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Sentenza 14 aprile 2025
Sentenza 14 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 14/04/2025, n. 546 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 546 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AGRIGENTO
in composizione monocratica, nella persona del Giudice Onorario di Pace dott.ssa Tecla De Bono, all'udienza del 14 Aprile 2025 ha pronunciato, dandone lettura in udienza ai sensi dell'art. 429
c.p.c. la seguente
SENTENZA ex art. 429 c.p.c.
nella causa in materia di assistenza obbligatoria iscritta al numero 799 del ruolo generale dell'anno 2023, promossa
DA
(C.F. ). Parte_1 C.F._1
(AVV. CARLISI LUCIA )
RICORRENTE
CONTRO
Controparte_1
in persona del suo legale rappresentante pro-
[...]
tempore, con sede legale a Roma, via Ciro il Grande n. 21 EUR ed
1 elettivamente domiciliato, ai fini del presente giudizio presso la sede provinciale dell'istituto sito in via Picone 16 Agrigento
(Avv. CARLISI VIVIANA)
RESISTENTE
OGGETTO: Revoca assegno mensile di assistenza l.118/71.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: all'udienza odierna i procuratori delle parti concludevano come da verbale in pari data, riportandosi ai rispettivi atti difensivi, ai quali si rinvia.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art. 445-bis co. 6 cod. proc. Civ., regolarmente depositato l'istante in epigrafe promuoveva , previa dichiarazione di dissenso il presente giudizio al fine di chiedere al Giudice del lavoro del Tribunale di Agrigento, l'accertamento della sussistenza del requisito sanitario per il riconoscimento dell'assegno mensile di assistenza di cui alla L.118/71 negatogli dapprima in sede di visita dalla Commissione Medica Invalidi
Civili e successivamente in sede di Accertamento Tecnico
Preventivo fin dalla data della revoca .
A sostegno della propria domanda deduceva che a seguito del giudizio di revisione emesso con provvedimento dell' di CP_1
Agrigento del 22 luglio 2022, , veniva revocato l'assegno mensile di assistenza, precedentemente concesso;
che conseguentemente veniva proposto ricorso per accertamento
2 tecnico preventivo e veniva nominato TU il dott. Per_1
che aveva erroneamente, ritenuto, che la ricorrente non
[...]
avesse diritto all'assegno mensile di assistenza;
che, pertanto, veniva effettuato il dissenso e proponeva il presente giudizio;
che il C.T.U. in sede di Accertamento Tecnico Preventivo non aveva correttamente valutato dal punto di vista medico-legale le patologie di cui parte ricorrente era affetta. Chiedeva , pertanto, previa acquisizione del fascicolo di A.T.P., disporsi il rinnovo della C.T.U. medico-legale al fine di vedersi riconosciuto il possesso del requisito sanitario per avere diritto ad usufruire della prestazione richiesta fin dall'epoca della revisione ( 22 luglio 2022) o, comunque, da quella data che sarà accertata in corso di causa a seguito di nominando TU . Con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio da distrarre in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Radicatasi la lite si costitutiva in giudizio a mezzo memoria difensiva l' Controparte_2
- in persona del suo legale rappresentante pro-tempore
[...]
il quale contestava tutto quanto dedotto ed eccepito dalla parte ricorrente concludendo in ogni caso per il rigetto della domanda.
Con vittoria di spese di lite.
La causa iscritta al ruolo veniva assegnata alla dott.ssa Rosa
Gerardi che fissava udienza di comparizione delle parti innanzi a sé.
3 Indi veniva istruita mediante la produzione documentale versata agli atti di causa dalle parti e con la nuova c.t.u. medico-legale.
Con provvedimento del Presidente di Sezione dott. Marco
Salvatori del 5 luglio 2024 la presente causa unitamente a quelle di cui al ruolo di udienza del 10 luglio 2024 veniva a seguito della cessazione dal servizio del magistrato assegnatario assegnata alla scrivente che fissava l' udienza di prosecuzione del giudizio innanzi a sé per il 14 aprile 2025 ove le parti discutevano la causa ed il Giudice decideva la stessa mediante sentenza ex art. 429 c.p.c della quale dava lettura integrale in udienza ed in assenza delle parti.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI GIURIDICHE E
DI FATTO DELLA DECISIONE.
Nel merito il ricorso è parzialmente fondato e pertanto va accolto per quanto sotto meglio dedotto. Con riferimento al requisito di carattere sanitario la l.118/71 prevede che affinché venga riconosciuto il requisito sanitario per la prestazione richiesta la parte deve essere affetta da patologie la cui percentuale di invalidità superi i limiti di legge (percentuale superiore al 74% se la richiesta concerne l'assegno di invalidità, percentuale del 100% se riguarda la concessione della pensione di inabilità). Nella fattispecie in esame il requisito di carattere sanitario richiesto dalla norma citata per il riconoscimento dell' assegno mensile di assistenza l. 118/71 risulta soddisfatto nei limiti di
4 cui in perizia Il consulente tecnico d'ufficio nominato nel presente giudizio dott. C.T.U. Dott.ssa previo esame della Persona_2 perizianda, dei dati anamnestici e della documentazione medica in atti, ha accertato, attraverso congrua e logica motivazione di ordine tecnico-scientifico, che “ (…) il grado di invalidità complessivo della ricorrente è pari a 74% con decorrenza dal Marzo 2023 (…)” (cfr. TU in atti) misura richiesta dalla legge per accedere al beneficio richiesto. La C.T.U. appare ben motivata sotto il profilo medico legale e priva di vizi di ragionamento nel valutare i dati di fatto raccolti e pertanto viene totalmente condivisa e fatta propria da questo Giudice.
Sulle spese di lite e di ctu
Considerato che il requisito sanitario di cui sopra è intervenuto solo successivamente all'accertamento operato in sede amministrativa, e tenuto conto del parziale accoglimento del ricorso appare equa la compensazione delle spese del giudizio . Le spese di consulenza tecnica del presente giudizio sono poste definitivamente a carico dell' in persona del suo legale CP_1 rappresentante pro-tempore.
P.Q.M.
La Dott.ssa Tecla De Bono, in funzione di Giudice Onorario presso il Tribunale di Agrigento, Sezione Lavoro, ogni diversa istanza, eccezione o deduzione disattesa, nel contraddittorio delle parti: Accoglie il ricorso nei limiti di cui in perizia e per l'effetto dichiara che la parte ricorrente è invalida civile al 74% con decorrenza dal marzo 2023 e che pertanto, la stessa è in possesso dei requisiti sanitari richiesti dalla legge per potere usufruire dell'assegno mensile di assistenza ai sensi della l.118/71.
5 Le spese di giudizio vanno interamente compensate tra le parti. pone definitivamente a carico dell' in persona del suo CP_1 legale rappresentante pro-tempore le spese di consulenza tecnica liquidate con separato decreto .
Così deciso in Agrigento, all' udienza del 14 aprile 2025 Il G.O.P.
Dott.ssa Tecla De Bono
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