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Sentenza 2 giugno 2025
Sentenza 2 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 02/06/2025, n. 841 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 841 |
| Data del deposito : | 2 giugno 2025 |
Testo completo
n. rgvg 7934 /2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Raffaele Sdino - Presidente-
Dott.ssa Immacolata Cozzolino - Giudice rel./est. -
Dott. Viviana Criscuolo - Giudice - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 7934 del Ruolo Generale degli Affari di volontaria giurisdizione dell'Anno 2024, avente per oggetto: separazione consensuale ex art. 158 c.c e 473 bis.51 cpc
[...]
nato a [...] il [...] c.f. , Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso, giusta procura a margine del ricorso, dall'avv. CAPUANO MIRKO presso il quale elettivamente domicilia
E
nata a [...] il [...] c.f. , Controparte_1 C.F._2
rappresentata e difesa, giusta procura a margine del ricorso, dall'avv. CAPUANO MIRKO presso il quale elettivamente domicilia
RICORRENTI
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 29/04/2024 e - premesso Parte_1 Controparte_1
di aver contratto matrimonio in NAPOLI il 24/02/2001 e che dalla loro unione sono nati i figli
(31.05.2001), (24.05.2005) e (12.05.2009)- rappresentavano la volontà di Per_1 Per_2 Per_3
separarsi in quanto vivevano una insanabile situazione di contrasto che aveva reso non più tollerabile la loro convivenza, con il conseguente venir meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
Si procedeva allo svolgimento del processo nelle forme di cui all'art. 473 bis 51 cpc Acquisito il parere del PM, all'udienza del 01.04.2025, celebrata in modalità cartolare, le parti facevano pervenire note scritte di trattazione con cui ribadivano la loro volontà di separarsi alle condizioni riportate nel ricorso cosi come modificate ed integrate con le suddette note di trattazione scritta. Il Tribunale riservava la causa alla decisione del Collegio.
La domanda è fondata e merita accoglimento in quanto si sono realizzate le condizioni di cui all' art.151 c.c.
Le parti hanno definito i loro rapporti alle seguenti condizioni:
“1. Le parti vivranno separatamente, con mutuo rispetto, ciascuna potrà fissare dove crederà opportuno la propria residenza, domicilio e/o dimora. In ogni caso essi si impegnano a comunicarsi a mezzo lett. racc. A/R ogni eventuale mutamento di residenza, domicilio e/o dimora, entro e non oltre sette giorni dall'effettivo mutamento;
2. I figli e quest'ultima seppur maggiorenne, risulta portatrice di grave handicap, Per_3 Per_2 che la rende non capace di intendere e volere e pertanto percettrice di pensione con accompagnamento, restano affidati ad entrambi i genitori secondo le modalità dell'affido condiviso, pur dimorando con la madre, con facoltà per il padre di vederli e trattenerli con sé, secondo le seguenti modalità temporali:
a week end alterni dalle 20,00 del venerdì alle ore 20,00 della domenica con pernotto, e due volte alla settimana e precisamente il martedì ed il giovedì dall'uscita della scuola fino alle ore 19,30, compatibilmente con le esigenze scolastiche ed extrascolastiche dei figli e;
Per Per_3 Per_2 quanto riguarda le vacanze natalizie, il Sig. terrà con sé i figli minori, Parte_1 alternativamente, un anno, dalle ore 15,00 del 24 dicembre alle ore 21,00 del 28 dicembre, e l'anno successivo, dalle ore 21,00 del 28 dicembre alle ore 21,00 del successivo 2 gennaio;
I minori, altresì, trascorreranno le festività di Pasqua e Lunedì in Albis, ivi compresa la notte tra le medesime, alternativamente un anno con un genitore e l'anno successivo con l'altro, iniziando con la madre per l'anno successivo;
infine, e trascorreranno con il padre, durante le vacanze Per_2 Per_3 scolastiche estive, due settimane consecutive durante il mese di agosto, sempre dalle ore 10,00 del lunedì alle ore 21,00 della domenica successiva, la cui collocazione nei mesi di riferimento dovrà concordarsi preventivamente tra i coniugi entro il 31 maggio di ogni anno;
3. 1 ricorrenti adotteranno autonomamente le decisioni di ordinaria amministrazione attinenti alla quotidianità dei figli e mentre si impegnano a consultarsi reciprocamente e a Per_2 Per_3 decidere di comune accordo tutte le questioni di rilevante importanza attinente la salute, l'educazione e l'istruzione di e , tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle Per_3 Per_2 aspirazioni degli stessi;
4. I coniugi, comunque, sono ben consapevoli della necessità per i figli di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo, pertanto, gli accordi sopra indicati costituiscono il contenuto minimo dei rapporti genitori-figli, nel senso che si cercherà in ogni caso di favorire un'equa presenza dei minori presso ciascun genitore;
5. 11 Sig. si obbliga a versare, quale contributo per il Parte_1 mantenimento ai figli e la somma di € 500,00 (cinquecento/00) mensili. Detta Per_2 Per_3 somma è comprensiva dell'assegno unico universale a favore di ciascun figlio al 100% in favore della
Sig. , pari a circa € 400,00. Pertanto, il Sig. , corrisponderà per Controparte_1 Parte_1 ciascun figlio la somma di € 150,00 (centocinquanta/00), quale differenza per concorrere alla somma di € 250,00 (duecentocinquanta/00) per ciascun figlio. All'uopo autorizza sin d'ora la Sig. CP_1
a percepire agli assegni unici universali in favore dei figli e nella misura
[...] Per_2 Per_3 del 100%. Altresì detta somma verrà adeguata annualmente secondo gli indici Istat;
Il Sig.
[...]
si impegna ancore a versare il 50% delle spese straordinarie (sportive , scolastiche, Parte_1 ludiche, mediche, se non convenzionate con il SSN), extrascolastiche, ludiche il tutto come previsto dal Protocollo d'intesa datato 07.03.2018 siglato tra Magistrati del Tribunale di Napoli ed avvocati del foro di Napoli, al quale le parti si richiamano per definire ogni vicenda relativa ai figli;
6. La casa coniugale sita in Napoli alla via Arcangelo Ghisleri, 92, isolato L 10, sc. C, int. 4 di proprietà della assegnata al padre della Sig. , resta in uso esclusivo alla stessa, Pt_2 Controparte_1 la quale vi abiterà congiuntamente ai propri figli;
Mentre il Sig. si impegna trasferire la propria Pt_1 residenza in Napolj, alla via Cupa della Vedova, is. F, int. 8 presso l'abitazione materna;
7. Nulla stabilirsi a titolo di assegno di mantenimento per essi coniugi, l'uno in favore dell'altro, giacchè entrambi disoccupati e privi di reddito;
8. I coniugi, dichiarano altresì, d'aver già provveduto a regolare ogni eventuale aspetto patrimoniale tra loro e, fermo quanto ai punti che precedono, dichiarano di non aver null'altro a pretendere l'uno dall'altro;
9. i ricorrenti si scambiano sin d'ora reciproco consenso al rilascio da parte delle Autorità competenti del passaporto e di ogni altra autorizzazione;
10. le spese della presente procedura sono sostenute, in compensazione da entrambi i ricorrenti;
11. Tutte le questioni di carattere patrimoniale sono definite tra i coniugi pertanto nulla è dovuto dall'uno in favore dell'altro”.
In ordine agli accordi raggiunti tra le parti, si precisa che il Tribunale dispone a fondamento della sua pronuncia solo quelli riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto (affidamento dei figli, poteri di visita, assegni di mantenimento e assegnazione della casa familiare) di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, se ne prende meramente atto.
Poiché i patti di cui sopra non sono contrari a norme imperative, e rispondenti agli interessi del minore, il Tribunale ritiene di poter porre i suddetti patti a base della presente decisione.
Ai sensi dell'art. 473-bis.4 non si è proceduto all'ascolto del minore, non ritenuto necessario atteso l' accordo dei genitori conforme ai suoi interessi.
Trattandosi di procedura su istanza congiunta, nulla deve disporsi in ordine al regime delle spese che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede:
a) Pronunzia la separazione personale dei coniugi e Parte_1 CP_1
(atto n.10, parte II, S. A sez. XX, reg. Atti Matrimonio anno 2001);
[...]
b) Omologa le condizioni necessarie di cui al ricorso;
c) prende atto delle ulteriori pattuizioni;
d) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di NAPOLI per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. D) D.P.R 3.11.2000 n.396 (Ordinamento dello Stato Civile);
e) nulla per le spese.
Così deciso in Napoli in camera di consiglio il 04/04/2025
Il giudice estensore Il Presidente
Dott. Immacolata Cozzolino Dott. Raffaele Sdino