Sentenza 29 maggio 1999
Massime • 1
La sentenza pronunciata nei confronti di una società in nome collettivo - la quale, ancorché priva di personalità giuridica, costituisce, in ragione della propria autonomia patrimoniale, un centro di imputazione di rapporti distinto da quello riferibile a ciascun socio, ed è fornita di una propria capacità processuale - non fa stato nei confronti dei soci che non siano stati parte del relativo giudizio ,e, che,pertanto, non sono legittimati ad impugnare la sentenza stessa. Nè tale legittimazione può ritenersi sussistente in capo al singolo socio, che agisca in proprio ,quale "successore " della società, nella ipotesi di cancellazione della stessa. Ed infatti, la cancellazione dal registro delle imprese ha funzione di pubblicità, e non produce estinzione della società, la quale rimane in vita fino a quando non siano liquidati i rapporti derivanti dall'attività sociale, o a questa connessi, in tal caso spettando la rappresentanza processuale della società in questione ai liquidatori.
Commentario • 1
- 1. Inopponibile al Fisco il recesso non pubblicizzatohttps://www.fiscooggi.it/
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 29/05/1999, n. 5233 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5233 |
| Data del deposito : | 29 maggio 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Michele LUGARO - Presidente -
Dott. Francesco CRISTARELLA ORESTANO - Consigliere-
Dott. Alfredo MENSITIERI - Consigliere -
Dott. Enrico SPAGNA MUSSO - Consigliere -
Dott. Giovanna SCHERILLO - Rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
BE IV, elettivamente domiciliato in ROMA VIA MICHELINI TOCCI 50, presso lo studio dell'avvocato CARLO VISCONTI, che lo difende unitamente all'avvocato ADDARII FABIO MASSIMO, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
AS TT, elettivamente domiciliata in ROMA L.TEVERE A.DA BRESCIA 12, presso lo studio dell'avvocato LUIGI OTTAVI, che la difende unitamente all'avvocato GIUSEPPE COLIVA, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 428/96 della Corte d'Appello di BOLOGNA, depositata il 27/03/96;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 29/10/98 dal Consigliere Dott. Giovanna SCHERILLO;
udito l'Avvocato Fabio Massimo ADDARII, difensore del ricorrente, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso e alle ore 12,20 ha depositato nota di udienza;
udito l'Avvocato Luigi OTTAVI, difensore del resistente, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Aurelio GOLIA che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La snc AIBE di MO e AN TA chiese ed ottenne dal presidente del tribunale di Bologna decreto ingiuntivo di pagamento per lire 9.258.925 nei confronti di CA SO, la quale propose opposizione contestando la pretesa creditoria della società. Con sentenza 22/12/93 il tribunale, accertato che il credito dell'AIBE era di sole lire 68.857, in accoglimento dell'opposizione, revocò il decreto ingiuntivo condannando la società opposta a restituire all'opponente quanto, all'infuori della suddetta somma, aveva indebitamente percepito per effetto della provvisoria esecuzione del decreto.
La sentenza, fu impugnata da TA AN, quale successore e responsabile in proprio delle obbligazioni della snc AIBE, sciolta il 7/12/1993, ma l'appello fu dichiarato inammissibile dalla corte d'appello di Bologna con sentenza del 16/2 - 27/3/96. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione il TA AN basato su due motivi di censura.
Ha resistito la SO con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I - Con il primo motivo di ricorso si denuncia violazione di legge .(artt.100, 105, 108, 111, 344, 404 cod.proc.civ. 24 Cost.) deducendo che l'appello non poteva essere dichiarato inammissibile perché:
a) l'appellante TA, avendo rappresentato la società nel giudizio di primo grado, doveva essere considerato regolarmente costituito in causa;
b) il TA, era titolare di un interesse direttamente e personalmente tutelabile che lo legittimava all'impugnazione, perché, in quanto socio, doveva essere considerato soccombente ( in base all'art.2291 cod.civ., nella società in nome collettivo i singoli soci rispondono infatti solidalmente ed illimitatamente per le obbligazioni sociali), ed inoltre perché aveva proposto appello quale responsabile in proprio delle obbligazioni della società. Col secondo motivo si denunciano vizi di motivazione in relazione agli artt.2291 e 2312 cod.civ, in quanto la sentenza impugnata, aveva affermato che la società non poteva considerarsi estinta, ma su tale punto decisivo non aveva tenuto conto della presunzione di estinzione che scaturiva dalla cancellazione. II - Le censure, da esaminare congiuntamente perché connesse, sono entrambe infondate tenuto conto dei principi da questa corte affermati nella materia in esame.
La sentenza pronunciata nei confronti di una società in nome collettivo -la quale, ancorché priva di personalità giuridica, costituisce, in ragione della propria autonomia patrimoniale, un centro di imputazione di rapporti distinto da quello riferibile a ciascun socio e fonte di una propria capacità processuale - non fa stato nei confronti dei soci che non siano stati parte del relativo giudizio e che, pertanto, non sono legittimati ad impugnare la sentenza stessa (Cass. 7021/97). La cancellazione dal registro delle imprese ha funzione di pubblicità e non produce estinzione della società, la quale rimane in vita fino a quando non siano liquidati i rapporti derivanti dall'attività sociale o a questa connessi. In tale ipotesi la rappresentanza processuale della società spetta a norma dell'art.2310 cod.civ ai liquidatori (Cass. 6597/98). Correttamente, dunque, nel caso in esame, la corte bolognese ha dichiarato inammissibile l'impugnazione del TA, osservando che l'avvenuto scioglimento della società AIBE (parte del giudizio di primo grado) non aveva comportato la sua estinzione e che, non ricorrendo alcuna ipotesi di successione, unica legittimata a proporre impugnazione era la società, in persona del suo legale rappresentante. L'appellante, per contro, qualificandosi "già socio" della sciolta snc AIBE e dichiarando di agire "quale successore" della stessa, aveva impugnato la sentenza in proprio, sicché difettava la sua legittimazione ad impugnare.
Consegue il rigetto del ricorso, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese di causa, liquidate come segue.
P.Q.M.
La corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese di causa, liquidate in lire 1.621.400, di cui lire 1.500.000 per onorari.
Così deciso in Roma, il 29 ottobre 1998.
Depositato in Cancelleria il 29 maggio 1999