Sentenza 19 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Latina, sez. I, sentenza 19/03/2026, n. 259 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Latina |
| Numero : | 259 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00259/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01108/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
sezione staccata di Latina (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1108 del 2025, proposto da Medical Service Assistance s.r.l. società benefit, in persona del legale rappresentante p.t. , rappresentata e difesa dagli avv. Marco Orlando, Matteo Valente, Antonietta Favale e Angelo Annibali, con domicilio eletto presso lo studio legale AOR Avvocati in Roma, via Sistina 48 e domicilio digitale eletto presso gli indirizzi p.e.c. marcoorlando@ordineavvocatiroma.org, matteovalente@ordineavvocatiroma.org, antoniettafavale@ordineavvocatiroma.org e angelo.annibali@pecavvocaticivitavecchia.it;
contro
SOGIN s.p.a., in persona del legale rappresentante p.t. , rappresentata e difesa dagli avv. Tommaso Nitto, Gianpaolo Ruggiero e Mirko Nesi, con domicilio eletto presso lo studio del primo in Roma, via A. Gramsci 24 e domicilio digitale eletto presso gli indirizzi p.e.c. tommasodinitto@ordineavvocatiroma.org, gianpaoloruggiero@ordineavvocatiroma.org e mirko.nesi@postecert.it;
nei confronti
GEA Medical s.r.l., in persona del legale rappresentante p.t. , rappresentata e difesa dall’avv. Edward William Watson Cheyne con domicilio digitale eletto presso l’indirizzo p.e.c. edward.cheyne@firenze.pecavvocati.it;
per
A) l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia:
1) della nota prot. n. C0176S25 del 19 novembre 2025, comunicata in pari data, con cui è stata aggiudicata alla controinteressata la gara per l’affidamento del servizio di assistenza infermieristica presso la Centrale di Latina (CIG B6F4E23CA4);
2) del verbale del 16 settembre 2025 recante valutazione delle offerte tecniche;
3) del verbale del 29 settembre 2025 concernente la valutazione delle offerte economiche ed attribuzione dei punteggi totali;
4) del verbale del 30 settembre 2025 relativo alla verifica dei costi della manodopera e dell’equivalenza delle tutele contrattuali ex art. 11, comma 4, d.lgs. 31 marzo 2023 n. 36;
5) ove occorrer possa, del bando di gara, del disciplinare e del capitolato speciale d’appalto e di tutti gli ulteriori documenti della lex specialis ;
6) di ogni altro atto presupposto, conseguente, connesso o consequenziale ancorché non noto;
B) la declaratoria di inefficacia del contratto ove medio tempore stipulato con il conseguente accertamento del diritto al subentro della ricorrente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di SOGIN s.p.a. e di GEA Medical s.r.l.;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti di causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 11 marzo 2026 il cons. RI AN e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. – Con richiesta di offerta (r.d.o.) n. C0176S25 del 20 maggio 2025, SOGIN s.p.a. ha indetto una procedura aperta, da aggiudicare sulla base del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, avente ad oggetto l’affidamento del servizio di assistenza infermieristica presso la Centrale di Latina, per un importo complessivo, IVA esclusa, di euro 361.464,00 (CIG B6F4E23CA4).
1.1 Nel termine stabilito hanno presentato la propria offerta i seguenti operatori economici: 1) GEA Medical s.r.l.; 2) Medical Service Assistance s.r.l. società benefit; 3) ASSISTE s.c.s.; 4) Florida Care s.c.s.; 5) GAP s.t.p. s.p.a.; 6) Agora s.c.s. All’esito della valutazione delle relative proposte, GEA Medical s.r.l. si è classificata al primo posto della graduatoria, conseguendo un punteggio totale di 90,016 (60,016 per la componente tecnica e 30 per quella economica, corrispondente ad un ribasso del 37,25%). Medical Service Assistance s.r.l. società benefit si è, invece, posizionata in seconda posizione con un punteggio totale di 88,316 (62,773 per la parte tecnica e 25,542 per quella economica).
Rilevato che la prima classificata ha proposto l’applicazione del CCNL ANASTE, che è diverso da quello posto a base di gara (CCNL Cooperative sociali), la stazione appaltante in data 30 settembre 2025 ha esaminato la relativa documentazione ed ha concluso che non solo l’operatore collocato in prima posizione ha previsto il riassorbimento delle maestranze attualmente impiegate nella commessa, ma anche che il costo orario indicato è coerente con il CCNL proposto e con i minimi salariali vigenti, sì che gli scostamenti rispetto ai parametri di cui all’art. 4, comma 3, all. I.01, d.lgs. 31 marzo 2023 n. 36, “ risultano del tutto marginali ”. Per l’effetto, SOGIN s.p.a. ha ritenuto positivamente assolta la verifica dei costi della manodopera e di equivalenza delle tutele ex art. 11, comma 4, d.lgs. n. 36 del 2023.
Pertanto, con provvedimento di aggiudicazione del 19 novembre 2025, la stazione appaltante ha comunicato ai concorrenti l’avvenuta aggiudicazione della gara de qua in favore di GEA Medical s.r.l.
1.2 Avuto riguardo a ciò, con il ricorso all’esame, notificato il 19 dicembre 2025 e depositato il successivo giorno 29, Medical Service Assistance s.r.l. società benefit ha impugnato gli atti indicati in epigrafe, denunciando:
I) violazione degli artt. 97 Cost., 3, l. 7 agosto 1990 n. 241, 11 e 41 nonché 4 e 5, all. I.01, d.lgs. n. 36 cit., 11 del disciplinare di gara, dei principi di buon andamento ed imparzialità, oltre ad eccesso di potere sotto vari profili, perché il CCNL ANASTE non sarebbe equivalente al CCNL Cooperative sociali né sotto il profilo economico né sotto quello normativo, alla stregua dei parametri prefigurati dalla circolare dell’Ispettorato nazionale del lavoro n. 2 del 28 luglio 2020 e dal bando tipo n. 1/2023, di cui alla delibera ANAC n. 309 del 27 giugno 2023;
II) violazione degli artt. 97 Cost., 3 e 7, l. n. 241 del 1990, 41 e 110, d.lgs. n. 36 cit., 11 del disciplinare, nonché eccesso di potere in varie forme, perché, oltre ad aver omesso l’attivazione del sub-procedimento di verifica dell’anomalia dell’offerta, la stazione appaltante, in sede di controllo dei costi della manodopera, non si sarebbe avveduta del fatto che: a) l’ammontare delle ore lavorative effettive indicato per ciascun addetto (8.064 nel periodo di validità del contratto, pari a 2.016 annue) sarebbe incongruo, dovendosi piuttosto considerare il monte teorico di 1.976 ore (38 settimanali contrattuali moltiplicato per 52 settimane annue) da cui detrarre le assenza per ferie, festività, assemblee, malattie, ecc., per un ammontare tabellare stimato di 428 ore, il che restituisce un monte effettivo di 1.548 ore annue; b) i costi del personale rappresentati dall’aggiudicataria non sarebbero sostenibili perché non tengono conto di 243 ore non lavorate annue per festività, festività soppresse, assemblee sindacali, malattia, gravidanza o infortunio e diritto allo studio, e si fondano sulla stima del costo delle sostituzioni alle medesime condizioni dell’infermiere a tempo pieno (euro 17,00 l’ora); c) il calcolo sull’effettivo ammontare delle ore di lavoro ordinarie, quantificato nel numero di 8.064 per l’intera durata del contratto, non collimerebbe con quanto previsto dal CCNL rilevante, dato che dividendo 2.016 ore per 52 settimane annuali si ottiene 38,77 ore settimanali di lavoro ( i.e. 38 ore e 43 minuti) e non 38, sì che l’eccedenza dovrebbe essere remunerata con la tariffa di straordinario (euro 22,12 l’ora).
1.3 Si è costituita in giudizio per resistere al ricorso SOGIN s.p.a., la quale ha contestato quanto affermato dalla ricorrente, concludendo per il rigetto del gravame.
In particolare, quanto al primo ordine di censure, ha sottolineato che il metodo di confronto tra diversi CCNL per stabilirne l’equivalenza evocato nell’atto introduttivo del giudizio ( i.e. la citata circolare dell’Ispettorato nazionale del lavoro del 28 luglio 2020 ed il bando tipo ANAC n. 1/2023) non è l’unico possibile né, tantomeno, è vincolante. In tal senso, ha osservato che la verifica di equivalenza dovrebbe essere eseguita alla luce delle indicazioni rivenienti dall’art. 110, d.lgs. n. 36 cit. e, quindi, valutando la coerenza complessiva tra il CCNL applicato dall’aggiudicatario e l’oggetto dell’appalto, in relazione alla necessità che il trattamento dei lavoratori addetti alla gara non sia eccessivamente inferiore a quello del contratto collettivo indicato dalla stazione appaltante e che vi sia corrispondenza o confrontabilità tra le mansioni del CCNL applicato e le lavorazioni oggetto dell’appalto. Nella specie, ha sottolineato che una tale coerenza è senza alcun dubbio sussistente, ove si consideri che la retribuzione assicurata alle maestranze dal CCNL ANASTE è addirittura superiore (euro 25.165,40 annui) a quella garantita dal CCNL Cooperative sociali (euro 24.966,70).
In merito al secondo motivo, invece, la stazione appaltante ha chiarito che non sussistono le condizioni per l’attivazione del procedimento di verifica dell’anomalia dell’offerta, dato che il punteggio conseguito dall’aggiudicataria prima della riparametrazione è pari al 76,9% del punteggio massimo ottenibile, dunque inferiore alla soglia dell’80% prevista dall’art. 5.11 del disciplinare di gara, superata la quale soltanto scatta l’obbligo di verifica de quo . Ha rilevato, quindi, l’inammissibilità delle censure relative all’ammontare delle ore lavorative annue, dato che la ricorrente ha offerto un numero di ore inferiore a quello della controinteressata, e comunque l’infondatezza nel merito del calcolo svolto, perché il modello dei costi della manodopera prodotto dall’aggiudicataria prevede per il quadriennio 8.064 ore base pagate a tariffa ordinaria (euro 17,00 l’ora), 760 ore supplementari retribuite nella medesima misura e ulteriori 416 ore straordinarie remunerate a tariffa straordinaria (euro 22,12 l’ora). Pertanto, le 8.064 ore ordinarie così indicate, divise per i quattro anni di durata del contratto, restituiscono 2.016 ore annue e cioè 38,7 ore a settimana, mentre le 760 ore supplementari di copertura offerte per le eventuali assenze si traducono, in concreto, in 190 ore annue, pari alle 174 ore indicate per rimpiazzare lavoratori in ferie e permesso, oltre a 16 ore annue di formazione; infine le 416 ore straordinarie implicano una prestazione di 104 ore annue, pari a 2 ore a settimana. Ciò comporta l’infondatezza della censura di incongruenza delle ore lavorative stimate dall’aggiudicataria.
1.4 Anche GEA Medical s.r.l. si è costituita in giudizio per resistere al ricorso, del quale ha argomentato l’assenza dei presupposti per un eventuale accoglimento.
In merito al primo ordine di censure, ha ribadito che l’equivalenza tra CCNL deve essere verificata in termini di coerenza tra quello applicato e quello oggetto di appalto, alla stregua di una valutazione giuridica ed economica complessiva finalizzata ad accertare che il trattamento dei lavoratori addetti alla commessa non sia eccessivamente inferiore a quello individuato dalla stazione appaltante come riferimento.
Circa il secondo motivo, invece, ha sottolineato che la ricorrente non ha dimostrato la complessiva inattendibilità dell’offerta, essendosi limitata ad una petizione di principio che non è stata approfondita nelle successive argomentazioni, che si sono concentrate sugli aspetti riguardanti il costo della manodopera, posto che delle semplici differenze nel computo delle ore non valgono di per sé a dimostrare che il corrispettivo globalmente offerto sia insufficiente o che il servizio non sarà svolto correttamente. Nel merito, con argomentazioni sovrapponibili a quelle di SOGIN s.p.a., ha rivendicato la correttezza e l’adeguatezza della propria struttura dei costi di personale, sottolineando che, anche espungendo le presunte 243 ore annue asseritamente sottostimate, detratte 40 ore apprestate come riserva aggiuntiva nell’offerta, le restanti 203 (pari a 812 nel quadriennio) genererebbero un extracosto di euro 13.804 circa, pianamente assorbibili dall’offerta, come pure le 0,77 ore aggiuntive settimanali, che comporterebbero ulteriori euro 2.722, a fronte di un utile derivante dalla commesso stimato in ben euro 57.936. Ha poi concluso che la propria organizzazione aziendale consente la copertura delle eventuali assenze mediante personale di coordinamento con qualifica infermieristica, che nel modello dei costi, come detto, è stata prevista una riserva oraria aggiuntiva e che le ore di lavoro eccedenti il limite settimanale da contratto sono state valorizzate a tariffa maggiorata.
In vista della discussione del merito del ricorso, le parti si sono scambiate scritti difensivi volti a ribadire ed illustrare più nel dettaglio le rispettive posizioni e richieste.
Alla pubblica udienza dell’11 marzo 2026, la causa è stata trattenuta per la decisione.
2. – Il ricorso è infondato e da rigettare.
2.1 Il primo motivo di gravame, dunque, non può essere accolto, perché è stato proposto sulla base dell’errata premessa metodologica per la quale la verifica di equivalenza tra il CCNL indicato dalla stazione appaltante e quello proposto dal concorrente debba essere condotta attraverso un raffronto numerico tra le singole clausole negoziali, annettendo così decisiva rilevanza al numero degli scostamenti riscontrati rispetto ai parametri indicati nell’all. I.01, d.lgs. n. 36 cit.
Si premette che l’art. 11, commi 3 e 4, d.lgs. n. 36 cit., nel testo modificato dall’art. 2, comma 1, lett. c) e d), d.lgs. 31 dicembre 2024 n. 209, prevede che “ 3. […] gli operatori economici possono indicare nella propria offerta il differente contratto collettivo da essi applicato, purché garantisca ai dipendenti le stesse tutele di quello indicato dalla stazione appaltante o dall'ente concedente. 4. Nei casi di cui al comma 3, prima di procedere all’affidamento o all’aggiudicazione le stazioni appaltanti e gli enti concedenti acquisiscono la dichiarazione con la quale l’operatore economico individuato si impegna ad applicare il contratto collettivo nazionale e territoriale indicato nell’esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto per tutta la sua durata, ovvero la dichiarazione di equivalenza delle tutele. In quest’ultimo caso, la dichiarazione è anche verificata con le modalità di cui all’articolo 110, in conformità all’allegato I.01 ”.
Tale essendo il dato letterale della legge, rileva il collegio che l’impostazione proposta da parte ricorrente nel primo ordine di censure, che richiama quella fatta propria dall’ANAC nella relazione illustrativa al citato bando tipo n. 1/2023 e dalla prefata circolare INL del 28 luglio 2020, è stata disattesa dalla più recente e condivisibile giurisprudenza, la quale ha chiarito come il giudizio di equivalenza de quo non possa essere ridotto a un mero conteggio di differenze, ma debba essere svolto su un piano complessivo, secondo una logica che coinvolga tanto gli aspetti giuridici quanto quelli economici e che è sostanzialmente analoga a quella che governa la verifica di congruità dell’offerta. Infatti, la tesi criticata “ pretende di desumere la non equivalenza unicamente dal numero degli scostamenti individuati, senza alcuna valutazione del loro effettivo rilievo e, soprattutto, senza considerare l’esame complessivo delle tutele assicurate ” (Cons. Stato, sez. IV, 2 dicembre 2025 n. 9484). Al contrario, la verifica di equivalenza va svolta alla luce del disposto dell’art. 110, d.lgs. n. 36 cit. e, quindi, applicando i principi propri del sub-procedimento di verifica dell’anomalia dell’offerta, con la conseguenza che l’equivalenza, tanto economica quanto normativa, tra i CCNL deve essere verificata in termini di coerenza tra il contratto collettivo applicato e l’oggetto dell’appalto, attraverso una valutazione complessiva finalizzata ad accertare che il trattamento dei lavoratori impiegati nella commessa “ non sia eccessivamente inferiore a quello dei CCNL individuati dalla stazione appaltante ” e che “ vi sia corrispondenza, o almeno confrontabilità, tra le mansioni del CCNL applicato e le lavorazioni oggetto dell’appalto ” (Cons. Stato, sez. IV, 2 dicembre 2025 n. 9484; TAR Piemonte, sez. I, 30 gennaio 2026 n. 180; TAR Campania, Napoli, sez. IV, 30 ottobre 2025 n. 7073).
Nella specie, il verbale di verifica del 30 settembre 2025 si pone del tutto legittimamente proprio in questo (preferibile) ordine di idee di un giudizio di equivalenza delle tutele complessivo, sintetico e non parcellizzato, rifuggendo così dalla considerazione atomistica dei singoli istituti retributivi e normativi che, invece, impronta il metodo seguito dalla parte ricorrente, che valorizza il numero degli scostamenti presuntivamente individuati senza, tuttavia, valutare il loro effettivo rilievo e senza considerare l’esame complessivo delle tutele assicurate. Del resto, che la valutazione di equivalenza debba essere svolta su base globale è un dato coerente non solo con il testo di legge prima riportato ma anche con la natura stessa dell’istituto di cui si tratta, che è volto ad accertare, per l’appunto, l’equivalenza e non l’identità tra diversi contratti collettivi. Infatti, il concetto di equivalenza implica necessariamente l’esistenza di differenze e opinando diversamente – ritenendo cioè che queste ultime, anche se minime, precludano la possibilità di formulare un giudizio di equivalenza – l’art. 11, comma 4, d.lgs. n. 36 cit., non sarebbe mai in concreto applicabile.
È proprio in conseguenza di tale carente impostazione metodologica che Medical Service Assistance s.r.l. società benefit, lungi dall’evidenziare profili di manifesta illogicità, irrazionalità o erroneità della valutazione tecnico-discrezionale complessiva operata dalla stazione appaltante, si è limitata ad enumerare talune differenze tra le previsioni dei due CCNL che, tuttavia, non dimostrano l’inattendibilità del giudizio globale di equivalenza rassegnato dalla stazione appaltante.
Inoltre, rileva il collegio che un ulteriore errore di metodo in cui è incorsa parte ricorrente consiste nell’aver operato i raffronti con le cifre rivenienti dalle tabelle ministeriali che, tuttavia, non definiscono le singole voci strutturali del trattamento economico degli addetti, perché si limitano ad esprimere il differente valore del costo medio del lavoro.
2.2 Mediante il secondo motivo di ricorso, Medical Service Assistance s.r.l. società benefit si duole della mancata apertura del procedimento di verifica dell’anomalia dell’offerta dell’aggiudicataria ed illustra le ragioni per le quali la proposta negoziale di GEA Medical s.r.l. non sarebbe seria e sarebbe, quindi, inaffidabile per il committente pubblico.
Il motivo è infondato.
In primo luogo, alcun obbligo di attivazione del subprocedimento di verifica dell’anomalia dell’offerta sussisteva a carico di SOGIN s.p.a., atteso che non è stata raggiunta la soglia a tal fine fissata dall’art. 5.11 del disciplinare di gara, a mente del quale “ Ove il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a tre, la congruità delle offerte è valutata sulle offerte che presentano sia i punti relativi al prezzo, sia la somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione tecnica, entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti. La verifica di congruità delle offerte verrà effettuata sul punteggio provvisorio calcolato prima della riparametrazione ”. Nella specie, l’offerta di GEA Medical s.r.l., prima della riparametrazione, ha ottenuto il 76,9% del punteggio massimo ottenibile e, quindi, non ha superato la soglia stabilita dalla lex specials dell’80%, oltrepassata la quale la stazione appaltante avrebbe dovuto accertare l’eventuale anomalia dell’offerta.
Nel merito, poi, le articolate censure con le quali parte ricorrente spiega le ragioni per le quali, nel quadro di un appalto labour intensive , l’offerta dell’aggiudicataria sarebbe insostenibile a causa di presunte sottostime nel costo della manodopera è essenzialmente infondata in fatto sotto il profilo della prova dell’incidenza dei supposti errori sulla complessiva tenuta dell’offerta.
Al riguardo, si osserva che nelle gare pubbliche “ il giudizio circa l’anomalia o l’incongruità dell’offerta costituisce espressione di discrezionalità tecnica, sindacabile dal giudice amministrativo solo in caso di macroscopica illogicità o erroneità fattuale, non potendo essere esteso ad un’autonoma verifica della congruità dell’offerta e delle singole voci ” (TAR Lazio, Latina, sez. I, 3 marzo 2026 n. 183; sez. I, 31 gennaio 2026 n. 79; sez. I, 23 dicembre 2025 n. 1136; sez. I, 22 dicembre 2025 n. 1124; sez. I, 27 ottobre 2025 n. 903; sez. I, 30 giugno 2025 n. 579; sez. I, 15 marzo 2024 n. 219; sez. I, 15 giugno 2023 n. 427; sez. I, 5 luglio 2022 n. 645; sez. I, 16 maggio 2022 n. 464). Stante la natura tecnico-discrezionale della funzione esercitata dalla stazione appaltante in sede di verifica dell’anomalia dell’offerta, è onere del ricorrente sotto il profilo probatorio “ introdurre in giudizio elementi che sul piano sintomatico, in modo pregnante, evidente, e decisivo rendano significativo il vizio di eccesso di potere in cui possa essere incorso l’organo deputato all’esame dell’anomalia ” (TAR Lazio, Latina, sez. I, 3 marzo 2026 n. 183; sez. I, 31 gennaio 2026 n. 79; sez. I, 27 ottobre 2025 n. 903; sez. I, 30 giugno 2025 n. 579; sez. I, 15 marzo 2024 n. 219; sez. I, 15 giugno 2023 n. 427; sez. I, 12 ottobre 2021 n. 562; in termini v. Cons. Stato, ad. plen., 3 febbraio 2014 n. 8; TAR Lazio, Latina, sez. I, 17 maggio 2021 n. 333; sez. I, 28 novembre 2020 n. 438). Particolarmente rilevante è la necessità che chi contesta l’anomalia di un’offerta dimostri l’evidenza dell’errore, cioè il fatto che l’erroneità emerga “ in modo univoco ed al di là del margine di opinabilità insito in valutazioni di carattere tecnico quali quelle sulla sostenibilità economica dell’offerta ” (TAR Lazio, Latina, sez. I, 3 marzo 2026 n. 183; sez. I, 31 gennaio 2026 n. 79; Roma, sez. V, 17 marzo 2025 n. 5508; in termini v. Cons. Stato, sez. IV, 16 gennaio 2023 n. 500; TAR Calabria, Reggio Calabria, sez. I, 7 aprile 2025 n. 243; TAR Campania, Napoli, sez. VII, 13 dicembre 2024 n. 7053). Tale onere “ è validamente assolto quando il ricorrente evidenzi, per un verso, vistose lacune giustificative da parte dell’aggiudicataria e, per altro verso, palesi contraddizioni tra quanto dichiarato in sede procedimentale e quanto risultante da documenti provenienti dalla medesima, e né le une né le altre risultino essere state adeguatamente considerate dalla stazione appaltante, finendo perciò per renderne sindacabile il giudizio di non anomalia, per cattivo esercizio del relativo potere tecnico-discrezionale ” (TAR Lazio, sez. I, 3 marzo 2026 n. 183; sez. I, 31 gennaio 2026 n. 79; TAR Campania, Napoli, sez. VII, 13 dicembre 2024 n. 7053; TAR Lombardia, Milano, sez. IV, 26 aprile 2023 n. 1017).
Nella specie, Medical Service Assistance s.r.l. società benefit prospetta una serie di incongruenze relative al monte ore offerto da GEA Medical s.r.l. ma non chiarisce quale sarebbe l’ammontare dei maggiori costi che la controinteressata sarebbe costretta a sostenere, per effetto delle sottostime ipotizzate, in rapporto all’utile d’impresa derivante dall’esecuzione del contratto, la cui completa erosione soltanto renderebbe l’offerta realmente insostenibile sotto il profilo economico. In altri termini, la società ricorrente ha imputato all’aggiudicataria di aver omesso delle giustificazioni – che non le sono mai state chieste dalla stazione appaltante, la quale non ha mai attivato il procedimento di verifica di anomalia non ricorrendo i presupposti individuati dalla lex specialis – ma non ha in concreto dimostrato l’inaffidabilità dell’offerta concorrente e la sua insostenibilità sotto il profilo economico.
Peraltro, rileva il collegio che, ai sensi dell’art. 34 cod. proc. amm., anche nell’ipotesi in cui questo tribunale ritenesse condivisibili le doglianze di parte ricorrente, l’annullamento dell’aggiudicazione non comporterebbe l’assegnazione del contratto alla controinteressata. Infatti, la procedura regredirebbe alla fase immediatamente successiva all’aggiudicazione provvisoria affinché la stazione appaltante possa esercitare il potere di verifica de quo , ad oggi non attivato e sul quale il collegio non può pronunciarsi in anticipo. Ciò comporterebbe che, dal punto di vista astratto, l’affidamento del contratto alla controinteressata aggiudicataria potrebbe anche essere confermato.
In definitiva, quindi, premesso che la stazione appaltante non aveva l’obbligo di attivare, a termini della lex specialis , il subprocedimento di verifica dell’anomalia dell’offerta risultata vincitrice, non può ritenersi dimostrato, a cura di parte ricorrente, che per effetto delle sottostime ipotizzate il servizio di cui è causa sarebbe svolto in perdita dall’aggiudicataria.
3. – Il regime delle spese di lite segue la soccombenza, nella misura liquidata in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sezione staccata di Latina (sezione prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Condanna Medical Service Assistance s.r.l. al pagamento delle spese di lite in favore di SOGIN s.r.l. e di GEA Medical s.r.l. nella misura di euro 3.000,00 (tremila/00) ciascuna, oltre ad accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Latina nella camera di consiglio del giorno 11 marzo 2026 con l’intervento dei magistrati:
DO CA, Presidente
Francesca Romano, Consigliere
RI AN, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| RI AN | DO CA |
IL SEGRETARIO