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Sentenza 24 marzo 2025
Sentenza 24 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 24/03/2025, n. 2961 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 2961 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – undicesima sezione civile - nella persona del Giudice dott. Ciro
Caccaviello ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 25188 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno
2022 avente ad oggetto:
risarcimento danni
TRA
(C.F. ) e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
) elettivamente domiciliati in Napoli, alla Via del Parco Margherita n. C.F._2
34 presso lo studio dell'Avv. Maria Giulia De Marca (C.F. ) dalla C.F._3
quale sono rappresentati e difesi in virtù di procura in calce all'atto di citazione.
ATTORI
E
(C.F. ) elettivamente domiciliato in Controparte_1 C.F._4
Napoli, alla Via Gabriele Jannelli n. 508 presso lo studio degli Avv.ti Sergio Bracco (C.F.
) ed Elena Violano (C.F. ) dai quali è C.F._5 C.F._6
rappresentato e difeso in virtù di procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta.
CONVENUTO
CONCLUSIONI Il procuratore dell'attore chiedeva condannarsi il convenuto al risarcimento dei danni subiti,
equitativamente determinati, con vittoria di spese ed attribuzione.
Il procuratore del convenuto chiedeva il rigetto della domanda con vittoria di spese ed attribuzione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato il 25.10.2022, i Sigg. e convenivano in Pt_1 Parte_2
giudizio il Sig. . Controparte_1
Gli attori, premesso che:
il dott. è intestatario della imbarcazione a motore Squalo 36 S, denominata Parte_1
“ , targata NA 4981/D, dotata di due motori a gasolio marca Controparte_2
modello 6BTA 5.9-M3, n. matricola 21408286 e 21406643; CP_3
l'imbarcazione, seppur formalmente intestata al dott. è di proprietà del fratello Parte_1
che se ne occupa a pieno titolo;
Parte_2
alla fine del 2017 il signor affidò i due motori alla ditta Parte_2 Parte_3
del signor per lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria;
Controparte_1
per i lavori a farsi venne pattuita una somma di € 4.300 di cui 2.150 vennero subito pagati come acconto;
nel settembre 2021, dopo aver rinvenuto un potenziale acquirente della barca de qua che offriva il prezzo di € 60.000, chiesero la restituzione dei motori al convenuto saldando quanto previsto e versando un'integrazione di € 650,00 per l'ulteriore periodo di ricovero;
il convenuto, nonostante ulteriori richieste, non provvedeva alla consegna dei motori;
deducevano che il convenuto è obbligato:
a restituire i motori, revisionati e manutenuti;
in subordine a rimborsarne agli attori il prezzo di mercato, quantificato in € 30.000, nonché alla restituzione del corrispettivo versato pari ad € 4.950;
il potenziale acquirente ha ritirato la proposta, sicché va rimborsata anche la perdita di chances quantificabile in euro 25.000,00 per il mancato guadagno conseguito;
chiedevano quindi condannarsi il convenuto alla consegna dei motori, in subordine al pagamento di € 30.000 pari al loro valore di mercato nonché alla restituzione del corrispettivo di € 4.950 per la manutenzione degli stessi ed al risarcimento dei danni, equitativamente determinati, il tutto con vittoria di spese ed attribuzione.
Si costituiva ritualmente il convenuto e contestava la domanda dell'attore, deducendo preliminarmente che:
va anzitutto eccepita l'incompetenza per territorio del giudice adito a favore del Tribunale civile di Napoli Nord, foro in cui risiede il convenuto, nonché foro ove deve essere eseguita l'obbligazione principale dedotta in giudizio;
la domanda è improcedibile per il mancato esperimento della procedura di negoziazione assistita;
va poi eccepita la carenza di legittimazione attiva in capo al sig. Parte_2
l'atto di citazione è nullo per la genericità dei fatti posto a fondamento della domanda;
la ricostruzione attorea dei fatti non corrisponde al vero in quanto alla data prefissata per la consegna, vale a dire il 30.6.2022, l'attore non si presentò, verosimilmente perché lo scafo dell'imbarcazione, anch'esso in corso di riparazione presso altra ditta, non era ancora pronto;
va, infine, eccepita la mancanza di nesso causale tra la presunta responsabilità addebitata al convenuto ed i danni subiti dall'imbarcazione;
chiedeva pertanto il rigetto della domanda, con vittoria di spese ed attribuzione. Nelle more del giudizio, in data 31.03.2023, il convenuto provvedeva a riconsegnare i motori in questione.
Concessi i termini ex. art. 183 c.p.c. e prodotta varia documentazione, sulla base delle conclusioni in epigrafe riportate la causa veniva riservata per la decisione all'udienza del
19.12.2024.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare va rigettata l'eccezione di incompetenza territoriale.
Invero, ai sensi dell'art. 20 c.p.c., il foro competente può essere quello del luogo in cui è sorta o deve eseguirsi l'obbligazione.
Nella specie il contratto si è perfezionato a Bacoli, presso il cantiere navale Postiglione dove andava anche eseguita la prestazione contrattuale.
La competenza, pertanto, si radica presso il Tribunale di Napoli.
L'eccezione di improcedibilità per mancato esperimento della negoziazione assistita è parimenti infondata.
Ai sensi dell'art. 3 del D.L. 132/2014, infatti, la presente causa non rientra tra quelle per le quali è obbligatoria la negoziazione assistita.
Ancora l'eccezione di nullità dell'atto di citazione è infondata.
L'atto espone in modo chiaro il fatto storico e la domanda giudiziale, consentendo al convenuto un'adeguata difesa.
L'eccezione di carenza di legittimazione attiva del Sig. infine, è da rigettarsi Parte_2
atteso che questi ha concretamente stipulato il contratto in questione.
Venendo al merito della causa risulta pacifico che i motori siano stati affidati al convenuto per manutenzione e che, nonostante reiterate richieste, non siano stati tempestivamente restituiti. La consegna dei motori, infatti, è intervenuta solo in data 31.03.2023, a seguito della notifica dell'atto di citazione.
I motori risultano anche riparati: sul punto, quindi, va dichiarata la cessazione della materia del contendere.
Quanto alla domanda di risarcimento del danno per perdita di chances si osserva che l'attore avrebbe ricevuto una mera offerta di acquisto non concretizzatasi in alcun impegno scritto e neppure seguita da serie trattative.
Orbene un'episodica offerta di acquisto, puramente verbale, non prova alcuna reale intenzione di contrarre.
La prova testimoniale dedotta al riguardo, quindi, risulta irrilevante.
Né, del resto, l'attore ha provato di aver almeno pubblicizzato la propria intenzione di vendere la barca o di aver ricevuto altre offerte di acquisto.
La domanda, pertanto, va rigettata.
La domanda di risarcimento del danno per mancato godimento dell'imbarcazione e per i costi di ricovero della medesima va, altresì, rigettata.
E' indubbio che i motori in questione siano stati consegnati in ritardo, tuttavia non risulta sia stato pattuito un termine per la consegna né un luogo specifico.
Dal primo punto di vista si osserva che è pacifico come l'imbarcazione stessa fosse bisognosa di lavori di manutenzione e, pertanto, i motori dovesserovenir consegnati alla fine dei medesimi.
Tali lavori si sono protratti, evidentemente, oltre quanto prevedibile e, pertanto, la somma dovuta per il ritardo nella consegna può essere compensata con quanto dovuto per il deposito dei motori. Dal secondo punto di vista si osserva che l'imbarcazione andava ricoverata con o senza motori e, quindi, tali costi andavano sostenuti comunque.
La consegna dei motori è avvenuta solo dopo la notifica della citazione e, pertanto, il convenuto va condannato alle spese di lite che si liquidano in dispositivo.
La presente sentenza è provvisoriamente esecutiva per legge, ai sensi dell'art.282 c.p.c..
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, definitivamente pronunziando sulla domanda proposta da Pt_1
e nei confronti di con atto di citazione notificato
[...] Parte_2 Controparte_1
il 25.10.2022, così provvede:
1. dichiara cessata la materia del contendere in ordine alla domanda di consegna dei motori;
2. rigetta le altre domande;
3. condanna il convenuto al pagamento delle spese di giudizio, che si liquidano in euro
4.237 per onorario ed euro 786 per spese oltre s.g., IVA e CPA.
Così deciso in Napoli, il 20.03.2025
IL GIUDICE
(Dott. Ciro Caccaviello)