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Sentenza 26 maggio 2025
Sentenza 26 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 26/05/2025, n. 883 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 883 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2025 |
Testo completo
N. 18635/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott.ssa Serafina Aceto Giudice dott.ssa Valentina Giuditta Soria Giudice Rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 18635/2024 promossa da:
, (C.F. Parte_1 C.F._1
e
, (C.F. ) Parte_2 C.F._2
entrambi elettivamente domiciliati in VIA TOLMINO N. 7 10141 TORINO presso lo studio dell'avv.
DE FRANCESCO STEFANIA che li rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio in Parte_1 Parte_2
TORINO il 19.09.2004. Per_ Dal matrimonio sono nate le figlie: il 28.12.2006 e il 24.09.2010. Per_2
Con ricorso depositato il 29/07/2024 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi e congiuntamente, ai sensi dell'art. 473 bis 49 c.p.c., la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
pagina 1 di 3 I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di separazione personale dei coniugi è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c.
Vi è accordo economico e le condizioni relative alla prole minorenne rispondono al prevalente interesse della stessa, il cui ascolto è manifestamente superfluo ed in ogni caso non necessario ex art. 473-bis.4 c.p.c.
Atteso che le parti con il ricorso introduttivo hanno altresì chiesto la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio ai sensi dell'art. 473-bis.49 c.p.c. formulando le condizioni relative a tale domanda che non risulta allo stato procedibile non essendo decorso il termine di cui all'art. 3, n. 2 lett.b) L. 898/1970 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo con separata ordinanza, al fine di verificare il decorso del termine di cui all'articolo 3 n. 2 lett.b) L. 898/1970 - sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi ovvero ai sensi dell'art. 127 ter co. 5 c.p.c. dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito delle note scritte – il passaggio in giudicato della sentenza di separazione e la sussistenza degli ulteriori presupposti per l'accoglimento della domanda di divorzio.
Spese di lite al definitivo
P.Q.M.
Il Tribunale, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la separazione personale tra e Parte_1 Parte_2
.
[...]
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di TORINO di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
OMOLOGA gli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
PRENDE ATTO che i coniugi vivranno separati con l'obbligo di reciproco rispetto.
PRENDE ATTO che il sig. si è già allontanato dalla casa coniugale portando con Parte_2 sé tutti i suoi effetti personali. Per_ PRENDE ATTO che la figlia è maggiorenne ma non autonoma economicamente e che continuerà
a vivere presso la madre.
DISPONE l'affidamento congiunto di ad entrambi i genitori con collocazione principale e Per_2 residenza anagrafica presso la madre.
DISPONE che il padre tenga con sé la figlia concordando giorni e orari con la medesima e con la madre in ragione degli impegni lavorativi, scolastici ed extra scolastici della figlia, e in difetto di accordo, con le seguenti modalità: - a weekend alternati dal venerdì dall'uscita di scuola fino alla domenica sera alle ore 19.30; - un pomeriggio alla settimana dall'uscita di scuola fino al mattino successivo in cui verrà riaccompagnata a scuola nelle settimane in cui la figlia starà il weekend con il papà; - due pomeriggi alla settimana dall'uscita di scuola fino al mattino successivo in cui verrà riaccompagnata a scuola nelle settimane in cui la figlia starà il weekend con la madre;
- ad anni alterni durante le vacanze Natalizie il periodo dal 24 dicembre al 30 dicembre ed il periodo dal 31 dicembre al 6 gennaio;
- metà del periodo pagina 2 di 3 di vacanze pasquali comprendenti un anno il giorno di Pasqua e l'anno successivo il lunedì di Pasquetta;
- ad anni alterni tutte le altre festività, comprensive dei cosiddetti ponti e dei compleanni- tre settimane, anche non consecutive, durante il periodo di vacanze estive da concordarsi, in mancanza di accordo dall'1 al 16 agosto negli anni pari e dal 16 al 31 agosto negli anni dispari (oltre ad una settimana negli altri mesi estivi); - entrambi i genitori, entro il 31 maggio di ogni anno, dovranno comunicare all'altro il periodo in cui intendono trascorrere le vacanze estive con le figlie, e non appena possibile, indirizzi e recapiti dell'eventuale luogo di villeggiatura.
DISPONE che, la casa coniugale sita in Torino, Corso Racconigi n. 164, di proprietà esclusiva della Per_ signora resterà a Lei assegnata che continuerà a viverci con le figlie e . Parte_1 Per_2
DISPONE che il Sig. versi alla signora a titolo di Parte_2 Parte_1 Per_ contributo al mantenimento per le figlie e , l'importo mensile di € 500,00 (€ 250,00 per Per_2 ciascuna figlia) rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat (detto importo è stato così determinato nella minore somma di euro 250,00 per ciascuna figlia in ragione della definizione di ogni questione economico patrimoniale tra le parti). Le spese straordinarie, mediche, scolastiche e sportive (debitamente documentate) sostenute per le figlie verranno suddivise tra i coniugi nella misura del 50% e rimborsate al genitore che avrà sostenuto l'esborso sulla base del Protocollo d'intesa applicato dal Tribunale di Torino.
PRENDE ATTO che le parti concordano che il conto corrente cointestato presso la banca Ing Lease e il libretto postale cointestato verranno estinti.
PRENDE ATTO che i coniugi dichiarano di rinunciare a richieste di mantenimento reciproco.
PRENDE ATTO che i coniugi, con la sottoscrizione delle presenti condizioni dichiarano di non aver null'altro a pretendere l'uno nei confronti dell'altro avendo già definito ogni altra questione fatta eccezione per gli obblighi indicati nelle presenti condizioni.
PRENDE ATTO che i ricorrenti, con la sottoscrizione del presente ricorso, dichiarano altresì di non volersi riconciliare e di volersi avvalere della facoltà di sostituire l'udienza di comparizione delle parti col deposito di note sintetiche di trattazione scritta.
PRENDE ATTO che le parti concordano che l'assegno unico verrà percepito interamente dalla sig.ra
Pt_1
PROVVEDE con separata ordinanza per la rimessione della causa sul ruolo e la prosecuzione del giudizio.
SPESE al definitivo.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 23/05/2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott.ssa Valentina Giuditta Soria Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott.ssa Serafina Aceto Giudice dott.ssa Valentina Giuditta Soria Giudice Rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 18635/2024 promossa da:
, (C.F. Parte_1 C.F._1
e
, (C.F. ) Parte_2 C.F._2
entrambi elettivamente domiciliati in VIA TOLMINO N. 7 10141 TORINO presso lo studio dell'avv.
DE FRANCESCO STEFANIA che li rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio in Parte_1 Parte_2
TORINO il 19.09.2004. Per_ Dal matrimonio sono nate le figlie: il 28.12.2006 e il 24.09.2010. Per_2
Con ricorso depositato il 29/07/2024 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi e congiuntamente, ai sensi dell'art. 473 bis 49 c.p.c., la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
pagina 1 di 3 I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di separazione personale dei coniugi è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c.
Vi è accordo economico e le condizioni relative alla prole minorenne rispondono al prevalente interesse della stessa, il cui ascolto è manifestamente superfluo ed in ogni caso non necessario ex art. 473-bis.4 c.p.c.
Atteso che le parti con il ricorso introduttivo hanno altresì chiesto la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio ai sensi dell'art. 473-bis.49 c.p.c. formulando le condizioni relative a tale domanda che non risulta allo stato procedibile non essendo decorso il termine di cui all'art. 3, n. 2 lett.b) L. 898/1970 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo con separata ordinanza, al fine di verificare il decorso del termine di cui all'articolo 3 n. 2 lett.b) L. 898/1970 - sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi ovvero ai sensi dell'art. 127 ter co. 5 c.p.c. dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito delle note scritte – il passaggio in giudicato della sentenza di separazione e la sussistenza degli ulteriori presupposti per l'accoglimento della domanda di divorzio.
Spese di lite al definitivo
P.Q.M.
Il Tribunale, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la separazione personale tra e Parte_1 Parte_2
.
[...]
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di TORINO di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
OMOLOGA gli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
PRENDE ATTO che i coniugi vivranno separati con l'obbligo di reciproco rispetto.
PRENDE ATTO che il sig. si è già allontanato dalla casa coniugale portando con Parte_2 sé tutti i suoi effetti personali. Per_ PRENDE ATTO che la figlia è maggiorenne ma non autonoma economicamente e che continuerà
a vivere presso la madre.
DISPONE l'affidamento congiunto di ad entrambi i genitori con collocazione principale e Per_2 residenza anagrafica presso la madre.
DISPONE che il padre tenga con sé la figlia concordando giorni e orari con la medesima e con la madre in ragione degli impegni lavorativi, scolastici ed extra scolastici della figlia, e in difetto di accordo, con le seguenti modalità: - a weekend alternati dal venerdì dall'uscita di scuola fino alla domenica sera alle ore 19.30; - un pomeriggio alla settimana dall'uscita di scuola fino al mattino successivo in cui verrà riaccompagnata a scuola nelle settimane in cui la figlia starà il weekend con il papà; - due pomeriggi alla settimana dall'uscita di scuola fino al mattino successivo in cui verrà riaccompagnata a scuola nelle settimane in cui la figlia starà il weekend con la madre;
- ad anni alterni durante le vacanze Natalizie il periodo dal 24 dicembre al 30 dicembre ed il periodo dal 31 dicembre al 6 gennaio;
- metà del periodo pagina 2 di 3 di vacanze pasquali comprendenti un anno il giorno di Pasqua e l'anno successivo il lunedì di Pasquetta;
- ad anni alterni tutte le altre festività, comprensive dei cosiddetti ponti e dei compleanni- tre settimane, anche non consecutive, durante il periodo di vacanze estive da concordarsi, in mancanza di accordo dall'1 al 16 agosto negli anni pari e dal 16 al 31 agosto negli anni dispari (oltre ad una settimana negli altri mesi estivi); - entrambi i genitori, entro il 31 maggio di ogni anno, dovranno comunicare all'altro il periodo in cui intendono trascorrere le vacanze estive con le figlie, e non appena possibile, indirizzi e recapiti dell'eventuale luogo di villeggiatura.
DISPONE che, la casa coniugale sita in Torino, Corso Racconigi n. 164, di proprietà esclusiva della Per_ signora resterà a Lei assegnata che continuerà a viverci con le figlie e . Parte_1 Per_2
DISPONE che il Sig. versi alla signora a titolo di Parte_2 Parte_1 Per_ contributo al mantenimento per le figlie e , l'importo mensile di € 500,00 (€ 250,00 per Per_2 ciascuna figlia) rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat (detto importo è stato così determinato nella minore somma di euro 250,00 per ciascuna figlia in ragione della definizione di ogni questione economico patrimoniale tra le parti). Le spese straordinarie, mediche, scolastiche e sportive (debitamente documentate) sostenute per le figlie verranno suddivise tra i coniugi nella misura del 50% e rimborsate al genitore che avrà sostenuto l'esborso sulla base del Protocollo d'intesa applicato dal Tribunale di Torino.
PRENDE ATTO che le parti concordano che il conto corrente cointestato presso la banca Ing Lease e il libretto postale cointestato verranno estinti.
PRENDE ATTO che i coniugi dichiarano di rinunciare a richieste di mantenimento reciproco.
PRENDE ATTO che i coniugi, con la sottoscrizione delle presenti condizioni dichiarano di non aver null'altro a pretendere l'uno nei confronti dell'altro avendo già definito ogni altra questione fatta eccezione per gli obblighi indicati nelle presenti condizioni.
PRENDE ATTO che i ricorrenti, con la sottoscrizione del presente ricorso, dichiarano altresì di non volersi riconciliare e di volersi avvalere della facoltà di sostituire l'udienza di comparizione delle parti col deposito di note sintetiche di trattazione scritta.
PRENDE ATTO che le parti concordano che l'assegno unico verrà percepito interamente dalla sig.ra
Pt_1
PROVVEDE con separata ordinanza per la rimessione della causa sul ruolo e la prosecuzione del giudizio.
SPESE al definitivo.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 23/05/2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott.ssa Valentina Giuditta Soria Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
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