contestuale scioglimento del matrimonio tra le parti secondo gli accordi raggiunti nel ricorso cumulativo congiunto del 16.10.2024”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso congiunto e cumulativo per separazione e divorzio, depositato il
29.10.2024, e hanno esposto di aver Parte_1 Parte_2 contratto matrimonio civile in Priverno (LT) il 22.10.2016; che dall'unione sono nati due figli: nata il [...] e nato il [...]; che è Persona_1 Per_2 Per_2 affetto da disabilità e che percepisce, per tale motivo, pubbliche provvidenze;
che la convivenza dei coniugi è divenuta intollerabile per incompatibilità di carattere e che il rapporto si è logorato irrimediabilmente;
che svolge la professione di Parte_1 artigiano nel campo dell'edilizia e della falegnameria mentre svolge la Parte_2 professione di libera professionista;
che le parti sono economicamente indipendenti. Con riguardo ai figli, i genitori si sono accordati per l'affidamento congiunto con collocazione prevalente presso l'abitazione della madre e per il mantenimento diretto.
2. Con decreto del 16/12/2024 è stata disposta la comparizione personale delle parti, essendo necessari chiarimenti in ordine al mantenimento dei figli e allo stato di disabilità di Le parti hanno, quindi, depositato documentazione medica in ordine allo stato Per_2
Pag. 2 di 4 di disabilità di All'udienza del 21/01/2025 sono stati sentiti personalmente i Per_2 genitori che hanno fornito i chiarimenti richiesti, dichiarando di non volersi riconciliare e modificando le condizioni di separazione come riportato in epigrafe.
3. Ciò premesso, i ricorrenti, oltre alla domanda congiunta di separazione, hanno presentato, col medesimo ricorso congiunto, domanda di divorzio.
*****
4. La domanda di separazione avanzata dalle parti va accolta.
Considerato l'accordo tra i coniugi, il Tribunale deve limitarsi a verificare la sussistenza dei presupposti per la pronuncia della separazione, all'esame delle condizioni concernenti i figli minori nonché ad accertare che le condizioni dell'accordo non siano in contrasto con norme imperative e di ordine pubblico.
Secondo quanto dichiarato nel ricorso, e confermato personalmente all'udienza del
21.1.2025, l'unione coniugale si è deteriorata tanto da rendere impossibile la prosecuzione della convivenza.
Tale situazione rende evidente l'esistenza di una frattura irreversibile. Di conseguenza, va accolta la domanda volta a dichiarare la separazione dei coniugi.
5. Per quanto concerne le condizioni relative ai figli minori e Persona_1 Per_2 considerata l'età degli stessi, letto il piano genitoriale, si ritiene che le condizioni indicate nell'accordo corrispondano al loro interesse e che la disciplina concordata per il loro mantenimento diretto sia congrua, tenute presenti le modifiche delle conclusioni apportate all'udienza del 21.1.2025. Visto l'accordo fra i genitori, si ritiene non necessario procedere all'ascolto dei figli minori ex art. 473 bis.4 c.p.c.
6. Le altre condizioni di separazione, come modificate all'udienza del 21.1.2025, non sono manifestamente contrarie a norme imperative o d'ordine pubblico;
pertanto, deve essere omologato l'accordo intervenuto tra le parti.
7. Le parti hanno domandato unitamente all'omologa della separazione anche la dichiarazione della cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario alle medesime condizioni della separazione. Richiamata sul punto, la recente sentenza: Cass. civ., Sez. 1, Sentenza n. 28727 del 2023 ove si legge: «nell'ambito del procedimento di cui all'art.473-bis.51 c.p.c., è ammissibile il ricorso dei coniugi proposto con domanda congiunta e cumulata di separazione e di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio» e ancora: «il passaggio dalla fase della decisione della domanda congiunta di separazione a quella della trattazione della domanda congiunta di divorzio trova poi disciplina nell'art. 279, comma 2, n. 5 c.p.c., in tema di sentenze definitive su domande
(secondo cui il collegio pronuncia sentenza quando, valendosi delle facoltà di cui agli artt. 103, secondo comma, e 104, secondo comma, decide solo su alcune delle cause riunite sino a quel momento, disponendo, con distinti provvedimenti, l'ulteriore istruzione o la separazione)», si ritiene necessario pronunciare sentenza non definitiva di omologa della separazione con rimessione della causa sul ruolo istruttorio per fissare
Pag. 3 di 4 udienza di comparizione delle parti, a distanza di almeno sei mesi dall'udienza di comparizione delle parti nell'ambito del procedimento di separazione, ai fini della trattazione della domanda congiunta di divorzio.
8. Spese al definitivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nuoro, pronunciando sulla sola domanda congiunta di separazione, così giudica:
1) omologa la separazione dei coniugi , nato a [...] il Parte_1
25/09/1983, ed , nata a [...] il [...] (matrimonio Parte_2 contratto il 22.10.2016 in Priverno e trascritto nel registro dello Stato Civile del Comune di Priverno (LT), atto n. 93, parte II, serie A – anno 2016) alle condizioni di cui al ricorso congiunto, come modificate all'udienza del 21.1.2025;
2) ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Priverno di provvedere all'annotazione della presente sentenza;
3) provvede come da separata ordinanza per la rimessione della causa sul ruolo istruttorio;
4) spese al definitivo.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di legge.
Così deciso in Nuoro, nella camera di consiglio del 10.02.2025.
Il giudice relatore dott. Cosimo Gabbani
Il Presidente dott.ssa Tiziana Longu
Pag. 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI NUORO
SEZIONE CIVILE nella seguente composizione
Dott.ssa Tiziana Longu Presidente
Dott.ssa Salvatore Falzoi Giudice
Dott. Cosimo Gabbani Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di 1° grado iscritta al n. 964 del ruolo volontaria giurisdizione dell'anno
2024 avente ad oggetto: Separazione consensuale e divorzio congiunto promossa da
, nato a [...] il [...], C.F. , Parte_1 C.F._1 con il patrocinio dell'Avv. EMANUELA TIANA, giusta procura in atti, ed elettivamente domiciliati presso il suo studio, sito in Nuoro (NU) in Via Monsignor Giuseppe Melas n.
44 e , nata a [...] il [...], C.F. Parte_2 C.F._2 con il patrocinio dell'Avv. GIANLUCA BONETTI e dell'Avv. GIADA GERVASI, giusta procura in atti, ed elettivamente domiciliati presso il loro studio, sito in Sabaudia
(LT) in Via Vittorio Emanuele II n. 38;
Ricorrenti
Con l'intervento del Pubblico Ministero
Conclusioni per entrambe le parti:
«a) Autorizzare i coniugi a vivere separatamente e nel reciproco rispetto;
b) Concedere l'affidamento condiviso/congiunto dei minori e con Persona_1 Per_2 collocamento, presso l'abitazione della madre;
c) La ricorrente , rinuncia all'assegno di mantenimento per sé stessa e per Parte_2
i propri figli, potendo contare sul reddito del proprio lavoro e sugli assegni familiari percepiti per i minori;
d) Il ricorrente rinuncia all'assegno di mantenimento per sé stesso e Parte_1 per i propri figli, potendo contare sul reddito del proprio lavoro e sugli assegni familiari percepiti per i minori;
e) I coniugi accettano di volersi separare consensualmente e propongono di accettare i patti indicati nel ricorso;
f) Disporre la trasmissione della sentenza all'ufficio dello stato civile di Priverno (LT), affinché proceda alle annotazioni prescritte ai sensi dell'art. 69 del d.p.r. 396/2000».
All'udienza del 21.1.2025 le parti hanno così modificato le proprie conclusioni:
«Le parti personalmente dichiarano di non volersi riconciliare e confermano le conclusioni di cui al ricorso congiunto con le se seguenti modifiche:
1. rinuncia alle seguenti conclusioni:
“La ricorrente, in caso di violazione degli accordi tutti significati nel presente ricorso e dalla medesima sottoscritto, concorda nel collocamento dei minori presso l'abitazione paterna, con la rinuncia a percepire metà importo sia degli assegni familiari che del sussidio di invalidità civile percepito dal minore Per_2
Il ricorrente, in caso di violazione degli accordi tutti significati nel presente ricorso e dal medesimo sottoscritto, concorda nel collocamento dei minori presso l'abitazione materna con la rinuncia a percepire metà importo sia degli assegni familiari che del sussidio di invalidità civile percepito dal minore;
Per_2
2. modifica delle conclusioni relative alla percezione delle pubbliche provvidenze in favore dei figli come segue:
“a) percezione dell'assegno unico per i figli al 50% fra i genitori;
b) utilizzo dell'assegno di invalidità di nell'interesse del medesimo, al 50% fra Per_2
i genitori»
Conclusioni del PM:
“Si esprime, ai sensi dell'art. 473 bis51 c.p.c., parere favorevole alla separazione consensuale dei coniugi e al contestuale scioglimento del matrimonio tra le parti secondo gli accordi raggiunti nel ricorso cumulativo congiunto del 16.10.2024”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso congiunto e cumulativo per separazione e divorzio, depositato il
29.10.2024, e hanno esposto di aver Parte_1 Parte_2 contratto matrimonio civile in Priverno (LT) il 22.10.2016; che dall'unione sono nati due figli: nata il [...] e nato il [...]; che è Persona_1 Per_2 Per_2 affetto da disabilità e che percepisce, per tale motivo, pubbliche provvidenze;
che la convivenza dei coniugi è divenuta intollerabile per incompatibilità di carattere e che il rapporto si è logorato irrimediabilmente;
che svolge la professione di Parte_1 artigiano nel campo dell'edilizia e della falegnameria mentre svolge la Parte_2 professione di libera professionista;
che le parti sono economicamente indipendenti. Con riguardo ai figli, i genitori si sono accordati per l'affidamento congiunto con collocazione prevalente presso l'abitazione della madre e per il mantenimento diretto.
2. Con decreto del 16/12/2024 è stata disposta la comparizione personale delle parti, essendo necessari chiarimenti in ordine al mantenimento dei figli e allo stato di disabilità di Le parti hanno, quindi, depositato documentazione medica in ordine allo stato Per_2
Pag. 2 di 4 di disabilità di All'udienza del 21/01/2025 sono stati sentiti personalmente i Per_2 genitori che hanno fornito i chiarimenti richiesti, dichiarando di non volersi riconciliare e modificando le condizioni di separazione come riportato in epigrafe.
3. Ciò premesso, i ricorrenti, oltre alla domanda congiunta di separazione, hanno presentato, col medesimo ricorso congiunto, domanda di divorzio.
*****
4. La domanda di separazione avanzata dalle parti va accolta.
Considerato l'accordo tra i coniugi, il Tribunale deve limitarsi a verificare la sussistenza dei presupposti per la pronuncia della separazione, all'esame delle condizioni concernenti i figli minori nonché ad accertare che le condizioni dell'accordo non siano in contrasto con norme imperative e di ordine pubblico.
Secondo quanto dichiarato nel ricorso, e confermato personalmente all'udienza del
21.1.2025, l'unione coniugale si è deteriorata tanto da rendere impossibile la prosecuzione della convivenza.
Tale situazione rende evidente l'esistenza di una frattura irreversibile. Di conseguenza, va accolta la domanda volta a dichiarare la separazione dei coniugi.
5. Per quanto concerne le condizioni relative ai figli minori e Persona_1 Per_2 considerata l'età degli stessi, letto il piano genitoriale, si ritiene che le condizioni indicate nell'accordo corrispondano al loro interesse e che la disciplina concordata per il loro mantenimento diretto sia congrua, tenute presenti le modifiche delle conclusioni apportate all'udienza del 21.1.2025. Visto l'accordo fra i genitori, si ritiene non necessario procedere all'ascolto dei figli minori ex art. 473 bis.4 c.p.c.
6. Le altre condizioni di separazione, come modificate all'udienza del 21.1.2025, non sono manifestamente contrarie a norme imperative o d'ordine pubblico;
pertanto, deve essere omologato l'accordo intervenuto tra le parti.
7. Le parti hanno domandato unitamente all'omologa della separazione anche la dichiarazione della cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario alle medesime condizioni della separazione. Richiamata sul punto, la recente sentenza: Cass. civ., Sez. 1, Sentenza n. 28727 del 2023 ove si legge: «nell'ambito del procedimento di cui all'art.473-bis.51 c.p.c., è ammissibile il ricorso dei coniugi proposto con domanda congiunta e cumulata di separazione e di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio» e ancora: «il passaggio dalla fase della decisione della domanda congiunta di separazione a quella della trattazione della domanda congiunta di divorzio trova poi disciplina nell'art. 279, comma 2, n. 5 c.p.c., in tema di sentenze definitive su domande
(secondo cui il collegio pronuncia sentenza quando, valendosi delle facoltà di cui agli artt. 103, secondo comma, e 104, secondo comma, decide solo su alcune delle cause riunite sino a quel momento, disponendo, con distinti provvedimenti, l'ulteriore istruzione o la separazione)», si ritiene necessario pronunciare sentenza non definitiva di omologa della separazione con rimessione della causa sul ruolo istruttorio per fissare
Pag. 3 di 4 udienza di comparizione delle parti, a distanza di almeno sei mesi dall'udienza di comparizione delle parti nell'ambito del procedimento di separazione, ai fini della trattazione della domanda congiunta di divorzio.
8. Spese al definitivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nuoro, pronunciando sulla sola domanda congiunta di separazione, così giudica:
1) omologa la separazione dei coniugi , nato a [...] il Parte_1
25/09/1983, ed , nata a [...] il [...] (matrimonio Parte_2 contratto il 22.10.2016 in Priverno e trascritto nel registro dello Stato Civile del Comune di Priverno (LT), atto n. 93, parte II, serie A – anno 2016) alle condizioni di cui al ricorso congiunto, come modificate all'udienza del 21.1.2025;
2) ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Priverno di provvedere all'annotazione della presente sentenza;
3) provvede come da separata ordinanza per la rimessione della causa sul ruolo istruttorio;
4) spese al definitivo.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di legge.
Così deciso in Nuoro, nella camera di consiglio del 10.02.2025.
Il giudice relatore dott. Cosimo Gabbani
Il Presidente dott.ssa Tiziana Longu
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