Ordinanza collegiale 23 gennaio 2019
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- 1. Ottemperanza e poteri del giudiceAntonio Cassatella · https://www.giustiziainsieme.it/it/home
Ottemperanza e poteri del giudice (nota a Cons. Stato, Ad. Plen., 22 aprile 2024, n. 6) di Antonio Cassatella Sommario: 1. La questione sostanziale controversa ed il giudicato di annullamento. 2. Le vicende relative all'ottemperanza al giudicato e la nomina differita del commissario. 3. Effetto conformativo e poteri del giudice dell'ottemperanza. 4. Dal caso alla questione sistematica: sulla perdurante ambiguità dell'ottemperanza quale cognizione mista ad esecuzione. 1. La questione sostanziale controversa e il giudicato di annullamento. La sentenza che si annota è di particolare rilievo nella parte in cui mostra come il giudice dell'ottemperanza risolva il conflitto esecutivo …
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Ottemperanza e poteri del giudice (nota a Cons. Stato, Ad. Plen., 22 aprile 2024, n. 6) di Antonio Cassatella Sommario: 1. La questione sostanziale controversa ed il giudicato di annullamento. 2. Le vicende relative all'ottemperanza al giudicato e la nomina differita del commissario. 3. Effetto conformativo e poteri del giudice dell'ottemperanza. 4. Dal caso alla questione sistematica: sulla perdurante ambiguità dell'ottemperanza quale cognizione mista ad esecuzione. 1. La questione sostanziale controversa e il giudicato di annullamento. La sentenza che si annota è di particolare rilievo nella parte in cui mostra come il giudice dell'ottemperanza risolva il conflitto esecutivo …
Leggi di più… - 3. Funzione del parere di compatibilità paesaggistica e sindacabilità degli atti finalizzati alla tutela ambientale. Nota a Consiglio di Stato, sez. IV, 21 marzo…Stefania Caggegi · https://www.giustiziainsieme.it/it/home
Sommario: 1. Premessa - 2. Il parere di compatibilità paesaggistica nella disciplina dell'art. 146 l. 42/2004 - 2.1. (segue) Natura e funzione del parere. Il punto del Consiglio di Stato - 3. Sindacabilità delle valutazioni espresse nel procedimento autorizzativo - 3.1. (segue) il punto del Consiglio di Stato. 1. Premessa. La pronuncia in commento offre un quadro di sintesi delle questioni che vengono in rilievo nell'ambito del complesso procedimento finalizzato al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica, come disciplinato dal Codice dei beni culturali e del paesaggio [1]. La vicenda trae origine dal progetto presentato da una società agricola al Comune di Capestrano per la …
Leggi di più… - 4. Funzione del parere di compatibilità paesaggistica e sindacabilità degli atti finalizzati alla tutela ambientale. Nota a Consiglio di Stato, sez. IV, 21 marzo…Stefania Caggegi · https://www.giustiziainsieme.it/it/home
Sommario: 1. Premessa - 2. Il parere di compatibilità paesaggistica nella disciplina dell'art. 146 l. 42/2004 - 2.1. (segue) Natura e funzione del parere. Il punto del Consiglio di Stato - 3. Sindacabilità delle valutazioni espresse nel procedimento autorizzativo - 3.1. (segue) il punto del Consiglio di Stato. 1. Premessa. La pronuncia in commento offre un quadro di sintesi delle questioni che vengono in rilievo nell'ambito del complesso procedimento finalizzato al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica, come disciplinato dal Codice dei beni culturali e del paesaggio [1]. La vicenda trae origine dal progetto presentato da una società agricola al Comune di Capestrano per la …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 07/07/2025, n. 5846 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 5846 |
| Data del deposito : | 7 luglio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 05846/2025REG.PROV.COLL.
N. 06189/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Settima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 6189 del 2023, proposto da
EL TA, rappresentata e difesa dall'avvocato Fabio Pierdominici, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12
per l'ottemperanza
della sentenza del Consiglio di Stato – Sez. VI n. 2438/2021
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e del Merito;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 27 maggio 2025 il Cons. Rosaria Maria Castorina e uditi per le parti l’avvocato dello Stato Andrea Fedeli;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.La ricorrente agiva per l’esecuzione della sentenza di questo Consiglio di Stato, Sezione VI, n. 2438/2021 del 22 marzo 2021 con la quale era stato ordinato al Ministero di provvedere, nel termine di trenta giorni dalla sua comunicazione, alla rivalutazione della posizione degli originari ricorrenti (fra cui l’odierna ricorrente) sulla base di quanto disposto dalla sentenza da eseguire, nominando da subito un Commissario ad acta incaricato di provvedere in caso di perdurante inottemperanza del Ministero.
Il Ministero, nell’eseguire la sentenza adottava, in data 19 maggio 2022, un nuovo provvedimento di diniego di riconoscimento del titolo conseguito all’estero, motivato con la circostanza che l’aspirante docente aveva chiesto il riconoscimento dell’abilitazione per la classe di concorso A-46 (“Scienze Giuridiche ed Economiche”) e che, tuttavia, difettava la corrispondenza con l’abilitazione in “Economia” conseguita in Bulgaria.
2. Dolendosi del nuovo diniego, la ricorrente lo impugnava chiedendone l’annullamento ( rectius : la declaratoria di nullità), in quanto ritenuto violativo ed elusivo del giudicato formatosi sulla sentenza n. 2438/2021.
3.Con la sentenza n. 10528 del 5 dicembre 2023 il Consiglio di Stato accoglieva il ricorso nei termini di cui in motivazione così disponendo: Il Collegio ritiene che il raffronto prescritto dalla sentenza da eseguire non possa prescindere dalla verifica dei contenuti della formazione svolta dalla ricorrente presso l’Università di Sofia.
A tal fine sarà onere del ricorrente di produrre al Ministero, entro un termine massimo che si reputa congruo fissare in novanta (90) giorni con la medesima decorrenza indicata al primo periodo, documentazione che attesti il contenuto delle ore di formazione professionale in materie giuridiche indicate nei certificati da lui prodotti e cioè quali sono state le materie trattate, gli istituti studiati, i testi utilizzati, come si è svolto lo studio (a distanza, in presenza, con esercitazioni, ecc.), come si sono svolte le prove finali (scritte e orali o solo orali e con quali modalità), ecc.; all’esito di detta produzione, il Ministero nel termine residuo dovrà emanare il provvedimento finale, salva la richiesta di ulteriori documenti, solo nell’ipotesi di stretta necessità adeguatamente motivata e per una sola volta. Le eventuali richieste di proroga dei termini sopra indicati, che si rendessero necessarie, potranno essere avanzate dalle parti e saranno valutate dal Collegio.
Va ancora precisato che la mancata produzione, da parte della ricorrente, della documentazione indicata al paragrafo precedente potrà essere valutata dal Ministero ai fini della declaratoria della non corrispondenza tra l’abilitazione all’insegnamento in “Economia” da lei conseguita in Bulgaria e la qualificazione prevista per l’insegnamento nella classe di concorso A046. Dal canto suo il Ministero, ricevuta la documentazione, dovrà, in conformità alla recente pronuncia dell’Adunanza Plenaria di questo Consiglio n. 18/2022 del 28 dicembre 2022, esaminarla e procedere ad un confronto tra, da un lato, le competenze attestate dalla documentazione medesima (nonché dall’esperienza professionale posseduta dalla ricorrente) e, dall’altro lato, le conoscenze e le qualifiche richieste dalla legislazione nazionale, al fine di accertare se il ricorrente abbia o meno i requisiti per accedere alla professione di insegnante, eventualmente previe misure compensative.
Qualora, allo spirare del termine di n. 120 giorni sopra indicato, permanga l’inerzia del Ministero dell’Istruzione, si procederà, su istanza di parte, alla nomina di un Commissario ad acta incaricato di provvedere in luogo del Ministero inadempiente.
4.La ricorrente deduce di avere ottemperato all’onere su di lei incombente, mentre il Ministero non ha adottato alcun atto né depositato scritti difensivi.
5. Ritiene il Collegio, pertanto, di reiterare l’ordine di prestare esecuzione al giudicato, nei sensi illustrati nella sentenza Cons. di Stato n.10528/2023 entro il termine di 90 giorni dalla notificazione ovvero dalla comunicazione in via amministrativa della presente decisione.
6. Nomina a tal fine commissario ad acta , per il caso di persistente inottemperanza, il Direttore generale della Direzione generale del Ministero dell’Istruzione “ per lo studente, l’inclusione e l’ordinamento scolastico ”, con facoltà di delega ad un qualificato dipendente della medesima Direzione, per gli adempimenti di cui in motivazione nei termini ivi indicati.
Il Commissario ad acta valuterà anche la corrispondenza della documentazione depositata dalla ricorrente con quella della quale si faceva l’onere di produzione.
In considerazione della particolarità della questione trattata e della necessità di valutare la congruenza della documentazione depositata dalla ricorrente, le spese processuali possono essere compensate.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima), definitivamente pronunciando sul ricorso per l’ottemperanza, come in epigrafe proposto:
dichiara la persistenza dell’obbligo del Ministero dell’Istruzione e del Merito di dare esecuzione al giudicato contenuto nella sentenza n. 2438/2021, come ottemperata dalla sentenza n. 10528/2023 nei sensi illustrati in motivazione, con l’obbligo conformativo della verifica in concreto della formazione svolta, entro il termine di 90 giorni dalla notificazione ovvero dalla comunicazione della presente sentenza;
Dispone che per il caso di persistente inottemperanza vi provvederà il commissario ad acta , nominato nella persona del Direttore generale della Direzione generale del Ministero dell’Istruzione “per lo studente, l’inclusione e l’ordinamento scolastico”, con facoltà di delega ad un qualificato dipendente della medesima Direzione, per gli adempimenti di cui in motivazione nei termini ivi indicati;
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 27 maggio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Claudio Contessa, Presidente
Massimiliano Noccelli, Consigliere
Raffaello Sestini, Consigliere
Sergio Zeuli, Consigliere
Rosaria Maria Castorina, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Rosaria Maria Castorina | Claudio Contessa |
IL SEGRETARIO