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Sentenza 12 febbraio 2026
Sentenza 12 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. XVI, sentenza 12/02/2026, n. 1454 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania |
| Numero : | 1454 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1454/2026
Depositata il 12/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 16, riunita in udienza il
07/02/2025 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
PUSATERI GIUSEPPINA, Presidente e Relatore
UCCI PASQUALE, Giudice
SERRAO D'AQUINO PASQUALE, Giudice
in data 07/02/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 3334/2024 depositato il 15/05/2024
proposto da
Ag.entrate - CO - Napoli
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ii Di Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 4394/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez. 8
e pubblicata il 19/03/2024 Atti impositivi:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120239034084316000 IVA-ALTRO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120210014479956000
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120210081949742000
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Sig. Resistente_1 con ricorso, depositato il 25.10.2023, proponeva opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 07120239034084316000 notificata dall'Agenzia delle Entrate – CO in data
03.10.2023, con contestuale impugnazione delle cartelle di pagamento, dei ruoli tributari in essa contenuti, degli avvisi di accertamento e di tutti gli atti prodromici mai notificati.
Il ricorrente deduceva la nullità di tutti gli atti impugnati;
la decadenza di ogni pretesa da essi derivante per mancata notifica delle cartelle di pagamento e per intervenuta prescrizione;
chiedeva l'accoglimento del ricorso con vittoria delle spese, dritti ed onorari del giudizio.
L'AD ricevuta la notifica del ricorso in data 20.10.2023 presentava istanza di visibilità alla CGT di primo grado di Napoli il 14.2.2024 ed all'esito di detta istanza rilevava che in data 14.2.2024 era stata celebrata l'udienza fissata dalla CGT e la causa era passata in decisione. n data 19-20.2.2024 si costituiva in giudizio l'AD e presentava apposita istanza di remissione in termini. Il contribuente aveva presentato ricorso con istanza ai sensi dell'art. 17-bis del D.Lgs. 546/92 , atteso che il valore della causa era di pari ad
€23.370,39 , avverso l'intimazione di pagamento n. 07120239034084316000 notificata dall'Agenzia delle
Entrate – CO in data 03.10.2023, con contestuale impugnazione delle cartelle di pagamento, dei ruoli tributari in essa contenuti, degli avvisi di accertamento e di tutti gli atti prodromici mai notificati. Per effetto dell'istanza ex art. 17-bis del D.Lgs. n. 546/92 e per la normativa vigente all'epoca , il ricorrente avrebbe dovuto attendere 90 giorni dalla notifica del ricorso avvenuta il 20.10.2023 per consentire all'AD di valutare l'istanza proposta) e poi iscrivere a ruolo nei successivi 30 giorni. Qualora in tali termini il ricorso non fosse stato iscritto a ruolo, l'AD, costituitasi in giudizio, avrebbe dovuto corrispondere le spese di contributo unificato. L'udienza pubblica per la discussione del ricorso, nonostante la pendenza di tali termini – previsti ex lege – veniva fissata per il 14.2.2024 in data 9.1.2024 e cioè quando ancora pendeva il termine di 90 giorni dalla notifica avvenuta il 20.10.2023 , termine che sarebbe spirato il 18/2/24. Tanto aveva reso impossibile esercitare il diritto di difesa all'AD , che, previa istanza di visibilità presentata in data 14.2.2024, era venuta a conoscenza della fissazione dell'udienza pubblica ovvero in data successiva allo svolgimento della udienza pubblica , comunque aveva depositato memorie unitamente ai documenti a supporto delle stesse ed aveva chiesto la fissazione di una nuova udienza pubblica.
Si costituiva in data 23.2.2024 l'Agenzia delle Entrate con controdeduzioni lamentando l'inammissibilità e l'infondatezza del ricorso. L'ADE, come l'AD, per depositare le controdeduzioni aveva atteso il 19.2.2024 : termine di scadenza della iscrizione a ruolo,
La CGT di Napoli Sez. 8 con sentenza n. 4394/2024 del 19/03/2024 accoglieva il ricorso del contribuente rilevando chedalla documentazione in atti, emergeva chiaramente la fondatezza del ricorso, in quanto, le cartelle di pagamento nn. 07120210014479956000 e 07120210081949742000, contenute nell'atto impugnato e di tutti gli atti prodromici, non notificati nei termini, avevano determinato la prescrizione prevista dalla legge. Proponeva appello l'AD, deduceva che per i ricorsi notificati fino al 3 gennaio 2024, continuavano ad applicarsi le disposizioni dell'art. 17-bis, del decreto legislativo n. 546/92, in vigore fino alla medesima data;
che la mancata costituzione in giudizio non dipendeva da causa imputabile all'Ufficio, ma dal mancato rispetto dei termini;
che qualora il giudizio si fosse instaurato innanzi alle Commissioni tributarie e il resistente si fosse costituito in giudizio prima dell'attore, la parte resistente sarebbe stata obbligata al pagamento del CU , per questo motivo che l'AD e l'ADE avevano atteso la scadenza del termine di 120 gg. prima di costituirsi in giudizio. Non costituendosi in primo grado l'Agenzia delle Entrate CO non aveva potuto confutare quanto sostenuto dal contribuente in merito alla mancata notifica delle due cartelle esattoriali. L'AD unitamente all'appello, ai sensi dell'art. 58 del D. lgs 546del 1992, depositava:
1) la relata di notifica della cartella esattoriale 07120210081940742000 avvenuta a mezzo pec il 22/06/2022 alle ore 15:02:24 mediante pec indirizzata Email_4 di notifica con Oggetto "Notifica cartella di pagamento n.07120210081940742000 Codice Fiscale CF_Resistente_1";
2) la Relata di notifica della cartella di pagamento n.07120210014479956000avvenuta a mezzo pec il
17/03/2022 alle ore 12:01:37 mediante pec indirizzata Email_4 di notifica con Oggetto "Notifica cartella di pagamento n.07120210014479956000 Codice Fiscale CF_Resistente_1";
3) Intimazione di pagamento n. 07120239034084316/000 notificata a mezzo pec in data 03/10/2023 alle ore 12:15:39 mediante messaggio pec dell'indirizzo pec Email_4 con Oggetto "Notifica avviso di intimazione n.07120239034084316000 Codice Fiscale CF_Resistente_1" produzione depositata in primo grado nel giudizio R.G. 13236/2023 della CGT di primo grado di Napoli,
Deduceva AD : che l'art. 58 del D. lgs 546 del 1992 nella nuova formulazione ( in vigore dal 4/01/24), rubricato “nuove prove in appello” statuisce che non sono ammessi nuovi mezzi di prova e non possono essere prodotti nuovi documenti, salvo che il collegio li ritenga indispensabili ai fini della decisione della causa ovvero che si dimostri di non aver potuto proporli o produrli nel giudizio di primo grado per causa non imputabile;
che il Sig. Resistente_1, non avendo contestato l'atto ricevuto regolarmente, entro il termine di 60 giorni, ex art. 21 D.lgs. 546/92, ha reso definitiva ed inoppugnabile la pretesa tributaria, tardivo ed inammissibile il ricorso proposto;
che la notifica a mezzo pec è avvenuta all'indirizzo pec che tuttora risulta quello del sig. Resistente_1 da visura operata presso il Registro INIPEC. L'appellante lamentava la condanna alle spese e chiedeva l'accoglimento dell'appello e la sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza.
Si costituiva Age DPII di Napoli proponeva appello incidentale per la parte della sentenza che la vedeva soccombente . chiedeva l'accoglimento dell'appello.
Si costituiva parte contribuente deduceva inammissibilità dell'appello dell'AD contestava la documentazione allegata;
chiedeva dichiararsi la nullità dell'intimazione di pagamento n.07120239034084316000 notificata dall'Agenzia delle Entrate – CO in data 03.10.2023 e delle cartelle di pagamento nn.
07120210014479956000, 07120210081949742000, i ruoli tributari in esse contenuti e tutti gli atti prodromici ovvero chiedeva di annullarli per prescrizione e decadenza.
L'istanza di sospensione veniva respinta per mancanza dei presupposti.
All'udienza odierna sentito il relato la causa veniva decisa come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato e va accolto Preliminare si osserva che per effetto dell'intervento della C.Cost. la disciplina delle prove in appello, dettata dall'Art 58 Dlgs 546/92 , come novellato, e si applica ai giudizi di appello il cui primo grado sia stato instaurato successivamente all'entrata in vigore Dlgs 220/2023 (4/01/24). La C. Cost. ha fatto delle distinzioni censurando la norma solo per quanto attiene le deleghe, procure e altri atti di conferimento di potere rilevanti ai fini della legittimità della sottoscrizione degli atti, e non con riferimento alle notifiche dell'atto impugnato ovvero degli atti che ne costituiscono presupposto di legittimità. Nel caso in esame , considerato che il ricorso originario veniva notificato all'Agenzia in data 20/10/23, non si applicava il novellato art 58 cit;
l'Agenzia si costituiva in primo grado tardivamente, correttamente i primi giudici non consideravano la documentazione versata in atti;
proponeva rituale appello e depositava nuovamente le notifiche già allegate in atti in primo grado , le stesse per quanto esposto vanno valutate in sede di gravame.
Sempre in via preliminare si osserva che gli artt. 26 dPR 602/1973 e 60 dPR 600/1973 prevedono la facoltà di notificare la cartella esattoriale a mezzo p.e.c. con le modalità previste dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68. Detto decreto non contiene alcuna disposizione specifica sull'indirizzo p.e.c. da utilizzare per la spedizione degli atti. L'art. 16-ter d.l. 179/2012, relativo ai pubblici elenchi per notificazioni e comunicazioni, parimenti non reca alcuna disposizione specifica sugli indirizzi di spedizione, occupandosi, nel dettaglio, al comma 1-ter, di stabilire a quali indirizzi appartenenti alla pubblica amministrazione possano essere notificati gli atti. Sempre con riferimento all'indirizzo di consegna, vi è un richiamo all'art.
6-ter d.lgs. 82/2005 (CAD), il quale si occupa dell'indice dei domicili digitali delle pubbliche amministrazioni e dei gestori di pubblici servizi.
Del resto, se è indispensabile che la notificazione avvenga ad un indirizzo certamente riferibile al destinatario, altrimenti sarebbe pregiudicata la legale conoscibilità, l'utilizzo di indirizzo di spedizione ignoto non pare arrecare analogo pregiudizio, soprattutto ove non vi siano reali incertezze sul mittente, anche per la tipologia di atto inoltrato, come nella specie. Tale conclusione è in linea con la giurisprudenza di legittimità che ha ritenuto valida la notificazione eseguita dalla Procura delle Corte dei Conti da un indirizzo di posta elettronica diverso da quello inserito nei pubblici elenchi: < per cassazione effettuata dalla Procura Generale della Corte dei Conti, utilizzando un indirizzo di posta elettronica istituzionale, rinvenibile sul proprio sito "internet", ma non risultante nei pubblici elenchi. Una maggiore rigidità formale in tema di notifiche digitali è richiesta per l'individuazione dell'indirizzo del destinatario, cioè del soggetto passivo a cui è associato un onere di tenuta diligente del proprio casellario, ma non anche del mittente (così Cass. 15972/2022). La Suprema Corte, con specifico riferimento al medesimo indirizzo utilizzato dall'Agente della riscossione nel caso di specie (vale a dire:notifica.acc. Email_6) ha osservato testualmente: “anche ad accedere alla versione della parte contribuente, quest'ultima non ha mai realmente evidenziato quali pregiudizi sostanziali al diritto di difesa sarebbero dipesi dalla ricezione della notifica della cartella di pagamento non dall'indirizzo telematico corrispondente al domicilio digitale dell'Agenzia, come presente nei pubblici registri ( così Cass. 16 gennaio
2023, n. 982/2023). La notifica dell'atto a mezzo di un indirizzo pec risultante dai siti istituzionali, anche se non presente nei pubblici registri, non è nulla ove abbia consentito al destinatario di svolgere le proprie difese senza alcuna incertezza in ordine alla provenienza ed all'oggetto; inoltre è onere del destinatario dedurre e provare quali pregiudizi al diritto di difesa siano derivati dall'utilizzo di un indirizzo pec non compreso nei pubblici registri. ( cfr Cass. 6040/2024; Cass. 5263/2024; Cass. 564/2024; Cass. 6015/2023).
In ogni caso, l'astratta compatibilità della notifica a mezzo PEC col complessivo sistema normativo esclude che si possa parlare di inesistenza, con conseguente applicabilità della regola della sanatoria per raggiungimento dello scopo. Ne segue che è infondata la doglianza della parte privata avente ad oggetto l'inesistenza della notifica della intimazione impugnata. Non può neanche accogliersi l'eccezione di inesistenza della notifica delle cartelle di pagamento sottese all'intimazione di pagamento dall'indirizzo PEC: noreply.campania.ipol@pec.agenziariscossione. gov.it, non presente nei pubblici registri (REGINDE, INI
PEC, IPA); la sequenza procedimentale legale, che è imprescindibile requisito di validità, risulta rispettata.
La prescrizione contestata non è maturata: l'Agenzia delle Entrate CO ha regolarmente provveduto alla notifica a mezzo PEC, delle cartelle esattoriali e degli atti interruttivi successivi. Per le cartelle esattoriali originate da crediti erariali (IRPEF, IVA, IRAP) la prescrizione matura nel termine lungo di dieci anni l'Agenzia, per quanto esposto, ha interrotto tale termine prescrizionale con rituali notifiche.
In materia tributaria, l'intimazione di pagamento che faccia seguito ad un atto impositivo divenuto definitivo per mancata impugnazione non integra un nuovo ed autonomo atto impositivo, con la conseguenza che, in forza dell'art. 19, comma 3 del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, esso resta sindacabile in giudizio solo per vizi propri e non per questioni attinenti all'atto impositivo da cui è sorto il debito. Ne consegue che tali ultimi vizi non possono essere fatti valere con l'impugnazione dell'intimazione di pagamento, salvo che il contribuente non sia venuto a conoscenza della pretesa impositiva solo con la notificazione dell'intimazione predetta”. (Cass. civ. Sez. V, 11-11-2016, n. 23046). Non vi è dubbio che “in tema di contenzioso tributario,
l'omessa impugnazione di una cartella di pagamento nel termine di legge rende l'atto inoppugnabile. (Cass.
Civ. Sez. V, sent. n. 17718 del 02-09-2004). Pertanto , una volta che l'Ufficio ha dato prova, come nel caso in esame della regolare e tempestiva notifica della cartella di pagamento presupposta deve ritenersi preclusa ogni questione attinente al merito della pretesa tributaria.
Per tutto quanto sopra esposto, va accolto l'appello dell'Ufficio principale e l'appello incidentale , riformata la sentenza impugnata dichiarato inammissibile il ricorso originario e, per l'effetto, dichiarata legittima l'intimazione e legittime le cartelle impugnate.
Le spese del primo grado in considerazione del complessivo esito del giudizio vanno interamente compensate;
le spese di questo grado di giudizio, ai sensi dell'art. 15 d.lgs. n. 546/1992, seguono la soccombenza, si liquidano come in dispositivo tenuto conto che alla liquidazione delle spese di giudizio per l'agente della riscossione e dei soggetti iscritti nell'albo per l'accertamento e riscossione delle entrate degli enti locali, l'Agenzia delle Entrate se assistiti da propri funzionari, si applicano le disposizioni per la liquidazione del compenso spettante agli avvocati, con la riduzione del venti per cento dell'importo complessivo ivi previsto. (Decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546)
P.Q.M.
La Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, ogni diversa istanza disattesa o respinta, così definitivamente provvede:
accoglie l'appello principale e l'appello incidentale;
compensa interamente le spese del primo grado di giudizio;
condanna l'appellato al pagamento delle spese liquidate per Agenzia delle Entrate D P II in €1.000,00 per questo grado di giudizio;
condanna l'appellato al pagamento delle spese liquidate per l'Agenzia della CO per il presente grado in 1.300,00 oltre 15% spese forfettarie ed oneri accessori con distrazione a favore del procuratore antistatario.
Depositata il 12/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 16, riunita in udienza il
07/02/2025 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
PUSATERI GIUSEPPINA, Presidente e Relatore
UCCI PASQUALE, Giudice
SERRAO D'AQUINO PASQUALE, Giudice
in data 07/02/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 3334/2024 depositato il 15/05/2024
proposto da
Ag.entrate - CO - Napoli
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ii Di Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 4394/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez. 8
e pubblicata il 19/03/2024 Atti impositivi:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120239034084316000 IVA-ALTRO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120210014479956000
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120210081949742000
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Sig. Resistente_1 con ricorso, depositato il 25.10.2023, proponeva opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 07120239034084316000 notificata dall'Agenzia delle Entrate – CO in data
03.10.2023, con contestuale impugnazione delle cartelle di pagamento, dei ruoli tributari in essa contenuti, degli avvisi di accertamento e di tutti gli atti prodromici mai notificati.
Il ricorrente deduceva la nullità di tutti gli atti impugnati;
la decadenza di ogni pretesa da essi derivante per mancata notifica delle cartelle di pagamento e per intervenuta prescrizione;
chiedeva l'accoglimento del ricorso con vittoria delle spese, dritti ed onorari del giudizio.
L'AD ricevuta la notifica del ricorso in data 20.10.2023 presentava istanza di visibilità alla CGT di primo grado di Napoli il 14.2.2024 ed all'esito di detta istanza rilevava che in data 14.2.2024 era stata celebrata l'udienza fissata dalla CGT e la causa era passata in decisione. n data 19-20.2.2024 si costituiva in giudizio l'AD e presentava apposita istanza di remissione in termini. Il contribuente aveva presentato ricorso con istanza ai sensi dell'art. 17-bis del D.Lgs. 546/92 , atteso che il valore della causa era di pari ad
€23.370,39 , avverso l'intimazione di pagamento n. 07120239034084316000 notificata dall'Agenzia delle
Entrate – CO in data 03.10.2023, con contestuale impugnazione delle cartelle di pagamento, dei ruoli tributari in essa contenuti, degli avvisi di accertamento e di tutti gli atti prodromici mai notificati. Per effetto dell'istanza ex art. 17-bis del D.Lgs. n. 546/92 e per la normativa vigente all'epoca , il ricorrente avrebbe dovuto attendere 90 giorni dalla notifica del ricorso avvenuta il 20.10.2023 per consentire all'AD di valutare l'istanza proposta) e poi iscrivere a ruolo nei successivi 30 giorni. Qualora in tali termini il ricorso non fosse stato iscritto a ruolo, l'AD, costituitasi in giudizio, avrebbe dovuto corrispondere le spese di contributo unificato. L'udienza pubblica per la discussione del ricorso, nonostante la pendenza di tali termini – previsti ex lege – veniva fissata per il 14.2.2024 in data 9.1.2024 e cioè quando ancora pendeva il termine di 90 giorni dalla notifica avvenuta il 20.10.2023 , termine che sarebbe spirato il 18/2/24. Tanto aveva reso impossibile esercitare il diritto di difesa all'AD , che, previa istanza di visibilità presentata in data 14.2.2024, era venuta a conoscenza della fissazione dell'udienza pubblica ovvero in data successiva allo svolgimento della udienza pubblica , comunque aveva depositato memorie unitamente ai documenti a supporto delle stesse ed aveva chiesto la fissazione di una nuova udienza pubblica.
Si costituiva in data 23.2.2024 l'Agenzia delle Entrate con controdeduzioni lamentando l'inammissibilità e l'infondatezza del ricorso. L'ADE, come l'AD, per depositare le controdeduzioni aveva atteso il 19.2.2024 : termine di scadenza della iscrizione a ruolo,
La CGT di Napoli Sez. 8 con sentenza n. 4394/2024 del 19/03/2024 accoglieva il ricorso del contribuente rilevando chedalla documentazione in atti, emergeva chiaramente la fondatezza del ricorso, in quanto, le cartelle di pagamento nn. 07120210014479956000 e 07120210081949742000, contenute nell'atto impugnato e di tutti gli atti prodromici, non notificati nei termini, avevano determinato la prescrizione prevista dalla legge. Proponeva appello l'AD, deduceva che per i ricorsi notificati fino al 3 gennaio 2024, continuavano ad applicarsi le disposizioni dell'art. 17-bis, del decreto legislativo n. 546/92, in vigore fino alla medesima data;
che la mancata costituzione in giudizio non dipendeva da causa imputabile all'Ufficio, ma dal mancato rispetto dei termini;
che qualora il giudizio si fosse instaurato innanzi alle Commissioni tributarie e il resistente si fosse costituito in giudizio prima dell'attore, la parte resistente sarebbe stata obbligata al pagamento del CU , per questo motivo che l'AD e l'ADE avevano atteso la scadenza del termine di 120 gg. prima di costituirsi in giudizio. Non costituendosi in primo grado l'Agenzia delle Entrate CO non aveva potuto confutare quanto sostenuto dal contribuente in merito alla mancata notifica delle due cartelle esattoriali. L'AD unitamente all'appello, ai sensi dell'art. 58 del D. lgs 546del 1992, depositava:
1) la relata di notifica della cartella esattoriale 07120210081940742000 avvenuta a mezzo pec il 22/06/2022 alle ore 15:02:24 mediante pec indirizzata Email_4 di notifica con Oggetto "Notifica cartella di pagamento n.07120210081940742000 Codice Fiscale CF_Resistente_1";
2) la Relata di notifica della cartella di pagamento n.07120210014479956000avvenuta a mezzo pec il
17/03/2022 alle ore 12:01:37 mediante pec indirizzata Email_4 di notifica con Oggetto "Notifica cartella di pagamento n.07120210014479956000 Codice Fiscale CF_Resistente_1";
3) Intimazione di pagamento n. 07120239034084316/000 notificata a mezzo pec in data 03/10/2023 alle ore 12:15:39 mediante messaggio pec dell'indirizzo pec Email_4 con Oggetto "Notifica avviso di intimazione n.07120239034084316000 Codice Fiscale CF_Resistente_1" produzione depositata in primo grado nel giudizio R.G. 13236/2023 della CGT di primo grado di Napoli,
Deduceva AD : che l'art. 58 del D. lgs 546 del 1992 nella nuova formulazione ( in vigore dal 4/01/24), rubricato “nuove prove in appello” statuisce che non sono ammessi nuovi mezzi di prova e non possono essere prodotti nuovi documenti, salvo che il collegio li ritenga indispensabili ai fini della decisione della causa ovvero che si dimostri di non aver potuto proporli o produrli nel giudizio di primo grado per causa non imputabile;
che il Sig. Resistente_1, non avendo contestato l'atto ricevuto regolarmente, entro il termine di 60 giorni, ex art. 21 D.lgs. 546/92, ha reso definitiva ed inoppugnabile la pretesa tributaria, tardivo ed inammissibile il ricorso proposto;
che la notifica a mezzo pec è avvenuta all'indirizzo pec che tuttora risulta quello del sig. Resistente_1 da visura operata presso il Registro INIPEC. L'appellante lamentava la condanna alle spese e chiedeva l'accoglimento dell'appello e la sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza.
Si costituiva Age DPII di Napoli proponeva appello incidentale per la parte della sentenza che la vedeva soccombente . chiedeva l'accoglimento dell'appello.
Si costituiva parte contribuente deduceva inammissibilità dell'appello dell'AD contestava la documentazione allegata;
chiedeva dichiararsi la nullità dell'intimazione di pagamento n.07120239034084316000 notificata dall'Agenzia delle Entrate – CO in data 03.10.2023 e delle cartelle di pagamento nn.
07120210014479956000, 07120210081949742000, i ruoli tributari in esse contenuti e tutti gli atti prodromici ovvero chiedeva di annullarli per prescrizione e decadenza.
L'istanza di sospensione veniva respinta per mancanza dei presupposti.
All'udienza odierna sentito il relato la causa veniva decisa come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato e va accolto Preliminare si osserva che per effetto dell'intervento della C.Cost. la disciplina delle prove in appello, dettata dall'Art 58 Dlgs 546/92 , come novellato, e si applica ai giudizi di appello il cui primo grado sia stato instaurato successivamente all'entrata in vigore Dlgs 220/2023 (4/01/24). La C. Cost. ha fatto delle distinzioni censurando la norma solo per quanto attiene le deleghe, procure e altri atti di conferimento di potere rilevanti ai fini della legittimità della sottoscrizione degli atti, e non con riferimento alle notifiche dell'atto impugnato ovvero degli atti che ne costituiscono presupposto di legittimità. Nel caso in esame , considerato che il ricorso originario veniva notificato all'Agenzia in data 20/10/23, non si applicava il novellato art 58 cit;
l'Agenzia si costituiva in primo grado tardivamente, correttamente i primi giudici non consideravano la documentazione versata in atti;
proponeva rituale appello e depositava nuovamente le notifiche già allegate in atti in primo grado , le stesse per quanto esposto vanno valutate in sede di gravame.
Sempre in via preliminare si osserva che gli artt. 26 dPR 602/1973 e 60 dPR 600/1973 prevedono la facoltà di notificare la cartella esattoriale a mezzo p.e.c. con le modalità previste dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68. Detto decreto non contiene alcuna disposizione specifica sull'indirizzo p.e.c. da utilizzare per la spedizione degli atti. L'art. 16-ter d.l. 179/2012, relativo ai pubblici elenchi per notificazioni e comunicazioni, parimenti non reca alcuna disposizione specifica sugli indirizzi di spedizione, occupandosi, nel dettaglio, al comma 1-ter, di stabilire a quali indirizzi appartenenti alla pubblica amministrazione possano essere notificati gli atti. Sempre con riferimento all'indirizzo di consegna, vi è un richiamo all'art.
6-ter d.lgs. 82/2005 (CAD), il quale si occupa dell'indice dei domicili digitali delle pubbliche amministrazioni e dei gestori di pubblici servizi.
Del resto, se è indispensabile che la notificazione avvenga ad un indirizzo certamente riferibile al destinatario, altrimenti sarebbe pregiudicata la legale conoscibilità, l'utilizzo di indirizzo di spedizione ignoto non pare arrecare analogo pregiudizio, soprattutto ove non vi siano reali incertezze sul mittente, anche per la tipologia di atto inoltrato, come nella specie. Tale conclusione è in linea con la giurisprudenza di legittimità che ha ritenuto valida la notificazione eseguita dalla Procura delle Corte dei Conti da un indirizzo di posta elettronica diverso da quello inserito nei pubblici elenchi: < per cassazione effettuata dalla Procura Generale della Corte dei Conti, utilizzando un indirizzo di posta elettronica istituzionale, rinvenibile sul proprio sito "internet", ma non risultante nei pubblici elenchi. Una maggiore rigidità formale in tema di notifiche digitali è richiesta per l'individuazione dell'indirizzo del destinatario, cioè del soggetto passivo a cui è associato un onere di tenuta diligente del proprio casellario, ma non anche del mittente (così Cass. 15972/2022). La Suprema Corte, con specifico riferimento al medesimo indirizzo utilizzato dall'Agente della riscossione nel caso di specie (vale a dire:notifica.acc. Email_6) ha osservato testualmente: “anche ad accedere alla versione della parte contribuente, quest'ultima non ha mai realmente evidenziato quali pregiudizi sostanziali al diritto di difesa sarebbero dipesi dalla ricezione della notifica della cartella di pagamento non dall'indirizzo telematico corrispondente al domicilio digitale dell'Agenzia, come presente nei pubblici registri ( così Cass. 16 gennaio
2023, n. 982/2023). La notifica dell'atto a mezzo di un indirizzo pec risultante dai siti istituzionali, anche se non presente nei pubblici registri, non è nulla ove abbia consentito al destinatario di svolgere le proprie difese senza alcuna incertezza in ordine alla provenienza ed all'oggetto; inoltre è onere del destinatario dedurre e provare quali pregiudizi al diritto di difesa siano derivati dall'utilizzo di un indirizzo pec non compreso nei pubblici registri. ( cfr Cass. 6040/2024; Cass. 5263/2024; Cass. 564/2024; Cass. 6015/2023).
In ogni caso, l'astratta compatibilità della notifica a mezzo PEC col complessivo sistema normativo esclude che si possa parlare di inesistenza, con conseguente applicabilità della regola della sanatoria per raggiungimento dello scopo. Ne segue che è infondata la doglianza della parte privata avente ad oggetto l'inesistenza della notifica della intimazione impugnata. Non può neanche accogliersi l'eccezione di inesistenza della notifica delle cartelle di pagamento sottese all'intimazione di pagamento dall'indirizzo PEC: noreply.campania.ipol@pec.agenziariscossione. gov.it, non presente nei pubblici registri (REGINDE, INI
PEC, IPA); la sequenza procedimentale legale, che è imprescindibile requisito di validità, risulta rispettata.
La prescrizione contestata non è maturata: l'Agenzia delle Entrate CO ha regolarmente provveduto alla notifica a mezzo PEC, delle cartelle esattoriali e degli atti interruttivi successivi. Per le cartelle esattoriali originate da crediti erariali (IRPEF, IVA, IRAP) la prescrizione matura nel termine lungo di dieci anni l'Agenzia, per quanto esposto, ha interrotto tale termine prescrizionale con rituali notifiche.
In materia tributaria, l'intimazione di pagamento che faccia seguito ad un atto impositivo divenuto definitivo per mancata impugnazione non integra un nuovo ed autonomo atto impositivo, con la conseguenza che, in forza dell'art. 19, comma 3 del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, esso resta sindacabile in giudizio solo per vizi propri e non per questioni attinenti all'atto impositivo da cui è sorto il debito. Ne consegue che tali ultimi vizi non possono essere fatti valere con l'impugnazione dell'intimazione di pagamento, salvo che il contribuente non sia venuto a conoscenza della pretesa impositiva solo con la notificazione dell'intimazione predetta”. (Cass. civ. Sez. V, 11-11-2016, n. 23046). Non vi è dubbio che “in tema di contenzioso tributario,
l'omessa impugnazione di una cartella di pagamento nel termine di legge rende l'atto inoppugnabile. (Cass.
Civ. Sez. V, sent. n. 17718 del 02-09-2004). Pertanto , una volta che l'Ufficio ha dato prova, come nel caso in esame della regolare e tempestiva notifica della cartella di pagamento presupposta deve ritenersi preclusa ogni questione attinente al merito della pretesa tributaria.
Per tutto quanto sopra esposto, va accolto l'appello dell'Ufficio principale e l'appello incidentale , riformata la sentenza impugnata dichiarato inammissibile il ricorso originario e, per l'effetto, dichiarata legittima l'intimazione e legittime le cartelle impugnate.
Le spese del primo grado in considerazione del complessivo esito del giudizio vanno interamente compensate;
le spese di questo grado di giudizio, ai sensi dell'art. 15 d.lgs. n. 546/1992, seguono la soccombenza, si liquidano come in dispositivo tenuto conto che alla liquidazione delle spese di giudizio per l'agente della riscossione e dei soggetti iscritti nell'albo per l'accertamento e riscossione delle entrate degli enti locali, l'Agenzia delle Entrate se assistiti da propri funzionari, si applicano le disposizioni per la liquidazione del compenso spettante agli avvocati, con la riduzione del venti per cento dell'importo complessivo ivi previsto. (Decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546)
P.Q.M.
La Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, ogni diversa istanza disattesa o respinta, così definitivamente provvede:
accoglie l'appello principale e l'appello incidentale;
compensa interamente le spese del primo grado di giudizio;
condanna l'appellato al pagamento delle spese liquidate per Agenzia delle Entrate D P II in €1.000,00 per questo grado di giudizio;
condanna l'appellato al pagamento delle spese liquidate per l'Agenzia della CO per il presente grado in 1.300,00 oltre 15% spese forfettarie ed oneri accessori con distrazione a favore del procuratore antistatario.