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Sentenza 12 dicembre 2024
Sentenza 12 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 12/12/2024, n. 6071 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 6071 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE I CIVILE
riunito in camera di consiglio e composto dai sigg.ri Magistrati dott. CO Micela Presidente dott.ssa Gabriella Giammona Giudice dott.ssa Donata D'Agostino Giudice dei quali il terzo relatore ed estensore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 16670 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi dell'anno 2021 vertente
TRA
, nata a [...], in data [...], elettivamente domici- Parte_1 liata presso lo studio dell'Avv. MIRTO PAOLA, che la rappresenta e difende per mandato in atti;
– parte ricorrente –
CONTRO
, nato a [...], in data [...], elettivamente Controparte_1 domiciliato presso lo studio dell'Avv. MARCELLINO GIUSEPPE , che lo rappresenta e difende per mandato in atti;
– parte resistente –
E CON L'INTERVENTO del PUBBLICO MINISTERO
– interveniente necessario –
Oggetto: Separazione giudiziale.
Conclusioni delle parti: Vedi note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza del
18/09/2024 alle quali si rinvia.
Il Pubblico Ministero non concludeva.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
1. PRONUNCIA SULLO STATUS
A seguito della emissione, in data 05/07/2023, della sentenza non definitiva n.
3327/2023 con la quale è stata pronunciata la separazione personale dei coniugi, restano
Tribunale di Palermo sez. I civile da esaminare le ulteriori domande formulate dalle parti.
2. DOMANDA DI ADDEBITO
In ordine alla fondatezza della domanda di addebito, deve valutarsi se sia stata raggiunta una prova rigorosa di specifici episodi che, considerati nel loro insieme e nel quadro di va- lutazione globale e comparativa dei comportamenti di ciascuno dei coniugi emergenti dal processo, consentano di attribuire il fallimento del matrimonio alla violazione dei doveri po- sti dall'articolo 143 c.c. da parte dell'uno o dell'altro coniuge.
In proposito deve rilevarsi che, ai fini della pronunzia dell'addebito, non può ritenersi di per sé sufficiente l'accertamento della sussistenza di condotte contrarie ai doveri nascenti dal matrimonio.
Per poter addebitare ad uno dei coniugi la responsabilità della separa-zione occorre, in- fatti, accertare la sussistenza di un nesso di causalità tra i comportamenti costituenti viola- zione dei doveri coniugali accertati a carico di uno o entrambi i coniugi e l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza.
Occorre, dunque, che il materiale probatorio acquisito consenta di verificare se la viola- zione accertata a carico di un coniuge sia stata la causa unica o prevalente della separazio- ne, ovvero se preesistesse una diversa situazione di intollerabilità della convivenza.
In altre parole, si rende necessaria una accurata valutazione del fatto se ed in quale mi- sura la violazione di uno specifico dovere abbia inciso, con efficacia disgregante, sulla vita familiare, tenuto conto delle modalità e frequenza dei fatti, del tipo di ambiente in cui sono accaduti e della sensibilità morale dei soggetti interessati.
A tal proposito è stato affermato dalla giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione che «In tema di separazione, grava sulla parte che richieda l'addebito l'onere di provare sia la contrarietà del comportamento del coniuge ai doveri che derivano dal matrimonio, sia l'efficacia causale di questi comportamenti nel rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza, mentre è onere di chi eccepisce l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda, e quindi dell'infedeltà nella determinazione dell'intollerabilità della convivenza, provare le circostanze su cui l'eccezione si fonda, vale a dire l'anteriorità della crisi matri- moniale all'accertata infedeltà, con la precisazione che l'anteriorità della crisi della coppia rispetto all'infedeltà di uno dei due coniugi esclude il nesso causale tra quest'ultima condot- ta, violativa degli obblighi derivanti dal matrimonio, e l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza, sicché, integrando un'eccezione in senso lato, è rilevabile d'ufficio, purché sia allegata dalla parte a ciò interessata e risulti dal materiale probatorio acquisito al proces- so” (Cass. civ. Sez. I Ord., 07/08/2024, n. 22291).
- 2 - Tribunale di Palermo sez. I civile Ora, nel caso di specie, la ricorrente attribuisce all'odierno resistente la responsabilità della intollerabilità della convivenza come conseguenza delle violenze fisiche e morali subi- te.
Tuttavia, per tali fatti il resistente è stato assolto (sebbene con formula dubitativa perché il fatto non sussiste) e non è stato documentato che la sentenza n. R.G. 5270/22 versata in atti, depositata dal Tribunale di Palermo- Sezione Seconda penale - in data 24/10/22, sia stata riformata in appello.
Né la ricorrente ha articolato prove nel presente giudizio tese a dimostrare non solo il ve- rificarsi della condotta del marito, quanto soprattutto l'efficacia causale determinante nella crisi coniugale.
Alla luce delle considerazioni sin qui svolte la domanda di addebito proposta dalla parte ricorrente va, pertanto, rigettata.
3. PROVVEDIMENTI NELL'INTERESSE DELLA PROLE
Ciò posto, venendo ai provvedimenti nell'interesse della prole, nel caso di specie, sussi- stono i presupposti per disporre l'affidamento esclusivo c.d. “rafforzato” della prole minore alla madre cui competerà, quindi, anche l'assunzione delle decisioni di maggiore interesse per la medesima, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della stessa.
Ed invero, il clima di alta conflittualità risultante anche dagli atti di istruzione probatoria del parallelo procedimento pendente dinanzi al Tribunale per i Minorenni (n. R.G.
1300/19, al quale è stato riunito quello portante n. R.G. 1118/22), induce a ritenere mag- giormente rispondente agli interessi del minore FRANCESCO, nato il [...], un affido con competenze genitoriali concentrate in capo alla madre (quello che, a titolo meramente descrittivo, può essere definito come cd. affido super-esclusivo).
Nel modulo di affidamento monogenitoriale, il genitore cui sono affidati i figli in via esclusiva ha l'esercizio esclusivo della responsabilità genitoriale su di essi;
ciò nonostante,
«le decisioni di maggiore interesse per i figli sono adottate da entrambi i genitori».
L'esercizio concertato della responsabilità genitoriale, in ordine alle scelte più importanti
(salute, educazione, istruzione, residenza abituale) può però trovare deroga giudiziale (“sal- vo che non sia diversamente stabilito”), in questi casi, come quello di specie, ove appare ne- cessario rimettere al genitore affidatario anche l'esercizio in via esclusiva della responsabili- tà genitoriale con riguardo alle questioni fondamentali.
Questa concentrazione di genitorialità in capo a uno solo dei genitori non rappresenta, ovviamente, un provvedimento che incide sulla titolarità della responsabilità genitoriale,
- 3 - Tribunale di Palermo sez. I civile modificandone solo l'esercizio.
Il genitore cui i figli non sono affidati ha, peraltro, sempre il diritto ed il dovere di vigila- re sulla loro istruzione ed educazione e può ricorrere al giudice quando ritenga che siano state assunte decisioni pregiudizievoli al loro interesse (art. 337-quater ultimo comma c.c.), fermo restando le determinazioni del Tribunale per i Minorenni nel parallelo procedimento
(il cui ultimo aggiornamento fornito risale al dicembre 2022).
Quanto al regime di frequentazione padre-figlio, appare opportuno confermare che gli incontri avvengano in ambiente protetto presso i locali del Servizio Spazio Neutro del Co- mune di Palermo con modalità e tempi che spetterà agli operatori determinare, su attivazio- ne del padre e previa acquisizione del consenso del minore.
Infine, ritiene il Collegio che debba incaricarsi il servizio sociale del Comune di Palermo di effettuare un'attività di monitoraggio e di sostegno al minore e al nucleo familiare.
4. DOMANDE DI CONTENUTO ECONOMICO
Venendo all'esame delle domande di contenuto economico, deve rilevarsi che Parte_1
ha proposto una domanda diretta ad ottenere un assegno di mantenimento in pro-
[...] prio favore, nonché a titolo di concorso al mantenimento del figlio della coppia.
4.1.ASSEGNO DI MANTENIMENTO IN FAVORE DEL CONIUGE
Orbene, per quanto attiene alla determinazione degli obblighi di mantenimento conse- guenti alla presente pronunzia di separazione, va rilevato che al coniuge cui non sia addebi- tabile la separazione spetta, ai sensi dell'art. 156 c.c., un assegno tendenzialmente idoneo ad assicurargli un tenore di vita analogo a quello che aveva prima della separazione, sempre che non fruisca di redditi propri tali da fargli mantenere una simile condizione e che sussi- sta una differenza di reddito tra i coniugi.
La quantificazione dell'assegno deve tener conto delle circostanze (ai sensi del comma 2 del citato art. 156), consistenti in quegli elementi fattuali di ordine economico, o comunque apprezzabili in termini economici, diversi dal reddito dell'onerato, suscettibili di incidere sulle condizioni economiche delle parti (cfr. Cassazione civile , sez. I, 27 giugno 2006, n.
14840).
Al fine di quantificare l'ammontare dell'assegno di mantenimento, si impone dunque l'accertamento del tenore di vita dei coniugi durante il matrimonio, per poi verificare se i mezzi economici a disposizione del coniuge richiedente gli permettano di conservarlo indi- pendentemente dalla percezione di detto assegno e, in caso di esito negativo di questo esa- me, deve procedere alla valutazione comparativa dei mezzi economici a disposizione di cia- scun coniuge al momento della separazione.
- 4 - Tribunale di Palermo sez. I civile Secondo quanto puntualizzato dalla giurisprudenza di legittimità, la valutazione delle condizioni economiche delle parti non richiede la determinazione dell'esatto importo dei redditi posseduti attraverso l'acquisizione di dati numerici, in quanto è necessaria, ma anche sufficiente, una attendibile ricostruzione delle complessive situazioni patrimoniali e reddi- tuali dei coniugi, in relazione alle quali sia possibile pervenire a fissare l'erogazione, in fa- vore di quello più debole, di una somma corrispondente alle sue esigenze (cfr. in tal senso
Cassazione civile , sez. I, 12 giugno 2006, n. 13592).
Al riguardo va, altresì, valutata l'attitudine al lavoro proficuo dei coniugi, attitudine che, quale potenziale capacità di guadagno, costituisce elemento valutabile ai fini della determi- nazione della misura dell'assegno di mantenimento, che va operata tenendo conto non solo dei redditi in denaro ma anche di ogni utilità o capacità dei coniugi suscettibile di valuta- zione economica (cfr. in tal senso Cass., sez. I, 25 agosto 2006, n. 18547).
4.2. CONTRIBUTO AL MANTENIMENTO IN FAVORE DEI FIGLI
Con riferimento all'obbligo di contribuzione al mantenimento dei figli, invece, si deve os- servare brevemente che, a seguito della separazione personale tra coniugi, la prole ha diritto ad un mantenimento tale da garantirle un tenore di vita corrispondente alle risorse econo- miche della famiglia ed analogo, per quanto possibile, a quello goduto in precedenza, conti- nuando a trovare applicazione l'art. 147 c.c. che, imponendo il dovere di mantenere, istrui- re ed educare i figli, obbliga i genitori a far fronte ad una molteplicità di esigenze, non ri- conducibili al solo obbligo alimentare, ma estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, all'assistenza morale e materiale, alla opportuna predisposizione - fin quando l'età dei figli lo richieda - di una stabile organizzazione domestica, idonea a rispon- dere a tutte le necessità di cura e di educazione, mentre il parametro di riferimento, ai fini della determinazione del concorso negli oneri finanziari, è costituito, secondo il disposto dell'art. 148 c.c., non soltanto dalle sostanze, ma anche dalla capacità di lavoro, professio- nale o casalingo, di ciascun coniuge, ciò che implica una valorizzazione anche delle accer- tate potenzialità reddituali (cfr. Cassazione civile, sez. I, 19 marzo 2002, n. 3974).
Tale quadro normativo non appare mutato anche alla luce del nuovo testo dell'art. 337 ter codice civile, il quale prevede che ciascuno dei geni-tori sia tenuto a provvedere al man- tenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito e la possibilità di stabilire, a tal fine, la corresponsione di un assegno periodico al fine di realizzare il principio di pro- porzionalità, da determinare considerando i parametri espressamente in-dicati dalla nuova norma.
Se, dunque, la realizzazione del principio di proporzionalità è la finalità primaria
- 5 - Tribunale di Palermo sez. I civile dell'assegno di mantenimento, ciò nondimeno la determinazione dell'ammontare di tale as- segno deve tenere in considerazione le attuali esigenze del figlio, il tenore di vita goduto da questi in costanza di convivenza con entrambi i genitori, i tempi di permanenza presso cia- scun genitore, le risorse economiche di entrambi i genitori e la valenza economica dei com- piti domestici e di cura assunti da ciascun genitore.
Una valutazione sinottica dei criteri prefissati dalla normativa in esame conduce a ritene- re che, per realizzare le finalità perequative cui è de-stinato l'istituto dell'assegno di mante- nimento si debba procedere, innanzitutto, all'accertamento delle complessive disponibilità economiche del nucleo familiare.
Tale accertamento consente, per un verso, di quantificare la parte delle risorse economi- che che la famiglia è concretamente in grado di destinare alle esigenze di mantenimento dei figli e, per altro verso, le proporzioni dell'apporto che ciascun coniuge può fornire per il soddisfacimento di tali esigenze.
Acquisiti tali dati di valutazione andrà, quindi, considerata l'effettiva misura dell'apporto dato dai singoli genitori al soddisfacimento delle esigenze della prole, valutata sia con rife- rimento ai tempi di permanenza dei figli presso ciascun genitore, sia con riferimento a tutti gli ulteriori dati probatori acquisiti nel corso del giudizio circa i concreti atti di accudimen- to dei genitori, ivi compresi i compiti domestici e di cura materiale.
I dati economici in precedenza indicati, uniti alla valutazione della con-creta misura dell'apporto fornito dai genitori alle esigenze dei figli consentono, quindi, di accertare la sussistenza o meno dei presupposti per la previsione di un assegno di mantenimento, non- ché la misura di tale assegno, calcolata in modo tale da consentire ad entrambi i genitori di compartecipare in modo eguale al soddisfacimento delle esigenze della prole, compensando l'eventuale divario delle rispettive disponibilità economiche alla luce della concreta riparti- zione dei compiti di accudimento.
Nel caso di specie, ritiene il Collegio che non possano ritenersi sussistere i presupposti per l'accoglimento della domanda proposta dalla parte ricorrente con riferimento alla pre- visione di un assegno di mantenimento in proprio favore.
Non consta alcun elemento dal quale sia dato ricavare il tenore di vita mantenuto dalla coppia prima del verificarsi della crisi coniugale, tenore di vita che costituisce il parametro principale per la determinazione degli eventuali obblighi di mantenimento.
In proposito, infatti, nessun elemento probatorio è stato fornito al fine di acclarare il te- nore di vita mantenuto dai coniugi in costanza di matrimonio, né al fine di acclarare le ri- spettive disponibilità economiche e capacità reddituali delle parti.
- 6 - Tribunale di Palermo sez. I civile Non sussiste, dunque, la prova del ricorrere di una situazione di effettiva sperequazione tra le condizioni economiche dei coniugi (specie a svantaggio della ricorrente che ha di- chiarato di percepire il reddito di cittadinanza).
Quanto, invece, alla domanda di contributo al mantenimento per il figlio CO, alla luce delle scarse indicazioni delle condizioni reddituali, delle esigenze di mantenimento del figlio e della fissazione del domicilio prevalente dello stesso presso l'abitazione materna, ap- pare equo determinare la misura del contributo al mantenimento dovuto da CP_1
in favore di in € 200,00 mensili per il figlio, somma da ver-
[...] Parte_1 sare entro il giorno 5 di ogni mese e da rivalutarsi su base annuale secondo gli indici ISTAT
F.O.I.
La decorrenza di tale assegno va individuata in quella della data della presente decisione, essendo la presente pronunzia fondata su emergenze probatorie relative a redditi maturati in corso di causa.
Il medesimo va obbligato, altresì, a contribuire al 50% delle spese c.d. straordinarie da sostenere per la prole, nella accezione e secondo le modalità indicate nel Protocollo sulle spese straordinarie firmato da questo Tribunale e dal Consiglio dell'Ordine degli avvocati di
Palermo in data 2 luglio 2019.
In considerazione del complessivo esito del giudizio, della soccombenza parziale recipro- ca, in assenza di addebito della separazione, si ritengono sussistere i motivi per disporre l'in- tegrale compensazione delle spese processuali tra le parti.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale, come sopra composto, uditi i procuratori delle parti costituite ed il Pubblico
Ministero, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa;
definitivamente pronuncian- do;
richiamata la sentenza non definitiva n. 3327/2023 con la quale è stata pronunciata la separazione personale dei coniugi;
rigetta la domanda di addebito della separazione proposta da nei Parte_1 confronti di;
Controparte_1 dispone l'affidamento esclusivo alla madre del minore , nato a Persona_1
Palermo il 29.08.2008, concentrando - ai sensi dell'art. 337-quater, comma 3, c.c. -
l'esercizio della responsabilità genitoriale in capo a quest'ultima anche con riguardo alle decisioni di maggiore interesse per il minore, fermo restando le determinazioni assunte nel procedimento pendente dinanzi al Tribunale per i Minorenni (n. R.G. 1300/19, al quale è stato riunito quello portante n. R.G. 1118/22);
- 7 - Tribunale di Palermo sez. I civile dispone che la determinazione delle modalità e tempi di frequentazione tra il minore e il padre sia rimessa agli operatori del Servizio Spazio Neutro del Comune di Palermo, su atti- vazione del padre e previa acquisizione del consenso del minore;
incarica il servizio sociale del Comune di Palermo di effettuare un'attività di monitorag- gio e di sostegno al minore e al nucleo familiare e per verificare ulteriori spazi di intervento, con invito a relazione al Giudice Tutelare con cadenza trimestrale;
pone a carico di l'obbligo di corrispondere in favore di Controparte_1 [...]
la complessiva somma di € 200,00 mensili a titolo di contributo al mante- Parte_2 nimento del figlio minore della coppia, da versare entro il giorno 5 di ogni mese e da rivalu- tarsi su base annuale secondo gli indici ISTAT F.O.I. dichiara tenuto al pagamento del 50% delle spese straordinarie Controparte_1 da sostenere in favore dei figli, nella accezione e secondo le modalità indicate nel Protocollo sulle spese straordinarie approvato in data 2 luglio 2019; dichiara integralmente compensate tra le parti le spese processuali. dispone la trasmissione della presente sentenza in copia autentica al competente ufficiale dello stato civile per gli ulteriori incombenti di cui al D. P. R. 3 novembre 2000, n. 396, successivamente al passaggio in giudicato.
Manda la cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso nella camera di consiglio della Prima sezione civile del Tribunale di Palermo, in data 12/12/2024.
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Pre- sidente dott. CO Micela e dal relatore dott. Donata D'Agostino, in conformità alle prescrizioni del com- binato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs. 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della
Giustizia 21/2/2011, n. 44.
- 8 - Tribunale di Palermo sez. I civile
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE I CIVILE
riunito in camera di consiglio e composto dai sigg.ri Magistrati dott. CO Micela Presidente dott.ssa Gabriella Giammona Giudice dott.ssa Donata D'Agostino Giudice dei quali il terzo relatore ed estensore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 16670 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi dell'anno 2021 vertente
TRA
, nata a [...], in data [...], elettivamente domici- Parte_1 liata presso lo studio dell'Avv. MIRTO PAOLA, che la rappresenta e difende per mandato in atti;
– parte ricorrente –
CONTRO
, nato a [...], in data [...], elettivamente Controparte_1 domiciliato presso lo studio dell'Avv. MARCELLINO GIUSEPPE , che lo rappresenta e difende per mandato in atti;
– parte resistente –
E CON L'INTERVENTO del PUBBLICO MINISTERO
– interveniente necessario –
Oggetto: Separazione giudiziale.
Conclusioni delle parti: Vedi note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza del
18/09/2024 alle quali si rinvia.
Il Pubblico Ministero non concludeva.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
1. PRONUNCIA SULLO STATUS
A seguito della emissione, in data 05/07/2023, della sentenza non definitiva n.
3327/2023 con la quale è stata pronunciata la separazione personale dei coniugi, restano
Tribunale di Palermo sez. I civile da esaminare le ulteriori domande formulate dalle parti.
2. DOMANDA DI ADDEBITO
In ordine alla fondatezza della domanda di addebito, deve valutarsi se sia stata raggiunta una prova rigorosa di specifici episodi che, considerati nel loro insieme e nel quadro di va- lutazione globale e comparativa dei comportamenti di ciascuno dei coniugi emergenti dal processo, consentano di attribuire il fallimento del matrimonio alla violazione dei doveri po- sti dall'articolo 143 c.c. da parte dell'uno o dell'altro coniuge.
In proposito deve rilevarsi che, ai fini della pronunzia dell'addebito, non può ritenersi di per sé sufficiente l'accertamento della sussistenza di condotte contrarie ai doveri nascenti dal matrimonio.
Per poter addebitare ad uno dei coniugi la responsabilità della separa-zione occorre, in- fatti, accertare la sussistenza di un nesso di causalità tra i comportamenti costituenti viola- zione dei doveri coniugali accertati a carico di uno o entrambi i coniugi e l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza.
Occorre, dunque, che il materiale probatorio acquisito consenta di verificare se la viola- zione accertata a carico di un coniuge sia stata la causa unica o prevalente della separazio- ne, ovvero se preesistesse una diversa situazione di intollerabilità della convivenza.
In altre parole, si rende necessaria una accurata valutazione del fatto se ed in quale mi- sura la violazione di uno specifico dovere abbia inciso, con efficacia disgregante, sulla vita familiare, tenuto conto delle modalità e frequenza dei fatti, del tipo di ambiente in cui sono accaduti e della sensibilità morale dei soggetti interessati.
A tal proposito è stato affermato dalla giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione che «In tema di separazione, grava sulla parte che richieda l'addebito l'onere di provare sia la contrarietà del comportamento del coniuge ai doveri che derivano dal matrimonio, sia l'efficacia causale di questi comportamenti nel rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza, mentre è onere di chi eccepisce l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda, e quindi dell'infedeltà nella determinazione dell'intollerabilità della convivenza, provare le circostanze su cui l'eccezione si fonda, vale a dire l'anteriorità della crisi matri- moniale all'accertata infedeltà, con la precisazione che l'anteriorità della crisi della coppia rispetto all'infedeltà di uno dei due coniugi esclude il nesso causale tra quest'ultima condot- ta, violativa degli obblighi derivanti dal matrimonio, e l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza, sicché, integrando un'eccezione in senso lato, è rilevabile d'ufficio, purché sia allegata dalla parte a ciò interessata e risulti dal materiale probatorio acquisito al proces- so” (Cass. civ. Sez. I Ord., 07/08/2024, n. 22291).
- 2 - Tribunale di Palermo sez. I civile Ora, nel caso di specie, la ricorrente attribuisce all'odierno resistente la responsabilità della intollerabilità della convivenza come conseguenza delle violenze fisiche e morali subi- te.
Tuttavia, per tali fatti il resistente è stato assolto (sebbene con formula dubitativa perché il fatto non sussiste) e non è stato documentato che la sentenza n. R.G. 5270/22 versata in atti, depositata dal Tribunale di Palermo- Sezione Seconda penale - in data 24/10/22, sia stata riformata in appello.
Né la ricorrente ha articolato prove nel presente giudizio tese a dimostrare non solo il ve- rificarsi della condotta del marito, quanto soprattutto l'efficacia causale determinante nella crisi coniugale.
Alla luce delle considerazioni sin qui svolte la domanda di addebito proposta dalla parte ricorrente va, pertanto, rigettata.
3. PROVVEDIMENTI NELL'INTERESSE DELLA PROLE
Ciò posto, venendo ai provvedimenti nell'interesse della prole, nel caso di specie, sussi- stono i presupposti per disporre l'affidamento esclusivo c.d. “rafforzato” della prole minore alla madre cui competerà, quindi, anche l'assunzione delle decisioni di maggiore interesse per la medesima, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della stessa.
Ed invero, il clima di alta conflittualità risultante anche dagli atti di istruzione probatoria del parallelo procedimento pendente dinanzi al Tribunale per i Minorenni (n. R.G.
1300/19, al quale è stato riunito quello portante n. R.G. 1118/22), induce a ritenere mag- giormente rispondente agli interessi del minore FRANCESCO, nato il [...], un affido con competenze genitoriali concentrate in capo alla madre (quello che, a titolo meramente descrittivo, può essere definito come cd. affido super-esclusivo).
Nel modulo di affidamento monogenitoriale, il genitore cui sono affidati i figli in via esclusiva ha l'esercizio esclusivo della responsabilità genitoriale su di essi;
ciò nonostante,
«le decisioni di maggiore interesse per i figli sono adottate da entrambi i genitori».
L'esercizio concertato della responsabilità genitoriale, in ordine alle scelte più importanti
(salute, educazione, istruzione, residenza abituale) può però trovare deroga giudiziale (“sal- vo che non sia diversamente stabilito”), in questi casi, come quello di specie, ove appare ne- cessario rimettere al genitore affidatario anche l'esercizio in via esclusiva della responsabili- tà genitoriale con riguardo alle questioni fondamentali.
Questa concentrazione di genitorialità in capo a uno solo dei genitori non rappresenta, ovviamente, un provvedimento che incide sulla titolarità della responsabilità genitoriale,
- 3 - Tribunale di Palermo sez. I civile modificandone solo l'esercizio.
Il genitore cui i figli non sono affidati ha, peraltro, sempre il diritto ed il dovere di vigila- re sulla loro istruzione ed educazione e può ricorrere al giudice quando ritenga che siano state assunte decisioni pregiudizievoli al loro interesse (art. 337-quater ultimo comma c.c.), fermo restando le determinazioni del Tribunale per i Minorenni nel parallelo procedimento
(il cui ultimo aggiornamento fornito risale al dicembre 2022).
Quanto al regime di frequentazione padre-figlio, appare opportuno confermare che gli incontri avvengano in ambiente protetto presso i locali del Servizio Spazio Neutro del Co- mune di Palermo con modalità e tempi che spetterà agli operatori determinare, su attivazio- ne del padre e previa acquisizione del consenso del minore.
Infine, ritiene il Collegio che debba incaricarsi il servizio sociale del Comune di Palermo di effettuare un'attività di monitoraggio e di sostegno al minore e al nucleo familiare.
4. DOMANDE DI CONTENUTO ECONOMICO
Venendo all'esame delle domande di contenuto economico, deve rilevarsi che Parte_1
ha proposto una domanda diretta ad ottenere un assegno di mantenimento in pro-
[...] prio favore, nonché a titolo di concorso al mantenimento del figlio della coppia.
4.1.ASSEGNO DI MANTENIMENTO IN FAVORE DEL CONIUGE
Orbene, per quanto attiene alla determinazione degli obblighi di mantenimento conse- guenti alla presente pronunzia di separazione, va rilevato che al coniuge cui non sia addebi- tabile la separazione spetta, ai sensi dell'art. 156 c.c., un assegno tendenzialmente idoneo ad assicurargli un tenore di vita analogo a quello che aveva prima della separazione, sempre che non fruisca di redditi propri tali da fargli mantenere una simile condizione e che sussi- sta una differenza di reddito tra i coniugi.
La quantificazione dell'assegno deve tener conto delle circostanze (ai sensi del comma 2 del citato art. 156), consistenti in quegli elementi fattuali di ordine economico, o comunque apprezzabili in termini economici, diversi dal reddito dell'onerato, suscettibili di incidere sulle condizioni economiche delle parti (cfr. Cassazione civile , sez. I, 27 giugno 2006, n.
14840).
Al fine di quantificare l'ammontare dell'assegno di mantenimento, si impone dunque l'accertamento del tenore di vita dei coniugi durante il matrimonio, per poi verificare se i mezzi economici a disposizione del coniuge richiedente gli permettano di conservarlo indi- pendentemente dalla percezione di detto assegno e, in caso di esito negativo di questo esa- me, deve procedere alla valutazione comparativa dei mezzi economici a disposizione di cia- scun coniuge al momento della separazione.
- 4 - Tribunale di Palermo sez. I civile Secondo quanto puntualizzato dalla giurisprudenza di legittimità, la valutazione delle condizioni economiche delle parti non richiede la determinazione dell'esatto importo dei redditi posseduti attraverso l'acquisizione di dati numerici, in quanto è necessaria, ma anche sufficiente, una attendibile ricostruzione delle complessive situazioni patrimoniali e reddi- tuali dei coniugi, in relazione alle quali sia possibile pervenire a fissare l'erogazione, in fa- vore di quello più debole, di una somma corrispondente alle sue esigenze (cfr. in tal senso
Cassazione civile , sez. I, 12 giugno 2006, n. 13592).
Al riguardo va, altresì, valutata l'attitudine al lavoro proficuo dei coniugi, attitudine che, quale potenziale capacità di guadagno, costituisce elemento valutabile ai fini della determi- nazione della misura dell'assegno di mantenimento, che va operata tenendo conto non solo dei redditi in denaro ma anche di ogni utilità o capacità dei coniugi suscettibile di valuta- zione economica (cfr. in tal senso Cass., sez. I, 25 agosto 2006, n. 18547).
4.2. CONTRIBUTO AL MANTENIMENTO IN FAVORE DEI FIGLI
Con riferimento all'obbligo di contribuzione al mantenimento dei figli, invece, si deve os- servare brevemente che, a seguito della separazione personale tra coniugi, la prole ha diritto ad un mantenimento tale da garantirle un tenore di vita corrispondente alle risorse econo- miche della famiglia ed analogo, per quanto possibile, a quello goduto in precedenza, conti- nuando a trovare applicazione l'art. 147 c.c. che, imponendo il dovere di mantenere, istrui- re ed educare i figli, obbliga i genitori a far fronte ad una molteplicità di esigenze, non ri- conducibili al solo obbligo alimentare, ma estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, all'assistenza morale e materiale, alla opportuna predisposizione - fin quando l'età dei figli lo richieda - di una stabile organizzazione domestica, idonea a rispon- dere a tutte le necessità di cura e di educazione, mentre il parametro di riferimento, ai fini della determinazione del concorso negli oneri finanziari, è costituito, secondo il disposto dell'art. 148 c.c., non soltanto dalle sostanze, ma anche dalla capacità di lavoro, professio- nale o casalingo, di ciascun coniuge, ciò che implica una valorizzazione anche delle accer- tate potenzialità reddituali (cfr. Cassazione civile, sez. I, 19 marzo 2002, n. 3974).
Tale quadro normativo non appare mutato anche alla luce del nuovo testo dell'art. 337 ter codice civile, il quale prevede che ciascuno dei geni-tori sia tenuto a provvedere al man- tenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito e la possibilità di stabilire, a tal fine, la corresponsione di un assegno periodico al fine di realizzare il principio di pro- porzionalità, da determinare considerando i parametri espressamente in-dicati dalla nuova norma.
Se, dunque, la realizzazione del principio di proporzionalità è la finalità primaria
- 5 - Tribunale di Palermo sez. I civile dell'assegno di mantenimento, ciò nondimeno la determinazione dell'ammontare di tale as- segno deve tenere in considerazione le attuali esigenze del figlio, il tenore di vita goduto da questi in costanza di convivenza con entrambi i genitori, i tempi di permanenza presso cia- scun genitore, le risorse economiche di entrambi i genitori e la valenza economica dei com- piti domestici e di cura assunti da ciascun genitore.
Una valutazione sinottica dei criteri prefissati dalla normativa in esame conduce a ritene- re che, per realizzare le finalità perequative cui è de-stinato l'istituto dell'assegno di mante- nimento si debba procedere, innanzitutto, all'accertamento delle complessive disponibilità economiche del nucleo familiare.
Tale accertamento consente, per un verso, di quantificare la parte delle risorse economi- che che la famiglia è concretamente in grado di destinare alle esigenze di mantenimento dei figli e, per altro verso, le proporzioni dell'apporto che ciascun coniuge può fornire per il soddisfacimento di tali esigenze.
Acquisiti tali dati di valutazione andrà, quindi, considerata l'effettiva misura dell'apporto dato dai singoli genitori al soddisfacimento delle esigenze della prole, valutata sia con rife- rimento ai tempi di permanenza dei figli presso ciascun genitore, sia con riferimento a tutti gli ulteriori dati probatori acquisiti nel corso del giudizio circa i concreti atti di accudimen- to dei genitori, ivi compresi i compiti domestici e di cura materiale.
I dati economici in precedenza indicati, uniti alla valutazione della con-creta misura dell'apporto fornito dai genitori alle esigenze dei figli consentono, quindi, di accertare la sussistenza o meno dei presupposti per la previsione di un assegno di mantenimento, non- ché la misura di tale assegno, calcolata in modo tale da consentire ad entrambi i genitori di compartecipare in modo eguale al soddisfacimento delle esigenze della prole, compensando l'eventuale divario delle rispettive disponibilità economiche alla luce della concreta riparti- zione dei compiti di accudimento.
Nel caso di specie, ritiene il Collegio che non possano ritenersi sussistere i presupposti per l'accoglimento della domanda proposta dalla parte ricorrente con riferimento alla pre- visione di un assegno di mantenimento in proprio favore.
Non consta alcun elemento dal quale sia dato ricavare il tenore di vita mantenuto dalla coppia prima del verificarsi della crisi coniugale, tenore di vita che costituisce il parametro principale per la determinazione degli eventuali obblighi di mantenimento.
In proposito, infatti, nessun elemento probatorio è stato fornito al fine di acclarare il te- nore di vita mantenuto dai coniugi in costanza di matrimonio, né al fine di acclarare le ri- spettive disponibilità economiche e capacità reddituali delle parti.
- 6 - Tribunale di Palermo sez. I civile Non sussiste, dunque, la prova del ricorrere di una situazione di effettiva sperequazione tra le condizioni economiche dei coniugi (specie a svantaggio della ricorrente che ha di- chiarato di percepire il reddito di cittadinanza).
Quanto, invece, alla domanda di contributo al mantenimento per il figlio CO, alla luce delle scarse indicazioni delle condizioni reddituali, delle esigenze di mantenimento del figlio e della fissazione del domicilio prevalente dello stesso presso l'abitazione materna, ap- pare equo determinare la misura del contributo al mantenimento dovuto da CP_1
in favore di in € 200,00 mensili per il figlio, somma da ver-
[...] Parte_1 sare entro il giorno 5 di ogni mese e da rivalutarsi su base annuale secondo gli indici ISTAT
F.O.I.
La decorrenza di tale assegno va individuata in quella della data della presente decisione, essendo la presente pronunzia fondata su emergenze probatorie relative a redditi maturati in corso di causa.
Il medesimo va obbligato, altresì, a contribuire al 50% delle spese c.d. straordinarie da sostenere per la prole, nella accezione e secondo le modalità indicate nel Protocollo sulle spese straordinarie firmato da questo Tribunale e dal Consiglio dell'Ordine degli avvocati di
Palermo in data 2 luglio 2019.
In considerazione del complessivo esito del giudizio, della soccombenza parziale recipro- ca, in assenza di addebito della separazione, si ritengono sussistere i motivi per disporre l'in- tegrale compensazione delle spese processuali tra le parti.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale, come sopra composto, uditi i procuratori delle parti costituite ed il Pubblico
Ministero, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa;
definitivamente pronuncian- do;
richiamata la sentenza non definitiva n. 3327/2023 con la quale è stata pronunciata la separazione personale dei coniugi;
rigetta la domanda di addebito della separazione proposta da nei Parte_1 confronti di;
Controparte_1 dispone l'affidamento esclusivo alla madre del minore , nato a Persona_1
Palermo il 29.08.2008, concentrando - ai sensi dell'art. 337-quater, comma 3, c.c. -
l'esercizio della responsabilità genitoriale in capo a quest'ultima anche con riguardo alle decisioni di maggiore interesse per il minore, fermo restando le determinazioni assunte nel procedimento pendente dinanzi al Tribunale per i Minorenni (n. R.G. 1300/19, al quale è stato riunito quello portante n. R.G. 1118/22);
- 7 - Tribunale di Palermo sez. I civile dispone che la determinazione delle modalità e tempi di frequentazione tra il minore e il padre sia rimessa agli operatori del Servizio Spazio Neutro del Comune di Palermo, su atti- vazione del padre e previa acquisizione del consenso del minore;
incarica il servizio sociale del Comune di Palermo di effettuare un'attività di monitorag- gio e di sostegno al minore e al nucleo familiare e per verificare ulteriori spazi di intervento, con invito a relazione al Giudice Tutelare con cadenza trimestrale;
pone a carico di l'obbligo di corrispondere in favore di Controparte_1 [...]
la complessiva somma di € 200,00 mensili a titolo di contributo al mante- Parte_2 nimento del figlio minore della coppia, da versare entro il giorno 5 di ogni mese e da rivalu- tarsi su base annuale secondo gli indici ISTAT F.O.I. dichiara tenuto al pagamento del 50% delle spese straordinarie Controparte_1 da sostenere in favore dei figli, nella accezione e secondo le modalità indicate nel Protocollo sulle spese straordinarie approvato in data 2 luglio 2019; dichiara integralmente compensate tra le parti le spese processuali. dispone la trasmissione della presente sentenza in copia autentica al competente ufficiale dello stato civile per gli ulteriori incombenti di cui al D. P. R. 3 novembre 2000, n. 396, successivamente al passaggio in giudicato.
Manda la cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso nella camera di consiglio della Prima sezione civile del Tribunale di Palermo, in data 12/12/2024.
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Pre- sidente dott. CO Micela e dal relatore dott. Donata D'Agostino, in conformità alle prescrizioni del com- binato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs. 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della
Giustizia 21/2/2011, n. 44.
- 8 - Tribunale di Palermo sez. I civile