Sentenza 13 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 13/06/2025, n. 5962 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 5962 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2025 |
Testo completo
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di NAPOLI prima sezione civile
Il tribunale riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
1) Raffaele Sdino presidente rel.
2) Valeria Rosetti giudice
3) Viviana Criscuolo giudice ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 30371 del Ruolo Generale degli Affari Civili
Contenziosi dell'anno 2022, avente ad oggetto: divorzio giudiziale vertente
TRA
(c.f. ) rappresentato e Parte_1 C.F._1
difeso, giusta procura in atti, dall'avv. SELLITTI BRUNO presso cui è elettivamente domiciliato
RICORRENTE
E
(c.f. ), rappresentata e Controparte_1 C.F._2 difesa, giusta procura in atti, dall'avv. DE RIENZO ROSA presso cui è elettivamente domiciliata
RESISTENTE
NONCHÉ
presso il Tribunale di Napoli Controparte_2
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
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All'udienza del 31/10/2024 il procuratore del ricorrente ha concluso per l'accoglimento del ricorso. Il procuratore della ricorrente ha concluso per l'accoglimento delle domande formulate con la memoria difensiva.
Il Pubblico Ministero ha chiesto pronunciarsi lo scioglimento del matrimonio.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 27/12/2022 il ricorrente chiedeva pronunziarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Napoli il 14/07/2003 con la resistente. A sostegno della domanda deduceva: che dal matrimonio era nato un figlio: il 13/09/2006; Persona_1
che era venuta meno la comunione materiale e spirituale fin da quando, nell'ambito del giudizio di separazione consensuale, erano stati autorizzati dal
Presidente del Tribunale a vivere separatamente;
che il giudizio era stato definito con provvedimento di omologazione del
21/12/2015;
che nei patti della separazione era stato previsto l'affido condiviso del figlio minore ad entrambi i genitori, con collocazione privilegiata presso la madre, e posto a suo carico l'obbligo del pagamento di € 600,00, di cui € 250,00 per il mantenimento della moglie ed € 350,00, oltre il 50% delle spese straordinarie, per il figlio;
che perdurava lo stato di separazione;
che la propria condizione reddituale era sensibilmente peggiorata;
che alla moglie non poteva essere riconosciuto un assegno di divorzio atteso che aveva i mezzi adeguati a raggiungere un'autosufficienza economica;
ciò, premesso concludeva per la pronuncia di divorzio e l'esclusione dell'assegno di divorzio.
Si costituiva la resistente, la quale non si opponeva alla domanda relativa allo status ed allegava: che la condizione reddituale del ricorrente non era affatto peggiorata;
che, al contrario, nonostante i suoi sforzi non era riuscita a trovare un'occupazione; tutto ciò premesso, concludeva per la conferma dell'affido condiviso del figlio minore ad entrambi i genitori, la conferma delle condizioni di Persona_1
separazione quanto al diritto di visita del padre, alle festività natalizie e pasquali,
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nonché alle vacanze estive e, in accoglimento delle domande riconvenzionali, porre a carico del sig. un contributo mensile di mantenimento in favore del Parte_1 figlio di € 650,00 e, in via gradata, un contributo nella misura non inferiore Per_1
a € 500,00 e/o a quella di cui alle condizioni di separazione;
infine, il riconoscimento di un assegno di divorzio di € 300,00; in via subordinata, confermare il contributo mensile fissato nelle condizioni di separazione e pari a €
250,00. Infine, chiedeva la corresponsione da parte del sig. del 75% delle Parte_1
spese straordinarie sostenute in favore del figlio.
Constatato l'esito negativo del tentativo di conciliazione, il Presidente confermava in via provvisoria le statuizioni della separazione e rimetteva le parti dinanzi al g.i.
All'udienza cartolare del 04/07/2023 il g.i. su richiesta delle parti concedeva i termini ex art. 183, co. 6 c.p.c. ritualmente depositate da ambo le parti con articolazione delle relative richieste istruttorie.
All'esito della successiva udienza del 09/11/2023 e della riserva assunta, il
Giudice ammetteva le richieste istruttorie nei termini di cui al provvedimento del
28.11.2023 fissando nuova udienza per l'escussione dei testi ammessi.
Assunte le dichiarazioni testimoniali, all'udienza del 31.10.2024 le parti precisavano le rispettive conclusioni ed il g.i. introitava la causa a sentenza con la concessione dei termini di legge ex art. 190 cpc.
La domanda di cessazione degli effetti civili è fondata e va accolta.
Infatti, è stato provato il titolo addotto a sostegno di essa cioè la separazione personale dei coniugi omologata con decreto del 21/12/2015 dal Tribunale di
Napoli previa comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale in data
17/11/2015.
In secondo luogo, è stata provata la cessazione effettiva di ogni rapporto tra i coniugi quanto meno nel periodo previsto per legge anteriore alla proposizione della domanda, non essendo stata l'interruzione della separazione eccepita.
Ricorre perciò nella fattispecie l'ipotesi prevista dall'art. 3 n. 2 lett. b) della
L.
1.12.1970 n. 898 e, d'altra parte, attese le risultanze degli atti di causa, si deve ritenere che la comunione tra i coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa perciò più ricostituirsi.
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Quanto alle condizioni accessorie, si rileva che il figlio Persona_1
(13/09/2006) è, nelle more, diventato maggiorenne, per cui, non si deve adottare alcuna determinazione in ordine alla genitorialità.
Premesso che tra le parti è pacifico che il figlio non abbia raggiunto l'autosufficienza economica, tanto è vero che anche il padre intende obbligarsi al suo mantenimento, in ordine alla quantificazione dell'assegno di mantenimento, considerando come parametro di riferimento la somma prevista in sede di omologazione, va leggermente aumentato l'assegno per tenere conto delle accresciute esigenze del figlio, secondo una nozione appartenente al notorio e, pertanto, non bisognosa di essere provata. Infatti, ai fini della quantificazione, occorre dare rilievo non solo alla documentazione reddituale che di seguito sarà esaminata anche alle dichiarazioni rese dal sig. in sede di prima Parte_1 comparizione “Sono disposto ad aumentare l'assegno di mantenimento per mio figlio a € 400.00 perché già adesso quando è con me provvedo alle sue spese”. Va, pertanto, stabilito come contributo mensile a carico del ricorrente la somma di €
400,00, oltre il 50% delle spese straordinarie.
Quanto alla richiesta di assegno divorzile, preme precisare che, è necessario a tal fine indagare sempre il percorso matrimoniale sotto il profilo delle scelte di vita compiute, dell'impegno prestato, delle rinunce e dei sacrifici fatti a favore della famiglia e dell'altro coniuge, della possibilità derivatane per quest'ultimo di migliorare la propria posizione economica, lavorativa, patrimoniale;
tuttavia è innegabile che, nel caso in cui risulti che uno dei coniugi non abbia mai lavorato e si sia dedicato in modo preponderante alla conduzione della famiglia e alla crescita ed educazione dei figli, ne consegue - in via presuntiva pressoché automatica - che detta impostazione familiare sia stata concordata/condivisa dalle parti e abbia nei fatti permesso la realizzazione dell'altro coniuge e in questo modo contribuito al miglioramento della situazione economico patrimoniale. Né si può ignorare che la funzione assistenziale dell'assegno resta imprescindibile, in ragione dei principi solidaristici di derivazione costituzionale che informano i modelli relazionali familiari e potrebbe anche essere considerata prevalente sulle altre (cassazione
(Cassazione 11832/23 e. Cass. n. 21926 del 30/08/2019; Cass. n. 5055 del
24/02/2021) e ciò impone di accertare sempre in via preliminare se le risorse di cui dispone l'istante siano effettivamente sufficienti a consentirle una vita dignitosa in autonomia - cosa ben diversa dal mantenimento del tenore di vita matrimoniale- e
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segnatamente se i suoi mezzi siano sufficienti alla soddisfazione delle primarie esigenze di vita e abitative o se si trova nella oggettiva impossibilità di procurarseli.
Inoltre, la determinazione di detto assegno è indipendente dalle statuizioni patrimoniali operanti in vigenza di separazione dei coniugi (cfr. ex plurimis Cass.
Civ. Sez. I 21.02.2008 n. 4424; Cass. Civ. Sez. I n. 1758 del 28.01.2008) data la diversità delle discipline sostanziali, della natura, struttura e finalità dei relativi trattamenti, correlate a diversificate situazioni, e delle rispettive decisioni giudiziali, l'assegno divorzile, presupponendo lo scioglimento del matrimonio, prescinde dagli obblighi di mantenimento e di alimenti, operanti nel regime di convivenza e di separazione, con la conseguenza che l'assetto economico relativo alla separazione può rappresentare mero indice di riferimento nella misura in cui appaia idoneo a fornire utili elementi di valutazione ( cfr. Cass. Sez. I n. 25010 del
30.11.2007 Cass. Civ. Sez. I 4.11.2010 n. 22501; Cass. Sez. I n. 10644 del
13.05.2011; Cass. Civ. Sez. I n.9976 del 5.05.2011).
Tanto premesso, alla luce dei criteri di cui all'art 5 della legge 1° dicembre
1970 secondo l'interpretazione offerta dalle Sezioni Unite della Cassazione e dalla giurisprudenza di legittimità, si ritiene di accogliere la domanda di parte ricorrente anche alla luce degli elementi di prova, risultanti dalla documentazione prodotta in atti e dalle rispettive deduzioni delle parti.
La sig.ra infatti, in costanza di matrimonio svolgeva attività CP_1
lavorativa presso uno studio notarile sito in San Giorgio a Cremano, fino alla scelta
“obbligata” di trasferimento in una casa in affitto a Varcaturo, a seguito della vendita della casa familiare avvenuta il 30.11.2010, per decisione unilaterale del marito. Tale circostanza costringeva di fatto la sig.ra ad abbandonare il CP_1
lavoro per dedicarsi alla cura della famiglia, circostanza non smentita dal ricorrente.
Sul punto, come evidenziato dalla resistente, va messa in luce la testimonianza della sig.ra la quale dichiarava “Premetto che il Parte_2
bambino era piccolo e quindi quando mia sorella andava a lavorare, essendo a tempo pieno, aveva necessariamente bisogno di una baby sitter. Quindi Pt_1
Per_ detto , le chiese di lasciare il lavoro per occuparsi del figlio e risparmiare su questa spesa. Anche se mia sorella non era d'accordo acconsentì alla richiesta del marito per amore e anche perché in più occasioni anche durante la gravidanza lui
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l'aveva lasciata, per andare a vivere con un''altra donna. (…) Nel periodo di
Varcaturo, anzi, era mia sorella che aiutava il marito con i soldi che aveva risparmiato grazie alla precedente attività lavorativa, finché i soldi non sono finiti”.
La stessa teste, infatti, in merito alla vendita della casa familiare, ha dichiarato: “Si è vero. In una delle tante volte che lui si era allontanato da casa, essendo io avvocato e anche persona di sua fiducia, mi chiamò per sapere perché doveva lasciare casa alla moglie e al figlio. Gli spiegai che il bambino non poteva rimanere senza una abitazione. Quando qualche giorno dopo tornò a casa, io ebbi il sospetto che tramasse qualcosa, mentre mia sorella si illudeva di una totale riconciliazione. In effetti, pochi giorni dopo scoprimmo che la casa era stata venduta e i soldi della vendita confluirono sul conto corrente intestato solamente a lui. Mia sorella venne a scoprire la cifra perché lesse l'estratto conto. Lui per celare la vendita della casa disse alla moglie che la casa si trovava alle pendici del
Vesuvio e quindi dovevano allontanarsi e pertanto andarono a vivere a
Varcaturo.”
L'argomentazione difensiva del marito secondo il quale la moglie non si sarebbe adoperata fattivamente a cercare una occupazione durante gli anni della separazione è infondata.
Infatti, le deposizioni testimoniali hanno confermato la volontà della sig.ra di ricercare un'attività lavorativa, come emerso dalle dichiarazioni della CP_1 teste di parte ricorrente – sig.ra – la quale dichiarava “il sig. Testimone_1
è il compagno attuale di , che è una mia ex cognata Parte_1 Persona_3
perché era sposata con mio fratello , dal quale si è successivamente Per_4 separata… In una chiacchierata con il sig. lui mi disse che c'erano Parte_1
persone interessate ad una occupazione e mi chiese se mi poteva far contattare dalla persona interessata … Precisò che si trattava della sua ex moglie. Restai in attesa di un mese ma la signora non mi ha mai contattato. Quando ho incontrato Per_
successivamente gli chiesi come mai la persona interessate non mi avesse chiamata, anche perché avevo dato priorità alla sua indicazione e lui mi disse di non sapere nulla. Ovviamente non ho potuto attendere oltre e ho dovuto assumere altra persona. Escludo di essere stata mai chiamata dalla sig.ra ” CP_1
Dunque, il Collegio ritiene che la proposta di cui ha parlato la teste non sia stata una concreta proposta lavorativa anche perché non vi è alcuna prova,
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nemmeno indiziaria, che il marito abbia informato la moglie della disponibilità della teste all'assunzione.
Anche in sede di interrogatorio formale, la resistente ha dichiarato di essersi attivata alla ricerca di un lavoro senza però riuscirsi.
Tale circostanza è stata anche confermata dalla teste di parte ricorrente -
Sig.ra – la quale dichiarava “Ero presente alla telefonata perché ero Tes_2 con Le fu proposto un lavoro in un'impresa di pulizie, senza specificare né CP_3
l'orario di lavoro né la retribuzione. Si prese tutti i dati di promettendole che CP_1
l'avrebbe ricontattato, cosa che non è mai avvenuta, per quanto è a mia conoscenza non è mai stata ricontattata”.
Inoltre, vi è da aggiungere che relativamente alla situazione reddituale del
Sig. , il quale ne lamentava una riduzione, dalla documentazione dallo Parte_1
stesso prodotta, risulta un reddito di € 19.465,00 nell'anno 2022, di € 20.391,00 nell'anno 2021, di € 16.827,00 nell'anno 2020. Da tale documentazione il Collegio non desume alcun peggioramento delle condizioni reddituali del sig. , ma Parte_1
al contrario un seppur contenuto miglioramento.
Considerando la lunga durata del matrimonio, la presenza di figli e il contributo offerto in concreto dalla istante alla cura della casa e della famiglia, la domanda di riconoscimento dell'assegno divorzile è fondata.
Infatti, come si è visto, dall'istruttoria è emerso che l'istante nonostante gli sforzi profusi non è mai riuscita a trovare una adeguata occupazione, smentendo pertanto la tesi di controparte sulla sua presunta inerzia.
Di conseguenza, la sig.ra non ha risorse che le consentono una CP_1
autonoma vita dignitosa e dunque, stante il collegamento causale tra la vicenda matrimoniale e l'attuale condizione reddituale - sulla scorta dei criteri compensativo/perequativo/assistenziale – va riconosciuto un assegno seppure in misura leggermente inferiore all'assegno di mantenimento separativo (pari a € 250) ovvero nella misura di € 200,00 mensili.
Tenuto conto della non opposizione al divorzio e della particolare natura del giudizio, e della parziale reciproca soccombenza, ricorrono giusti motivi per dichiarare tra le parti interamente compensate le spese del giudizio.
P.Q.M.
Il tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
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1. dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da
, nato il [...] a [...], e Parte_1
nata a [...] il [...]; Controparte_1
2. ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della cancelleria all'Ufficiale dello stato civile del Comune di Napoli per la trascrizione,
l'annotazione e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 10 L.
1.12.1970 n. 898 e
134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g e 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (atto n.85, parte II, serie A, sez. E, anno 2003);
3. pone a carico di l'obbligo di corrispondere a Parte_1
entro il giorno 5 di ogni mese, la somma di € 400 da Controparte_1
rivalutare automaticamente secondo gli indici Istat a decorrere dall'anno successivo all'emissione della sentenza, a titolo di contributo al mantenimento del figlio, oltre al 50% delle spese straordinarie;
4. accoglie la domanda riconvenzionale di assegno di divorzio della resistente e, per l'effetto, pone a carico di l'obbligo di corrispondere a Parte_1
entro e non oltre il giorno 5 di ogni mese, la somma mensile Controparte_1
di € 200,00 (duecento/00) da rivalutare automaticamente secondo gli indici Istat a decorrere dall'anno successivo all'emissione della sentenza.
5. compensa, per intero, tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso in Napoli nella Camera di Consiglio del 31.01.2025
Il presidente est.
Raffaele Sdino
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