Decreto cautelare 27 gennaio 2025
Sentenza breve 10 marzo 2025
Decreto presidenziale 11 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Campobasso, sez. I, sentenza breve 10/03/2025, n. 78 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Campobasso |
| Numero : | 78 |
| Data del deposito : | 10 marzo 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00078/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00024/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Molise
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 24 del 2025, proposto dalla sig.ra TR Di RO, rappresentata e difesa dall'avvocato Luca Marcari, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
il Comune di Campobasso, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Claudia Angiolini e Leandra Fiacco, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
- della graduatoria definitiva approvata nell’adunanza del 21.11.2024 dalla COMMISSIONE PER LA FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA PER L'ASSEGNAZIONE IN LOCAZIONE DI N. 2 ALLOGGI COMUNALI SITI IN C. DA MACCHIE N. 2/B DI MQ. 35,17 E MQ 35,22 PER NUCLEI FAMILIARI COMPOSTI DA N. 2 PERSONE, DI UN ALLOGGIO COMUNALE SITO IN C. DA MACCHIE 2/B DI MQ 51,43 PER UN NUCLEO FAMILIARE COMPOSTO DA N. 3 PERSONE, graduatoria pubblicata lo stesso 21.11.2024;
- nonché dell’avviso pubblico e di ogni altro atto antecedente, successivo, dipendente, presupposto o comunque connesso, anche non comunicato o notificato, e di cui il ricorrente non sia a conoscenza;
e per l’accertamento
dell’illegittimità del silenzio-inadempimento del Comune di Campobasso sull’istanza di accesso agli atti nonché sull’istanza di autotutela presentate dalla sig.ra Di RO in data 6 dicembre 2024.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Campobasso;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 19 febbraio 2025 il dott. Sergio Occhionero e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Espone la sig.ra TR Di RO, odierna ricorrente, che in data 29.8.2024 veniva pubblicato sul sito del Comune di Campobasso un Avviso pubblico finalizzato alla formazione della graduatoria per l’assegnazione in locazione di n. 2 alloggi comunali, siti in Contrada Macchie n. 2/B, di mq. 35,17 e mq. 35,22, per nuclei familiari composti da n. 2 persone, e di 1 alloggio comunale con la stessa ubicazione, di mq. 51,43, per un nucleo di n. 3 persone.
2. In data 30.8.2024 l’interessata presentava domanda di partecipazione per l’assegnazione di un alloggio ai sensi del suddetto Avviso pubblico.
3. Il 21.11.2024 veniva pubblicata sul sito del Comune di Campobasso la graduatoria definitiva “ degli assegnatari e non degli alloggi comunali che riconosceva alla Sig.ra TR Di RO un punteggio pari a 17,146 punti, inferiore rispetto a quello previsto dall’avviso pubblico succitato per poter beneficiare dell’assegnazione dell’alloggio comunale, collocandola al 3° posto in graduatoria ”; la ricorrente, pertanto, avendo riportato in graduatoria un punteggio pari a 17,146, “ a parità di punteggio, risultava idonea ma non aggiudicataria dell’alloggio comunale ” (cfr. ricorso pag. 3).
4. Il seguente 6.12.2024 la medesima, “ riscontrando errori ed omissioni nella valutazione delle proprie condizioni soggettive ed oggettive ”, formulava un’istanza di accesso agli atti della procedura, nonché un’istanza di annullamento in autotutela della relativa graduatoria definitiva. Istanze che venivano riscontrate dall’Amministrazione con la nota prot. 0093087 del 18.12.2024, “ con la quale il Comune di Campobasso deduceva l’inammissibilità dell’istanza di annullamento in autotutela atteso che l’odierna ricorrente, Sig.ra TR Di RO, non avrebbe impugnato la graduatoria provvisoria che non le ha riconosciuto il punteggio dalla stessa rivendicato ai fini di rientrare in graduatoria al posto utile per l’assegnazione dell’alloggio di edilizia residenziale pubblica, al contrario con la stessa suddetta nota accoglieva l’istanza di accesso agli atti al fine di conoscere i criteri applicati dal Comune di Campobasso che avevano portato alla determinazione del relativo punteggio ”.
5. Da qui la proposizione dell’odierno ricorso, con il quale la ricorrente, assumendone l’illegittimità, impugnava la graduatoria definitiva della procedura pubblicata il 21.12.2024, l’Avviso pubblico e ogni “ altro atto antecedente, successivo, dipendente presupposto o comunque connesso ”, affidandosi ai seguenti motivi di censura:
1. VIOLAZIONE DELLE NORME PROCEDURALI E SOSTANZIALI NELL’ADOZIONE DELLA GRADUATORIA DEFINITIVA A) DIFETTO DI MOTIVAZIONE; a) ERRORE DI VALUTAZIONE DEL PUNTEGGIO;
2. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 21-NONIES E 21-OCTIES DELLA L. 241/1990;
3. ECCESSO DI POTERE PER CARENZA DI ISTRUTTORIA E MOTIVAZIONE INSUFFICIENTE;
4. VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 10-BIS E 21-OCTIES L. 241/1990. ECCESSO DI POTERE PER IRRAGIONEVOLEZZA IN RELAZIONE ALL’OMISSIONE DELL’AVVISO D’AVVIO DEL PROCEDIMENTO E PER IRRAGIONEVOLEZZA IN RELAZIONE ALL’ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI. DIFETTO DI ISTRUTTORIA;
5. ECCESSO DI POTERE PER IRRAGIONEVOLEZZA, ILLOGICITÀ E CONTRADDITTORIETÀ DELL’ATTO, MANIFESTA INGIUSTIZIA, NONCHÉ VIOLAZIONE DEL LEGITTIMO AFFIDAMENTO.
6 . Nel ricorso, affermandosi che, “ con riferimento alla notifica ai controinteressati, la ricorrente non è a conoscenza della graduatoria “in chiaro” delle domande ammesse pur avendone richiesta l’esibizione, come da istanza di accesso agli atti, proprio al fine di consentire la notifica del presente ricorso ” (cfr. ivi pag. 9), veniva altresì chiesto al Tribunale di ordinare il deposito in giudizio della graduatoria concorsuale “in chiaro”.
7. Con decreto presidenziale n. 14/2025 del 27.1.2025 veniva respinta la domanda di sospensione cautelare inaudita altera parte dell’efficacia degli atti impugnati, atteso che “ dalle deduzioni svolte dalla ricorrente, solo generiche sul punto, non risulta configurabile il presupposto di un periculum in mora tanto stringente da poter soddisfare il requisito del carattere “estremo” della gravità e urgenza del caso prospettato ”; e con l’ulteriore osservazione “che i motivi cui il ricorso è stato affidato non sembrano presentarsi, almeno a un primo esame, come censure di particolare puntualità ”;
8. In resistenza all’impugnativa si costituiva in giudizio il Comune di Campobasso eccependo preliminarmente l’inammissibilità del ricorso: a) per la sua mancata notifica ad alcun controinteressato; b) per la mancata impugnazione dell’atto lesivo conclusivo del procedimento, ossia la determinazione dirigenziale n. 4307 del 19.11.2024, recante l’approvazione della graduatoria definitiva della procedura; c) per carenza di specificità dei motivi di gravame.
La difesa pubblica deduceva altresì l’integrale infondatezza del ricorso nel merito.
9. Alla camera di consiglio del 19.02.2025, sentite le rispettive difese, la causa è stata trattenuta in decisione previo avviso della possibile definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm..
10. Il Collegio rileva che sussistono i presupposti per l’immediata definizione integrale del giudizio in applicazione dell’articolo appena citato.
11. Il ricorso è inammissibile per le due concorrenti ragioni che saranno di seguito illustrate.
12. Il Collegio rileva infatti, in primo luogo, la fondatezza dell’eccezione, formulata dalla difesa municipale, di inammissibilità del ricorso per la sua mancata notifica ai controinteressati, da identificarsi nei soggetti collocatisi nella prima e seconda posizione della graduatoria definitiva pubblicata in data 21.12.2024, nella quale erano stati nominativamente individuati.
13. Sul punto il Collegio deve introduttivamente evidenziare che, secondo un consolidato orientamento della giurisprudenza amministrativa, “ in sede di impugnazione di una graduatoria di un concorso pubblico, riveste la posizione di controinteressato, ai fini della notifica del ricorso introduttivo del giudizio, il concorrente meglio collocato in graduatoria il quale è destinato a ricevere pregiudizio dall'eventuale accoglimento del ricorso, in quanto titolare di un interesse uguale e contrario a quello dedotto in ricorso. Infatti, la qualifica di controinteressato, a cui il ricorso deve essere notificato, deve essere riconosciuta non a chi abbia un interesse, anche legittimo, a mantenere in vita il provvedimento impugnato, bensì soltanto a chi riceva un vantaggio diretto e immediato dal provvedimento, mentre non può essere così qualificato il soggetto la cui posizione sia incisa solo in modo indiretto e riflesso, e tantomeno chi non può subire alcuna sorta di pregiudizio ” ( cfr. ex multis , Consiglio di Stato, Sez. VII, sentenza n. 300672024).
13.1. Il Consiglio di Stato ha altresì chiarito che « se ci sono controinteressati almeno uno di essi deve essere chiamato in giudizio prima del deposito dell’atto introduttivo e della instaurazione del processo, salva la facoltà di integrare dopo il contraddittorio nei confronti degli altri soggetti interessati a contraddire ».
L’art. 41, comma 2, cod.proc.amm. stabilisce, del resto, univocamente che “ qualora sia proposta azione di annullamento il ricorso deve essere notificato, a pena di decadenza, alla pubblica amministrazione che ha emesso l'atto impugnato e ad almeno uno dei controinteressati che sia individuato nell'atto stesso entro il termine previsto dalla legge….”.
Dunque, « la mancata notifica del ricorso ad almeno un controinteressato rende il ricorso inammissibile», ed «è insuscettibile di sanatoria » (Cons. St., Sez. IV, 27 gennaio 2015, n. 360; più recentemente Cons. St., Sez. VII, 6 luglio 2023, n. 6607).
Quanto alla specifica materia oggetto della presente controversia, nella giurisprudenza è stato espressamente affermato che “ è inammissibile il ricorso proposto avverso la graduatoria di un concorso che non sia stato notificato ad almeno un controinteressato ” (cfr. Consiglio di Stato, sez. V, sentenza n. 10016/2022).
13.2. Dal momento, allora, che nel caso di specie il ricorso introduttivo è stato notificato unicamente all’Amministrazione comunale e poi depositato, senza quindi evocare in giudizio a tempo debito alcuno dei soggetti potenziali controinteressati utilmente collocati in graduatoria, il Collegio, alla luce della richiamata giurisprudenza, non può che dichiararne l’inammissibilità.
13.3. Né il ricorso può essere sottratto alla sanzione processuale dell’inammissibilità per la mera circostanza che in data 6.12.2024 la ricorrente aveva avanzato istanza di accesso anche al fine di conoscere “ tutti i nominativi con relativi indirizzi di residenza dei partecipanti al bando con rispettive domande presentate …” (cfr. allegato n. 3 del ricorso), domanda di ostensione lasciata in tesi inevasa dall’Amministrazione.
Al riguardo è difatti agevole rilevare che:
a) la stessa ricorrente ha allegato al proprio ricorso la graduatoria definitiva della procedura recante i nominativi dei due soggetti utilmente collocati in graduatoria, e indicante anche le relative date di nascita;
b) la difesa comunale ha evidenziato che la detta graduatoria era stata “ pubblicata all’albo pretorio e sul sito del Comune di Campobasso in allegato alla determina dirigenziale n. 4307/2024 di approvazione della stessa ” (cfr. memoria comunale del 12.2.2025, pag. 6): e in ordine a tale circostanza alcuna contestazione risulta esser stata mossa ex adverso dalla ricorrente;
c) doveva del pari essere noto alla ricorrente, infine, che i partecipanti alla procedura in discorso dovevano avere la residenza anagrafica nel Comune di Campobasso, atteso che tale requisito era previsto dall’art. 1 lett. a) dell’Avviso pubblico del 29.8.2024 ai fini della conseguibilità dell’assegnazione degli alloggi comunali di cui al detto Avviso pubblico.
13.4. Alla luce di tali elementi, quindi, il Collegio ritiene che la ricorrente avrebbe dovuto quantomeno tentare di adempiere al proprio onere di notifica tempestiva del ricorso ad almeno un controinteressato, disponendo essa di informazioni agevolmente integrabili presso l’Anagrafe comunale ai fini di un compiuto adempimento del detto incombente processuale: essa era difatti a conoscenza del nome e cognome dei controinteressati, delle loro date di nascita, e del Comune di loro residenza anagrafica.
13.5. Per contro, la ricorrente non ha dimostrato né l’oggettiva impossibilità di adempiere il proprio onere, né il fatto di essersi comunque attenuta, a tal fine, a un parametro di diligenza, difettando nel caso di specie anche l’esperimento da parte sua di un mero tentativo di notifica.
Il ricorso deve essere perciò dichiarato inammissibile già ai sensi dell’art. 41, comma 2, cod. proc. amm., in quanto non è stato notificato ad almeno un controinteressato.
14. L’inammissibilità del ricorso in epigrafe è però rilevabile anche sotto altro profilo.
14.1. Il Collegio deve infatti osservare che le censure ricorsuali sono state articolate in palese violazione del principio di specificità dei motivi d’impugnazione, donde l’inammissibilità della presente impugnativa anche ai sensi dell’art. 40 comma 2 cod. proc. amm..
Al riguardo deve ricordarsi che tra i contenuti minimi obbligatori dell’atto d’impugnazione vi è quello della chiara indicazione dei " motivi specifici su cui si fonda il ricorso ", prescritta dal citato art. 40, comma 1, lett. d) del Codice.
L'imperativo della specificità dei motivi si ricollega al principio dispositivo, pacificamente vigente anche nel processo amministrativo. Per mezzo dell'introduzione di specifici motivi di censura il ricorrente, principale o incidentale che sia, delimita il thema decidendum e indirizza così il processo, e il conseguente sindacato giurisdizionale, verso quelle sole questioni fattuali e giuridiche dallo stesso precisamente indicate nei propri motivi d'impugnativa.
Corollario applicativo di tale requisito di forma e sostanza è allora la sanzione di inammissibilità del ricorso di cui all'articolo 40, comma 2 del Codice, applicabile qualora l'atto processuale introduttivo abbia omesso del tutto l'indicazione dei motivi, oppure abbia articolato motivi tanto generici, occulti o confusi, da rendere impossibile alle parti e al giudice di coglierne il preciso senso tecnico-giuridico, nonostante la doverosa analisi degli atti di causa.
È appena il caso di ricordare, invero, che la giurisprudenza amministrativa formatasi sul tema è costante nell'affermare che in linea generale, giusta il chiaro disposto del predetto articolo 40, il ricorso deve contenere " distintamente ", tra l'altro, l'esposizione sommaria dei fatti e i motivi specifici su cui si fonda il ricorso. Essa precisa, inoltre, che il legislatore " ha dunque voluto una chiara organizzazione del ricorso imponendo di separare "distintamente", ossia nettamente, la parte in fatto da quella in diritto contenente i motivi di ricorso o di appello ", onde, pertanto, l'inosservanza di tale obbligo da parte dell’onerata " non può che condurre all'inammissibilità del ricorso perché non consente alla controparte, e al giudice, di individuare quali sono le specifiche censure mosse dal ricorrente " (cfr. tra le molte, Cons. Stato, sez. IV, 6 giugno 2023, n. 5550).
14.2. Una volta declinata la valenza astratta del requisito della specificità dei motivi, il Collegio non può non rilevare come, nel caso concreto, il contenuto delle censure del ricorso contravvenga a siffatto inderogabile obbligo redazionale.
14.3. Le censure articolate dalla ricorrente non appaiono difatti in alcun modo “ calate ” nella specifica vicenda procedimentale oggetto della presente controversia, ma si presentano, anzi, come del tutto astratte e generiche.
In particolare, come peraltro correttamente evidenziato dalla difesa comunale, la ricorrente:
a) “ contesta genericamente il punteggio attribuitole senza contestare né l’ammissione né i punteggi ottenuti dai candidati assegnatari ” (cfr. memoria comunale del 12.2.2025, pag. 6);
b) non ha fornito la cd. prova di resistenza: non ha, cioè, assolto all’onere - posto a pena di inammissibilità, poiché correlato alla prova della sussistenza dell’interesse attuale e concreto al ricorso - di dimostrare la possibilità di ottenere un migliore collocamento in graduatoria in caso di eventuale accoglimento del ricorso;
c) ha evocato la violazione, da parte dell’Amministrazione, del principio di uguaglianza e di parità di trattamento di cui all’art. 3 Cost., lamentando una errata attribuzione del punteggio per esser stati sottovalutati alcuni criteri rilevanti, ma non ha indicato in alcun modo quali sarebbero stati i criteri asseritamente violati, e quale sarebbe stato l’errore commesso dall’Amministrazione.
E parimenti generica ed astratta si presenta altresì la pur allegata violazione del cd. soccorso istruttorio, nonché la censurata “ sproporzione e irragionevolezza tra la documentazione posta a corredo della domanda dalla ricorrente e il conseguente definitivo e pregiudizievole collocamento sia in graduatoria provvisoria che in quella definitiva della stessa come “idonea” ma non assegnataria dell’alloggio di residenza pubblica del Bando ERP ” (cfr. ricorso, pag. 8).
15. Il ricorso deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile anche per l’assoluta genericità dei motivi di impugnazione.
16. E l’inammissibilità del ricorso, discendente dalle due concorrenti ragioni sopra esposte, determina altresì l’insussistenza dei presupposti per l’accoglimento della richiesta di esibizione della graduatoria “ in chiaro ” articolata nel medesimo atto di gravame.
17. La natura della vicenda contenziosa e le sue peculiarità fattuali giustificano, tuttavia, la compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Molise (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile per le ragioni di cui in motivazione.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Campobasso nella camera di consiglio del giorno 19 febbraio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Nicola Gaviano, Presidente
Luigi Lalla, Referendario
Sergio Occhionero, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Sergio Occhionero | Nicola Gaviano |
IL SEGRETARIO