Sentenza 27 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 27/01/2025, n. 2 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 2 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
sezione per i minorenni
La Corte, riunita in camera di consiglio nelle persone dei Magistrati
Dott.ssa Rita Rigoni Presidente
Dott. Massimo Coltro Consigliere relatore
Dott.ssa Barbara Gallo Consigliere
Dr. Gian Antonio Dei Tos Componente privato
Dr.ssa Isabella Barbon Componente privato ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 511/2024 v.g. promossa da nato a [...] il [...] Parte_1
(Cf. ) e da nata a [...] C.F._1 Parte_2
Do Norte (Brasile) il 24 agosto 1975 (Cf. ), in proprio C.F._2
ed in qualità di genitori esercenti la potestà genitoriale sul figlio
[...]
nato a [...] il [...] (Cf Persona_1
), residenti in [...], rappresentati e difesi dagli C.F._3
avv.ti Riccardo de Simone e Valeria Saitta per mandato e domiciliati come in atti
con l'intervento del
Procuratore Generale
1
reclamo avverso decreto del Tribunale per i minorenni di Venezia
o 0 o
Conclusioni per gli appellanti
Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita annullare e/o revocare e/o riformare il decreto emesso dal Tribunale per i Minorenni di Venezia nel procedimento rubricato al n. 70000077/21 del 12/04/2004 emesso in Camera di Consiglio
con Presidente Dr.ssa Savina Caruso, notificato al Parte_3
di SA PA (Brasile) in data 13.08.24 Verbale notifica n. 269/2024.
[...]
Fatto e motivi della decisione
1.- Con reclamo ex art. 739 Cod. proc. Civ. depositato il 10 settembre 2024 e comunicato al Procuratore Generale, e Parte_1 [...]
genitori adottivi del minore nato Parte_2 Persona_1
in Brasile il 19 maggio 2017, adivano la Corte d'Appello di Venezia sezione per i minorenni impugnando il decreto tribunale specializzato del 12 aprile
2024 (notificato il 13 agosto 2024) che aveva rigettato la domanda per il riconoscimento nella Repubblica italiana della sentenza di adozione del figlio minore pronunciata dall'Autorità brasiliana.
Sostenevano la contraddittorieà della pronuncia quanto al requisito della residenza biennale nel Paese estero ex art. 36 L. 183/1984; l'erroneità, quanto al requisito della residenza all'estero della coppia mista e l'erroneità,
ulteriore, quanto all'inquadramento giuridico della fattispecie per il riconoscimento del provvedimento estero di adozione insistendo per la pronuncia di riconoscimento in presenza dei presupposti con la correzione
2 dell'errore materiale del nome del minore;
lamentavano infine l'errata pronuncia nel merito.
Il Procuratore Generale concludeva per il rigetto del reclamo.
Dimessa documentazione, la causa era trattenuta in decisione all'udienza del
17 gennaio 2025 dopo discussione.
2.- Osserva la Corte.
3.1.- L'appello è infondato e va rigettato.
Nulla per le spese.
3.2.- Occorre premettere, per la qualificazione del provvedimento impugnato,
che (Cass. ordinanza n. 27600 del 21 settembre 2022) la pronuncia del tribunale per i minorenni sul riconoscimento del provvedimento straniero in materia di adozione, ancorché adottata in forma di decreto, avendo carattere decisorio e definitivo, ha valore sostanziale di sentenza e, non essendo ravvisabile, in tale ipotesi, una competenza in unico grado, è impugnabile mediante l'appello e non direttamente con il ricorso per cassazione. La
decisione verrà resa in forma di sentenza.
4.- Il Tribunale per i Minorenni rigettò la domanda proposta per il tramite del di SA PA, declinando la competenza e Parte_3
ritenendo assenti i requisiti di cui all'art. 36 4° co. L. 185/1983.
Il primo giudice prestò adesione all'orientamento giurisprudenziale di legittimità (Cass. S.U. n. 9006 del 31 marzo 2021) operando una distinzione tra l'ipotesi del riconoscimento dell'adozione piena disposta all'estero e per la quale avrebbero dovuto applicarsi le norme di cui gli artt. 64, 65, 66 della legge n. 218/1995 e quella della "adozione internazionale" contemplata dalla
L. n. 184 del 1983, volta a creare un nuovo legale familiare tra minore ed
3 adottante, destinato a soppiantare i precedenti legami famigliari con la famiglia d'origine, e per la quale la competenza avrebbe dovuto dirsi del
Tribunale per i Minorenni. Osservò che il provvedimento adottivo "estero", il cui riconoscimento in era stato chiesto da cittadini stranieri stabilmente Pt_3
residenti all'estero in relazione ad un minore, anch'esso cittadino dello Stato
estero di cittadinanza dei richiedenti, avrebbe dovuto essere assoggettato al regime giuridico applicabile alla L. n. 218 del 1995, art. 41, comma 1 (“I
provvedimenti stranieri in materia di adozione sono riconoscibili in ai Pt_3
sensi degli artt. 64, 65 e 66”) e che erratamente era stato chiesto il riconoscimento in forza della L. 184/1983.
Il primo giudice rilevò infatti che l'art. 36, comma 4 della L. n. 183 del 1984,
prevedeva una modalità di riconoscimento del provvedimento adottivo
"estero" da parte del Tribunale per i minorenni in modo "semplificato", in quanto circoscritto a determinate categorie di cittadini italiani, ma pur sempre rispettoso dei requisiti generali previsti per l'adozione internazionale dalla legge 184/1983 e per la quale si richiedeva che entrambi gli istanti fossero cittadini italiani, sebbene residenti all'estero, come previsto in generale dall'art. 29 bis, comma I e 2 e che al momento della pronuncia dell'adozione avessero soggiornato continuativamente nel Paese straniero dove era stato pronunciato il provvedimento ed avessero avuto ivi la residenza da almeno due anni, ipotesi non esistente nel caso.
5.1.- Il decreto viene censurato dagli appellanti, che hanno insistito nel chiedere il riconoscimento del provvedimento brasiliano di adozione in forza dell'art. 36 L. 184/1983, assumendosi la residenza in Brasile da oltre due anni;
rilevandosi che era in predicato l'adozione, da parte loro, quale coppia
4 mista;
affermandosi che la competenza del Tribunale per i Minorenni avrebbe dovuto ritenersi al fine di valutare se il provvedimento fosse conforme o meno all'ordine pubblico ed ai principi fondamentali dello Stato italiano in materia di famiglia e dei minori e dolendosi che il primo giudice era entrato nel merito senza limitarsi a dichiarare inammissibile la domanda errando, oltretutto, sul nome del minore.
5.2.- L'appello è infondato.
6.1.- L'art. 36 4^ comma della L. 184/1983 dispone testualmente che
“L'adozione pronunciata dalla competente autorità di un Paese straniero a istanza di cittadini italiani, che dimostrino al momento della pronuncia di aver soggiornato continuativamente nello stesso e di avervi avuto la residenza da almeno due anni, viene riconosciuta ad ogni effetto in Italia con provvedimento del tribunale per i minorenni, purché conforme ai principi della Convenzione”.
6.2.- Orbene (Cass. S.U. 31 marzo 2021 n. 9006 cit.) si è autorevolmente stabilito, proprio in un caso di sentenza di adozione ottenuta da una coppia mista (cittadino italiano naturalizzato statunitense e cittadino statunitense) per un minore, cittadino statunitense, che (art. 41 L. 218/1995) i provvedimenti stranieri di adozione avrebbero dovuto essere assoggettati alla disciplina del riconoscimento di cui agli artt. 64, 65 e 66 della stessa L. 218/1995 e che,
stante il richiamo operato da tale norma (art. 41) alle disposizioni delle leggi speciali in tema di adozione dei minori regolate dagli artt. da 29 a 39 quater
L. 183/1984 -- che in ottemperanza alla disciplina della Convenzione dell'Aja
regolava l'adozione di minori stranieri disciplinando le varie fasi dalla idoneità degli adottanti fino alla decisione sullo status – era applicabile tale
5 normativa in presenza di specifici requisiti soggettivi, requisiti nel caso inesistenti.
Tale seconda alternativa, infatti, era applicabile solo nel caso in cui entrambi i richiedenti, a norma dell'art. 29 bis comma 1 L. 183/1984, fossero cittadini italiani, ipotesi assente in quanto si tratta qui di adozione chiesta da un cittadino brasiliano anche con cittadinanza italiana e da una cittadina brasiliana, in dissenso dal secondo, infondato, motivo di censura.
Inoltre tale alternativa – invocata dagli appellanti che hanno chiesto il riconoscimento al tribunale per i Minorenni giusta la L. 183/1984 – a norma dell'art. 36 c. 4^ L. 183/1984 avrebbe potuto ritenersi solo in presenza di istanza di cittadini italiani che avessero dimostrato, al momento della pronuncia, di aver soggiornato continuativamente nello Stato straniero e di avervi avuto la residenza da almeno due anni. Ma tale condizione non appare posto che se è vero che gli appellanti risiedono in Brasile, nondimeno non soddisfano i requisiti di cui all'art. 29 bis comma 1 L. 184/1983 non essendo,
entrambi, cittadini italiani tanto che anche il primo motivo di appello va rigettato.
6.3.- Il provvedimento adottivo estero, il cui riconoscimento in venga Pt_3
richiesto da cittadini stranieri stabilmente residenti all'estero, in relazione ad un minore, anch'esso cittadino dello Stato estero di cittadinanza dei richiedenti – come esattamente nel caso – è assoggettato, quanto all'individuazione del giudice competente ed al regime giuridico di cui all'art. 41, c. 1 L. 218/1995 che stabilisce “I provvedimento stranieri in materia di adozione sono riconoscibili in ai sensi degli artt. 64, 65 e 66. La stessa Pt_3
Corte costituzionale con la sentenza n. 76/2016 ha sottolineato la necessità di
6 definire con esattezza le qualità soggettive dei richiedenti – qualità non validamente addotte con l'appello - al fine di collocare il provvedimento nel giusto alveo normativo, sia in ordine al giudice competente, sia in ordine al contenuto del controllo giurisdizionale sull'atto estero, sia per le garanzie del contraddittorio sia per la valutazione della rispondenza, di tale atto, ai criteri dell'ordine pubblico, in dissenso dunque dal terzo motivo e rilevandosi che la disciplina di riferimento (artt. 64 e ss.) impone tale esame. Con tale pronuncia del Giudice delle leggi ha rimarcato che la disciplina di cui alla L. 184 del
1983 trova applicazione in presenza di cittadini italiani che, trasferendo fittiziamente la residenza all'estero, abbiano inteso violare le norme relative ai controlli per l'adozione.
6.4.- Eventuali riferimenti operati dal primo giudice al merito appaino del tutto superati alla luce della chiara ratio decidendi. Infine deve darsi atto, a correzione della pronuncia viziata da errore materiale, che il nome del minore corrisponde a quello di Persona_1
p.q.m.
La Corte d'Appello di Venezia definitivamente decidendo nella causa proposta da e da Parte_1 Parte_2
genitori del minore con l'intervento del Procuratore Persona_1
Generale, così provvede:
- rigetta l'appello;
- nulla per le spese
- a norma dell'art. 52 2^ co. d.lgs. 196/2003 si dispone d'ufficio che, in caso di diffusione del presente decreto in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica, su riviste, supporti elettronici o mediante reti di
7 comunicazione elettronica, sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi degli interessati.
Venezia lì 17 gennaio 2025
Il consigliere estensore
Dr. Massimo Coltro
Il Presidente
Dr.ssa Rita Rigoni
8