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Sentenza 4 novembre 2025
Sentenza 4 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 04/11/2025, n. 4743 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 4743 |
| Data del deposito : | 4 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 9450/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott. Isabella Messina Giudice Rel. dott. Daniela Culotta Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 9450/2025 promossa da: con il patrocinio degli avv.ti MARIA OLGA MINELLI e CANDIDA Parte_1
SQUADRILLI presso il cui studio ha eletto domicilio
RICORRENTE contro con il patrocinio degli avv.ti GAETINI LAURA e LA ROSA ROBERTA presso il Controparte_1 cui studio ha eletto domicilio
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente e Per parte convenuta :
“Affidamento condiviso del minore con collocazione prevalente e residenza presso la madre;
assegnazione della casa coniugale alla signora;
il padre potrà vedere e tenere con sé il Controparte_1 minore secondo accordi tra i genitori e, in difetto di accordo, secondo il seguente calendario: in una settimana per un pomeriggio dall'uscita dal nido sino alle ore 18,30, nella settimana successiva per due pomeriggi dall'uscita dal nido sino alle ore 18,30, oltre a tutti i we nella giornata di sabato o di domenica dalle 9,30 alle 18,00; dal mese di aprile 2026 il padre potrà tenere il minore a we alternati dal sabato mattina alle ore 10,00 sino alla domenica sera alle ore 19,00 quando lo riaccompagnerà a casa della madre, oltre ad un pomeriggio infrasettimanale nella settimana in cui il we è di sua
pagina 1 di 5 competenza (dall'uscita da scuola sino alle ore 21,00 quando lo riaccompagnerà a casa della madre) e due pomeriggi nella settimana in cui il we è di competenza della madre, dall'uscita da scuola sino alle ore 21,00 quando lo riaccompagnerà a casa della madre;
dal compimento di tre anni di età, verrà inserito il pernottamento nella settimana in cui il we è di competenza materna, così che il padre prenderà il minore a scuola in un pomeriggio e lo terrà con sé sino alle ore 19,00 del giorno successivo, oltre a quanto previsto già dal mese di aprile 2026; nell'anno 2025 il padre potrà tenere con sé il minore durante le vacanze di Natale il giorno della Vigilia dalle ore 10,00 sino alle ore 22,00 ed un ulteriore giorno da concordare tra le parti (in assenza di accordo il giorno 31 dicembre dalle ore 10,00 alle ore 21,00), oltre al normale calendario;
nell'anno 2026 il padre potrà tenere il minore durante le vacanze di Pasqua dal sabato mattina fino alla domenica di Pasqua alla sera alle ore 21,00
e per una settimana durante le vacanze estive nel mese di agosto, da concordare tra i genitori entro il
31 maggio (in assenza di accordo, il padre terrà il minore la secondo settimana di agosto); dal Natale
2026, il padre potrà tenere il minore durante le vacanze di Natale dal 24 al 30 dicembre o dal 31 dicembre al 6 gennaio secondo il criterio dell'alternanza con la madre (per l'anno 2026 il padre terrà il minore nel primo periodo), durante le vacanze di Pasqua per tre giorni comprensivi ad anni alterni del giorno di Pasqua o quello di pasquetta, durante le vacanze estive ciascun genitore potrà trascorrere con il minore due settimane anche non consecutive da concordare ogni anno entro il 31 maggio (in assenza di accordo il padre trascorrerà con il minore le prime due settimane di agosto e la madre le ultime due negli anni pari e viceversa negli anni dispari); ulteriori festività o ponti ed il compleanno del bambino secondo il criterio dell'alternanza; il padre verserà alla madre la somma di euro 200,00 mensili, oltre rivalutazione ISTAT annuale, entro il giorni 5 di ogni mese, a titolo di mantenimento per il minore, oltre al 50% delle spese straordinarie come da Protocollo del Tribunale di Torino;
la madre potrà richiedere e trattenere l'intero ammontare dell'assegno unico;
le disposizioni economiche avranno decorrenza dalla data del deposito del ricorso;
spese legali compensate”.
Per il Pubblico Ministero: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio in Venaria Reale (To) il Parte_1 Controparte_1
18/05/2024.
L'atto di matrimonio veniva trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Venaria Reale (atto n. 5 parte II serie A del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2024).
Dall'unione nasceva un figlio: il 04/10/2023. Per_1
pagina 2 di 5 Con ricorso depositato il 08/05/2025 chiedeva a questo Tribunale di pronunciare la Parte_1 separazione personale dei coniugi.
In data 08/09/2025 si costituiva in giudizio la signora , la quale non si opponeva Controparte_1 alla domanda di separazione, contestando per il resto le richieste di parte ricorrente.
All'udienza del 13/10/2025 le parti venivano sentite congiuntamente alla presenza dei rispettivi difensori ed all'esito, esperito il tentativo di conciliazione, raggiungevano un accordo nei termini di cui al verbale d'udienza. Il Giudice, visto l'art. 473-bis.22 co. 4 c.p.c., invitava i difensori a precisare le conclusioni e ordinava la discussione orale della causa.
I difensori si richiamavano all'accordo e il Giudice Delegato, pertanto, autorizzati i coniugi a vivere separati, rimetteva la causa al collegio per la decisione.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto.
***
La domanda di separazione appare accoglibile, poiché risulta configurata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c.
E' provato che si sono verificati fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza;
i coniugi, infatti, vivono separati ormai da tempo e dal comportamento tenuto nel corso degli anni, dalle difese e dalle domande formulate si evince che la prosecuzione della convivenza non sarebbe tollerabile.
Con riferimento alle ulteriori questioni, il Collegio ritenuto che l'accordo raggiunto dalle parti possa essere accolto non ostandovi ragioni di diritto e di fatto, alla luce degli atti processuali e della documentazione in atti, provvede come in dispositivo.
Invero, l'accordo risponde all'interesse della prole minorenne, in quanto consente il mantenimento di un rapporto continuativo ed equilibrato tra la prole ed entrambi i genitori nell'ottica di una effettiva bigenitorialità e prevede un contributo al mantenimento adeguato e proporzionato, alla luce delle attuali esigenze della prole, dei tempi di permanenza presso ciascun genitore e delle risorse economiche di entrambi i genitori e, in particolare, del genitore obbligato.
Le spese processuali sono compensate in forza dell'accordo raggiunto.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita,
PRONUNCIA la separazione personale tra e . Parte_1 Controparte_1
AFFIDA il figlio minore ad entrambi i genitori con collocazione prevalente e residenza presso la madre.
ASSEGNA la casa coniugale alla signora . Controparte_1
pagina 3 di 5 DISPONE che il padre possa vedere e tenere con sé il minore secondo accordi tra i genitori e, in difetto di accordo, secondo il seguente calendario: in una settimana per un pomeriggio dall'uscita dal nido sino alle ore 18,30, nella settimana successiva per due pomeriggi dall'uscita dal nido sino alle ore 18,30, oltre a tutti i we nella giornata di sabato o di domenica dalle 9,30 alle 18,00; dal mese di aprile 2026 il padre potrà tenere il minore a we alternati dal sabato mattina alle ore 10,00 sino alla domenica sera alle ore 19,00 quando lo riaccompagnerà a casa della madre, oltre ad un pomeriggio infrasettimanale nella settimana in cui il we è di sua competenza (dall'uscita da scuola sino alle ore 21,00 quando lo riaccompagnerà a casa della madre) e due pomeriggi nella settimana in cui il we è di competenza della madre, dall'uscita da scuola sino alle ore 21,00 quando lo riaccompagnerà a casa della madre;
dal compimento di tre anni di età, verrà inserito il pernottamento nella settimana in cui il we è di competenza materna, così che il padre prenderà il minore a scuola in un pomeriggio e lo terrà con sé sino alle ore 19,00 del giorno successivo, oltre a quanto previsto già dal mese di aprile 2026; nell'anno
2025 il padre potrà tenere con sé il minore durante le vacanze di Natale il giorno della Vigilia dalle ore
10,00 sino alle ore 22,00 ed un ulteriore giorno da concordare tra le parti (in assenza di accordo il giorno 31 dicembre dalle ore 10,00 alle ore 21,00), oltre al normale calendario;
nell'anno 2026 il padre potrà tenere il minore durante le vacanze di Pasqua dal sabato mattina fino alla domenica di Pasqua alla sera alle ore 21,00 e per una settimana durante le vacanze estive nel mese di agosto, da concordare tra i genitori entro il 31 maggio (in assenza di accordo, il padre terrà il minore la secondo settimana di agosto); dal Natale 2026, il padre potrà tenere il minore durante le vacanze di Natale dal 24 al 30 dicembre o dal 31 dicembre al 6 gennaio secondo il criterio dell'alternanza con la madre (per l'anno
2026 il padre terrà il minore nel primo periodo), durante le vacanze di Pasqua per tre giorni comprensivi ad anni alterni del giorno di Pasqua o quello di pasquetta, durante le vacanze estive ciascun genitore potrà trascorrere con il minore due settimane anche non consecutive da concordare ogni anno entro il 31 maggio (in assenza di accordo il padre trascorrerà con il minore le prime due settimane di agosto e la madre le ultime due negli anni pari e viceversa negli anni dispari); ulteriori festività o ponti ed il compleanno del bambino secondo il criterio dell'alternanza.
DISPONE che il padre versi alla madre la somma di euro 200,00 mensili, oltre rivalutazione ISTAT annuale, entro il giorno 5 di ogni mese, a titolo di mantenimento per il minore, oltre al 50% delle spese straordinarie come da Protocollo del Tribunale di Torino.
DA' ATTO che la madre possa richiedere e trattenere l'intero ammontare dell'assegno unico.
DA' ATTO che le disposizioni economiche avranno decorrenza dalla data del deposito del ricorso.
Spese compensate.
pagina 4 di 5 Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data
4.11.2025
Il Giudice Rel. Il Presidente
Dott. Isabella Messina Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott. Isabella Messina Giudice Rel. dott. Daniela Culotta Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 9450/2025 promossa da: con il patrocinio degli avv.ti MARIA OLGA MINELLI e CANDIDA Parte_1
SQUADRILLI presso il cui studio ha eletto domicilio
RICORRENTE contro con il patrocinio degli avv.ti GAETINI LAURA e LA ROSA ROBERTA presso il Controparte_1 cui studio ha eletto domicilio
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente e Per parte convenuta :
“Affidamento condiviso del minore con collocazione prevalente e residenza presso la madre;
assegnazione della casa coniugale alla signora;
il padre potrà vedere e tenere con sé il Controparte_1 minore secondo accordi tra i genitori e, in difetto di accordo, secondo il seguente calendario: in una settimana per un pomeriggio dall'uscita dal nido sino alle ore 18,30, nella settimana successiva per due pomeriggi dall'uscita dal nido sino alle ore 18,30, oltre a tutti i we nella giornata di sabato o di domenica dalle 9,30 alle 18,00; dal mese di aprile 2026 il padre potrà tenere il minore a we alternati dal sabato mattina alle ore 10,00 sino alla domenica sera alle ore 19,00 quando lo riaccompagnerà a casa della madre, oltre ad un pomeriggio infrasettimanale nella settimana in cui il we è di sua
pagina 1 di 5 competenza (dall'uscita da scuola sino alle ore 21,00 quando lo riaccompagnerà a casa della madre) e due pomeriggi nella settimana in cui il we è di competenza della madre, dall'uscita da scuola sino alle ore 21,00 quando lo riaccompagnerà a casa della madre;
dal compimento di tre anni di età, verrà inserito il pernottamento nella settimana in cui il we è di competenza materna, così che il padre prenderà il minore a scuola in un pomeriggio e lo terrà con sé sino alle ore 19,00 del giorno successivo, oltre a quanto previsto già dal mese di aprile 2026; nell'anno 2025 il padre potrà tenere con sé il minore durante le vacanze di Natale il giorno della Vigilia dalle ore 10,00 sino alle ore 22,00 ed un ulteriore giorno da concordare tra le parti (in assenza di accordo il giorno 31 dicembre dalle ore 10,00 alle ore 21,00), oltre al normale calendario;
nell'anno 2026 il padre potrà tenere il minore durante le vacanze di Pasqua dal sabato mattina fino alla domenica di Pasqua alla sera alle ore 21,00
e per una settimana durante le vacanze estive nel mese di agosto, da concordare tra i genitori entro il
31 maggio (in assenza di accordo, il padre terrà il minore la secondo settimana di agosto); dal Natale
2026, il padre potrà tenere il minore durante le vacanze di Natale dal 24 al 30 dicembre o dal 31 dicembre al 6 gennaio secondo il criterio dell'alternanza con la madre (per l'anno 2026 il padre terrà il minore nel primo periodo), durante le vacanze di Pasqua per tre giorni comprensivi ad anni alterni del giorno di Pasqua o quello di pasquetta, durante le vacanze estive ciascun genitore potrà trascorrere con il minore due settimane anche non consecutive da concordare ogni anno entro il 31 maggio (in assenza di accordo il padre trascorrerà con il minore le prime due settimane di agosto e la madre le ultime due negli anni pari e viceversa negli anni dispari); ulteriori festività o ponti ed il compleanno del bambino secondo il criterio dell'alternanza; il padre verserà alla madre la somma di euro 200,00 mensili, oltre rivalutazione ISTAT annuale, entro il giorni 5 di ogni mese, a titolo di mantenimento per il minore, oltre al 50% delle spese straordinarie come da Protocollo del Tribunale di Torino;
la madre potrà richiedere e trattenere l'intero ammontare dell'assegno unico;
le disposizioni economiche avranno decorrenza dalla data del deposito del ricorso;
spese legali compensate”.
Per il Pubblico Ministero: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio in Venaria Reale (To) il Parte_1 Controparte_1
18/05/2024.
L'atto di matrimonio veniva trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Venaria Reale (atto n. 5 parte II serie A del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2024).
Dall'unione nasceva un figlio: il 04/10/2023. Per_1
pagina 2 di 5 Con ricorso depositato il 08/05/2025 chiedeva a questo Tribunale di pronunciare la Parte_1 separazione personale dei coniugi.
In data 08/09/2025 si costituiva in giudizio la signora , la quale non si opponeva Controparte_1 alla domanda di separazione, contestando per il resto le richieste di parte ricorrente.
All'udienza del 13/10/2025 le parti venivano sentite congiuntamente alla presenza dei rispettivi difensori ed all'esito, esperito il tentativo di conciliazione, raggiungevano un accordo nei termini di cui al verbale d'udienza. Il Giudice, visto l'art. 473-bis.22 co. 4 c.p.c., invitava i difensori a precisare le conclusioni e ordinava la discussione orale della causa.
I difensori si richiamavano all'accordo e il Giudice Delegato, pertanto, autorizzati i coniugi a vivere separati, rimetteva la causa al collegio per la decisione.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto.
***
La domanda di separazione appare accoglibile, poiché risulta configurata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c.
E' provato che si sono verificati fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza;
i coniugi, infatti, vivono separati ormai da tempo e dal comportamento tenuto nel corso degli anni, dalle difese e dalle domande formulate si evince che la prosecuzione della convivenza non sarebbe tollerabile.
Con riferimento alle ulteriori questioni, il Collegio ritenuto che l'accordo raggiunto dalle parti possa essere accolto non ostandovi ragioni di diritto e di fatto, alla luce degli atti processuali e della documentazione in atti, provvede come in dispositivo.
Invero, l'accordo risponde all'interesse della prole minorenne, in quanto consente il mantenimento di un rapporto continuativo ed equilibrato tra la prole ed entrambi i genitori nell'ottica di una effettiva bigenitorialità e prevede un contributo al mantenimento adeguato e proporzionato, alla luce delle attuali esigenze della prole, dei tempi di permanenza presso ciascun genitore e delle risorse economiche di entrambi i genitori e, in particolare, del genitore obbligato.
Le spese processuali sono compensate in forza dell'accordo raggiunto.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita,
PRONUNCIA la separazione personale tra e . Parte_1 Controparte_1
AFFIDA il figlio minore ad entrambi i genitori con collocazione prevalente e residenza presso la madre.
ASSEGNA la casa coniugale alla signora . Controparte_1
pagina 3 di 5 DISPONE che il padre possa vedere e tenere con sé il minore secondo accordi tra i genitori e, in difetto di accordo, secondo il seguente calendario: in una settimana per un pomeriggio dall'uscita dal nido sino alle ore 18,30, nella settimana successiva per due pomeriggi dall'uscita dal nido sino alle ore 18,30, oltre a tutti i we nella giornata di sabato o di domenica dalle 9,30 alle 18,00; dal mese di aprile 2026 il padre potrà tenere il minore a we alternati dal sabato mattina alle ore 10,00 sino alla domenica sera alle ore 19,00 quando lo riaccompagnerà a casa della madre, oltre ad un pomeriggio infrasettimanale nella settimana in cui il we è di sua competenza (dall'uscita da scuola sino alle ore 21,00 quando lo riaccompagnerà a casa della madre) e due pomeriggi nella settimana in cui il we è di competenza della madre, dall'uscita da scuola sino alle ore 21,00 quando lo riaccompagnerà a casa della madre;
dal compimento di tre anni di età, verrà inserito il pernottamento nella settimana in cui il we è di competenza materna, così che il padre prenderà il minore a scuola in un pomeriggio e lo terrà con sé sino alle ore 19,00 del giorno successivo, oltre a quanto previsto già dal mese di aprile 2026; nell'anno
2025 il padre potrà tenere con sé il minore durante le vacanze di Natale il giorno della Vigilia dalle ore
10,00 sino alle ore 22,00 ed un ulteriore giorno da concordare tra le parti (in assenza di accordo il giorno 31 dicembre dalle ore 10,00 alle ore 21,00), oltre al normale calendario;
nell'anno 2026 il padre potrà tenere il minore durante le vacanze di Pasqua dal sabato mattina fino alla domenica di Pasqua alla sera alle ore 21,00 e per una settimana durante le vacanze estive nel mese di agosto, da concordare tra i genitori entro il 31 maggio (in assenza di accordo, il padre terrà il minore la secondo settimana di agosto); dal Natale 2026, il padre potrà tenere il minore durante le vacanze di Natale dal 24 al 30 dicembre o dal 31 dicembre al 6 gennaio secondo il criterio dell'alternanza con la madre (per l'anno
2026 il padre terrà il minore nel primo periodo), durante le vacanze di Pasqua per tre giorni comprensivi ad anni alterni del giorno di Pasqua o quello di pasquetta, durante le vacanze estive ciascun genitore potrà trascorrere con il minore due settimane anche non consecutive da concordare ogni anno entro il 31 maggio (in assenza di accordo il padre trascorrerà con il minore le prime due settimane di agosto e la madre le ultime due negli anni pari e viceversa negli anni dispari); ulteriori festività o ponti ed il compleanno del bambino secondo il criterio dell'alternanza.
DISPONE che il padre versi alla madre la somma di euro 200,00 mensili, oltre rivalutazione ISTAT annuale, entro il giorno 5 di ogni mese, a titolo di mantenimento per il minore, oltre al 50% delle spese straordinarie come da Protocollo del Tribunale di Torino.
DA' ATTO che la madre possa richiedere e trattenere l'intero ammontare dell'assegno unico.
DA' ATTO che le disposizioni economiche avranno decorrenza dalla data del deposito del ricorso.
Spese compensate.
pagina 4 di 5 Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data
4.11.2025
Il Giudice Rel. Il Presidente
Dott. Isabella Messina Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
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