Ordinanza collegiale 13 maggio 2022
Ordinanza collegiale 5 luglio 2022
Sentenza 9 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 1B, sentenza 09/06/2025, n. 11150 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 11150 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 09/06/2025
N. 11150/2025 REG.PROV.COLL.
N. 04310/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4310 del 2022, integrato da motivi aggiunti, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Geremia Biancardi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Difesa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
previa sospensiva
1) Del provvedimento del 3 febbraio 2022, notificato in pari data al ricorrente, con il quale la Commissione per gli accertamenti psicofisici, riunitasi presso il Centro Nazionale di Selezione di Foligno, ha dichiarato, il ricorrente, inidoneo agli accertamenti psicofisici;
2) della graduatoria di merito del concorso, se approvata, della quale si ignorano estremi e contenuto;
3) dei verbali redatti dalla Commissione Medica, dei quali si ignorano estremi e contenuto, con i quali è stato formulato il giudizio di non idoneità del ricorrente e ove occorra, se interpretati in malam partem , delle Direttive Tecniche del 4 giugno 2014, emanate con decreto del Ministro della Difesa, regolanti lo svolgimento degli accertamenti attitudinali del concorso in oggetto, nonché di eventuali altre direttive tecniche, approvate dal Ministero competente, se e in quanto lesive dei diritti e degli interessi del ricorrente;
4) del bando di concorso pubblicato nella G.U. della Repubblica Italiana, con cui il Ministero della Difesa, Direzione generale per il Personale Militare, ha indetto un concorso per titoli ed esami per il reclutamento nell'Esercito di 4000 VFP 1, in ogni parte ritenuta di interesse per l'odierna impugnativa del ricorrente;
5) di ogni altro atto o presupposto, preordinato, connesso o conseguente ivi e per quanto lesivo dei diritti e degli interessi del ricorrente.
Nonché per l'accertamento
1) del diritto del ricorrente ad essere dichiarato idoneo ai fini concorsuali con ogni statuizione consequenziale;
Per quanto riguarda i motivi aggiunti depositati il 10/8/2022:
per l'annullamento
previa sospensiva
- della graduatoria di merito afferente il concorso -bando di concorso pubblicato nella G.U. della Repubblica Italiana, con cui il Ministero della Difesa, Direzione Generale per il Personale Militare, ha indetto un concorso per titoli ed esami per il reclutamento nell'Esercito di 4000 VFP 1;
- Del decreto M.D AB05933 REG2022 0303275 inerente le graduatorie di merito del 2° blocco 2021 - afferente il concorso cui partecipava il ricorrente pubblicato nella G.U. della Repubblica Italiana, con cui il Ministero della Difesa, Direzione Generale per il Personale Militare, indetto per titoli ed esami per il reclutamento nell'Esercito di 4000 VFP 1 – pubblicato in data 30 maggio 2022;
- di tutti gli elenchi dei convocati VFP 1 2° blocco 2021 e recuperi – 2° scaglione (convocazione ai RAV) e successive integrazioni, resi noti in data 1 giugno e 21 giugno 2022;
- di ogni altro atto, graduatoria, elenco afferente il concorso de quo, presupposto, preordinato, connesso o conseguente ivi e per quanto lesivo dei diritti e degli interessi del ricorrente
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero della Difesa;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 16 maggio 2025 il dott. Fabio Belfiori e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Nel ricorso all’esame il ricorrente riferisce di aver partecipato al concorso indetto dal Ministero della Difesa per il reclutamento quale volontario in ferma prefissata di un anno, nell’Esercito italiano per il 2021, scegliendo di concorrere per il blocco relativo ai 1907 posti per incarico/specializzazione da assegnare. Durante l’espletamento del concorso e dopo aver superato, il 1° febbraio 2022 le prove di efficienza fisica, il 2 febbraio 2022, i test psicoattitudinali e il colloquio, il 3 febbraio 2022, il ricorrente, è stato giudicato inidoneo agli accertamenti psicofisici per le seguenti cause: “ L2 – insufficienza aortica lieve; descrizione appendicectomia; Codice: 230 Coefficiente: 2 Caratteristica : LI descrizione: il piede cavo bilaterale con angolo di: Costa Bertani > 120° e = 135°; Moreau > 140°e = 155°; senza alterazioni anatomico – funzionali concomitanti del piede ”.
Successivamente, il 9 febbraio 2022, il ricorrente, si è sottoposto autonomamente ad accertamenti cardiologici presso l’ASL Napoli 1, i cui esiti non hanno evidenziato le patologie citate.
Anche l’accertamento sanitario ortopedico, autonomamente effettuato, non forniva evidenze patologiche.
Mediante supporto di perizia medico legale di parte, il ricorrente contesta il provvedimento impugnato, attraverso un unico motivo di diritto.
Eccesso di potere – irragionevolezza – ingiustizia manifesta – assoluta carenza di presupposti di fatto e di diritto – travisamento di fatto e disparità di trattamento – difetto di istruttoria – violazione e falsa applicazione artt. 3, 4 e 97 della Costituzione e delle direttive tecniche emanate dal Ministero della Difesa in data 4 giugno 2014 – violazione e falsa applicazione art.10 bando di concorso .
Si sottolinea che le risultanze dell’operato della Commissione medica preposta agli accertamenti psicofisici, che hanno portato a diagnosticare “ insufficienza aortica lieve e piede cavo bilaterale ”, sono state smentite sia dalla documentazione medica rilasciata da strutture pubbliche, che dalla perizia tecnica prodotta.
In particolare, si evidenzia che la perizia medica afferma come “ Nei casi con insufficienza aortica lieve sono consentite tutte le attività ”.
Relativamente al piede si dice che dai nuovi accertamenti sanitari cui il ricorrente si è sottoposto, risulta “ piede normoconformato bilateralmente negativo per piede cavo bilaterale ”.
Il provvedimento impugnato, si afferma, è illegittimo anche per difetto di motivazione e di istruttoria, perché non si riesce a comprendere in virtù di quali norme il ricorrente sia stato ritenuto inidoneo.
Il difetto di istruttoria, secondo il ricorrente, emerge anche dalla lettura della direttiva tecnica emanata con decreto del Ministro della Difesa, del 4 giugno 2014 che, al punto 6 delle avvertenze, statuisce che “ nella presente direttiva vengono utilizzate espressioni quali lieve, medio, grave, al fine di indicare la rilevanza clinica e medico – legale dell’affezione. L’espressione rilevante, invece, indica quell’incidenza attribuibile a un’affezione che, anche se lieve sul piano clinico , sotto il profilo medico legale costituisce impedimento all’espletamento del servizio militare ”.
Per il ricorrente appare chiara l’illegittimità del provvedimento impugnato, per evidente vizio di istruttoria e di motivazione, considerata la circostanza che la patologia aortica riscontrata sia stata classificata di lieve entità e non rilevante, (così come quella ortopedica, considerata senza alterazioni anatomico funzionali concomitanti del piede), per cui il provvedimento di esclusione doveva dare conto dell’iter logico seguito e delle valutazioni medico – legali compiute dalla Commissione medica, che aveva l’obbligo di effettuare un approfondimento dell’incidenza delle patologie riscontrate sulle mansioni che il ricorrente, in caso di superamento del concorso, sarebbe stato chiamato a svolgere.
Il provvedimento impugnato, secondo il ricorrente, è illegittimo anche perché i coefficienti da attribuire ai profili sanitari variano da 1 a 4, proprio in ragione dell’entità delle patologie eventualmente riscontrate; inopinatamente, per il profilo sanitario AC (apparato cardiocircolatorio), risulta l’attribuzione di un coefficiente 1 poi sbarrato, senza l’attribuzione di alcun altro coefficiente dal quale poter misurare il grado di inidoneità attribuito, per quel profilo, al ricorrente, per cui anche per tale motivo il provvedimento di inidoneità sarebbe illegittimo.
Il ricorso era assistito da istanza cautelare e di consulenza tecnica d’ufficio o nomina di un verificatore.
Con ordinanza n. 5981/2022 questo Tribunale ha disposto verificazione “ intesa ad accertare, in contraddittorio tra le parti, la sussistenza o meno di “L 2 insufficienza aortica lieve; descrizione appendicectomia….; piede cavo bilaterale, senza alterazioni anatomico – funzionali concomitanti del piede”, al fine di accertare l’idoneità sanitaria o meno dello stesso al reclutamento, incaricando di ciò il Ministero della Difesa - Direzione Generale di Sanità dell'Arma dei Carabinieri, con sede in Roma, che provvederà a mezzo di Commissione Medica - con facoltà di delegare anche ad una idonea struttura periferica avente sede vicino alla residenza del ricorrente nonché con facoltà di avvalersi della consulenza resa da specialisti dipendenti da strutture legate all’Amministrazione da appositi rapporti di tipo privatistico ai sensi del DPR 30.5.2002 n. 115, Titolo VII, parte II ”.
Con ordinanza n. 9129/2022 questo Tribunale, vista la indisponibilità del verificatore indicato,
ha disposto “ nuova verificazione, intesa ad accertare la sussistenza o meno della predetta causa di inidoneità, incaricando di ciò un nuovo organo verificatore, e cioè la Commissione sanitaria di appello dell’Aeronautica Militare, che provvederà a mezzo di una Commissione - con facoltà di avvalersi della consulenza resa da specialisti, dipendenti da strutture legate all’Amministrazione da appositi rapporti di tipo privatistico ai sensi del DPR 30.5.2002 n. 115, Titolo VII, parte II ”.
Il ricorrente ha, poi, notificato atto di motivi aggiunti, assistiti da domanda di sospensiva, con cui ha censurato, per gli stessi motivi di doglianza sollevati con il ricorso principale, gli ulteriori atti, indicati in epigrafe, adottati dalla P.A. procedente nell’ambito del concorso de quo .
All’esito della udienza in camera di consiglio del 19 ottobre 2022, su istanza di parte, la domanda cautelare è stata cancellata dal ruolo.
All’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato del 16 maggio 2025, ricorso e motivi aggiunti, sono passati in decisione.
Il ricorso i motivi aggiunti sono infondati e vanno respinti per le seguenti ragioni.
Il 3 agosto 2022 il verificatore ha depositato le proprie conclusioni, in cui si attesta che il ricorrente è affetto da insufficienza aortica lieve – moderata e che non è idoneo al servizio militare ai sensi dell’art. 582 comma 1 lett. l punto 2 del DPR 15 marzo 2010, n. 90.
Tali risultanze, non individuano altre patologie ostanti, ma quella posta in evidenza, porta a confermare il giudizio di inidoneità al servizio militare qui impugnato.
Il Collegio non ravvisa ragioni per discostarsi da quanto posto in evidenza dalla disposta verificazione, per cui il ricorso va respinto.
Le spese di verificazione, quantificate dal verificatore in complessive euro 500,00 (cinquecento/00) sono poste a carico del ricorrente e andranno versate secondo quanto previsto a pag. 5 del deposito del 3 agosto 2022.
Si ravvisano sufficienti ragioni per la compensazione delle altre spese di lite, in considerazione del bene della vita perseguito dal ricorrente con il presente giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso e sui motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, li rigetta.
Le spese di verificazione, quantificate in complessive euro 500,00 (cinquecento/00) sono poste a carico del ricorrente, da versarsi come da motivazione; compensate le ulteriori spese di lite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all’articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 16 maggio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Maria Barbara Cavallo, Presidente FF
Nino Dello Preite, Primo Referendario
Fabio Belfiori, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Fabio Belfiori | Maria Barbara Cavallo |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.