Decreto collegiale 29 novembre 2022
Sentenza 8 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Latina, sez. I, sentenza 08/04/2026, n. 382 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Latina |
| Numero : | 382 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00382/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00263/2017 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
sezione staccata di Latina (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 263 del 2017, proposto dalla sig.ra IA Di AS, rappresentata e difesa dall’avv. Giuseppe Gallinaro, con domicilio fisico eletto presso il suo studio in Gaeta, via Atratina,44 e con domicilio digitale come da PEC da Registro di Giustizia;
contro
il Comune di Gaeta, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’avv.ssa Daniela Piccolo, con domicilio digitale come da PEC da Registro di Giustizia;
per l’annullamento
- del provvedimento del Comune di Gaeta del 31 ottobre 2016, recante il rigetto della domanda di sanatoria ex l. n.724/1994 (c. d. secondo condono), presentata dalla ricorrente per un manufatto in muratura, ubicato in località Longato;
- di tutti gli atti connessi, ivi compreso il parere paesaggistico contrario n. 3864/2002.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Gaeta;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4- bis del cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 27 marzo 2026 il dott. MI IS e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Premesso che:
- con l’atto introduttivo del presente giudizio, la ricorrente ha impugnato: i) il provvedimento del Comune di Gaeta del 31 ottobre 2016, recante il rigetto della sua domanda di sanatoria ex l. n.724/1994 (c. d. secondo condono) per un manufatto in muratura, ubicato in località Longato; ii) tutti gli atti connessi, ivi compreso il parere paesaggistico contrario n. 3864/2002;
- il ricorso è stato affidato ai seguenti motivi: i) violazione e falsa applicazione art. 39 della l. n. 724/1994 con riferimento all’art. 32 della l. n. 47/1985: il parere paesaggistico negativo posto a base del rigetto avversato sarebbe intervenuto solo il 1° febbraio 2022, a fronte della domanda di sanatoria del 28 febbraio 1995, e comunque oltre il 180 giorni dalla richiesta di parere del 27 agosto 1998; detto parere, pertanto, sarebbe da intendersi quale parere favorevole; ii) illegittimità ed erroneità dei presupposti; violazione e falsa applicazione art. 32 d. l. n. 269/2003 conv. in l. n. 326/2003; eccesso di potere per sviamento e difetto di istruttoria; iii) violazione e falsa applicazione degli artt. 32, 33 e 35 della l. n. 47/1985, degli artt. 2 e 3 della l. n. 241/1990 e della l. n. 724/1994: illegittimità in via derivata in conseguenza dei vizi lumeggiati ai primi due mezzi;
- con atto depositato in giudizio il 29 agosto 2022 il difensore della ricorrente ha dichiarato il decesso di quest’ultima (depositando il relativo certificato), quale causa d’interruzione del giudizio;
- con decreto collegiale n. 919 del 23 novembre 2022 è stata dichiarata l’interruzione del giudizio;
- con atto, notificato e depositato il 10 febbraio 2023, gli eredi della ricorrente hanno provveduto alla riassunzione del giudizio;
- il Comune si è costituito in resistenza al ricorso e, con memoria, ne ha sostenuto l’infondatezza;
- in vista dell’udienza, parte ricorrente con memorie ha ribadito e articolato le proprie tesi, instando per l’accoglimento del gravame proposto;
- all’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato del giorno 27 marzo 2026 - dato avviso ex art. 73, comma 3 del cod.proc.amm. alle parti della possibile estinzione del giudizio a motivo della tardiva riassunzione e uditi gli avvocati come da verbale - la causa è passata in decisione;
Ritenuto che, ad avviso del Collegio, risulta assorbente il profilo in rito relativo all’intervenuta estinzione del presente giudizio in ragione della tardività dell’atto di riassunzione, come già prospettato alle parti ex art. 73, comma 3 del cod.proc.amm. all’udienza;
Rilevato, in linea generale, che:
- nel giudizio amministrativo l’interruzione del processo – al netto di talune particolari previsioni in materia di prosecuzione e riassunzione – è disciplinata dalle disposizioni del codice di procedura civile (art. 79, comma 2 del cod.proc.amm.);
- la disciplina processualcivilistica (art. 300, c. 1 del cod.proc.civ.) prevede che la notizia della morte o della perdita della capacità della parte costituita è data o a mezzo di dichiarazione del suo procuratore, resa in sede di udienza o a mezzo di atto notificato alle controparti; il processo è interrotto “ dal momento di tale dichiarazione o notificazione ” (art. 300, comma 2 del cod.proc.civ.);
- la “riattivazione” del processo amministrativo interrotto – a mezzo di prosecuzione ad opera della parte colpita dall’evento interruttivo o riassunzione a cura della parte più diligente – trova la propria compiuta e autosufficiente regolamentazione all’art. 80, commi 2 e 3 del cod. proc. amm., i quali dispongono rispettivamente che “ Il processo interrotto prosegue se la parte nei cui confronti si è verificato l'evento interruttivo presenta nuova istanza di fissazione di udienza ” e che “ Se non avviene la prosecuzione ai sensi del comma 2, il processo deve essere riassunto, a cura della parte più diligente, con apposito atto notificato a tutte le altre parti, nel termine perentorio di novanta giorni dalla conoscenza legale dell'evento interruttivo, acquisita mediante dichiarazione, notificazione o certificazione ”;
- in giurisprudenza è stato chiarito che “ il codice del processo amministrativo, pur rinviando al codice di procedura civile per la disciplina della interruzione (articolo 79, co. 2, c.p.a.), detta, ai sensi dell’articolo 80, comma 3, c.p.a., una regolazione completa ed autonoma del termine di riassunzione del processo interrotto, non coincidente con quella applicabile al processo civile ” (sull’autonomia della disciplina processuale amministrativa, cfr. Cons. St., VI, n. 5188/2019; id., V, n. 2713/2014; T.A.R. Lombardia, Milano, I, n. 319/2022);
- il contesto normativo qui rilevante è completato dal riferimento alla generale previsione per cui la mancata riassunzione del giudizio nel termine perentorio stabilito dalla legge ne determina l’estinzione (art. 35, c. 2, lett. a ) del cod.proc.amm.);
Considerato, con riferimento al dies a quo rilevante ai fini della decorrenza del termine di novanta giorni per la riassunzione, il Collegio non può che riportarsi al consolidato orientamento giurisprudenziale, secondo cui:
- “ il dies a quo per la notifica dell’atto di riassunzione di un processo interrotto va individuato nel giorno dell’udienza in cui si è dato atto dell’evento interruttivo. Va escluso che detto termine possa essere fatto decorrere dal - successivo - momento in cui è stata comunicata l’ordinanza con la quale si è dato atto dell’interruzione, posto che per tale via si introdurrebbe un mezzo di conoscenza legale (i.e., la comunicazione dell’ordinanza) non previsto dalla legge e, per altro verso, si renderebbe priva di effetti l’indicazione della “dichiarazione” quale mezzo di conoscenza legale, oltre ad attribuire una – parimenti non prevista – natura costitutiva all’ordinanza del giudice ” (cfr., ex multis , Cons. St., V, n. 601/2024 e la giurisprudenza ivi richiamata);
- “ il costrutto codicistico non affida alla pronuncia giudiziale di interruzione alcun effetto processuale, poiché, come si è già osservato, le conseguenze dell'interruzione (i.e. la stasi processuale e la nullità degli atti eventualmente compiuti, ex artt. 298 e 304 cod. proc. civ.) hanno luogo dall'evento interruttivo – sia esso automatico, come nel fallimento, o richieda l'iniziativa del difensore della parte colpita – e l'onere di riattivazione decorre, ex artt. 305 cod. proc. civ. e 80 cod. proc. amm., dalla conoscenza legale dell'evento interruttivo. Pertanto, detta pronuncia – che, nel processo amministrativo, è preferibilmente resa in forma di decreto presidenziale ex art. 79, co. 2, cod. proc. amm., mentre addirittura nel processo civile non è neppure normata, benché normalmente emessa con ordinanza – potrebbe anche mancare, laddove nessuno renda noto al giudice il fatto interruttivo. In definitiva, dalla strutturazione del sistema emerge che la pronuncia di interruzione è concepita come una eventualità e, pertanto, non ha rifluenza sull'andamento del processo, né ai fini della decorrenza dell'effetto interruttivo, di cui si limita a dar notizia, né ai fini della riattivazione del processo, posto che tale riattivazione, di cui le parti sono onerate onde evitare l'estinzione del giudizio, non può dipendere da una pronuncia potenzialmente mancante ” (cfr. T.A.R. Campania, Napoli, VII, n. 1258/2026);
- “ l'effetto interruttivo prodotto dalla dichiarazione resa dal procuratore…è immediato e prescinde del tutto dall'eventuale pronuncia da parte del giudice, alla quale va riconosciuto (Cass. Sez. 6-2, Ordinanza n. 16797 del 24-05-2022) carattere meramente ricognitivo ” (cfr., ex multis , T.A.R. Lazio, Roma, II- quater , n. 1422/2022; Cons. St., IV, n. 1734/2022; id., VI, n. 8635/2021);
Ritenuto, su tali basi, che:
- che la dichiarazione, a tutti gli effetti di legge, della causa interruttiva occorsa nella specie (morte della ricorrente) risale al 29 agosto 2022, data del deposito in giudizio del relativo atto da parte del difensore della parte interessata dal predetto evento;
- da tale data ha avuto luogo l’effetto interruttivo;
- l’atto di riassunzione è stato notificato e depositato in giudizio abbondantemente oltre il termine di novanta giorni a far tempo dalla predetta dichiarazione, essendo intervenuto soltanto il 10 febbraio 2023: considerando la sospensione dei termini fino al 1° settembre 2022, il termine per la tempestiva riassunzione è inutilmente decorso il 29 novembre 2022;
- come diffusamente illustrato, il decreto collegiale n. 919 del 23 novembre 2022, con cui è stata dichiarata l’interruzione del giudizio non ha avuto alcun rilievo al fine della decorrenza del termine per la riassunzione, avendo lo stesso natura meramente ricognitiva dell’interruzione intervenuta fin dal 29 agosto 2022, data della dichiarazione, ad opera del legale, della relativa causa;
Ritenuto che, alla luce di quanto in precedenza illustrato, il ricorso va dichiarato estinto per tardività dell’atto di riassunzione giusta il disposto dell’art. 35, comma 2, lett. a) cod. proc. amm. (“ Il giudice dichiara estinto il giudizio: a) se, nei casi previsti dal presente codice, non viene proseguito o riassunto nel termine perentorio fissato dalla legge o assegnato dal giudice” );
Considerato, infine, per mera completezza che, ove mai il giudizio non si fosse estinto, il ricorso sarebbe stato respinto, siccome infondato;
Considerato, infatti, che:
- le conclusioni di infondatezza si sarebbero, innanzitutto, imposte per il primo motivo, atteso che: i) secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale, l’art. 32 della l. n. 47/1985, applicabile al secondo condono ai sensi della l. n. 724/1994, prevede che per la sanatoria di “ opere eseguite su immobili sottoposti a vincolo ” il “ parere favorevole delle amministrazioni preposte alla tutela del vincolo stesso ” debba essere rilasciato “ entro centottanta giorni dalla data di ricevimento della richiesta di parere ”, decorsi i quali “ il richiedente può impugnare il silenzio-rifiuto ”; tale chiara ed espressa opzione normativa, che è sancita nello specifico ambito del condono, in cui risulta particolarmente evidente l’indefettibilità di un pronunciamento espresso dell’autorità competente per le istanze di sanatoria relative ad interventi che ricadono in zona vincolata, prevale su ogni altra diversa previsione di legge di segno anche parzialmente contrario, in virtù del principio di specialità (cfr. ex multis , Cons. St., VII, n. 7911/2025; id. VI, n. 3895/2024); la qualificazione legislativa dell’inerzia dell’autorità tutoria del vincolo in termini di silenzio-rifiuto, ai fini dell’esperimento della relativa azione giudiziale, conduce a ritenere che: i) per un verso, l’inutile decorso del termine di 180 giorni previsto dalla disposizione di legge da ultimo richiamata non consuma il relativo potere; ii) per altro verso, l’autorità comunale può legittimamente fondare il proprio diniego di condono anche sulla base dell’adesione al parere tardivamente reso dall’autorità competente;
- altrettanto privo di pregio sarebbe stato anche il secondo motivo, tenuto conto che, secondo il consolidato indirizzo giurisprudenziale, il silenzio assenso sul c. d. secondo condono edilizio si forma generalmente decorsi 24 mesi, ma non opera mai in presenza di vincoli paesaggistici. L'autorizzazione paesaggistica richiede, infatti, un parere espresso e il silenzio dell’autorità tutoria del vincolo, come già illustrato, non equivale ad assenso (cfr. ex multis , Cons. St., VII, n. 3051/2025; id., n. 7919/2025); in particolare, è stato condivisibilmente affermato che “ il silenzio-assenso sull'istanza di condono edilizio inerente ad opere abusive realizzate in area sottoposta a vincolo si perfeziona, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 35 e 32, comma 1, l. n. 47/1985, unicamente in presenza del parere favorevole dell'autorità preposta alla tutela del vincolo medesimo e non anche in caso di parere negativo – proprio come nella specie NdR . Il silenzio-assenso non si perfeziona, infatti, per il solo fatto dell'inutile decorso del termine perentorio a far data dalla presentazione della domanda di sanatoria, essendo necessario che sussistano tutti i presupposti sostanziali, soggettivi e oggettivi, ai quali è subordinato il rilascio del condono. In ogni caso, il condono non può intendersi rilasciato nel caso in cui sia decorso il termine di ventiquattro mesi, previsto dall' art. 35, comma 12, l. 47/1985, ciò in quanto, nel caso di abusi in area vincolata, il termine per la formazione del silenzio-assenso decorre solamente dall'emanazione del parere favorevole, secondo quanto previsto dall' art. 32 della citata legge 47/1985 ” (cfr. Cons. St., VI n. 4769/2025);
- in conseguenza dell’infondatezza dei precedenti motivi, anche il terzo mezzo non avrebbe meritato positiva considerazione, atteso che il provvedimento impugnato non sarebbe stato afflitto da alcuna illegittimità in via derivata e comunque da alcuna carenza istruttoria e motivazionale;
Rilevato, nello stesso senso, che i ricorrenti non hanno neppure contestato le ragioni sostanziali del rigetto della sanatoria, tutte imperniate sull’assorbente rilievo per cui, a prescindere dal tenore non positivo del parere paesaggistico tardivamente intervenuto, il Comune ha riscontrato l’effettuazione, in data successiva al 31/12/1993, di diversi interventi abusivi rilevanti, tali da modificare irreversibilmente la struttura del fabbricato e da rendere impossibile il ripristino dello stato dei luoghi al 31/12/1993 (cfr. pagg. 3 e 4 del provvedimento impugnato);
Ritenuto che le spese di lite devono seguire la soccombenza ed essere liquidate nel dispositivo;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sezione Staccata di Latina (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara estinto per le ragioni precisate in motivazione.
Condanna parte ricorrente al pagamento, in favore del Comune di Gaeta, delle spese legali, liquidate in euro 1.500,00 (millecinquecento/00), oltre ad oneri come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Latina nella camera di consiglio del giorno 27 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
LL TR, Presidente
Luca Pavia, Primo Referendario
MI IS, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| MI IS | LL TR |
IL SEGRETARIO