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Sentenza 3 aprile 2025
Sentenza 3 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Caltagirone, sentenza 03/04/2025, n. 194 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Caltagirone |
| Numero : | 194 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 747/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CALTAGIRONE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Antonella Flora Domicoli
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 747/2020 promossa da:
, nato il [...], a [...], c.f. Parte_1
, rappresentato e difeso dall'avv. Papale Orazio giusta procura in C.F._1
atti
ATTORE
contro
, c.f , Controparte_1 P.IVA_1
rappresentato e difeso dall'avv. Coggiatti Claudio giusta procura in atti
CONVENUTO
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex artt. 702 bis cod. proc. civ. notificato in data 9.10.2020, Parte_1
conveniva in giudizio Controparte_1
pagina 1 di 7 premettendo di aver ricevuto in comodato d'uso gratuito il fondo rustico sito in Granieri
(Fraz. Di Caltagirone), C.daVaito-Inchiuso, esteso circa 78,37 ettari, con accessori e pertinenze da soci amministratori della e nello Parte_2
specifico, da . Rappresentava, ancora, che la Persona_1 Parte_2
deteneva il fondo in forza di contratto di vendita con patto di riservato dominio
[...]
perfezionato con , che il comodato non imponeva ad esso comodatario alcuna CP_1
controprestazione fatto salvo l'impegno di mantenere, coltivare e gestire il terreno di proprietà di di cui la Cooperativa comodante mostrava disinteresse, e che, con CP_1
l'aiuto della propria famiglia, aveva stabilito sul fondo la propria attività e nell'arco temporale intercorso tra il 1989 ed il 2013 aveva provveduto a mantenere, coltivare e migliorare il fondo senza alcun tipo di intervento da parte della comodante, apportando migliorie, inclusa la costruzione di due pozzi e di due dighe per la raccolta dell'acqua e la realizzazione di stalle e box utilizzate per lo svolgimento, da parte del figlio, Per_2
di un'attività di allevamento di cavalli. In seguito l' aveva notificato, ai
[...] CP_1
sensi e per gli effetti dell'art.608 cod. proc. civ., alla Parte_2
preavviso di rilascio che si era concluso a buon fine. Concludeva rappresentando che aveva avviato un procedimento di mediazione dinnanzi l'Organismo di Mediazione
dell'Ordine degli Avvocati di Caltagirone, quale fase prodromica all'avvio del presente giudizio, concluso con esito negativo. Chiedeva, pertanto, all'adito Tribunale accogliersi le seguenti conclusioni: “… Piaccia all'Ill.mo giudice adito, contrariis rejectis,in via principale, visto l'art. 1158 c.c., dichiarare l'odierna parte attrice, come sopra meglio pagina 2 di 7 identificata, proprietaria, per intervenuta usucapione, del compendio immobiliare, della corte e delle sue pertinenze, siti in Granieri (Fraz. Di Caltagirone), C.daVaito-Inchiuso,
come meglio descritti in premessa, in virtù del possesso pubblico, pacifico ed ininterrotto per oltre venti anni”; in via subordinata, chiedeva di determinare il valore delle migliorie apportate al suddetto fondo, nonché ai fabbricati ed alle pertinenze,
rispetto al verbale di consegna effettuato in favore dell'Assegnataria Cooperativa Campo
Verde. Con vittoria di spese e compensi.
Con comparsa di costituzione e risposta si costituiva l' la quale eccepiva CP_1
l'infondatezza della domanda per carenza dei presupposti ed eccepiva , altresì,
l'inapplicabilità dell'art. 20 della Legge 230/ 1950 stante che la normativa recante
“Provvedimenti per la colonizzazione dell'Altopiano della Sila e dei territori jonici contermini”, all'art. 20, richiamato dall'attore, prevede l'assegnazione delle terre ed il termine entro il quale la stessa deve essere effettuata dall'Opera per la valorizzazione della Sila, come precisato all'art. 1, la legge 31 dicembre 1947, n. 1629. Chiedeva
pertanto il rigetto della domanda attorea con condanna del ricorrente ex art 96 cpc stante il comportamento processuale assunto.
All'udienza del 25.05.2022 veniva mutato il rito in ordinario e all'udienza del
21.11.2022, su richiesta di parte resistente, venivano concessi i termini ex art 183 cpc VI
comma, dopodichè, depositate le memorie istruttorie autorizzate, con provvedimento del
22.05.2023 veniva rigettata la prova per testi articolata da parte attrice e la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni.
pagina 3 di 7 All'udienza del 15.07.2024 le parti precisavano le rispettive conclusioni e la causa veniva trattenuta per la decisione
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda proposta dall'attore è infondata e, pertanto, va rigettata
Dall'esame degli atti non sono emersi i presupposti, di fatto e di diritto, indispensabili per l'acquisto a titolo originario della proprietà del bene immobile come richiesto da parte attrice.
Parte resistente, l' , ai sensi dell'art. 6, comma V, Decr. Legisl. 29.10.1999 n. CP_1
419, ha accorpato la , istituita e Controparte_2
regolata dall'art. 9 Decr. Legisl.
5.3.1948 n. 121 e successive modificazioni e integrazioni ed è un ente di diritto pubblico con compiti di organismo fondiario ai sensi dell'art. 39 della L.
9.5.1975 n. 153 e gode delle funzioni previste dall'art. 4 della L.
15.12.1998 n. 441 e con D.P.R. 31.3.2001 n. 200 ha assunto la denominazione di
. CP_1
Per costante insegnamento giurisprudenziale, giusto il combinato disposto degli artt. 830
e 828, co. II, cod. civ., i beni del patrimonio indisponibile di un ente pubblico non territoriale possono essere sottratti alla pubblica destinazione soltanto nei modi stabiliti dalla legge e non possono essere acquisiti da terzi per usucapione che è un modo di acquisto della proprietà ritenuto idoneo a provocare inammissibile sottrazione al vincolo legale di destinazione imposto agli stessi. (Cass. Civ., sent. 12608/2002).
pagina 4 di 7 I terreni acquisiti da , pertanto, sono destinati, in modo non ovviabile, alla CP_1
attuazione della funzione istituzionale dell' ed ai sensi e per gli effetti del CP_1
combinato disposto degli artt. 830 e 828, co. II, cod. civ, non possono essere sottratti alla loro destinazione istituzionale se non nei modi di legge.
Quanto detto è stato confermato da un costante ed univoco insegnamento della Suprema
Corte che ha affermato che: “I terreni acquistati dagli enti di riforma fondiaria, essendo destinati all'attuazione della funzione istituzionale dei medesimi, ossia quella della redistribuzione della proprietà terriera ai contadini, come stabilito dall'art. 1 della legge n. 230 del 1950 - non possono, in quanto destinati a un pubblico servizio, essere sottratti a tale finalità se non nei modi stabiliti dalle leggi che li riguardano, ai sensi degli artt.830, secondo comma, cod. civ. e 828, secondo comma, cod. civ.; ne consegue l'impossibilità giuridica di una loro acquisizione da parte di terzi per usucapione,
ancorché sia venuto a scadenza il termine ordinatorio previsto dall'art. 20 della medesima legge n. 230 del 1950 per l'assegnazione delle terre acquisite.” (Cass. Civ.
sent. n. 4430/2009).
Peraltro, la non usucapibilità del fondo oggetto di causa era già stata dichiarata in maniera inequivocabile da questo Tribunale nell'ordinanza collegiale depositata in data
16.7.2014 e prodotta agli atti, con la quale, in sede di reclamo, il Collegio concludeva il giudizio di opposizione al rilascio di immobile (n. 2/2014 R.G.) proposta dallo stesso avverso l'esecuzione di rilascio avviata, con riferimento al Fondo oggetto della Pt_1
presente causa, dalla CP_1
pagina 5 di 7 Infine, quanto alla domanda di determinazione delle migliorie apportate sul fondo,
richiesta in atto introduttivo, questo decidente, con provvedimento del 22.05.2023, a seguito della disamina della corrispondenza intercorsa tra le parti, rilevava che
“…. dalla documentazione prodotta dalla resistente si rinviene la nota protocollata al n.
8490 del 10.11.2000 con la quale informava l'odierno ricorrente che al fine di CP_1
poter completare l'iter istruttorio della richiesta di riassegnazione attendeva di ricevere documentazione indicata nella medesima nota e con nota protocollata in data 20.12.2000
il ricorrente trasmetteva ad la documentazione richiesta, incluse apposite CP_1
dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà rese innanzi agli ufficiali di Stato Civile del
Comune di Caltagirone.
Ritenuto che
dalla disamina di tale documentazione emerge che il ricorrente non possedeva il fondo uti dominus bensì quale mero detentore soprattutto poiché ha ammesso di averlo avuto in uso in virtù di un contratto di comodato. Ritenuto
che ai sensi dell'art 1150 c.c. solo il possessore, anche se di mala fede, ha diritto al rimborso delle spese fatte per le riparazioni straordinarie ma non il mero detentore…..”.
Per tali ragioni, rigettava la richiesta di ammissione della prova per testi dedotta dall'attore e rinviava per la precisazione delle conclusioni.
Per tutto quanto sopra esposto, si dichiara che il fondo di Proprietà
[...]
in quanto destinato alla attuazione della Controparte_1
funzione istituzionale dell'Istituto, Ente di Diritto Pubblico Economico, rientra nel novero dei beni facenti parte del patrimonio indisponibile e non può essere sottratto pagina 6 di 7 alla sua destinazione, se non nei modi stabiliti dalle leggi che li riguardano e non soggiace alla disciplina in materia di usucapione dettata dagli articoli 1158 e segg. del codice civile.
Nulla si deve per le migliorie apportate dall'attore sul fondo oggetto di causa
Le spese seguono la soccombenza
PQM
Il Giudice , definitivamente decidendo, così provvede:
rigetta la domanda proposta da nei confronti di per le ragioni Parte_1 CP_1
di cui in premessa.
Condanna alla refusione delle spese del giudizio che liquida Parte_1
complessivamente in €. 3.000,00 per compensi oltre Spese Gen Iva e Cpa
come per legge
Caltagirone, 21.01.2025
Il GIUDICE
dott. Antonella Flora Domicoli
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CALTAGIRONE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Antonella Flora Domicoli
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 747/2020 promossa da:
, nato il [...], a [...], c.f. Parte_1
, rappresentato e difeso dall'avv. Papale Orazio giusta procura in C.F._1
atti
ATTORE
contro
, c.f , Controparte_1 P.IVA_1
rappresentato e difeso dall'avv. Coggiatti Claudio giusta procura in atti
CONVENUTO
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex artt. 702 bis cod. proc. civ. notificato in data 9.10.2020, Parte_1
conveniva in giudizio Controparte_1
pagina 1 di 7 premettendo di aver ricevuto in comodato d'uso gratuito il fondo rustico sito in Granieri
(Fraz. Di Caltagirone), C.daVaito-Inchiuso, esteso circa 78,37 ettari, con accessori e pertinenze da soci amministratori della e nello Parte_2
specifico, da . Rappresentava, ancora, che la Persona_1 Parte_2
deteneva il fondo in forza di contratto di vendita con patto di riservato dominio
[...]
perfezionato con , che il comodato non imponeva ad esso comodatario alcuna CP_1
controprestazione fatto salvo l'impegno di mantenere, coltivare e gestire il terreno di proprietà di di cui la Cooperativa comodante mostrava disinteresse, e che, con CP_1
l'aiuto della propria famiglia, aveva stabilito sul fondo la propria attività e nell'arco temporale intercorso tra il 1989 ed il 2013 aveva provveduto a mantenere, coltivare e migliorare il fondo senza alcun tipo di intervento da parte della comodante, apportando migliorie, inclusa la costruzione di due pozzi e di due dighe per la raccolta dell'acqua e la realizzazione di stalle e box utilizzate per lo svolgimento, da parte del figlio, Per_2
di un'attività di allevamento di cavalli. In seguito l' aveva notificato, ai
[...] CP_1
sensi e per gli effetti dell'art.608 cod. proc. civ., alla Parte_2
preavviso di rilascio che si era concluso a buon fine. Concludeva rappresentando che aveva avviato un procedimento di mediazione dinnanzi l'Organismo di Mediazione
dell'Ordine degli Avvocati di Caltagirone, quale fase prodromica all'avvio del presente giudizio, concluso con esito negativo. Chiedeva, pertanto, all'adito Tribunale accogliersi le seguenti conclusioni: “… Piaccia all'Ill.mo giudice adito, contrariis rejectis,in via principale, visto l'art. 1158 c.c., dichiarare l'odierna parte attrice, come sopra meglio pagina 2 di 7 identificata, proprietaria, per intervenuta usucapione, del compendio immobiliare, della corte e delle sue pertinenze, siti in Granieri (Fraz. Di Caltagirone), C.daVaito-Inchiuso,
come meglio descritti in premessa, in virtù del possesso pubblico, pacifico ed ininterrotto per oltre venti anni”; in via subordinata, chiedeva di determinare il valore delle migliorie apportate al suddetto fondo, nonché ai fabbricati ed alle pertinenze,
rispetto al verbale di consegna effettuato in favore dell'Assegnataria Cooperativa Campo
Verde. Con vittoria di spese e compensi.
Con comparsa di costituzione e risposta si costituiva l' la quale eccepiva CP_1
l'infondatezza della domanda per carenza dei presupposti ed eccepiva , altresì,
l'inapplicabilità dell'art. 20 della Legge 230/ 1950 stante che la normativa recante
“Provvedimenti per la colonizzazione dell'Altopiano della Sila e dei territori jonici contermini”, all'art. 20, richiamato dall'attore, prevede l'assegnazione delle terre ed il termine entro il quale la stessa deve essere effettuata dall'Opera per la valorizzazione della Sila, come precisato all'art. 1, la legge 31 dicembre 1947, n. 1629. Chiedeva
pertanto il rigetto della domanda attorea con condanna del ricorrente ex art 96 cpc stante il comportamento processuale assunto.
All'udienza del 25.05.2022 veniva mutato il rito in ordinario e all'udienza del
21.11.2022, su richiesta di parte resistente, venivano concessi i termini ex art 183 cpc VI
comma, dopodichè, depositate le memorie istruttorie autorizzate, con provvedimento del
22.05.2023 veniva rigettata la prova per testi articolata da parte attrice e la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni.
pagina 3 di 7 All'udienza del 15.07.2024 le parti precisavano le rispettive conclusioni e la causa veniva trattenuta per la decisione
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda proposta dall'attore è infondata e, pertanto, va rigettata
Dall'esame degli atti non sono emersi i presupposti, di fatto e di diritto, indispensabili per l'acquisto a titolo originario della proprietà del bene immobile come richiesto da parte attrice.
Parte resistente, l' , ai sensi dell'art. 6, comma V, Decr. Legisl. 29.10.1999 n. CP_1
419, ha accorpato la , istituita e Controparte_2
regolata dall'art. 9 Decr. Legisl.
5.3.1948 n. 121 e successive modificazioni e integrazioni ed è un ente di diritto pubblico con compiti di organismo fondiario ai sensi dell'art. 39 della L.
9.5.1975 n. 153 e gode delle funzioni previste dall'art. 4 della L.
15.12.1998 n. 441 e con D.P.R. 31.3.2001 n. 200 ha assunto la denominazione di
. CP_1
Per costante insegnamento giurisprudenziale, giusto il combinato disposto degli artt. 830
e 828, co. II, cod. civ., i beni del patrimonio indisponibile di un ente pubblico non territoriale possono essere sottratti alla pubblica destinazione soltanto nei modi stabiliti dalla legge e non possono essere acquisiti da terzi per usucapione che è un modo di acquisto della proprietà ritenuto idoneo a provocare inammissibile sottrazione al vincolo legale di destinazione imposto agli stessi. (Cass. Civ., sent. 12608/2002).
pagina 4 di 7 I terreni acquisiti da , pertanto, sono destinati, in modo non ovviabile, alla CP_1
attuazione della funzione istituzionale dell' ed ai sensi e per gli effetti del CP_1
combinato disposto degli artt. 830 e 828, co. II, cod. civ, non possono essere sottratti alla loro destinazione istituzionale se non nei modi di legge.
Quanto detto è stato confermato da un costante ed univoco insegnamento della Suprema
Corte che ha affermato che: “I terreni acquistati dagli enti di riforma fondiaria, essendo destinati all'attuazione della funzione istituzionale dei medesimi, ossia quella della redistribuzione della proprietà terriera ai contadini, come stabilito dall'art. 1 della legge n. 230 del 1950 - non possono, in quanto destinati a un pubblico servizio, essere sottratti a tale finalità se non nei modi stabiliti dalle leggi che li riguardano, ai sensi degli artt.830, secondo comma, cod. civ. e 828, secondo comma, cod. civ.; ne consegue l'impossibilità giuridica di una loro acquisizione da parte di terzi per usucapione,
ancorché sia venuto a scadenza il termine ordinatorio previsto dall'art. 20 della medesima legge n. 230 del 1950 per l'assegnazione delle terre acquisite.” (Cass. Civ.
sent. n. 4430/2009).
Peraltro, la non usucapibilità del fondo oggetto di causa era già stata dichiarata in maniera inequivocabile da questo Tribunale nell'ordinanza collegiale depositata in data
16.7.2014 e prodotta agli atti, con la quale, in sede di reclamo, il Collegio concludeva il giudizio di opposizione al rilascio di immobile (n. 2/2014 R.G.) proposta dallo stesso avverso l'esecuzione di rilascio avviata, con riferimento al Fondo oggetto della Pt_1
presente causa, dalla CP_1
pagina 5 di 7 Infine, quanto alla domanda di determinazione delle migliorie apportate sul fondo,
richiesta in atto introduttivo, questo decidente, con provvedimento del 22.05.2023, a seguito della disamina della corrispondenza intercorsa tra le parti, rilevava che
“…. dalla documentazione prodotta dalla resistente si rinviene la nota protocollata al n.
8490 del 10.11.2000 con la quale informava l'odierno ricorrente che al fine di CP_1
poter completare l'iter istruttorio della richiesta di riassegnazione attendeva di ricevere documentazione indicata nella medesima nota e con nota protocollata in data 20.12.2000
il ricorrente trasmetteva ad la documentazione richiesta, incluse apposite CP_1
dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà rese innanzi agli ufficiali di Stato Civile del
Comune di Caltagirone.
Ritenuto che
dalla disamina di tale documentazione emerge che il ricorrente non possedeva il fondo uti dominus bensì quale mero detentore soprattutto poiché ha ammesso di averlo avuto in uso in virtù di un contratto di comodato. Ritenuto
che ai sensi dell'art 1150 c.c. solo il possessore, anche se di mala fede, ha diritto al rimborso delle spese fatte per le riparazioni straordinarie ma non il mero detentore…..”.
Per tali ragioni, rigettava la richiesta di ammissione della prova per testi dedotta dall'attore e rinviava per la precisazione delle conclusioni.
Per tutto quanto sopra esposto, si dichiara che il fondo di Proprietà
[...]
in quanto destinato alla attuazione della Controparte_1
funzione istituzionale dell'Istituto, Ente di Diritto Pubblico Economico, rientra nel novero dei beni facenti parte del patrimonio indisponibile e non può essere sottratto pagina 6 di 7 alla sua destinazione, se non nei modi stabiliti dalle leggi che li riguardano e non soggiace alla disciplina in materia di usucapione dettata dagli articoli 1158 e segg. del codice civile.
Nulla si deve per le migliorie apportate dall'attore sul fondo oggetto di causa
Le spese seguono la soccombenza
PQM
Il Giudice , definitivamente decidendo, così provvede:
rigetta la domanda proposta da nei confronti di per le ragioni Parte_1 CP_1
di cui in premessa.
Condanna alla refusione delle spese del giudizio che liquida Parte_1
complessivamente in €. 3.000,00 per compensi oltre Spese Gen Iva e Cpa
come per legge
Caltagirone, 21.01.2025
Il GIUDICE
dott. Antonella Flora Domicoli
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