TAR Roma, sez. 5T, sentenza 09/04/2026, n. 6370
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Ordinanza presidenziale 27 giugno 2023
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Decreto cautelare 30 giugno 2023
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Ordinanza cautelare 3 agosto 2023
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Sentenza 9 aprile 2026

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  • Rigettato
    Illegittimità dell’art. 9-ter D.L. 78/2015 per contrasto con la Direttiva 2014/24/UE, Carta dei diritti fondamentali UE, CEDU, TUE e TFUE; Violazione Costituzione; Violazione principio certezza diritto e legittimo affidamento; Violazione L. 241/1990; Violazione D.Lgs. 50/2016; Eccesso di potere.

    La Corte Costituzionale ha ritenuto il meccanismo del payback ragionevole e proporzionato per la razionalizzazione della spesa sanitaria, configurandolo come un contributo solidaristico giustificato dall'esigenza di tutelare la salute in un contesto finanziario critico. Ha escluso la violazione dell'art. 41 Cost. e dell'art. 23 Cost. (riserva di legge rispettata) e degli artt. 2 e 117 Cost. in relazione all'art. 1 Prot. Add. CEDU, escludendo la violazione del principio di irretroattività e dell'affidamento.

  • Rigettato
    Illegittimità costituzionale dell’art. 9-ter D.L. 78/2015 per violazione artt. 3, 9, 23, 32, 53, 117 Cost.; Violazione art. 1 Prot. Add. CEDU e art. TUE; Irragionevolezza e irrazionalità del payback; Violazione principio capacità contributiva, progressività tributo e irretroattività.

    La Corte Costituzionale ha ritenuto che la disciplina censurata rispetta la riserva di legge ex art. 23 Cost., individuando i soggetti, l'oggetto della prestazione e le procedure. Ha escluso la violazione dell'art. 3 Cost. per irragionevolezza e dell'art. 53 Cost. poiché il meccanismo è connesso alla capacità contributiva degli operatori economici.

  • Rigettato
    Violazione principio ragionevolezza; Violazione e falsa applicazione artt. 1, 2, 7-bis-17-ter, 19, 19-ter e 26 D.P.R. 633/1972.

    Il Tribunale ha rilevato che lo ius superveniens (art. 9, comma 1, d.l. n. 34/2023) consente alle aziende di detrarre l'IVA, garantendo il rispetto del principio di neutralità.

  • Rigettato
    Violazione art. 9 ter D.L. 78/2015; Violazione divieto retroattività; Violazione artt. 3, 32, 41, 97 Cost.; Violazione principi collaborazione e buona fede; Violazione artt. 1, 3, 6, 7 L. 241/1990; Violazione art. 6 TUE, art. 41 Carta Diritti Fondamentali UE; Eccesso di potere.

    Il Tribunale ha ritenuto che la definizione del tetto di spesa nel 2019 per gli anni 2015-2018, pur ex post, è ragionevole e idonea a garantire l'equità tra le Regioni. Ha altresì chiarito che la fatturazione deve distinguere il costo del bene da quello del servizio, e che eventuali errate contabilizzazioni a livello aziendale non inficiano la legittimità degli atti statali. La mancanza di partecipazione è esclusa dall'art. 13 L. 241/1990. Non sussistono deficit di trasparenza o difetto di istruttoria/motivazione.

  • Inammissibile
    Vizi propri degli atti regionali: mancata comunicazione avvio procedimento, contrasto con linee guida, carenza documentazione, mancanza trasparenza e verificabilità.

    Il Tribunale ha dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, ritenendo che le controversie relative agli atti regionali di determinazione dell'importo soggetto a ripiano rientrino nella competenza dell'Autorità giudiziaria ordinaria. Gli atti regionali sono considerati di natura meramente attuativo-esecutiva, privi di discrezionalità, e riguardano un rapporto paritario tra l'amministrazione e l'impresa.

  • Rigettato
    Illegittimità sulla scorta delle medesime censure formulate con il ricorso introduttivo.

    Le censure sono state rigettate in quanto la Corte Costituzionale ha ritenuto la normativa di riferimento ragionevole e proporzionata, escludendo violazioni di principi costituzionali ed eurounitari. La giurisprudenza ha altresì chiarito che il payback non altera l'esito delle gare pubbliche né incide sulla concorrenza.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Roma, sez. 5T, sentenza 09/04/2026, n. 6370
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
    Numero : 6370
    Data del deposito : 9 aprile 2026
    Fonte ufficiale :

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