Sentenza breve 13 settembre 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. III, sentenza breve 13/09/2023, n. 5068 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 5068 |
| Data del deposito : | 13 settembre 2023 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 13/09/2023
N. 05068/2023 REG.PROV.COLL.
N. 03368/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 3368 del 2023, proposto da
NG S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Lorenzo Lentini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Torre del Greco, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Francesco Nappo, Alessandro Liuzzi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale Napoli, domiciliataria ex lege in Napoli, via Diaz 11;
per l'annullamento – previa tutela cautelare –
a – della determinazione del 3° Settore Affari Legali e Politiche Educative U.O. Servizio Pubblica Istruzione del Comune di Torre del Greco n. 1020 del 12.5.2023 con la quale si è liquidata la minor somma di € 7.732, 36 quale ristoro per la perdita di fatturato derivante dall'emergenza epidemiologica Covid-19 per l'anno Scolastico 2019/2020;
b – della determinazione dirigenziale del Comune di Torre del Greco n. 2838 del 28.12.2021, nella parte in cui ha differito la erogazione del ristoro della Società NG s.p.a., ove la si intenda nel senso di consentire all'Ente Comunale il controllo del rispetto del limite degli aiuti de minimis al momento della successiva erogazione e non della precedente concessione;
c – di tutti gli atti presupposti, collegati, connessi e consequenziali.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comune di Torre del Greco e di Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 5 settembre 2023 la dott.ssa Anna Pappalardo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Con ricorso introduttivo notificato al Comune di Torre del Greco e al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti il 10 luglio 2023, e successivamente depositato il 24 luglio 2023, la NG S.p.A. impugnava la determinazione del 3° Settore Affari Legali e Politiche Educative U.O. Servizio Pubblica Istruzione del Comune di Torre del Greco n. 1020 del 12.5.2023 con la quale veniva liquidata in favore della società ricorrente la somma di € 7.732,36 quale ristoro per la perdita di fatturato derivante dall’emergenza epidemiologica Covid-19 per l’anno Scolastico 2019/2020, in luogo della maggior somma, pari a € 73.348,10, originariamente riconosciuta con determinazione dirigenziale n. 2838 del 28.12.2021; nonché la determinazione dirigenziale del Comune di Torre del Greco n. 2838 del 28.12.2021, nella parte in cui, differendo la erogazione del ristoro della Società NG s.p.a., avrebbe consentito all’Ente Comunale il controllo del rispetto del limite degli aiuti de minimis al momento della successiva erogazione e non della precedente concessione.
La società ricorrente espone di gestire il servizio di Trasporto Scolastico per il Comune di Torre del Greco dal 2017 (contratto Rep. n. 15844 - C.I.G. 677224160).
A seguito dell’emergenza Covid-19, il Decreto-Legge n. 34/2020 aveva istituito un apposito fondo per fronteggiare i danni derivati alle imprese che operavano nel Settore del Trasporto Scolastico (art. 229, comma 2-bis D.L. 34/2020). In particolare, si tratta di sovvenzioni che rientrano nell’ambito di applicazione del Regolamento UE n. 1407/2013 (c.d. aiuti «de minimis»), rispetto ai quali l’art. 3 del Reg. cit. prevede il tetto massimo di concedibilità pari a € 200.000,00 nell’arco di tre esercizi finanziari.
Il Comune di Torre del Greco, in data 25.1.2021, trasmetteva al M.I.T. la richiesta di sostegno vedendosi assegnati € 73.348,10 in virtù dei Decreti Ministeriali n. 58 ed 82 del 2021.
Pertanto in un primo momento il Comune , con determinazione dirigenziale n. 2838 del 28.12.2021, aveva riconosciuto il diritto della NG a ottenere il suddetto ristoro – quantificando la somma spettante in € 73.348,10 – e si riservava di provvedere all’effettivo pagamento con successivo atto, previa ulteriore verifica sull’importo concedibile.
Tuttavia, con determinazione dirigenziale n. 1020 del 12.5.2023, aveva poi liquidato alla società ricorrente il minor importo pari a € 7.732,36, in virtù dell’asserito superamento del massimale degli aiuti de minimis nel triennio 2021-2023.
Quest’ultimo provvedimento è oggetto della presente impugnativa , mediante la quale si lamenta che l’amministrazione abbia erroneamente calcolato il periodo di tre anni entro il quale verificare il rispetto del limite di € 200.000,00 per gli aiuti ricevuti.
Invero, il Comune resistente con il provvedimento impugnato ha individuato il periodo su cui effettuare il suddetto controllo nel triennio precedente la data di erogazione del contributo: quindi, poiché il provvedimento di liquidazione risaliva al 12.05.2023, per la verifica sul rispetto del massimale nell’ambito degli aiuti de minimis l’amministrazione aveva preso in considerazione l’arco temporale 2021-2023.
Rispetto al periodo così individuato, dal registro nazionale aiuti di Stato (NA) risultava concedibile l’importo di € 7.732,36, corrispondente alla somma poi erogata nel provvedimento impugnato , essendo avvenute medio tempore altre erogazioni che avevano quasi esaurito il massimale.
Viceversa, secondo la tesi attorea, il dies a quo per l’individuazione dei tre esercizi finanziari non dovrebbe decorrere dal momento in cui i contributi vengono erogati, ma da quello in cui l’amministrazione concede il beneficio, ovvero riconosce la spettanza degli aiuti.
Così ragionando, nel caso di specie, il triennio di riferimento non sarebbe stato dunque quello 2021-2023, ma, risalendo il provvedimento concessorio al 28.12.2021, quello 2019-2021, rispetto al quale, sempre secondo la NG, sarebbe stata concedibile l’intera somma inizialmente riconosciuta, pari a € 73.348,10.
Il 4 agosto 2023 si costituiva in giudizio il Comune di Torre del Greco, dichiarandosi disponibile a porre in essere tutti gli adempimenti e le procedure necessarie affinché la società ricorrente possa conseguire quanto di spettanza, in coerenza con la normativa comunitaria e nazionale e di essere in attesa dei richiesti chiarimenti al Ministero, all’esito dei quali sarà corrisposto l’importo certificato da visura storica che lo stesso Ministero renderà disponibile al Comune.
Il 7 agosto 2023 si costituiva in giudizio il Ministero, il quale, con successiva memoria del 17 agosto 2023, affermava la propria estraneità alla controversia, in quanto non sarebbero stati impugnati atti di sua pertinenza.
Il 31 agosto 2023 il Comune intimato depositava alcuni documenti, tra cui una serie di visure del NA , comprendente anche riscontro del Ministero del 28.8.2023 e, e con memoria del 1 settembre 2023, ribadiva la propria disponibilità, nel rispetto delle normative europee e delle risultanze del registro nazionale sugli aiuti di Stato. Rilevava in particolare che a norma del comma 2 dell’articolo 3 del Regolamento UE n. 1407/2013, richiamato dal D.M. n. 562/2020 (Misure per ristorare le imprese esercenti servizi di trasporto scolastico delle perdite di fatturato derivanti dall'emergenza epidemiologica COVID-19) << 2. L’importo complessivo degli aiuti «de minimis» concessi da uno Stato membro a un’impresa unica non può superare 200.000 EUR nell’arco di tre esercizi finanziari.>>.
Alla camera di consiglio del 5 settembre 2023 la causa veniva trattenuta in decisione.
Va premesso che la questione può essere decisa immediatamente nel merito con sentenza in forma semplificata ex art. 60 cpa , secondo l’avviso dato a verbale della odierna camera di consiglio, in quanto il ricorso è manifestamente fondato.
Ancora in via preliminare, va rilevato il difetto di legittimazione del Ministero intimato – derivante dalla circostanza che non sono stati impugnati atti ministeriali , essendo il Ministero unicamente autore della determinazione del contributo spettante in via globale al Comune resistente, con atti che non sono in contestazione.
La questione di diritto sottesa alla presente controversia riguarda essenzialmente la corretta individuazione del dies a quo per il calcolo dei tre esercizi finanziari su cui effettuare la verifica del rispetto del tetto massimo di € 200.000,00 previsto per i c.d. aiuti de minimis.
Invero, l’assegnazione e la corresponsione del ristoro de quo pacificamente rientra nel campo di applicazione del Regolamento UE n. 1407/2013, che disciplina la materia degli Aiuti di Stato, per i quali non trova applicazione l’art. 107 Par. 1 T.F.U.E. (c.d. aiuti de minimis) in tema di necessaria notifica alla Commissione Europea.
Sul punto emerge effettivamente un problema interpretativo, in quanto il Regolamento UE 1407/2013 contiene due norme, gli artt. 3 e 6, che sembrano prendere in considerazione due momenti distinti per l’individuazione del triennio d’interesse.
In particolare, l’art. 3 par. 4 del Regolamento UE 1407/2013 dispone che “gli aiuti «de minimis» sono considerati concessi nel momento in cui all’impresa è accordato, a norma del regime giuridico nazionale applicabile, il diritto di ricevere gli aiuti, indipendentemente dalla data di erogazione degli aiuti «de minimis» all’impresa”.
Tale norma fa quindi intendere che ad essere rilevante è solo il momento in cui l’amministrazione riconosce il contributo, senza che rilevi il momento in cui è concretamente erogato.
Invece, l’art. 6 par. 3 prevede che “uno Stato membro eroga nuovi aiuti «de minimis» a norma del presente regolamento soltanto dopo aver accertato che essi non facciano salire l’importo complessivo degli aiuti «de minimis» concessi all’impresa interessata a un livello superiore al massimale pertinente di cui all’articolo 3, paragrafo 2, e che siano rispettate le condizioni di cui al presente regolamento”.
Ne consegue che, alla stregua del tenore letterale dell’art. 6, il controllo sul rispetto del tetto massimo andrebbe invece effettuato al momento (successivo) della erogazione delle somme.
Sul punto peraltro va rilevato come sia stato reso un significativo chiarimento dagli organi giudiziari dell’Unione, e segnatamente deve farsi applicazione di quanto affermato dalla CGUE, che – investita, in sede di rinvio pregiudiziale, della diversa questione sul termine entro cui l’impresa beneficiaria, per restare entro il limite di € 200.000,00, avrebbe potuto chiedere una riduzione dell’importo del beneficio o rinunciare a contributi precedentemente ottenuti – con la sentenza della Sez. VIII, 28.10.2020, n. 608 ( resa in sede di rinvio pregiudiziale proposto dal Consiglio di Stato con ordinanza 31/7/2019 n. 5447), ha fornito delle coordinate di carattere generale, chiarendo che, tra le due norme, occorre dare prevalenza al disposto dell’art. 3, in quanto “dalla formulazione dell'articolo 3, paragrafo 4, del regolamento n. 1407/2013 risulta altresì che gli aiuti «de minimis» sono considerati «concessi nel momento in cui all'impresa è accordato, a norma del regime giuridico nazionale applicabile, il diritto di ricevere gli aiuti, indipendentemente dalla data di erogazione degli aiuti "de minimis" all'impresa”.
La Corte di giustizia, premesso che "tanto l'articolo 3 di tale regolamento - che ha lo scopo di definire gli aiuti «de minimis» che derogano al principio del divieto degli aiuti stabilito dal Trattato - quanto l'articolo 6 di detto regolamento - che verte sul controllo effettuato dagli Stati membri al momento della concessione di un aiuto siffatto - devono essere interpretati restrittivamente" (punto 27 della sentenza), ha stabilito, da una parte, che dal tenore letterale dell'art. 3, par. 7, "risulta che il momento in cui occorre valutare se il cumulo con altri aiuti «de minimis» superi il massimale «de minimis» è quello della «concessione» dell'aiuto" (punto 29 della sentenza), dall'altra, che "esso non può, conformemente alla giurisprudenza della Corte, essere considerato concesso alla data della sua erogazione" (punto 34 della sentenza).
Rispetto all’antinomia con l’art. 6, la Corte ha rilevato che “tale interpretazione non è inficiata dal fatto che nella sola versione in lingua italiana del paragrafo 3 di tale articolo è indicato che uno Stato membro «eroga» un nuovo aiuto, mentre tutte le altre versioni utilizzano un verbo che corrisponde, in lingua italiana, al verbo «concedere». Secondo giurisprudenza costante, infatti, in caso di difformità tra le diverse versioni linguistiche di un testo del diritto dell'Unione, la disposizione di cui trattasi dev'essere interpretata, in particolare, in funzione dell'economia generale e della finalità della normativa di cui essa fa parte [sentenza del 14 maggio 2019, M e a. (Revoca dello status di rifugiato), C-391/16, C-77/17 e C-78/17, EU:C:2019:403, punto 88 e giurisprudenza ivi citata]. Orbene, i considerando 21 e 22 di detto regolamento - che rinviano, in sostanza, ai paragrafi 1 e 3 di tale articolo 6 - utilizzano, nella loro versione in lingua italiana, rispettivamente, i termini «aiuti concessi» e «prima di concedere». Di conseguenza, la discordanza tra le versioni linguistiche dell'articolo 6, paragrafo 3, del regolamento n. 1407/2013 deriva da un errore di traduzione della versione in lingua italiana di tale disposizione”.
Applicando le coordinate fornite dalla Corte di Giustizia – e che il Collegio pienamente condivide e fa proprie- al caso di cui è investita la Sezione, ne discende che il termine a partire dal quale calcolare il triennio per il controllo del rispetto del limite di € 200.000,00 deve coincidere con il momento in cui viene emanato il provvedimento di concessione, e non quello di erogazione, dell’aiuto di Stato.
La Corte ha in particolare precisato che il momento in cui l'aiuto viene effettivamente concesso creando in capo all'impresa il diritto a riceverlo, che segna anche il limite entro cui il medesimo può essere eventualmente ridotto, deve essere definito dal giudice a quo alla stregua della vigente disciplina nazionale e del bando nazionale di riferimento, che a propria volta devono essere però interpretati in senso conforme alla luce della specifica disciplina euro-unitaria di riferimento (cfr. Cds Sez, III sentenza 2792/2021).
Spetta quindi al giudice nazionale determinare la data di concessione dell’aiuto controverso in base alle disposizioni dell’avviso pubblico e, eventualmente, della normativa nazionale applicabile a quest’ultimo (v., in tal senso, sentenze del 21 marzo 2013, Magdeburger Mühlenwerke, C‑129/12,
EU:C:2013:200, punto 40, e del 6 luglio 2017, Nerea, C‑245/16, EU:C:2017:521, punto 32).
Aggiunge la CGUE al par. 34 della sentenza:
” Occorre al riguardo precisare che, pur se la determinazione della data di concessione di un
aiuto può variare in funzione della natura dell’aiuto di cui trattasi, quando un aiuto non è
concesso in base ad un regime pluriennale esso non può, conformemente alla giurisprudenza
della Corte, essere considerato concesso alla data della sua erogazione (v., in tal senso,
sentenza dell’8 dicembre 2011, France Télécom/Commissione, C‑81/10 P, EU:C:2011:811,
punto 82).”
Applicando tali coordinate alla fattispecie odierna, in cui si verte su contributo per perdita di fatturato dell’anno 2019/2020 per trasporto scolastico, deriva che il provvedimento impugnato, calcolando il triennio de quo a partire dal momento dell’erogazione delle somme, risulta illegittimo sotto questo profilo in quanto contrastante con il diritto comunitario, e deve, conseguentemente, essere annullato.
In relazione, invece, alla determinazione dirigenziale del Comune di Torre del Greco n. 2838 del 28.12.2021, che differisce l’erogazione del ristoro della Società NG s.p.a. ad un secondo provvedimento, previa ulteriore verifica sull’importo concedibile, deve rilevarsi come la stessa non presenti vizi di illegittimità, in quanto il provvedimento impugnato si limita a prevedere che prima di procedere con il pagamento dell’aiuto il Comune avrebbe dovuto effettuare un nuovo controllo, ma non specifica a quali esercizi finanziari quest’ultimo avrebbe dovuto riferirsi, sicché lo stesso va correttamente interpretato nel senso che la verifica deve riguardare i tre anni precedenti a far data dal momento della concessione, e non della successiva erogazione.
Da ultimo, va precisato che la presente controversia non rientra nell’ambito di giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, così come delineata dall’art. 133 lett z sexies del cpa, ma nella giurisdizione generale di legittimità, trattandosi di concessione di contributi pubblici ( cfr. Adunanza plenaria n. 6/2014, vertendosi del tratto pubblicistico relativamente alla fase anteriore alla loro concessione).
In proposito, dal dato letterale della disposizione dell’art. 133 cpa emerge con evidenza l’ambito limitato della giurisdizione esclusiva ex art. 133, comma 1, lett. z-sexies , dato che non sono incluse le controversie relative agli aiuti autorizzati, a quelli di importanza minore (c.d. de minimis) e agli aiuti esenti per categoria dagli obblighi ex art. 108 TFUE e previsti dal regolamento del 2015, pur essendo nel loro ambito prospettabili questioni di illegittimità, di inadempimento di obblighi e di restituzione di somme.
Ne deriva che questo giudice non ha poteri in ordine alla determinazione concreta del contributo ammissibile, vertendosi in tema di giurisdizione generale di legittimità, ma ciò non esclude la possibilità di dare indicazioni , nel contenuto conformativo della sentenza, circa il successivo riesercizio del potere e, in particolare, circa la procedura per la determinazione del quantum dell’aiuto spettante alla ricorrente, nel rispetto della normativa eurounitaria.
In proposito , in considerazione delle varie rettifiche che sono state apportate alla posizione della ditta all’interno del R.N.A. nel corso del tempo (v. ad es. la modifica degli importi concessi per detrazione Irap per lavoratori dipendenti, emergente dalla visura effettuata dal Comune di Sorrento in data 22 novembre 2022, doc. numero 5 della documentazione depositata dal Comune il 31 agosto), si precisa che l’amministrazione dovrà tenere conto delle risultanze del registro nazionale sugli aiuti di Stato , avuto riguardo al cumulo conseguito nell’arco temporale di riferimento – come sopra determinato- in ordine a tutti gli aiuti registrati sul NA , ancorché aventi provvedimento di concessione di data successiva a quello in oggetto, purché riferiti allo stesso triennio .
Invero il rispetto della normativa comunitaria impone che nel triennio di riferimento non sia comunque superato il massimale fissato, per cui ai fini indicati, dovrà tenersi conto di tutti gli aiuti riferiti al triennio stesso.
In considerazione della novità della questione giuridica trattata sussistono giusti motivi per compensare integralmente le spese di lite tra tutte le parti, ad eccezione del contributo unificato che si pone definitivamente a carico dell’amministrazione comunale resistente.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, previa declaratoria del difetto di legittimazione passiva del Ministero intimato, lo accoglie e, per l’effetto:
a- annulla la determinazione sub a) del 3° Settore Affari Legali e Politiche Educative U.O. Servizio Pubblica Istruzione del Comune di Torre del Greco n. 1020 del 12.5.2023, , salvo i successivi provvedimenti dell’amministrazione.
b-compensa le spese di lite tra le parti , ad eccezione del contributo unificato che si pone definitivamente a carico dell’amministrazione comunale resistente.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 5 settembre 2023 con l'intervento dei magistrati:
Anna Pappalardo, Presidente, Estensore
Carlo Dell'Olio, Consigliere
Rosalba Giansante, Consigliere
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Anna Pappalardo |
IL SEGRETARIO