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Sentenza 1 aprile 2025
Sentenza 1 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Busto arsizio, sentenza 01/04/2025, n. 37 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Busto arsizio |
| Numero : | 37 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
N. 119-1/2024
CONCORDATO MINORE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO
SENTENZA DI OMOLOGA
DI CONCORDATO MINORE (ART. 80 CCII)
Il Tribunale di Busto Arsizio, nella persona del Giudice monocratico Dott.ssa Maria Elena Ballarini, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento unitario nr. 119-1/2024 presentato da:
DO SC (C.F:[...]), residente a [...], rappresentato e difeso dall'Avv. Cosimo Biscozzi
IN FATTO
Con ricorso ex art. 74 CCII DO SC ha formulato ai creditori proposta di concordato minore, a cui veniva allegata apposita relazione particolareggiata redatta dall'Avv. Mara
Calembo.
Sussiste la competenza dell'intestato Tribunale ex art. 27 co. 2 CCII in quanto il ricorrente ha il proprio centro di interessi principali nel circondario del Tribunale adito.
Il Ricorrente non è un consumatore, posto che i debiti gravanti sullo stesso derivano dalla precedente attività imprenditoriale svolta dal ricorrente nella società “AL.BA. SISTEMI SNC DI
SC DO & C”.
Il Concordato si fonda sulla messa a disposizione della procedura dell'importo di euro 90.000,00 di cui:
- RISORSE ESTERNE da versarsi in un'unica soluzione per 87.000,00 euro fornite a titolo di prestito infruttifero dalla Sig.ra SA RI per agevolare la buona riuscita della presente proposta;
- RISORSE INTERNE da versarsi in un'unica soluzione per 3.000,00 euro ricavate dal compenso annuale del proponente, al netto delle spese indefettibili e necessarie per il proprio mantenimento e dei figli.
1 A seguito dei chiarimenti forniti la proposta risulta la seguente:
Il ricorrente ha previsto l'attuazione del piano economico e finanziario entro 30 giorni dal decreto di omologa.
Con decreto del 21.1.2025 è stata dichiarata l'apertura della presente procedura ex art. 78 CCII.
Il professionista incaricato ha depositato le notificazioni eseguite ai creditori e le manifestazioni di consenso pervenute.
Con la relazione depositata in data 4.3.2025 il professionista incaricato ha dato atto dell'esito favorevole delle operazioni di voto e dell'assenza di opposizioni da parte dei creditori.
Segnatamente la proposta di concordato minore risulta approvata dai creditori, che complessivamente sono titolari di un importo di crediti pari all'importo di € 82.812,08, che rappresenta il 98,68% dei crediti ammessi al voto (€ 83.919,17), inoltre, la maggioranza è raggiunta in tutte le classi.
Sono pervenute osservazioni dall'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Varese e dalla
Prefettura di Alessandria.
Quanto alle osservazioni pervenute da Agenzia delle Entrate-Direzione Provinciale di Varese Ufficio
Riscossione si osserva che esse non attengono alla convenienza della proposta ma alla sussistenza dei presupposti di ammissibilità. La sussistenza dei presupposti di ammissibilità è già stata vagliata in sede di apertura della procedura, avuto riguardo anche a quanto deciso dalla Corte d'Appello di
Milano; in ogni caso, le passività oggetto del piano sono riconducibili all'attività svolta dal ricorrente nella AL.BA sistemi snc di LO DO & C. e l'atto del 19.4.2016 è stato posto in essere
2 prima del quinquennio rilevante per la verifica del compimento di atti in frode ai creditori, come correttamente osservato dall'OCC.
Quanto alle osservazioni formulate dalla Prefettura di Alessandria si osserva che si tratta di osservazioni generiche che, anche in questo caso, non attengono alla convenienza della proposta.
In ogni caso, la convenienza della proposta, rispetto all'alternativa liquidatoria, è stata accertata dall'OCC che ha attestato che l'eventuale attivo della liquidazione controllata sarebbe rappresentato dalla quota del 100% della società ABS SO UA IC SR e dal reddito, al netto delle spese mensili. Il valore della quota della citata società è pari ad euro 25.829,28 come da valutazione allegata al ricorso e da considerarsi condivisibile, come segnalato dall'OCC, e dalla quota di reddito disponibile (euro 14.400,00).
Tali valori sono molto inferiori rispetto all'importo di euro 90.000,00 messi a disposizione con la proposta di concordato minore.
In conclusione, la domanda deve ritenersi ammissibile ed il piano fattibile.
PQM
Il Tribunale di Busto Arsizio, visto l'art. 80 CCII
OMOLOGA
La proposta si concordato minore così come formulata da DO SC.
DISPONE che il presente decreto sia comunicato a tutti i creditori a cura dell'OCC.
DISPONE che l'OCC richieda la pubblicazione del presente provvedimento sul sito Internet del
Tribunale di Busto Arsizio, nonché nel Registro delle imprese.
DISPONE che l'OCC vigili sull'esatto adempimento dell'accordo omologato, comunicando tempestivamente ai creditori ogni eventuale irregolarità.
PRESCRIVE che lo svincolo delle somme sia richiesto al Giudice.
DISPONE che l'OCC riferisca ogni sei mesi al Giudice per iscritto sullo stato dell'esecuzione.
Terminata l'esecuzione, sentito il debitore, presenti al Giudice una relazione finale, in cui dia conto se il piano è stato integralmente e correttamente eseguito e chieda altresì la liquidazione del proprio compenso, specificando l'eventuale importo convenuto con il debitore.
Dichiara chiusa la presente procedura ex art. 80 secondo comma CCII
Si comunichi a cura della Cancelleria al debitore e all'OCC.
Busto Arsizio, 31/03/2025 Il Giudice
Dott.ssa Maria Elena Ballarini
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CONCORDATO MINORE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO
SENTENZA DI OMOLOGA
DI CONCORDATO MINORE (ART. 80 CCII)
Il Tribunale di Busto Arsizio, nella persona del Giudice monocratico Dott.ssa Maria Elena Ballarini, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento unitario nr. 119-1/2024 presentato da:
DO SC (C.F:[...]), residente a [...], rappresentato e difeso dall'Avv. Cosimo Biscozzi
IN FATTO
Con ricorso ex art. 74 CCII DO SC ha formulato ai creditori proposta di concordato minore, a cui veniva allegata apposita relazione particolareggiata redatta dall'Avv. Mara
Calembo.
Sussiste la competenza dell'intestato Tribunale ex art. 27 co. 2 CCII in quanto il ricorrente ha il proprio centro di interessi principali nel circondario del Tribunale adito.
Il Ricorrente non è un consumatore, posto che i debiti gravanti sullo stesso derivano dalla precedente attività imprenditoriale svolta dal ricorrente nella società “AL.BA. SISTEMI SNC DI
SC DO & C”.
Il Concordato si fonda sulla messa a disposizione della procedura dell'importo di euro 90.000,00 di cui:
- RISORSE ESTERNE da versarsi in un'unica soluzione per 87.000,00 euro fornite a titolo di prestito infruttifero dalla Sig.ra SA RI per agevolare la buona riuscita della presente proposta;
- RISORSE INTERNE da versarsi in un'unica soluzione per 3.000,00 euro ricavate dal compenso annuale del proponente, al netto delle spese indefettibili e necessarie per il proprio mantenimento e dei figli.
1 A seguito dei chiarimenti forniti la proposta risulta la seguente:
Il ricorrente ha previsto l'attuazione del piano economico e finanziario entro 30 giorni dal decreto di omologa.
Con decreto del 21.1.2025 è stata dichiarata l'apertura della presente procedura ex art. 78 CCII.
Il professionista incaricato ha depositato le notificazioni eseguite ai creditori e le manifestazioni di consenso pervenute.
Con la relazione depositata in data 4.3.2025 il professionista incaricato ha dato atto dell'esito favorevole delle operazioni di voto e dell'assenza di opposizioni da parte dei creditori.
Segnatamente la proposta di concordato minore risulta approvata dai creditori, che complessivamente sono titolari di un importo di crediti pari all'importo di € 82.812,08, che rappresenta il 98,68% dei crediti ammessi al voto (€ 83.919,17), inoltre, la maggioranza è raggiunta in tutte le classi.
Sono pervenute osservazioni dall'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Varese e dalla
Prefettura di Alessandria.
Quanto alle osservazioni pervenute da Agenzia delle Entrate-Direzione Provinciale di Varese Ufficio
Riscossione si osserva che esse non attengono alla convenienza della proposta ma alla sussistenza dei presupposti di ammissibilità. La sussistenza dei presupposti di ammissibilità è già stata vagliata in sede di apertura della procedura, avuto riguardo anche a quanto deciso dalla Corte d'Appello di
Milano; in ogni caso, le passività oggetto del piano sono riconducibili all'attività svolta dal ricorrente nella AL.BA sistemi snc di LO DO & C. e l'atto del 19.4.2016 è stato posto in essere
2 prima del quinquennio rilevante per la verifica del compimento di atti in frode ai creditori, come correttamente osservato dall'OCC.
Quanto alle osservazioni formulate dalla Prefettura di Alessandria si osserva che si tratta di osservazioni generiche che, anche in questo caso, non attengono alla convenienza della proposta.
In ogni caso, la convenienza della proposta, rispetto all'alternativa liquidatoria, è stata accertata dall'OCC che ha attestato che l'eventuale attivo della liquidazione controllata sarebbe rappresentato dalla quota del 100% della società ABS SO UA IC SR e dal reddito, al netto delle spese mensili. Il valore della quota della citata società è pari ad euro 25.829,28 come da valutazione allegata al ricorso e da considerarsi condivisibile, come segnalato dall'OCC, e dalla quota di reddito disponibile (euro 14.400,00).
Tali valori sono molto inferiori rispetto all'importo di euro 90.000,00 messi a disposizione con la proposta di concordato minore.
In conclusione, la domanda deve ritenersi ammissibile ed il piano fattibile.
PQM
Il Tribunale di Busto Arsizio, visto l'art. 80 CCII
OMOLOGA
La proposta si concordato minore così come formulata da DO SC.
DISPONE che il presente decreto sia comunicato a tutti i creditori a cura dell'OCC.
DISPONE che l'OCC richieda la pubblicazione del presente provvedimento sul sito Internet del
Tribunale di Busto Arsizio, nonché nel Registro delle imprese.
DISPONE che l'OCC vigili sull'esatto adempimento dell'accordo omologato, comunicando tempestivamente ai creditori ogni eventuale irregolarità.
PRESCRIVE che lo svincolo delle somme sia richiesto al Giudice.
DISPONE che l'OCC riferisca ogni sei mesi al Giudice per iscritto sullo stato dell'esecuzione.
Terminata l'esecuzione, sentito il debitore, presenti al Giudice una relazione finale, in cui dia conto se il piano è stato integralmente e correttamente eseguito e chieda altresì la liquidazione del proprio compenso, specificando l'eventuale importo convenuto con il debitore.
Dichiara chiusa la presente procedura ex art. 80 secondo comma CCII
Si comunichi a cura della Cancelleria al debitore e all'OCC.
Busto Arsizio, 31/03/2025 Il Giudice
Dott.ssa Maria Elena Ballarini
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