TRIB
Sentenza 18 aprile 2024
Sentenza 18 aprile 2024
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 18/04/2024, n. 771 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 771 |
| Data del deposito : | 18 aprile 2024 |
Testo completo
Proc. n. 1879/2023 r.g.
Tribunale Ordinario di Avellino
Verbale dell'udienza a trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. del 18.4.2024
Il Giudice
- letto il proprio decreto che ha disposto la trattazione scritta della udienza;
- lette le note di trattazione;
-considerato che la partecipazione alla presente udienza vi è stata a mezzo del deposito delle suddette note scritte, contenenti la richiesta di accoglimento delle istanze, deduzioni, eccezioni e conclusioni ivi riportate;
pronuncia
l'allegata sentenza alla luce delle conclusioni rassegnate nelle note scritte depositate, le quali tengono luogo della discussione orale, dando lettura del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Il Giudice
dott. ssa Maria Cristina Rizzi
Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano
Tribunale Ordinario di Avellino - Composizione Monocratica
Il Giudice, dott.ssa Maria Cristina Rizzi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
1 (ex art. 429 c.p.c., resa a seguito dell'udienza a trattazione scritta del 18.4.2024) nella causa n. 1879/2023 avente ad oggetto opposizione a decreto ingiuntivo in materia locatizia e vertente tra
(P.IVA: ), in persona del l.r.p.t., rapp. e difesa dell'avv. Antonio Parte_1 P.IVA_1
Colucci
- opponente-
e
(C.F.: ), rapp. e difesa dell'avv. Giuseppe Grillo Controparte_1 C.F._1
- opposto-
All'udienza del 18.4.2024 le parti hanno concluso come da note scritte depositate
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I.GI ha chiesto ed ottenuto un decreto ingiuntivo nei confronti della CP_1 Parte_1 ad essa intimante il pagamento dei canoni di locazione riferibili ai mesi di febbraio e marzo 2023, per l'importo complessivo di € 5.000,00, oltre interessi moratori, come contrattualmente convenuto (d.i. n.
442 del 2023).
Ha proposto tempestiva opposizione il conduttore deducendo che non vi era alcuna morosità avendo inviato tempestiva disdetta per vizi dell'immobile, carente della certificazione di agibilità ed interessato da “allagamenti” in occasione delle piogge;
ha dedotto poi di aver eseguito lavori per l'importo di € 5.380,20, per i quali non aveva ottenuto alcun ristoro ed in riferimento ai quali vi era stato un accordo di compensazione con i canoni;
ha aggiunto che aveva patito danni ai macchinari a causa degli allagamenti e che si riservava di agire per i danni e la perdita di avviamento. Ha chiesto, dunque, previa sospensione della provvisoria esecuzione del decreto (ma il decreto non è mai stato concesso in forma provvisoriamente esecutiva), di accogliere l'opposizione; revocare il decreto;
condannare il locatore al pagamento degli esborsi indicati o, in subordine, porli in compensazione con il dovuto, vinte le spese.
Si è costituito il locatore opposto deducendo che nessuna rituale disdetta era pervenuta nei termini (sei mesi prima della scadenza); che la morosità era incontestata;
che la deduzione riferibile ai patiti allagamenti era del tutto generica;
che era pretestuosa l'eccezione riferibile alla mancanza del certificato di agibilità; ha chiesto, dunque, la provvisoria esecuzione del decreto;
il rigetto della opposizione e, in accoglimento della spiegata riconvenzionale, essendo il contratto ancora in essere, il pagamento dei canoni scaduti o, laddove ritenuto risolto il contratto, il medesimo importo a titolo di indennità da occupazione.
Instauratosi il contraddittorio, concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo, la causa, solo documentalmente istruita, è stata rinviata all'odierna udienza per la discussione.
2 2. Il decreto ingiuntivo oggi opposto è stato chiesto ed ottenuto per i canoni di locazione riferibili ai mesi di febbraio e marzo 2023 (€ 5.000 complessivi); parte opponente assume, in primo luogo, di nulla dovere in assenza di morosità, avendo inviato tempestiva disdetta dal rapporto locativo.
La legge 431/98 nelle locazioni ad uso abitativo prevede il diritto di recesso del conduttore, nel caso in cui sussistano gravi motivi, purché sia data comunicazione al locatore con un preavviso di sei mesi. La norma ricalca sostanzialmente quanto sancito dalla legge 392/78 rubricata “recesso del conduttore” ed ancora in vigore in quanto non citato tra gli articoli abrogati.
Anche nelle locazioni commerciali è previsto il recesso per gravi motivi da parte del conduttore all'art. 27 ultimo comma della l. 392 del 1978 il quale stabilisce che, indipendentemente dalle previsioni contrattuali, il conduttore, qualora ricorrano gravi motivi, può recedere dal contratto in qualunque momento con preavviso di sei mesi da comunicarsi con lettera raccomandata.
Ebbene, assorbe ogni questione l'evenienza che la disdetta in atti, che parte opponente pone a sussistenza del difetto di morosità, non è pervenuta nei sei mesi prescritti di preavviso ma è stata inviata solo il 7.10.2023 (plico restituito per compiuta giacenza il 12.10.2023) a fronte di una scadenza contrattuale del 31.3.2023 (preavviso entro il 30.9.2023).
In ogni caso i gravi motivi di recesso posti a sostegno del recesso medesimo e della opposizione, sono avvinti da evidente genericità.
L'importo è dovuto e il decreto, già dichiarato provvisoriamente esecutivo, va confermato.
3.Va a questo punto evidenziato che il conduttore ha chiesto, in via riconvenzionale la restituzione dell'esborso di € 5.380,20 (impianto illuminazione, condizionatori, cancello scorrevole) sostenuto per lavori svolti all'interno dell'immobile; in base alla prospettazione del conduttore, trattasi di lavori concordati con il locatore con il quale era stato raggiunto un accordo compensativo dei canoni.
Ebbene su tale punto il locatore non ha dedotto alcunchè e ciò vale come non contestazione;
l'esborso va, dunque, riconosciuto e il locatore va condannato a restituire tali esborsi al conduttore oltre interessi dalla domanda.
4.La domanda riconvenzionale del convenuto-opposto è inammissibile.
Nella comparsa di costituzione non è stato chiesto lo spostamento della prima udienza ex art. 418
c.p.c.
La inammissibilità della domanda riconvenzionale in tali casi è ammessa da concorde giurisprudenza di legittimià; tra le tante Cass. civile, sez. III, 21/06/2017 n. 15359: “ La richiesta di differimento dell'udienza è onere declinato dal legislatore, con chiarezza ed univocità, a pena di decadenza (di natura processuale e non sostanziale, come tale non impeditiva della riproposizione della domanda in altra sede): secondo il consolidato indirizzo euristico del giudice della nomofilachia - cui questa Corte intende dare continuità - siffatta decadenza, in quanto posta a presidio del principio del contraddittorio e della regolare instaurazione del rapporto processuale, è rilevabile anche di ufficio dal Giudice, in
3 ogni stato e grado del processo, e non suscettibile di sanatoria per effetto della emissione da parte del
Giudice - in difetto della specifica istanza - del decreto di fissazione della nuova udienza o dell'accettazione del contraddittorio ad opera della controparte ...".
La domanda riconvenzionale è, dunque, inammissibile.
5.Le spese della presente fase vanno compensate interamente in ragione dell'esito della lite.
p.q.m.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1.rigetta l'opposizione e conferma il decreto ingiuntivo opposto n.442/2023, già dichiarato esecutivo;
2.condanna parte opposta al pagamento in favore di parte opponente della somma di € 5.380,20, oltre interessi dalla domanda, in accoglimento della domanda riconvenzionale dell'opponente;
3.dichiara inammissibile la domanda riconvenzionale dell'opposto;
4.compensa le spese del presente giudizio.
Così deciso in Avellino, 18.4.2024.
Il Giudice
Dott.ssa Maria Cristina Rizzi
4