Sentenza 15 settembre 2021
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. I, sentenza 15/09/2021, n. 1093 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 1093 |
| Data del deposito : | 15 settembre 2021 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 15/09/2021
N. 01093/2021 REG.PROV.COLL.
N. 00392/2019 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 392 del 2019, integrato da motivi aggiunti, proposto da
NO US, rappresentato e difeso dagli avvocati Mario Caliendo e Giovanni Di Caterino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Università degli Studi Verona, in persona del Rettore in carica, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Venezia, domiciliata in Venezia, piazza San Marco, 63;
per l'annullamento
per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
1) del provvedimento emesso dalla Università degli Studi di Verona, con protocollo n. 106531 del 18 febbraio 2019, notificato in pari data, recante il diniego della richiesta del dott. NO US di voler ottenere la riconversione creditizia dei titoli posseduti con l’iscrizione diretta ad anni superiori al primo del Corso di Laurea in Fisioterapia;
2) di ogni altro atto e/o provvedimento preordinato, connesso e conseguente se ed in quanto lesivo dei diritti ed interessi del ricorrente presupposto;
nonché per la condanna ex art. 30 cod. proc. amm. dell'Amministrazione intimata
al risarcimento in forma specifica del danno subito dal ricorrente, ordinando – previa valutazione e conversione dei crediti formativi – l'iscrizione al Corso di Laurea in Fisioterapia e di ogni altro atto e/o provvedimento preordinato, connesso e conseguente se ed in quanto lesivo dei diritti ed interessi del ricorrente presupposto.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da NO US il 26 settembre 2019:
per l’annullamento altresì:
3) della nota del Rettore prot. n. 184666;
4) della nota della Commissione da cui emergerebbe l’impossibilità ad iscrivere il ricorrente al corso di laurea in fisioterapia mai notificata la ricorrente e depositata in segreteria del TAR Veneto Venezia e mai comunicata ai difensori del ricorrente;
5) di ogni altro atto e/o provvedimento preordinato, connesso e conseguente se ed in quanto lesivo dei diritti ed interessi del ricorrente presupposto.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Università degli Studi di Verona;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza del giorno 14 luglio 2021 il dott. Filippo Dallari;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Con istanza del 17 gennaio 2019, il ricorrente ha chiesto all’Università degli Studi di Verona il riconoscimento e la valutazione del Diploma di Educazione Fisica, conseguito nel 2002 presso l’Istituto Superiore di Educazione Fisica Pareggiato di Bologna, e del Diploma triennale di Massofisioterapista (ai sensi della legge n. 403 del 1971), conseguito presso l’Istituto “EN RM” di Perugia, con la consequenziale iscrizione diretta - senza concorso - al corso di Laurea in Fisioterapia.
1.1. Tale istanza è stata respinta dall’Amministrazione resistente con nota del 18 febbraio 2019 in quanto, analizzati i programmi dei corsi di formazione presentati ed elaborate le tabelle di comparazione degli esami sostenuti con il piano di studi del Corso di Laurea in Fisioterapia, “ Da tali tabelle emerge chiaramente una non congruenza dei piani rispetto al piano del Corso suddetto: dall’esame si rilevano carenze teoriche e pratico-applicative del Corso di Massofisioterapia frequentato dall’interessato rispetto a quanto previsto dall’ordinamento didattico del Corso di Laurea in Fisioterapia dell’Università di Verona. Inoltre, il Corso organizzato dall’Istituto RM non esplica gli obbiettivi formativi e le competenze attese come invece richiesto dalle direttive Europee richiamate espressamente nei ‘Descrittori di Dublino’ (art. 3. Regolamento didattico del CdS). La Commissione ha poi preso visione della documentazione relativa al diploma di Educazione Fisica conseguito presso l’Istituto Superiore di Educazione Fisica Pareggiato Bologna e, oltre ad evidenziare l’importante non congruità di piano, rileva che tale titolo non comporta un accesso diretto al Corso di Laurea in Fisioterapia. Infatti, per ottenere l’iscrizione ad anni successivi al primo ad un corso di studio per il quale è previsto il numero programmato, lo studente deve risultare vincitore per uno dei posti messi a concorso. Inoltre in presenza di laurea differente a quella per la quale si chiede l’iscrizione è necessario superare il test d’ingresso. La Commissione si riserva di valutare nuovamente gli esami sostenuti ai soli fini del riconoscimento dei crediti in seguito all’eventuale superamento del test d’ingresso per accedere al corso di laurea ”.
1.2. Con ricorso, notificato in data 12 aprile 2019 e depositato in data 18 aprile 2019, il ricorrente ha impugnato tale provvedimento di rigetto sulla base dei seguenti motivi.
I - Violazione e falsa applicazione degli art. 3 e 97 Cost.; violazione e falsa applicazione della legge n. 241 del 1990; violazione della par condicio; disparità di trattamento; eccesso di potere; sviamento .
La domanda formulata dal ricorrente sarebbe stata volta ad ottenere l’iscrizione ad anni superiori al primo sulla scorta di tutti i titoli posseduti dallo stesso e il superamento dell’esame di cui all’art. 1, commi 1 e 4, della legge 2 agosto 1999, n. 264, sarebbe necessario esclusivamente per l’accesso al primo anno del corso di studi, non per i trasferimenti agli anni successivi, che sarebbero invece disciplinati dall’art. 3, commi 8 e 9, del d.m. del 16 marzo 2007.
L’Università avrebbe quindi dovuto riconoscere al ricorrente la riconversione dei crediti formativi e l’automatica iscrizione al corso di Laurea di Fisioterapia.
Gli studenti, come il ricorrente, che vogliono iscriversi ad anni successivi al primo non dovrebbero risentire dei “ posti disponibili ” né delle limitazioni connesse al necessario superamento dei testi di ingresso.
II - Violazione e falsa applicazione dell’art. 97 Cost.; violazione degli artt. 2, 3, 21, 41 Cost.; violazione della legge n. 241 del 1990; difetto di motivazione dei provvedimenti impugnati; carenza di presupposti; eccesso di potere; sviamento .
Il ricorrente avrebbe sostenuto esami il cui contenuto didattico sarebbe equipollente a quello che dovrebbe sostenere durante il percorso di studi del corso di Laurea in Fisioterapia e il Diploma di Educazione Fisica sarebbe equiparato alla Laurea in Scienze Motorie.
Pertanto l’Università prima di respingere la sua istanza avrebbe dovuto valutare tali titoli.
3. Costituitasi in giudizio l’Università ha evidenziato l’infondatezza delle censure proposte in quanto, da un lato, il diploma di Educazione Fisica è stato valutato e ritenuto incongruo rispetto al piano didattico dell’Ateneo da parte della Commissione didattica preposta e, dall’altro lato, l’Adunanza Plenaria con sentenza n. 16 del 9 novembre 2018, ha escluso che il diploma di massofisioterapista consenta l’iscrizione alla facoltà di Fisioterapia né dia vita a forme di facilitazione in sede di ammissione al corso universitario.
4. Con ricorso per motivi aggiunti, notificato e depositato inda 26 settembre 2021, il ricorrente ha impugnato il verbale della Commissione e la nota del Rettore prot. n. 184666, proponendo i seguenti ulteriori motivi.
I - Violazione e/o elusione del giudicato cautelare; eccesso di potere per sviamento.
In presenza di esami equipollenti – affini – in misura sufficiente per l’iscrizione ad anni successivi, solo la mancanza di posti disponibili potrebbe giustificare il rigetto dell’istanza di immatricolazione.
La motivazione di non congruità degli esami sostenuti rispetto al piano didattico dell’Ateneo sarebbe generica e stereotipata.
L’Università avrebbe dovuto valutare in concreto gli esami di ogni modulo e i relativi piani di studio, verificando i contenuti e il programma degli esami in comune tra i due corsi di laurea.
I crediti in possesso del signor US che andrebbero resi equipollenti sarebbero più di 40, frutto – sostiene il ricorrente - di esami presenti in entrambi i corsi di laurea, con programmi sovrapponibili e spesso con testi uguali.
In particolare avrebbero dovuto essere oggetto di dispensa i moduli di Scienze Propedeutiche Fisiche e Biologiche, di Anatomia, di Fisiologia e di chinesiologia .
In alternativa l’Università avrebbe dovuto indicare al ricorrente misure di compensazione per consentire la riconversione degli esami.
II - Eccesso di potere per erronea e carente motivazione; carente istruttoria; manifesta illogicità della valutazione.
La valutazione di non corrispondenza degli esami sostenuti rispetto a quelli del piano didattico dell’Ateneo oltre ad essere motivata in modo generico e stereotipato sarebbe manifestamente irragionevole.
In particolare sarebbe illegittimo il mancato riconoscimento di crediti al titolo di massofisioterapia poiché non sarebbe un titolo universitario. Il titolo di massofisioterapia avrebbe dovuto essere riconvertito in crediti formativi universitari.
III - Violazione e falsa applicazione dell’art. 97 Cost.; violazione e falsa applicazione della legge n. 264 del 1999; violazione e falsa applicazione della legge n. 241 del 1990; difetto di motivazione; carenza istruttoria; eccesso di potere; sviamento.
L’Università avrebbe dovuto prevedere misure compensative per i singoli insegnamenti. Il riconoscimento del precedente percorso di studio poteva infatti essere anche solo parziale. Con l’inciso finale del provvedimento, l’Università avrebbe riconosciuto di non avere valutato compiutamente i singoli esami.
5. In vista della discussione del merito del ricorso l’Università ha prodotto le tabelle di raffronto dei titoli posseduti dal ricorrente e all’udienza del 17 luglio 2021 la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
1. Le censure proposte, che per ragioni di connessione possono essere esaminate congiuntamente, non sono condivisibili.
1.1. Con la sentenza n. 1 del 2015 l’Adunanza Plenaria ha chiarito che:
- il superamento del test di cui all’art. 4 della legge 2 agosto 1999, n. 264 è richiesto solo per l’ammissione ed immatricolazione al primo anno di corso;
- i trasferimenti tra università – italiane e straniere – sono invece disciplinati dall’art. 3, commi 8 e 9, del d.m. 16 marzo 2007, disposizione che non richiede il superamento del test di cui all’art. 4 della legge 2 agosto 1999, n. 264, e dalla normativa che gli Atenei, nell’ambito della propria autonomia regolamentare, potranno stabilire: i posti disponibili, sulla base del rispetto della ripartizione di posti effettuata dal Ministero negli anni precedenti per ogni singola annualità; le modalità di graduazione delle domande; i criteri e le modalità per il riconoscimento dei crediti;
- il superamento del test di cui all’art. 4 della legge 2 agosto 1999, n. 264 può quindi essere richiesto per il solo accesso al primo anno di corso e non anche nel caso di domande di accesso dall’esterno direttamente ad anni di corso successivi al primo;
- il trasferimento è tuttavia sempre condizionato alla sussistenza di posti disponibili;
- altresì in caso di trasferimento l’Università può svolgere “ un rigoroso vaglio, in sede di riconoscimento dei crediti formativi acquisiti presso l’università straniera in relazione ad attività di studio compiute, frequenze maturate ed esami sostenuti, della qualificazione dello studente ”;
- qualora, all’esito di tale rigoroso vaglio, lo studente risulti avere “ superato un numero di esami in numero tale da non potersi ritenere idoneo che alla sua iscrizione al solo primo anno, non potrà che affermarsi il suo obbligo di munirsi del requisito di ammissione di cui all’art. 4 della legge n. 264/1999”.
In definitiva, anche in caso di domanda di trasferimento, lo studente che non abbia conseguito il riconoscimento di esami-crediti in misura sufficiente all’iscrizione ad anni successivi al primo, dovrà comunque sostenere il test di ingresso di cui all’art. 4 della legge 2 agosto 1999, n. 264.
1.2. Con la sentenza n. 16 del 9 novembre 2018, l’Adunanza Plenaria ha ulteriormente precisato che:
- le prove di ammissione ai corsi universitari ad accesso programmato, di cui all’art. 4 della legge 2 agosto 1999, n. 264, si collocano nel punto di intersezione di più esigenze e rispondono contemporaneamente a più funzioni, tra cui: a) verificare la sussistenza dei requisiti di cultura per lo studente che aspira ad essere accolto per la prima volta nel sistema universitario; b) garantire l’offerta di livelli di istruzione adeguati alle capacità formative degli atenei; c) consentire la circolazione nell’ambito dell’Unione europea delle qualifiche conseguite;
- in ragione della plurifunzionalità del test di ammissione deve pertanto escludersi che tale test possa essere omesso sulla base del riscontro in capo al richiedente di determinati requisiti (della sua qualificazione);
- “ il diploma di massofisioterapista, rilasciato ai sensi della l. 19 maggio 1971 n. 403, non consente ex se l’iscrizione alla facoltà di Fisioterapia né dà vita, nella fase di ammissione al corso universitario, ad alcuna forma di facilitazione, nemmeno se posseduto unitamente ad altro titolo di scuola secondaria di secondo grado di durata quinquennale. L’iscrizione alla facoltà di Fisioterapia potrà quindi avvenire solo secondo le regole ordinarie che postulano il possesso di un titolo idoneo all’accesso alla formazione universitaria ed il superamento della prova selettiva di cui all’art. 4 della legge 2 agosto 1999, n. 264 ”;
- anche nel caso di istanze di trasferimento e di iscrizione ad anni successivi al primo di accesso, tale diploma non può considerarsi equipollente con il titolo universitario di fisioterapista, spettando in ogni caso alla discrezionalità dell’Ateneo valutarne la rilevanza ai fini dell’eventuale riconoscimento di crediti formativi.
In definitiva anche in caso di trasferimento spetta sempre all’Università valutare l’eventuale “ riconversione creditizia ” del diploma di massofisioterapista.
2. Nel caso di specie, l’istanza del 17 gennaio 2019 presentata dal ricorrente all’Ateneo era espressamente diretta all’iscrizione alla Facoltà di Fisioterapia, con il contestuale riconoscimento dei titoli pregressi.
Solo in sede di impugnazione il ricorrente riqualifica la propria domanda come di trasferimento da altro ateneo.
2.1. Dalla documentazione prodotta tuttavia il ricorrente risulta avere conseguito due diplomi di carattere non universitario e segnatamente: il Diploma di Educazione Fisica, conseguito nel 2002 presso l’Istituto Superiore di Educazione Fisica Pareggiato di Bologna e il Diploma triennale di Massofisioterapista (ai sensi della legge n. 403 del 1971), conseguito presso l’Istituto “ EN RM ” di Perugia.
In definitiva il ricorrente, prima della presentazione della domanda di iscrizione diretta al corso di Laurea in Fisioterapia, non risulta essere stato iscritto ad altro ateneo e tale domanda non può quindi essere qualificata come istanza di trasferimento.
2.2. L’art. 1 della 18 giugno 2002, n. 136, equipara i diplomi in educazione fisica, rilasciati dagli istituti superiori di educazione fisica pareggiati, esclusivamente “ ai fini dell’accesso ai pubblici concorsi ed alle attività professionali ”, riconoscendo invece ad ogni ateneo la possibilità di “ definire l’accesso ” di tali diplomati “ ai corsi di laurea specialistica afferenti alle classi 53/S (Classe delle lauree specialistiche in organizzazione e gestione dei servizi per lo sport e le attività motorie), 75/S (Classe delle lauree specialistiche in scienze e tecnica dello sport) e 76/S (Classe delle lauree specialistiche in scienze e tecniche delle attività motorie preventive e adattative) di cui al decreto del Ministero dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica 28 novembre 2000, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 18 del 23 gennaio 2001, nonché ai master universitari di primo livello ”.
In questo senso il diploma di Educazione Fisica conseguito dal ricorrente non risulta normativamente equiparato alla laurea in Scienze Motorie ai fini del trasferimento ad un anno successivo al primo del corso di Laurea in Fisioterapia e ogni valutazione sarebbe in ogni caso rimessa alla discrezionalità dell’Università.
2.3. Alla luce delle affermazioni dell’Adunanza Plenaria, secondo cui il test di ingresso, avendo plurime funzioni, non può essere evitato sulla base del mero riscontro in capo al richiedente di determinati requisiti – della sua qualificazione - la nota dell’Amministrazione non presenta i vizi lamentati: trattandosi di primo accesso ad un corso universitario il ricorrente avrebbe dovuto sostenere il test di ingresso.
3. Fermo quanto sopra, in ogni caso dalla motivazione della nota del 18 febbraio 2019 dell’Università nonché dalle tabelle di comparazione degli esami sostenuti dal ricorrente con il piano di studi del Corso di Laurea in Fisioterapia, emerge che la Commissione competente ha comunque effettivamente valutato i titoli presentati dal ricorrente, ritenendo tuttavia che nel loro complesso tali titoli non siano idonei a consentire l’iscrizione ad anni successivi al primo.
La Commissione, pur riconoscendo la possibilità di riconvertire in crediti formativi parte degli esami sostenuti dal ricorrente, ha rilevato “ carenze teoriche e pratico-applicative ” del Corso di Massofisioterapia da questi frequentato e una “ importante non congruità di piano ” in relazione al diploma in Educazione Fisica.
Va del resto ribadito come la riconversione creditizia sia espressione di una scelta discrezionale dell’università e quindi lo scrutinio del giudice amministrativo vada contenuto entro i ristretti limiti della illogicità o irrazionalità manifeste (Cons. Stato, Ad. Plen., 9 novembre 2018, n. 16).
E deve escludersi che le sopra riportate motivazioni, espresse dall’Università resistente, presentino tali macro vizi logici.
3.1. Peraltro, dalle tabelle di raffronto, depositate dall’Amministrazione in data 20 aprile 2021 e non oggetto di specifica contestazione, risulta che, anche qualora fossero stati riconosciuti al ricorrente gli oltre 40 crediti indicati nel ricorso per motivi aggiunti (pag. 6), lo stesso non avrebbe comunque conseguito crediti sufficienti ad ottenere l’iscrizione agli anni successivi al primo (59 crediti: pertanto, come rilevato dall’Adunanza Plenaria, anche qualificando l’istanza del ricorrente come di trasferimento anziché di primo accesso, il signor US avrebbe comunque dovuto sostenere il test di ingresso.
4. Va d’altra parte aggiunto che – come si desume dalla motivazione dell’atto impugnato – l’Università avrebbe dovuto comunque garantire la par condicio dei richiedenti, non solo in sede di prima iscrizione attraverso il test di ingresso, bensì anche in sede di trasferimento.
Anche in questo senso la domanda di iscrizione automatica ai successivi anni del corso di laurea non avrebbe potuto essere accolta.
5. Il ricorso va pertanto respinto.
In ragione della peculiarità della fattispecie e dei contrasti interpretativi in ordine alle questioni proposte, confermati dal duplice intervento dell’Adunanza Plenaria, sussistono i presupposti per compensare le spese.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso nella camera di consiglio del giorno 14 luglio 2021, tenutasi da remoto in modalità videoconferenza, con l'intervento dei magistrati:
Maddalena Filippi, Presidente
Nicola Bardino, Referendario
Filippo Dallari, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Filippo Dallari | Maddalena Filippi |
IL SEGRETARIO