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Sentenza 1 giugno 2025
Sentenza 1 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Chieti, sentenza 01/06/2025, n. 129 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Chieti |
| Numero : | 129 |
| Data del deposito : | 1 giugno 2025 |
Testo completo
N.490/2025 R.G. V.G.
REPVBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO DI CHIETI
Sezione unica civile
Il Tribunale di Chieti, in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
• dott. Guido CAMPLI
- Presidente relatore -
• dott. Alessandro CHIAUZZI
- Giudice -
• dott. Francesco TURCO - Giudice -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
In nome EL Popolo Italiano
nella causa civile n.490/2025 R.G. V.G. iscritta su ricorso di nato a [...] il [...] (c.f.: Parte_1
) ed ivi residente a[...]; CodiceFiscale_1
e nata a [...] il [...] (c.f.: Controparte_1 [...]
) ed ivi residente alla strada ELle Cave n.39; C.F._2
entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Domenico GUGLIELMI, EL Foro di Chieti, presso il cui studio legale, sito in Chieti alla via Vico Semprevivo n.7, sono elettivamente domiciliati, giuste procure rilasciate in calce all'atto introduttivo. 1 MOTIVAZIONE
vista la domanda di cessazione degli effetti civili EL matrimonio concordatario congiuntamente depositata in data 20 marzo 2025 da Parte_1
e
[...] Controparte_1
rilevato che all'udienza EL 19 maggio 2025, tenutasi innanzi al Presidente EL Tribunale, in qualità di Giudice relatore, come da verbale di udienza redatto in presenza ELle parti che lo hanno sottoscritto personalmente, i ricorrenti hanno insistito per l'accoglimento di tutte le richieste di cui al ricorso congiuntamente presentato;
ritenuto che ricorre una ELle ipotesi previste dall'art.3, n.2), lett. b), L.n.898/1970, e successive modificazioni, come si rileva dalla documentazione in atti;
considerato che è da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostruita, in considerazione EL tempo trascorso dalla separazione e dalla volontà espressa di non volersi riconciliare;
su conforme parere EL Pubblico Ministero;
ritenuta l'equità ELle condizioni concordate, che appaiono conformi alla legge;
P.Q.M.
pronuncia la cessazione degli effetti civili EL matrimonio concordatario contratto dalle parti in Chieti il 4 luglio 1999 secondo le modalità di cui al ricorso e confermate con il verbale d'udienza che formano parte integrante ELla presente sentenza;
ordina all'Ufficiale ELlo Stato Civile EL Comune di Chieti di procedere all'annotazione ELla presente sentenza a margine ELl'Atto n.68 – Parte II – Serie A – Anno 1999.
Manda alla cancelleria per i consequenziali adempimenti.
Così deciso in Chieti, nella camera di consiglio EL 30 maggio, 2025.
Il Presidente est.
(dott. Guido CAMPLI)
2
REPVBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO DI CHIETI
Sezione unica civile
Il Tribunale di Chieti, in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
• dott. Guido CAMPLI
- Presidente relatore -
• dott. Alessandro CHIAUZZI
- Giudice -
• dott. Francesco TURCO - Giudice -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
In nome EL Popolo Italiano
nella causa civile n.490/2025 R.G. V.G. iscritta su ricorso di nato a [...] il [...] (c.f.: Parte_1
) ed ivi residente a[...]; CodiceFiscale_1
e nata a [...] il [...] (c.f.: Controparte_1 [...]
) ed ivi residente alla strada ELle Cave n.39; C.F._2
entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Domenico GUGLIELMI, EL Foro di Chieti, presso il cui studio legale, sito in Chieti alla via Vico Semprevivo n.7, sono elettivamente domiciliati, giuste procure rilasciate in calce all'atto introduttivo. 1 MOTIVAZIONE
vista la domanda di cessazione degli effetti civili EL matrimonio concordatario congiuntamente depositata in data 20 marzo 2025 da Parte_1
e
[...] Controparte_1
rilevato che all'udienza EL 19 maggio 2025, tenutasi innanzi al Presidente EL Tribunale, in qualità di Giudice relatore, come da verbale di udienza redatto in presenza ELle parti che lo hanno sottoscritto personalmente, i ricorrenti hanno insistito per l'accoglimento di tutte le richieste di cui al ricorso congiuntamente presentato;
ritenuto che ricorre una ELle ipotesi previste dall'art.3, n.2), lett. b), L.n.898/1970, e successive modificazioni, come si rileva dalla documentazione in atti;
considerato che è da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostruita, in considerazione EL tempo trascorso dalla separazione e dalla volontà espressa di non volersi riconciliare;
su conforme parere EL Pubblico Ministero;
ritenuta l'equità ELle condizioni concordate, che appaiono conformi alla legge;
P.Q.M.
pronuncia la cessazione degli effetti civili EL matrimonio concordatario contratto dalle parti in Chieti il 4 luglio 1999 secondo le modalità di cui al ricorso e confermate con il verbale d'udienza che formano parte integrante ELla presente sentenza;
ordina all'Ufficiale ELlo Stato Civile EL Comune di Chieti di procedere all'annotazione ELla presente sentenza a margine ELl'Atto n.68 – Parte II – Serie A – Anno 1999.
Manda alla cancelleria per i consequenziali adempimenti.
Così deciso in Chieti, nella camera di consiglio EL 30 maggio, 2025.
Il Presidente est.
(dott. Guido CAMPLI)
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