Articolo 1 della Legge 18 maggio 1973, n. 281
Articolo 2
Versione
28 giugno 1973
Art. 1.
E' autorizzata la concessione di un contributo, dell'importo corrispondente al controvalore in lire di 2.000.000 di dollari, per la partecipazione dell'Italia ai fondi speciali Consolidated special funds della Banca asiatica di sviluppo.
Entrata in vigore il 28 giugno 1973