TRIB
Sentenza 6 dicembre 2024
Sentenza 6 dicembre 2024
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 06/12/2024, n. 12523 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 12523 |
| Data del deposito : | 6 dicembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
Prima Sezione Lavoro in composizione monocratica in persona del Giudice del Lavoro dott. Paolo Mormile, all'udienza del 23/10/2024, nella causa R.G. n. 7060/2023 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
*****
TRA
rappresentato e difeso dall'avv. Cerutti Gilberto, per Parte_1 procura in atti;
RICORRENTE
E
in persona del legale rappresentante p.t.; Controparte_1
RESISTENTE CONTUMACE
*****
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattese, così provvede con il seguente dispositivo di sentenza:
1) accoglie il ricorso e per l'effetto accerta e dichiara l'avvenuto svolgimento di attività lavorativa subordinata, a tempo pieno, da parte del ricorrente in epigrafe, presso il ristorante denominato “Il Botticelli”, sito in Roma, via Torino n. 32/B, di , nei periodi dall'1/3/2018 Controparte_1 al 31/8/2018 e dal 14/2/2019 al 31/8/2019 e di conseguenza;
2) condanna la , in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento, in Controparte_1 favore del ricorrente, della somma complessiva di € 11.914,19 per tutte le causali di cui in motivazione, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dal dì del dovuto fino al soddisfo;
3) condanna la , come rappresentata, al pagamento delle spese di lite che Controparte_1 liquida in complessivi € 1.948,00#, di cui € 424,00# per spese generali ed € 1.524,00# per compensi, oltre IVA e CPA, da distrarsi ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore di parte ricorrente dichiaratosi antistatario;
3) manda alla Cancelleria per le comunicazioni ai procuratori costituiti;
4) fissa il termine di 60 gg. per il deposito della motivazione. Roma, 23/10/2024. Il Giudice del Lavoro Dott. Paolo Mormile
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1 Con ricorso ex artt. 414 ss. c.p.c. depositato in data 28.02.2023, l'istante in epigrafe ha convenuto in giudizio la società chiedendo all'intestato Tribunale di accertare e dichiarare la sussistenza CP_1 di un rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno e indeterminato intercorso tra le parti relativamente ai periodi dal 01.03.2018 al 31.08.2018 e dal 14.02.2019 al 31.08.2019 e per l'effetto di condannare la società al pagamento, in favore della parte ricorrente, della complessiva somma di € 12.026,06, successivamente ridotta ad € 11.914,19 (espunta la somma di € 111,87 richiesta per errore a titolo di “festività soppresse”). Il sig. ha dedotto di essere stato assunto e di aver lavorato presso il Parte_1 ristorante denominato “Il Botticelli”, sito in Roma, via Torino n. 32/B, di proprietà della
[...]
, nei periodi dal 1/3/2018 al 31/8/2018 e dal 14/2/2019 al 31/8/2019. Controparte_1
Ha altresì specificato di essere stato formalmente assunto, dall'1/3/2018 al 30/6/2018, dalla Cooperativa San Gabriele, appaltatrice della , con un contratto a tempo determinato Controparte_1 part-time, qualifica di “lavapiatti” e di aver percepito una retribuzione oraria di euro 6,00 riferita al C.C.N.L. che, però, aveva lavorato alle dipendenze della Cooperativa anche dopo la Controparte_2 scadenza fissata, fino al 31/8/2018; che dal 14/2/2019 al 31/8/2019, il ricorrente era stato assunto direttamente dalla con un contratto a tempo determinato part-time, con la qualifica di CP_1
“aiuto cuoco” ed inquadramento al livello 5° del C.C.N.L. Pubblici Esercizi, osservando un orario articolato su 36 ore settimanali, dal lunedì alla domenica dalle 17:00 alle 23:00 e con giorno di riposo il mercoledì; Ha altresì specificato di aver svolto le mansioni di lavapiatti sino al 31/8/2018 e di aiuto cuoco dal 14/2/2019 al 31/8/2019 con una capacità tecnico-professionale tale da comportare l'assegnazione rispettivamente al primo livello del C.C.N.L. e al quinto livello del C.C.N.L. Pubblici Controparte_2
Esercizi. Inoltre ha dedotto che nello svolgimento della sua attività lavorativa ha ricevuto specifici ordini di servizio dai sig.ri (durante l'impiego alle dipendenze della Cooperativa San Gabriele) e CP_3
(durante quello alle dipendenze di che gli comunicavano altresì i turni Parte_2 CP_1 di lavoro e/o di riposo e/o di ferie;
l'orario da osservare;
controllavano modalità e qualità di svolgimento della prestazione lavorativa;
concedevano e/o rifiutavano permessi (se) richiesti;
mettevano a disposizione i beni strumentali (appartenenti al datore di lavoro) necessari per lo svolgimento della prestazione lavorativa. Per la prestazione lavorativa espletata il ricorrente ha dedotto di aver percepito esclusivamente le somme di cui ai prospetti paga depositati in atti, contenenti l'indicazione di valori retributivi per prestazione “part time”, in luogo del trattamento retributivo commisurato ai minimi sindacali previsti dal C.C.N.L. Il rapporto, poi, è cessato alla scadenza del termine pattuito. Il sig. ha infine dedotto di non aver mai goduto di ferie o permessi retribuiti, di aver lavorato in Pt_1 varie giornate di festività soppresse e non (elencate in ricorso) e, conseguentemente, ha adito l'intestato Tribunale. Nonostante la rituale vocatio in ius la società convenuta non si è costituita in giudizio e, pertanto, ne è stata dichiarata la contumacia. Il Giudice, all'odierna udienza, letti gli atti, i documenti nonché le note conclusive depositate tempestivamente dalla parte ricorrente, preso atto della mancata risposta del l.r.p.t. della convenuta
2 all'interrogatorio formale, istruita la causa con l'escussione di n. 1 teste e ritenuta non necessaria alcuna ulteriore indagine, ha deciso la causa come da separato dispositivo.
*****
Il ricorso è fondato e come tale merita integrale accoglimento. La parte ricorrente, infatti, è riuscita ad adempiere all'onere probatorio sulla stessa incombente, ai sensi dell'art. 2697 c.c., di fornire la prova relativa alla sussistenza inter-partes di un rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno e indeterminato, nonché delle modalità di svolgimento di detto rapporto nei periodi dal 01.03.2018 al 31.08.2018 e dal 14.02.2019 al 31.08.2019.
A tal proposito, infatti, come è noto, la giurisprudenza ha elaborato una serie di indici rivelatori della subordinazione che costituiscono un fondamentale ausilio tanto per il giudice, quanto alle parti, al fine di dimostrare l'esistenza e la natura del rapporto giuridico che è intercorso tra le stesse ai sensi dell'art. 2094 cod. civ. In particolare, nella fattispecie di cui è causa, con riferimento ai periodi lavorativi dedotti in ricorso, si osserva che gli stessi risultano documentalmente dimostrati. Il ricorrente ha infatti versato in atti i relativi contratti di assunzione (cfr. doc. n. 4 e 5 allegati al ricorso). Con riferimento, invece, alle modalità attraverso le quali detto rapporto lavorativo si è svolto, il teste escusso ha confermato le prospettazioni attoree con riferimento alla continuità e alle modalità di esecuzione della prestazione lavorativa, alle mansioni svolte dal ricorrente e all'orario di lavoro da questi osservato. La mancata risposta all'interrogatorio formale ritualmente notificato al resistente contumace consente, poi, di corroborare ulteriormente le risultanze istruttorie sopra descritte ai sensi dell'art. 232 cod. proc. civ. Alla luce di quanto precede, quindi, deve affermarsi la natura subordinata del rapporto di lavoro intercorso tra le parti. Per quanto concerne, poi, l'inquadramento sulla scorta del quale parametrare la retribuzione spettante al ricorrente stesso, ai sensi dell'art. 36 cost. e 2099 cod. civ. attese le mansioni svolte, appare corretto quanto dedotto in ricorso. I conteggi prodotti, infatti, sono basati, per quel che concerne il primo periodo di lavoro, sul primo livello di inquadramento previsto dal C.C.N.L. per le assegnate mansioni di lavapiatti, e Controparte_2 detto livello è quello riconosciuto anche nelle buste paga. Il conteggio per il secondo periodo, invece, è stato effettuato con riferimento al quinto livello previsto dal C.C.N.L. Pubblici Esercizi, regolante il rapporto di lavoro in base al secondo contratto di assunzione per le mansioni di aiuto cuoco assegnate e, anche per questo periodo, il livello è quello risultante dalle buste paga. Detti conteggi, poi, non sono stati specificamente contestati da controparte e, risultando elaborati sulla scorta di corretti parametri contrattuali, nonché immuni da vizi logici o di calcolo, possono essere correttamente utilizzati per l'individuazione del quantum della pretesa di parte ricorrente. Dagli stessi emerge che l'ammontare delle differenze retributive spettanti a titolo di retribuzione ordinaria, ratei 13^ e 14^ mensilità, ferie, permessi, lavoro domenicale, straordinario e TFR, sono pari alla somma di € 11.914,19, di cui € 282,35 a titolo di t.f.r. Alla luce di quanto precede in fatto ed in diritto, il ricorso trova integrale accoglimento.
3 La società convenuta va pertanto condannata al pagamento in favore della parte ricorrente della somma complessiva di € 11.914,19 per tutte le causali di cui in motivazione, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dal dì del dovuto fino al soddisfo. Le spese di lite seguono la soccombenza della società convenuta e si liquidano, come da separato dispositivo, alla stregua dei parametri di cui al D.M. Giustizia n. 55/2014 s.m.i., da distrarsi ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore di parte ricorrente dichiaratosi antistatario
*****
P.Q.M.
Roma, 23/10/2024. Il Giudice del Lavoro Dott. Paolo Mormile La minuta della presente sentenza è stata curata con l'ausilio della dott.ssa Claudia Candi, Addetto UPP.
4
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
Prima Sezione Lavoro in composizione monocratica in persona del Giudice del Lavoro dott. Paolo Mormile, all'udienza del 23/10/2024, nella causa R.G. n. 7060/2023 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
*****
TRA
rappresentato e difeso dall'avv. Cerutti Gilberto, per Parte_1 procura in atti;
RICORRENTE
E
in persona del legale rappresentante p.t.; Controparte_1
RESISTENTE CONTUMACE
*****
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattese, così provvede con il seguente dispositivo di sentenza:
1) accoglie il ricorso e per l'effetto accerta e dichiara l'avvenuto svolgimento di attività lavorativa subordinata, a tempo pieno, da parte del ricorrente in epigrafe, presso il ristorante denominato “Il Botticelli”, sito in Roma, via Torino n. 32/B, di , nei periodi dall'1/3/2018 Controparte_1 al 31/8/2018 e dal 14/2/2019 al 31/8/2019 e di conseguenza;
2) condanna la , in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento, in Controparte_1 favore del ricorrente, della somma complessiva di € 11.914,19 per tutte le causali di cui in motivazione, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dal dì del dovuto fino al soddisfo;
3) condanna la , come rappresentata, al pagamento delle spese di lite che Controparte_1 liquida in complessivi € 1.948,00#, di cui € 424,00# per spese generali ed € 1.524,00# per compensi, oltre IVA e CPA, da distrarsi ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore di parte ricorrente dichiaratosi antistatario;
3) manda alla Cancelleria per le comunicazioni ai procuratori costituiti;
4) fissa il termine di 60 gg. per il deposito della motivazione. Roma, 23/10/2024. Il Giudice del Lavoro Dott. Paolo Mormile
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1 Con ricorso ex artt. 414 ss. c.p.c. depositato in data 28.02.2023, l'istante in epigrafe ha convenuto in giudizio la società chiedendo all'intestato Tribunale di accertare e dichiarare la sussistenza CP_1 di un rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno e indeterminato intercorso tra le parti relativamente ai periodi dal 01.03.2018 al 31.08.2018 e dal 14.02.2019 al 31.08.2019 e per l'effetto di condannare la società al pagamento, in favore della parte ricorrente, della complessiva somma di € 12.026,06, successivamente ridotta ad € 11.914,19 (espunta la somma di € 111,87 richiesta per errore a titolo di “festività soppresse”). Il sig. ha dedotto di essere stato assunto e di aver lavorato presso il Parte_1 ristorante denominato “Il Botticelli”, sito in Roma, via Torino n. 32/B, di proprietà della
[...]
, nei periodi dal 1/3/2018 al 31/8/2018 e dal 14/2/2019 al 31/8/2019. Controparte_1
Ha altresì specificato di essere stato formalmente assunto, dall'1/3/2018 al 30/6/2018, dalla Cooperativa San Gabriele, appaltatrice della , con un contratto a tempo determinato Controparte_1 part-time, qualifica di “lavapiatti” e di aver percepito una retribuzione oraria di euro 6,00 riferita al C.C.N.L. che, però, aveva lavorato alle dipendenze della Cooperativa anche dopo la Controparte_2 scadenza fissata, fino al 31/8/2018; che dal 14/2/2019 al 31/8/2019, il ricorrente era stato assunto direttamente dalla con un contratto a tempo determinato part-time, con la qualifica di CP_1
“aiuto cuoco” ed inquadramento al livello 5° del C.C.N.L. Pubblici Esercizi, osservando un orario articolato su 36 ore settimanali, dal lunedì alla domenica dalle 17:00 alle 23:00 e con giorno di riposo il mercoledì; Ha altresì specificato di aver svolto le mansioni di lavapiatti sino al 31/8/2018 e di aiuto cuoco dal 14/2/2019 al 31/8/2019 con una capacità tecnico-professionale tale da comportare l'assegnazione rispettivamente al primo livello del C.C.N.L. e al quinto livello del C.C.N.L. Pubblici Controparte_2
Esercizi. Inoltre ha dedotto che nello svolgimento della sua attività lavorativa ha ricevuto specifici ordini di servizio dai sig.ri (durante l'impiego alle dipendenze della Cooperativa San Gabriele) e CP_3
(durante quello alle dipendenze di che gli comunicavano altresì i turni Parte_2 CP_1 di lavoro e/o di riposo e/o di ferie;
l'orario da osservare;
controllavano modalità e qualità di svolgimento della prestazione lavorativa;
concedevano e/o rifiutavano permessi (se) richiesti;
mettevano a disposizione i beni strumentali (appartenenti al datore di lavoro) necessari per lo svolgimento della prestazione lavorativa. Per la prestazione lavorativa espletata il ricorrente ha dedotto di aver percepito esclusivamente le somme di cui ai prospetti paga depositati in atti, contenenti l'indicazione di valori retributivi per prestazione “part time”, in luogo del trattamento retributivo commisurato ai minimi sindacali previsti dal C.C.N.L. Il rapporto, poi, è cessato alla scadenza del termine pattuito. Il sig. ha infine dedotto di non aver mai goduto di ferie o permessi retribuiti, di aver lavorato in Pt_1 varie giornate di festività soppresse e non (elencate in ricorso) e, conseguentemente, ha adito l'intestato Tribunale. Nonostante la rituale vocatio in ius la società convenuta non si è costituita in giudizio e, pertanto, ne è stata dichiarata la contumacia. Il Giudice, all'odierna udienza, letti gli atti, i documenti nonché le note conclusive depositate tempestivamente dalla parte ricorrente, preso atto della mancata risposta del l.r.p.t. della convenuta
2 all'interrogatorio formale, istruita la causa con l'escussione di n. 1 teste e ritenuta non necessaria alcuna ulteriore indagine, ha deciso la causa come da separato dispositivo.
*****
Il ricorso è fondato e come tale merita integrale accoglimento. La parte ricorrente, infatti, è riuscita ad adempiere all'onere probatorio sulla stessa incombente, ai sensi dell'art. 2697 c.c., di fornire la prova relativa alla sussistenza inter-partes di un rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno e indeterminato, nonché delle modalità di svolgimento di detto rapporto nei periodi dal 01.03.2018 al 31.08.2018 e dal 14.02.2019 al 31.08.2019.
A tal proposito, infatti, come è noto, la giurisprudenza ha elaborato una serie di indici rivelatori della subordinazione che costituiscono un fondamentale ausilio tanto per il giudice, quanto alle parti, al fine di dimostrare l'esistenza e la natura del rapporto giuridico che è intercorso tra le stesse ai sensi dell'art. 2094 cod. civ. In particolare, nella fattispecie di cui è causa, con riferimento ai periodi lavorativi dedotti in ricorso, si osserva che gli stessi risultano documentalmente dimostrati. Il ricorrente ha infatti versato in atti i relativi contratti di assunzione (cfr. doc. n. 4 e 5 allegati al ricorso). Con riferimento, invece, alle modalità attraverso le quali detto rapporto lavorativo si è svolto, il teste escusso ha confermato le prospettazioni attoree con riferimento alla continuità e alle modalità di esecuzione della prestazione lavorativa, alle mansioni svolte dal ricorrente e all'orario di lavoro da questi osservato. La mancata risposta all'interrogatorio formale ritualmente notificato al resistente contumace consente, poi, di corroborare ulteriormente le risultanze istruttorie sopra descritte ai sensi dell'art. 232 cod. proc. civ. Alla luce di quanto precede, quindi, deve affermarsi la natura subordinata del rapporto di lavoro intercorso tra le parti. Per quanto concerne, poi, l'inquadramento sulla scorta del quale parametrare la retribuzione spettante al ricorrente stesso, ai sensi dell'art. 36 cost. e 2099 cod. civ. attese le mansioni svolte, appare corretto quanto dedotto in ricorso. I conteggi prodotti, infatti, sono basati, per quel che concerne il primo periodo di lavoro, sul primo livello di inquadramento previsto dal C.C.N.L. per le assegnate mansioni di lavapiatti, e Controparte_2 detto livello è quello riconosciuto anche nelle buste paga. Il conteggio per il secondo periodo, invece, è stato effettuato con riferimento al quinto livello previsto dal C.C.N.L. Pubblici Esercizi, regolante il rapporto di lavoro in base al secondo contratto di assunzione per le mansioni di aiuto cuoco assegnate e, anche per questo periodo, il livello è quello risultante dalle buste paga. Detti conteggi, poi, non sono stati specificamente contestati da controparte e, risultando elaborati sulla scorta di corretti parametri contrattuali, nonché immuni da vizi logici o di calcolo, possono essere correttamente utilizzati per l'individuazione del quantum della pretesa di parte ricorrente. Dagli stessi emerge che l'ammontare delle differenze retributive spettanti a titolo di retribuzione ordinaria, ratei 13^ e 14^ mensilità, ferie, permessi, lavoro domenicale, straordinario e TFR, sono pari alla somma di € 11.914,19, di cui € 282,35 a titolo di t.f.r. Alla luce di quanto precede in fatto ed in diritto, il ricorso trova integrale accoglimento.
3 La società convenuta va pertanto condannata al pagamento in favore della parte ricorrente della somma complessiva di € 11.914,19 per tutte le causali di cui in motivazione, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dal dì del dovuto fino al soddisfo. Le spese di lite seguono la soccombenza della società convenuta e si liquidano, come da separato dispositivo, alla stregua dei parametri di cui al D.M. Giustizia n. 55/2014 s.m.i., da distrarsi ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore di parte ricorrente dichiaratosi antistatario
*****
P.Q.M.
Roma, 23/10/2024. Il Giudice del Lavoro Dott. Paolo Mormile La minuta della presente sentenza è stata curata con l'ausilio della dott.ssa Claudia Candi, Addetto UPP.
4