Articolo 2 della Legge 9 dicembre 1949, n. 877
Articolo 1Articolo 3
Versione
11 dicembre 1949
Art. 2.
E' istituito a favore del "Fondo nazionale di soccorso invernale" un sopraprezzo di lire 500 su ciascun biglietto d'ingresso nei casino' da gioco, per il periodo decorrente dalla prima domenica successiva all'entrata in vigore della presente legge e fino al 31 marzo 1950.
Il medesimo sopraprezzo e' dovuto per una sola volta al giorno dai frequentatori dei casino' muniti di tessere di abbonamento o di tessere di favore, escluse quelle rilasciate a scopo di servizio.
Il sopraprezzo di cui al presente articolo e' esente dal diritto erariale e dalla imposta generale sull'entrata e sara' distribuito ai sensi delle lettere a) e b) del successivo art. 3.
Le ditte che hanno in gestione i predetti casino' sono obbligate a riscuotere senza alcun compenso e a versare l'importo del sopraprezzo, entro otto giorni dalla riscossione, al "Fondo nazionale di soccorso invernale".
Entrata in vigore il 11 dicembre 1949