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Sentenza 4 aprile 2025
Sentenza 4 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 04/04/2025, n. 995 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 995 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MESSINA
– Sezione Lavoro – in persona del giudice unico Valeria Totaro ha pronunciato, in esito al deposito di note scritte, la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1845/2023 r.g. e vertente tra
(c.f. ), con sede a Roma, in persona del legale rappresentante pro tempore, Pt_1 P.IVA_1
elettivamente domiciliato a Messina presso la sede dell'Avvocatura dell'ente, rappresentato e difeso dall'avv. Oliviero Atzeni del ruolo professionale,
ricorrente e
c.f. ), con domicilio eletto in Messina presso Controparte_1 C.F._1
lo studio dell'avv. Angela Paladina che lo rappresenta e difende per procura in atti,
resistente oggetto: pensione di invalidità civile, esenzione ticket, handicap grave – fase di opposizione ATP.
FATTO E DIRITTO
1.- Con ricorso depositato il 1 febbraio 2021 lamentando l'ingiusto Controparte_1
rigetto della domanda presentata in via amministrativa, proponeva istanza di accertamento tecnico preventivo obbligatorio delle condizioni sanitarie previste per il godimento della pensione di invalidità civile, dell'esenzione dal ticket sanitario parziale e/o totale nonché dei benefici in favore delle persone con handicap grave – recte disabilità con necessità di sostegno elevato o molto elevato secondo la nuova terminologia introdotta dall'art. 4 d.lgs. n. 62/2024, ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c. (proc. n. 381/2021 r.g.). Nella resistenza dell' veniva disposta ed espletata c.t.u. CP_2
che riconosceva l'esistenza in capo all'istante di uno stato utile ai fini del riconoscimento delle prestazioni richieste dal gennaio 2022. L contestava tempestivamente le risultanze CP_2
suindicate e nei successivi trenta giorni, il 3 aprile 2023, proponeva ricorso per opporsi alle conclusioni della ctu. Nella resistenza del che insisteva nel riconoscimento della domanda, sostituita CP_1
l'udienza del 3 aprile 2025 dal deposito telematico di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa viene decisa con adozione fuori udienza della sentenza.
2.- Occorre premettere che l'oggetto del giudizio di opposizione non è il diritto alla prestazione, ma sempre e soltanto il riconoscimento del requisito sanitario (v. da ultimo Cass. n.
30926/2022) e che l'attore in senso sostanziale resta il privato, anche ove come nella specie sia l' ad avviare la contestazione. Pt_1
Invero nelle controversie in materia di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità, nonché di pensione di inabilità e di assegno di invalidità ai sensi della l. n. 222/1984, la pronuncia emessa in esito al giudizio di cui all'art. 445 bis, u.c., c.p.c., è per legge destinata a riguardare solo un elemento della fattispecie costitutiva (il c.d. requisito sanitario), sicché quanto in essa deciso non può contenere un'efficace declaratoria sul diritto alla prestazione, che è destinata a sopravvenire solo in esito ad accertamenti relativi agli ulteriori requisiti socio-economici. Resta quindi avulso dal thema decidendum il vaglio di elementi “extrasanitari” (se non ai limitati fini della verifica dell'interesse ad agire) e, quindi, anche il potere del giudice di emettere sentenza di accertamento del diritto e di condanna alla prestazione (v. in termini Cass. n. 31164/2022).
3.- Nel merito, il c.t.u. nominato in ATP e richiamato in questa fase ha infine accertato che l'odierno resistente è affetto da “Bronchite cronica enfisematosa, osas severa, cardiopatia ipertensiva 2 classe NYHA (pattern Brugada), artrosi della colonna con discopatie cervicali multiple ed ernia discale L5/S1. Artrosi gleno omerale quale esito di acromioplastica e limitazione articolare bilaterale, discopatie multiple, RCU, entesoartrite psoriasica, sacroileite, ipoacusia bilaterale di tipo percettivo, sindrome n. ulnare al gomito dx. Vasculopatia cerebrale cronica ischemica, sindrome ansioso depressiva reattiva”, precisando che “In riferimento alle rilevazioni dell'esame clinico effettuato dalla scrivente - alle evidenze anagrafiche - reputo che per il richiedente sia riconoscibile invalidità civile nella misura del 100%-l'handicap in situazione di gravità (ai sensi della legge 104 art.3, comma 3 da da Gennaio 2022.
-6441 miocardiopatia 21-30%
-6456 malattia polmonare ostruttiva cronica -prevalente enfisema 65% fisso;
-7224 per analogia esiti di trattamento endochirurgico endoprotesi scapolo omerale 25%
-7105 (per analogia) osteoartrosi generalizzata 31-40%
-2207 per analogia nevrosi ansiosa 15%”, ed in risposta ai rilievi “Per quanto riguarda le patologie osteoarticolari ma anche a quelle gravanti sull'apparato respiratorio sono state considerate le infermità plurime in concorso funzionale sullo spesso apparato (rispettivamente osteoarticolare/respiratorio) non con un unico codice nè somma aritmetica delle corrispondenti
2 % ma, piuttosto, globalmente e secondo la specifica valutazione in considerazione dei differenti impatti sulle attività del quotidiano.
E se per la percentuale a carico dell'apparato osteoarticolare si può concordare sul 35% stessa cosa non vale per i differenti effetti per le patologie respiratorie (bronchite cronica enfisematosa e osas severe) in quanto conseguenti a riarrangiamento anatomico dell'architettura polmonare che nell'enfisema non è reversibile tantopiù accompagnato da cronicizzazione della bronchite si caratterizza per ventilazione ridotta su tutti i campi.
L'ente rileva che: “il paziente non si sottopone a visite specialistiche continuative in maniera tale da giustificare un iter diagnostico-terapeutico complicato. A tal proposito si sottolinea che le diagnosi sono già state poste come le terapie di mantenimento dato che per tipologia non son passibili di guarigione.
L'handicap è considerato grave dunque perché il pz è affetto da un complesso patologico multiplo -come confermato dall'ente- con facile faticabilità, ridotta resistenza osteoarticolare
(“...assenza di potenziale sensitivo SAP e riduzione della conduzione motoria del tratto sovra sotto gomito incremento della latenza distale motoria con riduzione asimmetria dell'ampiezza motoria, discopatia riduzione polifocale del calibro vertebrale e impronta midollare), ventilazione ridotta su tutti i campi e apnee notturne severe, cardiopatia aggravata da un imprevedibile pattern
Brugada sindrome ansiosa.
… si conferma pertanto che per il richiedente sia riconoscibile invalidità civile nella misura del 100%-l'handicap in situazione di gravità (ai sensi della legge 104 art.3, comma 3 da da
Gennaio 2022.”
In merito ai motivi di opposizione ha precisato che “1) Secondo il consulente la Pt_1
valutazione proposta dalla scrivente pari al 25% sarebbe eccessiva considerando solo il lato operato sx. -La mia valutazione non era relativa solo agli esiti chirurgici in quanto la limitazione funzionale riguarda il cingolo scapolo omerale bilateralmente sebbene sia più significativo alla spalla sinistra, a seguito di riparazione della cuffia dei rotatori.
2) Per una limitazione proporzionalmente minore, il ctu assegna un punteggio maggiore, addirittura del 31-40%? Posto che la mia valutazione riporta testualmente il range previsto (e non il massimo dello stesso!) alla voce relativa alle patologie del rachide, si è tenuto conto della documentazione attestante le protrusioni erniarie con impronta sul sacco midollare e restringimento del canale spinale con conseguente limitazione funzionale (non obiettivata anche dal ctp solo perchè non presente alle operazioni peritali) ed anche degli effetti della patologia Pt_1
di origine reumatologica impattante. (Dimissione Policlinico G. Martino 10.12.2022 UOSD
Medicina d'urgenza per episodio sincopale... bulging discali D12 L1 L5-S1evidenti protrusioni erniarie a tutti i livelli lombari che determinano impronta sul profilo anteriore del sacco durale e
3 riduzione plurifocale in calibro del canale spinale. Concomita focale impegno parziale discale intraforaminale maggiore in corrispondenza dei neuroforami lombari inferiori. -16.1.2019 consulenza reumatologica A.O. Papardo: “Entesoartrite psoriasica in soggetto con RCU, spondiloiscoartrosi con ernia discale lombare L5-S1 la patologia cronica e progressiva comporta limitazione funzionale delle articolazioni coinvolte specie del rachide lombare.”. 18.21.2022 visita neurologica: “pz vigile orientato, collaborante. Stazione eretta nei limiti della norma.
Andatura antalgica. Artralgie diffuse con limitazioni funzionali arti superiori. Ipostenia mm interossei mani bilateralmente solleva e mantiene arti inferiori dal piano per circa 10 '' ipoestesia dolorifica sup. anterolaterale arto inferiore dx deficit flesso estensione piede dx. deficit mnesici in pz forte fumatore con vasculopatia cerebrale affetto da osas ipertensione arteriosa. “)
3)Per quanto riguarda, la quantificazione della patologia polmonare una valutazione del
50% è sufficiente a rappresentare il deficit respiratorio complessivo. Anche in questo caso la scrivente ha indicato la voce tabellare (-6456 malattia polmonare ostruttiva cronica -prevalente enfisema 65% fisso) compatibile con l'obiettività -purtroppo non condivisa in presenza- nonché le certificazioni prodotte.
4) Il paziente, sebbene affetto da un complesso patologico multiplo, non ha necessità di un intervento assistenziale globale e continuativo. è in grado di assicurarsi le proprie necessità, siano queste di natura ludico-ricreativa che di tipo terapeutico. La scrivente non condivide quanto dedotto (da dove?) dal ctp dell'Ente, in quanto non ha tenuto conto anche degli episodi sincopali pregressi (imprevedibili) associati a un pattern di sindrome di Brugada che si ricorda essere cardiopatia su base genetica che può comportare manifestazioni aritmologiche con aumento di rischio di morte improvvisa seguente ad aritmie ventricolari maligne. Il ricorrente, che per le condizioni di salute ha lasciato il lavoro risultando disoccupato, iperteso in terapia farmacologica, ex fumatore di 30-60 sigarette die e pertanto affetto da bronchite cronica enfisematosa e OSAS severo, lamenta dolori da artrosi polidistrettuale particolarmente localizzata al rachide per la sacroileite e l'entesoartrite psoriasica ma anche al bacino, ginocchia, spalle. Si ricorda che è anche affetto da rettocolite ulcerosa e da. deficit mnesici verosimilmente connessi alla vasculopatia cerebrale: tutte condizioni non guaribili ed ingravescenti. Se si tiene conto di un nucleo familiare con 6 figli e la disoccupazione non è difficile comprendere le motivazioni di una difficile possibilità a di sottoporsi ad ulteriori accertamenti periodici specialistici nei tempi previsti dal SSN escludendo, per i sopracitati e ovvi motivi, eventuali consulenze private.”.
L'accertamento effettuato dalla dr.ssa persuasivo perché basato su dati oggettivi e Per_1
sorretto da congrua e tecnica motivazione, merita di essere condiviso. Non si ritiene dunque di
4 dovere effettuare ulteriori richiami, né disporre il rinnovo delle indagini (sul punto v. Cass m.
5277/2006 e n. 23413/2011).
Pertanto, può dirsi acclarata la sussistenza in capo al dei requisiti sanitari in CP_1
questione ai sensi dell'art. 149 disp. att. c.p.c..
4.- Tenuto conto della decorrenza, successiva al deposito dell'istanza di ATP è giusto compensare per metà le spese di entrambe le fasi del procedimento, che per il resto seguono la soccombenza e si liquidano in 1.932 euro, con distrazione ex art. 93 c.p.c.. Vanno poste, inoltre, a definitivo carico dell' le spese delle consulenze d'ufficio, liquidate separatamente Pt_1
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni ulteriore istanza disattesa:
1) dichiara che possiede il requisito sanitario per fruire della pensione Controparte_1
di invalidità civile, dell'esenzione ticket e dei benefici in favore delle persone con handicap grave, ora affette da disabilità con necessità di sostegno elevato o molto elevato, ex art. 3, comma 3, legge n. 104/1992, dal gennaio 2022;
2) condanna l' a pagare le spese di ctu e a rimborsare a controparte metà delle spese del Pt_1
giudizio, liquidate in 1.932 euro, oltre spese generali, iva e cpa, con distrazione in favore del procuratore antistatario, in epigrafe indicato, compensandole per il resto.
Messina, 4.4.2025
Il Giudice del lavoro
Valeria Totaro
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