Cass. civ., sez. VI, ordinanza 21/01/2020, n. 1269
CASS
Ordinanza 21 gennaio 2020

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In tema di spese di lite, nel caso di soccombenza reciproca determinata dal parziale accoglimento di domande contrapposte, il giudice, ove non ritenga di compensare integralmente le spese, deve porle (in tutto od in parte nell'ipotesi di compensazione parziale) a carico della parte la cui domanda, pur se accolta, ha valore minore rispetto a quella, anch'essa accolta, dell'altra parte.

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. VI, ordinanza 21/01/2020, n. 1269
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 1269
Data del deposito : 21 gennaio 2020

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