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Sentenza 12 novembre 2025
Sentenza 12 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. La Spezia, sentenza 12/11/2025, n. 324 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. La Spezia |
| Numero : | 324 |
| Data del deposito : | 12 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DELLA SPEZIA
VERBALE DI UDIENZA DA REMOTO
Il giorno 12/11/2025 alle ore 9,23 nei locali del Tribunale della Spezia, Palazzo di
Giustizia, aula udienze di lavoro, davanti al giudice monocratico in funzione di giudice del lavoro e della previdenza sociale Marco AN, nelle cause di lavoro riunite iscritte ai nn. 926/25 e 949/25 promosse da c.f. Parte_1 C.F._1
c.f. Parte_2 C.F._2
(avv. Michele Serpe) contro
(funzionaria dott.ssa Anna Manfredi) Controparte_1
Sono collegati e dichiarano la loro identità:
l'avv. Michele Serpe;
la dott.ssa Daniela Tamburrino.
Gli intervenuti danno atto che nei luoghi da cui si collegano non sono presenti soggetti non legittimati e che non hanno in corso collegamenti con soggetti non legittimati. Il giudice rammenta che è vietata la registrazione dell'udienza, in tutto o in parte, in audio e/o in video.
Si dà atto della riunione alla presente causa di quella rubricata al n. 949/25.
Le parti discutono riportandosi agli atti, esonerano il giudice dal collegamento per la lettura del provvedimento e danno atto che l'udienza si è svolta regolarmente e che vi hanno partecipato nel pieno rispetto del contraddittorio.
All'esito della camera di consiglio il giudice pronuncia sentenza, dando lettura ad aula vuota della motivazione e del dispositivo che seguono:
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Osservato quanto segue:
1. Con ricorsi depositati l'8.9.2025 e il 15.9.2025 e , Parte_1 Parte_2 in servizio presso una scuola sita nel circondario del Tribunale al momento della proposizione della domanda, premesso di aver svolto attività di docente con
1 contratti a tempo determinato rispettivamente negli aa.ss. 2021/22, 2022/23,
2023/24 e 2024/25 (la prima) e negli aa.ss. 2020/21, 2022/23 e 2024/25 (la seconda), hanno chiesto la carta docente o in subordine il risarcimento del danno.
Il resiste. CP_1
2. Per quanto riguarda la carta docente, la questione discussa in causa (già decisa in senso favorevole alle ragioni del ricorrente in numerose pronunce di questo ufficio) è stata oggetto di un intervento nomofilattico ai sensi dell'art. 363 bis c.p.c. della Corte di Cassazione (Cass., ss. uu.,27.10.2023 n. 29961) che ha fissato i seguenti principi di diritto:
“1) La Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma
1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n.
124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al . CP_1
“2) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L.
n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per
l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.
“3) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L.
n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, spetta il risarcimento, per i danni che siano da essi allegati, rispetto ai quali, oltre alla prova presuntiva, può ammettersi la liquidazione equitativa, da parte del giudice del merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui l'attribuzione è funzionale, o quant'altro
2 rilevi), ed entro il massimo costituito dal valore della Carta, salvo allegazione e prova specifica di un maggior pregiudizio.
“4) L'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della Carta
Docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui all'art. 4, comma 1 e 2, L. n. 124/1999, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica;
la prescrizione delle azioni risarcitorie per mancata attribuzione della Carta
Docente, stante la natura contrattuale della responsabilità, è decennale ed il termine decorre, per i docenti già transitati in ruolo e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico”.
Anche in considerazione della ratio dell'istituto regolato dall'art. 363 bis c.p.c., il giudice presta adesione all'insegnamento della Corte.
Va solo aggiunto che i medesimi principi valgono anche in relazione all'art. 15 DL
69/23 che, per l'a.s. 2023/24, ha riconosciuto la carta docente ai soli supplenti annuali su organico di diritto.
3. La Corte di Cassazione non ha invece potuto prendere posizione sulla rilevanza, ai fini del riconoscimento del beneficio in misura intera, dello svolgimento di un orario ridotto.
Sul punto, il giudice intende dare continuità, per quanto di ragione, ai precedenti interni: “…quand'anche il lavoratore a tempo determinato non svolga l'orario completo, ciò non sembra rappresentare idoneo motivo per escludere il diritto al riconoscimento della Carta, dato che sussiste analoga ratio di favorire
l'aggiornamento professionale e non si rinvengono indici normativi della necessità di riproporzionare il beneficio al minor orario svolto” (si cita da Trib.
Spezia, 14.2.2023 n. 38).
4. La Corte non ha preso posizione neppure sulla possibilità di riconoscere il beneficio anche ai docenti che abbiano prestato nell'anno scolastico una serie di supplenze brevi per un numero di giorni pari o superiore a 180 (artt. 489 comma
1 nel testo previgente e 527 D. Lgs. 297/94, art. 1 comma 116 legge 107/15), o anche per un numero di giorni inferiore (e in tale ultimo caso se il beneficio debba
3 essere riconosciuto per intero o pro rata temporis e se possa essere riconosciuto anche in relazione a supplenze di entità minima).
La giurisprudenza dell'ufficio si era espressa nei seguenti termini:
“Va premesso che la CGUE, nella pronuncia richiamata [18.5.2022 in C-450/21], pur rimettendo al giudice del rinvio la verifica della sussistenza di una situazione comparabile, ha tuttavia indicato al punto 43 come indici di comparabilità la
'natura del lavoro' e le 'competenze professionali richieste', entrambi elementi su cui non incide la brevità della supplenza. D'altra parte, la ragione obiettiva che giustifica la disparità di trattamento non può mai consistere nella sola natura temporanea dell'incarico, sicché neppure per questa via si potrebbe ritenere
l'infondatezza della domanda in relazione alle supplenze brevi. Ora, la ratio della carta docente è quella di sostenere la formazione continua dei docenti e valorizzarne le competenze professionali. Sotto questo punto di vista, si dovrebbe concludere che la medesima esigenza sussiste sia per i docenti di ruolo, sia per
i soggetti che possono essere chiamati a svolgere supplenze. Peraltro, appare evidente che, nel momento in cui non si rinviene la possibilità normativa di frazionare o riproporzionare l'erogazione, concedere la carta docente anche a persone utilizzate come supplenti in modo assolutamente episodico ed occasionale, al limite anche per un solo giorno, potrebbe comportare una discriminazione al contrario. La soluzione obbligata è allora quella di concedere la carta docente anche per l'a.s. in cui il docente abbia svolto un'attività che, da un punto di vista fattuale, non sia meramente episodica e abbia raggiunto almeno un certo livello di continuatività… Ad avviso di questo giudice, la valutazione deve svolgersi necessariamente in concreto… È pur vero che una valutazione svolta in questi termini opera necessariamente ex post e che l'amministrazione scolastica si potrebbe trovare nella pratica impossibilità di erogare inizialmente la provvista a un docente che svolge soltanto una lunga serie di supplenze brevi o brevissime. Si tratta, però, di un inconveniente di mero fatto e, a ben vedere, di una questione in larga parte suggestiva, essendo estrinseca alla fattispecie una valutazione dell'elemento soggettivo dell'amministrazione (la discriminazione, in effetti, opera sempre sul piano obiettivo)” (così Trib. Spezia, 14.2.2023 n. 38).
Alla luce della recente 3.7.2025 in C-268/24 della CCGUE, che ha affermato il seguente principio di diritto: “La clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura in allegato alla
4 direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale, come interpretata da un giudice nazionale supremo, che riserva il beneficio della carta elettronica dell'importo nominale di EUR 500 annui, che consente l'acquisto di diversi beni e servizi destinati a sostenere la formazione continua dei docenti, ai docenti di ruolo e ai docenti non di ruolo che effettuano supplenze per la durata dell'anno scolastico, ad esclusione dei docenti non di ruolo che effettuano supplenze di breve durata, a meno che tale esclusione non sia giustificata da ragioni oggettive ai sensi di tale disposizione. Il solo fatto che l'attività di questi ultimi non sia destinata a protrarsi fino al termine dell'anno scolastico non costituisce una siffatta ragione oggettiva”, l'orientamento dell'ufficio non può che essere confermato, dovendosi soltanto aggiungere che non risulta evidenziata alcuna ragione oggettiva di esclusione che non si risolva nella semplice temporaneità dell'incarico.
5. Applicando questi principi, con la doverosa precisazione che il non CP_1 ha contestato le allegazioni di fatto svolte in ricorso che comunque sono riscontrabili dai prodotti stati matricolari, negli aa.ss. oggetto di causa è Pt_2 stata incaricata di supplenze su organico di fatto sino al 30 giugno.
è stata incaricata: Parte_1
- nell'a.s. 2021/22 di supplenze brevi e saltuarie che si sono succedute senza soluzione di continuità fra il 20.10.2021 e il 10.6.2022;
- nell'a.s. 2022/23, di supplenze brevi e saltuarie che si sono succedute senza soluzione di continuità fra il 5.10.2022 e il 12.6.2023 in un'istituzione scolastica e fra il 10.11.2022 e il 29.6.2023 in un'altra;
- nell'a.s. 2023/24, di supplenze brevi e saltuarie che si sono succedute (con minime soluzioni di continuità) nei periodi 10.10.2023-27.3.2024, 3-26.4.2023 e
2.5-28.6.2024;
- nell'a.s. 2024/25, di una supplenza su organico di fatto sino al 30 giugno.
Nei primi tre aa.ss. si tratta quindi di periodi assolutamente paragonabili a un incarico annuale.
Il diritto a fruire della carta docente, quindi, sussiste per entrambi gli aa.ss. oggetto di lite.
5 Risulta poi documentalmente che le ricorrenti non siano fuoriuscite dal sistema scolastico.
La domanda, pertanto, si accoglie, nei termini di cui al dispositivo, oltre gli accessori nei termini di cui alla sentenza della Corte di Cassazione.
6. Le spese si liquidano come da dispositivo secondo il DM 55/14 s.m.i., tariffa lavoro, scaglione di valore 1101/5200, assenza di istruttoria, massima riduzione sui valori medi per la semplicità e serialità della procedura, computo separato per le fasi di studio e introduttiva, unitario con aumento per la difesa di due parti aventi interesse comune per la fase decisionale, con distrazione a favore del difensore antistatario.
pqm
definitivamente pronunciando, ogni ulteriore istanza disattesa, dichiara tenuto e condanna il , in persona del Controparte_1
pro tempore, a rilasciare a e a la Carta CP_2 Parte_1 Parte_2 elettronica del docente, con una provvista di € 500,00 per ciascun anno scolastico, per gli anni scolastici 2021/22, 2022/23, 2023/24 e 2024/25 (quanto a e 2020/21, 2022/23 e 2024/25 (quanto a ), oltre interessi legali Parte_1 Pt_2
o rivalutazione monetaria se maggiore dalla data del diritto all'accredito; condanna il , in persona del Controparte_1 CP_3
, a rifondere alle ricorrenti le spese di lite che liquida in € 98,00 per
[...] esborsi, € 1.798,90 per compensi, oltre spese generali, contributo previdenziale forense, IVA se dovuta e successive occorrende, con distrazione a favore del difensore antistatario avv. Michele Serpe.
Il giudice
Marco AN
6
VERBALE DI UDIENZA DA REMOTO
Il giorno 12/11/2025 alle ore 9,23 nei locali del Tribunale della Spezia, Palazzo di
Giustizia, aula udienze di lavoro, davanti al giudice monocratico in funzione di giudice del lavoro e della previdenza sociale Marco AN, nelle cause di lavoro riunite iscritte ai nn. 926/25 e 949/25 promosse da c.f. Parte_1 C.F._1
c.f. Parte_2 C.F._2
(avv. Michele Serpe) contro
(funzionaria dott.ssa Anna Manfredi) Controparte_1
Sono collegati e dichiarano la loro identità:
l'avv. Michele Serpe;
la dott.ssa Daniela Tamburrino.
Gli intervenuti danno atto che nei luoghi da cui si collegano non sono presenti soggetti non legittimati e che non hanno in corso collegamenti con soggetti non legittimati. Il giudice rammenta che è vietata la registrazione dell'udienza, in tutto o in parte, in audio e/o in video.
Si dà atto della riunione alla presente causa di quella rubricata al n. 949/25.
Le parti discutono riportandosi agli atti, esonerano il giudice dal collegamento per la lettura del provvedimento e danno atto che l'udienza si è svolta regolarmente e che vi hanno partecipato nel pieno rispetto del contraddittorio.
All'esito della camera di consiglio il giudice pronuncia sentenza, dando lettura ad aula vuota della motivazione e del dispositivo che seguono:
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Osservato quanto segue:
1. Con ricorsi depositati l'8.9.2025 e il 15.9.2025 e , Parte_1 Parte_2 in servizio presso una scuola sita nel circondario del Tribunale al momento della proposizione della domanda, premesso di aver svolto attività di docente con
1 contratti a tempo determinato rispettivamente negli aa.ss. 2021/22, 2022/23,
2023/24 e 2024/25 (la prima) e negli aa.ss. 2020/21, 2022/23 e 2024/25 (la seconda), hanno chiesto la carta docente o in subordine il risarcimento del danno.
Il resiste. CP_1
2. Per quanto riguarda la carta docente, la questione discussa in causa (già decisa in senso favorevole alle ragioni del ricorrente in numerose pronunce di questo ufficio) è stata oggetto di un intervento nomofilattico ai sensi dell'art. 363 bis c.p.c. della Corte di Cassazione (Cass., ss. uu.,27.10.2023 n. 29961) che ha fissato i seguenti principi di diritto:
“1) La Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma
1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n.
124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al . CP_1
“2) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L.
n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per
l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.
“3) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L.
n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, spetta il risarcimento, per i danni che siano da essi allegati, rispetto ai quali, oltre alla prova presuntiva, può ammettersi la liquidazione equitativa, da parte del giudice del merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui l'attribuzione è funzionale, o quant'altro
2 rilevi), ed entro il massimo costituito dal valore della Carta, salvo allegazione e prova specifica di un maggior pregiudizio.
“4) L'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della Carta
Docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui all'art. 4, comma 1 e 2, L. n. 124/1999, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica;
la prescrizione delle azioni risarcitorie per mancata attribuzione della Carta
Docente, stante la natura contrattuale della responsabilità, è decennale ed il termine decorre, per i docenti già transitati in ruolo e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico”.
Anche in considerazione della ratio dell'istituto regolato dall'art. 363 bis c.p.c., il giudice presta adesione all'insegnamento della Corte.
Va solo aggiunto che i medesimi principi valgono anche in relazione all'art. 15 DL
69/23 che, per l'a.s. 2023/24, ha riconosciuto la carta docente ai soli supplenti annuali su organico di diritto.
3. La Corte di Cassazione non ha invece potuto prendere posizione sulla rilevanza, ai fini del riconoscimento del beneficio in misura intera, dello svolgimento di un orario ridotto.
Sul punto, il giudice intende dare continuità, per quanto di ragione, ai precedenti interni: “…quand'anche il lavoratore a tempo determinato non svolga l'orario completo, ciò non sembra rappresentare idoneo motivo per escludere il diritto al riconoscimento della Carta, dato che sussiste analoga ratio di favorire
l'aggiornamento professionale e non si rinvengono indici normativi della necessità di riproporzionare il beneficio al minor orario svolto” (si cita da Trib.
Spezia, 14.2.2023 n. 38).
4. La Corte non ha preso posizione neppure sulla possibilità di riconoscere il beneficio anche ai docenti che abbiano prestato nell'anno scolastico una serie di supplenze brevi per un numero di giorni pari o superiore a 180 (artt. 489 comma
1 nel testo previgente e 527 D. Lgs. 297/94, art. 1 comma 116 legge 107/15), o anche per un numero di giorni inferiore (e in tale ultimo caso se il beneficio debba
3 essere riconosciuto per intero o pro rata temporis e se possa essere riconosciuto anche in relazione a supplenze di entità minima).
La giurisprudenza dell'ufficio si era espressa nei seguenti termini:
“Va premesso che la CGUE, nella pronuncia richiamata [18.5.2022 in C-450/21], pur rimettendo al giudice del rinvio la verifica della sussistenza di una situazione comparabile, ha tuttavia indicato al punto 43 come indici di comparabilità la
'natura del lavoro' e le 'competenze professionali richieste', entrambi elementi su cui non incide la brevità della supplenza. D'altra parte, la ragione obiettiva che giustifica la disparità di trattamento non può mai consistere nella sola natura temporanea dell'incarico, sicché neppure per questa via si potrebbe ritenere
l'infondatezza della domanda in relazione alle supplenze brevi. Ora, la ratio della carta docente è quella di sostenere la formazione continua dei docenti e valorizzarne le competenze professionali. Sotto questo punto di vista, si dovrebbe concludere che la medesima esigenza sussiste sia per i docenti di ruolo, sia per
i soggetti che possono essere chiamati a svolgere supplenze. Peraltro, appare evidente che, nel momento in cui non si rinviene la possibilità normativa di frazionare o riproporzionare l'erogazione, concedere la carta docente anche a persone utilizzate come supplenti in modo assolutamente episodico ed occasionale, al limite anche per un solo giorno, potrebbe comportare una discriminazione al contrario. La soluzione obbligata è allora quella di concedere la carta docente anche per l'a.s. in cui il docente abbia svolto un'attività che, da un punto di vista fattuale, non sia meramente episodica e abbia raggiunto almeno un certo livello di continuatività… Ad avviso di questo giudice, la valutazione deve svolgersi necessariamente in concreto… È pur vero che una valutazione svolta in questi termini opera necessariamente ex post e che l'amministrazione scolastica si potrebbe trovare nella pratica impossibilità di erogare inizialmente la provvista a un docente che svolge soltanto una lunga serie di supplenze brevi o brevissime. Si tratta, però, di un inconveniente di mero fatto e, a ben vedere, di una questione in larga parte suggestiva, essendo estrinseca alla fattispecie una valutazione dell'elemento soggettivo dell'amministrazione (la discriminazione, in effetti, opera sempre sul piano obiettivo)” (così Trib. Spezia, 14.2.2023 n. 38).
Alla luce della recente 3.7.2025 in C-268/24 della CCGUE, che ha affermato il seguente principio di diritto: “La clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura in allegato alla
4 direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale, come interpretata da un giudice nazionale supremo, che riserva il beneficio della carta elettronica dell'importo nominale di EUR 500 annui, che consente l'acquisto di diversi beni e servizi destinati a sostenere la formazione continua dei docenti, ai docenti di ruolo e ai docenti non di ruolo che effettuano supplenze per la durata dell'anno scolastico, ad esclusione dei docenti non di ruolo che effettuano supplenze di breve durata, a meno che tale esclusione non sia giustificata da ragioni oggettive ai sensi di tale disposizione. Il solo fatto che l'attività di questi ultimi non sia destinata a protrarsi fino al termine dell'anno scolastico non costituisce una siffatta ragione oggettiva”, l'orientamento dell'ufficio non può che essere confermato, dovendosi soltanto aggiungere che non risulta evidenziata alcuna ragione oggettiva di esclusione che non si risolva nella semplice temporaneità dell'incarico.
5. Applicando questi principi, con la doverosa precisazione che il non CP_1 ha contestato le allegazioni di fatto svolte in ricorso che comunque sono riscontrabili dai prodotti stati matricolari, negli aa.ss. oggetto di causa è Pt_2 stata incaricata di supplenze su organico di fatto sino al 30 giugno.
è stata incaricata: Parte_1
- nell'a.s. 2021/22 di supplenze brevi e saltuarie che si sono succedute senza soluzione di continuità fra il 20.10.2021 e il 10.6.2022;
- nell'a.s. 2022/23, di supplenze brevi e saltuarie che si sono succedute senza soluzione di continuità fra il 5.10.2022 e il 12.6.2023 in un'istituzione scolastica e fra il 10.11.2022 e il 29.6.2023 in un'altra;
- nell'a.s. 2023/24, di supplenze brevi e saltuarie che si sono succedute (con minime soluzioni di continuità) nei periodi 10.10.2023-27.3.2024, 3-26.4.2023 e
2.5-28.6.2024;
- nell'a.s. 2024/25, di una supplenza su organico di fatto sino al 30 giugno.
Nei primi tre aa.ss. si tratta quindi di periodi assolutamente paragonabili a un incarico annuale.
Il diritto a fruire della carta docente, quindi, sussiste per entrambi gli aa.ss. oggetto di lite.
5 Risulta poi documentalmente che le ricorrenti non siano fuoriuscite dal sistema scolastico.
La domanda, pertanto, si accoglie, nei termini di cui al dispositivo, oltre gli accessori nei termini di cui alla sentenza della Corte di Cassazione.
6. Le spese si liquidano come da dispositivo secondo il DM 55/14 s.m.i., tariffa lavoro, scaglione di valore 1101/5200, assenza di istruttoria, massima riduzione sui valori medi per la semplicità e serialità della procedura, computo separato per le fasi di studio e introduttiva, unitario con aumento per la difesa di due parti aventi interesse comune per la fase decisionale, con distrazione a favore del difensore antistatario.
pqm
definitivamente pronunciando, ogni ulteriore istanza disattesa, dichiara tenuto e condanna il , in persona del Controparte_1
pro tempore, a rilasciare a e a la Carta CP_2 Parte_1 Parte_2 elettronica del docente, con una provvista di € 500,00 per ciascun anno scolastico, per gli anni scolastici 2021/22, 2022/23, 2023/24 e 2024/25 (quanto a e 2020/21, 2022/23 e 2024/25 (quanto a ), oltre interessi legali Parte_1 Pt_2
o rivalutazione monetaria se maggiore dalla data del diritto all'accredito; condanna il , in persona del Controparte_1 CP_3
, a rifondere alle ricorrenti le spese di lite che liquida in € 98,00 per
[...] esborsi, € 1.798,90 per compensi, oltre spese generali, contributo previdenziale forense, IVA se dovuta e successive occorrende, con distrazione a favore del difensore antistatario avv. Michele Serpe.
Il giudice
Marco AN
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