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Sentenza 18 novembre 2025
Sentenza 18 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, sentenza 18/11/2025, n. 1667 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | 1667 |
| Data del deposito : | 18 novembre 2025 |
Testo completo
N. 1448/2024 RG
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VELLETRI
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Velletri, dott.ssa Veronica Vaccaro, all'esito dell'udienza del 18 novembre 2025 ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1448/2024 R.G.L., avente ad oggetto: opposizione ad intimazione di pagamento
PROMOSSA DA
, codice fiscale sede in MARINO (RM), Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'Avv. Francesca Bianchini del Foro di Roma, giusta procura allegata al ricorso;
- Ricorrente -
CONTRO
, in persona del suo Presidente, con sede Controparte_1 in Roma, via Ciro il Grande, 21, (codice fiscale ), rappresentato e difeso P.IVA_1 dall'avv. Simona Miglio (c.f. ), in virtù di procura generale alle liti a C.F._2 rogito del dott. Notaio in Fiumicino, Repertorio n. 37875 e Raccolta n. 7313 Persona_1 del 22.03.2024, allegata alla memoria di costituzione;
- Resistente – E
(C.F.: ), con sede legale in Controparte_2 P.IVA_2
Roma Via Giuseppe Grezar n. 14 in persona del dott. - in qualità di CP_3
Responsabile Atti Introduttivi del Giudizio del medesimo Ente pubblico economico CP_4 istituito con Decreto Legge n. 193/2016 convertito, con modificazioni, dalla Legge n.
225/2016 - in forza di procura speciale del 25/07/2024 per notar Persona_2
Rep.181515 – Racc.12772, rappresentata e difesa giusta procura speciale rilasciata su foglio separato al presente atto, dall'Avv. Emanuele Tiberio (C.F.: ) del CodiceFiscale_3
Foro di Frosinone, giusta procura allegata alla memoria di costituzione;
- Resistente –
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Svolgimento del processo
1.Con ricorso depositato innanzi all'intestato Tribunale l'11/3/2024, Parte_1 impugnava con opposizione al ruolo ex art 24 comma 6 d.lgs.vo n. 46/1999 e con opposizione all'esecuzione ex art 615 cpc, l'intimazione di pagamento n. 09720249010226570000 del
12/1/2024 notificata al ricorrente il 4/3/2024, che il ricorrente impugnava in questa sede limitatamente alle cartelle e agli avvisi di addebito per contributi di seguito indicati: CP_1
1) 09720140106732559000 euro 1.561,25;
2) 09720210048310236000 euro 885,75;
3) n. 39720160003316011000, euro 2758,22
4) n. 39720170004674602000, euro 5488,83
5) n. 39720170018834959000, euro 1712,25
2 6) n. 39720180008230720000, euro 4132,79
7) n. 39720180025112543000, euro 2765,55
8) n. 39720190004948510000, euro 2708,73
9) n. 39720190021809814000, euro 2617,24
10) n. 39720190021811935000, euro 25127,20
11) n. 39720190021812036000 euro 25526,73
12) n. 39720220020149709000 euro 266,63.
tutti emessi ai fini della riscossione degli importi iscritti a ruolo dall' Sede di Reggio CP_1
Emilia a titolo di contributi I.V.S. per gli anni 2011, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 e 2018.
2.Il ricorrente, in particolare, chiedeva al Tribunale adito: “Preliminarmente: Rilevare
d'ufficio sia l'intervenuta prescrizione ed anche l'inesistente, omessa e invalidità della notificazione dei provvedimenti sottesi impugnati;
rilevare altresì d'ufficio la prescrizione successiva alla notifica dei titoli esattoriali sottesi impugnati ex art. 615 c.p.c.
Nel merito: accogliere il ricorso, dichiarando nulli, illegittimi ed inefficaci i provvedimenti impugnati, per effetto dell'omessa o non provata notifica, dell'intervenuta prescrizione dei diritti;
accogliere il ricorso e dichiarare nulli i titoli esattoriali impugnati per prescrizione successiva alla regolare notifica ex art. 615 c.p.c.
In via trasversale: rilevare interesse ex art. 100 c.p.c. anche in virtù dell'eccezione di prescrizione successiva dalle notifiche dei titoli esattoriali e dichiararla.
Si avanza richiesta di distrazione delle spese ex art. 93 c.p.c., quantificate secondo parametri forensi
D.M. 147/2022, nei minimi inderogabili C. 9815/2023 in favore dello scrivente Avvocato distrattario.” per i motivi indicati in ricorso da intendersi qui ripetuti e trascritti.
3.L' si costituiva in giudizio con memoria del 30/9/2024 per chiedere: “previa CP_1 integrazione del contraddittorio con il Concessionario a cura di parte opponente:
- in via preliminare, dichiarare il ricorso inammissibile per tutti i motivi indicati in narrativa;
3 - in via subordinata, nel merito, nella denegata ipotesi di ricusazione delle preliminari eccezioni, rigettare l'opposizione stessa in quanto infondata in fatto ed in diritto, con conseguente integrale conferma del provvedimento di intimazione di pagamento e degli avvisi di addebito, con condanna del ricorrente al pagamento delle somme quivi esposte oltre alle somme aggiuntive maturate e maturande sino al saldo;
- in via ulteriormente subordinata, condannare il ricorrente a pagare le somme, maggiori o minori di quelle esposte negli avvisi di addebito, che dovessero risultare dovute a titolo di contributi e somme aggiuntive, all'esito dell'istruttoria, oltre alle somme aggiuntive maturate
e maturande sino al saldo;
- in caso di prescrizione dei contributi maturata successivamente alla notifica degli avvisi di addebito, tenere indenne l' da qualunque onere a suo carico. CP_1
Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio.” per i motivi indicati in memoria da intendersi qui riportati e trascritti.
4. Con memoria del 9/1/2025 – a seguito di ordine d'ufficio di integrazione del contraddittorio
- si costituiva in giudizio l' per chiedere al Tribunale di Controparte_2 cui all'intestazione di: “- in via pregiudiziale, dichiarare il proprio parziale difetto di giurisdizione in favore della Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Roma con riferimento agli importi portati dalla cartella di pagamento n. 09720210048310236000 limitatamente al ruolo n. 2020/15478 e della Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di
Reggio Emilia limitatamente al ruolo n. 2020/15316;
- nel merito, previo rigetto della spiegata domanda cautelare, dichiarare il difetto di legittimazione passiva di in ordine alle censure proposte, Controparte_2 riferibili ai soli Enti Impositori, e, per il resto, respingere il ricorso proposto dal contribuente per tutti i motivi sopra dedotti;
- in ogni caso, accertata e dichiarata la legittimità della procedura di riscossione intrapresa, tenere indenne l'Agente della Riscossione dalla refusione delle spese di giudizio nel caso in cui la soccombenza dovesse scaturire dall'accertamento di responsabilità per attività di competenza esclusiva degli Enti Impositori, ponendole ad esclusivo carico dello stesso;
In ogni caso, con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio” per i motivi indicati in memoria da intendersi qui riportati e trascritti.
4 5.La prima udienza di comparizione delle parti veniva fissata per il giorno 15/10/2024; a tale udienza veniva ordinata l'integrazione del contraddittorio nei confronti dell'
[...]
; seguiva l'udienza del 23/1/2025 all'esito della quale veniva disposto il Controparte_2 rinvio per discussione con termine per note;
all'esito dell'udienza di rinvio del 18/11/2025, a seguito di discussione orale, veniva emessa sentenza con motivazione contestuale.
L'istruttoria della causa si estrinsecava nella documentazione prodotta dalle parti.
2. In fatto e in diritto
6. Il ricorso proposto è parzialmente infondato: gli Avvisi di Addebito e le cartelle di pagamento sottesi all'intimazione di pagamento, impugnati in questa sede, erano stati notificati dall' al ricorrente in precedenza con altre Controparte_2 intimazioni di pagamento e altri atti esecutivi.
7. In particolare si precisa quanto segue:
- la cartella di pagamento n. 1) 09720140106732559000 era stata notificata al ricorrente con la precedente intimazione di pagamento n. 09720179000669032/000 del 3/1/2017 notificata al ricorrente mediante deposito e pubblicazione ex art 26 co 2 dPR 602/1973 in data 24/1/2017
(v. doc.
4.1 allegato memoria;
inoltre la medesima cartella era stata oggetto di CP_5 pignoramento presso terzi con l'atto di pignoramento n. 09784202300003330/001 del
27/3/2023 notificato al ricorrente il 12/4/2023 (v. doc.
4.5 allegato alla memoria , atto CP_5 idoneo ad interrompere la prescrizione.
8. Con l'intimazione di pagamento n. 09720199069018233/00 del 24/9/2019, notificata al ricorrente mediante deposito presso la casa comunale l'8/4/2022, venivano notificati per l'esecuzione gli Avvisi di Addebito nn. 4, 5 e 6 ossia n. 39720170004674602000, euro
5488,83; n. 39720170018834959000, euro 1712,25; n. 39720180008230720000, euro
4132,79 (v. doc.
4.2 allegato alla memoria . CP_5
9. Con l'intimazione di pagamento n. 09720229003573266/000 del 25/2/2022, notificata al ricorrente in data 10/1/2023 mediante deposito presso la casa comunale (v. doc. n. 4.3
5 memoria , venivano notificati per l'esecuzione gli Avvisi di Addebito nn. 3, 7, 8, 9, 10 CP_5
e 11 (v. doc. n.
4.3 memoria ) ossia: CP_5
3) n. 39720160003316011000, euro 2758,22
7) n. 39720180025112543000, euro 2765,55
8) n. 39720190004948510000, euro 2708,73
9) n. 39720190021809814000, euro 2617,24
10) n. 39720190021811935000, euro 25127,20
11) n. 39720190021812036000 euro 25526,73
10. Con l'atto di pignoramento presso terzi n. 09784202300002863/001 del 27/3/2023 (v. doc.
4.4 allegato alla memoria notificato al ricorrente in data 12/4/2023 (v. doc. 4.4 CP_5 allegato alla memoria veniva notificato il suddetto atto esecutivo per la cartella n. 2 CP_5
09720210048310236000 euro 885,75.
11. Per l'AVA n. 12 n. 39720220020149709000 euro 266,63 non risulta né la notifica , CP_1 né atti esecutivi di CP_5
12. Tutto ciò posto in parziale accoglimento del ricorso proposto annulla l'intimazione di pagamento n. 09720249010226570000 del 12/1/2024 notificata al ricorrente il 4/3/2024 limitatamente all'AVA n. 39720220020149709000 di euro 266,63 per omessa notifica dell'AVA da parte dell' . CP_1
13. In ordine agli altri atti sottesi all'intimazione di pagamento n. 09720249010226570000 impugnati in questa sede, pur non risultando la prova della notifica da parte di , risulta la CP_1 notifica di precedenti atti esecutivi da parte di che non solo hanno interrotto la CP_5 prescrizione, ma hanno determinato l'inammissibilità dell'odierno ricorso per omessa impugnazione nel termine perentorio di 20 giorni ex art 617 cpc per i vizi formali e di 40 giorni ex art 24 comma 5 dlgs. vo n. 46/1999 per le eccezioni di merito decorrenti dalla
6 notifica, con conseguente inammissibilità dell'odierno ricorso per intervenuta stabilizzazione della pretesa creditoria, in quanto i crediti impugnati in questa sede sono ormai cristallizzati, essendo l'odierna opposizione tardiva.
3. Le spese di lite.
14. L'accoglimento parziale del ricorso giustifica la compensazione delle spese di lite tra le parti nella misura di 1/3 con condanna del ricorrente al pagamento delle spese di lite nella misura di 2/3 che liquida in applicazione della tabella n. 4 (cause di previdenza del DM
55/2014, così come successivamente modificato dal DM n. 37/2018 e dal DM n. 147/2022) ritenuta la causa di valore compreso nel V scaglione come segue:
1) fase di studio della controversia: 2552,00 € ridotta del 50% per la non complessità dell'attività svolta a 1276,00 euro
2) fase introduttiva del giudizio: 1701,00 € ridotta del 50% per la non complessità dell'attività svolta a 850,50 €
3) fase decisionale: 4148,00 ridotta del 50% per la non complessità dell'attività svolta a
2074,00 € per un totale di 4200,50 € - 1/3 (= 1400,16 €) = 2800,34 €
15. Per l'effetto, compensa le spese di lite tra le parti nella misura di 1/3 e condanna il ricorrente alla rifusione delle spese di lite in favore dell' e in favore dell' che CP_5 CP_1 liquida in € 2800,34 oltre al rimborso spese forfettarie del 15%, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge, ciascuno.
P.Q.M.
Il Tribunale di Velletri, in funzione di Giudice del Lavoro, disattesa ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe indicato, così statuisce:
- annulla l'intimazione di pagamento n. 09720249010226570000 del 12/1/2024 notificata al ricorrente il 4/3/2024 limitatamente all'AVA n. 39720220020149709000 di euro
266,63 per omessa notifica da parte dell' ; CP_1
- dichiara inammissibile il ricorso nel resto;
7 - compensa le spese di lite tra le parti nella misura di 1/3 e condanna il ricorrente alla rifusione delle spese di lite in favore dell' e in favore dell' che liquida in CP_5 CP_1
€ 2800,34 oltre al rimborso spese forfettarie del 15%, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge, ciascuno.
Così deciso in Velletri, il 18 novembre 2025.
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Veronica Vaccaro
8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VELLETRI
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Velletri, dott.ssa Veronica Vaccaro, all'esito dell'udienza del 18 novembre 2025 ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1448/2024 R.G.L., avente ad oggetto: opposizione ad intimazione di pagamento
PROMOSSA DA
, codice fiscale sede in MARINO (RM), Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'Avv. Francesca Bianchini del Foro di Roma, giusta procura allegata al ricorso;
- Ricorrente -
CONTRO
, in persona del suo Presidente, con sede Controparte_1 in Roma, via Ciro il Grande, 21, (codice fiscale ), rappresentato e difeso P.IVA_1 dall'avv. Simona Miglio (c.f. ), in virtù di procura generale alle liti a C.F._2 rogito del dott. Notaio in Fiumicino, Repertorio n. 37875 e Raccolta n. 7313 Persona_1 del 22.03.2024, allegata alla memoria di costituzione;
- Resistente – E
(C.F.: ), con sede legale in Controparte_2 P.IVA_2
Roma Via Giuseppe Grezar n. 14 in persona del dott. - in qualità di CP_3
Responsabile Atti Introduttivi del Giudizio del medesimo Ente pubblico economico CP_4 istituito con Decreto Legge n. 193/2016 convertito, con modificazioni, dalla Legge n.
225/2016 - in forza di procura speciale del 25/07/2024 per notar Persona_2
Rep.181515 – Racc.12772, rappresentata e difesa giusta procura speciale rilasciata su foglio separato al presente atto, dall'Avv. Emanuele Tiberio (C.F.: ) del CodiceFiscale_3
Foro di Frosinone, giusta procura allegata alla memoria di costituzione;
- Resistente –
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Svolgimento del processo
1.Con ricorso depositato innanzi all'intestato Tribunale l'11/3/2024, Parte_1 impugnava con opposizione al ruolo ex art 24 comma 6 d.lgs.vo n. 46/1999 e con opposizione all'esecuzione ex art 615 cpc, l'intimazione di pagamento n. 09720249010226570000 del
12/1/2024 notificata al ricorrente il 4/3/2024, che il ricorrente impugnava in questa sede limitatamente alle cartelle e agli avvisi di addebito per contributi di seguito indicati: CP_1
1) 09720140106732559000 euro 1.561,25;
2) 09720210048310236000 euro 885,75;
3) n. 39720160003316011000, euro 2758,22
4) n. 39720170004674602000, euro 5488,83
5) n. 39720170018834959000, euro 1712,25
2 6) n. 39720180008230720000, euro 4132,79
7) n. 39720180025112543000, euro 2765,55
8) n. 39720190004948510000, euro 2708,73
9) n. 39720190021809814000, euro 2617,24
10) n. 39720190021811935000, euro 25127,20
11) n. 39720190021812036000 euro 25526,73
12) n. 39720220020149709000 euro 266,63.
tutti emessi ai fini della riscossione degli importi iscritti a ruolo dall' Sede di Reggio CP_1
Emilia a titolo di contributi I.V.S. per gli anni 2011, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 e 2018.
2.Il ricorrente, in particolare, chiedeva al Tribunale adito: “Preliminarmente: Rilevare
d'ufficio sia l'intervenuta prescrizione ed anche l'inesistente, omessa e invalidità della notificazione dei provvedimenti sottesi impugnati;
rilevare altresì d'ufficio la prescrizione successiva alla notifica dei titoli esattoriali sottesi impugnati ex art. 615 c.p.c.
Nel merito: accogliere il ricorso, dichiarando nulli, illegittimi ed inefficaci i provvedimenti impugnati, per effetto dell'omessa o non provata notifica, dell'intervenuta prescrizione dei diritti;
accogliere il ricorso e dichiarare nulli i titoli esattoriali impugnati per prescrizione successiva alla regolare notifica ex art. 615 c.p.c.
In via trasversale: rilevare interesse ex art. 100 c.p.c. anche in virtù dell'eccezione di prescrizione successiva dalle notifiche dei titoli esattoriali e dichiararla.
Si avanza richiesta di distrazione delle spese ex art. 93 c.p.c., quantificate secondo parametri forensi
D.M. 147/2022, nei minimi inderogabili C. 9815/2023 in favore dello scrivente Avvocato distrattario.” per i motivi indicati in ricorso da intendersi qui ripetuti e trascritti.
3.L' si costituiva in giudizio con memoria del 30/9/2024 per chiedere: “previa CP_1 integrazione del contraddittorio con il Concessionario a cura di parte opponente:
- in via preliminare, dichiarare il ricorso inammissibile per tutti i motivi indicati in narrativa;
3 - in via subordinata, nel merito, nella denegata ipotesi di ricusazione delle preliminari eccezioni, rigettare l'opposizione stessa in quanto infondata in fatto ed in diritto, con conseguente integrale conferma del provvedimento di intimazione di pagamento e degli avvisi di addebito, con condanna del ricorrente al pagamento delle somme quivi esposte oltre alle somme aggiuntive maturate e maturande sino al saldo;
- in via ulteriormente subordinata, condannare il ricorrente a pagare le somme, maggiori o minori di quelle esposte negli avvisi di addebito, che dovessero risultare dovute a titolo di contributi e somme aggiuntive, all'esito dell'istruttoria, oltre alle somme aggiuntive maturate
e maturande sino al saldo;
- in caso di prescrizione dei contributi maturata successivamente alla notifica degli avvisi di addebito, tenere indenne l' da qualunque onere a suo carico. CP_1
Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio.” per i motivi indicati in memoria da intendersi qui riportati e trascritti.
4. Con memoria del 9/1/2025 – a seguito di ordine d'ufficio di integrazione del contraddittorio
- si costituiva in giudizio l' per chiedere al Tribunale di Controparte_2 cui all'intestazione di: “- in via pregiudiziale, dichiarare il proprio parziale difetto di giurisdizione in favore della Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Roma con riferimento agli importi portati dalla cartella di pagamento n. 09720210048310236000 limitatamente al ruolo n. 2020/15478 e della Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di
Reggio Emilia limitatamente al ruolo n. 2020/15316;
- nel merito, previo rigetto della spiegata domanda cautelare, dichiarare il difetto di legittimazione passiva di in ordine alle censure proposte, Controparte_2 riferibili ai soli Enti Impositori, e, per il resto, respingere il ricorso proposto dal contribuente per tutti i motivi sopra dedotti;
- in ogni caso, accertata e dichiarata la legittimità della procedura di riscossione intrapresa, tenere indenne l'Agente della Riscossione dalla refusione delle spese di giudizio nel caso in cui la soccombenza dovesse scaturire dall'accertamento di responsabilità per attività di competenza esclusiva degli Enti Impositori, ponendole ad esclusivo carico dello stesso;
In ogni caso, con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio” per i motivi indicati in memoria da intendersi qui riportati e trascritti.
4 5.La prima udienza di comparizione delle parti veniva fissata per il giorno 15/10/2024; a tale udienza veniva ordinata l'integrazione del contraddittorio nei confronti dell'
[...]
; seguiva l'udienza del 23/1/2025 all'esito della quale veniva disposto il Controparte_2 rinvio per discussione con termine per note;
all'esito dell'udienza di rinvio del 18/11/2025, a seguito di discussione orale, veniva emessa sentenza con motivazione contestuale.
L'istruttoria della causa si estrinsecava nella documentazione prodotta dalle parti.
2. In fatto e in diritto
6. Il ricorso proposto è parzialmente infondato: gli Avvisi di Addebito e le cartelle di pagamento sottesi all'intimazione di pagamento, impugnati in questa sede, erano stati notificati dall' al ricorrente in precedenza con altre Controparte_2 intimazioni di pagamento e altri atti esecutivi.
7. In particolare si precisa quanto segue:
- la cartella di pagamento n. 1) 09720140106732559000 era stata notificata al ricorrente con la precedente intimazione di pagamento n. 09720179000669032/000 del 3/1/2017 notificata al ricorrente mediante deposito e pubblicazione ex art 26 co 2 dPR 602/1973 in data 24/1/2017
(v. doc.
4.1 allegato memoria;
inoltre la medesima cartella era stata oggetto di CP_5 pignoramento presso terzi con l'atto di pignoramento n. 09784202300003330/001 del
27/3/2023 notificato al ricorrente il 12/4/2023 (v. doc.
4.5 allegato alla memoria , atto CP_5 idoneo ad interrompere la prescrizione.
8. Con l'intimazione di pagamento n. 09720199069018233/00 del 24/9/2019, notificata al ricorrente mediante deposito presso la casa comunale l'8/4/2022, venivano notificati per l'esecuzione gli Avvisi di Addebito nn. 4, 5 e 6 ossia n. 39720170004674602000, euro
5488,83; n. 39720170018834959000, euro 1712,25; n. 39720180008230720000, euro
4132,79 (v. doc.
4.2 allegato alla memoria . CP_5
9. Con l'intimazione di pagamento n. 09720229003573266/000 del 25/2/2022, notificata al ricorrente in data 10/1/2023 mediante deposito presso la casa comunale (v. doc. n. 4.3
5 memoria , venivano notificati per l'esecuzione gli Avvisi di Addebito nn. 3, 7, 8, 9, 10 CP_5
e 11 (v. doc. n.
4.3 memoria ) ossia: CP_5
3) n. 39720160003316011000, euro 2758,22
7) n. 39720180025112543000, euro 2765,55
8) n. 39720190004948510000, euro 2708,73
9) n. 39720190021809814000, euro 2617,24
10) n. 39720190021811935000, euro 25127,20
11) n. 39720190021812036000 euro 25526,73
10. Con l'atto di pignoramento presso terzi n. 09784202300002863/001 del 27/3/2023 (v. doc.
4.4 allegato alla memoria notificato al ricorrente in data 12/4/2023 (v. doc. 4.4 CP_5 allegato alla memoria veniva notificato il suddetto atto esecutivo per la cartella n. 2 CP_5
09720210048310236000 euro 885,75.
11. Per l'AVA n. 12 n. 39720220020149709000 euro 266,63 non risulta né la notifica , CP_1 né atti esecutivi di CP_5
12. Tutto ciò posto in parziale accoglimento del ricorso proposto annulla l'intimazione di pagamento n. 09720249010226570000 del 12/1/2024 notificata al ricorrente il 4/3/2024 limitatamente all'AVA n. 39720220020149709000 di euro 266,63 per omessa notifica dell'AVA da parte dell' . CP_1
13. In ordine agli altri atti sottesi all'intimazione di pagamento n. 09720249010226570000 impugnati in questa sede, pur non risultando la prova della notifica da parte di , risulta la CP_1 notifica di precedenti atti esecutivi da parte di che non solo hanno interrotto la CP_5 prescrizione, ma hanno determinato l'inammissibilità dell'odierno ricorso per omessa impugnazione nel termine perentorio di 20 giorni ex art 617 cpc per i vizi formali e di 40 giorni ex art 24 comma 5 dlgs. vo n. 46/1999 per le eccezioni di merito decorrenti dalla
6 notifica, con conseguente inammissibilità dell'odierno ricorso per intervenuta stabilizzazione della pretesa creditoria, in quanto i crediti impugnati in questa sede sono ormai cristallizzati, essendo l'odierna opposizione tardiva.
3. Le spese di lite.
14. L'accoglimento parziale del ricorso giustifica la compensazione delle spese di lite tra le parti nella misura di 1/3 con condanna del ricorrente al pagamento delle spese di lite nella misura di 2/3 che liquida in applicazione della tabella n. 4 (cause di previdenza del DM
55/2014, così come successivamente modificato dal DM n. 37/2018 e dal DM n. 147/2022) ritenuta la causa di valore compreso nel V scaglione come segue:
1) fase di studio della controversia: 2552,00 € ridotta del 50% per la non complessità dell'attività svolta a 1276,00 euro
2) fase introduttiva del giudizio: 1701,00 € ridotta del 50% per la non complessità dell'attività svolta a 850,50 €
3) fase decisionale: 4148,00 ridotta del 50% per la non complessità dell'attività svolta a
2074,00 € per un totale di 4200,50 € - 1/3 (= 1400,16 €) = 2800,34 €
15. Per l'effetto, compensa le spese di lite tra le parti nella misura di 1/3 e condanna il ricorrente alla rifusione delle spese di lite in favore dell' e in favore dell' che CP_5 CP_1 liquida in € 2800,34 oltre al rimborso spese forfettarie del 15%, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge, ciascuno.
P.Q.M.
Il Tribunale di Velletri, in funzione di Giudice del Lavoro, disattesa ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe indicato, così statuisce:
- annulla l'intimazione di pagamento n. 09720249010226570000 del 12/1/2024 notificata al ricorrente il 4/3/2024 limitatamente all'AVA n. 39720220020149709000 di euro
266,63 per omessa notifica da parte dell' ; CP_1
- dichiara inammissibile il ricorso nel resto;
7 - compensa le spese di lite tra le parti nella misura di 1/3 e condanna il ricorrente alla rifusione delle spese di lite in favore dell' e in favore dell' che liquida in CP_5 CP_1
€ 2800,34 oltre al rimborso spese forfettarie del 15%, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge, ciascuno.
Così deciso in Velletri, il 18 novembre 2025.
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Veronica Vaccaro
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