CA
Sentenza 29 settembre 2025
Sentenza 29 settembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 29/09/2025, n. 5466 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 5466 |
| Data del deposito : | 29 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI ROMA Terza Sezione Civile
composta dai magistrati
Geremia CASABURI Presidente
Antonella Miryam STERLICCHIO Consigliere rel.
Biagio Roberto CIMINI Consigliere riunita in camera di consiglio, pronuncia la seguente S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 3771 del registro generale degli affari contenziosi dell'anno 2020, vertente tra
Parte_1
Avv. PROIETTI LETIZIA
e TT DR
NT
Avv. DE BLASIIS DARIO e
Controparte_2
Avv. FERRARO MARCO
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO L'appellante in epigrafe impugna la sentenza n. 5735 del 2020 con cui il Tribunale di Roma ha deciso quanto segue: RO EA ed CP_1
hanno convenuto in giudizio e il Notaio
[...] Parte_1
chiedendo al Tribunale, previo accertamento delle Controparte_2 descritte circostanze di fatto, di dichiarare la nullità, ex art. 1339 c.c., dell'art. 4 del contratto di compravendita del 28.3.2011 stipulato tra le parti, a rogito del Notaio rep. n. 126407, nella parte in cui è CP_2 stabilito il prezzo libero di mercato di € 165.000,00, perché contrario a norma imperativa, e, per l'effetto, di sostituirlo di diritto, ai sensi dell'art. 1419 c.c., con quello imposto dalla legge, pari ad € 85.944,00, con condanna dei convenuti, per quanto di loro ragione ma in solido, a restituire la differenza di € 79.056,00, indebitamente versata dagli acquirenti, oltre interessi legali dall'esborso al saldo, e a rifondere, in solido, gli interessi convenzionali versati in più in relazione al contratto di mutuo dai medesimi stipulato. In data 26.4.2017 si è costituito il convenuto , chiedendo di Parte_1 rigettare le domande attoree e, in via subordinata, di condannare il Notaio a manlevare e tenere indenne lo da qualsiasi CP_2 Parte_1 pagamento dovuto agli istanti. Il Notaio si è costituito in giudizio in data 29.5.2017 e ha chiesto di CP_2 dichiarare inammissibili le domande proposte dal convenuto TO e di respingere le domande attoree;
in via subordinata, nell'ipotesi di accoglimento, anche parziale, della domande proposte, ha chiesto di limitare comunque il risarcimento ai sensi degli artt. 1223, 1225 e 1227 c.c. Concessi i termini ex art. 183 comma 6 c.p.c., questo Giudice ha disposto procedersi a c.t.u. e, all'esito del deposito della relazione, all'udienza del 28.11.2018 ha rinviato la causa per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 20.11.2019. A detta udienza, parte convenuta ha chiesto termine per Parte_1 presentare istanza di affrancazione, trattandosi della prima udienza successiva alla entrata in vigore della legge n. 136/2018 e considerato che il convenuto sino a quel momento non era stato in grado di sapere se l'istanza fosse stata presentata dagli attori;
in subordine, ha precisato le conclusioni. Questo Giudice ha rigettato l'istanza di assegnazione del termine per la presentazione della richiesta di affrancazione e, sulle conclusioni precisate dalle parti, ha trattenuto la causa in decisione, assegnando i termini di cui all'art. 190 c.p.c. Il convenuto , ha allegato alla comparsa conclusionale la Parte_1 ricevuta di presentazione, al Comune di Roma, dell'istanza di affrancazione relativa all'immobile oggetto di causa, prot. n. QI/2019/67576 del 15.4.2019, con ricevuta del pagamento effettuato in pari data e PEC del difensore al Comune dell'8.1.2020; con la memoria di replica, ha allegato la ricevuta di protocollo n. QI/2019/186728 del 5.12.2019, relativa a documentazione aggiuntiva alla suddetta richiesta di affrancazione. Parte attrice, con la memoria di replica, si è opposta all'acquisizione in giudizio della documentazione allegata alla comparsa conclusionale, in quanto tardiva, mentre il Notaio ha chiesto dichiararsi CP_2
l'improseguibilità del giudizio.
pag. 2/11 Preliminarmente, occorre affrontare la questione del deposito della ricevuta dell'istanza di affrancazione. Si premette che, come è noto, la disciplina del prezzo massimo di cessione e quella relativa all'affrancazione dal relativo vincolo, costituente onere reale, negli alloggi di edilizia convenzionata agevolata costruiti ai sensi dell'art. 35 della L. 22.10.1971 n. 865 è stata modificata a seguito della introduzione dell'art. 25 undecies della L. 17.12.2018 n. 136, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale il 18.12.2018, recante disposizioni urgenti in materia fiscale e finanziaria. La suddetta norma ha apportato le seguenti modificazioni all'articolo 31 della legge 23 dicembre 1998, n. 448:
“a) il comma 49-bis è sostituito dal seguente: "49-bis. I vincoli relativi alla determinazione del prezzo massimo di cessione delle singole unità abitative e loro pertinenze nonché del canone massimo di locazione delle stesse, contenuti nelle convenzioni di cui all'articolo 35 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e successive modificazioni, per la cessione del diritto di proprietà o per la cessione del diritto di superficie, possono essere rimossi, dopo che siano trascorsi almeno cinque anni dalla data del primo trasferimento, con atto pubblico o scrittura privata autenticata, stipulati a richiesta delle persone fisiche che vi abbiano interesse, anche se non più titolari di diritti reali sul bene immobile, e soggetti a trascrizione presso la conservatoria dei registri immobiliari, per un corrispettivo proporzionale alla corrispondente quota millesimale, determinato, anche per le unità in diritto di superficie, in misura pari ad una percentuale del corrispettivo risultante dall'applicazione del comma 48 del presente articolo. La percentuale di cui al presente comma è stabilita, anche con l'applicazione di eventuali riduzioni in relazione alla durata residua del vincolo, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Il decreto di cui al periodo precedente individua altresì i criteri e le modalità per la concessione da parte dei comuni di dilazioni di pagamento del corrispettivo di affrancazione dal vincolo. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano agli immobili in regime di locazione ai sensi degli articoli da 8 a 10 della legge 17 febbraio 1992, n. 179, ricadenti nei piani di zona convenzionati". La stessa norma ha introdotto l'art. 31 comma 49 quater della L. 23.12.1998 n. 448 di cui si riporta il testo:
“b) dopo il comma 49-ter è inserito il seguente: "49-quater. In pendenza della rimozione dei vincoli di cui ai commi 49-bis e 49-ter, il contratto di pag. 3/11 trasferimento dell'immobile non produce effetti limitatamente alla differenza tra il prezzo convenuto e il prezzo vincolato. L'eventuale pretesa di rimborso della predetta differenza, a qualunque titolo richiesto, si estingue con la rimozione dei vincoli secondo le modalità di cui ai commi 49-bis e 49-ter. La rimozione del vincolo del prezzo massimo di cessione comporta altresì la rimozione di qualsiasi vincolo di natura soggettiva".
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche agli immobili oggetto dei contratti stipulati prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
3. Il decreto di cui al comma 49-bis dell'articolo 31 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, come sostituito dal comma 1, lettera a), del presente articolo, è adottato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto). Parte convenuta, pur invocando la applicazione della suddetta normativa e pur essendo l'istanza stata presentata dal sig. il 15.4.2019, Parte_1 non ha provveduto a depositarla ritualmente all'udienza di precisazione delle conclusioni del 20.11.2019. La stessa ben avrebbe potuto (e dovuto) chiedere, in quella sede, l'autorizzazione al deposito, che sarebbe stato senz'altro ammissibile, dal momento che, nonostante fossero ampiamente decorsi i termini ex art. 183 comma 6 c.p.c., si trattava di documento di formazione successiva, la cui produzione trovava fondamento nel sopravvenuto intervento legislativo. Non avendo la parte provveduto al deposito e non essendo certo ammissibile l'istanza di rinvio (formulata a distanza di quasi un anno dall'entrata in vigore della legge n. 136/2018) per procedere alla presentazione dell'istanza, che tra l'altro era già stata presentata molti mesi prima, non può tenersi alcun conto della documentazione in questione, stante la irritualità e tardività del deposito effettuato soltanto con la comparsa conclusionale, che come è noto riveste mero valore illustrativo delle difese. Poiché l'istanza di affrancazione non può avere ingresso nel presente giudizio, non può essere dichiarata l'improseguibilità dello stesso, né, tanto meno, la causa può essere rimessa sul ruolo, come richiesto dal convenuto con la comparsa conclusionale. Parte_1
Deve quindi procedersi all'esame del merito, prescindendo dalla detta documentazione. Gli attori hanno dedotto che:
in data 28.3.2011, con atto a rogito Notaio hanno acquistato da CP_2
la proprietà superficiaria dell'immobile sito in Roma, Parte_1
pag. 4/11 via Guardiagrele n. 2, scala A, int. 6, con annessa cantina e box auto, al prezzo di € 165.000,00, di cui € 12.685,00 versati in contanti ed € 152.315,00 mediante mutuo bancario;
la porzione immobiliare è sita in località Lunghezzina 2, comparto F2/p, piano di zona C21 della Legge 167/62 ed è compresa nell'area ceduta in diritto di superficie dal Comune di Roma alla società con Pt_2
Convenzione del 13.10.2004, con atto a rogito notaio Persona_1
rep. 35610/18109, ed è sottoposta, in caso di alienazione,
[...] all'applicazione dei prezzi massimi di cessione stabiliti dall'art. 20 della L. 179/1992;
il venditore, che aveva in precedenza acquistato la proprietà superficiaria al prezzo convenzionato di € 78.848,00 con atto a rogito notaio del 29.11.2006, intendendo cedere la Persona_2 proprietà superficiaria entro il quinquennio, ha chiesto al Comune di Roma l'autorizzazione alla vendita;
il Comune di Roma, con lettera del 15.7.2010, prot. 45626, ha autorizzato la vendita, fermo restando quanto previsto dalla Convenzione in merito all'applicazione dei prezzi massimi di cessione ai sensi della L. 179 del 17/02/92, art. 20;
il diritto di superficie non doveva quindi superare il prezzo massimo, stabilito in detta Convenzione, di € 85.944,00, sicché il venditore aveva introitato indebitamente la somma di € 79.056,00 (€ 165.00,00 – € 85.944,00);
il notaio rogante, da parte sua, si è reso responsabile contrattualmente nei confronti degli istanti, non avendo ottemperato al suo preciso obbligo contrattuale (art. 1176 c.c.), per non aver rispettato l'obbligo economico imposto dal Comune di Roma e per non aver impedito l'alienazione al prezzo di libero mercato, vietato dalla legge, discostandosi dolosamente dalle direttive impartite dal Comune di Roma che aveva autorizzato la vendita alle citate condizioni.
Sin qui, in sintesi, la ricostruzione offerta da parte attrice in citazione, alla cui lettura per il resto si fa rinvio.
pag. 5/11 La domanda proposta nei confronti del convenuto TO va accolta nei limiti di cui appresso, mentre vanno rigettate le domande avanzate dagli attori e dal suddetto convenuto nei confronti del notaio. Con la nota sentenza n. 18135 del 16.9.2015, la Corte di Cassazione a Sezioni Unite ha infatti ricomposto il contrasto che aveva interessato diverse precedenti pronunce in materia di permanenza, o meno, del vincolo del prezzo massimo di cessione sugli immobili costruiti in convenzione ex art. 35 della L. 22.10.1971 n. 865, ed ha stabilito che il “vincolo del prezzo non è affatto soppresso automaticamente a seguito della caduta del divieto di alienare;
ed anzi, in assenza di convenzione ad hoc […], segue il bene nei successivi passaggi di proprietà, a titolo di onere reale, con naturale efficacia indefinita”. La Suprema Corte, in sintesi, ha fondato le proprie argomentazioni sull'entrata in vigore dell'art. 31 comma 49 bis della L. n. 448/1998 (comma aggiunto dal D.L. 13.5.2011 n. 70, convertito nella L.12.7.2011 n. 106), secondo il quale “i vincoli relativi alla determinazione del prezzo massimo di cessione delle singole unità abitative e loro pertinenze, nonché del canone massimo di locazione delle stesse, contenuti nelle convenzioni di cui all'articolo 35 della legge 22 ottobre 1971 n. 865, e successive modificazioni, per la cessione del diritto di proprietà, stipulate precedentemente alla data di entrata in vigore della legge 17 febbraio 1992 n. 179, ovvero per la cessione del diritto di superficie, possono essere rimossi, dopo che siano trascorsi almeno cinque anni dalla data del primo trasferimento, con convenzione in forma pubblica stipulata a richiesta del singolo proprietario e soggetta a trascrizione per un corrispettivo...”, una norma, questa, che non avrebbe ragion d'essere se non fosse riferita anche ai trasferimenti successivi alla vendita, o all'assegnazione di alloggio, in proprietà, o in diritto di superficie effettuati dal titolare della concessione. Non è estranea, inoltre, al ragionamento delle Sezioni Unite, la circostanza
“che la soluzione adottata appare altresì conforme, sotto il profilo teleologico, ad una politica del diritto volta a garantire il diritto alla casa, facilitando l'acquisizione di alloggi a prezzi contenuti (grazie al concorso del contributo pubblico), ai ceti meno abbienti: e non certo quella di consentire successive operazioni speculative di rivendita a prezzo di mercato”. La circostanza che la sentenza delle Sezioni Unite abbia considerato dirimente il comma 49 bis dell'art. 31 L. n. 448/1998 per risolvere il contrasto tra i diversi orientamenti delle sezioni semplici è da ascrivere soltanto al fatto che l'introduzione della facoltà di affrancazione pag. 6/11 dell'immobile dal vincolo del prezzo operata dalla suddetta disposizione ha esplicitato per la prima volta, a livello normativo, la persistenza del vincolo stesso dopo la prima vendita o assegnazione dell'alloggio. L'effetto innovativo del citato comma 49 bis è limitato, in sostanza, alla introduzione della facoltà del titolare della proprietà superficiaria di un alloggio edificato in regime di edilizia residenziale pubblica di affrancare l'immobile dal vincolo relativo alla determinazione del prezzo massimo di cessione e locazione. Pertanto, il principio di diritto affermato dalle Sezioni Unite prescinde del tutto dall'applicazione del suddetto comma 49 bis e non rileva che il D.L. 13.5.2011 n. 70, convertito nella L. 12.7.2011 n. 106 sia entrato in vigore successivamente al contratto di compravendita oggetto di causa. Deve poi escludersi la configurabilità di un abuso del diritto da parte degli acquirenti, che, anziché agire per la ripetizione di indebito contro l'alienante, potevano procedere alla rimozione del vincolo del prezzo massimo di cessione dell'alloggio e ripetere soltanto la somma all'uopo necessaria nei confronti dell'alienante. Trattasi infatti di mera facoltà e non di obbligo e comunque difettano gli elementi costitutivi dell'abuso del diritto, come individuati dalla giurisprudenza (cfr. Cass. 29.5.2012 n. 8567; Cass. 15.6.2018 n. 15885), secondo cui non è ravvisabile un abuso del diritto nel solo fatto che una parte del contratto abbia tenuto una condotta non idonea a salvaguardare gli interessi dell'altra, quando tale condotta persegua un risultato lecito attraverso mezzi legittimi. In conclusione, alla luce della menzionata sentenza n. 18135/2015 e del ragionamento contenuto in essa, il contratto di compravendita stipulato tra le parti in data 28.3.2011 deve ritenersi parzialmente nullo ex artt. 1418 e 1419 secondo comma c.c. in relazione alla clausola, contenuta nell'art. 4, con cui le parti hanno concordato il prezzo di vendita in € 165.000,00, con conseguente sostituzione automatica, ex art. 1339 c.c., del prezzo originariamente convenuto tra le parti con quello determinato dai criteri fissati dal Comune di Roma nella convenzione in attuazione della quale è stato edificato l'immobile de quo, vale a dire € 85.944,32, come quantificato dal C.T.U. con la relazione peritale depositata il 20.11.2018, che, in quanto immune da vizi logico-giuridici, si condivide e si richiama, dovendosi avere riguardo al prezzo effettivamente pagato dallo per l'acquisto dalla società e non a quello (maggiore) Parte_1 Pt_2 indicato nella tabella approvata in data 13.7.2006.
pag. 7/11 Ne consegue che gli acquirenti hanno diritto, ex art. 2033 c.c., a ripetere la somma pagata in eccedenza rispetto al dovuto, pari ad € 79.055,68, oltre interessi dalla domanda al saldo, non ravvisandosi gli elementi della mala fede in capo all'accipiens. Va invece respinta la domanda risarcitoria avente ad oggetto la “rifusione degli interessi convenzionali versati in più pari ad €. 5.603,00 dovuti alla differenza tra quelli versati fino al 31/12/16 sulla quota di mutuo di €. 154.000,00 e quelli che avrebbe versato fino al 31/12/16 sulla quota ridotta di mutuo di €.74.000,00” oltre a quelli successivamente maturati. Ciò in quanto, se l'azione di ripetizione di indebito prescinde dal requisito della colpa, l'azione risarcitoria presuppone la dimostrazione dell'elemento soggettivo, dimostrazione che nella specie difetta e che non può trarsi dal solo richiamo alla missiva del Comune di autorizzazione a vendere, ove si abbia riguardo al mutamento giurisprudenziale di cui si dirà appresso in relazione alla posizione del notaio. In ogni caso, la modalità di corresponsione del prezzo, in parte a mezzo mutuo, è da ascrivere alla libera determinazione della parte acquirente, la quale ha comunque concordato il prezzo della compravendita, di talché difetta il nesso di causalità tra la condotta del venditore e la conclusione del contratto di mutuo che prevedeva la corresponsione degli interessi versati dagli acquirenti. Venendo ora ad esaminare la posizione del Notaio si premette che CP_2
l'art. 28 della L. n. 89/1913, che regola la responsabilità disciplinare del notaio, laddove fa riferimento all'atto che non può essere ricevuto dal notaio perché in contrasto con la legge, è in genere considerato applicabile sia alle ipotesi di nullità assoluta del contratto, che a quelle di nullità parziale, come nel caso in esame (Cass.
7.11.2005 n. 21493; Cass. 29.8.2019 n. 21828). La colpa del notaio è però ravvisata nel caso di inosservanza di orientamenti consolidati della Suprema Corte (Cass. 15.7.2011 n. 15676) e non nei casi di contrasto interpretativo, o in cui addirittura l'orientamento prevalente sia nel senso conforme al comportamento tenuto dal professionista che ha rogato l'atto. Nella specie, prima dell'intervento della sentenza n. 18135/2015 delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, poi confermato dalle successive sentenze (tra le tante, Cass.
3.1.2017 n. 21), l'orientamento prevalente della Suprema Corte era contrario alla tesi della permanenza del vincolo di cessione sugli immobili di edilizia agevolata convenzionata dopo il primo trasferimento dal titolare del diritto di concessione al primo pag. 8/11 acquirente (cfr. Cass. n. 13006/2000; Cass. n. 7630/2011), come risulta dalla stessa sentenza delle Sezioni Unite. Nello stesso senso erano anche il parere espresso dal Consiglio Nazionale del Notariato e le indicazioni fornite dal Comune di Roma ai notai che formulavano quesiti circa la libera trasferibilità degli immobili di edilizia agevolata convenzionata dopo il primo trasferimento dal costruttore al primo acquirente, o al primo assegnatario. Ne discende che non può configurarsi una responsabilità del notaio per non avere avvisato le parti dell'esistenza dell'onere reale del prezzo massimo di cessione per i contratti conclusi con atti stipulati prima dell'intervento della sentenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione del 16.9.2015 n. 18135, come nel caso in esame. La domanda proposta dagli istanti nei confronti del convenuto CP_2 deve dunque essere respinta. Quanto alla domanda di manleva proposta nei confronti del notaio dal convenuto , si osserva che questa, pur essendo ammissibile, Parte_1 deve essere rigettata. In caso di più convenuti, la domanda formulata da uno di questi nei confronti di un altro va qualificata come domanda riconvenzionale, e può essere proposta negli stessi limiti di quest'ultima (cfr. Cass. n. 6846/2017; Cass. n. 12558/1999), di talché non è richiesto lo spostamento dell'udienza previsto dall'art. 269 c.p.c., dovendosi ritenere la domanda riconvenzionale conosciuta dal destinatario mediante il semplice deposito in cancelleria della comparsa di risposta - salva la sua notificazione in caso di contumacia (cfr. Tribunale Lucca 14.1.2002; Tribunale Milano 19.6.1997). Tuttavia, difettano nel merito, in ragione di quanto sopra argomentato, i presupposti per l'accoglimento della stessa, non essendo configurabile la responsabilità del notaio. Le spese di lite tra gli attori e il convenuto seguono la Parte_1 soccombenza e si liquidano come da dispositivo. Quanto alle spese relative alla domanda degli attori e a quella del convenuto nei confronti del notaio queste vanno compensate in CP_2 ragione della complessità della questione, sicuramente non pacifica, relativa alla responsabilità del notaio. Le spese di c.t.u., come liquidate con decreto del 28.11.2018, vengono poste definitivamente a carico del convenuto . Parte_1
Pur non rientrando nell'oggetto dei quesiti la regolarità dell'immobile, il C.T.U. ha comunque rilevato la sussistenza di difformità, sicché, in pag. 9/11 relazione alla eventuale configurabilità di reati edilizi, va disposta la trasmissione di copia della presente sentenza e della relazione di c.t.u. al P.M. in sede per le valutazioni di competenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da OT EA ed nei confronti di NT Parte_1
e , nonché sulla domanda di manleva proposta da Controparte_2
nei confronti di , ogni diversa istanza, Parte_1 Controparte_2 deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
dichiara, ex art. 1419 secondo comma c.c., la nullità dell'art. 4) del contratto di compravendita concluso tra gli attori e il convenuto in data 28.3.2011 con atto a rogito Notaio Parte_1 Controparte_2 rep. n. 126.407, racc. n. 28.090, nella parte in cui determina in € 165.000,00 il prezzo di vendita, con sostituzione ad esso, ai sensi dell'art. 1339 c.c., del prezzo massimo di cessione di € 85.944,32, e, per l'effetto, condanna alla restituzione in favore degli attori della Parte_1 somma di € 79.055,68, oltre interessi dalla domanda al saldo;
rigetta la domanda degli attori e la domanda del convenuto nei confronti di;
Controparte_2
condanna a rifondere agli attori le spese di lite, che Parte_1 liquida in € 759,00 per esborsi e in € 13.430,00 per compensi, oltre IVA, CPA e spese generali come per legge;
compensa le spese di lite in ordine alla domanda degli attori e alla domanda del convenuto TO nei confronti del convenuto CP_2
pone definitivamente a carico di le spese di c.t.u.; Parte_1
dispone la trasmissione di copia della presente sentenza e della relazione di c.t.u. al P.M. in sede per le valutazioni di competenza.”. TT DR e hanno chiesto il rigetto NT dell'impugnazione ed hanno proposto appello incidentale nei confronti del notaio Quest'ultimo ha chiesto il rigetto di entrambi gli appelli. CP_2
La causa, previa precisazione delle conclusioni, è stata trattenuta in decisione. MOTIVI DELLA DECISIONE L'appello è fondato e, pertanto, merita d'essere accolto. L'appellante ha documentato di aver ottenuto dal Comune di Roma l'affrancazione dal prezzo massimo di cessione in relazione all'immobile per cui è causa. Ciò comporta che la clausola di cui all'art. 4) del contratto di compravendita concluso tra gli attori e il convenuto in data Parte_1
pag. 10/11 28.3.2011 con atto a rogito Notaio rep. n. 126.407, racc. n. Controparte_2
28.090, nella parte in cui determina in € 165.000,00 il prezzo di vendita, non può ritenersi nulla e, conseguentemente, che la domanda degli acquirenti debba essere rigettata. Ne discende, altresì, il rigetto dell'appello incidentale nei confronti del notaio CP_2
Le spese di lite del primo grado, stante l'istanza in tal senso dello
, appellante vittorioso, vanno compensate nel rapporto Parte_1 processuale con il OT e la Quelle del secondo grado CP_1 seguono la soccombenza di costoro.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, deduzione o eccezione disattesa, così provvede: accoglie l'appello e, in riforma della sentenza gravata, respinge la domanda di TT DR e nei confronti di NT
; Parte_1 respinge l'appello incidentale proposto da TT DR e nei confronti di;
NT Controparte_2 compensa le spese di lite del primo grado nel rapporto processuale tra TT DR, e NT Parte_1
;
[...] condanna TT DR e a rifondere NT le spese di lite del secondo grado in favore di Parte_1 nella misura che liquida in euro 10.000,00, oltre C.U., spese generali ed oneri di legge. condanna TT DR e a rifondere NT le spese di lite del secondo grado in favore di nella Controparte_2 misura che liquida in euro 10.000,00 oltre spese generali ed oneri di legge.
Dà atto, quanto all'appello incidentale, ai sensi dell'art. 13, comma 1, quater d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115 come successivamente modificato e integrato, che sussistono i presupposti per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione. Così deciso nella camera di consiglio del 16.9.2025.
Il Presidente Il Consigliere estensore pag. 11/11
composta dai magistrati
Geremia CASABURI Presidente
Antonella Miryam STERLICCHIO Consigliere rel.
Biagio Roberto CIMINI Consigliere riunita in camera di consiglio, pronuncia la seguente S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 3771 del registro generale degli affari contenziosi dell'anno 2020, vertente tra
Parte_1
Avv. PROIETTI LETIZIA
e TT DR
NT
Avv. DE BLASIIS DARIO e
Controparte_2
Avv. FERRARO MARCO
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO L'appellante in epigrafe impugna la sentenza n. 5735 del 2020 con cui il Tribunale di Roma ha deciso quanto segue: RO EA ed CP_1
hanno convenuto in giudizio e il Notaio
[...] Parte_1
chiedendo al Tribunale, previo accertamento delle Controparte_2 descritte circostanze di fatto, di dichiarare la nullità, ex art. 1339 c.c., dell'art. 4 del contratto di compravendita del 28.3.2011 stipulato tra le parti, a rogito del Notaio rep. n. 126407, nella parte in cui è CP_2 stabilito il prezzo libero di mercato di € 165.000,00, perché contrario a norma imperativa, e, per l'effetto, di sostituirlo di diritto, ai sensi dell'art. 1419 c.c., con quello imposto dalla legge, pari ad € 85.944,00, con condanna dei convenuti, per quanto di loro ragione ma in solido, a restituire la differenza di € 79.056,00, indebitamente versata dagli acquirenti, oltre interessi legali dall'esborso al saldo, e a rifondere, in solido, gli interessi convenzionali versati in più in relazione al contratto di mutuo dai medesimi stipulato. In data 26.4.2017 si è costituito il convenuto , chiedendo di Parte_1 rigettare le domande attoree e, in via subordinata, di condannare il Notaio a manlevare e tenere indenne lo da qualsiasi CP_2 Parte_1 pagamento dovuto agli istanti. Il Notaio si è costituito in giudizio in data 29.5.2017 e ha chiesto di CP_2 dichiarare inammissibili le domande proposte dal convenuto TO e di respingere le domande attoree;
in via subordinata, nell'ipotesi di accoglimento, anche parziale, della domande proposte, ha chiesto di limitare comunque il risarcimento ai sensi degli artt. 1223, 1225 e 1227 c.c. Concessi i termini ex art. 183 comma 6 c.p.c., questo Giudice ha disposto procedersi a c.t.u. e, all'esito del deposito della relazione, all'udienza del 28.11.2018 ha rinviato la causa per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 20.11.2019. A detta udienza, parte convenuta ha chiesto termine per Parte_1 presentare istanza di affrancazione, trattandosi della prima udienza successiva alla entrata in vigore della legge n. 136/2018 e considerato che il convenuto sino a quel momento non era stato in grado di sapere se l'istanza fosse stata presentata dagli attori;
in subordine, ha precisato le conclusioni. Questo Giudice ha rigettato l'istanza di assegnazione del termine per la presentazione della richiesta di affrancazione e, sulle conclusioni precisate dalle parti, ha trattenuto la causa in decisione, assegnando i termini di cui all'art. 190 c.p.c. Il convenuto , ha allegato alla comparsa conclusionale la Parte_1 ricevuta di presentazione, al Comune di Roma, dell'istanza di affrancazione relativa all'immobile oggetto di causa, prot. n. QI/2019/67576 del 15.4.2019, con ricevuta del pagamento effettuato in pari data e PEC del difensore al Comune dell'8.1.2020; con la memoria di replica, ha allegato la ricevuta di protocollo n. QI/2019/186728 del 5.12.2019, relativa a documentazione aggiuntiva alla suddetta richiesta di affrancazione. Parte attrice, con la memoria di replica, si è opposta all'acquisizione in giudizio della documentazione allegata alla comparsa conclusionale, in quanto tardiva, mentre il Notaio ha chiesto dichiararsi CP_2
l'improseguibilità del giudizio.
pag. 2/11 Preliminarmente, occorre affrontare la questione del deposito della ricevuta dell'istanza di affrancazione. Si premette che, come è noto, la disciplina del prezzo massimo di cessione e quella relativa all'affrancazione dal relativo vincolo, costituente onere reale, negli alloggi di edilizia convenzionata agevolata costruiti ai sensi dell'art. 35 della L. 22.10.1971 n. 865 è stata modificata a seguito della introduzione dell'art. 25 undecies della L. 17.12.2018 n. 136, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale il 18.12.2018, recante disposizioni urgenti in materia fiscale e finanziaria. La suddetta norma ha apportato le seguenti modificazioni all'articolo 31 della legge 23 dicembre 1998, n. 448:
“a) il comma 49-bis è sostituito dal seguente: "49-bis. I vincoli relativi alla determinazione del prezzo massimo di cessione delle singole unità abitative e loro pertinenze nonché del canone massimo di locazione delle stesse, contenuti nelle convenzioni di cui all'articolo 35 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e successive modificazioni, per la cessione del diritto di proprietà o per la cessione del diritto di superficie, possono essere rimossi, dopo che siano trascorsi almeno cinque anni dalla data del primo trasferimento, con atto pubblico o scrittura privata autenticata, stipulati a richiesta delle persone fisiche che vi abbiano interesse, anche se non più titolari di diritti reali sul bene immobile, e soggetti a trascrizione presso la conservatoria dei registri immobiliari, per un corrispettivo proporzionale alla corrispondente quota millesimale, determinato, anche per le unità in diritto di superficie, in misura pari ad una percentuale del corrispettivo risultante dall'applicazione del comma 48 del presente articolo. La percentuale di cui al presente comma è stabilita, anche con l'applicazione di eventuali riduzioni in relazione alla durata residua del vincolo, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Il decreto di cui al periodo precedente individua altresì i criteri e le modalità per la concessione da parte dei comuni di dilazioni di pagamento del corrispettivo di affrancazione dal vincolo. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano agli immobili in regime di locazione ai sensi degli articoli da 8 a 10 della legge 17 febbraio 1992, n. 179, ricadenti nei piani di zona convenzionati". La stessa norma ha introdotto l'art. 31 comma 49 quater della L. 23.12.1998 n. 448 di cui si riporta il testo:
“b) dopo il comma 49-ter è inserito il seguente: "49-quater. In pendenza della rimozione dei vincoli di cui ai commi 49-bis e 49-ter, il contratto di pag. 3/11 trasferimento dell'immobile non produce effetti limitatamente alla differenza tra il prezzo convenuto e il prezzo vincolato. L'eventuale pretesa di rimborso della predetta differenza, a qualunque titolo richiesto, si estingue con la rimozione dei vincoli secondo le modalità di cui ai commi 49-bis e 49-ter. La rimozione del vincolo del prezzo massimo di cessione comporta altresì la rimozione di qualsiasi vincolo di natura soggettiva".
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche agli immobili oggetto dei contratti stipulati prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
3. Il decreto di cui al comma 49-bis dell'articolo 31 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, come sostituito dal comma 1, lettera a), del presente articolo, è adottato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto). Parte convenuta, pur invocando la applicazione della suddetta normativa e pur essendo l'istanza stata presentata dal sig. il 15.4.2019, Parte_1 non ha provveduto a depositarla ritualmente all'udienza di precisazione delle conclusioni del 20.11.2019. La stessa ben avrebbe potuto (e dovuto) chiedere, in quella sede, l'autorizzazione al deposito, che sarebbe stato senz'altro ammissibile, dal momento che, nonostante fossero ampiamente decorsi i termini ex art. 183 comma 6 c.p.c., si trattava di documento di formazione successiva, la cui produzione trovava fondamento nel sopravvenuto intervento legislativo. Non avendo la parte provveduto al deposito e non essendo certo ammissibile l'istanza di rinvio (formulata a distanza di quasi un anno dall'entrata in vigore della legge n. 136/2018) per procedere alla presentazione dell'istanza, che tra l'altro era già stata presentata molti mesi prima, non può tenersi alcun conto della documentazione in questione, stante la irritualità e tardività del deposito effettuato soltanto con la comparsa conclusionale, che come è noto riveste mero valore illustrativo delle difese. Poiché l'istanza di affrancazione non può avere ingresso nel presente giudizio, non può essere dichiarata l'improseguibilità dello stesso, né, tanto meno, la causa può essere rimessa sul ruolo, come richiesto dal convenuto con la comparsa conclusionale. Parte_1
Deve quindi procedersi all'esame del merito, prescindendo dalla detta documentazione. Gli attori hanno dedotto che:
in data 28.3.2011, con atto a rogito Notaio hanno acquistato da CP_2
la proprietà superficiaria dell'immobile sito in Roma, Parte_1
pag. 4/11 via Guardiagrele n. 2, scala A, int. 6, con annessa cantina e box auto, al prezzo di € 165.000,00, di cui € 12.685,00 versati in contanti ed € 152.315,00 mediante mutuo bancario;
la porzione immobiliare è sita in località Lunghezzina 2, comparto F2/p, piano di zona C21 della Legge 167/62 ed è compresa nell'area ceduta in diritto di superficie dal Comune di Roma alla società con Pt_2
Convenzione del 13.10.2004, con atto a rogito notaio Persona_1
rep. 35610/18109, ed è sottoposta, in caso di alienazione,
[...] all'applicazione dei prezzi massimi di cessione stabiliti dall'art. 20 della L. 179/1992;
il venditore, che aveva in precedenza acquistato la proprietà superficiaria al prezzo convenzionato di € 78.848,00 con atto a rogito notaio del 29.11.2006, intendendo cedere la Persona_2 proprietà superficiaria entro il quinquennio, ha chiesto al Comune di Roma l'autorizzazione alla vendita;
il Comune di Roma, con lettera del 15.7.2010, prot. 45626, ha autorizzato la vendita, fermo restando quanto previsto dalla Convenzione in merito all'applicazione dei prezzi massimi di cessione ai sensi della L. 179 del 17/02/92, art. 20;
il diritto di superficie non doveva quindi superare il prezzo massimo, stabilito in detta Convenzione, di € 85.944,00, sicché il venditore aveva introitato indebitamente la somma di € 79.056,00 (€ 165.00,00 – € 85.944,00);
il notaio rogante, da parte sua, si è reso responsabile contrattualmente nei confronti degli istanti, non avendo ottemperato al suo preciso obbligo contrattuale (art. 1176 c.c.), per non aver rispettato l'obbligo economico imposto dal Comune di Roma e per non aver impedito l'alienazione al prezzo di libero mercato, vietato dalla legge, discostandosi dolosamente dalle direttive impartite dal Comune di Roma che aveva autorizzato la vendita alle citate condizioni.
Sin qui, in sintesi, la ricostruzione offerta da parte attrice in citazione, alla cui lettura per il resto si fa rinvio.
pag. 5/11 La domanda proposta nei confronti del convenuto TO va accolta nei limiti di cui appresso, mentre vanno rigettate le domande avanzate dagli attori e dal suddetto convenuto nei confronti del notaio. Con la nota sentenza n. 18135 del 16.9.2015, la Corte di Cassazione a Sezioni Unite ha infatti ricomposto il contrasto che aveva interessato diverse precedenti pronunce in materia di permanenza, o meno, del vincolo del prezzo massimo di cessione sugli immobili costruiti in convenzione ex art. 35 della L. 22.10.1971 n. 865, ed ha stabilito che il “vincolo del prezzo non è affatto soppresso automaticamente a seguito della caduta del divieto di alienare;
ed anzi, in assenza di convenzione ad hoc […], segue il bene nei successivi passaggi di proprietà, a titolo di onere reale, con naturale efficacia indefinita”. La Suprema Corte, in sintesi, ha fondato le proprie argomentazioni sull'entrata in vigore dell'art. 31 comma 49 bis della L. n. 448/1998 (comma aggiunto dal D.L. 13.5.2011 n. 70, convertito nella L.12.7.2011 n. 106), secondo il quale “i vincoli relativi alla determinazione del prezzo massimo di cessione delle singole unità abitative e loro pertinenze, nonché del canone massimo di locazione delle stesse, contenuti nelle convenzioni di cui all'articolo 35 della legge 22 ottobre 1971 n. 865, e successive modificazioni, per la cessione del diritto di proprietà, stipulate precedentemente alla data di entrata in vigore della legge 17 febbraio 1992 n. 179, ovvero per la cessione del diritto di superficie, possono essere rimossi, dopo che siano trascorsi almeno cinque anni dalla data del primo trasferimento, con convenzione in forma pubblica stipulata a richiesta del singolo proprietario e soggetta a trascrizione per un corrispettivo...”, una norma, questa, che non avrebbe ragion d'essere se non fosse riferita anche ai trasferimenti successivi alla vendita, o all'assegnazione di alloggio, in proprietà, o in diritto di superficie effettuati dal titolare della concessione. Non è estranea, inoltre, al ragionamento delle Sezioni Unite, la circostanza
“che la soluzione adottata appare altresì conforme, sotto il profilo teleologico, ad una politica del diritto volta a garantire il diritto alla casa, facilitando l'acquisizione di alloggi a prezzi contenuti (grazie al concorso del contributo pubblico), ai ceti meno abbienti: e non certo quella di consentire successive operazioni speculative di rivendita a prezzo di mercato”. La circostanza che la sentenza delle Sezioni Unite abbia considerato dirimente il comma 49 bis dell'art. 31 L. n. 448/1998 per risolvere il contrasto tra i diversi orientamenti delle sezioni semplici è da ascrivere soltanto al fatto che l'introduzione della facoltà di affrancazione pag. 6/11 dell'immobile dal vincolo del prezzo operata dalla suddetta disposizione ha esplicitato per la prima volta, a livello normativo, la persistenza del vincolo stesso dopo la prima vendita o assegnazione dell'alloggio. L'effetto innovativo del citato comma 49 bis è limitato, in sostanza, alla introduzione della facoltà del titolare della proprietà superficiaria di un alloggio edificato in regime di edilizia residenziale pubblica di affrancare l'immobile dal vincolo relativo alla determinazione del prezzo massimo di cessione e locazione. Pertanto, il principio di diritto affermato dalle Sezioni Unite prescinde del tutto dall'applicazione del suddetto comma 49 bis e non rileva che il D.L. 13.5.2011 n. 70, convertito nella L. 12.7.2011 n. 106 sia entrato in vigore successivamente al contratto di compravendita oggetto di causa. Deve poi escludersi la configurabilità di un abuso del diritto da parte degli acquirenti, che, anziché agire per la ripetizione di indebito contro l'alienante, potevano procedere alla rimozione del vincolo del prezzo massimo di cessione dell'alloggio e ripetere soltanto la somma all'uopo necessaria nei confronti dell'alienante. Trattasi infatti di mera facoltà e non di obbligo e comunque difettano gli elementi costitutivi dell'abuso del diritto, come individuati dalla giurisprudenza (cfr. Cass. 29.5.2012 n. 8567; Cass. 15.6.2018 n. 15885), secondo cui non è ravvisabile un abuso del diritto nel solo fatto che una parte del contratto abbia tenuto una condotta non idonea a salvaguardare gli interessi dell'altra, quando tale condotta persegua un risultato lecito attraverso mezzi legittimi. In conclusione, alla luce della menzionata sentenza n. 18135/2015 e del ragionamento contenuto in essa, il contratto di compravendita stipulato tra le parti in data 28.3.2011 deve ritenersi parzialmente nullo ex artt. 1418 e 1419 secondo comma c.c. in relazione alla clausola, contenuta nell'art. 4, con cui le parti hanno concordato il prezzo di vendita in € 165.000,00, con conseguente sostituzione automatica, ex art. 1339 c.c., del prezzo originariamente convenuto tra le parti con quello determinato dai criteri fissati dal Comune di Roma nella convenzione in attuazione della quale è stato edificato l'immobile de quo, vale a dire € 85.944,32, come quantificato dal C.T.U. con la relazione peritale depositata il 20.11.2018, che, in quanto immune da vizi logico-giuridici, si condivide e si richiama, dovendosi avere riguardo al prezzo effettivamente pagato dallo per l'acquisto dalla società e non a quello (maggiore) Parte_1 Pt_2 indicato nella tabella approvata in data 13.7.2006.
pag. 7/11 Ne consegue che gli acquirenti hanno diritto, ex art. 2033 c.c., a ripetere la somma pagata in eccedenza rispetto al dovuto, pari ad € 79.055,68, oltre interessi dalla domanda al saldo, non ravvisandosi gli elementi della mala fede in capo all'accipiens. Va invece respinta la domanda risarcitoria avente ad oggetto la “rifusione degli interessi convenzionali versati in più pari ad €. 5.603,00 dovuti alla differenza tra quelli versati fino al 31/12/16 sulla quota di mutuo di €. 154.000,00 e quelli che avrebbe versato fino al 31/12/16 sulla quota ridotta di mutuo di €.74.000,00” oltre a quelli successivamente maturati. Ciò in quanto, se l'azione di ripetizione di indebito prescinde dal requisito della colpa, l'azione risarcitoria presuppone la dimostrazione dell'elemento soggettivo, dimostrazione che nella specie difetta e che non può trarsi dal solo richiamo alla missiva del Comune di autorizzazione a vendere, ove si abbia riguardo al mutamento giurisprudenziale di cui si dirà appresso in relazione alla posizione del notaio. In ogni caso, la modalità di corresponsione del prezzo, in parte a mezzo mutuo, è da ascrivere alla libera determinazione della parte acquirente, la quale ha comunque concordato il prezzo della compravendita, di talché difetta il nesso di causalità tra la condotta del venditore e la conclusione del contratto di mutuo che prevedeva la corresponsione degli interessi versati dagli acquirenti. Venendo ora ad esaminare la posizione del Notaio si premette che CP_2
l'art. 28 della L. n. 89/1913, che regola la responsabilità disciplinare del notaio, laddove fa riferimento all'atto che non può essere ricevuto dal notaio perché in contrasto con la legge, è in genere considerato applicabile sia alle ipotesi di nullità assoluta del contratto, che a quelle di nullità parziale, come nel caso in esame (Cass.
7.11.2005 n. 21493; Cass. 29.8.2019 n. 21828). La colpa del notaio è però ravvisata nel caso di inosservanza di orientamenti consolidati della Suprema Corte (Cass. 15.7.2011 n. 15676) e non nei casi di contrasto interpretativo, o in cui addirittura l'orientamento prevalente sia nel senso conforme al comportamento tenuto dal professionista che ha rogato l'atto. Nella specie, prima dell'intervento della sentenza n. 18135/2015 delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, poi confermato dalle successive sentenze (tra le tante, Cass.
3.1.2017 n. 21), l'orientamento prevalente della Suprema Corte era contrario alla tesi della permanenza del vincolo di cessione sugli immobili di edilizia agevolata convenzionata dopo il primo trasferimento dal titolare del diritto di concessione al primo pag. 8/11 acquirente (cfr. Cass. n. 13006/2000; Cass. n. 7630/2011), come risulta dalla stessa sentenza delle Sezioni Unite. Nello stesso senso erano anche il parere espresso dal Consiglio Nazionale del Notariato e le indicazioni fornite dal Comune di Roma ai notai che formulavano quesiti circa la libera trasferibilità degli immobili di edilizia agevolata convenzionata dopo il primo trasferimento dal costruttore al primo acquirente, o al primo assegnatario. Ne discende che non può configurarsi una responsabilità del notaio per non avere avvisato le parti dell'esistenza dell'onere reale del prezzo massimo di cessione per i contratti conclusi con atti stipulati prima dell'intervento della sentenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione del 16.9.2015 n. 18135, come nel caso in esame. La domanda proposta dagli istanti nei confronti del convenuto CP_2 deve dunque essere respinta. Quanto alla domanda di manleva proposta nei confronti del notaio dal convenuto , si osserva che questa, pur essendo ammissibile, Parte_1 deve essere rigettata. In caso di più convenuti, la domanda formulata da uno di questi nei confronti di un altro va qualificata come domanda riconvenzionale, e può essere proposta negli stessi limiti di quest'ultima (cfr. Cass. n. 6846/2017; Cass. n. 12558/1999), di talché non è richiesto lo spostamento dell'udienza previsto dall'art. 269 c.p.c., dovendosi ritenere la domanda riconvenzionale conosciuta dal destinatario mediante il semplice deposito in cancelleria della comparsa di risposta - salva la sua notificazione in caso di contumacia (cfr. Tribunale Lucca 14.1.2002; Tribunale Milano 19.6.1997). Tuttavia, difettano nel merito, in ragione di quanto sopra argomentato, i presupposti per l'accoglimento della stessa, non essendo configurabile la responsabilità del notaio. Le spese di lite tra gli attori e il convenuto seguono la Parte_1 soccombenza e si liquidano come da dispositivo. Quanto alle spese relative alla domanda degli attori e a quella del convenuto nei confronti del notaio queste vanno compensate in CP_2 ragione della complessità della questione, sicuramente non pacifica, relativa alla responsabilità del notaio. Le spese di c.t.u., come liquidate con decreto del 28.11.2018, vengono poste definitivamente a carico del convenuto . Parte_1
Pur non rientrando nell'oggetto dei quesiti la regolarità dell'immobile, il C.T.U. ha comunque rilevato la sussistenza di difformità, sicché, in pag. 9/11 relazione alla eventuale configurabilità di reati edilizi, va disposta la trasmissione di copia della presente sentenza e della relazione di c.t.u. al P.M. in sede per le valutazioni di competenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da OT EA ed nei confronti di NT Parte_1
e , nonché sulla domanda di manleva proposta da Controparte_2
nei confronti di , ogni diversa istanza, Parte_1 Controparte_2 deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
dichiara, ex art. 1419 secondo comma c.c., la nullità dell'art. 4) del contratto di compravendita concluso tra gli attori e il convenuto in data 28.3.2011 con atto a rogito Notaio Parte_1 Controparte_2 rep. n. 126.407, racc. n. 28.090, nella parte in cui determina in € 165.000,00 il prezzo di vendita, con sostituzione ad esso, ai sensi dell'art. 1339 c.c., del prezzo massimo di cessione di € 85.944,32, e, per l'effetto, condanna alla restituzione in favore degli attori della Parte_1 somma di € 79.055,68, oltre interessi dalla domanda al saldo;
rigetta la domanda degli attori e la domanda del convenuto nei confronti di;
Controparte_2
condanna a rifondere agli attori le spese di lite, che Parte_1 liquida in € 759,00 per esborsi e in € 13.430,00 per compensi, oltre IVA, CPA e spese generali come per legge;
compensa le spese di lite in ordine alla domanda degli attori e alla domanda del convenuto TO nei confronti del convenuto CP_2
pone definitivamente a carico di le spese di c.t.u.; Parte_1
dispone la trasmissione di copia della presente sentenza e della relazione di c.t.u. al P.M. in sede per le valutazioni di competenza.”. TT DR e hanno chiesto il rigetto NT dell'impugnazione ed hanno proposto appello incidentale nei confronti del notaio Quest'ultimo ha chiesto il rigetto di entrambi gli appelli. CP_2
La causa, previa precisazione delle conclusioni, è stata trattenuta in decisione. MOTIVI DELLA DECISIONE L'appello è fondato e, pertanto, merita d'essere accolto. L'appellante ha documentato di aver ottenuto dal Comune di Roma l'affrancazione dal prezzo massimo di cessione in relazione all'immobile per cui è causa. Ciò comporta che la clausola di cui all'art. 4) del contratto di compravendita concluso tra gli attori e il convenuto in data Parte_1
pag. 10/11 28.3.2011 con atto a rogito Notaio rep. n. 126.407, racc. n. Controparte_2
28.090, nella parte in cui determina in € 165.000,00 il prezzo di vendita, non può ritenersi nulla e, conseguentemente, che la domanda degli acquirenti debba essere rigettata. Ne discende, altresì, il rigetto dell'appello incidentale nei confronti del notaio CP_2
Le spese di lite del primo grado, stante l'istanza in tal senso dello
, appellante vittorioso, vanno compensate nel rapporto Parte_1 processuale con il OT e la Quelle del secondo grado CP_1 seguono la soccombenza di costoro.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, deduzione o eccezione disattesa, così provvede: accoglie l'appello e, in riforma della sentenza gravata, respinge la domanda di TT DR e nei confronti di NT
; Parte_1 respinge l'appello incidentale proposto da TT DR e nei confronti di;
NT Controparte_2 compensa le spese di lite del primo grado nel rapporto processuale tra TT DR, e NT Parte_1
;
[...] condanna TT DR e a rifondere NT le spese di lite del secondo grado in favore di Parte_1 nella misura che liquida in euro 10.000,00, oltre C.U., spese generali ed oneri di legge. condanna TT DR e a rifondere NT le spese di lite del secondo grado in favore di nella Controparte_2 misura che liquida in euro 10.000,00 oltre spese generali ed oneri di legge.
Dà atto, quanto all'appello incidentale, ai sensi dell'art. 13, comma 1, quater d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115 come successivamente modificato e integrato, che sussistono i presupposti per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione. Così deciso nella camera di consiglio del 16.9.2025.
Il Presidente Il Consigliere estensore pag. 11/11