Sentenza 27 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 27/05/2025, n. 1375 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 1375 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I n n o m e d e l p o p o l o i t a l i a n o
I l T r i b u n a l e d i B o l o g n a
P R I M A S E Z I O N E C I V I L E
in persona dei magistrati dott. Bruno Perla Presidente dott.ssa Carmen Giraldi Relatore dott. Silvia Migliori Componente ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa di primo grado iscritta al n. 13748 del Ruolo Generale degli affari contenziosi per l'anno 2024 promossa da
(C.F. , rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'Avvocato MARINI SERRA GABRIELLA parte ricorrente contro
(C.F. ), rappresentata e difesa Controparte_1 C.F._2 dall'Avvocato PANETTA VALERIA
parte resistente
OGGETTO: Modifica delle condizioni di divorzio (contenzioso)
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come in atti
FA T T O E D I R I T T O
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1065/2024.Si costituiva eccependo, in via preliminare, Controparte_1
l'inammissibilità del ricorso
Il ricorso deve dichiararsi inammissibile.
Invero, il ricorso di modifica della sentenza è stato presentato il 4 10.2024 mentre era in corso l'appello avverso la medesima sentenza proposto il 2 ottobre
2024.
Ne consegue l'inammissibilità del ricorso con condanna alle spese legali ed ex art. 96
cpc trattandosi di azione in giudizio con colpa grave, non potendosi proporre istanza di modifica contestualmente all'appello.
La parte soccombente va altresì condannata alla corresponsione della somma di euro
500,00 in favore della ammende ex art 96 cpc CP_2
P.Q.M.
definitivamente decidendo sulla causa N.R.G. 13748/2024, ogni diversa domanda ed eccezione disattesa e respinta:
1. Dichiara inammissibile il ricorso :
2. Condanna parte ricorrente a corrispondere a la Controparte_1
somma di euro 500,00 per lite temeraria;
3. Condanna parte ricorrente a corrispondere a lae Controparte_1
spese legali nella misura di euro 1500,00 oltre rimborso forfettario, Iva e Cassa come per legge,
4. Condanna parte ricorrente a corrispondere alla Cassa delle
Ammende la somma di euro 500,00
Così deciso in Bologna nella camera di consiglio della Sezione Prima Civile in data 7/05/2025 .
IL GIUDICE ESTENSORE dott.ssa Carmen Giraldi
IL PRESIDENTE
pagina 2 di 3 dott. Bruno Perla
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