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Sentenza 11 giugno 2025
Sentenza 11 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 11/06/2025, n. 438 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 438 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
Testo completo
Sentenza n 438/2025
N. R.G. registro generale appello lavoro 1259/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
SEZIONE LAVORO nelle persone dei seguenti magistrati: dr. Giovanni Picciau Presidente dr. Susanna Mantovani Consigliere dr. Maria Di Paolo Giudice Ausiliario relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello avverso la sentenza del
Tribunale di AN n.3422 del 21 maggio 2024, iscritta al n.
r.g.1259/2024 estensore Giudice Dr Pazienza ,discussa all'udienza collegiale del 22 maggio 2025 , promossa da
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 P.IVA_1
CONTI IA IO e dell'avv. PAOLO TOSI , elettivamente domiciliato AN Via Paleocapa 6 presso il difensore avv. TOSI
APPELLANTE
CONTRO
Controparte_1 C.F._1 Controparte_2
(C.F. (C.F. C.F._2 CP_3 C.F._3
), (C.F. , con il pagina 1 di 16 patrocinio dell'avv. PATANE' ROBERTA e dell'avv. PATANE' GIUSEPPE elettivamente domiciliati in VIALE REG.MARGHERITA, 38 95024 ACIREALE presso il difensore avv. PATANE' ROBERTA
APPELLATI
I procuratori delle parti, come sopra costituiti, così precisavano le
CONCLUSIONI
PER Voglia questa ecc.ma Corte d'Appello, nel Parte_1
merito, in riforma della sentenza del Tribunale di AN n.
2563/2024 del 21.5.2024 e non notificata, respingere tutte le domande avversarie perché infondate in fatto e in diritto, con conseguente condanna degli appellati a restituire tutto quanto percepito in esecuzione della sentenza di primo grado;
in subordine, nell'ipotesi in cui venga confermata la nullità delle clausole contrattuali censurate da controparte, dichiarare altresì la nullità di tutte le clausole relative alle indennità in questione, in ragione della clausola di inscindibilità contenuta negli accordi collettivi, e, per l'effetto, escludere ogni debenza delle relative somme ed accertare la natura indebita di quanto già percepito, oltre alla non incidenza di queste sulla retribuzione feriale e, con compensazione tra quanto indebitamente corrisposto e quanto domandato in ricorso, rigettare le domande avversarie;
PER ED altri Voglia Codesta Corte d'Appello adita, CP_1
totalmente rigettare il ricorso in appello notificato dalla
[...]
per i motivi esposti nel presente atto e per l'effetto- Parte_2
confermare in ogni sua parte la impugnata sentenza n. 2563/2024 emessa dal Tribunale di AN, Sez. Lavoro, Giudice Dr. Pazienza nel procedimento già annotato al NRG 3422/2024;- nella non temuta ipotesi pagina 2 di 16 di adesione di Codesta adita Corte alle richieste istruttorie proposte da parte appellante in via istruttoria, si chiede a Codesta
Corte d'Appello, ove ne ravvisasse i presupposti in fatto e in diritto, la nomina di idoneo C.T.U. con il fine precipuo di verificare l'ammontare delle somme dovute da ai lavoratori Parte_1
per le causali di cui in atti;
condannare la in Parte_1
persona del legale rappresentate pro tempore. c.f. / p.iva con sede legale corrente in 00161 Roma alla Piazza della P.IVA_1
Croce Rossa n. 1, al pagamento delle spese, compensi professionali di causa, oltre al rimborso delle spese generali nella misura del 15%, oltre CPA ed IVA, se dovuta, in favore dei sottoscritti procuratori antistatari che all'uopo ne fanno espressa dichiarazione.
MOTIVI IN FATTO
Il Tribunale di AN ha accolto il ricorso proposto in primo grado dagli odierni appellati , dipendenti di in qualità di Parte_1
personale mobile (macchinisti). Questi avevano esposto che il loro rapporto di lavoro era regolato dal CCNL del Gruppo Ferrovie dello
Stato del 2012 e del e 2016, e che tali contratti ( punto 31. 5 del contratto 2016) prevedevano che il calcolo della retribuzione feriale dovesse essere effettuato sulla sola retribuzione base, escludendo indennità come la quella di assenza dalla residenza e quella di utilizzazione professionale giornaliera, o IUP. Il mancato computo di dette voci riduceva quindi l'importo della retribuzione feriale.
Conseguentemente, i lavoratori avevano agito per sentir dichiarare la nullità delle relative clausole contrattuali ed il loro diritto alla percezione della retribuzione feriale calcolata anche sulle voci variabili suindicate.
Il primo Giudice ha riconosciuto la fondatezza della pretesa con riferimento a entrambe le indennità, ritenendole di natura retributiva. Ciò richiamando principi espressi da vari precedenti, pagina 3 di 16 anche della Corte di Appello di AN . E' infatti la natura retributiva dell'emolumento a costituire il discrimine per il computo nella base della retribuzione feriale, secondo le direttive eurounitarie dettati in tema da direttive europee e da giurisprudenza della Corte di Giustizia, puntualmente richiamate in sentenza.
Le modalità di calcolo proposte dai lavoratori per il computo richiesto sono state giudicate corrette. La difesa dei lavoratori aveva infatti prodotto le buste paga, estratto le relative voci, le aveva divise per 12 , e aveva quindi diviso il valore così ottenuto,
a sua volta, per 22, per 5 giorni lavorativi a settimana, applicando quindi la procedura prevista dal CCNL di riferimento.
Sul punto specifico ha infatti rigettato l'eccezione della resistente , secondo cui il divisore corretto da utilizzare, nella denegata ipotesi di accoglimento della pretesa, doveva invece essere quello di 26 , come da art 68 del CCNL di riferimento. Tale clausola, ha affermato, si riferisce alla determinazione della retribuzione fissa , mentre, nel caso all'esame, si doveva determinare la retribuzione effettiva.
ha proposto appello per i motivi che di seguito si Parte_1
illustrano.
I lavoratori resistono difendendo la sentenza.
All'udienza del 22 maggio 2025 la causa è stata discussa e decisa come da dispositivo che si trascrive in calce.
MOTIVI IN DIRITTO
L'appello non può essere accolto .
L'appellante ricostruisce la genesi della IUP e della contrattazione collettiva ad essa relativa, lamentando, al primo motivo, come il pagina 4 di 16 Tribunale la abbia scorrettamente valutata come di natura retributiva, giungendo a delineare una nozione europea di retribuzione che invece non esiste.
Come secondo motivo infatti contesta che la UE , e la normativa comunitaria, abbiano dettato disposizioni a carico degli Stati membri sul punto, lasciando anzi la materia alla disciplina interna. Non può quindi concludersi che al lavoratore in ferie spetti la stessa retribuzione che percepisce in servizio, nel senso che gli importi non devono necessariamente coincidere.
Riconosce che si è formato sulla materia un orientamento contrario, espresso dalla Corte di Cassazione , con sentenze nn 13932 e 14089 del 2024. Definisce però tali sentenze non corrette , perchè, intanto, non hanno compreso che la IUP ha natura indennitaria e non retributiva, e poi perchè non hanno considerato il ruolo e la qualificazione operata in materia dai contratti collettivi.
Come terzo motivo, ribadisce che in realtà la fa parte della base Cont
di calcolo della retribuzione feriale, ma per la parte fissa. Viene quindi rispettato il principio della paragonabilità della retribuzione.
Come quarto motivo contesta la natura retributiva dell'indennità assenza dalla residenza, sostitutiva della indennità di trasferta .
Come quinto motivo, contesta che le decurtazioni derivanti dal mancato calcolo abbiano esplicato o possano esplicare effetto dissuasivo sui lavoratori . In ogni caso, per verificare tale circostanza si dovrebbe fare un calcolo annuo, non mensile, stante la variabilità dei periodi feriali.
Reitera l' eccezione sollevata in primo grado, e respinta dal
Tribunale, come quinto motivo . Afferma infatti che, in ogni caso, il periodo minimo garantito dalla normativa eurounitaria è di 4 settimane intese come 20 giorni, mentre i lavoratori avevano redatto calcoli su 28 giorni. pagina 5 di 16 Come sesto motivo contesta la mancata pronuncia sulla eccezione relativa alla inscindibilità delle clausole di cui ai contratti collettivi in contestazione. Nel contratto collettivo mobilità, infatti, si stabilisce espressamente che tutte le norme ivi contenute sono inscindibili . Per cui, dichiarata la nullità delle clausole che non prevedono il computo delle indennità in discussione nella retribuzione feriale, dovrebbero cadere anche le disposizioni che dette indennità stabiliscono.
Nessuno dei suindicati motivi merita accoglimento. Sulle questioni oggi in discussione questa Corte ha adottato orientamento univoco e pacifico, ( cfr sentenzea n.32/2020, 36,2020 ,
719/21,62/2022,864/2024,) , avallato anche dalla Corte di Cassazione.
Innanzitutto, si osserva che il primo Giudice non ha affermato l'esistenza di una “ nozione europea di retribuzione feriale”. Ha , semplicemente, applicato correttamente i principi eurounitari in tema di determinazione della retribuzione feriale
Il punto nodale della questione è rappresentato dalla necessità che la retribuzione feriale sia idonea a consentire il pieno e pacifico godimento delle ferie, che costituiscono diritto irrinunciabile del lavoratore, impedendo che una sua diminuzione possa, anche solo potenzialmente, riflettersi negativamente sulla piena fruizione del diritto medesimo . La retribuzione feriale, quindi, non deve essere identica a quella corrisposta in periodo non feriale, ma paragonabile. Il concetto di “ retribuzione paragonabile “ va applicato ed interpretato nell' ottica teleologica delineata.
Non è quindi rilevante che i lavoratori abbiano goduto delle ferie, ma nemmeno rileva l'ammontare delle decurtazioni subite al fine di identificare l'effetto dissuasivo, una volta ammesso, appunto, che decurtazioni sono state operate. pagina 6 di 16 Il Collegio ritiene quindi che ogni voce di natura retributiva debba essere considerata nell'ambito del giudizio di “ paragonabilità”. La
UE ha certamente affermato espressamente che compete ad ogni Stato disciplinare la struttura della retribuzione, non dettandone essa stessa una definizione e disciplina. Il che appunto deve portare il Giudice a valutare, nello specifico, se la “ struttura “ portata al suo esame rispetti i principi enunciati dalla stessa Corte.
La Corte di Giustizia, nella sentenza “ “Williams e altri”,relativa ai piloti di linea, nell'interpretare l'art. 7 della direttiva 2003/88/CE, ha espressamente affermato che la retribuzione delle ferie annuali deve essere calcolata, in linea di principio, in modo tale da coincidere con la retribuzione ordinaria del lavoratore e che un'indennità determinata ad un livello appena sufficiente ad evitare un serio rischio che illavoratore usufruisca delle ferie, non soddisfa le prescrizioni del diritto dell'Unione.
Da ciò deriva che, laddove la retribuzione sia composta da una parte fissa e da una variabile, anche le voci variabili devono essere incluse nella base di calcolo della retribuzione spettante durante le ferie, ove si tratti di indennità che compensino qualsiasi modo intrinsecamente collegato all'esecuzione delle mansioni che il lavoratore è tenuto ad espletare in forza del suo contratto di lavoro, oppure di indennità correlate “allo status professionale” del lavoratore ,all'anzianità e alle qualifiche professionali).Diversamente, gli elementi della retribuzione diretti esclusivamente a coprire spese occasionali o accessorie che sopravvengano in occasione dell'espletamento delle mansioni, non devono essere presi in considerazione nel calcolo dell'importo da versare durante le ferie annuali.Non può pagina 7 di 16 pertanto ritenersi che solo una retribuzione irrisoria possa ledere il diritto irrinunciabile delle ferie, perché,come precisato dalla Corte di Giustizia nella sentenza
Williams,citata “malgrado la retribuzione di cui il lavoratore dispone nel corso del periodo in cui effettivamente fruisce delle ferie annuali, tale lavoratore può essere dissuaso dall'esercitare il proprio diritto alle ferie annuali tenuto conto dello svantaggio finanziario differito, ma subito in modo assolutamente concreto, nel corso del periodo successivo a quello delle ferie annuali”.
Infatti, se le voci variabili sono legate allo svolgimento della mansione , è evidente che, non svolgendo nel periodo feriale la mansione , non muteranno i relativi incentivi/indennità, con conseguenze negative sulla retribuzione di base successiva al periodo di ferie. E' proprio questa
“ripercussione finanziaria negativa” che, come evidenziato dalla Corte di Giustizia, può produrre un effetto dissuasivo sull'effettiva capacità di fruire delle ferie. Appunto perciò è corretto l'uso, da parte del primo Giudice, del dato di incidenza mensile per valutare la significatività della riduzione rispetto alla decisione di fruire o meno delle ferie.
E' quindi irrilevante che poi i singoli lavoratori abbiano comunque usufruito delle ferie. Ciò che conta è l'effettivo dissuasivo potenziale derivante da una decurtazione.
In conclusione, tutto ciò che ha natura retributiva deve rientrare nella base di calcolo della retribuzione feriale.
Corretta appare anche la ricostruzione della natura retributiva delle indennità di cui si discute. Si tratta infatti di indennità correlate direttamente ed indefettibilmente alle mansioni proprie dei lavoratori. Anche sul punto si richiama quanto statuito nella citata sentenza 638/2024.“In entrambi i casi si tratta di pagina 8 di 16 emolumenti corrisposti con carattere di continuità e soprattutto strettamente correlati alla natura e tipologia dell'attività prestata dall'appellato. In particolare, l'indennità di assenza dalla residenza non
è correlata ad una modalità momentanea della resa della prestazione lavorativa, e/o ad un esborso in conseguenza subìto e non condivide la stessa ratio della indennità di trasferta. Al contrario, l'indennità di assenza si colloca in posizione di corrispettività con un elemento connaturato alla prestazione del macchinista , ossia la resa della medesima in costante lontananza dalla propria abitazione ed anzi in difetto proprio di un luogo fisso di lavoro, ed è corrisposta infatti con i caratteri di continuità propri dell'elemento retributivo. Gli stessi caratteri ricorrono per la
.” Cont
Non si tratta, quindi, di compensare indennizzare modalità “ scomode” della resa della prestazione,come afferma l'appellante. L'indennità assenza dalla residenza non ha nulla in comune con quella di trasferta.D'altro canto, appare contraddittorio individuare una parte della IUP come retributiva ( quella fissa ) e la restante come indennitaria.
Come si accennava, gli orientamenti sopra ricostruiti , incluse le considerazioni in materia di IUP e indennità assenza dalla residenza, sono stati avallati dalla più recente giurisprudenza di Cassazione, che ha confermato le decisioni adottate da questa Corte ( cfr Corte di Cassazione n, 13972/2024,che conferma la sentenza della Corte di appello di AN n.
1470/2021; cfr altresì n 14089/24, che invece cassa una delle sentenze della Corte di appello di Torino, recante orientamento contrario. Già precedentemente cfr Corte di Cassazione n.
22401/2020). pagina 9 di 16 La Corte , nella sentenza 13972/24, ha così statuito : “Il diritto del lavoratore a ferie retribuite trova una disciplina sia nel diritto interno ( art 36 Cost comma 3 Il lavoratore ha diritto... a ferie annuali retribuite";art.2109 cc comma 2: il prestatore di lavoro ha diritto "ad un periodo annuale di ferie retribuite"; d.lgvo 66/2003, art. 10 ratione temporis applicabile: "... il prestatore di lavoro ha diritto ad un periodo... di ferie retribuite non inferiore a quattro settimane"), sia in quello dell'Unione (art. 7 Direttiva n.
2003/88/CE).Con specifico riferimento alla disciplina Europea, l'art.
7 della citata Direttiva, intitolato "Ferie annuali", stabilisce quanto segue:"1.
Gli Stati membri prendono le misure necessarie affinché ogni lavoratore benefici di ferie annuali retribuite di almeno 4 settimane, secondo le condizioni di ottenimento
e di concessione previste dalle legislazioni e/o prassi nazionali...".Il diritto ad un periodo annuale di ferie retribuite è peraltro espressamente sancito all ' art 31 n 2 Carta Diritti
Fondamentali U E cui l'art. 6 n 1 TUE riconosce il medesimo valore giuridico dei trattati (sentenze dell'8 novembre 2012, e Per_1
, C-229/11 e C-230/11, punto 22; del 29 novembre 2017, Parte_3 Per_2
C214/16, punto 33, nonchè del 4 ottobre 2018, C-12/17, Per_3
punto 25).L'art. 31 della Carta, intitolato "Condizioni di lavoro giuste ed eque", per quanto qui maggiormente rileva, prevede che: "... 2. Ogni lavoratore ha diritto a una limitazione della durata massima del lavoro, a periodi di riposo giornalieri e settimanali e ferie annuali retribuite".Il diritto alle ferie retribuite di almeno quattro settimane, secondo giurisprudenza costante della Corte di Giustizia, deve essere considerato come un principio particolarmente importante del diritto sociale dell'Unione (sentenza del 20 luglio 2016, Per_4
C-341/15, punto 25 e giurisprudenza ivi citata); ad esso pagina 10 di 16 non si può derogare e la sua attuazione da parte delle autorità nazionali competenti può essere effettuata solo nei limiti esplicitamente indicati dalla Direttiva 2003/88 (v. sentenza del 12 giugno 2014, Bollacke, C-118/13, punto 15 e giurisprudenza ivi citata).Più specificamente, secondo la Direttiva 88/2003, il beneficio (id est: il diritto) alle ferie annuali e quello all'ottenimento di un pagamento a tale titolo rappresentano due aspetti (id est: le due componenti) dell'unico diritto "a ferie annuali retribuite" (sentenze del 20 gennaio 2009,
e altri, C-350/06 e C-520/06, punto 60; del 15 CP_5
settembre 2011, Williams e altri, C-155/10, punto 26; del 13 dicembre
2018, causa To.He, C- 385/17, punto 24).Peraltro, dalla formulazione dell'art. 1, paragrafo 1 ("La presente direttiva stabilisce prescrizioni minime...") e paragrafo 2, lettera a) ("ai periodi minimi di... ferie annuali"),dell'art. 7, paragrafo 1, nonchè dell'art. 15 della Direttiva 88/03 si ricava, anche, come quest'ultima si limiti a fissare prescrizioni minime di sicurezza e salute in materia di organizzazione dell'orario di lavoro, facendo salva la facoltà degli Stati membri di applicare disposizioni nazionali più favorevoli alla tutela dei lavoratori
(sentenza cit. 13 dicembre 2018, causa To.He, C-385/17, punto 30 e punto 31).Per ciò che riguarda, in particolare, "l'ottenimento di un pagamento" a titolo di ferie annuali, la Corte di
Giustizia, sin dalla sentenza 16 3 2006, cause riunite
C 131 /04 e C-257/04, e altri (punto 50), ha Persona_5
avuto occasione di precisare che l'espressione "ferie annuali retribuite", di cui all'art 7 Direttiva 88/2003, intende significare che, per la durata delle ferie annuali, "deve essere mantenuta" la retribuzione;
in altre parole, il lavoratore deve percepire la retribuzione ordinaria per tale periodo di riposo (negli stessi sensi, anche sentenza UE 20 gennaio 2009 in C-350/06 e
C-520/06, e altri, punto 58).L'obbligo di CP_5 pagina 11 di 16 monetizzare le ferie è volto a mettere il lavoratore, in occasione della fruizione delle stesse, in una situazione che,
a livello retributivo, sia paragonabile ai periodi di lavoro (v. sentenze citate e altri, Persona_5
punto 58, nonchè e altri, punto 60).Maggiori e CP_5
più incisive precisazioni si rinvengono nella pronuncia della Corte di Giustizia 15 settembre 2011 causa C –155/10, Williams e altri (punto 21), dove si afferma che la retribuzione delle ferie annuali deve essere calcolata, in linea di principio, in modo tale da coincidere con la retribuzione ordinaria del lavoratore e che una diminuzione della retribuzione idonea a dissuadere il lavoratore dall'esercitare il diritto alle ferie sarebbe in contrasto con le prescrizioni del diritto dell'Unione.In tale pronuncia, la Corte di Giustizia ha avuto modo di osservare come "sebbene la struttura della retribuzione ordinaria di un lavoratore di per sè ricada nelle disposizioni e prassi disciplinate dal diritto degli Stati membri, essa non può incidere sul diritto del lavoratore... di godere, nel corso del suo periodo di riposo e di distensione, di condizioni economiche paragonabili a quelle relative all'esercizio del suo lavoro" (v. sentenza Williams e altri cit., punto 23); pertanto "qualsiasi incomodo intrinsecamente collegato all'esecuzione delle mansioni che il lavoratore è tenuto ad espletare in forza del suo contratto di lavoro e che viene compensato tramite un importo pecuniario incluso nel calcolo della retribuzione complessiva del lavoratore... deve obbligatoriamente essere preso in considerazione ai fini dell'ammontare che spetta al lavoratore durante le sue ferie annuali" (v. sentenza
Williams e altri cit., punto 24); all'opposto, non devono essere presi in considerazione nel calcolo dell'importo da versare durante le ferie annuali "gli elementi della retribuzione complessiva del lavoratore diretti esclusivamente a coprire pagina 12 di 16 spese occasionali o accessorie che sopravvengano in occasione dell'espletamento delle mansioni che incombono al lavoratore in ossequio al suo contratto di lavoro" (v. ancora sentenza Williams e altri cit., punto 25). Del pari, vanno mantenuti, durante le ferie annuali retribuite, gli elementi della retribuzione
"correlati allo status personale e professionale" del lavoratore (v. sentenza Williams e altri cit., punto 28).Il delineato concetto di retribuzione, dovuta durante le ferie annuali, è confermato dalla successiva giurisprudenza della Corte di Giustizia
(sentenza 22 maggio 2014, causa C539/12, Z.J.R. Lock, punti 29, 30,
31); in tale pronuncia, quanto agli elementi correlati allo status personale e professionale, si precisa che tali possono essere quelli che si ricollegano alla qualità di superiore gerarchico, all'anzianità, alle qualifiche professionali
(sentenza Z.J.R. Lock cit., punto 30).Alla stregua di tale nozione, è stata, per esempio, ritenuta contraria al diritto dell'Unione la non inclusione, nella retribuzione versata (recte nel pagamento da versare) ai lavoratori a titolo di ferie annuali, degli importi supplementari corrisposti ai piloti Airways in ragione delle ore di volo e/o del tempo trascorso fuori della Base (sentenza
Williams e altri cit.) ovvero del compenso variabile rappresentato da provvigioni sul fatturato realizzato (sentenza Z.J.R. Lock cit.), così come la previsione, per contratto collettivo, di una riduzione della "indennità per ferie retribuite" derivante da una situazione di disoccupazione parziale, nel periodo temporale di riferimento (sentenza To.He cit.). [ …] A tale riguardo, deve allora osservarsi come sia compito del giudice di merito valutare, in primo luogo, il rapporto di funzionalità (id est: il nesso intrinseco, v. sentenza CGU 155/10 E 15 settembre 2011 e a c cit., punto 26) che intercorre tra CP_6
i vari elementi che compongono la retribuzione complessiva del lavoratore e le mansioni ad esso affidate in ossequio al pagina 13 di 16 suo contratto di lavoro e, dall'altro, interpretate ed applicate le norme pertinenti del diritto interno conformemente al diritto dell'Unione, verificare se la retribuzione corrisposta al lavoratore, durante il periodo minimo di ferie annuali, sia corrispondente a quella fissata, con carattere imperativo ed incondizionato, dall'art. 7 della
Direttiva2003/88/CE”(Cass. n. 22401/2020). “
Quanto alla questione relativa alla individuazione del periodo feriale minimo garantito dalla normativa europea.
L'appellato ne eccepisce la novità. In realtà, l'eccezione era stata sollevata a pag 36 della costituzione di primo grado.Però, le contestazioni ad essa relative si limitavano a quanto risulta dal doc
10, che in sostanza è una sorta di tabella riassuntiva redatta dallo stesso datore, che distingue tra giorni definiti “ fuori copertura “
e giorni “ dentro copertura “ ,in modo alquanto unilaterale e privo di supporto. Tra l'altro, nella tabella, compare anche la voce “ ferie fruite nell'anno successivo”; il che fa ipotizzare il fenomeno del c.d trascinamento.
Vista quindi la eterogeneità delle situazioni, eventuali conteggi “ riduttivi “ rispetto a quanto calcolato dal CTU in applicazione del criterio dei 20 giorni avrebbero dovuto essere proposti dal datore di lavoro, anche per evidenziare appunto eventuali “ trascinamenti” da un anno all'altro.
La domanda proposta dai lavoratori si fonda sull'allegato, e provato, errato calcolo della retribuzione feriale, in ordine alla quale si lamenta un inesatto adempimento della obbligazione retributiva da parte datoriale. In base ai principi di cui all'art. 2967 cc, l'onere di provare l'esatto adempimento grava sul datore , e non Parte_1
lo ha assolto. In assenza di allegazioni precise sul punto, ed anzi in presenza dei dati suindicati, che fanno ipotizzare un “ trascinamento “ delle ferie non godute nei periodi pregressi – pagina 14 di 16 ipotesi rispetto alla quale va comunque garantito il corretto calcolo della retribuzione feriale – l'eccezione non poteva e non può essere accolta.
Anche sul sesto motivo di appello si è formata giurisprudenza pacifica. Come chiarito dalla sentenza n. 210/2023 di questa Corte, non sono stati offerti elementi di prova sul fatto che il travolgimento delle clausole contestate comporterebbe la caducazione dell'intero accordo e che tale fosse la volontà delle parti contraenti. Una tale conseguenza non può essere ricollegata ad una clausola di stile, volta semmai a dettare criteri uniformi di interpretazione. Oltretutto, ciò potrebbe portare addirittura ad un effetto contrario alla Costituzione, e cioè ad una retribuzione non coerente con l'art 36 della stessa.
L'appello va quindi respinto.
Le spese seguono la soccombenza. Stante l'appartenenza della vertenza ad un contenzioso seriale, la natura documentale della causa e l'assenza di attività istruttoria, appare corretto procedere ad una liquidazione complessiva secondo il valore dichiarato dalla domanda dell'appellante per euro 2.200,00 oltre oneri di legge e spese generali.Se ne dispone la distrazione in favore deI legali degli appellati, dichiaratisi antistatari.
PQM
Rigetta l'appello proposto contro la sentenza del Tribunale di
AN n. 2563/2024.
Condanna alla refusione delle spese del grado, che liquida Parte_1
in complessivi euro 2.200,000 oltre spese generali ed oneri di legge,disponendone la distrazione in favore del legale degli appellati dichiaratisi antistatari.
Sussistono i presupposti per il versamento del doppio del contributo unificato ai sensi dell'art 13 del DPR 115/2002 e successive modifiche pagina 15 di 16
AN 22 maggio 2025
Il Ga Relatore Il Presidente
Maria Di Paolo Giovanni Picciau
pagina 16 di 16
N. R.G. registro generale appello lavoro 1259/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
SEZIONE LAVORO nelle persone dei seguenti magistrati: dr. Giovanni Picciau Presidente dr. Susanna Mantovani Consigliere dr. Maria Di Paolo Giudice Ausiliario relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello avverso la sentenza del
Tribunale di AN n.3422 del 21 maggio 2024, iscritta al n.
r.g.1259/2024 estensore Giudice Dr Pazienza ,discussa all'udienza collegiale del 22 maggio 2025 , promossa da
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 P.IVA_1
CONTI IA IO e dell'avv. PAOLO TOSI , elettivamente domiciliato AN Via Paleocapa 6 presso il difensore avv. TOSI
APPELLANTE
CONTRO
Controparte_1 C.F._1 Controparte_2
(C.F. (C.F. C.F._2 CP_3 C.F._3
), (C.F. , con il pagina 1 di 16 patrocinio dell'avv. PATANE' ROBERTA e dell'avv. PATANE' GIUSEPPE elettivamente domiciliati in VIALE REG.MARGHERITA, 38 95024 ACIREALE presso il difensore avv. PATANE' ROBERTA
APPELLATI
I procuratori delle parti, come sopra costituiti, così precisavano le
CONCLUSIONI
PER Voglia questa ecc.ma Corte d'Appello, nel Parte_1
merito, in riforma della sentenza del Tribunale di AN n.
2563/2024 del 21.5.2024 e non notificata, respingere tutte le domande avversarie perché infondate in fatto e in diritto, con conseguente condanna degli appellati a restituire tutto quanto percepito in esecuzione della sentenza di primo grado;
in subordine, nell'ipotesi in cui venga confermata la nullità delle clausole contrattuali censurate da controparte, dichiarare altresì la nullità di tutte le clausole relative alle indennità in questione, in ragione della clausola di inscindibilità contenuta negli accordi collettivi, e, per l'effetto, escludere ogni debenza delle relative somme ed accertare la natura indebita di quanto già percepito, oltre alla non incidenza di queste sulla retribuzione feriale e, con compensazione tra quanto indebitamente corrisposto e quanto domandato in ricorso, rigettare le domande avversarie;
PER ED altri Voglia Codesta Corte d'Appello adita, CP_1
totalmente rigettare il ricorso in appello notificato dalla
[...]
per i motivi esposti nel presente atto e per l'effetto- Parte_2
confermare in ogni sua parte la impugnata sentenza n. 2563/2024 emessa dal Tribunale di AN, Sez. Lavoro, Giudice Dr. Pazienza nel procedimento già annotato al NRG 3422/2024;- nella non temuta ipotesi pagina 2 di 16 di adesione di Codesta adita Corte alle richieste istruttorie proposte da parte appellante in via istruttoria, si chiede a Codesta
Corte d'Appello, ove ne ravvisasse i presupposti in fatto e in diritto, la nomina di idoneo C.T.U. con il fine precipuo di verificare l'ammontare delle somme dovute da ai lavoratori Parte_1
per le causali di cui in atti;
condannare la in Parte_1
persona del legale rappresentate pro tempore. c.f. / p.iva con sede legale corrente in 00161 Roma alla Piazza della P.IVA_1
Croce Rossa n. 1, al pagamento delle spese, compensi professionali di causa, oltre al rimborso delle spese generali nella misura del 15%, oltre CPA ed IVA, se dovuta, in favore dei sottoscritti procuratori antistatari che all'uopo ne fanno espressa dichiarazione.
MOTIVI IN FATTO
Il Tribunale di AN ha accolto il ricorso proposto in primo grado dagli odierni appellati , dipendenti di in qualità di Parte_1
personale mobile (macchinisti). Questi avevano esposto che il loro rapporto di lavoro era regolato dal CCNL del Gruppo Ferrovie dello
Stato del 2012 e del e 2016, e che tali contratti ( punto 31. 5 del contratto 2016) prevedevano che il calcolo della retribuzione feriale dovesse essere effettuato sulla sola retribuzione base, escludendo indennità come la quella di assenza dalla residenza e quella di utilizzazione professionale giornaliera, o IUP. Il mancato computo di dette voci riduceva quindi l'importo della retribuzione feriale.
Conseguentemente, i lavoratori avevano agito per sentir dichiarare la nullità delle relative clausole contrattuali ed il loro diritto alla percezione della retribuzione feriale calcolata anche sulle voci variabili suindicate.
Il primo Giudice ha riconosciuto la fondatezza della pretesa con riferimento a entrambe le indennità, ritenendole di natura retributiva. Ciò richiamando principi espressi da vari precedenti, pagina 3 di 16 anche della Corte di Appello di AN . E' infatti la natura retributiva dell'emolumento a costituire il discrimine per il computo nella base della retribuzione feriale, secondo le direttive eurounitarie dettati in tema da direttive europee e da giurisprudenza della Corte di Giustizia, puntualmente richiamate in sentenza.
Le modalità di calcolo proposte dai lavoratori per il computo richiesto sono state giudicate corrette. La difesa dei lavoratori aveva infatti prodotto le buste paga, estratto le relative voci, le aveva divise per 12 , e aveva quindi diviso il valore così ottenuto,
a sua volta, per 22, per 5 giorni lavorativi a settimana, applicando quindi la procedura prevista dal CCNL di riferimento.
Sul punto specifico ha infatti rigettato l'eccezione della resistente , secondo cui il divisore corretto da utilizzare, nella denegata ipotesi di accoglimento della pretesa, doveva invece essere quello di 26 , come da art 68 del CCNL di riferimento. Tale clausola, ha affermato, si riferisce alla determinazione della retribuzione fissa , mentre, nel caso all'esame, si doveva determinare la retribuzione effettiva.
ha proposto appello per i motivi che di seguito si Parte_1
illustrano.
I lavoratori resistono difendendo la sentenza.
All'udienza del 22 maggio 2025 la causa è stata discussa e decisa come da dispositivo che si trascrive in calce.
MOTIVI IN DIRITTO
L'appello non può essere accolto .
L'appellante ricostruisce la genesi della IUP e della contrattazione collettiva ad essa relativa, lamentando, al primo motivo, come il pagina 4 di 16 Tribunale la abbia scorrettamente valutata come di natura retributiva, giungendo a delineare una nozione europea di retribuzione che invece non esiste.
Come secondo motivo infatti contesta che la UE , e la normativa comunitaria, abbiano dettato disposizioni a carico degli Stati membri sul punto, lasciando anzi la materia alla disciplina interna. Non può quindi concludersi che al lavoratore in ferie spetti la stessa retribuzione che percepisce in servizio, nel senso che gli importi non devono necessariamente coincidere.
Riconosce che si è formato sulla materia un orientamento contrario, espresso dalla Corte di Cassazione , con sentenze nn 13932 e 14089 del 2024. Definisce però tali sentenze non corrette , perchè, intanto, non hanno compreso che la IUP ha natura indennitaria e non retributiva, e poi perchè non hanno considerato il ruolo e la qualificazione operata in materia dai contratti collettivi.
Come terzo motivo, ribadisce che in realtà la fa parte della base Cont
di calcolo della retribuzione feriale, ma per la parte fissa. Viene quindi rispettato il principio della paragonabilità della retribuzione.
Come quarto motivo contesta la natura retributiva dell'indennità assenza dalla residenza, sostitutiva della indennità di trasferta .
Come quinto motivo, contesta che le decurtazioni derivanti dal mancato calcolo abbiano esplicato o possano esplicare effetto dissuasivo sui lavoratori . In ogni caso, per verificare tale circostanza si dovrebbe fare un calcolo annuo, non mensile, stante la variabilità dei periodi feriali.
Reitera l' eccezione sollevata in primo grado, e respinta dal
Tribunale, come quinto motivo . Afferma infatti che, in ogni caso, il periodo minimo garantito dalla normativa eurounitaria è di 4 settimane intese come 20 giorni, mentre i lavoratori avevano redatto calcoli su 28 giorni. pagina 5 di 16 Come sesto motivo contesta la mancata pronuncia sulla eccezione relativa alla inscindibilità delle clausole di cui ai contratti collettivi in contestazione. Nel contratto collettivo mobilità, infatti, si stabilisce espressamente che tutte le norme ivi contenute sono inscindibili . Per cui, dichiarata la nullità delle clausole che non prevedono il computo delle indennità in discussione nella retribuzione feriale, dovrebbero cadere anche le disposizioni che dette indennità stabiliscono.
Nessuno dei suindicati motivi merita accoglimento. Sulle questioni oggi in discussione questa Corte ha adottato orientamento univoco e pacifico, ( cfr sentenzea n.32/2020, 36,2020 ,
719/21,62/2022,864/2024,) , avallato anche dalla Corte di Cassazione.
Innanzitutto, si osserva che il primo Giudice non ha affermato l'esistenza di una “ nozione europea di retribuzione feriale”. Ha , semplicemente, applicato correttamente i principi eurounitari in tema di determinazione della retribuzione feriale
Il punto nodale della questione è rappresentato dalla necessità che la retribuzione feriale sia idonea a consentire il pieno e pacifico godimento delle ferie, che costituiscono diritto irrinunciabile del lavoratore, impedendo che una sua diminuzione possa, anche solo potenzialmente, riflettersi negativamente sulla piena fruizione del diritto medesimo . La retribuzione feriale, quindi, non deve essere identica a quella corrisposta in periodo non feriale, ma paragonabile. Il concetto di “ retribuzione paragonabile “ va applicato ed interpretato nell' ottica teleologica delineata.
Non è quindi rilevante che i lavoratori abbiano goduto delle ferie, ma nemmeno rileva l'ammontare delle decurtazioni subite al fine di identificare l'effetto dissuasivo, una volta ammesso, appunto, che decurtazioni sono state operate. pagina 6 di 16 Il Collegio ritiene quindi che ogni voce di natura retributiva debba essere considerata nell'ambito del giudizio di “ paragonabilità”. La
UE ha certamente affermato espressamente che compete ad ogni Stato disciplinare la struttura della retribuzione, non dettandone essa stessa una definizione e disciplina. Il che appunto deve portare il Giudice a valutare, nello specifico, se la “ struttura “ portata al suo esame rispetti i principi enunciati dalla stessa Corte.
La Corte di Giustizia, nella sentenza “ “Williams e altri”,relativa ai piloti di linea, nell'interpretare l'art. 7 della direttiva 2003/88/CE, ha espressamente affermato che la retribuzione delle ferie annuali deve essere calcolata, in linea di principio, in modo tale da coincidere con la retribuzione ordinaria del lavoratore e che un'indennità determinata ad un livello appena sufficiente ad evitare un serio rischio che illavoratore usufruisca delle ferie, non soddisfa le prescrizioni del diritto dell'Unione.
Da ciò deriva che, laddove la retribuzione sia composta da una parte fissa e da una variabile, anche le voci variabili devono essere incluse nella base di calcolo della retribuzione spettante durante le ferie, ove si tratti di indennità che compensino qualsiasi modo intrinsecamente collegato all'esecuzione delle mansioni che il lavoratore è tenuto ad espletare in forza del suo contratto di lavoro, oppure di indennità correlate “allo status professionale” del lavoratore ,all'anzianità e alle qualifiche professionali).Diversamente, gli elementi della retribuzione diretti esclusivamente a coprire spese occasionali o accessorie che sopravvengano in occasione dell'espletamento delle mansioni, non devono essere presi in considerazione nel calcolo dell'importo da versare durante le ferie annuali.Non può pagina 7 di 16 pertanto ritenersi che solo una retribuzione irrisoria possa ledere il diritto irrinunciabile delle ferie, perché,come precisato dalla Corte di Giustizia nella sentenza
Williams,citata “malgrado la retribuzione di cui il lavoratore dispone nel corso del periodo in cui effettivamente fruisce delle ferie annuali, tale lavoratore può essere dissuaso dall'esercitare il proprio diritto alle ferie annuali tenuto conto dello svantaggio finanziario differito, ma subito in modo assolutamente concreto, nel corso del periodo successivo a quello delle ferie annuali”.
Infatti, se le voci variabili sono legate allo svolgimento della mansione , è evidente che, non svolgendo nel periodo feriale la mansione , non muteranno i relativi incentivi/indennità, con conseguenze negative sulla retribuzione di base successiva al periodo di ferie. E' proprio questa
“ripercussione finanziaria negativa” che, come evidenziato dalla Corte di Giustizia, può produrre un effetto dissuasivo sull'effettiva capacità di fruire delle ferie. Appunto perciò è corretto l'uso, da parte del primo Giudice, del dato di incidenza mensile per valutare la significatività della riduzione rispetto alla decisione di fruire o meno delle ferie.
E' quindi irrilevante che poi i singoli lavoratori abbiano comunque usufruito delle ferie. Ciò che conta è l'effettivo dissuasivo potenziale derivante da una decurtazione.
In conclusione, tutto ciò che ha natura retributiva deve rientrare nella base di calcolo della retribuzione feriale.
Corretta appare anche la ricostruzione della natura retributiva delle indennità di cui si discute. Si tratta infatti di indennità correlate direttamente ed indefettibilmente alle mansioni proprie dei lavoratori. Anche sul punto si richiama quanto statuito nella citata sentenza 638/2024.“In entrambi i casi si tratta di pagina 8 di 16 emolumenti corrisposti con carattere di continuità e soprattutto strettamente correlati alla natura e tipologia dell'attività prestata dall'appellato. In particolare, l'indennità di assenza dalla residenza non
è correlata ad una modalità momentanea della resa della prestazione lavorativa, e/o ad un esborso in conseguenza subìto e non condivide la stessa ratio della indennità di trasferta. Al contrario, l'indennità di assenza si colloca in posizione di corrispettività con un elemento connaturato alla prestazione del macchinista , ossia la resa della medesima in costante lontananza dalla propria abitazione ed anzi in difetto proprio di un luogo fisso di lavoro, ed è corrisposta infatti con i caratteri di continuità propri dell'elemento retributivo. Gli stessi caratteri ricorrono per la
.” Cont
Non si tratta, quindi, di compensare indennizzare modalità “ scomode” della resa della prestazione,come afferma l'appellante. L'indennità assenza dalla residenza non ha nulla in comune con quella di trasferta.D'altro canto, appare contraddittorio individuare una parte della IUP come retributiva ( quella fissa ) e la restante come indennitaria.
Come si accennava, gli orientamenti sopra ricostruiti , incluse le considerazioni in materia di IUP e indennità assenza dalla residenza, sono stati avallati dalla più recente giurisprudenza di Cassazione, che ha confermato le decisioni adottate da questa Corte ( cfr Corte di Cassazione n, 13972/2024,che conferma la sentenza della Corte di appello di AN n.
1470/2021; cfr altresì n 14089/24, che invece cassa una delle sentenze della Corte di appello di Torino, recante orientamento contrario. Già precedentemente cfr Corte di Cassazione n.
22401/2020). pagina 9 di 16 La Corte , nella sentenza 13972/24, ha così statuito : “Il diritto del lavoratore a ferie retribuite trova una disciplina sia nel diritto interno ( art 36 Cost comma 3 Il lavoratore ha diritto... a ferie annuali retribuite";art.2109 cc comma 2: il prestatore di lavoro ha diritto "ad un periodo annuale di ferie retribuite"; d.lgvo 66/2003, art. 10 ratione temporis applicabile: "... il prestatore di lavoro ha diritto ad un periodo... di ferie retribuite non inferiore a quattro settimane"), sia in quello dell'Unione (art. 7 Direttiva n.
2003/88/CE).Con specifico riferimento alla disciplina Europea, l'art.
7 della citata Direttiva, intitolato "Ferie annuali", stabilisce quanto segue:"1.
Gli Stati membri prendono le misure necessarie affinché ogni lavoratore benefici di ferie annuali retribuite di almeno 4 settimane, secondo le condizioni di ottenimento
e di concessione previste dalle legislazioni e/o prassi nazionali...".Il diritto ad un periodo annuale di ferie retribuite è peraltro espressamente sancito all ' art 31 n 2 Carta Diritti
Fondamentali U E cui l'art. 6 n 1 TUE riconosce il medesimo valore giuridico dei trattati (sentenze dell'8 novembre 2012, e Per_1
, C-229/11 e C-230/11, punto 22; del 29 novembre 2017, Parte_3 Per_2
C214/16, punto 33, nonchè del 4 ottobre 2018, C-12/17, Per_3
punto 25).L'art. 31 della Carta, intitolato "Condizioni di lavoro giuste ed eque", per quanto qui maggiormente rileva, prevede che: "... 2. Ogni lavoratore ha diritto a una limitazione della durata massima del lavoro, a periodi di riposo giornalieri e settimanali e ferie annuali retribuite".Il diritto alle ferie retribuite di almeno quattro settimane, secondo giurisprudenza costante della Corte di Giustizia, deve essere considerato come un principio particolarmente importante del diritto sociale dell'Unione (sentenza del 20 luglio 2016, Per_4
C-341/15, punto 25 e giurisprudenza ivi citata); ad esso pagina 10 di 16 non si può derogare e la sua attuazione da parte delle autorità nazionali competenti può essere effettuata solo nei limiti esplicitamente indicati dalla Direttiva 2003/88 (v. sentenza del 12 giugno 2014, Bollacke, C-118/13, punto 15 e giurisprudenza ivi citata).Più specificamente, secondo la Direttiva 88/2003, il beneficio (id est: il diritto) alle ferie annuali e quello all'ottenimento di un pagamento a tale titolo rappresentano due aspetti (id est: le due componenti) dell'unico diritto "a ferie annuali retribuite" (sentenze del 20 gennaio 2009,
e altri, C-350/06 e C-520/06, punto 60; del 15 CP_5
settembre 2011, Williams e altri, C-155/10, punto 26; del 13 dicembre
2018, causa To.He, C- 385/17, punto 24).Peraltro, dalla formulazione dell'art. 1, paragrafo 1 ("La presente direttiva stabilisce prescrizioni minime...") e paragrafo 2, lettera a) ("ai periodi minimi di... ferie annuali"),dell'art. 7, paragrafo 1, nonchè dell'art. 15 della Direttiva 88/03 si ricava, anche, come quest'ultima si limiti a fissare prescrizioni minime di sicurezza e salute in materia di organizzazione dell'orario di lavoro, facendo salva la facoltà degli Stati membri di applicare disposizioni nazionali più favorevoli alla tutela dei lavoratori
(sentenza cit. 13 dicembre 2018, causa To.He, C-385/17, punto 30 e punto 31).Per ciò che riguarda, in particolare, "l'ottenimento di un pagamento" a titolo di ferie annuali, la Corte di
Giustizia, sin dalla sentenza 16 3 2006, cause riunite
C 131 /04 e C-257/04, e altri (punto 50), ha Persona_5
avuto occasione di precisare che l'espressione "ferie annuali retribuite", di cui all'art 7 Direttiva 88/2003, intende significare che, per la durata delle ferie annuali, "deve essere mantenuta" la retribuzione;
in altre parole, il lavoratore deve percepire la retribuzione ordinaria per tale periodo di riposo (negli stessi sensi, anche sentenza UE 20 gennaio 2009 in C-350/06 e
C-520/06, e altri, punto 58).L'obbligo di CP_5 pagina 11 di 16 monetizzare le ferie è volto a mettere il lavoratore, in occasione della fruizione delle stesse, in una situazione che,
a livello retributivo, sia paragonabile ai periodi di lavoro (v. sentenze citate e altri, Persona_5
punto 58, nonchè e altri, punto 60).Maggiori e CP_5
più incisive precisazioni si rinvengono nella pronuncia della Corte di Giustizia 15 settembre 2011 causa C –155/10, Williams e altri (punto 21), dove si afferma che la retribuzione delle ferie annuali deve essere calcolata, in linea di principio, in modo tale da coincidere con la retribuzione ordinaria del lavoratore e che una diminuzione della retribuzione idonea a dissuadere il lavoratore dall'esercitare il diritto alle ferie sarebbe in contrasto con le prescrizioni del diritto dell'Unione.In tale pronuncia, la Corte di Giustizia ha avuto modo di osservare come "sebbene la struttura della retribuzione ordinaria di un lavoratore di per sè ricada nelle disposizioni e prassi disciplinate dal diritto degli Stati membri, essa non può incidere sul diritto del lavoratore... di godere, nel corso del suo periodo di riposo e di distensione, di condizioni economiche paragonabili a quelle relative all'esercizio del suo lavoro" (v. sentenza Williams e altri cit., punto 23); pertanto "qualsiasi incomodo intrinsecamente collegato all'esecuzione delle mansioni che il lavoratore è tenuto ad espletare in forza del suo contratto di lavoro e che viene compensato tramite un importo pecuniario incluso nel calcolo della retribuzione complessiva del lavoratore... deve obbligatoriamente essere preso in considerazione ai fini dell'ammontare che spetta al lavoratore durante le sue ferie annuali" (v. sentenza
Williams e altri cit., punto 24); all'opposto, non devono essere presi in considerazione nel calcolo dell'importo da versare durante le ferie annuali "gli elementi della retribuzione complessiva del lavoratore diretti esclusivamente a coprire pagina 12 di 16 spese occasionali o accessorie che sopravvengano in occasione dell'espletamento delle mansioni che incombono al lavoratore in ossequio al suo contratto di lavoro" (v. ancora sentenza Williams e altri cit., punto 25). Del pari, vanno mantenuti, durante le ferie annuali retribuite, gli elementi della retribuzione
"correlati allo status personale e professionale" del lavoratore (v. sentenza Williams e altri cit., punto 28).Il delineato concetto di retribuzione, dovuta durante le ferie annuali, è confermato dalla successiva giurisprudenza della Corte di Giustizia
(sentenza 22 maggio 2014, causa C539/12, Z.J.R. Lock, punti 29, 30,
31); in tale pronuncia, quanto agli elementi correlati allo status personale e professionale, si precisa che tali possono essere quelli che si ricollegano alla qualità di superiore gerarchico, all'anzianità, alle qualifiche professionali
(sentenza Z.J.R. Lock cit., punto 30).Alla stregua di tale nozione, è stata, per esempio, ritenuta contraria al diritto dell'Unione la non inclusione, nella retribuzione versata (recte nel pagamento da versare) ai lavoratori a titolo di ferie annuali, degli importi supplementari corrisposti ai piloti Airways in ragione delle ore di volo e/o del tempo trascorso fuori della Base (sentenza
Williams e altri cit.) ovvero del compenso variabile rappresentato da provvigioni sul fatturato realizzato (sentenza Z.J.R. Lock cit.), così come la previsione, per contratto collettivo, di una riduzione della "indennità per ferie retribuite" derivante da una situazione di disoccupazione parziale, nel periodo temporale di riferimento (sentenza To.He cit.). [ …] A tale riguardo, deve allora osservarsi come sia compito del giudice di merito valutare, in primo luogo, il rapporto di funzionalità (id est: il nesso intrinseco, v. sentenza CGU 155/10 E 15 settembre 2011 e a c cit., punto 26) che intercorre tra CP_6
i vari elementi che compongono la retribuzione complessiva del lavoratore e le mansioni ad esso affidate in ossequio al pagina 13 di 16 suo contratto di lavoro e, dall'altro, interpretate ed applicate le norme pertinenti del diritto interno conformemente al diritto dell'Unione, verificare se la retribuzione corrisposta al lavoratore, durante il periodo minimo di ferie annuali, sia corrispondente a quella fissata, con carattere imperativo ed incondizionato, dall'art. 7 della
Direttiva2003/88/CE”(Cass. n. 22401/2020). “
Quanto alla questione relativa alla individuazione del periodo feriale minimo garantito dalla normativa europea.
L'appellato ne eccepisce la novità. In realtà, l'eccezione era stata sollevata a pag 36 della costituzione di primo grado.Però, le contestazioni ad essa relative si limitavano a quanto risulta dal doc
10, che in sostanza è una sorta di tabella riassuntiva redatta dallo stesso datore, che distingue tra giorni definiti “ fuori copertura “
e giorni “ dentro copertura “ ,in modo alquanto unilaterale e privo di supporto. Tra l'altro, nella tabella, compare anche la voce “ ferie fruite nell'anno successivo”; il che fa ipotizzare il fenomeno del c.d trascinamento.
Vista quindi la eterogeneità delle situazioni, eventuali conteggi “ riduttivi “ rispetto a quanto calcolato dal CTU in applicazione del criterio dei 20 giorni avrebbero dovuto essere proposti dal datore di lavoro, anche per evidenziare appunto eventuali “ trascinamenti” da un anno all'altro.
La domanda proposta dai lavoratori si fonda sull'allegato, e provato, errato calcolo della retribuzione feriale, in ordine alla quale si lamenta un inesatto adempimento della obbligazione retributiva da parte datoriale. In base ai principi di cui all'art. 2967 cc, l'onere di provare l'esatto adempimento grava sul datore , e non Parte_1
lo ha assolto. In assenza di allegazioni precise sul punto, ed anzi in presenza dei dati suindicati, che fanno ipotizzare un “ trascinamento “ delle ferie non godute nei periodi pregressi – pagina 14 di 16 ipotesi rispetto alla quale va comunque garantito il corretto calcolo della retribuzione feriale – l'eccezione non poteva e non può essere accolta.
Anche sul sesto motivo di appello si è formata giurisprudenza pacifica. Come chiarito dalla sentenza n. 210/2023 di questa Corte, non sono stati offerti elementi di prova sul fatto che il travolgimento delle clausole contestate comporterebbe la caducazione dell'intero accordo e che tale fosse la volontà delle parti contraenti. Una tale conseguenza non può essere ricollegata ad una clausola di stile, volta semmai a dettare criteri uniformi di interpretazione. Oltretutto, ciò potrebbe portare addirittura ad un effetto contrario alla Costituzione, e cioè ad una retribuzione non coerente con l'art 36 della stessa.
L'appello va quindi respinto.
Le spese seguono la soccombenza. Stante l'appartenenza della vertenza ad un contenzioso seriale, la natura documentale della causa e l'assenza di attività istruttoria, appare corretto procedere ad una liquidazione complessiva secondo il valore dichiarato dalla domanda dell'appellante per euro 2.200,00 oltre oneri di legge e spese generali.Se ne dispone la distrazione in favore deI legali degli appellati, dichiaratisi antistatari.
PQM
Rigetta l'appello proposto contro la sentenza del Tribunale di
AN n. 2563/2024.
Condanna alla refusione delle spese del grado, che liquida Parte_1
in complessivi euro 2.200,000 oltre spese generali ed oneri di legge,disponendone la distrazione in favore del legale degli appellati dichiaratisi antistatari.
Sussistono i presupposti per il versamento del doppio del contributo unificato ai sensi dell'art 13 del DPR 115/2002 e successive modifiche pagina 15 di 16
AN 22 maggio 2025
Il Ga Relatore Il Presidente
Maria Di Paolo Giovanni Picciau
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