Art. 1.
E' autorizzata la concessione di un contributo, dell'importo corrispondente al controvalore in lire di 2.000.000 di dollari, per la partecipazione dell'Italia ai fondi speciali Consolidated special funds della Banca asiatica di sviluppo.
E' autorizzata la concessione di un contributo, dell'importo corrispondente al controvalore in lire di 2.000.000 di dollari, per la partecipazione dell'Italia ai fondi speciali Consolidated special funds della Banca asiatica di sviluppo.