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Sentenza 6 ottobre 2025
Sentenza 6 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 06/10/2025, n. 1156 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 1156 |
| Data del deposito : | 6 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1836/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MONZA
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice del lavoro EL CO, all'esito dell'udienza del
6.10.2025 che si è svolta secondo le modalità di cui all'art. 127ter c.p.c., esaminate le note di trattazione scritta pervenute, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1836/2021 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Mario Ambrosio, Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliato presso il suo studio in Milano, foro Bonaparte n. 59
RICORRENTE contro
Controparte_1
(C.F. , in persona del direttore pro tempore, con il patrocinio dell'avv. Francesco P.IVA_1
Campione e dell'avv. Maria Buffoni, elettivamente domiciliato presso la propria sede provinciale in Monza, via Giuseppe Ferrari n. 36
CP_ (C.F. ), in persona del direttore pro tempore, con il patrocinio dell'avv. P.IVA_2
NS Imparato, domiciliato presso l'Avvocatura Inps in Monza, via Morandi n. 1
(C.F. ), in persona del direttore pro Controparte_3 P.IVA_3
tempore, con il patrocinio dell'avv. Sergio Mazzù, elettivamente domiciliato presso il suo studio in Reggio Calabria, via San Francesco da Paola n. 14
CONVENUTI
Oggetto: opposizione all'esecuzione
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 5 novembre 2021 ha impugnato l'estratto di Parte_1
CP_ CP_ ruolo rilasciatogli il 10.8.2021 e relativo in parte a contributi ed richiesti in pagamento con i seguenti atti:
Pagina 1 di 7
1. avviso di addebito n. 36820130011183132000,
2. cartella esattoriale n. 06820140005915276000,
3. avviso di addebito n. 36820140001828931000,
4. cartella esattoriale n. 06820140069731977000,
5. avviso di addebito n. 36820140008798065000,
6. avviso di addebito n. 36820140017033825000,
7. cartella esattoriale n. 06820150077229376000,
8. avviso di addebito n. 36820150007862283000 ed ha chiesto al Tribunale adito di “accertare e dichiarare la nullità degli impugnati atti per intervenuta prescrizione del credito portato dagli stessi successiva alla presunta notifica e accertare e dichiarare in ogni caso la illegittimità della notifica effettuata a mezzo del servizio postale […] e, per l'effetto, dichiarare la nullità degli impugnati atti;
accertare in ogni caso
l'intervenuta prescrizione del diritto a riscuotere le somme così come richieste negli atti impugnati e, per l'effetto, dichiararne la nullità in quanto il credito è prescritto anche a voler considerare corretta la notifica degli atti impugnati”; con vittoria delle spese di lite.
Previamente affermando l'ammissibilità della impugnazione dell'estratto di ruolo, a sostegno della propria domanda il ricorrente ha esposto che – anche ove gli atti impositivi fossero stati correttamente notificati – le pretese azionate risultano ormai prescritte ai sensi dell'art. 3, comma 9, L. 335/1995 nonostante il termine quinquennale di prescrizione sia stato a suo tempo interrotto dalla notifica delle cartelle di pagamento.
Ha inoltre contestato la legittimità della notifica effettuata tramite il servizio postale in ragione della previsione contenuta nell'art. 26, comma 1, del D.P.R. 602/1973, a norma del quale la notificazione degli atti di riscossione può essere effettuata solo da soggetti a ciò legittimati.
Infine ha contestato la legittimità del calcolo degli interessi ed ha eccepito la prescrizione degli importi iscritti a ruolo a titolo di interessi.
Ritualmente costituitisi in giudizio ha confutato la Controparte_3
pretesa attorea e ne ha chiesto il rigetto, rilevando che la contestazione sulle modalità di notifica rientra nell'alveo dell'art. 617 c.p.c. e non in quelle dell'art. 615 c.p.c. e deducendo quindi l'inammissibilità della doglianza poiché tardiva, dal momento che l'estratto di ruolo era stato acquisito dal ricorrente in data 10.8.2021 e il ricorso depositato solo il 9.11.2021 e in ogni caso osservando che la notifica a mezzo del servizio postale è espressamente ammessa dall'art. 26 del D.P.R. 602/1973.
Con riferimento alla asserita omessa notifica delle cartelle esattoriali n.
06820140005915276000, n. 06820140069731977000 e n. 06820150077229376000 ha dedotto di aver puntualmente eseguito le notifiche con consegna a mano o ai sensi dell'art. 140 c.p.c.
Pagina 2 di 7 Sulla eccepita prescrizione ha dato atto di aver notificato molteplici atti interruttivi (preavviso di fermo amministrativo e intimazione di pagamento).
Sul tema degli interessi ha rilevato di aver agito secondo le previsioni contenute nell'art. 30 del
D.P.R. 602/1973.
CP_ A sua volta costituitosi ritualmente in giudizio ha confutato le tesi del ricorrente e hanno chiesto il rigetto del ricorso, deducendo di aver a suo tempo notificato gli avvisi di addebito attraverso il servizio postale, eccependo l'inammissibilità del ricorso per intempestività, contestando l'eccezione di prescrizione in ragione della rituale notifica sia degli avvisi di addebito, sia delle cartelle esattoriali successiva.
CP_ Anch'esso costituitosi in giudizio, ha confutato la pretesa attorea e ne ha chiesto il rigetto. Nelle more del processo il medesimo ente ha dato atto che le proprie pretese – cristallizzate nelle cartelle esattoriali n. 06820140005915276, n. 06820140069731977 e n.
06820150077229376 – sono state stralciate per effetto del c.d. saldo e stralcio ed ha dunque richiesto la cessazione della materia del contendere.
Istruita la causa in via meramente documentale, all'udienza di discussione le parti convenute hanno insistito ciascuna nelle rispettive conclusioni, mentre il ricorrente è rimasto assente. Il Giudice, esaminate le conclusioni rassegnate dalle parti, ha trattenuto la causa in decisione ed ha provveduto al deposito del provvedimento decisorio nei termini di legge.
Motivi della decisione
Il ricorso non è fondato e pertanto deve essere rigettato.
CP_ In via preliminare, preso atto che il concessionario della riscossione ed hanno dichiarato che le cartelle esattoriali n. 06820140005915276000, n. 06820140069731977000 e n. 06820150077229376000 hanno formato oggetto del c.d. saldo e stralcio, recando esse una pretesa di pagamento inferiore ad € 1.000,00, e che pertanto esse sono state annullate per effetto di specifica disposizione normativa, deve essere dichiarata in relazione alle pretese in esse cristallizzate la sopravvenuta cessazione della materia del contendere.
Nel merito, restano dunque da valutare esclusivamente le pretese relative ai contributi CP_ dovuti dal ricorrente in favore di e a suo tempo richiesti in pagamento con gli avvisi di addebito n. 36820130011183132000, n. 36820140001828931000, n. 36820140008798065000,
n. 36820140017033825000 e n. 36820150007862283000.
Dalla documentazione depositata in atti dall'ente previdenziale risulta quanto segue (cfr. doc.
CP_ 1 fasc. :
- l'avviso di addebito n. 36820130011183132000 è stato notificato a mani il 7.1.2024;
Pagina 3 di 7 - l'avviso di addebito n. 36820140001828931000 è stato notificato per compiuta giacenza il 9.10.2014;
- l'avviso di addebito n. 36820140008798065000 è stato notificato per compiuta giacenza il 9.11.2014;
- l'avviso di addebito n. 36820140017033825000 è stato notificato il 24.2.2015;
- l'avviso di addebito n. 36820150007862283000 è stato notificato per compiuta giacenza il 20.11.2015
- con istanza del 15.9.2015, accolta in pari data, il ricorrente ha espressamente richiesto la rateazione delle pretese contenute negli avvisi di addebito 36820130011183132000,
n. 36820140001828931000, n. 36820140008798065000, n. 36820140017033825000
(doc. 12 fasc. ); CP_4
- con intimazione di pagamento n. 06820179000590157000, notificata il 29.1.2017 mediante deposito presso la Camera di Commercio, il concessionario della riscossione ha sollecitato il pagamento – tra l'altro – di tutti i predetti avvisi di addebito n.
36820130011183132000, n. 36820140001828931000, n. 36820140008798065000, n.
36820140017033825000 e n. 36820150007862283000 (cfr. docc. 19 e 20 fasc. ); CP_4
- con successiva intimazione di pagamento n. 06820219001461453000, notificata i sensi dell'art. 140 c.p.c. il 29.10.2021, il concessionario della riscossione ha nuovamente sollecitato il pagamento di tutti i predetti avvisi di addebito (cfr. docc. 22,23, 24 e 25 fasc. ). CP_4
Gli elementi di fatto enucleati, tutti risultanti su base documentale, sono sufficienti a rendere evidente l'infondatezza della tesi attorea dell'omessa notifica degli atti impositivi e dei successivi atti interruttivi della prescrizione, non essendo mai trascorso tra la notifica di ciascun atto impositivo e dei successivi atti interruttivi un termine pari o superiore al termine di prescrizione quinquennale di cui all'art. 3, comma 9, L. 335/1995.
Né in senso contrario rispetto a quanto prospettato depone la tesi della invalidità della notifica ai sensi dell'art. 26, comma 1, del D.P.R. 602/1973.
Ai sensi del citato art. 26, come interpretato dalla costante giurisprudenza di legittimità, la cartella esattoriale può essere notificata anche direttamente da parte del della CP_5
riscossione mediante raccomandata con avviso di ricevimento, senza necessità di fare ricorso ad agenti notificatori né di redigere alcuna relata di notifica. In tal caso, costituisce formalità sufficiente al perfezionamento della notificazione la sottoscrizione della persona, individuata dall'ufficiale postale come legittimata alla ricezione del plico, sul registro di consegna della corrispondenza, oltre che sull'avviso di ricevimento.
Pagina 4 di 7 Così dispone, infatti, il citato art. 26, DPR n. 602/1973, vigente ratione temporis e concernente la “notificazione della cartella di pagamento”: “la cartella è notificata dagli ufficiali della riscossione o da altri soggetti abilitati dal concessionario nelle forme previste dalla legge ovvero, previa eventuale convenzione tra comune e concessionario, dai messi comunali o dagli agenti della polizia municipale. La notifica può essere eseguita anche mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento;
in tal caso, la cartella è notificata in plico chiuso e la notifica si considera avvenuta nella data indicata nell'avviso di ricevimento sottoscritto da una delle persone previste dal secondo comma o dal portiere dello stabile dove è l'abitazione,
l'ufficio o l'azienda. […] Quando la notificazione della cartella di pagamento avviene mediante consegna nelle mani proprie del destinatario o di persone di famiglia o addette alla casa, all'ufficio o all'azienda, non è richiesta la sottoscrizione dell'originale da parte del consegnatario. […] L'esattore deve conservare per cinque anni la matrice o la copia della cartella con la relazione dell'avvenuta notificazione o l'avviso di ricevimento ed ha l'obbligo di farne esibizione su richiesta del contribuente o dell'amministrazione”.
Come risulta evidente dal contenuto testuale della disposizione appena riportata, la notificazione a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento è stata prevista dal legislatore quale forma alternativa rispetto a quella della notificazione eseguita dai soggetti indicati nella prima parte del comma I, vale a dire gli ufficiali della riscossione, gli altri soggetti abilitati dal concessionario nelle forme previste dalla legge e i messi comunali o agenti della polizia municipale in caso di convenzione tra Comune e concessionario. A riprova di ciò, basti considerare quanto disposto al comma V della norma in esame, il quale prescrive che il concessionario conservi per cinque anni la matrice o la copia della cartella con la relazione dell'avvenuta notificazione oppure – con espressione formulata in modo chiaramente disgiuntivo - l'avviso di ricevimento della raccomandata. Il che null'altro può significare se non che la redazione di apposita relata di notificazione può essere sostituita, nel caso di invio della cartella mediante raccomandata direttamente da parte del concessionario, dalla sottoscrizione del relativo avviso di ricevimento.
Risulta, quindi, del tutto evidente che il concessionario, laddove non intenda avvalersi di agenti notificatori, possa provvedere direttamente alla notificazione della cartella, inviando al destinatario raccomandata con avviso di ricevimento e conservando – poi – la ricevuta di ritorno quale sufficiente attestazione della consegna del plico. In tal senso si è peraltro pronunciata in modo costante la Corte di Cassazione: “la cartella esattoriale può essere notificata, ai sensi dell'art. 26 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, anche direttamente da parte del Concessionario mediante raccomandata con avviso di ricevimento, nel qual caso, secondo la disciplina degli artt. 32 e 39 del d.m. 9 aprile 2001, è sufficiente, per il relativo
Pagina 5 di 7 perfezionamento, che la spedizione postale sia avvenuta con consegna del plico al domicilio del destinatario, senz'altro adempimento ad opera dell'ufficiale postale se non quello di curare che la persona da lui individuata come legittimata alla ricezione apponga la sua firma sul registro di consegna della corrispondenza, oltre che sull'avviso di ricevimento da restituire al mittente”
(Cass. 27.5.2011, n. 11708; conforme, Cass. n. 15948/10; Cass. 19.6.2009, n. 14327; Cass.
19.3.2014, n. 6395).
Secondo gli invalsi insegnamenti appena richiamati, dunque, il concessionario della riscossione può direttamente notificare le cartelle esattoriali e le successive intimazioni di pagamento attraverso il servizio postale, cosicché la doglianza proposta in ricorso risulta infondata.
Non risulta infine meritevole di accoglimento la contestazione attorea relativa alla quantificazione degli interessi di mora e alla prescrizione degli stessi.
La tesi della prescrizione degli interessi di mora è smentita per tabulas dalla disamina già effettuata sulla notifica degli atti impositivi e dei successivi atti di intimazione.
La contestazione relativa alla mancata esplicitazione delle modalità di determinazione degli interessi di mora, invece, è irrimediabilmente tardiva, essendo decorso il termine perentorio di
20 giorni (art.617 c.p.c.) tra la notificazione di ciascun atto impositivo e delle successive intimazioni di pagamento.
Inoltre, l'eccepita illegittimità dell'applicazione degli interessi di mora è tardiva anche in ragione del fatto che i predetti avvisi di addebito e le successive intimazioni di pagamento, pur ritualmente notificati, non sono stati impugnati ex art.24 D.Lgs. 46/1999.
In ragione di quanto esposto, dunque, il ricorso, nella parte in cui riguarda gli avvisi di addebito n. 36820130011183132000, n. 36820140001828931000, n. 36820140008798065000,
n. 36820140017033825000 e n. 36820150007862283000 non è fondato e deve pertanto essere rigettato.
CP_ Le spese del giudizio, in relazione alla posizione di e di Controparte_3
, seguono la soccombenza e vengono liquidate secondo la misura indicata in
[...]
dispositivo tenuto conto della decisione della controversia su mera base documentale. CP_ Le spese di lite nei confronti di vengono invece compensate in ragione della sopravvenuta cessazione della materia del contendere per effetto del c.d. saldo e stralcio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
Pagina 6 di 7 - In via preliminare dichiara la cessazione della materia del contendere in ordine alla contestazione delle pretese contenute nelle cartelle esattoriali n.
06820140005915276000, n. 06820140069731977000 e n. 06820150077229376000
CP_ riguardanti la posizione di
- Nel merito, rigetta il ricorso in relazione alle pretese afferenti a contributi dovuti in CP_ favore di cristallizzati negli avvisi di addebito 36820130011183132000, n.
36820140001828931000, n. 36820140008798065000, n. 36820140017033825000 e n.
36820150007862283000;
CP_
- Condanna a rifondere ad e a le Parte_1 Controparte_3 spese di lite, liquidate in favore di ciascuna parte in € 1.900,00, oltre accessori, fiscali, previdenziali e spese generali come per legge;
CP_
- Compensa le spese di lite nei confronti di
Monza, 6 ottobre 2025
Il Giudice
EL CO
Pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MONZA
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice del lavoro EL CO, all'esito dell'udienza del
6.10.2025 che si è svolta secondo le modalità di cui all'art. 127ter c.p.c., esaminate le note di trattazione scritta pervenute, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1836/2021 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Mario Ambrosio, Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliato presso il suo studio in Milano, foro Bonaparte n. 59
RICORRENTE contro
Controparte_1
(C.F. , in persona del direttore pro tempore, con il patrocinio dell'avv. Francesco P.IVA_1
Campione e dell'avv. Maria Buffoni, elettivamente domiciliato presso la propria sede provinciale in Monza, via Giuseppe Ferrari n. 36
CP_ (C.F. ), in persona del direttore pro tempore, con il patrocinio dell'avv. P.IVA_2
NS Imparato, domiciliato presso l'Avvocatura Inps in Monza, via Morandi n. 1
(C.F. ), in persona del direttore pro Controparte_3 P.IVA_3
tempore, con il patrocinio dell'avv. Sergio Mazzù, elettivamente domiciliato presso il suo studio in Reggio Calabria, via San Francesco da Paola n. 14
CONVENUTI
Oggetto: opposizione all'esecuzione
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 5 novembre 2021 ha impugnato l'estratto di Parte_1
CP_ CP_ ruolo rilasciatogli il 10.8.2021 e relativo in parte a contributi ed richiesti in pagamento con i seguenti atti:
Pagina 1 di 7
1. avviso di addebito n. 36820130011183132000,
2. cartella esattoriale n. 06820140005915276000,
3. avviso di addebito n. 36820140001828931000,
4. cartella esattoriale n. 06820140069731977000,
5. avviso di addebito n. 36820140008798065000,
6. avviso di addebito n. 36820140017033825000,
7. cartella esattoriale n. 06820150077229376000,
8. avviso di addebito n. 36820150007862283000 ed ha chiesto al Tribunale adito di “accertare e dichiarare la nullità degli impugnati atti per intervenuta prescrizione del credito portato dagli stessi successiva alla presunta notifica e accertare e dichiarare in ogni caso la illegittimità della notifica effettuata a mezzo del servizio postale […] e, per l'effetto, dichiarare la nullità degli impugnati atti;
accertare in ogni caso
l'intervenuta prescrizione del diritto a riscuotere le somme così come richieste negli atti impugnati e, per l'effetto, dichiararne la nullità in quanto il credito è prescritto anche a voler considerare corretta la notifica degli atti impugnati”; con vittoria delle spese di lite.
Previamente affermando l'ammissibilità della impugnazione dell'estratto di ruolo, a sostegno della propria domanda il ricorrente ha esposto che – anche ove gli atti impositivi fossero stati correttamente notificati – le pretese azionate risultano ormai prescritte ai sensi dell'art. 3, comma 9, L. 335/1995 nonostante il termine quinquennale di prescrizione sia stato a suo tempo interrotto dalla notifica delle cartelle di pagamento.
Ha inoltre contestato la legittimità della notifica effettuata tramite il servizio postale in ragione della previsione contenuta nell'art. 26, comma 1, del D.P.R. 602/1973, a norma del quale la notificazione degli atti di riscossione può essere effettuata solo da soggetti a ciò legittimati.
Infine ha contestato la legittimità del calcolo degli interessi ed ha eccepito la prescrizione degli importi iscritti a ruolo a titolo di interessi.
Ritualmente costituitisi in giudizio ha confutato la Controparte_3
pretesa attorea e ne ha chiesto il rigetto, rilevando che la contestazione sulle modalità di notifica rientra nell'alveo dell'art. 617 c.p.c. e non in quelle dell'art. 615 c.p.c. e deducendo quindi l'inammissibilità della doglianza poiché tardiva, dal momento che l'estratto di ruolo era stato acquisito dal ricorrente in data 10.8.2021 e il ricorso depositato solo il 9.11.2021 e in ogni caso osservando che la notifica a mezzo del servizio postale è espressamente ammessa dall'art. 26 del D.P.R. 602/1973.
Con riferimento alla asserita omessa notifica delle cartelle esattoriali n.
06820140005915276000, n. 06820140069731977000 e n. 06820150077229376000 ha dedotto di aver puntualmente eseguito le notifiche con consegna a mano o ai sensi dell'art. 140 c.p.c.
Pagina 2 di 7 Sulla eccepita prescrizione ha dato atto di aver notificato molteplici atti interruttivi (preavviso di fermo amministrativo e intimazione di pagamento).
Sul tema degli interessi ha rilevato di aver agito secondo le previsioni contenute nell'art. 30 del
D.P.R. 602/1973.
CP_ A sua volta costituitosi ritualmente in giudizio ha confutato le tesi del ricorrente e hanno chiesto il rigetto del ricorso, deducendo di aver a suo tempo notificato gli avvisi di addebito attraverso il servizio postale, eccependo l'inammissibilità del ricorso per intempestività, contestando l'eccezione di prescrizione in ragione della rituale notifica sia degli avvisi di addebito, sia delle cartelle esattoriali successiva.
CP_ Anch'esso costituitosi in giudizio, ha confutato la pretesa attorea e ne ha chiesto il rigetto. Nelle more del processo il medesimo ente ha dato atto che le proprie pretese – cristallizzate nelle cartelle esattoriali n. 06820140005915276, n. 06820140069731977 e n.
06820150077229376 – sono state stralciate per effetto del c.d. saldo e stralcio ed ha dunque richiesto la cessazione della materia del contendere.
Istruita la causa in via meramente documentale, all'udienza di discussione le parti convenute hanno insistito ciascuna nelle rispettive conclusioni, mentre il ricorrente è rimasto assente. Il Giudice, esaminate le conclusioni rassegnate dalle parti, ha trattenuto la causa in decisione ed ha provveduto al deposito del provvedimento decisorio nei termini di legge.
Motivi della decisione
Il ricorso non è fondato e pertanto deve essere rigettato.
CP_ In via preliminare, preso atto che il concessionario della riscossione ed hanno dichiarato che le cartelle esattoriali n. 06820140005915276000, n. 06820140069731977000 e n. 06820150077229376000 hanno formato oggetto del c.d. saldo e stralcio, recando esse una pretesa di pagamento inferiore ad € 1.000,00, e che pertanto esse sono state annullate per effetto di specifica disposizione normativa, deve essere dichiarata in relazione alle pretese in esse cristallizzate la sopravvenuta cessazione della materia del contendere.
Nel merito, restano dunque da valutare esclusivamente le pretese relative ai contributi CP_ dovuti dal ricorrente in favore di e a suo tempo richiesti in pagamento con gli avvisi di addebito n. 36820130011183132000, n. 36820140001828931000, n. 36820140008798065000,
n. 36820140017033825000 e n. 36820150007862283000.
Dalla documentazione depositata in atti dall'ente previdenziale risulta quanto segue (cfr. doc.
CP_ 1 fasc. :
- l'avviso di addebito n. 36820130011183132000 è stato notificato a mani il 7.1.2024;
Pagina 3 di 7 - l'avviso di addebito n. 36820140001828931000 è stato notificato per compiuta giacenza il 9.10.2014;
- l'avviso di addebito n. 36820140008798065000 è stato notificato per compiuta giacenza il 9.11.2014;
- l'avviso di addebito n. 36820140017033825000 è stato notificato il 24.2.2015;
- l'avviso di addebito n. 36820150007862283000 è stato notificato per compiuta giacenza il 20.11.2015
- con istanza del 15.9.2015, accolta in pari data, il ricorrente ha espressamente richiesto la rateazione delle pretese contenute negli avvisi di addebito 36820130011183132000,
n. 36820140001828931000, n. 36820140008798065000, n. 36820140017033825000
(doc. 12 fasc. ); CP_4
- con intimazione di pagamento n. 06820179000590157000, notificata il 29.1.2017 mediante deposito presso la Camera di Commercio, il concessionario della riscossione ha sollecitato il pagamento – tra l'altro – di tutti i predetti avvisi di addebito n.
36820130011183132000, n. 36820140001828931000, n. 36820140008798065000, n.
36820140017033825000 e n. 36820150007862283000 (cfr. docc. 19 e 20 fasc. ); CP_4
- con successiva intimazione di pagamento n. 06820219001461453000, notificata i sensi dell'art. 140 c.p.c. il 29.10.2021, il concessionario della riscossione ha nuovamente sollecitato il pagamento di tutti i predetti avvisi di addebito (cfr. docc. 22,23, 24 e 25 fasc. ). CP_4
Gli elementi di fatto enucleati, tutti risultanti su base documentale, sono sufficienti a rendere evidente l'infondatezza della tesi attorea dell'omessa notifica degli atti impositivi e dei successivi atti interruttivi della prescrizione, non essendo mai trascorso tra la notifica di ciascun atto impositivo e dei successivi atti interruttivi un termine pari o superiore al termine di prescrizione quinquennale di cui all'art. 3, comma 9, L. 335/1995.
Né in senso contrario rispetto a quanto prospettato depone la tesi della invalidità della notifica ai sensi dell'art. 26, comma 1, del D.P.R. 602/1973.
Ai sensi del citato art. 26, come interpretato dalla costante giurisprudenza di legittimità, la cartella esattoriale può essere notificata anche direttamente da parte del della CP_5
riscossione mediante raccomandata con avviso di ricevimento, senza necessità di fare ricorso ad agenti notificatori né di redigere alcuna relata di notifica. In tal caso, costituisce formalità sufficiente al perfezionamento della notificazione la sottoscrizione della persona, individuata dall'ufficiale postale come legittimata alla ricezione del plico, sul registro di consegna della corrispondenza, oltre che sull'avviso di ricevimento.
Pagina 4 di 7 Così dispone, infatti, il citato art. 26, DPR n. 602/1973, vigente ratione temporis e concernente la “notificazione della cartella di pagamento”: “la cartella è notificata dagli ufficiali della riscossione o da altri soggetti abilitati dal concessionario nelle forme previste dalla legge ovvero, previa eventuale convenzione tra comune e concessionario, dai messi comunali o dagli agenti della polizia municipale. La notifica può essere eseguita anche mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento;
in tal caso, la cartella è notificata in plico chiuso e la notifica si considera avvenuta nella data indicata nell'avviso di ricevimento sottoscritto da una delle persone previste dal secondo comma o dal portiere dello stabile dove è l'abitazione,
l'ufficio o l'azienda. […] Quando la notificazione della cartella di pagamento avviene mediante consegna nelle mani proprie del destinatario o di persone di famiglia o addette alla casa, all'ufficio o all'azienda, non è richiesta la sottoscrizione dell'originale da parte del consegnatario. […] L'esattore deve conservare per cinque anni la matrice o la copia della cartella con la relazione dell'avvenuta notificazione o l'avviso di ricevimento ed ha l'obbligo di farne esibizione su richiesta del contribuente o dell'amministrazione”.
Come risulta evidente dal contenuto testuale della disposizione appena riportata, la notificazione a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento è stata prevista dal legislatore quale forma alternativa rispetto a quella della notificazione eseguita dai soggetti indicati nella prima parte del comma I, vale a dire gli ufficiali della riscossione, gli altri soggetti abilitati dal concessionario nelle forme previste dalla legge e i messi comunali o agenti della polizia municipale in caso di convenzione tra Comune e concessionario. A riprova di ciò, basti considerare quanto disposto al comma V della norma in esame, il quale prescrive che il concessionario conservi per cinque anni la matrice o la copia della cartella con la relazione dell'avvenuta notificazione oppure – con espressione formulata in modo chiaramente disgiuntivo - l'avviso di ricevimento della raccomandata. Il che null'altro può significare se non che la redazione di apposita relata di notificazione può essere sostituita, nel caso di invio della cartella mediante raccomandata direttamente da parte del concessionario, dalla sottoscrizione del relativo avviso di ricevimento.
Risulta, quindi, del tutto evidente che il concessionario, laddove non intenda avvalersi di agenti notificatori, possa provvedere direttamente alla notificazione della cartella, inviando al destinatario raccomandata con avviso di ricevimento e conservando – poi – la ricevuta di ritorno quale sufficiente attestazione della consegna del plico. In tal senso si è peraltro pronunciata in modo costante la Corte di Cassazione: “la cartella esattoriale può essere notificata, ai sensi dell'art. 26 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, anche direttamente da parte del Concessionario mediante raccomandata con avviso di ricevimento, nel qual caso, secondo la disciplina degli artt. 32 e 39 del d.m. 9 aprile 2001, è sufficiente, per il relativo
Pagina 5 di 7 perfezionamento, che la spedizione postale sia avvenuta con consegna del plico al domicilio del destinatario, senz'altro adempimento ad opera dell'ufficiale postale se non quello di curare che la persona da lui individuata come legittimata alla ricezione apponga la sua firma sul registro di consegna della corrispondenza, oltre che sull'avviso di ricevimento da restituire al mittente”
(Cass. 27.5.2011, n. 11708; conforme, Cass. n. 15948/10; Cass. 19.6.2009, n. 14327; Cass.
19.3.2014, n. 6395).
Secondo gli invalsi insegnamenti appena richiamati, dunque, il concessionario della riscossione può direttamente notificare le cartelle esattoriali e le successive intimazioni di pagamento attraverso il servizio postale, cosicché la doglianza proposta in ricorso risulta infondata.
Non risulta infine meritevole di accoglimento la contestazione attorea relativa alla quantificazione degli interessi di mora e alla prescrizione degli stessi.
La tesi della prescrizione degli interessi di mora è smentita per tabulas dalla disamina già effettuata sulla notifica degli atti impositivi e dei successivi atti di intimazione.
La contestazione relativa alla mancata esplicitazione delle modalità di determinazione degli interessi di mora, invece, è irrimediabilmente tardiva, essendo decorso il termine perentorio di
20 giorni (art.617 c.p.c.) tra la notificazione di ciascun atto impositivo e delle successive intimazioni di pagamento.
Inoltre, l'eccepita illegittimità dell'applicazione degli interessi di mora è tardiva anche in ragione del fatto che i predetti avvisi di addebito e le successive intimazioni di pagamento, pur ritualmente notificati, non sono stati impugnati ex art.24 D.Lgs. 46/1999.
In ragione di quanto esposto, dunque, il ricorso, nella parte in cui riguarda gli avvisi di addebito n. 36820130011183132000, n. 36820140001828931000, n. 36820140008798065000,
n. 36820140017033825000 e n. 36820150007862283000 non è fondato e deve pertanto essere rigettato.
CP_ Le spese del giudizio, in relazione alla posizione di e di Controparte_3
, seguono la soccombenza e vengono liquidate secondo la misura indicata in
[...]
dispositivo tenuto conto della decisione della controversia su mera base documentale. CP_ Le spese di lite nei confronti di vengono invece compensate in ragione della sopravvenuta cessazione della materia del contendere per effetto del c.d. saldo e stralcio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
Pagina 6 di 7 - In via preliminare dichiara la cessazione della materia del contendere in ordine alla contestazione delle pretese contenute nelle cartelle esattoriali n.
06820140005915276000, n. 06820140069731977000 e n. 06820150077229376000
CP_ riguardanti la posizione di
- Nel merito, rigetta il ricorso in relazione alle pretese afferenti a contributi dovuti in CP_ favore di cristallizzati negli avvisi di addebito 36820130011183132000, n.
36820140001828931000, n. 36820140008798065000, n. 36820140017033825000 e n.
36820150007862283000;
CP_
- Condanna a rifondere ad e a le Parte_1 Controparte_3 spese di lite, liquidate in favore di ciascuna parte in € 1.900,00, oltre accessori, fiscali, previdenziali e spese generali come per legge;
CP_
- Compensa le spese di lite nei confronti di
Monza, 6 ottobre 2025
Il Giudice
EL CO
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