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Sentenza 20 febbraio 2025
Sentenza 20 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 20/02/2025, n. 596 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 596 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI LECCE
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice del lavoro dr. Luca Notarangelo ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1108/2023 del Registro Generale e promossa da con l'avv. LA GIOIA FRANCESCO Parte_1
Ricorrente nei confronti di
, con l'avv. PAPALATO MARIA ROSARIA CP_1
Resistente
Oggetto: Prestazione: indennità - rendita vitalizia o equivalente - altre ipotesi CP_1
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CONCLUSIONI DELLE PARTI
L'udienza di discussione del 20.02.2025 è stata sostituita dal deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni a norma dell'art. 127 ter c.p.c.; le parti hanno depositato le note scritte nel termine perentorio stabilito, coincidente con il giorno di udienza.
Il ricorrente ha chiesto: accertare e dichiarare che il ricorrente ha contratto, a causa e nell'esercizio dell'attività lavorativa svolta, la malattia professionale come sopra specificata (ipoacusia percettiva bilaterale); per l'effetto condannare l' a corrispondere a favore del ricorrente le prestazioni CP_1
previste dalla legge in proporzione al grado di invalidità del 12% o a quel grado maggiore o minore che sarà accertato e riconosciuto in corso di causa, con decorrenza come per legge, oltre agli interessi e/o alla rivalutazione come per legge sui ratei arretrati.
L' ha contestato gli avversi assunti, chiedendo il rigetto del ricorso. CP_1
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MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.
1 La materia è disciplinata dal D. Lgs. 38/00, che, all'art. 13 co. 2, prevede: “In caso di danno biologico, i danni conseguenti ad infortuni sul lavoro verificatisi, nonché a malattie professionali denunciate a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto ministeriale di cui al comma 3,
l' nell'ambito del sistema d'indennizzo e sostegno sociale, in luogo della prestazione di cui CP_1
all'articolo 66, primo comma, numero 2), del testo unico, eroga l'indennizzo previsto e regolato dalle seguenti disposizioni: a) le menomazioni conseguenti alle lesioni dell'integrità psicofisica di cui al comma 1 sono valutate in base a specifica «tabella delle menomazioni», comprensiva degli aspetti dinamico-relazionali. L'indennizzo delle menomazioni di grado pari o superiore al 6 per cento ed inferiore al 16 per cento è erogato in capitale, dal 16 per cento è erogato in rendita, nella misura indicata nell'apposita «tabella indennizzo danno biologico». Per l'applicazione di tale tabella si fa riferimento all'età dell'assicurato al momento della guarigione clinica. Non si applica il disposto dell'articolo 91 del testo unico;
b) le menomazioni di grado pari o superiore al 16 per cento danno diritto all'erogazione di un'ulteriore quota di rendita per l'indennizzo delle conseguenze delle stesse, commisurata al grado della menomazione, alla retribuzione dell'assicurato e al coefficiente di cui all'apposita «tabella dei coefficienti», che costituiscono indici di determinazione della percentuale di retribuzione da prendere in riferimento per l'indennizzo delle conseguenze patrimoniali, in relazione alla categoria di attività lavorativa di appartenenza dell'assicurato e alla ricollocabilità dello stesso. Per la determinazione della corrispondente quota di rendita, la retribuzione, determinata con le modalità e i criteri previsti dal testo unico, viene moltiplicata per il coefficiente di cui alla «tabella dei coefficienti» e per il grado percentuale di menomazione”.
Si tratta quindi di stabilire se vi sia stata esposizione a rischio, se la malattia abbia origine professionale (e sia quindi diretta conseguenza di tale esposizione a rischio) e, in caso positivo, se i postumi accertati siano pari o superiori al minimo indennizzabile (6%).
Con riferimento alla questione del nesso causale, l' ha eccepito che la malattia denunciata CP_1
non è tabellata e, pertanto, non ha origine lavorativa ma costituisce malattia comune. Ciò di per sé non implica il rigetto della domanda, in quanto - anche in caso di malattie non comprese nelle tabelle (per le quali il nesso causale è presunto) - il lavoratore è ammesso a provare l'origine professionale della malattia denunciata (con onere della prova a suo carico).
Il fatto che si tratti di malattia non tabellata implica quindi solo l'impossibilità per il lavoratore di avvalersi di presunzioni legali, con conseguente onere a suo carico di provare il nesso causale;
a tal fine non è necessaria una prova in termini di certezza assoluta, ma è sufficiente un rilevante grado di probabilità ed è insufficiente solo la mera possibilità.
2 Sul punto, la giurisprudenza è ormai costante (Cass. 07/03/2017 n. 5704; 05/09/2017 n. 20769) nell'affermare che “La giurisprudenza di questa Corte è nel senso che, nell'ipotesi di malattia ad eziologia multifattoriale - quale il tumore - il nesso di causalità relativo all'origine professionale di essa non può essere oggetto di semplici presunzioni tratte da ipotesi tecniche teoricamente possibili, ma necessita di una concreta e specifica dimostrazione, che può essere, peraltro, data anche in via di probabilità, ma soltanto ove si tratti di "probabilità qualificata", da verificare attraverso ulteriori elementi idonei a tradurre in certezza giuridica le conclusioni in termini probabilistici del consulente tecnico" (v. Cass. 24 novembre 2015, n. 23951; Cass. 5 agosto 2010, n.
18270, Cass. 20 maggio 2004, n. 9634). Nello stesso quadro questa Corte ha altresì precisato che, in tema di malattia professionale, derivante da lavorazione non tabellata o ad eziologia multifattoriale, la prova della causa di lavoro grava sul lavoratore e deve essere valutata in termini di ragionevole certezza, nel senso che, esclusa la rilevanza della mera possibilità dell'origine professionale, questa può essere ravvisata in un rilevante grado di probabilità.
Tanto premesso, nel caso di specie il CTU ha escluso l'origine lavorativa della malattia denunciata.
Si riportano di seguito le considerazioni medico-legali del CTU e le risposte ai quesiti: “Tenuto conto dei precedenti dati anamnestici, dei recenti accertamenti clinico strumentali e diagnostici in nostro possesso, degli odierni riscontri clinici obiettivati, possiamo affermare che il sig.
[...]
affetto da: “ipoacusia percettiva bilaterale di entità lieve.” La disamina dei suddetti Pt_1
dati ci consente di sottolineare quanto segue.
In primis si rileva che l'attività lavorativa esercitata dal ricorrente (autotrasportatore) esclude in maniera pressocchè categorica l'esposizione al rumore di intensità “efficacemente audiolesiva.”
Ma pur volendo prendere in considerazione una eventualità in cui l'attività lavorativa abbia provocato il danno uditivo riferito nel caso di specie, lo stesso è di entità talmente trascurabile che risulta difficile anche quantificarlo, se non in una percentuale irrisoria del 2-3 %.
Si ribadisce il concetto che non vi è un fattore causale e/o concausale del danno riferito rispetto alla attività di autotrasportatore. Il tracciato audiometrico esibito in atti evidenzia una caduta bilaterale sugli ultimi toni acuti, che è alquanto difficile far rientrare in un deficit di natura professionale, tenuto conto che il rumore di un autospurgo non supera assolutamente i 75-80 decibel richiesti dalla normativa (riportati anche dai dati della letteratura scientifica internazionale), riconosciuti responsabili di tecnopatia.
Il suddetto livello corrisponde ad una intensità di poco superiore al livello che caratterizza una sostenuta voce a distanza di normale conversazione.
3 In definitiva, considerati i dati anamnestici raccolti, supportati dalla storia clinica e familiare del ricorrente, tenuto conto del tracciato audiometrico e dalla documentazione aziendale, nonché dal nostro esame peritale, risulta che il sig. non sia stato esposto cronicamente a Parte_1
rumore durante l'attività lavorativa di autotrasportatore in maniera tale da incidere nel determinismo della patologia denunciata.
Possiamo affermare, pertanto, che l'ipoacusia percettiva bilaterale riscontrata dal periziando presenta un danno biologico pari al 2-3% (due-tre%), da ascriversi verosimilmente a
, fattore del tutto compatibile in un soggetto di anni 69 ( età correlato).” Parte_2
Ritiene il Giudice di aderire alle conclusioni cui è pervenuto il CTU attraverso un accurato esame clinico e specifici esami strumentali, atteso che i procuratori delle parti non hanno prospettato ulteriori elementi di valutazione tali da validamente contrastare le conclusioni peritali.
Per quanto esposto, non può ritenersi raggiunta la prova del nesso causale tra l'attività lavorativa e la malattia denunciata, in quanto, sulla base delle conclusioni del CTU, non appare soddisfatto il criterio del rilevante grado di probabilità innanzi citato;
pertanto, il nesso causale con l'attività lavorativa non supera il livello della semplice e astratta possibilità.
In ogni caso, il danno accertato è inferiore alla soglia minima indennizzabile del 6%.
Ne consegue il rigetto del ricorso, con spese irripetibili, essendo stata depositata la dichiarazione prevista dall'art. 152 disp. att. c.p.c. per la relativa esenzione.
P. Q. M.
Il Giudice, visto l'art. 127 ter c.p.c., definitivamente pronunciando sul ricorso proposto con atto depositato in data 27.01.2023 da ei confronti dell' , così provvede: Parte_1 CP_1
1. Rigetta il ricorso.
2. spese irripetibili.
Lecce, lì 20.02.2025
Il Giudice
Dr. Luca Notarangelo
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