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Sentenza 31 ottobre 2025
Sentenza 31 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 31/10/2025, n. 1915 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 1915 |
| Data del deposito : | 31 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 619/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
TERZA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, TERZA SEZIONE CIVILE, in persona dei Magistrati:
Carlo Breggia Presidente relatore
Marco Cecchi Consigliere
Antonio Picardi Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 619/2022 promossa da:
(cf: ), con il patrocinio Parte_1 P.IVA_1 dell'Avv. DAVID FALTONI;
PARTE APPELLANTE nei confronti di
(cf/PI: , con il patrocinio Controparte_1 P.IVA_2 dell'Avv. EMILIANO BARTOLOZZI;
PARTE APPELLATA
avverso la sentenza n. 190/2022 emessa dal Tribunale di Arezzo e pubblicata il 28/03/2022
CONCLUSIONI
In data 28.1.2025 la causa veniva posta in decisione sulle seguenti conclusioni:
Per la parte appellante:
Voglia la Corte di Appello adita, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, previa valutazione positiva dell'ammissibilità del gravame, nel merito, con richiamo a tutte le difese, eccezioni e domande svolte in primo grado, che devono intendersi qui integralmente riproposte, Voglia l'Ecc.ma Corte adita in riforma della sentenza impugnata del Tribunale di Arezzo n. 190 del 15.02.2022, pubblicata il 16.02.2022, (doc. A), Giudice dott. Andrea Turturro, nella causa iscritta sub R.G. 3488/2017, in accoglimento del motivo pagina 1 di 13 d'appello spiegato, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione reietta, anche in considerazione delle decadenze in cui è incorsa l'appellata per la tardiva costituzione, rigettare la domanda di condanna al pagamento dei canoni di affitto avanzata dall'appellata , in quanto infondata nell'an e nel quantum. Controparte_2
Per la parte appellata:
Voglia la Corte di Appello Adita, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione:
- confermare la sentenza di primo grado (n. 190/2022 del Tribunale di Arezzo del 16.2.2022).
- con vittoria di compensi e spese, oltre iva e cap e distrazione dei compensi in favore dell'avv. Bartolozzi che si dichiara antistatario.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
*
1. Il Tribunale di Arezzo, con sentenza n. 190/2022 pubblicata il 28/03/2022, ha così deciso:
- revoca il decreto ingiuntivo opposto;
- condanna al pagamento, nei confronti di Parte_2 dell'importo di € 5.120,00, oltre interessi dal dovuto al Controparte_1 saldo;
- compensa per la metà le spese di lite;
- condanna l'opponente al pagamento della restante metà delle spese di lite, che liquida in € 1857,50 per compensi, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
1.1 (di qui innanzi anche solo aveva Controparte_1 CP_1 ottenuto in danno di (di qui innanzi anche solo Parte_1 [...]
) il decreto ingiuntivo n. 1005/2017 di € 10.350,00. Parte_1
L'ingiunzione era stata emessa sulla base di un assegno emesso da in Parte_1 favore di CP_1
1.2 aveva opposto l'ingiunzione. Parte_1
Fra le parti era stato stipulato nel 2016 un contratto di affitto di azienda, in base al quale, per quanto interessi, l'affittuaria era tenuta a pagare alla concedente Parte_1 CP_1 un canone mensile di € 1.403,00 al lordo d'iva.
[...]
pagina 2 di 13 La durata era stata pattuita in tre anni, dal 1.4.2016 al 31.3.2019, ma era intervenuta una risoluzione per mutuo consenso a far data dal 31.12.2016, con immediata riconsegna dell'azienda.
L'opponente aveva dunque eccepito di avere pagato tutti i canoni dovuti per il periodo in cui il contratto era stato in vigore.
Quanto all'assegno di € 10.350,00, aveva sostenuto d'averlo consegnato “a garanzia” al momento di stipulare il contratto e che esso, dunque, avrebbe dovuto essere restituito al momento dello scioglimento pattizio.
Infine, aveva sostenuto d'avere pagato bollette di utenze per il periodo successivo alla risoluzione, maturando crediti che si riservava di quantificare: «[…] il sig. nulla ebbe ad CP_1 eccepire, richiedere o contestare, anzi, lo stesso si impegnò ad effettuare quanto prima la voltura delle utenze e a rimborsare al tutte quelle somme che avesse Parte_1 pagato per utenze e altro anche in conseguenza degli eventuali ritardi nelle volture stesse;
invece, contrariamente agli impegni assunti la società non ha CP_1 immediatamente proceduto alle volture e, quindi, le fatture sono continuate ad arrivare alla società 'Bar anche dopo il 31/12/16, e, pertanto, le Parte_1 Parte_1 Pt_2 ha dovute pagare e si riserva di quantificare l'importo totale e chiederne l'integrale ristoro oltre agli interessi. […]» (atto di citazione ex art. 645 c.p.c., pag. 5).
Queste le conclusioni rassegnate:
Piaccia all'Ecc.mo Tribunale di Arezzo, in composizione monocratica, adversis reiectis,
A) in via preliminare: sospendere la provvisoria esecutività al decreto ingiuntivo opposto per i motivi sopra esposti e comunque perché l'opposizione è fondata su prova scritta e di pronta soluzione oltre al pregiudizio grave ed irreparabile che può provocare l'esecuzione forzata, all'odierno opponente, per quanto sopra riportato;
B) nel merito: a) in tesi: revocare e dichiarare nullo e/o inefficace il decreto ingiuntivo n. 1005//2017 pronunciato, su richiesta della società '' ' dal Tribunale di Arezzo in data Controparte_1
03 luglio 2017 nei confronti della società ' ' per Parte_2 tutte le ragioni sopra esposte;
b) accertare e dichiarare non dovute le somme così come quantificate dalla società ' '' nel ricorso-decreto opposto Controparte_1
c) accertata e dichiarata la responsabilità aggravata della società ' CP_1 Controparte_1
', condannare quest'ultima al risarcimento del danno nei confronti della società
[...]
'''Bar nella misura che sarà ritenuta di giustizia in Parte_1 Parte_1 Pt_2
pagina 3 di 13 via equitativa ex art. 1226 c.c.;
1.3 si era costituita per resistere alla opposizione. CP_1
Aveva dedotto d'essere creditrice,
1.3.a per canoni, di € 6.523,00, e, in particolare:
- aprile 2016, limitatamente alla somma di euro 253,00;
- maggio 2016, limitatamente alla somma di euro 353,00;
- giugno 2016, limitatamente alla somma di euro 305,00;
- settembre, ottobre, novembre e dicembre 2016, intero importo di € 1.403,00 mensili.
1.3.b per danni subiti dall'immobile, di € 9.960,00;
1.3.c per quote condominiali non pagate dall'affittuaria, di € 100,00.
1.4 Il Tribunale, sulla scorta dell'istruttoria documentale, ha:
1.4.a riconosciuto il credito per canoni, diminuendolo a € 5.120,00: a tal fine, ha riscontrato che i pagamenti dimostrati da non dimostravano affatto, come Parte_1 questa pretendeva, l'integrale pagamento;
ma che, rispetto alla richiesta, il credito era inferiore, per effetto di un bonifico relativo all'intero canone di dicembre 2016, così che il credito scemava a € (6.523,00 – 1.403,00=) 5.120,00;
1.4.b escluso che fosse stato provato il credito per la quota condominiale e per i danni all'immobile;
1.4.c dichiarato inammissibile la domanda che aveva proposto in Parte_1 relazione alle bollette pagate per il periodo successivo alla risoluzione, perché essa era stata inserita solo nella 1^ memoria ex art. 183 co. 6^ c.p.c., la quale, però, era stata depositata tardivamente: «[…] Ed infatti la memoria ex art. 183, sesto comma, n. 1 c.p.c., all'interno della quale era contenuta la anzidetta domanda, è stata depositata in un momento ampiamente successivo (12.3.2018) rispetto allo spirare del termine perentorio di trenta giorni, decorrenti dalla udienza nella quale esso era stato concesso (23.1.2018), di talché
l'emendatio libelli è senz'altro tardiva. […]» (sent., pag. 7).
2. Con atto di citazione, regolarmente notificato, Parte_1
(di seguito anche appellante) ha convenuto in giudizio, innanzi questa Corte
[...]
pagina 4 di 13 di Appello, la (di seguito anche appellata), Controparte_1 proponendo gravame avverso la suddetta sentenza con un motivo unico, anche se articolato in due ben distinti profili.
2.1 In primo luogo, l'appellante contesta l'importo determinato dal giudice quale debito per canoni scaduti.
2.1.a A suo avviso, infatti, il primo giudice non ha tenuto conto che, ai sensi dell'art. 4 del contratto, aveva dato a a titolo di cauzione, un assegno di € Parte_1 Parte_3
3.450,00, somma per la quale la concedete aveva rilasciato, nella stessa scheda negoziale, rituale quietanza.
Tale somma doveva essere restituita dalla concedente e, dunque, avrebbe dovuto essere detratta dall'ammontare dei canoni non pagati.
Il Tribunale, per contro, non l'aveva fatto, invertendo l'onere della prova, nel senso che, anziché prendere atto della quietanza, aveva sostenuto che spettava alla affittuaria dimostrare che l'assegno era stato incassato.
Né era vero, come pure affermato dal primo giudice, che l'assegno non era leggibile, essendo individuabili gli elementi rilevanti del titolo.
2.1.b Inoltre, sempre in atti (allegato 3 all'opposizione a decreto ingiuntivo), era la prova dell'avvenuto pagamento di € 250,00, quale caparra confirmatoria, da imputare al primo canone di affitto di aprile 2016, il quale, pertanto, era da considerarsi integralmente saldato.
In definitiva, l'importo di € 5.120,00 stabilito in prime cure si doveva ridurre a €
(5.120,00 – 3.450,00 – 250,00=) 1.420,00.
2.2 In secondo luogo, l'appellante ha chiesto che si riconoscesse il credito dell'affittuaria, di € 1.833,09, per la ripetizione di bollette pagate per il periodo successivo alla risoluzione consensuale.
Il Tribunale aveva reputato inammissibile questa domanda, considerandola proposta con la 1^ memoria ex art. 183 co. 6^ c.p.c., non accorgendosi che essa era stata presentata già con l'atto di opposizione.
Per tali ragioni è stata pertanto formulata dall'APPELLANTE richiesta di riforma della sentenza gravata in accoglimento delle conclusioni come in epigrafe trascritte con condanna della controparte alla rifusione delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
pagina 5 di 13 3. Radicatosi il contraddittorio, , nel Controparte_1 costituirsi in giudizio, ha contestato, perché infondate, le censure mosse da parte appellante nei confronti della sentenza impugnata, della quale ha chiesto per contro la conferma con vittoria delle spese anche in questo grado di giudizio.
4. Con ordinanza resa in prima udienza, dopo un primo rinvio ex art. 309 c.p.c., il
31.1.2024 è stata rigettata istanza inibitoria dell'appellante ed è stata delegata mediazione, svoltasi con esito negativo.
Con ordinanza del 18.7.2024 è stata dichiarata inammissibile la reiterata istanza inibitoria.
Infine, la causa è stata trattenuta in decisione in data 28.1.2025, sulle conclusioni delle parti, precisate come in epigrafe trascritte, a seguito di trattazione scritta, con i termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
***
L'appello è infondato e va respinto.
5. La somma di € 3.450,00 non può essere scomputata.
5.1 Il Tribunale ha sul punto così motivato:
Quanto, infine, all'assegno menzionato da nel proprio atto di Parte_1 opposizione (assegno n. 0900147134-03), oltre al fatto che esso non risulta in alcun modo leggibile (v. all. 3 all'atto di opposizione, pag. 10), non vi è effettivamente alcuna prova del suo incasso da parte dell'odierna opposta (prova che agevolmente l'opponente avrebbe potuto fornire, depositando copia del proprio estratto conto). Deve quindi confermarsi
l'importo sopra indicato.
5.2 Obietta l'appellante che l'assegno è invece leggibile, e che, comunque, essendo stata rilasciata quietanza dall'affittuaria in seno al contratto, nessun'altra prova era richiesta a
[...]
, così che il Tribunale avrebbe invertito l'onere della prova. Parte_1
pagina 6 di 13 Non si può concordare.
5.2.a L'opponente ha depositato i documenti allegati all'atto di citazione introduttivo, che sono tutti cartacei, in un unico file, che ne contiene la scansione consecutiva, che si sviluppa per diciannove pagine.
Secondo l'indicazione del Tribunale, non contestata, il documento de quo sarebbe riprodotto a pagina dieci (v. all. 3 all'atto di opposizione, pag. 10).
Quella produzione è stata ripetuta in appello da
[...]
e il documento è assolutamente inintelligibile. Parte_1
Lo si riproduce qui a lato.
L'onere di ridepositare i documenti di primo grado incombe sulla parte che, sollecitandone una rivalutazione da parte del giudice d'appello, intenda avvalersene. È corollario di questo principio che il documento deve essere depositato, a cura della parte, in un formato che consenta di essere compreso, onere che l'appellante non ha assolto.
Il giudizio del Tribunale sulla illeggibilità del documento va dunque confermato.
5.2.b Il precedente rilievo, tuttavia, non esaurisce il motivo, perché esso si fonda anche,
e principalmente, sul tenore del contratto, ove si legge (pag. 3):
A garanzia dell'osservanza di tutte le obbligazioni assunte con il presente contratto
l'affittuario dichiara:
A) di avere versato al concedente la somma complessiva di euro 3.450,00 … a titolo di deposito cauzionale. Detto deposito, per espressa transattiva convenzione tra le parti non sarà produttivo di interesse alcuno in favore dell'affittuario. Tale somma verrà restituita al momento della cessazione del presente contratto, previa decurtazione degli eventuali danni cagionati dalla parte affittuaria all'azienda locata e previo recupero di tutte quelle eventuali somme delle quali la parte affittuaria risulti debitrice nei confronti della parte concedente …
Sicché, a detta dell'appellante, la quietanza la esentava dal fornire ulteriore prova del versamento di quella somma, così che, anche esclusa forza probatoria al documento che riprodurrebbe l'assegno, era semmai la concedente che avrebbe dovuto sovvertire il significato della quietanza.
pagina 7 di 13
5.2.c Tuttavia, l'appellante non tiene conto che né nell'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, né all'udienza di prima comparizione, aveva opposto in Parte_1 compensazione (impropria) il credito restitutorio della caparra.
Invano si cerca una qualche allegazione che riguardi il versamento della somma di €
3.450,00 di cui parla la clausola trascritta e che faccia valere quel credito restitutorio.
La difesa di , per contro, si basava tutta sull'avvenuto pagamento dei Parte_1 canoni;
e sul diverso assegno di € 10.350,00, che era stato posto a fondamento del ricorso monitorio e che era collegato ad altra clausola del contratto, inerente la garanzia del diverso obbligo dell'affittuaria di prestare, entro il 31.7.2016, fideiussione.
Più esattamente, l'assegno in questione era indicato, assieme ad altri, quale pagamento di canoni (pag. 3: «[…] nella vigenza di tale contratto, ha regolarmente pagato tutti i canoni di locazione da aprile 2016 a dicembre 2016 come da […] assegno n 0900147134-03 tratto su banca di GH e IA e incassato da il 15/04/2016 […]»). CP_1
Solo nella sua 1^ memoria ex art. 183 co. 6^ c.p.c., l'opponente, non senza sorprendere il contraddittorio, ha menzionato l'assegno de quo quale oggetto di “cauzione”, nei seguenti termini (pagg. 2-3, sottolineatura di chi scrive):
Part né tanto meno [ ha dato la prova che la copia dell'assegno emesso dal CP_1
71 di euro 3.450,00 , poi girato e incassato dalla , non sia andato a buon fine , CP_1 perché evidentemente è vero quanto affermato da parte attrice ovvero che tutto quanto prodotto in atti corrisponde al vero … inoltre, e in merito all'assegno di euro 3.450,00 tratto su Banca di GH si fa presente che è riportato anche nel contratto di affitto di azienda che veniva consegnato dall'affittuario all'affittante tale titolo, quindi, sostenere che è stato emesso prima della data dei fatti è assurdo visto che non c'erano mai stati precedenti rapporti d'affare tra le parti e, comunque, nella copia prodotta è chiaramente riportata la girata della per l'incasso e non c'è apposta nessuna dicitura di alcun tipo ne CP_1 tanto meno di non pagato e ciò sta a significare che l'assegno è andato a buon fine.
Occorre allora considerare che:
5.2.c.i L'allegazione contenuta nella 1^ memoria ex art. 183 co. 6^ c.p.c. è inefficace, dal momento che, come il Tribunale ha già correttamente rilevato, essa è stata depositata il
12.3.2018, ossia ben dopo lo scadere del termine perentorio di trenta giorni assegnato alla udienza del 23.1.2018.
pagina 8 di 13
5.2.c.ii Sicché, il documento de quo (assegno di € 3.450,00), a dispetto della sua scarsa intellegibilità, è stato valutato dal Tribunale nei soli limiti in cui poteva essere fatto, ossia a suffragio di una eccezione di pagamento (dei canoni), unica a essere sollevata dalla parte e, comunque, rilevabile di ufficio.
La somma documentata con l'assegno, infatti, non era in alcun modo collegabile al deposito cauzionale oggetto della clausola sopra riportata:
5.2.c.ii.1 sia perché quella clausola non faceva alcun riferimento ad assegni e, inoltre, era del tutto distinta e autonoma da quella concernente l'assegno di oltre 10mila euro che aveva fondato l'ingiunzione;
5.2.c.ii.2 sia perché il documento, di per sé solo, non poteva supplire al difetto originario di allegazione della parte (su questo, cfr Cass. sez. 3^ civ. 21.3.2013 n. 7115): il
Tribunale non avrebbe potuto desumere dall'assegno, in difetto di una pur minima allegazione corrispondente, che la parte stava deducendo il diritto alla restituzione della cauzione;
5.2.c.ii.3 sia perché, comunque, la parte aveva indicato inizialmente quell'assegno come mezzo di pagamento dei canoni.
5.2.c.iii Il Tribunale, quindi, non poteva valutare il documento se non ai fini della verifica dell'avvenuto pagamento dei canoni;
e, in modo corretto, così lo ha valutato, giustamente ponendo a carico di a quel punto, l'onere di dimostrare Parte_1
l'incasso della somma, che, in quella prospettiva (ossia quella del pagamento dei canoni), non poteva trarsi dalla quietanza (che non riguardava un pagamento di canone); onere non adempiuto, sia per la qualità del documento, sia per l'assenza di altre prove, pur agevolmente alla portata dell'opponente (prova che agevolmente l'opponente avrebbe potuto fornire, depositando copia del proprio estratto conto).
5.2.c.iv Il fatto sul quale si fonda il motivo di appello, ossia la corresponsione del deposito cauzionale, e, dunque, il diritto di di riavere indietro la somma, è Parte_1 stato per la prima volta adombrato, neppure in modo chiaro (quanto a volontà di esigere la restituzione, visto che la generica conclusione resta la seguente: “b) accertare e dichiarare non dovute le somme così come quantificate dalla società ' Controparte_1
'' nel ricorso-decreto opposto oltre a quanto aggiunto in comparsa di costituzione”),
[...] tardivamente, ossia dopo lo scadere del termine perentorio di cui all'art. 183 co. 6^ n. 1) c.p.c.-
pagina 9 di 13 Esso, con la relativa eccezione, non poteva, né può ritenersi ammissibile, per tre ragioni distinte, ancorché convergenti.
5.2.c.iv.1 Si tratta di una eccezione riconvenzionale, per la prima volta proposta dopo le preclusioni assertive: infatti, deduce, pur se al solo fine di paralizzare la Parte_1 domanda avversaria, un fatto che, di per sé, non modifica o estingue il diritto della controparte, ma che attribuisce all'eccipiente un autonomo e diverso diritto contrapposto, che si risolve in un autonomo credito, che viene chiesto di portare a deconto del debito per canoni.
L'eccezione riconvenzionale, per sua natura, implica l'ampliamento dell'ambito del dibattito processuale, in quanto richiede al giudice di conoscere ed eventualmente accertare l'esistenza di un diverso diritto (in questo caso, del diritto dell'affittuaria alla restituzione del deposito cauzionale).
Tale ampliamento del dibattito processuale, però, deve considerarsi, nel momento in cui
è stato effettuato (1^ memoria tardiva), precluso, con impossibilità di sindacato da parte del giudice: dopo lo scadere del primo termine previsto dall'art. 183 co. 6^ c.p.c., infatti, non si possono più introdurre fatti (principali) e collegati diritti, diversi da quelli già acquisiti (cfr, a es., Cass. sez. 3^ civ. ord. 13.2.2024 n. 3920 rv 670114-01).
5.2.c.iv.2 Si tratta, inoltre, di una eccezione che, al contrario di quella di pagamento, non è rilevabile di ufficio e, dunque, doveva essere proposta tempestivamente.
Infatti, il diritto alla restituzione, dopo la risoluzione consensuale del contratto, del deposito cauzionale di € 3.450,00, è un diritto potestativo dell'affittuario, nel senso che il relativo esercizio è rimesso alla sua sola iniziativa, alla quale il giudice non può supplire.
5.2.c.iv.3 Come si è già constatato, non si è limitata a dedurre Parte_1 tardivamente il fatto sul quale fondava il diritto alla restituzione, ma, nel far ciò, ha bruscamente cambiato la sua tesi difensiva, non semplicemente modificando le tesi giuridiche, ma, per l'appunto, sovvertendo il quadro dei fatti: quello che inizialmente era stato dedotto quale pagamento del canone, diventava poi una cauzione che doveva essere restituita.
Una simile condotta, in quanto da collocarsi nell'ambito dell'abuso dello strumento processuale, deve considerarsi intrinsecamente inefficace.
5.2.d Il controcredito dipendente dal deposito cauzionale di cui alla clausola contrattuale già trascritta, dunque, non può essere valutato in questo processo d'appello.
pagina 10 di 13 6. Neppure può decurtarsi la somma di € 250,00 versata quale caparra confirmatoria al momento di sottoscrivere, presso l'agenzia immobiliare, la proposta di affitto.
A tacere, anche in questo caso, dall'assenza di qualsiasi tempestiva allegazione, sta di fatto che la invocata clausola n. 8 della proposta (diciottesima pagina delle diciannove che compongono il materiale istruttorio della parte, come già menzionato) attesta che la somma è stata versata a titolo di caparra (e non anche di anticipo sul primo canone, come erroneamente sostiene l'appellante) all'agente immobiliare.
Il successivo art. 9 detta il regime della caparra: immediata restituzione in caso di mancata accettazione dell'affittuaria; restituzione, detratto un importo pari al 10% in favore dell'agente, in caso di rinuncia del proponente o di sue inesatte informazioni;
acquisizione da parte della parte concedente ex art. 1385 c.c., ove avesse rinunciato dopo Parte_1
l'accettazione; diritto al doppio della caparra ex artt. 1385 c.c. nel caso inverso.
In nessun caso era prevista l'imputazione a canone.
In conclusione, poiché la somma fu consegnata all'agente immobiliare (senza alcuna prova, neppure logica, che sia stata incassata dalla concedente) e poiché essa aveva mera funzione di caparra confirmatoria, la pretesa odierna dell'appellante è, a tacer d'altro, infondata.
7. Correttamente il Tribunale ha giudicato tardiva la richiesta di valutare in favore di
[...]
71 quanto pagato per bollette relative a periodo successivo alla risoluzione Parte_1 consensuale e alla riconsegna.
L'appellante non contesta che la sua 1^ memoria sia stata depositata tardivamente, come il Tribunale ha rilevato (secondo valutazione che s'è già avuto modo di riscontrare positivamente), ma sostiene di avere dedotto quel tema sin dall'atto di citazione ex art. 645
c.p.c.-
Questa asserzione non corrisponde alla verità, perché nell'atto di citazione originario, come si è già avuto modo di rilevare in precedenza (supra, § 1.2), la questione delle bollette era stata dedotta in modo del tutto generico e, soprattutto, con la esplicita riserva di formulare una successiva quantificazione e richiesta (e, pertanto, le ha dovute pagare e si riserva di quantificare l'importo totale e chiederne l'integrale ristoro oltre agli interessi).
pagina 11 di 13 Questa formulazione, come ovvio, non vale a incardinare alcuna eccezione o domanda e ciò sia per la genericità della formulazione, restando non specificato il controcredito, sia per la volontà della parte di riservare a un'altra sede la richiesta.
L'eccezione, anche in questo caso non rilevabile di ufficio, perché corrispondente a un diritto potestativo della parte (quello di chiedere o meno la restituzione dell'indebito), è stata dunque formulata tardivamente.
8. Al rigetto dell'appello consegue, a carico di 71, l'onere delle spese del Parte_1 grado.
Esse, in difetto di nota, si liquidano in base al D.M. 55/2014, come modificato dal D.M.
147/2022, §§ 12 e 25 bis, parametri medi, valore di causa pari alle somme contestate con l'appello (scaglione sino a € 5.200,00).
Pertanto: € 536,00 fase 1, € 536,00 fase 2, € 992,00 fase 3 (anche inibitoria), € 851,00 fase 4 ed € 567,00 fase della negoziazione, in tutto € 3.482,00, oltre accessori di legge, da distrarsi, peer rituale istanza in atti, in favore del procuratore antistatario.
Sussistono infine le condizioni per il raddoppio del contributo unificato.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Firenze, sezione terza civile, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza disattesa, così provvede:
1. rigetta l'appello proposto da nei Parte_1 confronti di avverso la sentenza n. 190/2022 emessa Controparte_1 dal Tribunale di Arezzo e pubblicata il 28/03/2022;
2. condanna a rimborsare a Parte_1 [...]
le spese processuali del presente grado, che liquida in Controparte_1 complessivi € 3.482,00 per compensi professionali di avvocato, oltre al 15% per rimborso forfettario di spese generali, non-ché oltre cap e iva secondo legge, da pagarsi in favore del procuratore antistatario Avv. EMILIANO BARTOLOZZI;
3. dà atto che ricorrono nei confronti dell'appellante le condizioni per il raddoppio del pagina 12 di 13 contributo unificato ai sensi dell'art. 13 co. 1 quater d.P.R. 115/02.
Firenze, camera di consiglio del 29 ottobre 2025.
Il Presidente est. Carlo Breggia
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
pagina 13 di 13
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
TERZA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, TERZA SEZIONE CIVILE, in persona dei Magistrati:
Carlo Breggia Presidente relatore
Marco Cecchi Consigliere
Antonio Picardi Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 619/2022 promossa da:
(cf: ), con il patrocinio Parte_1 P.IVA_1 dell'Avv. DAVID FALTONI;
PARTE APPELLANTE nei confronti di
(cf/PI: , con il patrocinio Controparte_1 P.IVA_2 dell'Avv. EMILIANO BARTOLOZZI;
PARTE APPELLATA
avverso la sentenza n. 190/2022 emessa dal Tribunale di Arezzo e pubblicata il 28/03/2022
CONCLUSIONI
In data 28.1.2025 la causa veniva posta in decisione sulle seguenti conclusioni:
Per la parte appellante:
Voglia la Corte di Appello adita, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, previa valutazione positiva dell'ammissibilità del gravame, nel merito, con richiamo a tutte le difese, eccezioni e domande svolte in primo grado, che devono intendersi qui integralmente riproposte, Voglia l'Ecc.ma Corte adita in riforma della sentenza impugnata del Tribunale di Arezzo n. 190 del 15.02.2022, pubblicata il 16.02.2022, (doc. A), Giudice dott. Andrea Turturro, nella causa iscritta sub R.G. 3488/2017, in accoglimento del motivo pagina 1 di 13 d'appello spiegato, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione reietta, anche in considerazione delle decadenze in cui è incorsa l'appellata per la tardiva costituzione, rigettare la domanda di condanna al pagamento dei canoni di affitto avanzata dall'appellata , in quanto infondata nell'an e nel quantum. Controparte_2
Per la parte appellata:
Voglia la Corte di Appello Adita, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione:
- confermare la sentenza di primo grado (n. 190/2022 del Tribunale di Arezzo del 16.2.2022).
- con vittoria di compensi e spese, oltre iva e cap e distrazione dei compensi in favore dell'avv. Bartolozzi che si dichiara antistatario.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
*
1. Il Tribunale di Arezzo, con sentenza n. 190/2022 pubblicata il 28/03/2022, ha così deciso:
- revoca il decreto ingiuntivo opposto;
- condanna al pagamento, nei confronti di Parte_2 dell'importo di € 5.120,00, oltre interessi dal dovuto al Controparte_1 saldo;
- compensa per la metà le spese di lite;
- condanna l'opponente al pagamento della restante metà delle spese di lite, che liquida in € 1857,50 per compensi, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
1.1 (di qui innanzi anche solo aveva Controparte_1 CP_1 ottenuto in danno di (di qui innanzi anche solo Parte_1 [...]
) il decreto ingiuntivo n. 1005/2017 di € 10.350,00. Parte_1
L'ingiunzione era stata emessa sulla base di un assegno emesso da in Parte_1 favore di CP_1
1.2 aveva opposto l'ingiunzione. Parte_1
Fra le parti era stato stipulato nel 2016 un contratto di affitto di azienda, in base al quale, per quanto interessi, l'affittuaria era tenuta a pagare alla concedente Parte_1 CP_1 un canone mensile di € 1.403,00 al lordo d'iva.
[...]
pagina 2 di 13 La durata era stata pattuita in tre anni, dal 1.4.2016 al 31.3.2019, ma era intervenuta una risoluzione per mutuo consenso a far data dal 31.12.2016, con immediata riconsegna dell'azienda.
L'opponente aveva dunque eccepito di avere pagato tutti i canoni dovuti per il periodo in cui il contratto era stato in vigore.
Quanto all'assegno di € 10.350,00, aveva sostenuto d'averlo consegnato “a garanzia” al momento di stipulare il contratto e che esso, dunque, avrebbe dovuto essere restituito al momento dello scioglimento pattizio.
Infine, aveva sostenuto d'avere pagato bollette di utenze per il periodo successivo alla risoluzione, maturando crediti che si riservava di quantificare: «[…] il sig. nulla ebbe ad CP_1 eccepire, richiedere o contestare, anzi, lo stesso si impegnò ad effettuare quanto prima la voltura delle utenze e a rimborsare al tutte quelle somme che avesse Parte_1 pagato per utenze e altro anche in conseguenza degli eventuali ritardi nelle volture stesse;
invece, contrariamente agli impegni assunti la società non ha CP_1 immediatamente proceduto alle volture e, quindi, le fatture sono continuate ad arrivare alla società 'Bar anche dopo il 31/12/16, e, pertanto, le Parte_1 Parte_1 Pt_2 ha dovute pagare e si riserva di quantificare l'importo totale e chiederne l'integrale ristoro oltre agli interessi. […]» (atto di citazione ex art. 645 c.p.c., pag. 5).
Queste le conclusioni rassegnate:
Piaccia all'Ecc.mo Tribunale di Arezzo, in composizione monocratica, adversis reiectis,
A) in via preliminare: sospendere la provvisoria esecutività al decreto ingiuntivo opposto per i motivi sopra esposti e comunque perché l'opposizione è fondata su prova scritta e di pronta soluzione oltre al pregiudizio grave ed irreparabile che può provocare l'esecuzione forzata, all'odierno opponente, per quanto sopra riportato;
B) nel merito: a) in tesi: revocare e dichiarare nullo e/o inefficace il decreto ingiuntivo n. 1005//2017 pronunciato, su richiesta della società '' ' dal Tribunale di Arezzo in data Controparte_1
03 luglio 2017 nei confronti della società ' ' per Parte_2 tutte le ragioni sopra esposte;
b) accertare e dichiarare non dovute le somme così come quantificate dalla società ' '' nel ricorso-decreto opposto Controparte_1
c) accertata e dichiarata la responsabilità aggravata della società ' CP_1 Controparte_1
', condannare quest'ultima al risarcimento del danno nei confronti della società
[...]
'''Bar nella misura che sarà ritenuta di giustizia in Parte_1 Parte_1 Pt_2
pagina 3 di 13 via equitativa ex art. 1226 c.c.;
1.3 si era costituita per resistere alla opposizione. CP_1
Aveva dedotto d'essere creditrice,
1.3.a per canoni, di € 6.523,00, e, in particolare:
- aprile 2016, limitatamente alla somma di euro 253,00;
- maggio 2016, limitatamente alla somma di euro 353,00;
- giugno 2016, limitatamente alla somma di euro 305,00;
- settembre, ottobre, novembre e dicembre 2016, intero importo di € 1.403,00 mensili.
1.3.b per danni subiti dall'immobile, di € 9.960,00;
1.3.c per quote condominiali non pagate dall'affittuaria, di € 100,00.
1.4 Il Tribunale, sulla scorta dell'istruttoria documentale, ha:
1.4.a riconosciuto il credito per canoni, diminuendolo a € 5.120,00: a tal fine, ha riscontrato che i pagamenti dimostrati da non dimostravano affatto, come Parte_1 questa pretendeva, l'integrale pagamento;
ma che, rispetto alla richiesta, il credito era inferiore, per effetto di un bonifico relativo all'intero canone di dicembre 2016, così che il credito scemava a € (6.523,00 – 1.403,00=) 5.120,00;
1.4.b escluso che fosse stato provato il credito per la quota condominiale e per i danni all'immobile;
1.4.c dichiarato inammissibile la domanda che aveva proposto in Parte_1 relazione alle bollette pagate per il periodo successivo alla risoluzione, perché essa era stata inserita solo nella 1^ memoria ex art. 183 co. 6^ c.p.c., la quale, però, era stata depositata tardivamente: «[…] Ed infatti la memoria ex art. 183, sesto comma, n. 1 c.p.c., all'interno della quale era contenuta la anzidetta domanda, è stata depositata in un momento ampiamente successivo (12.3.2018) rispetto allo spirare del termine perentorio di trenta giorni, decorrenti dalla udienza nella quale esso era stato concesso (23.1.2018), di talché
l'emendatio libelli è senz'altro tardiva. […]» (sent., pag. 7).
2. Con atto di citazione, regolarmente notificato, Parte_1
(di seguito anche appellante) ha convenuto in giudizio, innanzi questa Corte
[...]
pagina 4 di 13 di Appello, la (di seguito anche appellata), Controparte_1 proponendo gravame avverso la suddetta sentenza con un motivo unico, anche se articolato in due ben distinti profili.
2.1 In primo luogo, l'appellante contesta l'importo determinato dal giudice quale debito per canoni scaduti.
2.1.a A suo avviso, infatti, il primo giudice non ha tenuto conto che, ai sensi dell'art. 4 del contratto, aveva dato a a titolo di cauzione, un assegno di € Parte_1 Parte_3
3.450,00, somma per la quale la concedete aveva rilasciato, nella stessa scheda negoziale, rituale quietanza.
Tale somma doveva essere restituita dalla concedente e, dunque, avrebbe dovuto essere detratta dall'ammontare dei canoni non pagati.
Il Tribunale, per contro, non l'aveva fatto, invertendo l'onere della prova, nel senso che, anziché prendere atto della quietanza, aveva sostenuto che spettava alla affittuaria dimostrare che l'assegno era stato incassato.
Né era vero, come pure affermato dal primo giudice, che l'assegno non era leggibile, essendo individuabili gli elementi rilevanti del titolo.
2.1.b Inoltre, sempre in atti (allegato 3 all'opposizione a decreto ingiuntivo), era la prova dell'avvenuto pagamento di € 250,00, quale caparra confirmatoria, da imputare al primo canone di affitto di aprile 2016, il quale, pertanto, era da considerarsi integralmente saldato.
In definitiva, l'importo di € 5.120,00 stabilito in prime cure si doveva ridurre a €
(5.120,00 – 3.450,00 – 250,00=) 1.420,00.
2.2 In secondo luogo, l'appellante ha chiesto che si riconoscesse il credito dell'affittuaria, di € 1.833,09, per la ripetizione di bollette pagate per il periodo successivo alla risoluzione consensuale.
Il Tribunale aveva reputato inammissibile questa domanda, considerandola proposta con la 1^ memoria ex art. 183 co. 6^ c.p.c., non accorgendosi che essa era stata presentata già con l'atto di opposizione.
Per tali ragioni è stata pertanto formulata dall'APPELLANTE richiesta di riforma della sentenza gravata in accoglimento delle conclusioni come in epigrafe trascritte con condanna della controparte alla rifusione delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
pagina 5 di 13 3. Radicatosi il contraddittorio, , nel Controparte_1 costituirsi in giudizio, ha contestato, perché infondate, le censure mosse da parte appellante nei confronti della sentenza impugnata, della quale ha chiesto per contro la conferma con vittoria delle spese anche in questo grado di giudizio.
4. Con ordinanza resa in prima udienza, dopo un primo rinvio ex art. 309 c.p.c., il
31.1.2024 è stata rigettata istanza inibitoria dell'appellante ed è stata delegata mediazione, svoltasi con esito negativo.
Con ordinanza del 18.7.2024 è stata dichiarata inammissibile la reiterata istanza inibitoria.
Infine, la causa è stata trattenuta in decisione in data 28.1.2025, sulle conclusioni delle parti, precisate come in epigrafe trascritte, a seguito di trattazione scritta, con i termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
***
L'appello è infondato e va respinto.
5. La somma di € 3.450,00 non può essere scomputata.
5.1 Il Tribunale ha sul punto così motivato:
Quanto, infine, all'assegno menzionato da nel proprio atto di Parte_1 opposizione (assegno n. 0900147134-03), oltre al fatto che esso non risulta in alcun modo leggibile (v. all. 3 all'atto di opposizione, pag. 10), non vi è effettivamente alcuna prova del suo incasso da parte dell'odierna opposta (prova che agevolmente l'opponente avrebbe potuto fornire, depositando copia del proprio estratto conto). Deve quindi confermarsi
l'importo sopra indicato.
5.2 Obietta l'appellante che l'assegno è invece leggibile, e che, comunque, essendo stata rilasciata quietanza dall'affittuaria in seno al contratto, nessun'altra prova era richiesta a
[...]
, così che il Tribunale avrebbe invertito l'onere della prova. Parte_1
pagina 6 di 13 Non si può concordare.
5.2.a L'opponente ha depositato i documenti allegati all'atto di citazione introduttivo, che sono tutti cartacei, in un unico file, che ne contiene la scansione consecutiva, che si sviluppa per diciannove pagine.
Secondo l'indicazione del Tribunale, non contestata, il documento de quo sarebbe riprodotto a pagina dieci (v. all. 3 all'atto di opposizione, pag. 10).
Quella produzione è stata ripetuta in appello da
[...]
e il documento è assolutamente inintelligibile. Parte_1
Lo si riproduce qui a lato.
L'onere di ridepositare i documenti di primo grado incombe sulla parte che, sollecitandone una rivalutazione da parte del giudice d'appello, intenda avvalersene. È corollario di questo principio che il documento deve essere depositato, a cura della parte, in un formato che consenta di essere compreso, onere che l'appellante non ha assolto.
Il giudizio del Tribunale sulla illeggibilità del documento va dunque confermato.
5.2.b Il precedente rilievo, tuttavia, non esaurisce il motivo, perché esso si fonda anche,
e principalmente, sul tenore del contratto, ove si legge (pag. 3):
A garanzia dell'osservanza di tutte le obbligazioni assunte con il presente contratto
l'affittuario dichiara:
A) di avere versato al concedente la somma complessiva di euro 3.450,00 … a titolo di deposito cauzionale. Detto deposito, per espressa transattiva convenzione tra le parti non sarà produttivo di interesse alcuno in favore dell'affittuario. Tale somma verrà restituita al momento della cessazione del presente contratto, previa decurtazione degli eventuali danni cagionati dalla parte affittuaria all'azienda locata e previo recupero di tutte quelle eventuali somme delle quali la parte affittuaria risulti debitrice nei confronti della parte concedente …
Sicché, a detta dell'appellante, la quietanza la esentava dal fornire ulteriore prova del versamento di quella somma, così che, anche esclusa forza probatoria al documento che riprodurrebbe l'assegno, era semmai la concedente che avrebbe dovuto sovvertire il significato della quietanza.
pagina 7 di 13
5.2.c Tuttavia, l'appellante non tiene conto che né nell'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, né all'udienza di prima comparizione, aveva opposto in Parte_1 compensazione (impropria) il credito restitutorio della caparra.
Invano si cerca una qualche allegazione che riguardi il versamento della somma di €
3.450,00 di cui parla la clausola trascritta e che faccia valere quel credito restitutorio.
La difesa di , per contro, si basava tutta sull'avvenuto pagamento dei Parte_1 canoni;
e sul diverso assegno di € 10.350,00, che era stato posto a fondamento del ricorso monitorio e che era collegato ad altra clausola del contratto, inerente la garanzia del diverso obbligo dell'affittuaria di prestare, entro il 31.7.2016, fideiussione.
Più esattamente, l'assegno in questione era indicato, assieme ad altri, quale pagamento di canoni (pag. 3: «[…] nella vigenza di tale contratto, ha regolarmente pagato tutti i canoni di locazione da aprile 2016 a dicembre 2016 come da […] assegno n 0900147134-03 tratto su banca di GH e IA e incassato da il 15/04/2016 […]»). CP_1
Solo nella sua 1^ memoria ex art. 183 co. 6^ c.p.c., l'opponente, non senza sorprendere il contraddittorio, ha menzionato l'assegno de quo quale oggetto di “cauzione”, nei seguenti termini (pagg. 2-3, sottolineatura di chi scrive):
Part né tanto meno [ ha dato la prova che la copia dell'assegno emesso dal CP_1
71 di euro 3.450,00 , poi girato e incassato dalla , non sia andato a buon fine , CP_1 perché evidentemente è vero quanto affermato da parte attrice ovvero che tutto quanto prodotto in atti corrisponde al vero … inoltre, e in merito all'assegno di euro 3.450,00 tratto su Banca di GH si fa presente che è riportato anche nel contratto di affitto di azienda che veniva consegnato dall'affittuario all'affittante tale titolo, quindi, sostenere che è stato emesso prima della data dei fatti è assurdo visto che non c'erano mai stati precedenti rapporti d'affare tra le parti e, comunque, nella copia prodotta è chiaramente riportata la girata della per l'incasso e non c'è apposta nessuna dicitura di alcun tipo ne CP_1 tanto meno di non pagato e ciò sta a significare che l'assegno è andato a buon fine.
Occorre allora considerare che:
5.2.c.i L'allegazione contenuta nella 1^ memoria ex art. 183 co. 6^ c.p.c. è inefficace, dal momento che, come il Tribunale ha già correttamente rilevato, essa è stata depositata il
12.3.2018, ossia ben dopo lo scadere del termine perentorio di trenta giorni assegnato alla udienza del 23.1.2018.
pagina 8 di 13
5.2.c.ii Sicché, il documento de quo (assegno di € 3.450,00), a dispetto della sua scarsa intellegibilità, è stato valutato dal Tribunale nei soli limiti in cui poteva essere fatto, ossia a suffragio di una eccezione di pagamento (dei canoni), unica a essere sollevata dalla parte e, comunque, rilevabile di ufficio.
La somma documentata con l'assegno, infatti, non era in alcun modo collegabile al deposito cauzionale oggetto della clausola sopra riportata:
5.2.c.ii.1 sia perché quella clausola non faceva alcun riferimento ad assegni e, inoltre, era del tutto distinta e autonoma da quella concernente l'assegno di oltre 10mila euro che aveva fondato l'ingiunzione;
5.2.c.ii.2 sia perché il documento, di per sé solo, non poteva supplire al difetto originario di allegazione della parte (su questo, cfr Cass. sez. 3^ civ. 21.3.2013 n. 7115): il
Tribunale non avrebbe potuto desumere dall'assegno, in difetto di una pur minima allegazione corrispondente, che la parte stava deducendo il diritto alla restituzione della cauzione;
5.2.c.ii.3 sia perché, comunque, la parte aveva indicato inizialmente quell'assegno come mezzo di pagamento dei canoni.
5.2.c.iii Il Tribunale, quindi, non poteva valutare il documento se non ai fini della verifica dell'avvenuto pagamento dei canoni;
e, in modo corretto, così lo ha valutato, giustamente ponendo a carico di a quel punto, l'onere di dimostrare Parte_1
l'incasso della somma, che, in quella prospettiva (ossia quella del pagamento dei canoni), non poteva trarsi dalla quietanza (che non riguardava un pagamento di canone); onere non adempiuto, sia per la qualità del documento, sia per l'assenza di altre prove, pur agevolmente alla portata dell'opponente (prova che agevolmente l'opponente avrebbe potuto fornire, depositando copia del proprio estratto conto).
5.2.c.iv Il fatto sul quale si fonda il motivo di appello, ossia la corresponsione del deposito cauzionale, e, dunque, il diritto di di riavere indietro la somma, è Parte_1 stato per la prima volta adombrato, neppure in modo chiaro (quanto a volontà di esigere la restituzione, visto che la generica conclusione resta la seguente: “b) accertare e dichiarare non dovute le somme così come quantificate dalla società ' Controparte_1
'' nel ricorso-decreto opposto oltre a quanto aggiunto in comparsa di costituzione”),
[...] tardivamente, ossia dopo lo scadere del termine perentorio di cui all'art. 183 co. 6^ n. 1) c.p.c.-
pagina 9 di 13 Esso, con la relativa eccezione, non poteva, né può ritenersi ammissibile, per tre ragioni distinte, ancorché convergenti.
5.2.c.iv.1 Si tratta di una eccezione riconvenzionale, per la prima volta proposta dopo le preclusioni assertive: infatti, deduce, pur se al solo fine di paralizzare la Parte_1 domanda avversaria, un fatto che, di per sé, non modifica o estingue il diritto della controparte, ma che attribuisce all'eccipiente un autonomo e diverso diritto contrapposto, che si risolve in un autonomo credito, che viene chiesto di portare a deconto del debito per canoni.
L'eccezione riconvenzionale, per sua natura, implica l'ampliamento dell'ambito del dibattito processuale, in quanto richiede al giudice di conoscere ed eventualmente accertare l'esistenza di un diverso diritto (in questo caso, del diritto dell'affittuaria alla restituzione del deposito cauzionale).
Tale ampliamento del dibattito processuale, però, deve considerarsi, nel momento in cui
è stato effettuato (1^ memoria tardiva), precluso, con impossibilità di sindacato da parte del giudice: dopo lo scadere del primo termine previsto dall'art. 183 co. 6^ c.p.c., infatti, non si possono più introdurre fatti (principali) e collegati diritti, diversi da quelli già acquisiti (cfr, a es., Cass. sez. 3^ civ. ord. 13.2.2024 n. 3920 rv 670114-01).
5.2.c.iv.2 Si tratta, inoltre, di una eccezione che, al contrario di quella di pagamento, non è rilevabile di ufficio e, dunque, doveva essere proposta tempestivamente.
Infatti, il diritto alla restituzione, dopo la risoluzione consensuale del contratto, del deposito cauzionale di € 3.450,00, è un diritto potestativo dell'affittuario, nel senso che il relativo esercizio è rimesso alla sua sola iniziativa, alla quale il giudice non può supplire.
5.2.c.iv.3 Come si è già constatato, non si è limitata a dedurre Parte_1 tardivamente il fatto sul quale fondava il diritto alla restituzione, ma, nel far ciò, ha bruscamente cambiato la sua tesi difensiva, non semplicemente modificando le tesi giuridiche, ma, per l'appunto, sovvertendo il quadro dei fatti: quello che inizialmente era stato dedotto quale pagamento del canone, diventava poi una cauzione che doveva essere restituita.
Una simile condotta, in quanto da collocarsi nell'ambito dell'abuso dello strumento processuale, deve considerarsi intrinsecamente inefficace.
5.2.d Il controcredito dipendente dal deposito cauzionale di cui alla clausola contrattuale già trascritta, dunque, non può essere valutato in questo processo d'appello.
pagina 10 di 13 6. Neppure può decurtarsi la somma di € 250,00 versata quale caparra confirmatoria al momento di sottoscrivere, presso l'agenzia immobiliare, la proposta di affitto.
A tacere, anche in questo caso, dall'assenza di qualsiasi tempestiva allegazione, sta di fatto che la invocata clausola n. 8 della proposta (diciottesima pagina delle diciannove che compongono il materiale istruttorio della parte, come già menzionato) attesta che la somma è stata versata a titolo di caparra (e non anche di anticipo sul primo canone, come erroneamente sostiene l'appellante) all'agente immobiliare.
Il successivo art. 9 detta il regime della caparra: immediata restituzione in caso di mancata accettazione dell'affittuaria; restituzione, detratto un importo pari al 10% in favore dell'agente, in caso di rinuncia del proponente o di sue inesatte informazioni;
acquisizione da parte della parte concedente ex art. 1385 c.c., ove avesse rinunciato dopo Parte_1
l'accettazione; diritto al doppio della caparra ex artt. 1385 c.c. nel caso inverso.
In nessun caso era prevista l'imputazione a canone.
In conclusione, poiché la somma fu consegnata all'agente immobiliare (senza alcuna prova, neppure logica, che sia stata incassata dalla concedente) e poiché essa aveva mera funzione di caparra confirmatoria, la pretesa odierna dell'appellante è, a tacer d'altro, infondata.
7. Correttamente il Tribunale ha giudicato tardiva la richiesta di valutare in favore di
[...]
71 quanto pagato per bollette relative a periodo successivo alla risoluzione Parte_1 consensuale e alla riconsegna.
L'appellante non contesta che la sua 1^ memoria sia stata depositata tardivamente, come il Tribunale ha rilevato (secondo valutazione che s'è già avuto modo di riscontrare positivamente), ma sostiene di avere dedotto quel tema sin dall'atto di citazione ex art. 645
c.p.c.-
Questa asserzione non corrisponde alla verità, perché nell'atto di citazione originario, come si è già avuto modo di rilevare in precedenza (supra, § 1.2), la questione delle bollette era stata dedotta in modo del tutto generico e, soprattutto, con la esplicita riserva di formulare una successiva quantificazione e richiesta (e, pertanto, le ha dovute pagare e si riserva di quantificare l'importo totale e chiederne l'integrale ristoro oltre agli interessi).
pagina 11 di 13 Questa formulazione, come ovvio, non vale a incardinare alcuna eccezione o domanda e ciò sia per la genericità della formulazione, restando non specificato il controcredito, sia per la volontà della parte di riservare a un'altra sede la richiesta.
L'eccezione, anche in questo caso non rilevabile di ufficio, perché corrispondente a un diritto potestativo della parte (quello di chiedere o meno la restituzione dell'indebito), è stata dunque formulata tardivamente.
8. Al rigetto dell'appello consegue, a carico di 71, l'onere delle spese del Parte_1 grado.
Esse, in difetto di nota, si liquidano in base al D.M. 55/2014, come modificato dal D.M.
147/2022, §§ 12 e 25 bis, parametri medi, valore di causa pari alle somme contestate con l'appello (scaglione sino a € 5.200,00).
Pertanto: € 536,00 fase 1, € 536,00 fase 2, € 992,00 fase 3 (anche inibitoria), € 851,00 fase 4 ed € 567,00 fase della negoziazione, in tutto € 3.482,00, oltre accessori di legge, da distrarsi, peer rituale istanza in atti, in favore del procuratore antistatario.
Sussistono infine le condizioni per il raddoppio del contributo unificato.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Firenze, sezione terza civile, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza disattesa, così provvede:
1. rigetta l'appello proposto da nei Parte_1 confronti di avverso la sentenza n. 190/2022 emessa Controparte_1 dal Tribunale di Arezzo e pubblicata il 28/03/2022;
2. condanna a rimborsare a Parte_1 [...]
le spese processuali del presente grado, che liquida in Controparte_1 complessivi € 3.482,00 per compensi professionali di avvocato, oltre al 15% per rimborso forfettario di spese generali, non-ché oltre cap e iva secondo legge, da pagarsi in favore del procuratore antistatario Avv. EMILIANO BARTOLOZZI;
3. dà atto che ricorrono nei confronti dell'appellante le condizioni per il raddoppio del pagina 12 di 13 contributo unificato ai sensi dell'art. 13 co. 1 quater d.P.R. 115/02.
Firenze, camera di consiglio del 29 ottobre 2025.
Il Presidente est. Carlo Breggia
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
pagina 13 di 13