Cass. civ., sez. II, sentenza 29/05/1999, n. 5233
CASS
Sentenza 29 maggio 1999

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La sentenza pronunciata nei confronti di una società in nome collettivo - la quale, ancorché priva di personalità giuridica, costituisce, in ragione della propria autonomia patrimoniale, un centro di imputazione di rapporti distinto da quello riferibile a ciascun socio, ed è fornita di una propria capacità processuale - non fa stato nei confronti dei soci che non siano stati parte del relativo giudizio ,e, che,pertanto, non sono legittimati ad impugnare la sentenza stessa. Nè tale legittimazione può ritenersi sussistente in capo al singolo socio, che agisca in proprio ,quale "successore " della società, nella ipotesi di cancellazione della stessa. Ed infatti, la cancellazione dal registro delle imprese ha funzione di pubblicità, e non produce estinzione della società, la quale rimane in vita fino a quando non siano liquidati i rapporti derivanti dall'attività sociale, o a questa connessi, in tal caso spettando la rappresentanza processuale della società in questione ai liquidatori.

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  • 1Inopponibile al Fisco il recesso non pubblicizzato
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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. II, sentenza 29/05/1999, n. 5233
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 5233
Data del deposito : 29 maggio 1999

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