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Sentenza 16 maggio 2025
Sentenza 16 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sassari, sentenza 16/05/2025, n. 180 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sassari |
| Numero : | 180 |
| Data del deposito : | 16 maggio 2025 |
Testo completo
N. 316/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SASSARI
I Sezione Civile – Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Stefania DEIANA Presidente
Dott.ssa Elisabetta CARTA Giudice rel.
Dott.ssa Marta GUADALUPI Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al numero di ruolo generale 316/2025, avente per oggetto “divorzio congiunto – scioglimento del matrimonio”, promossa da:
, nata a [...] il [...] (C.F. ) e Parte_1 C.F._1 Parte_2
, nato in [...] il [...] (C.F. ), entrambi elettivamente domiciliati
[...] C.F._2 in RI, in via Giuseppe Mazzini n. 6 presso e nello studio dell'Avv. Giovannina Fresi (C.F.
), che li rappresenta e difende giusta procura in calce al ricorso introduttivo C.F._3
RICORRENTI nonché con la comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Le parti sopra indicate, con ricorso ex art. 473bis.51 ss., c.p.c., personalmente sottoscritto e depositato in data
29/01/2025, contenente le condizioni reddituali e gli obblighi a carico delle parti hanno chiesto congiuntamente di ottenere la pronuncia di scioglimento del matrimonio alle seguenti condizioni:
“1) Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato a Ittiri (SS) in data 29.10.2016 e trascritto all'atto N. 5 P. 1 anno 2016 del Registro degli atti di matrimonio anno 2016 del Comune di Ittiri.
2) I coniugi continueranno a vivere separati con l'obbligo di reciproco rispetto.
3) La casa familiare sita a Ittiri nella via Giotto n. 13, già di esclusiva proprietà di rimarrà Parte_2 definitivamente nella Sua disponibilità, con tutti i mobili che la arredano e corredano.
4) Ciascuno dei coniugi provvederà al proprio mantenimento.
pagina 1 di 3 5) Le parti dichiarano che alla data di sottoscrizione del presente ricorso non sussistono debiti e comunque, ciascuna parte si impegna a provvedere al pagamento di eventuali obbligazioni personalmente contratte.
6) I coniugi con la presente pattuizione dichiarano di aver già provveduto alla divisione di tutto ciò che è maturato in costanza di matrimonio e delle somme accantonate;
di non aver reciproche rivendicazioni economiche di altra natura e specie e di aver già regolato la ripartizione di tutto ciò che costituisce arredo e corredo della casa familiare in base ad accordi intercorsi.”
Con le note di trattazione scritta depositate in sostituzione dell'udienza del 22/04/2025 ex art. 127ter c.p.c., i coniugi hanno confermato di voler ottenere una pronuncia di divorzio alle condizioni sopra riportate.
Il Giudice ha quindi rimesso la causa al Collegio per la decisione.
***
I coniugi e hanno contratto matrimonio in ITTIRI (SS) in data Parte_2 Parte_1
29 ottobre 2016 nozze regolarmente trascritte presso i registri dello stato civile del Comune di ITTIRI (SS) per l'anno 2016, N. 5, Parte 1, dalla cui unione non sono nati figli.
Le parti si sono in seguito separate con decreto di omologa del Tribunale di RI del 18/12/2022, pubblicata il
22/12/2022, RG 1893/2022, n. 12738/2022.
Deve darsi atto della ricorrenza delle condizioni fissata dall'art. 3 n. 2 lett. B L. 898/1970, come modificato dalla
L. n. 55/ 2015 in vigore al maggio 2015 per la pronuncia di divorzio, essendo ampiamente trascorso il termine annuale di ininterrotta separazione dell'udienza di comparazione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale ed essendo, comunque, indiscussa l'impossibilità di ricostituire fra le parti l'originaria comunione di vita materiale e spirituale, con conseguente accoglimento della domanda principale di declaratoria di scioglimento del matrimonio.
Con riferimento alle ulteriori statuizioni economiche, l'accordo non appare contrario a norme imperative o di ordine pubblico.
La natura della causa e l'accordo delle parti giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di RI, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra istanza così provvede: dichiara lo scioglimento del matrimonio celebrato in ITTIRI (SS) in data 29/10/2016 tra nata Parte_1
a RI (SS) il 01/06/1968 (C.F. ) residente in [...], C.F._1 scala 1 e , nato a [...] il [...] (C.F. ) residente in Parte_2 C.F._2
Ittiri (SS) nella via Giotto n. 13, nozze regolarmente trascritte nel registro degli atti di matrimonio presso l'ufficio di Stato civile del Comune di ITTIRI (SS) Anno 2016, N. 5, Parte 1, alle condizioni congiunte sopra riportate da intendersi qui integralmente trascritte, mandando alla cancelleria per la trasmissione all'Ufficiale di
Stato Civile del Comune di ITTIRI (SS) per l'annotazione della presente sentenza.
Spese interamente compensate pagina 2 di 3 Così deciso in RI nella camera di consiglio dell'8 maggio 2025.
Il Presidente
Dott.ssa Stefania Deiana
Il giudice relatore
Dott.ssa Elisabetta Carta
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SASSARI
I Sezione Civile – Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Stefania DEIANA Presidente
Dott.ssa Elisabetta CARTA Giudice rel.
Dott.ssa Marta GUADALUPI Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al numero di ruolo generale 316/2025, avente per oggetto “divorzio congiunto – scioglimento del matrimonio”, promossa da:
, nata a [...] il [...] (C.F. ) e Parte_1 C.F._1 Parte_2
, nato in [...] il [...] (C.F. ), entrambi elettivamente domiciliati
[...] C.F._2 in RI, in via Giuseppe Mazzini n. 6 presso e nello studio dell'Avv. Giovannina Fresi (C.F.
), che li rappresenta e difende giusta procura in calce al ricorso introduttivo C.F._3
RICORRENTI nonché con la comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Le parti sopra indicate, con ricorso ex art. 473bis.51 ss., c.p.c., personalmente sottoscritto e depositato in data
29/01/2025, contenente le condizioni reddituali e gli obblighi a carico delle parti hanno chiesto congiuntamente di ottenere la pronuncia di scioglimento del matrimonio alle seguenti condizioni:
“1) Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato a Ittiri (SS) in data 29.10.2016 e trascritto all'atto N. 5 P. 1 anno 2016 del Registro degli atti di matrimonio anno 2016 del Comune di Ittiri.
2) I coniugi continueranno a vivere separati con l'obbligo di reciproco rispetto.
3) La casa familiare sita a Ittiri nella via Giotto n. 13, già di esclusiva proprietà di rimarrà Parte_2 definitivamente nella Sua disponibilità, con tutti i mobili che la arredano e corredano.
4) Ciascuno dei coniugi provvederà al proprio mantenimento.
pagina 1 di 3 5) Le parti dichiarano che alla data di sottoscrizione del presente ricorso non sussistono debiti e comunque, ciascuna parte si impegna a provvedere al pagamento di eventuali obbligazioni personalmente contratte.
6) I coniugi con la presente pattuizione dichiarano di aver già provveduto alla divisione di tutto ciò che è maturato in costanza di matrimonio e delle somme accantonate;
di non aver reciproche rivendicazioni economiche di altra natura e specie e di aver già regolato la ripartizione di tutto ciò che costituisce arredo e corredo della casa familiare in base ad accordi intercorsi.”
Con le note di trattazione scritta depositate in sostituzione dell'udienza del 22/04/2025 ex art. 127ter c.p.c., i coniugi hanno confermato di voler ottenere una pronuncia di divorzio alle condizioni sopra riportate.
Il Giudice ha quindi rimesso la causa al Collegio per la decisione.
***
I coniugi e hanno contratto matrimonio in ITTIRI (SS) in data Parte_2 Parte_1
29 ottobre 2016 nozze regolarmente trascritte presso i registri dello stato civile del Comune di ITTIRI (SS) per l'anno 2016, N. 5, Parte 1, dalla cui unione non sono nati figli.
Le parti si sono in seguito separate con decreto di omologa del Tribunale di RI del 18/12/2022, pubblicata il
22/12/2022, RG 1893/2022, n. 12738/2022.
Deve darsi atto della ricorrenza delle condizioni fissata dall'art. 3 n. 2 lett. B L. 898/1970, come modificato dalla
L. n. 55/ 2015 in vigore al maggio 2015 per la pronuncia di divorzio, essendo ampiamente trascorso il termine annuale di ininterrotta separazione dell'udienza di comparazione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale ed essendo, comunque, indiscussa l'impossibilità di ricostituire fra le parti l'originaria comunione di vita materiale e spirituale, con conseguente accoglimento della domanda principale di declaratoria di scioglimento del matrimonio.
Con riferimento alle ulteriori statuizioni economiche, l'accordo non appare contrario a norme imperative o di ordine pubblico.
La natura della causa e l'accordo delle parti giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di RI, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra istanza così provvede: dichiara lo scioglimento del matrimonio celebrato in ITTIRI (SS) in data 29/10/2016 tra nata Parte_1
a RI (SS) il 01/06/1968 (C.F. ) residente in [...], C.F._1 scala 1 e , nato a [...] il [...] (C.F. ) residente in Parte_2 C.F._2
Ittiri (SS) nella via Giotto n. 13, nozze regolarmente trascritte nel registro degli atti di matrimonio presso l'ufficio di Stato civile del Comune di ITTIRI (SS) Anno 2016, N. 5, Parte 1, alle condizioni congiunte sopra riportate da intendersi qui integralmente trascritte, mandando alla cancelleria per la trasmissione all'Ufficiale di
Stato Civile del Comune di ITTIRI (SS) per l'annotazione della presente sentenza.
Spese interamente compensate pagina 2 di 3 Così deciso in RI nella camera di consiglio dell'8 maggio 2025.
Il Presidente
Dott.ssa Stefania Deiana
Il giudice relatore
Dott.ssa Elisabetta Carta
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