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Sentenza 24 marzo 2025
Sentenza 24 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Brescia, sentenza 24/03/2025, n. 285 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Brescia |
| Numero : | 285 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione Seconda civile, composta dai Sent. N.
Sigg.: Cron. N.
Dott. Daniela FEDELE Presidente Rep. N.
Dott. Lucia CANNELLA Consigliere R. Gen. N. 442/2022
Camp. Civ. N. Dott. Massimo APRILE Consigliere ausiliario est.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile n. 442/2022 R.G. posta in decisione all'udienza collegiale del 5 luglio 2023 promossa d a OGGETTO:
(c.f. e p. iva: Controparte_1 P.IVA_1 altre ipotesi ex artt. 1655 e ss. c.c. (ivi compresa rappresentata e difesa dagli avv.ti PASETTO PAOLO (c.f.: l'azione ex art. 1669 c.c.)
) e (c.f.:
C.F._1 Parte_1 codice:
[...]
) entrambi del Foro di Verona PartitaIVA_2
elettivamente domiciliata in VERONA LUNGADIGE
CAMPAGNOLA n. 5, presso gli avv.ti PASETTO PAOLO e
[...]
come da procura allegata all'atto di citazione Pt_1
d'appello
APPELLANTE pagina 1 di 14 c o n t r o
(c.f.: ) rappresentato e Controparte_2 P.IVA_3
difeso dagli avv.ti BOLLANI ANDREA (c.f.:
) e BOLLANI DAVIDE 8c.f.: C.F._2
) entrambi del Foro di Brescia C.F._3
elettivamente domiciliato in LONATO DEL GARDA (Bs) VIA
CENEDELLA n. 7 presso gli avv.ti BOLLANI ANDREA e
BOLLANI DAVIDE come da procura allegata in calce al ricorso in primo grado nel procedimento r.g. n. 4238/2019 Trib. Bs
APPELLATO – APPELLANTE INCIDENTALE
In punto: appello a ordinanza ex art. 702 bis c.p.c. del Tribunale di Brescia, sezione seconda civile, in data 28 marzo 2022 rep. n.
1784/2022 nel procedimento r.g. n. 4328/2019.
CONCLUSIONI
dell' appellante
1. IN RIFORMA DELL'ORDINANZA:
a) dichiarare la nullità della condanna al risarcimento del Danno C o, in subordine, accertare che non deve risarcire il Danno C;
b) accertare CP_1 che il Danno A e il Danno B, quantificati dalla CTU, non vanno maggiorati di IVA;
c) compensare, in tutto o in parte, le spese di lite (e quelle di CTP) per la fase dell'ATP e del giudizio di primo grado, avendo comunque riguardo, nella loro liquidazione, alla somma attribuita, piuttosto che a quella domandata. Per l'effetto, condannare il a restituire CP_2 tutte le somme (con interessi legali dal versamento al saldo) corrisposte da in esecuzione dell'Ordinanza impugnata, oltre all'imposta di CP_1 registrazione.
pagina 2 di 14 2. IN OGNI CASO: con vittoria di spese e compensi del grado di giudizio, oltre agli accessori di legge (spese generali 15%, CPA e IVA se dovuta). dell' appellato – appellante incidentale
IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO: Piaccia all'Ecc.ma Corte adita, ogni avversaria istanza, eccezione e deduzione reietta:
Circa il primo motivo di appello:
A) rigettare la richiesta riforma dell'ordinanza impugnata nel punto in cui si ritiene non dovuta l'iva sulle somme previste per rimediare ai vizi costruttivi lamentati.
B) Accogliere l'appello limitamenti al motivo n 1 nella sola parte in cui si chiede la riforma della ordinanza che dispone la condanna della appellante di euro 27.397,10, disponendone cosi la parziale riforma e riducendo detta somma di euro 13.411,50 perché afferente a vizi non richiesti e quindi ridurre la somma a carico della appellante per i vizi accertati ad euro
13.985,70 oltre accessori di legge.
Circa il secondo motivo di appello: rigettare integralmente il secondo motivo di appello (spese legali di atp e primo grado) perché infondato in fatto e in diritto, confermando in punto di spese l'appellata ordinanza. in via incidentale: Piaccia alla Corte d'Appello adita riformare parzialmente l'ordinanza impugnata e condannare la società CP_1 in persona del legale rappresentante al pagamento di euro
[...]
5.000,00 per danno estetico alla piscina, il tutto oltre accessori di legge.
Con vittoria delle spese di lite anche del secondo grado di giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La vicenda posta all'attenzione del Collegio è relativa al contenzioso fra un condominio e l'impresa venditrice – costruttrice dell'immobile.
I fatti che hanno originato il contenzioso e l'iter processuale di pagina 3 di 14 primo grado possono essere riassunti nei termini che seguono.
La s.s. ha commissionato ad una società Controparte_1
successivamente fallita la costruzione del condominio CP_2
sito a Sirmione (Bs) che ha poi alienato a quest'ultimo.
Essendosi verificati alcuni vizi nel suddetto immobile il condominio ne ha contestato l'esistenza alla s.s. CP_1
, sostenendo che si trattava di vizi strutturali dei quali
[...]
doveva quindi rispondere, ex art. 1669 c.c., la società venditrice nella sua qualità anche di costruttrice.
Essendo risultati vani i tentativi svolti dalle parti per giungere ad una composizione bonaria della vicenda il ha CP_2
proposto ricorso per accertamento tecnico preventivo, che il tribunale ha ammesso incaricando un perito di verificare l'esistenza dei vizi lamentati dal ricorrente, le loro cause nonché
i costi per procedere alla loro eliminazione.
Essendo rimaste nuovamente non accolte le richieste risarcitorie formulate sulla base delle verifiche e delle valutazioni eseguite dal perito, il condominio ha instaurato giudizio civile che è stato istruito mediante produzione di documenti e con acquisizione della c.t.u. esperita nel corso del procedimento di accertamento tecnico preventivo ed è stato definito con l'ordinanza ex art. 702 bis c.p.c. oggetto di gravame che, in parziale accoglimento delle richieste del ricorrente ha accertato la CP_2
responsabilità della ex art. 1669 c.c. per Controparte_1
i vizi ed i difetti esistenti nell'immobile; condannato la Società a pagina 4 di 14 corrispondere in favore del la somma di €. Controparte_2
*27.397,10*, oltre interessi legali dalla domanda al saldo;
condannato la Società alla rifusione in favore del CP_2
delle spese di lite del procedimento di a.t.p. e del giudizio;
posto a carico di entrambe le parti in solido le spese di c.t.u. svolta nell'a.t.p..
Nel motivare la decisione il Tribunale ha preliminarmente ritenuto l'infondatezza dell'eccezione di inapplicabilità dell'art. 1669 c.c. e, quanto al merito, il giudice ha ritenuto di recepire parzialmente le conclusioni cui è pervenuto il c.t.u. nel corso dell'a.t.p.; ha ritenuto esistenti i vizi dell'immobile fatta eccezione per il danno estetico alla piscina, escludendo quindi dalla somma complessivamente dovuta, a titolo di risarcimento, quella di euro *5.000,00* relativa a tale voce di danno, nonché le somme di €. *1.449,25* e di €. *226,22* in quanto relative a lavorazioni da eseguirsi nella parte ovest del dal CP_2
Ctu ritenute necessarie a causa della scarsa manutenzione dell'immobile e non di carenze strutturali imputabili alla società.
Avverso la decisione è stato proposto appello da CP_1
con atto di citazione articolato in due motivi.
[...]
L'appellato, costituendosi, ha dichiarato di non opporsi alla richiesta di accoglimento della riforma della sentenza nella parte in cui il primo giudice ha condannato la s.s. CP_1
al risarcimento del danno indicato alla voce C (€.
[...]
pagina 5 di 14 *13.411,40*) in quanto non richiesto dal condominio;
in via incidentale, ha insistito per l'accoglimento della domanda di risarcimento del danno estetico.
All'udienza del 5 luglio 2023 la causa è stata trattenuta in decisione con concessione di termini di giorni sessanta per il deposito di conclusionali e di ulteriori giorni venti per repliche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
primo motivo (violazione e/o falsa applicazione dell'art. 112 c.p.c. e degli artt. 1667 e 1669 c.c.; omesso esame, travisamento ed errata interpretazione della ctu)
Con il primo motivo l'appellante Società ha chiesto la riforma della decisione nella parte in cui è stata disposta la sua condanna a risarcire la voce di danno chiesta dal CP_2
alla lettera C trattandosi di richiesta che non era stata formulata dal ricorrente e di quella in cui è stata condannata a corrispondere l'iva sulle voci di danno riconosciute in favore del sostenendo che essa non è dovuta, ricordando che CP_2
anche il c.t.u. ne aveva dichiarato la non debenza.
Sostiene, quindi, che il tribunale sarebbe incorso in ultrapetizione, in violazione dell'art. 112 c.p.c., avendo deciso oltre i limiti della domanda. secondo motivo (violazione artt. 91 e 92 c.p.c.; manifesta illogicità e contraddittorietà)
Con il secondo motivo la sentenza viene censurata nella parte in pagina 6 di 14 cui ha regolato le spese sia del procedimento per a.t.p. che quelle della fase di merito ponendole integralmente a carico della
Società in quanto ritenuta completamente soccombente.
Argomenta al riguardo indicando che con il ricorso introduttivo il aveva formulato diverse domande nei confronti CP_2
della Società resistente e che solo alcune di esse erano state accolte.
Ragione per cui avrebbe dovuto essere stata disposta la compensazione delle spese.
L'appello incidentale del CP_2
Con l'appello incidentale il chiede la parziale CP_2
riforma della decisione nella parte in cui è stata rigettata la sua domanda di condanna della Società al risarcimento del danno, quantificato in €. *5.000,00*, per il danno estetico alla piscina.
Argomenta ricordando che il c.t.u. ha quantificato in €.
*12.440,00* il costo dell'intervento di rifacimento della pavimentazione circostante la piscina indicando anche l'esistenza di un danno estetico risarcibile con la corresponsione di €. *5.000,00*, che il tribunale non ha invece riconosciuto.
* * *
Possono essere trattati congiuntamente sia i due motivi dell'appello principale che l'unico motivo dell' appello incidentale alla luce delle considerazioni che seguono.
Per quanto riguarda la condanna disposta dal tribunale anche pagina 7 di 14 al risarcimento del danno rubricato alla lettera C, la cui erroneità è stata eccepita dall'appellante, vi è stata adesione da parte dell'appellato motivo per cui, sulla concorde CP_2
richiesta delle parti e della verifica che effettivamente tale voce di danno non era stata richiesta, va disposta l'eliminazione di detto importo dalla maggior somma liquidata dal tribunale a titolo di risarcimento.
Quanto all'iva, il cui pagamento è stato disposto dal tribunale in aggiunta alla somma determinata in linea capitale a titolo di risarcimento del danno, deve dirsi che non ha pregio l'argomentazione difensiva dell'appellante secondo cui, così facendo, il giudice di primo grado sarebbe incorso in vizio di ultrapetizione non essendo stata formulata da parte del la relativa domanda. CP_2
L'applicabilità officiosa di detta imposta indiretta è stata statuita con giurisprudenza costante dalla Cassazione.
Valga per tutte il richiamo a Cass. Civ. sez. seconda 24 maggio /
27 agosto 2019 n. 21739 nella cui motivazione si legge:
“…Ritiene il Collegio che a confutare tale deduzione valga il richiamo alla costante giurisprudenza di questa Corte secondo cui, ancorché in relazione ai danni derivanti da circolazione stradale, ma senza che tale diversa genesi del danno possa incidere sulla soluzione da seguire anche nel caso in esame, poichè il risarcimento del danno si estende agli oneri accessori e consequenziali, se esso è liquidato in base alle spese da pagina 8 di 14 affrontare per riparare un veicolo, il risarcimento comprende anche l'IVA, pur se la riparazione non è ancora avvenuta – a meno che il danneggiato, per l'attività svolta, abbia diritto al rimborso o alla detrazione dell'IVA versata (cfr. Cass. n.
10023/1997; Cass. n. 1688/2010; - Cass. n. 14535/20,13).
Trattandosi appunto di un onere accessorio e consequenziale, deve quindi ritenersi che la richiesta di risarcimento del danno involga in sè anche la richiesta di riconoscimento dell'IVA, che doveva quindi essere aggiunta alla somma corrispondente all'importo dei danni, e senza che possa venire in rilievo, come dedotto dalla difesa dell'intimato, un profilo di novità della domanda, trattandosi di una componente insita nella richiesta risarcitoria…”.
Va, pertanto, disposta la parziale riforma dell'impugnata decisione con l'eliminazione dalla somma riconosciuta a titolo di risarcimento dell'importo di €. *13.411,40*.
Sulla residua somma così determinata va tuttavia applicata l'iva nella misura di legge.
E' fondata la doglianza relativa alla mancata compensazione delle spese del giudizio di primo grado.
Anche in questo caso vanno applicate le statuizioni della
Suprema Corte la quale, con sentenza a sezioni unite (Cass.Civ.
SS.UU. 19 luglio / 31 ottobre 2022 n. 32061) ha statuito che “in tema di spese processuali, l'accoglimento in misura ridotta,
pagina 9 di 14 anche sensibile, di una domanda articolata in un unico capo non dà luogo a reciproca soccombenza, configurabile esclusivamente in presenza di una pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo tra le stesse parti o in caso di parziale accoglimento di un'unica domanda articolata in più capi, e non consente quindi la condanna della parte vittoriosa al pagamento delle spese processuali in favore della parte soccombente, ma può giustificarne soltanto la compensazione totale o parziale, in presenza degli altri presupposti previsti dall'art. 92, secondo comma, cod. proc. civ.”.
Nel caso in esame, da parte del è stata Controparte_2
proposta un'unica domanda di risarcimento del danno ma articolata in più capi, dei quali per alcuni è stato disposto l'accoglimento e per altri il rigetto.
L'esistenza del suo credito è stata quindi accertata, ma la misura dello stesso è stata diminuita in ragione del rigetto delle domande relative ad alcuni capi in cui era stata suddivisa la richiesta di risarcimento del danno.
Si verte, quindi, nell'ipotesi regolamentata dalla ricordata pronuncia di legittimità nella parte in cui fa riferimento al
“parziale accoglimento di un'unica domanda articolata in più capi” indicando che in tal caso vi è soccombenza reciproca ed è quindi possibile disporre la compensazione delle spese.
In ragione di ciò la sentenza va riformata disponendo la compensazione in ragione del 50% delle spese del giudizio di pagina 10 di 14 primo grado.
Nella stessa misura va disposta la compensazione anche di quelle del procedimento per accertamento tecnico preventivo ante causam nonché quelle di questo grado di giudizio.
Quanto all'appello incidentale ritiene la Corte che il presunto danno estetico alla piscina sia stato dedotto in modo generico.
Nel suo atto introduttivo il non ha chiesto il CP_2
risarcimento di uno specifico “danno estetico”, essendosi limitato ad invocare il rimborso dei costi per la sostituzione della pavimentazione del solarium.
Corretta risulta essere pertanto la decisione del tribunale di non riconoscere anche tale voce di danno, sia perché non oggetto di richiesta attorea sia in quanto comunque ricompresa nella liquidazione eseguita dal c.t.u..
* * *
Al parziale rigetto dell' appello proposto dalla Controparte_1
nei confronti del segue la sua
[...] Controparte_2
condanna a rimborsare in favore del secondo le spese di questo grado del giudizio, che vengono compensate in ragione del 50% ponendo il residuo 50% a carico della , Controparte_1
alla cui liquidazione, di cui al dispositivo, si provvede in conformità ai criteri di cui alla tabella A approvata con decreto ministeriale 13 agosto 2022, n. 147 (scaglione di valore fra €.
*5.200,01* ed €. *26.000,00*).
pagina 11 di 14 Va disposta la compensazione in ragione del 50%, ponendo il residuo 50% a carico della , anche delle Controparte_1
spese del giudizio di primo grado nella misura determinata dal tribunale.
Vanno poste a carico della s.s. ed in favore Controparte_1
del anche le spese del procedimento per Controparte_2
accertamento tecnico preventivo, che vengono compensate in ragione del 50% ponendo il residuo 50% a carico della s.s.
[...]
, alla cui liquidazione, di cui al dispositivo, si CP_1
provvede in conformità ai criteri di cui alla tabella A approvata con decreto ministeriale 13 agosto 2022, n. 147 (scaglione di valore fra €. *5.200,01* ed €. *26.000,00*).
Sussistono i presupposti per porre a carico dell'appellante incidentale il pagamento di un importo pari a quello dovuto a titolo di contributo unificato.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Brescia – Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando, in parziale riforma dell'impugnata decisione, così provvede:
- condanna a corrispondere al Controparte_1
la somma di €. *13.985,70* oltre iva Controparte_2
nell'aliquota di legge;
- rigetta l'appello incidentale proposto dal;
Controparte_2
- condanna a rimborsare al Controparte_1 CP_2
pagina 12 di 14 , compensandole in ragione del 50% e ponendo il residuo CP_2
50% a carico dell'appellante principale, le spese di questo grado del giudizio che liquida (ante compensazione) in complessivi euro *3.966,00* di cui euro *1.134,00* per la “fase di studio”, euro *921,00* per la “fase introduttiva” ed euro *1.911,00* per la “fase decisionale”, oltre rimborso forfettario ed accessori di legge;
- dispone la compensazione in ragione del 50%, ponendo il residuo 50% a carico della , anche delle Controparte_1
spese del giudizio di primo grado nella misura determinata dal tribunale;
- condanna a rimborsare al Controparte_1 CP_2
, compensandole in ragione del 50% e ponendo il residuo
[...]
50% a carico dell'appellante principale, le spese del procedimento per accertamento tecnico preventivo che liquida
(ante compensazione) in complessivi euro *2.337,00* di cui euro
*567,00* per la “fase di studio”, euro *709,00* per la “fase introduttiva” ed euro *1.061,00* per la “fase istruttoria”, oltre rimborso forfettario ed accessori di legge;
- condanna il a restituire alla s.s. Controparte_2 [...]
le somme, con interessi legali dalla data CP_1
dell'avvenuta corresponsione al saldo, da questa pagate in esecuzione della sentenza di primo grado per la parte che risulta eccedente alla misura determinata con questa decisione;
- dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13
pagina 13 di 14 comma I quater T.U. n. 115/2002 così come introdotto dalla legge finanziaria 2012, nei confronti dell' appellante incidentale
. Controparte_2
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 19 dicembre
2024
IL CONSIGLIERE ausiliario EST.
Massimo Aprile
IL PRESIDENTE
Daniela Fedele
pagina 14 di 14
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione Seconda civile, composta dai Sent. N.
Sigg.: Cron. N.
Dott. Daniela FEDELE Presidente Rep. N.
Dott. Lucia CANNELLA Consigliere R. Gen. N. 442/2022
Camp. Civ. N. Dott. Massimo APRILE Consigliere ausiliario est.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile n. 442/2022 R.G. posta in decisione all'udienza collegiale del 5 luglio 2023 promossa d a OGGETTO:
(c.f. e p. iva: Controparte_1 P.IVA_1 altre ipotesi ex artt. 1655 e ss. c.c. (ivi compresa rappresentata e difesa dagli avv.ti PASETTO PAOLO (c.f.: l'azione ex art. 1669 c.c.)
) e (c.f.:
C.F._1 Parte_1 codice:
[...]
) entrambi del Foro di Verona PartitaIVA_2
elettivamente domiciliata in VERONA LUNGADIGE
CAMPAGNOLA n. 5, presso gli avv.ti PASETTO PAOLO e
[...]
come da procura allegata all'atto di citazione Pt_1
d'appello
APPELLANTE pagina 1 di 14 c o n t r o
(c.f.: ) rappresentato e Controparte_2 P.IVA_3
difeso dagli avv.ti BOLLANI ANDREA (c.f.:
) e BOLLANI DAVIDE 8c.f.: C.F._2
) entrambi del Foro di Brescia C.F._3
elettivamente domiciliato in LONATO DEL GARDA (Bs) VIA
CENEDELLA n. 7 presso gli avv.ti BOLLANI ANDREA e
BOLLANI DAVIDE come da procura allegata in calce al ricorso in primo grado nel procedimento r.g. n. 4238/2019 Trib. Bs
APPELLATO – APPELLANTE INCIDENTALE
In punto: appello a ordinanza ex art. 702 bis c.p.c. del Tribunale di Brescia, sezione seconda civile, in data 28 marzo 2022 rep. n.
1784/2022 nel procedimento r.g. n. 4328/2019.
CONCLUSIONI
dell' appellante
1. IN RIFORMA DELL'ORDINANZA:
a) dichiarare la nullità della condanna al risarcimento del Danno C o, in subordine, accertare che non deve risarcire il Danno C;
b) accertare CP_1 che il Danno A e il Danno B, quantificati dalla CTU, non vanno maggiorati di IVA;
c) compensare, in tutto o in parte, le spese di lite (e quelle di CTP) per la fase dell'ATP e del giudizio di primo grado, avendo comunque riguardo, nella loro liquidazione, alla somma attribuita, piuttosto che a quella domandata. Per l'effetto, condannare il a restituire CP_2 tutte le somme (con interessi legali dal versamento al saldo) corrisposte da in esecuzione dell'Ordinanza impugnata, oltre all'imposta di CP_1 registrazione.
pagina 2 di 14 2. IN OGNI CASO: con vittoria di spese e compensi del grado di giudizio, oltre agli accessori di legge (spese generali 15%, CPA e IVA se dovuta). dell' appellato – appellante incidentale
IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO: Piaccia all'Ecc.ma Corte adita, ogni avversaria istanza, eccezione e deduzione reietta:
Circa il primo motivo di appello:
A) rigettare la richiesta riforma dell'ordinanza impugnata nel punto in cui si ritiene non dovuta l'iva sulle somme previste per rimediare ai vizi costruttivi lamentati.
B) Accogliere l'appello limitamenti al motivo n 1 nella sola parte in cui si chiede la riforma della ordinanza che dispone la condanna della appellante di euro 27.397,10, disponendone cosi la parziale riforma e riducendo detta somma di euro 13.411,50 perché afferente a vizi non richiesti e quindi ridurre la somma a carico della appellante per i vizi accertati ad euro
13.985,70 oltre accessori di legge.
Circa il secondo motivo di appello: rigettare integralmente il secondo motivo di appello (spese legali di atp e primo grado) perché infondato in fatto e in diritto, confermando in punto di spese l'appellata ordinanza. in via incidentale: Piaccia alla Corte d'Appello adita riformare parzialmente l'ordinanza impugnata e condannare la società CP_1 in persona del legale rappresentante al pagamento di euro
[...]
5.000,00 per danno estetico alla piscina, il tutto oltre accessori di legge.
Con vittoria delle spese di lite anche del secondo grado di giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La vicenda posta all'attenzione del Collegio è relativa al contenzioso fra un condominio e l'impresa venditrice – costruttrice dell'immobile.
I fatti che hanno originato il contenzioso e l'iter processuale di pagina 3 di 14 primo grado possono essere riassunti nei termini che seguono.
La s.s. ha commissionato ad una società Controparte_1
successivamente fallita la costruzione del condominio CP_2
sito a Sirmione (Bs) che ha poi alienato a quest'ultimo.
Essendosi verificati alcuni vizi nel suddetto immobile il condominio ne ha contestato l'esistenza alla s.s. CP_1
, sostenendo che si trattava di vizi strutturali dei quali
[...]
doveva quindi rispondere, ex art. 1669 c.c., la società venditrice nella sua qualità anche di costruttrice.
Essendo risultati vani i tentativi svolti dalle parti per giungere ad una composizione bonaria della vicenda il ha CP_2
proposto ricorso per accertamento tecnico preventivo, che il tribunale ha ammesso incaricando un perito di verificare l'esistenza dei vizi lamentati dal ricorrente, le loro cause nonché
i costi per procedere alla loro eliminazione.
Essendo rimaste nuovamente non accolte le richieste risarcitorie formulate sulla base delle verifiche e delle valutazioni eseguite dal perito, il condominio ha instaurato giudizio civile che è stato istruito mediante produzione di documenti e con acquisizione della c.t.u. esperita nel corso del procedimento di accertamento tecnico preventivo ed è stato definito con l'ordinanza ex art. 702 bis c.p.c. oggetto di gravame che, in parziale accoglimento delle richieste del ricorrente ha accertato la CP_2
responsabilità della ex art. 1669 c.c. per Controparte_1
i vizi ed i difetti esistenti nell'immobile; condannato la Società a pagina 4 di 14 corrispondere in favore del la somma di €. Controparte_2
*27.397,10*, oltre interessi legali dalla domanda al saldo;
condannato la Società alla rifusione in favore del CP_2
delle spese di lite del procedimento di a.t.p. e del giudizio;
posto a carico di entrambe le parti in solido le spese di c.t.u. svolta nell'a.t.p..
Nel motivare la decisione il Tribunale ha preliminarmente ritenuto l'infondatezza dell'eccezione di inapplicabilità dell'art. 1669 c.c. e, quanto al merito, il giudice ha ritenuto di recepire parzialmente le conclusioni cui è pervenuto il c.t.u. nel corso dell'a.t.p.; ha ritenuto esistenti i vizi dell'immobile fatta eccezione per il danno estetico alla piscina, escludendo quindi dalla somma complessivamente dovuta, a titolo di risarcimento, quella di euro *5.000,00* relativa a tale voce di danno, nonché le somme di €. *1.449,25* e di €. *226,22* in quanto relative a lavorazioni da eseguirsi nella parte ovest del dal CP_2
Ctu ritenute necessarie a causa della scarsa manutenzione dell'immobile e non di carenze strutturali imputabili alla società.
Avverso la decisione è stato proposto appello da CP_1
con atto di citazione articolato in due motivi.
[...]
L'appellato, costituendosi, ha dichiarato di non opporsi alla richiesta di accoglimento della riforma della sentenza nella parte in cui il primo giudice ha condannato la s.s. CP_1
al risarcimento del danno indicato alla voce C (€.
[...]
pagina 5 di 14 *13.411,40*) in quanto non richiesto dal condominio;
in via incidentale, ha insistito per l'accoglimento della domanda di risarcimento del danno estetico.
All'udienza del 5 luglio 2023 la causa è stata trattenuta in decisione con concessione di termini di giorni sessanta per il deposito di conclusionali e di ulteriori giorni venti per repliche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
primo motivo (violazione e/o falsa applicazione dell'art. 112 c.p.c. e degli artt. 1667 e 1669 c.c.; omesso esame, travisamento ed errata interpretazione della ctu)
Con il primo motivo l'appellante Società ha chiesto la riforma della decisione nella parte in cui è stata disposta la sua condanna a risarcire la voce di danno chiesta dal CP_2
alla lettera C trattandosi di richiesta che non era stata formulata dal ricorrente e di quella in cui è stata condannata a corrispondere l'iva sulle voci di danno riconosciute in favore del sostenendo che essa non è dovuta, ricordando che CP_2
anche il c.t.u. ne aveva dichiarato la non debenza.
Sostiene, quindi, che il tribunale sarebbe incorso in ultrapetizione, in violazione dell'art. 112 c.p.c., avendo deciso oltre i limiti della domanda. secondo motivo (violazione artt. 91 e 92 c.p.c.; manifesta illogicità e contraddittorietà)
Con il secondo motivo la sentenza viene censurata nella parte in pagina 6 di 14 cui ha regolato le spese sia del procedimento per a.t.p. che quelle della fase di merito ponendole integralmente a carico della
Società in quanto ritenuta completamente soccombente.
Argomenta al riguardo indicando che con il ricorso introduttivo il aveva formulato diverse domande nei confronti CP_2
della Società resistente e che solo alcune di esse erano state accolte.
Ragione per cui avrebbe dovuto essere stata disposta la compensazione delle spese.
L'appello incidentale del CP_2
Con l'appello incidentale il chiede la parziale CP_2
riforma della decisione nella parte in cui è stata rigettata la sua domanda di condanna della Società al risarcimento del danno, quantificato in €. *5.000,00*, per il danno estetico alla piscina.
Argomenta ricordando che il c.t.u. ha quantificato in €.
*12.440,00* il costo dell'intervento di rifacimento della pavimentazione circostante la piscina indicando anche l'esistenza di un danno estetico risarcibile con la corresponsione di €. *5.000,00*, che il tribunale non ha invece riconosciuto.
* * *
Possono essere trattati congiuntamente sia i due motivi dell'appello principale che l'unico motivo dell' appello incidentale alla luce delle considerazioni che seguono.
Per quanto riguarda la condanna disposta dal tribunale anche pagina 7 di 14 al risarcimento del danno rubricato alla lettera C, la cui erroneità è stata eccepita dall'appellante, vi è stata adesione da parte dell'appellato motivo per cui, sulla concorde CP_2
richiesta delle parti e della verifica che effettivamente tale voce di danno non era stata richiesta, va disposta l'eliminazione di detto importo dalla maggior somma liquidata dal tribunale a titolo di risarcimento.
Quanto all'iva, il cui pagamento è stato disposto dal tribunale in aggiunta alla somma determinata in linea capitale a titolo di risarcimento del danno, deve dirsi che non ha pregio l'argomentazione difensiva dell'appellante secondo cui, così facendo, il giudice di primo grado sarebbe incorso in vizio di ultrapetizione non essendo stata formulata da parte del la relativa domanda. CP_2
L'applicabilità officiosa di detta imposta indiretta è stata statuita con giurisprudenza costante dalla Cassazione.
Valga per tutte il richiamo a Cass. Civ. sez. seconda 24 maggio /
27 agosto 2019 n. 21739 nella cui motivazione si legge:
“…Ritiene il Collegio che a confutare tale deduzione valga il richiamo alla costante giurisprudenza di questa Corte secondo cui, ancorché in relazione ai danni derivanti da circolazione stradale, ma senza che tale diversa genesi del danno possa incidere sulla soluzione da seguire anche nel caso in esame, poichè il risarcimento del danno si estende agli oneri accessori e consequenziali, se esso è liquidato in base alle spese da pagina 8 di 14 affrontare per riparare un veicolo, il risarcimento comprende anche l'IVA, pur se la riparazione non è ancora avvenuta – a meno che il danneggiato, per l'attività svolta, abbia diritto al rimborso o alla detrazione dell'IVA versata (cfr. Cass. n.
10023/1997; Cass. n. 1688/2010; - Cass. n. 14535/20,13).
Trattandosi appunto di un onere accessorio e consequenziale, deve quindi ritenersi che la richiesta di risarcimento del danno involga in sè anche la richiesta di riconoscimento dell'IVA, che doveva quindi essere aggiunta alla somma corrispondente all'importo dei danni, e senza che possa venire in rilievo, come dedotto dalla difesa dell'intimato, un profilo di novità della domanda, trattandosi di una componente insita nella richiesta risarcitoria…”.
Va, pertanto, disposta la parziale riforma dell'impugnata decisione con l'eliminazione dalla somma riconosciuta a titolo di risarcimento dell'importo di €. *13.411,40*.
Sulla residua somma così determinata va tuttavia applicata l'iva nella misura di legge.
E' fondata la doglianza relativa alla mancata compensazione delle spese del giudizio di primo grado.
Anche in questo caso vanno applicate le statuizioni della
Suprema Corte la quale, con sentenza a sezioni unite (Cass.Civ.
SS.UU. 19 luglio / 31 ottobre 2022 n. 32061) ha statuito che “in tema di spese processuali, l'accoglimento in misura ridotta,
pagina 9 di 14 anche sensibile, di una domanda articolata in un unico capo non dà luogo a reciproca soccombenza, configurabile esclusivamente in presenza di una pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo tra le stesse parti o in caso di parziale accoglimento di un'unica domanda articolata in più capi, e non consente quindi la condanna della parte vittoriosa al pagamento delle spese processuali in favore della parte soccombente, ma può giustificarne soltanto la compensazione totale o parziale, in presenza degli altri presupposti previsti dall'art. 92, secondo comma, cod. proc. civ.”.
Nel caso in esame, da parte del è stata Controparte_2
proposta un'unica domanda di risarcimento del danno ma articolata in più capi, dei quali per alcuni è stato disposto l'accoglimento e per altri il rigetto.
L'esistenza del suo credito è stata quindi accertata, ma la misura dello stesso è stata diminuita in ragione del rigetto delle domande relative ad alcuni capi in cui era stata suddivisa la richiesta di risarcimento del danno.
Si verte, quindi, nell'ipotesi regolamentata dalla ricordata pronuncia di legittimità nella parte in cui fa riferimento al
“parziale accoglimento di un'unica domanda articolata in più capi” indicando che in tal caso vi è soccombenza reciproca ed è quindi possibile disporre la compensazione delle spese.
In ragione di ciò la sentenza va riformata disponendo la compensazione in ragione del 50% delle spese del giudizio di pagina 10 di 14 primo grado.
Nella stessa misura va disposta la compensazione anche di quelle del procedimento per accertamento tecnico preventivo ante causam nonché quelle di questo grado di giudizio.
Quanto all'appello incidentale ritiene la Corte che il presunto danno estetico alla piscina sia stato dedotto in modo generico.
Nel suo atto introduttivo il non ha chiesto il CP_2
risarcimento di uno specifico “danno estetico”, essendosi limitato ad invocare il rimborso dei costi per la sostituzione della pavimentazione del solarium.
Corretta risulta essere pertanto la decisione del tribunale di non riconoscere anche tale voce di danno, sia perché non oggetto di richiesta attorea sia in quanto comunque ricompresa nella liquidazione eseguita dal c.t.u..
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Al parziale rigetto dell' appello proposto dalla Controparte_1
nei confronti del segue la sua
[...] Controparte_2
condanna a rimborsare in favore del secondo le spese di questo grado del giudizio, che vengono compensate in ragione del 50% ponendo il residuo 50% a carico della , Controparte_1
alla cui liquidazione, di cui al dispositivo, si provvede in conformità ai criteri di cui alla tabella A approvata con decreto ministeriale 13 agosto 2022, n. 147 (scaglione di valore fra €.
*5.200,01* ed €. *26.000,00*).
pagina 11 di 14 Va disposta la compensazione in ragione del 50%, ponendo il residuo 50% a carico della , anche delle Controparte_1
spese del giudizio di primo grado nella misura determinata dal tribunale.
Vanno poste a carico della s.s. ed in favore Controparte_1
del anche le spese del procedimento per Controparte_2
accertamento tecnico preventivo, che vengono compensate in ragione del 50% ponendo il residuo 50% a carico della s.s.
[...]
, alla cui liquidazione, di cui al dispositivo, si CP_1
provvede in conformità ai criteri di cui alla tabella A approvata con decreto ministeriale 13 agosto 2022, n. 147 (scaglione di valore fra €. *5.200,01* ed €. *26.000,00*).
Sussistono i presupposti per porre a carico dell'appellante incidentale il pagamento di un importo pari a quello dovuto a titolo di contributo unificato.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Brescia – Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando, in parziale riforma dell'impugnata decisione, così provvede:
- condanna a corrispondere al Controparte_1
la somma di €. *13.985,70* oltre iva Controparte_2
nell'aliquota di legge;
- rigetta l'appello incidentale proposto dal;
Controparte_2
- condanna a rimborsare al Controparte_1 CP_2
pagina 12 di 14 , compensandole in ragione del 50% e ponendo il residuo CP_2
50% a carico dell'appellante principale, le spese di questo grado del giudizio che liquida (ante compensazione) in complessivi euro *3.966,00* di cui euro *1.134,00* per la “fase di studio”, euro *921,00* per la “fase introduttiva” ed euro *1.911,00* per la “fase decisionale”, oltre rimborso forfettario ed accessori di legge;
- dispone la compensazione in ragione del 50%, ponendo il residuo 50% a carico della , anche delle Controparte_1
spese del giudizio di primo grado nella misura determinata dal tribunale;
- condanna a rimborsare al Controparte_1 CP_2
, compensandole in ragione del 50% e ponendo il residuo
[...]
50% a carico dell'appellante principale, le spese del procedimento per accertamento tecnico preventivo che liquida
(ante compensazione) in complessivi euro *2.337,00* di cui euro
*567,00* per la “fase di studio”, euro *709,00* per la “fase introduttiva” ed euro *1.061,00* per la “fase istruttoria”, oltre rimborso forfettario ed accessori di legge;
- condanna il a restituire alla s.s. Controparte_2 [...]
le somme, con interessi legali dalla data CP_1
dell'avvenuta corresponsione al saldo, da questa pagate in esecuzione della sentenza di primo grado per la parte che risulta eccedente alla misura determinata con questa decisione;
- dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13
pagina 13 di 14 comma I quater T.U. n. 115/2002 così come introdotto dalla legge finanziaria 2012, nei confronti dell' appellante incidentale
. Controparte_2
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 19 dicembre
2024
IL CONSIGLIERE ausiliario EST.
Massimo Aprile
IL PRESIDENTE
Daniela Fedele
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