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Sentenza 1 ottobre 2025
Sentenza 1 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 01/10/2025, n. 13437 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 13437 |
| Data del deposito : | 1 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G.C. n. 51366 /2024
Repubblica Italiana
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Roma
QUARTA SEZIONE
nella composizione monocratica della dott.ssa Cristina Albano
ha pronunziato, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 25 settembre 2025,
mediante deposito telematico del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, ai sensi dell'art. 281 sexies co. III c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al numero 51366/2024 del R.G.A.C.C., posta in decisione nell'udienza del 25/09/2025, pubblicata come da certificazione in calce e vertente tra le seguenti parti rappresentato e difeso dall'Avv BOVA ANTONIO Parte_1 C.F._1
ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Roma in VIA SULBIATE 6 in virtù di procura in calce all'atto introduttivo dell'atto di citazione in opposizione all'esecuzione
Parte Opponente- attrice
E
, rappresentata e difesa dall'Avv SCALZI Controparte_1 C.F._2
MAURIZIO ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma in Viale Somalia n. 28, in virtù
di procura speciale in calce alla comparsa di costituzione e risposta del presente giudizio
Parte Opposta- convenuta
Conclusioni : Come da note scritte depositate dalle parti e atti difensivi. Oggetto
Opposizione a precetto (art. 615 e 617 I' comma c.p.c.)
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ex art 615 e 617 cpc notificato via pec in data 21.11.2024, Pt_1
proponeva opposizione con domanda riconvenzionale avverso l'atto di precetto
[...]
notificatogli, in data 15.11.2024 , da con cui si intimava il pagamento della Controparte_1
somma complessiva di € 5.827,75 , per spese legali per la parte civile, in forza dei seguenti titoli esecutivi:
1) Sentenza n. 7176/2022 del Tribunale di Rieti , Sez V Penale, emessa nel proc penale n.
60762/2014 R.G.N.R. – n. 7098/2019 R.G. Dib. Del 30 .05.2022 e pubblicata in data
18.07.2022
2) Sentenza n. 5504/2024 della Corte di Appello di Roma, Sezione I Penale, emessa nel proc penale di appello n. 13108/2022 Reg. Gen. del 10.05.2024 e pubblicata il
23.07.2024
A sostegno di tale opposizione l'opponente lamentava la nullità ed illegittimità del precetto per i seguenti motivi :
1) Nullità del precetto per omessa notifica dei titoli esecutivi azionati
2) Non debenza di quanto intimato in forza del credito, da accertarsi in via riconvenzionale, e comunque offerti in compensazione, per spese sostenute per la ristrutturazione dell'immobile già casa coniugale restituito dalla al Conti a seguito del provvedimento CP_1
di assegnazione del 12.06.2024, delle somme dovute a titolo di ripetizione di indebito per contributi al mantenimento poi revocati dal Tribunale di Roma e per l'importo di € 1.750,94
in forza della sentenza n. 14217/2018 del 25.10.2018 emessa dal Tribunale Penale di
Roma sez. ottava., il tutto per un importo complessivo di € 51.300,78.
Si costituiva contestando la fondatezza della domanda avversaria e Controparte_1
chiedendone il rigetto con condanna alle spese. Concessi i termini di cui all'art. 171 ter c.p.c., depositate le relative memorie dalle parti, con ordinanza del 12.06.2025, fallito il tentativo di conciliazione delle parti, rigettate le istanze istruttorie e dichiarato lo stralcio della documentazione depositata da parte opponente in data 9.06.2025 in quanto non autorizzata dal Giudice, la causa, istruita in via documentale, veniva rinviata all'udienza del 25.09.2025 per la decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
Al fine di individuare l'opposizione instaurata, giova effettuare una breve disamina sul tipo di opposizione azionata, osservando -sul presupposto dell'ancora non avvenuto inizio della procedura esecutiva- che, in base all'art. 615, comma 1, c.p.c., si contesta il diritto del creditore ad agire in executivis, cioè l'an, mentre, in base al successivo art. 617, comma 1, c.p.c. (c.d.
opposizione agli atti esecutivi), si contesta la regolarità formale degli atti o della procedura, cioè il quomodo (cfr. Cass. 16262\05).
La premessa precedentemente fatta e i motivi posti a fondamento dell'odierna opposizione permettono -si ricorda che la qualificazione del rimedio esperito spetta sempre ed unicamente al giudice, in base alle risultanze di causa ed indipendentemente dalla qualificazione datane dalla parte per il principio della prevalenza della sostanza sulla forma e va tenuto conto dei reali motivi posti a fondamento dell'atto di opposizione- di ritenere introdotta un'opposizione all'esecuzione relativamente al motivo n. 2 sopra riportato con il quale l'opponente contesta il diritto in executivis dell'opposta e un'opposizione agli atti esecutivi ex art 617 cpc con il motivo di cui al n. 1 vertendo esso sulla regolarità formale dell'atto, cioè sul quomodo, opposizione peraltro ammissibile perché
proposta nei venti giorni dalla notifica del precetto.
Così qualificata la domanda, va rilevato che il petitum della presente controversia consiste nell'accertamento del diritto a procedere ad esecuzione forzata dell'opposto Controparte_1
in virtù dei titoli sopra indicati, in danno di er la somma precettata e per la causali Parte_1
nel precetto espressamente indicate.
Quando siano proposte, come in questo caso, davanti al Tribunale giudice dell'esecuzione una domanda di opposizione agli atti esecutivi (quindi soggetta alla sua competenza per materia)
ed una domanda di opposizione all'esecuzione, di competenza per valore, del giudice di pace
(importo precettato pari a € 5.827,75), sussiste la competenza del Tribunale sul cumulo di controversie (Cass n.16355/2010 Cass 9988 del 2011 ord 17843 del 2014 22872 del 2015). Nel
caso in questione va, dunque, dichiarata la propria competenza e quindi la competenza del
Tribunale.
Così intesa l'azione, va rammentato che nel giudizio di opposizione ex artt. 615 e 617 cod.
proc. civ., l'opponente ha veste sostanziale e processuale di attore sicché i motivi dedotti per contrastare la legittimità della minacciata azione esecutiva costituiscono la causa petendi dell'opposizione e sono, quindi, soggetti al regime sostanziale e processuale della domanda (così,
tra le altre, Cassazione Civile, Sezione Lavoro, 7 marzo 2003, n. 3477). Ne segue che il giudizio ha ad oggetto solo ed esclusivamente le doglianze sollevate con l'atto di citazione introduttivo del giudizio, mentre difetta un generale potere del Tribunale di operare rilievi d'ufficio su questioni non dedotte dalle parti nell' opposizione, ad eccezione dei possibili rilievi d'ufficio riguardanti l'esistenza o meno del titolo.
Passando alla valutazione delle questioni prospettate.
In ordine al motivo di opposizione ex art 617 c.p.c., ovvero la eccepita mancata notifica dei titoli esecutivi azionati, l'opposta, già con il primo atto difensivo ha prodotto documentazione che ha indotto questo Giudice a ritenere provata l'allegazione dei due titoli esecutivi all'atto di precetto.
Pa Invero, l'atto di precetto è risultato essere stato notificato, con raccomandata , ai sensi dell'art. 3 della L. n. 53/1994, in unico plico e la allegazione dei due titoli esecutivi, appare verosimile sia dal richiamo degli stessi nella relata di notifica ex L. n. 53/1994, redatta e sottoscritta dal difensore, relata su cui è risultato apposto il timbro di vidimazione dell'ufficio postale, ai sensi dell'art. 3, co. 1, lett. b, L. n. 53/1994, richiesto dalla legge al fine di garantire l'identità tra l'originale dell'atto da notificare e la copia inserita nella busta e notificata, sia per il costo della raccomandata
(risultato dalla ricevuta allegata) pari a € 12,80 che induce a supporre che il plico fosse composto da oltre 3 pagine (come da tariffario delle prodotto), il che induce a rigettare il motivo di CP_2
opposizione ex art 617 c.p.c. in quanto risultato destituito di fondamento.
In ordine ai motivi di opposizione occorre chiarire quanto segue.
Quanto alla domanda riconvenzionale volta all'accertamento del credito che il Pt_1
vanterebbe nei confronti della per lavori di ristrutturazione della casa coniugale e di acquisto CP_1 mobilia e altro, la domanda va dichiarata inammissibile in questa sede stante il petitum del presente giudizio volto esclusivamente ad accertare il diritto a procedere ad esecuzione forzata dell'opposta in danno del in forza dei titoli azionati e per le causali di cui al precetto. Resta Pt_1
impregiudicata la facoltà del Conti di adire il Giudice competente per la tutela dei suoi diritti. Del
resto, anche volendo dichiarare ammissibile una siffatta domanda in questa sede per economia processuale, l'eventuale accoglimento della domanda non potrebbe incidere in alcun modo sul diritto a procedere ad esecuzione forzata dell'opposta considerato che si tratterebbe di una pronuncia non definitiva e come tale non soggetta a compensazione con il credito fatto valere dalla
. CP_1
Si impone, a questo punto, verificare la fondatezza dell'eccezione di compensazione svolta dall'opponente sia in relazione ai crediti sorti e quantificati da parte opponente in € 5.400,0,0, a seguito della revoca del contributo al mantenimento con il provvedimento del 20.03.2024 della
Dott.ssa del Tribunale di Roma “ con decorrenza dal 14.02.2023”, sia in forza della Per_1
sentenza n. 14217/2018 del 25.10.2018 emessa dal Tribunale Penale di Roma, sezione VIII, per la somma comprensiva degli accessori di legge di € 1,750,94.
E' oramai, consolidato l'approdo giurisprudenziale per il quale, nell'ipotesi di dedotta compensazione, il primo principio espresso dalla Cassazione Civile sez. Unite n. 23225 del
15.11.2016 è che la compensazione legale ha efficacia satisfattoria se i contrapposti crediti sono certi, liquidi ed esigibili e che il Giudice non può pronunciare la compensazione, legale o giudiziale che sia, se l'esistenza del controcredito opposto dal debitore è controverso e ancora sub iudice ..
Le norme del codice civile sulla compensazione, inoltre, stabiliscono i presupposti sostanziali,
oggettivi, del credito opposto in compensazione: liquidità, che include il requisito della certezza ed esigibilità di cui il Giudice è chiamato a verificarne la ricorrenza.
Orbene, nel caso in esame il controcredito eccepito in compensazione relativo alle somme versate dal Conti e che la sarebbe chiamata a restituire per l'importo di € 5.400,00, derivano da un CP_1
provvedimento (l'ordinanza del 20.03.2024) emesso nel procedimento n. RG 580/2022, che per quanto immediatamente esecutivo, risulta non definito attesa la pendenza, non contestata dalle parti, ad oggi, del procedimento di cessazione degli effetti civili del matrimonio RG 580/2022 Tribunale civile di Roma, tuttora pendente per quanto concerne le statuizioni economiche fra gli ex coniugi .
Diversamente l'eccezione in compensazione di quanto statuito dalla Sentenza n. 14217/2018 del
25.10.2018 del Tribunale Penale di Roma, per quanto non corredata dal certificato di passaggio in giudicato, deve essere accolta stante la mancata contestazione del credito da parte opposta che sul punto nulla ha mai osservato nei propri atti difensivi.
E' evidente, alla luce di quanto sopra, che nel caso di specie sussistono i presupposti di legge per accogliere l'invocata compensazione limitatamente alla somma di € 1.750,94.
Alla luce delle considerazioni sin qui svolte, l'esito della causa giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, nella composizione monocratica in epigrafe, definitivamente pronunziando tra le parti di causa, disattesa ogni altra domanda od eccezione:
• Accoglie parzialmente l'opposizione e dichiara il diritto a procedere ad esecuzione forzata della in danno del Conti per l'importo inferiore, rispetto a quanto CP_1
intimato dal precetto notificato in data 15.11.2024 , di € 4.076,81
• Compensa integralmente le spese di lite .
Così deciso in Roma, con deposito telematico 01/10/2025
Il Giudice
Cristina Albano
Repubblica Italiana
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Roma
QUARTA SEZIONE
nella composizione monocratica della dott.ssa Cristina Albano
ha pronunziato, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 25 settembre 2025,
mediante deposito telematico del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, ai sensi dell'art. 281 sexies co. III c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al numero 51366/2024 del R.G.A.C.C., posta in decisione nell'udienza del 25/09/2025, pubblicata come da certificazione in calce e vertente tra le seguenti parti rappresentato e difeso dall'Avv BOVA ANTONIO Parte_1 C.F._1
ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Roma in VIA SULBIATE 6 in virtù di procura in calce all'atto introduttivo dell'atto di citazione in opposizione all'esecuzione
Parte Opponente- attrice
E
, rappresentata e difesa dall'Avv SCALZI Controparte_1 C.F._2
MAURIZIO ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma in Viale Somalia n. 28, in virtù
di procura speciale in calce alla comparsa di costituzione e risposta del presente giudizio
Parte Opposta- convenuta
Conclusioni : Come da note scritte depositate dalle parti e atti difensivi. Oggetto
Opposizione a precetto (art. 615 e 617 I' comma c.p.c.)
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ex art 615 e 617 cpc notificato via pec in data 21.11.2024, Pt_1
proponeva opposizione con domanda riconvenzionale avverso l'atto di precetto
[...]
notificatogli, in data 15.11.2024 , da con cui si intimava il pagamento della Controparte_1
somma complessiva di € 5.827,75 , per spese legali per la parte civile, in forza dei seguenti titoli esecutivi:
1) Sentenza n. 7176/2022 del Tribunale di Rieti , Sez V Penale, emessa nel proc penale n.
60762/2014 R.G.N.R. – n. 7098/2019 R.G. Dib. Del 30 .05.2022 e pubblicata in data
18.07.2022
2) Sentenza n. 5504/2024 della Corte di Appello di Roma, Sezione I Penale, emessa nel proc penale di appello n. 13108/2022 Reg. Gen. del 10.05.2024 e pubblicata il
23.07.2024
A sostegno di tale opposizione l'opponente lamentava la nullità ed illegittimità del precetto per i seguenti motivi :
1) Nullità del precetto per omessa notifica dei titoli esecutivi azionati
2) Non debenza di quanto intimato in forza del credito, da accertarsi in via riconvenzionale, e comunque offerti in compensazione, per spese sostenute per la ristrutturazione dell'immobile già casa coniugale restituito dalla al Conti a seguito del provvedimento CP_1
di assegnazione del 12.06.2024, delle somme dovute a titolo di ripetizione di indebito per contributi al mantenimento poi revocati dal Tribunale di Roma e per l'importo di € 1.750,94
in forza della sentenza n. 14217/2018 del 25.10.2018 emessa dal Tribunale Penale di
Roma sez. ottava., il tutto per un importo complessivo di € 51.300,78.
Si costituiva contestando la fondatezza della domanda avversaria e Controparte_1
chiedendone il rigetto con condanna alle spese. Concessi i termini di cui all'art. 171 ter c.p.c., depositate le relative memorie dalle parti, con ordinanza del 12.06.2025, fallito il tentativo di conciliazione delle parti, rigettate le istanze istruttorie e dichiarato lo stralcio della documentazione depositata da parte opponente in data 9.06.2025 in quanto non autorizzata dal Giudice, la causa, istruita in via documentale, veniva rinviata all'udienza del 25.09.2025 per la decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
Al fine di individuare l'opposizione instaurata, giova effettuare una breve disamina sul tipo di opposizione azionata, osservando -sul presupposto dell'ancora non avvenuto inizio della procedura esecutiva- che, in base all'art. 615, comma 1, c.p.c., si contesta il diritto del creditore ad agire in executivis, cioè l'an, mentre, in base al successivo art. 617, comma 1, c.p.c. (c.d.
opposizione agli atti esecutivi), si contesta la regolarità formale degli atti o della procedura, cioè il quomodo (cfr. Cass. 16262\05).
La premessa precedentemente fatta e i motivi posti a fondamento dell'odierna opposizione permettono -si ricorda che la qualificazione del rimedio esperito spetta sempre ed unicamente al giudice, in base alle risultanze di causa ed indipendentemente dalla qualificazione datane dalla parte per il principio della prevalenza della sostanza sulla forma e va tenuto conto dei reali motivi posti a fondamento dell'atto di opposizione- di ritenere introdotta un'opposizione all'esecuzione relativamente al motivo n. 2 sopra riportato con il quale l'opponente contesta il diritto in executivis dell'opposta e un'opposizione agli atti esecutivi ex art 617 cpc con il motivo di cui al n. 1 vertendo esso sulla regolarità formale dell'atto, cioè sul quomodo, opposizione peraltro ammissibile perché
proposta nei venti giorni dalla notifica del precetto.
Così qualificata la domanda, va rilevato che il petitum della presente controversia consiste nell'accertamento del diritto a procedere ad esecuzione forzata dell'opposto Controparte_1
in virtù dei titoli sopra indicati, in danno di er la somma precettata e per la causali Parte_1
nel precetto espressamente indicate.
Quando siano proposte, come in questo caso, davanti al Tribunale giudice dell'esecuzione una domanda di opposizione agli atti esecutivi (quindi soggetta alla sua competenza per materia)
ed una domanda di opposizione all'esecuzione, di competenza per valore, del giudice di pace
(importo precettato pari a € 5.827,75), sussiste la competenza del Tribunale sul cumulo di controversie (Cass n.16355/2010 Cass 9988 del 2011 ord 17843 del 2014 22872 del 2015). Nel
caso in questione va, dunque, dichiarata la propria competenza e quindi la competenza del
Tribunale.
Così intesa l'azione, va rammentato che nel giudizio di opposizione ex artt. 615 e 617 cod.
proc. civ., l'opponente ha veste sostanziale e processuale di attore sicché i motivi dedotti per contrastare la legittimità della minacciata azione esecutiva costituiscono la causa petendi dell'opposizione e sono, quindi, soggetti al regime sostanziale e processuale della domanda (così,
tra le altre, Cassazione Civile, Sezione Lavoro, 7 marzo 2003, n. 3477). Ne segue che il giudizio ha ad oggetto solo ed esclusivamente le doglianze sollevate con l'atto di citazione introduttivo del giudizio, mentre difetta un generale potere del Tribunale di operare rilievi d'ufficio su questioni non dedotte dalle parti nell' opposizione, ad eccezione dei possibili rilievi d'ufficio riguardanti l'esistenza o meno del titolo.
Passando alla valutazione delle questioni prospettate.
In ordine al motivo di opposizione ex art 617 c.p.c., ovvero la eccepita mancata notifica dei titoli esecutivi azionati, l'opposta, già con il primo atto difensivo ha prodotto documentazione che ha indotto questo Giudice a ritenere provata l'allegazione dei due titoli esecutivi all'atto di precetto.
Pa Invero, l'atto di precetto è risultato essere stato notificato, con raccomandata , ai sensi dell'art. 3 della L. n. 53/1994, in unico plico e la allegazione dei due titoli esecutivi, appare verosimile sia dal richiamo degli stessi nella relata di notifica ex L. n. 53/1994, redatta e sottoscritta dal difensore, relata su cui è risultato apposto il timbro di vidimazione dell'ufficio postale, ai sensi dell'art. 3, co. 1, lett. b, L. n. 53/1994, richiesto dalla legge al fine di garantire l'identità tra l'originale dell'atto da notificare e la copia inserita nella busta e notificata, sia per il costo della raccomandata
(risultato dalla ricevuta allegata) pari a € 12,80 che induce a supporre che il plico fosse composto da oltre 3 pagine (come da tariffario delle prodotto), il che induce a rigettare il motivo di CP_2
opposizione ex art 617 c.p.c. in quanto risultato destituito di fondamento.
In ordine ai motivi di opposizione occorre chiarire quanto segue.
Quanto alla domanda riconvenzionale volta all'accertamento del credito che il Pt_1
vanterebbe nei confronti della per lavori di ristrutturazione della casa coniugale e di acquisto CP_1 mobilia e altro, la domanda va dichiarata inammissibile in questa sede stante il petitum del presente giudizio volto esclusivamente ad accertare il diritto a procedere ad esecuzione forzata dell'opposta in danno del in forza dei titoli azionati e per le causali di cui al precetto. Resta Pt_1
impregiudicata la facoltà del Conti di adire il Giudice competente per la tutela dei suoi diritti. Del
resto, anche volendo dichiarare ammissibile una siffatta domanda in questa sede per economia processuale, l'eventuale accoglimento della domanda non potrebbe incidere in alcun modo sul diritto a procedere ad esecuzione forzata dell'opposta considerato che si tratterebbe di una pronuncia non definitiva e come tale non soggetta a compensazione con il credito fatto valere dalla
. CP_1
Si impone, a questo punto, verificare la fondatezza dell'eccezione di compensazione svolta dall'opponente sia in relazione ai crediti sorti e quantificati da parte opponente in € 5.400,0,0, a seguito della revoca del contributo al mantenimento con il provvedimento del 20.03.2024 della
Dott.ssa del Tribunale di Roma “ con decorrenza dal 14.02.2023”, sia in forza della Per_1
sentenza n. 14217/2018 del 25.10.2018 emessa dal Tribunale Penale di Roma, sezione VIII, per la somma comprensiva degli accessori di legge di € 1,750,94.
E' oramai, consolidato l'approdo giurisprudenziale per il quale, nell'ipotesi di dedotta compensazione, il primo principio espresso dalla Cassazione Civile sez. Unite n. 23225 del
15.11.2016 è che la compensazione legale ha efficacia satisfattoria se i contrapposti crediti sono certi, liquidi ed esigibili e che il Giudice non può pronunciare la compensazione, legale o giudiziale che sia, se l'esistenza del controcredito opposto dal debitore è controverso e ancora sub iudice ..
Le norme del codice civile sulla compensazione, inoltre, stabiliscono i presupposti sostanziali,
oggettivi, del credito opposto in compensazione: liquidità, che include il requisito della certezza ed esigibilità di cui il Giudice è chiamato a verificarne la ricorrenza.
Orbene, nel caso in esame il controcredito eccepito in compensazione relativo alle somme versate dal Conti e che la sarebbe chiamata a restituire per l'importo di € 5.400,00, derivano da un CP_1
provvedimento (l'ordinanza del 20.03.2024) emesso nel procedimento n. RG 580/2022, che per quanto immediatamente esecutivo, risulta non definito attesa la pendenza, non contestata dalle parti, ad oggi, del procedimento di cessazione degli effetti civili del matrimonio RG 580/2022 Tribunale civile di Roma, tuttora pendente per quanto concerne le statuizioni economiche fra gli ex coniugi .
Diversamente l'eccezione in compensazione di quanto statuito dalla Sentenza n. 14217/2018 del
25.10.2018 del Tribunale Penale di Roma, per quanto non corredata dal certificato di passaggio in giudicato, deve essere accolta stante la mancata contestazione del credito da parte opposta che sul punto nulla ha mai osservato nei propri atti difensivi.
E' evidente, alla luce di quanto sopra, che nel caso di specie sussistono i presupposti di legge per accogliere l'invocata compensazione limitatamente alla somma di € 1.750,94.
Alla luce delle considerazioni sin qui svolte, l'esito della causa giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, nella composizione monocratica in epigrafe, definitivamente pronunziando tra le parti di causa, disattesa ogni altra domanda od eccezione:
• Accoglie parzialmente l'opposizione e dichiara il diritto a procedere ad esecuzione forzata della in danno del Conti per l'importo inferiore, rispetto a quanto CP_1
intimato dal precetto notificato in data 15.11.2024 , di € 4.076,81
• Compensa integralmente le spese di lite .
Così deciso in Roma, con deposito telematico 01/10/2025
Il Giudice
Cristina Albano