Sentenza 29 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 29/05/2025, n. 1341 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 1341 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice Onorario di Pace del Tribunale di Torre Annunziata, II
Sezione Civile, in funzione di giudice monocratico, dott. Luigi
Ambrosino, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
Nella causa civile n. 1096 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2022, avente ad
OGGETTO: risarcimento danni da responsabilità extracontrattuale e vertente
Tra
rapp.ta e difesa, giusta procura in calce Parte_1 all'atto di citazione, dall'Avv. Ippolito Matrone presso il cui studio sito in Boscoreale (NA) alla Via S.T.E. Cirillo n. 3, elettivamente domicilia -attrice-
e
rapp.to e difeso, giusta procura a Parte_2 margine della comparsa di costituzione e risposta, dall'Avv.
Antonio Rosario Caiazzo, presso il cui studio in Santa Maria La
Carità (NA) in Piazza Borrelli n. 9, elettivamente domicilia
-convenuto-
Conclusioni delle parti:
Come da verbale d'udienza del 24.2.2025.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione regolarmente notificato in data 17.2.2022, la sig. conveniva in giudizio, dinanzi a questo Parte_1
Tribunale, il sig. esponendo che: in data Parte_2
1
n. 25 e confinante con la proprietà di suo fratello il sig. Pt_2
; che nelle suddette circostanze di tempo e di luogo
[...] quest'ultimo avrebbe provocato una accesa discussione, al punto da colpirla in viso con una falciatrice motorizzata, cagionandole gravi lesioni personali;
che a seguito dell'accaduto venivano allertati i soccorsi e le Forze dell'ordine e la sig.ra Pt_1
veniva trasportata dal 118 al P.S. di Castellammare di
[...]
Stabia (NA) e sottoposta alle prime cure, nonché ad accertamenti strumentali;
che a seguito dei primi accertamenti l'attrice veniva trasportata in autoambulanza presso l'area
Funzionale di Chirurgia Maxillo Facciale dell'Università degli
Studi di Napoli “ Federico II” e veniva ricoverata con diagnosi
“frattura orbito-zigomatica destra + ossa nasali” ; che la degenza in Ospedale si protraeva dal 23 aprile al 6 maggio
2019, e che in data 03 maggio 2019 la sig.ra Parte_1 veniva sottoposta ad intervento chirurgico maxillo facciale al fine di ridurre e contenere la frattura del complesso orbito- zigomatico-malare sul lato destro e la frattura delle ossa propria del naso, nonché per una revisione della cicatrice frontale;
che in data 06.05.2019 la sig.ra veniva dimessa, Parte_1 ma continuava ad effettuare periodici controlli specialistici presso la medesima struttura ospedaliera che la costringevano ad un lungo periodo di invalidità per un periodo superiore ai quaranta giorni;
che in data 07.05.2019 l'istante sporgeva denuncia-querela contro il fratello, da cui scaturiva il procedimento penale R.G. 2554/2019 a carico di Pt_2
dinanzi al Tribunale di Torre Annunziata;
che il Giudice
[...] per le indagini Preliminari, dott. , in data Persona_1
01.06.2021, sulla concorde richiesta di applicazione della pena
2 formulata dalle parti ai sensi degli artt. 444 e ss. c.p.p., emanava la sentenza n. 193/2021, con la quale applicava a
, in ordine al reato di lesioni personali a lui Parte_2 ascritto, la pena di anni due di reclusione, previa concessione dell'attenuante di cui all'art 62 n. 6 c.p, ritenuta equivalente alle aggravanti e alla recidiva;
che in particolare Parte_2 offriva la somma di euro 8.500,00 con offerta reale che veniva rifiutata dall'istante, in quanto ritenuta non congrua rispetto alle lesioni subite.
L'attrice concludeva pertanto chiedendo la condanna del convenuto al risarcimento dei danni subiti in occasione dell'evento lesivo, da liquidarsi in euro 50.000,00
(cinquantamila/00) o nella maggiore o minore somma accertata in corso di causa, oltre interessi legali dalla decisione al saldo.
Si costituiva il sig. eccependo preliminarmente Parte_2
l'improcedibilità della domanda per mancato esperimento della procedura di negoziazione assistita ex. art. 3 co. I D.L.
132/2014, la nullità dell'atto di citazione per violazione dell'art. 163 n. 3 e 4 c.p.c. e contestando la domanda sia in punto di an che di quantum e concludendo nel merito per il rigetto, in subordine dichiarare il concorso tra le parti nella causazione del danno.
All'udienza del 5.7.2022 il giudice, dott.ssa Mariacristina
Carpinelli, rilevato che il tentativo obbligatorio di conciliazione di cui al D.L. 132/14 conv. in L. 162/14 non era stato svolto, rinviava la causa al fine di consentire alle parti lo svolgimento della condizione di procedibilità.
All'udienza del 9.3.2023, rilevato che parte attrice depositava l'istanza di negoziazione assistita e che il convenuto non dava riscontro, il Giudice con ordinanza concedeva i termini di cui all'art. 183, VI comma, c.p.c. e rinviava la causa in prosieguo all'udienza del 7/11/2023.
3 Nel corso dell'istruttoria veniva ammessa la c.t.u. medico legale sulla persona dell'attrice.
Con decreto n. 66/2024 del Presidente del Tribunale di Torre
Annunziata la causa veniva assegnata a questo Giudice ed esaurita l'istruzione e precisate le conclusioni, la causa veniva trattenuta in decisione all'udienza del 24.2.2025, con concessione dei termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle repliche.
Preliminarmente va dichiarata la ammissibilità delle domande, in quanto la legittimazione delle parti è stata correttamente prospettata e la effettiva titolarità giuridica provata dalla documentazione prodotta in atti, e non specificatamente impugnata, dovendosi ricordare che il disconoscimento della documentazione prodotta dalla controparte per esplicare la sua efficacia, deve essere effettuato in modo specifico (Cass. Civ. n.
15856/2004; n. 1609/2006 - Cass. n. 3574/2008 e 1591/2002;
28096/09 -12715/98; 1862/96); in altri termini, la contestazione della conformità all'originale di un documento prodotto in copia non può avvenire con clausole di stile e generiche, quali "impugno e contesto" ovvero "contesto tutta la documentazione perché inammissibile ed irrilevante", ma va operata - a pena di inefficacia - in modo chiaro e circostanziato, attraverso l'indicazione specifica sia del documento che si intende contestare, sia degli aspetti per i quali si assume differisca dall'originale (Cassazione civile, sez. III, 03/04/2014,
n. 7775 - Vedi anche: Cass. civ., sez. VI, 3 settembre 2013 n.
20166 - In senso conforme: Cass. civ., sez. II, 30 dicembre
2009 n. 28096 - Cassazione civile, sez. I, 27/02/2017, n. 4912 -
Cassazione civile, sez. I, 27/02/2017, n. 4912).
In secondo luogo, va respinta l'eccezione di nullità della citazione per genericità della stessa, ovvero per la violazione dell'art. 163, comma 3, n. 3 e 4 c.p.c.
4 Nell'atto introduttivo, invero, sono indicati chiaramente sia il petitum (inteso, sotto il profilo formale, come provvedimento giurisdizionale richiesto, e, sotto il profilo materiale, come bene della vita di cui si chiede il riconoscimento) che la causa petendi
(ovvero la ragione in base alla quale si ritiene di avere una determinata pretesa e di poter, quindi, ottenere un determinato provvedimento), avendo chiesto l'attrice la condanna del convenuto al risarcimento dei danni conseguenti all'evento lesivo nelle circostanze descritte in citazione.
Ciò posto nel merito si osserva quanto segue: dall'esame della documentazione acquisita agli atti di causa, segnatamente gli atti del procedimento penale conclusosi con sentenza di patteggiamento n. 193/2021 emessa da questo Tribunale nei confronti di , deve ritenersi provato che questi Parte_2 aggredì fisicamente l'odierna attrice provocandole gravi lesioni fisiche.
In particolare, , figlio convivente dell'attrice, in Persona_2 sede di sommarie informazioni rese presso la Stazione dei
Carabinieri di Gragnano (NA) in merito ai fatti oggetto del giudizio, ha confermato che il 23.04-2019 alle ore 18:15 circa, nel mentre si trovava nel piazzale della sua abitazione, unitamente alla madre e un'amica della Parte_1 sorella, , notava che lo zio Controparte_1 Pt_2
che abitava vicino alla sua abitazione, si avvicinava alla
[...] madre insultandola e minacciandola di morte. In tale circostanza il riferiva che, intervenuto per dirimere la discussione, Per_2 veniva spintonato dallo zio che poi colpiva la madre al volto con la parte falciante di un “decespugliatore a scoppio”. All'esito dell'aggressione il riferiva che la madre perdeva molto Per_2 sangue dal volto e dalla bocca, e, pertanto, allertava le forze dell'ordine e il personale medico. Precisava inoltre che il
5 decespugliatore aveva il motore accesso quando lo zio colpì la madre al volto.
Dall'esame dell'annotazione redatta dagli agenti di Polizia
Giudiziaria presso la Stazione dei Carabinieri di Gragnano (NA) a seguito dell'acquisizione in data 23.04.2019 del video dell'aggressione, emerge, invero, che , dopo Parte_2 aver aggredito verbalmente la sig. , veniva Parte_1 allontanato grazie all'intervento del intervenuto Per_2 nell'immediatezza. In quel frangente , Parte_2 svincolandosi dalla “tenuta” del , con gesto fulmineo, Per_2 colpiva con il decespugliatore (con la parte falciante) la testa della vittima , la quale nel frattempo si era Parte_1 girata per sfuggire all'aggressione; la vittima, dunque, veniva colpita mentre si girava per allontanarsi.
Risulta infine che nel corso del procedimento penale a suo carico l'imputato ha chiesto l'applicazione della pena Parte_2 ex art. 444 c.p.p. e ss. ed il Tribunale ha applicato nei suoi confronti la pena di anni due di reclusione.
Tali essendo le risultanze acquisite agli atti, deve ritenersi provata la responsabilità di per le lesioni Parte_2 volontarie cagionate all'attrice.
Se è vero infatti che, come chiarito dalla Suprema Corte di
Cassazione con la recentissima sentenza n. 20170/2018 "la sentenza penale di patteggiamento nel giudizio civile di risarcimento e restituzione non ha efficacia di vincolo, non ha efficacia di giudicato, e non inverte l'onere della prova;
la sentenza penale di patteggiamento per il giudice civile non é un atto, ma un fatto;
e come qualsiasi altro fatto del mondo reale può costituire un indizio, utilizzabile solo insieme ad altri indizi e se ricorrono i tre requisiti di cui all'art. 2729 c.c.", tuttavia ,"il giudice civile, ai fini del proprio convincimento, può autonomamente valutare, nel contraddittorio tra le parti, ogni
6 elemento dotato di efficacia probatoria e, dunque, anche le prove raccolte in un processo penale e segnatamente dichiarazioni verbalizzate dagli organi di polizia giudiziaria in sede di sommarie informazioni testimoniali, e ciò anche se sia mancato il vaglio critico del dibattimento in quanto il procedimento penale è stato definito ai sensi dell'art. 444 c.p.p."
(così, Cass. N. 2168/2013).
Il riconoscimento insito nella sentenza di patteggiamento
(riconoscimento che deriva dalla valutazione dell'imputato, il quale formula la richiesta di applicazione della pena, ma anche dalla valutazione del Pubblico Ministero e, soprattutto, del
Giudice penale che ritiene di non dover prosciogliere l'imputato), pertanto, pur non essendo oggetto di statuizione assistita dall'efficacia del giudicato, è una prova di tipo presuntivo.
In quanto tale, la prova presuntiva ricavata dalla sentenza ex art. 444 c.p.p. può anche essere esclusiva nel corrispondente giudizio di responsabilità in sede civile laddove i fatti oggetto della sentenza penale siano gli stessi considerati nell'accertamento della responsabilità civile.
Tanto è vero che, laddove di fronte ad una sentenza irrevocabile ex art. 444 c.p.p. il Giudice civile ritenga di non dover sposare gli effetti del sopraddetto valore probatorio, dovrà illustrarne i motivi, incorrendo diversamente, con la sentenza civile, in vizio di motivazione, censurabile in Cassazione.
Ciò posto, va condannato a risarcire i danni Parte_2 occorsi a a causa della condotta illecita sopra Parte_1 richiamata, nella misura che segue.
Risulta dai referti allegati agli atti, nonché dalle conclusioni cui è pervenuto il Consulente Tecnico d'Ufficio, che in occasione del fatto illecito di cui è causa l'attrice, di anni 60 alla data del fatto, ha subìto un evento biologico, inteso quale lesione della struttura complessa dell'organismo umano.
7 All'esito della c.t.u. la diagnosi formulata dal consulente tecnico
è quella di: “frattura delle ossa nasali;
frattura orbito-zigomatica
a destra;
F.L.C. regione frontale destra”.
Il danno sofferto dall'attrice è esitato, sempre secondo la valutazione del CTU, in un danno biologico permanente del 13%
(tredici percento).
L'inabilità temporanea derivante dal fatto lesivo in questione è stata inoltre correttamente quantificata dal c.t.u. nella misura di
40 giorni a titolo di inabilità temporanea totale e 20 giorni a titolo di inabilità temporanea parziale nella misura del 50%.
Le conclusioni cui è pervenuto il c.t.u. sono congruamente motivate, prive di vizi logici e pienamente condivisibili da questo
Tribunale, anche alla luce delle coerenti risposte fornite a seguito di osservazioni critiche sollevate dalla difesa di parte convenuta.
Circa la quantificazione del danno, secondo il più recente insegnamento delle Sezioni Unite (Cass. SU 11 novembre 2008,
n. 26972), occorre procedere ad una unitaria liquidazione del danno non patrimoniale, in tutte le sue componenti psico-fisiche, evitando di duplicare il risarcimento attraverso l'attribuzione di nomi diversi a pregiudizi identici.
Secondo il richiamato indirizzo della Suprema Corte è, dunque inammissibile, perché costituisce una duplicazione risarcitoria, la congiunta attribuzione alla vittima di lesioni personali, ove derivanti da fattispecie astrattamente integranti reato, del risarcimento sia per il danno biologico, sia per il danno morale, inteso quale sofferenza soggettiva, il quale costituisce necessariamente una componente del primo (posto che qualsiasi lesione della salute implica necessariamente una sofferenza fisica o psichica), come pure la liquidazione del danno biologico separatamente da quello c.d. estetico, da quello alla vita di relazione e da quello cosiddetto esistenziale, tutte voci
8 componenti un unitario danno alla persona considerata nel complesso della sua estrinsecazione soggettiva, salva la possibilità di applicare incrementi in percentuale per
“personalizzare”, in presenza di alcune particolari condizioni soggettive, la valutazione standardizzata operata dalla tabella.
Atteso che vanno equitativamente applicate le tabelle di Milano
2024 per le lesioni macropermanenti, ne discende che, possono liquidarsi euro 27.239,00 per danno non patrimoniale, euro
4.600,00 per ITT ed euro 1.150,00 per ITP, per un totale di euro
32.989,00 oltre interessi legali dalla presente pronuncia.
Non sono state prodotte in atti e sottoposte al c.t.u. ricevute per spese mediche, nè il c.t.u. ha stimato necessarie spese future.
Le spese di lite seguono la soccombenza di parte convenuta e si liquidano, come in dispositivo, in favore del procuratore dichiaratisi antistatario.
Infine, le spese di consulenza tecnica d' ufficio, liquidate come da separato decreto, devono essere definitivamente poste a carico della parte convenuta.
P.Q.M.
Il Giudice Onorario di Pace del Tribunale di Torre Annunziata, II
Sezione Civile, definitivamente pronunciando nella causa promossa, come in narrativa, così provvede:
- accoglie la domanda attrice;
- condanna al pagamento, , al pagamento in Parte_2 favore di , della somma di euro 32.989,00, a Parte_1 titolo di risarcimento danni, oltre interessi legali dalla presente pronuncia;
- condanna il convenuto alla rifusione delle spese di lite, che si liquidano in euro 1.148,00 per spese (compresa c.t.u.) ed euro
7.616,00 per compensi, oltre iva, c.p.a. e rimb. forf. come per legge, con distrazione in favore dell'avv. Ippolito Matrone, dichiaratosi antistatario.
9 Torre Annunziata, lì 29 maggio 2025.
Il Giudice Onorario di Pace
dott. Luigi Ambrosino
L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (art. 1, lett. 21 e 24 d.lgs.
7.3.2005 n-82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e 35 comma 1 D.M. 21.2.2011 n.44, come modificato dal D.M. 15.10.2012 n. 209.
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