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Sentenza 26 maggio 2025
Sentenza 26 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 26/05/2025, n. 518 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 518 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 533/2025 vg
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MODENA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Riccardo Di Pasquale Presidente
Dott.ssa Eleonora Ramacciotti Giudice
Dott. Eugenio Bolondi Relatore ed estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 533/2025 vg promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ALBORESI Parte_1 C.F._1
GABRIELLA
e
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MUNARI CP_1 C.F._2
ELEONORA
RICORRENTI
avente ad oggetto: separazione consensuale
Premesso che:
- con ricorso ex art. 473-bis.51 c.p.c. depositato in data 11/02/2025, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e gli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
1) “I coniugi vivranno separatamente, con l'obbligo del mutuo rispetto ponendo ove meglio credono la propria residenza. La sig.r si è momentaneamente trasferita presso Pt_1
l'abitazione della di lei madre.
2) A scioglimento della comunione legale dei beni esistita tra i coniugi, e comunque a definizione di ogni rapporto patrimoniale derivante dal rapporto di coniugio, le parti concordano che il sig corrisponda alla sig.r la somma di € CP_1 Parte_1
70.000,00 (settantamila /00), di cui € 25.000,00 già versati dal sig alla sig.ra CP_1
i restanti € 45.000,00 da versarsi in successive 22 rate di € 2.000 ed una Parte_1
rata di € 1000,00 a mezzo bonifico bancario all'iban già conosciuto dal sig .” All'esito CP_1
dell'esatto versamento della somma concordata da parte del sig , la moglie CP_1
procederà al seguente passaggio immobiliare: la sig.r Parte_1 Parte_1
nata il [...], a [...], c.f , residente in [...]sul C.F._1
Panaro (MO), Via Cesare Battisti n.20, si impegna a cedere e trasferire al marito sig.
nato il [...], in [...], c.f. , CP_1 C.F._2
residente in [...], il quale si impegna ad acquistare la propria quota parte di 1/2 del diritto di piena proprietà sulla consistenza immobiliare, già casa coniugale, facente parte del fabbricato ad uso civile abitazione sito in San
Cesario sul Panaro (MO) Via Cesare Battisti, 16-18-20, con annessa cantina e rimessa identificati al NCEU (H794) del predetto Comune al foglio 28
- particella 25 sub. 20 cat. A/3 classe 3(appartamento civ 20) di vani 6 rendita catastale 356,36
disposta su tre livelli piano terra 1 e 2 - particella 25 sub. 19 cat. C/2 classe 3(cantina civ 18) di 7 mq rendita catastale 10,85 piano terra;
- particella 25 sub. 4 cat. C/6 classe 5 (garage civ 16) di 26 mq rendita catastale 71,17 piano terra.
Il passaggio immobiliare avverrà a cura e spese del sig a mezzo rogito notarile CP_1
da fissarsi entro 30 giorni da versamento dell'ultima rata di € 1.000,00 alla sig.r Pt_1
avanti a Notaio di fiducia che sarà scelto dal sig . CP_1
La sig.r si impegna a collaborare per il perfezionamento dell'atto ed a Parte_1
fornire tempestivamente la documentazione che verrà eventualmente richiesta.
Le parti chiedono fin d'ora che il predetto passaggio immobiliare sia da considerarsi in esenzione totale da ogni imposta e tassa ai sensi del DPR 115/2002 e dell'art. 19 L.
06.03.1987 n. 74 e della sentenza della Corte Costituzionale n. 154/1999.
Nel caso in cui il sig voglia vendere l'immobile prima dell'integrale pagamento del CP_1
dovuto, come sopra indicato, la sig.r acconsentirà a presentarsi al rogito e Pt_1
riconoscerà il prezzo della vendita al sig , detratta la somma residua che sarà ancora CP_1
dovuta sull'importo sopra indicato, da liquidarsi alla sig.r entro la data fissata per Pt_1
l'eventuale rogito.
3) Sino al definitivo trasferimento immobiliare, in assenza dei requisiti per disporsi l'assegnazione della casa familiare, le parti concordano che il sig ed i di lui CP_1
figli potranno continuare ad abitare presso l'immobile già casa familiare senza alcuna corresponsione di indennità di occupazione alla sig.r Parte_1
4) Le autovetture rimarranno così intestate e le parti dichiarano, sin d'ora, che il coniuge non proprietario potrà utilizzare, a richiesta, il veicolo dell'altro, previo accordo tra le parti stesse.
5) Il sig trasferirà alla sig.r la concessione pubblica per la piazzola relativa al CP_1 Pt_1
mercato di Zocca n. pratic reg. CodiceFiscale_3
nr.0002244/2020 del 20.02.2020. nr posteggio 7 (doc. 6) 6) Il sig si impegna nell'eventualità che la moglie decida di locare una abitazione CP_1
autonoma rispetto a quella attuale con la madre e alla sorella, nell'arco dei prossimi tre anni, a prestare idonea garanzia al fine di perfezionare il contratto di locazione.
7) I coniugi reciprocamente si impegnano a comunicare i cambi di residenza per consentire una comunicazione tra gli stessi.
8) I coniugi rinunciano reciprocamente a richiedersi alcunché per il loro mantenimento,
riconoscendo che ciascuno di essi gode di reddito adeguato al soddisfacimento delle personali esigenze di vita.
9) Essi inoltre riconoscono specificatamente e reciprocamente che con la corresponsione da parte del sig alla moglie sig.r della somma di €. 70.000 di cui al CP_1 Pt_1
precedente punto 2) essi hanno inteso definire ogni rapporto patrimoniale in merito alla separazione;
dichiarando, reciprocamente, di aver definito, con le soprascritte pattuizioni, tutti i loro pregressi rapporti economici e patrimoniali e, pertanto, dichiarando di nulla più avere a pretendere l'uno dall'altro, salvo l'esatto adempimento delle obbligazioni scaturenti dal presente atto.
10) Gli onorari della presente procedura sono a carico di entrambi i coniugi ciascuno per il proprio legale.
11) I coniugi chiedono di disporre la trasmissione della sentenza all'ufficio dello stato civile di
Savignano sul Panaro (MO), affinché proceda alle annotazioni prescritte ai sensi dell'art. 69
del d.P.R. 396/2000. “
- che il Presidente ha disposto la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte;
- che le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno depositato la documentazione di cui all'art. 473-bis.51 c.p.c.;
- Il Pubblico Ministero è stato notiziato del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
DIRITTO - Considerato che è da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita, in considerazione del tempo trascorso e della volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare.
-Rilevato, quindi, che la domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta oramai da tempo intollerabile ex art. 151, comma 1 c.p.c.
- Il Tribunale stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordate istanze.
-La domanda congiunta dei coniugi può pertanto essere recepita in quanto regolamenta compiutamente ed equamente i rapporti economici.
-Con riferimento agli altri autonomi accordi anche patrimoniali, questi non sono contrari a norme imperative o di ordine pubblico.
P.Q.M.
Il Tribunale di Modena in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio promosso da e , ogni diversa domanda, deduzione ed Parte_1 CP_1
eccezione disattesa:
1. dichiara la separazione personale dei coniugi nata a [...] il Parte_1
09/08/1971 e nato in [...] il [...] CP_1
2. Omologa le concordate condizioni di separazione inerenti ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni economiche, riportate in motivazione.
3. Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del comune di Savignano sul Panaro (MO) di procedere all'annotazione del presente provvedimento nei registri degli atti di matrimonio di detto comune
(Anno 2014, atto n.11, Parte I)
4. Dispone che la cancelleria trasmetta copia autentica del presente provvedimento, quando sarà passato in giudicato, all'Ufficio dello Stato Civile del predetto Comune per l'annotazione prevista dall'art. 69 lettera d) del D.P.R. 3 novembre 2000 n. 396. Così deciso in Modena, nella camera di consiglio della prima sezione civile in data 21/05/2025
Il Giudice estensore
Dott. Eugenio Bolondi
Il Presidente
Dott. Riccardo Di Pasquale