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Sentenza 4 ottobre 2025
Sentenza 4 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sondrio, sentenza 04/10/2025, n. 300 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sondrio |
| Numero : | 300 |
| Data del deposito : | 4 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 252/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Sondrio
SEZIONE UNICA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. RB IT Presidente dott. Francesca Riccardi Giudice dott. ER MI Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 252/2025 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
EZ GI (C.F. ) e dell'avv. CAMERO VERONICA C.F._2
(C.F. ), elettivamente domiciliata in PIAZZA MARCONI, 3 C.F._3
23017 MORBEGNO
ATTORE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 C.F._4
DU NI (C.F. ), elettivamente domiciliato in C.F._5
VIA TRENTO, 13/C 23100 SONDRIO
CONVENUTO con l'intervento del P.M.
Oggetto: divorzio
CONCLUSIONI
pagina 1 di 3 Le parti hanno concluso come da verbale di udienza del 23.09.2025.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. In data 06.04.1991 in MO (SO) e contraevano Parte_1 Controparte_1
matrimonio concordatario (trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di
MO (SO), atto n. 8, p. II, s. A, anno 1991).
1.1 Dall'unione è nato il figlio (16.03.1995). Per_1
1.2 Con sentenza n. 361/2015 del 03.08.2015, il Tribunale di Sondrio omologava le condizioni della separazione tra i coniugi come da accordi raggiunti tra le parti in corso di causa.
2. Con ricorso depositato il 01.04.2025, chiedeva che fosse dichiarata la Parte_1
cessazione degli effetti civili del matrimonio tra le parti, senza previsione di alcun assegno divorzile.
2.1 Si costituiva in giudizio non articolando alcuna conclusione. Controparte_1
2.2 Il ricorso veniva comunicato al P.M. in data 27.05.2025.
3. All'udienza del 24.09.2025, parte attrice, personalmente presente, confermava e precisava il contenuto dei propri atti e la volontà di non riconciliarsi, mentre parte convenuta non compariva, né personalmente né per mezzo del difensore.
4. Il Tribunale osserva che ricorre una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2, lett. b), l. 1° dicembre 1970 n. 898 s.m.i. e che la separazione si è protratta ininterrottamente da almeno sei mesi a far tempo dalla comparizione delle parti innanzi al Presidente del
Tribunale, avvenuta il 04.11.2014 nel procedimento di separazione alle condizioni omologate con successiva sentenza.
Deve evidenziarsi altresì che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere ricostituita, avuto riguardo al tempo trascorso dalla separazione e alla volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare.
5. Le spese di lite devono essere compensate in ragione della mancata opposizione del convenuto, pur costituitosi, all'accoglimento delle domande attoree.
P.Q.M.
pagina 2 di 3 Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra nata a Parte_1
NO (SO) il 23.02.1962 e nato a [...] il [...], Controparte_1
celebrato il 06.04.1991 a MO (SO) e trascritto nel Registro degli Atti di
Matrimonio del predetto comune al n. 8, p. II, s. A, anno 1991; ordina all'Ufficiale di stato civile del Comune di MO (SO) di procedere all'annotazione della presente sentenza;
compensa tra le parti le spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio del Tribunale di Sondrio in data 25/09/2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente
ER MI RB IT
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Sondrio
SEZIONE UNICA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. RB IT Presidente dott. Francesca Riccardi Giudice dott. ER MI Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 252/2025 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
EZ GI (C.F. ) e dell'avv. CAMERO VERONICA C.F._2
(C.F. ), elettivamente domiciliata in PIAZZA MARCONI, 3 C.F._3
23017 MORBEGNO
ATTORE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 C.F._4
DU NI (C.F. ), elettivamente domiciliato in C.F._5
VIA TRENTO, 13/C 23100 SONDRIO
CONVENUTO con l'intervento del P.M.
Oggetto: divorzio
CONCLUSIONI
pagina 1 di 3 Le parti hanno concluso come da verbale di udienza del 23.09.2025.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. In data 06.04.1991 in MO (SO) e contraevano Parte_1 Controparte_1
matrimonio concordatario (trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di
MO (SO), atto n. 8, p. II, s. A, anno 1991).
1.1 Dall'unione è nato il figlio (16.03.1995). Per_1
1.2 Con sentenza n. 361/2015 del 03.08.2015, il Tribunale di Sondrio omologava le condizioni della separazione tra i coniugi come da accordi raggiunti tra le parti in corso di causa.
2. Con ricorso depositato il 01.04.2025, chiedeva che fosse dichiarata la Parte_1
cessazione degli effetti civili del matrimonio tra le parti, senza previsione di alcun assegno divorzile.
2.1 Si costituiva in giudizio non articolando alcuna conclusione. Controparte_1
2.2 Il ricorso veniva comunicato al P.M. in data 27.05.2025.
3. All'udienza del 24.09.2025, parte attrice, personalmente presente, confermava e precisava il contenuto dei propri atti e la volontà di non riconciliarsi, mentre parte convenuta non compariva, né personalmente né per mezzo del difensore.
4. Il Tribunale osserva che ricorre una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2, lett. b), l. 1° dicembre 1970 n. 898 s.m.i. e che la separazione si è protratta ininterrottamente da almeno sei mesi a far tempo dalla comparizione delle parti innanzi al Presidente del
Tribunale, avvenuta il 04.11.2014 nel procedimento di separazione alle condizioni omologate con successiva sentenza.
Deve evidenziarsi altresì che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere ricostituita, avuto riguardo al tempo trascorso dalla separazione e alla volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare.
5. Le spese di lite devono essere compensate in ragione della mancata opposizione del convenuto, pur costituitosi, all'accoglimento delle domande attoree.
P.Q.M.
pagina 2 di 3 Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra nata a Parte_1
NO (SO) il 23.02.1962 e nato a [...] il [...], Controparte_1
celebrato il 06.04.1991 a MO (SO) e trascritto nel Registro degli Atti di
Matrimonio del predetto comune al n. 8, p. II, s. A, anno 1991; ordina all'Ufficiale di stato civile del Comune di MO (SO) di procedere all'annotazione della presente sentenza;
compensa tra le parti le spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio del Tribunale di Sondrio in data 25/09/2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente
ER MI RB IT
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