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Sentenza 22 maggio 2025
Sentenza 22 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 22/05/2025, n. 754 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 754 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
CORTE di APPELLO di BARI
Prima Sezione Civile
La Corte di Appello di Bari, prima sezione civile, raccolta in camera di consiglio, composta dai magistrati:
Dott. Maria Mitola - Presidente
Dott. Emma Manzionna - Consigliere rel./est.
Dott. Alessandra Piliego - Consigliere ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile, in grado di appello, iscritta nel registro generale dell'anno 2023 col numero d'ordine 1566, avverso la sentenza n. 2581/2023 emessa il 20/10/2023 dal Tribunale di
Foggia pubblicata il 24/10/2023, e notificata a il 08/11/2023 promossa da: Controparte_1
con sede legale in Roma alla Piazza Capranica n. 95 in persona del Controparte_1
Presidente del C.d.a. p.t. rappresentata e difesa congiuntamente e disgiuntamente dagli avvocati Gennaro Melchiorre e Camillo Santagata del Foro di Santa Maria C.V., giusta procura in calce del presente atto resa su foglio separato ed elettivamente domiciliata con loro presso la sede operativa/amministrativa della in Caserta al Corso Giannone Controparte_1
n .50,
- appellante principale - nei confronti di
pagina 1 di 28 nato a [...] il [...] e difeso, con facoltà anche Controparte_2 disgiunte, dal prof. avv. Gianpaolo Impagnatiello, e dall'avv. Gianni Cerisano, c.f.
, PEC fax 0881.771905, ed elettivamente C.F._1 Email_1
domiciliato in Bari, Via Abate Gimma 147, presso l'avv. Paola Merico;
- appellato -
e
in persona del Sindaco legale rappresentante p.t., E_
rappresentato e difeso dall'avv. Nino Sebastiano Matassa, elettivamente domiciliato presso il suo studio in Bari, Via Andrea da Bari, 35 ;
- appellante incidentale –
Conclusioni delle parti: All'udienza collegiale del 22.04.2025, svolta mediante trattazione scritta, la causa è stata riservata per la decisione, sulle conclusioni precisate dai difensori delle parti con note scritte inviate telematicamente, da intendersi qui per richiamate e trascritte.
Ragioni in fatto ed in diritto della decisione
Con atto di opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., il ha impugnato le CP_2 ingiunzioni <> n.ri 55502200000038 e 55502200000070 emesse il 12/01/2022
e notificate il 12/02/2022, con cui quale concessionaria del Controparte_1 CP_3
per la riscossione delle entrate comunali tributarie ed extratributarie, gli E_
ha ingiunto il pagamento, rispettivamente, della somma di € 1.108.845,85 e di € 498.571,23 a titolo di recupero delle maggiori indennità di esproprio e di occupazione d'urgenza di aree
PEEP, determinate a seguito di opposizione alla stima con sentenze definitive in relazione ad alcuni terreni ricompresi nel Comparto Edificatorio C1/1 Poggio del Sole-Galluccio, ma appartenenti a soggetti (eredi e , eredi Persona_1 Persona_2 Per_3 CP_3
non aderenti alla Convenzione urbanistica stipulata il 26/11/1999 tra il Persona_4
di ed i proprietari consorziati nel IO “Il Galluccio II”. A CP_3 E_
pagina 2 di 28 base dell'opposizione, contestava la sussistenza di un titolo idoneo a sorreggere l'azione di riscossione, l'an e il quantum del credito preteso per motivi legati alla procedura di esproprio seguita dall'Ente comunale, eccepiva la prescrizione della pretesa creditoria e deduceva, in ogni caso, la propria carenza di legittimazione passiva.
Si costituiva tempestivamente il che, preliminarmente, E_
eccepiva il difetto di giurisdizione del Giudice adito in favore del Giudice amministrativo e l'inammissibilità dell'avversa opposizione per acquiescenza dell'opponente alle note (prot. n.
7033 del 06.06.2017 e prot. n. 8202 del 04.07.2017) su cui si fondava l'ingiunzione, tramite le quali il responsabile di settore aveva quantificato il debito, assumendo la piena legittimità dell'ingiunzione, in quanto emessa in applicazione della regola del perfetto pareggio economico.
Si costituiva, altresì, la la quale chiedeva il rigetto dell'opposizione, Controparte_1 assumendo la legittimità dell'ingiunzione impugnata, l'esclusiva legittimazione dell'ente impositore a contraddire su questioni inerenti la formazione della pretesa creditoria e l'infondatezza dell'avversa eccezione di prescrizione.
Con la impugnata sentenza n.2581/2023, il Tribunale di Foggia, previo rigetto dell'eccezione di difetto di giurisdizione, ha accolto l'opposizione spiegata da e, per Controparte_2
l'effetto, ha annullato le ingiunzioni opposte e condannato il e la Parte_1
in solido tra loro, a rifondere all'opponente le spese di lite, liquidandole in € Controparte_1
1.713 per esborsi ed € 29.154 per compenso professionale, oltre rimborso forfetario per spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge.
Con atto di appello notificato il 06.12.2023, la previa istanza di inibitoria ex Controparte_1 art. 283 c.p.c., ha impugnato detta sentenza in ordine al capo di condanna alle spese di lite, chiedendo per i motivi di seguito indicati, l'accoglimento delle seguenti conclusioni: ”.. accertare e dichiarare, la parziale nullità della sentenza n.. 2581/2023 emessa il 20/10/2023 dal
Tribunale di Foggia nella persona della Dr.ssa M. Angela Marchesiello pubblicata il 24/10/2023, e notificata a il 08/11/2023 nella parte in cui condanna la in solido con il CP_1 Controparte_1
pagina 3 di 28 al pagamento della spese di lite, per violazione dell'art 91 comma 1 E_
c.p.c ; in parziale riforma della sentenza di primo grado in ordine alla disciplina delle spese giudiziali, condannare il sig, al pagamento delle spese, competenze ed onorari del doppio grado Controparte_2 di giudizio in favore di Controparte_1
Con comparsa depositata il 05.01.2025, si è costituito tempestivamente il E_
, il quale ha proposto , per i motivi di seguito indicati, autonomo appello
[...]
incidentale, chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “ in riforma della sentenza di primo grado, rigettare l'opposizione di primo grado condannando l'opponente di primo grado a versare
l'importo ingiunto o il diverso importo ritenuto di giustizia;
sospendere l'esecutività della sentenza nelle more della definizione dell'appello; respingere l'appello proposto in via principale dalla soc.
condannare l'attore in primo grado al pagamento delle spese processuali del doppio grado CP_1
di giudizio in favore del “. E_
Si è costituito, altresì, il quale ha chiesto respingersi le istanze di Controparte_2
sospensione dell'esecutività della sentenza impugnata, perché infondate;
nel merito, ha riproposto ex art.346 c.p.c. le doglianze formulate nell'ambito del secondo motivo di opposizione (inesistenza dei crediti per nullità del decreto di esproprio, insussistenza del credito per sopravvenuta nullità e/o inefficacia dell'art. 9 della Convenzione urbanistica del
26.11.1999; inesistenza del credito azionato per inutilità del decreto di esproprio di aree di proprietà comunale gravate da uso civico;
necessità di rideterminazione del valore di acquisizione del suolo al netto degli oneri di affrancazione;
inopponibilità all'opponente delle sentenze che avevano deciso i giudizi intentati dai signori e nei Per_1 Per_2 Per_4
confronti del;
inammissibilità della richiesta di rimborso degli E_
oneri di occupazione d'urgenza; abnormità dell'importo ingiunto per illegittima imposizione del vincolo di solidarietà e violazione dell'art. 9 Convenzione nonché degli artt. 1292 e 1294
c.c.; erronea determinazione degli interessi), concludendo per il rigetto dell'appello principale e dell'appello incidentale e per la conferma della sentenza impugnata, con condanna dell'appellante principale e di quello incidentale al rimborso delle spese processuali.
pagina 4 di 28 Con ordinanza del 23.04- 04.05.2024, la Corte ha rigettato l'istanza di inibitoria, rinviando la causa per precisazione delle conclusioni e discussione ai sensi dell'art. 281 sexies, concedendo alle parti i termini di legge per il deposito di note conclusionali e repliche.
All'udienza del 22.04.2025 la causa è stata riservata per la decisione ex art.281 sexies c.p.c..
*****
I.A fondamento della decisione, il giudice di primo grado ha disatteso l'eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dall'ente comunale evidenziando che la stessa difesa comunale aveva sostenuto la giurisdizione del G.O. dinanzi al giudice amministrativo nei giudizi promossi da altri consorziati e che, come puntualizzato dall'opponente nella prima memoria ex art. 183, co. VI c.p.c. (in cui vi era stata comunque rinuncia al motivo di opposizione sub IV dell'atto introduttivo), non erano in contestazione questioni relative al rapporto concessorio, non essendo state avanzate domande di risoluzione e/o annullamento parziale della Convenzione del 1999, discutendosi solo della legittimità della pretesa di pagamento di cui all'ingiunzione opposta, dell'effettiva debenza del conguaglio e della concreta quantificazione del credito.
Nel merito, il giudice di prime cure ha rilevato, innanzitutto, che mancasse, nel caso concreto, un atto qualificabile come avviso di accertamento, idoneo a fondare la preannunciata azione di riscossione coattiva, giacchè l'ingiunzione opposta, priva di qualsiasi contenuto sostanziale suo proprio, si fondava sull'esclusivo richiamo per relationem di due atti presupposti (le note comunali del responsabile di settore prot. n. 7033 del 6/06/2017 e prot. n. 8202 del
4/07/2017), che costituivano semplici inviti/diffide al pagamento e cioè “atti paritetici sprovvisti di autonoma valenza provvedimentale” insuscettibili di divenire definitivi per acquiescenza. Tanto non escludeva comunque, l'esame del merito della pretesa creditoria, che, in ogni caso, non era prescritta. Al riguardo, il Tribunale ha ritenuto che
[...]
(il quale non era tra gli originari consorziati in quanto non figura tra i firmatari CP_2
della Convenzione del 1999) era stato attinto, insieme a molti altri soggetti, dalle prefate due note comunali (e poi dalle due ingiunzioni qui opposte) quale “proprietario della ZI SR”, nonché quale “titolare del permesso di costruire” sui lotti n. 9-15-18-19-32-33-34-35-37-42-
pagina 5 di 28 64/S-65/S che la ZI SR (società di cui l'opponente è stato prima socio/co- amministratore e poi liquidatore) aveva acquistato in parte da in Controparte_4
Alabro con contratto di compravendita del 10/05/2006 per notar in parte da Persona_5
con contratto di permuta del 13/11/2006 per notar ed in parte da Persona_6 Per_7
e con ulteriore contratto di permuta del 20/11/2007 per Parte_2 Persona_8
notar . Per_7
Evidente era l'erroneità dei presupposti su cui erano state notificate al in Controparte_2
proprio le due ingiunzioni de quibus: il medesimo non era infatti “proprietario” della predetta società di capitali (nel 2014 sciolta e cancellata dal registro delle imprese), né poteva essere destinatario della richiesta di pagamento quale eventuale titolare del permesso di costruire, perché la richiesta di rimborso non atteneva ad oneri di urbanizzazione, ma a costi di acquisizione delle aree espropriate a terzi. Nemmeno il poteva considerarsi CP_2 avente causa/obbligato in luogo della ZI SR. Ed infatti, l'atto di compravendita per notar del 5/06/2014 -con cui ZI SR aveva successivamente Per_9 trasferito all'odierno opponente la quota di 1/3 di comproprietà limitatamente ai lotti n. 42,
64/S e 65/S- non solo non recava alcuna dichiarazione di accettazione degli obblighi di cui alla Convenzione del 1999 (e ciò a differenza di tutti i contratti stipulati dalla ZI SR che invece contenevano un espresso richiamo agli obblighi, oneri e limitazioni di cui alla predetta Convenzione), ma, anzi, all'art. 3 ultima parte, precisava espressamente che
“restano a carico della società venditrice tutti gli eventuali oneri derivanti dalla convenzione edilizia di cui sopra nei confronti del Comune di e del Parte_1
IO del Comparto denominato Il Galluccio II”. Escluso che fosse mai stata invocata e dedotta la responsabilità ex art. 2495 c.c. quale ex socio della cancellata ZI SR, non era dato quindi comprendere a qual titolo fosse stato ingiunto all'opponente personalmente il pagamento solidale delle somme richieste dal CP_3
A parere del primo giudice, doveva quindi escludersi il trasferimento di ogni obbligo convenzionale sull'opponente. Infatti, dopo la pattuizione di cui all'art. 9 della Convenzione
pagina 6 di 28 (“i privati provvederanno al pagamento delle indennità relative ai terreni ad espropriarsi, in quanto di proprietà di soggetti non aderenti al IO … ciascuno proporzionalmente alla superficie dei terreni originariamente posseduta nel comparto così come indicato per ciascuno in premessa …”), l'art.
22 della Convenzione precisava testualmente che “tutto quanto stabilito in questo atto, niente escluso od eccettuato, è vincolante anche per gli eredi, successori ed aventi causa a qualsiasi titolo, di ogni singolo privato, per cui, in caso di trasferimento, anche parziale ed a qualsiasi titolo o causa, dei lotti di appartenenza e/o dei fabbricati che vi saranno costruiti, il privato (proprietario consorziato, ndr) dovrà fare obbligatoriamente espresso richiamo a questo atto che dovrà essere interamente ed espressamente accettato dall'avente causa. In mancanza, il privato risponderà in solido per tutte le obbligazioni ed obblighi scaturenti da questa convenzione”.
Pur riconoscendo che l'obbligazione di rimborso dei maggiori oneri indennitari di cui è causa non costituisse obbligazione propter rem, destinata cioè a circolare e transitare automaticamente in capo agli acquirenti (tale natura ambulatoria dell'obbligazione è pacificamente riconosciuta dalla giurisprudenza solo in relazione agli oneri relativi alle opere di urbanizzazione primaria e a una quota di quelli di urbanizzazione secondaria), il giudice di prime cure ha ritenuto che comunque fosse sempre salva la possibilità della previsione di un meccanismo di successione nel debito (secondo i criteri di mutamento della posizione soggettiva ex latere debitoris) di cui, nella specie, vi era traccia proprio nella pattuizione contenuta nell'art. 22, “la cui unica interpretazione possibile, a parere del Tribunale, era quella secondo cui, in caso di trasferimento dei lotti e/o delle costruzioni, sarebbe rimasto un obbligo solidale di pagamento in capo al cedente solo nell'ipotesi di mancato richiamo, nel contratto di cessione, della Convenzione ai fini dell'accettazione di tutti gli obblighi in essa contenuti da parte dell'avente causa, viceversa sussistendo, in caso di espresso richiamo,
l'obbligo del solo cessionario in virtù del consenso all'accollo liberatorio anticipatamente prestato dal creditore ai sensi dell'art. 1273 c.c. (rispetto alla convenzione tra CP_3 debitore e terzo) proprio con la previsione pattizia di cui all'art. 22”.
pagina 7 di 28 La diversa tesi sostenuta dal secondo cui la norma riguarderebbe i rapporti interni CP_3 tra cedente e cessionario mal si concilierebbe col chiaro tenore letterale del prefato art. 22, che utilizzerebbe il termine “privati” proprio per rimarcare la valenza del patto nel rapporto di contrapposizione dei consorziati rispetto alla P.A., nonché l'avverbio “obbligatoriamente” con riferimento al richiamo da farsi negli atti di cessione a tutti gli obblighi, nessuno escluso, assunti con la Convenzione del 1999, pena la solidarietà tra dante causa ed avente causa pattiziamente introdotta come diretta conseguenza negativa del mancato rispetto dell'obbligo di inserimento del predetto richiamo nell'atto di cessione. Né l'interpretazione della clausola offerta dal Tribunale potrebbe ritenersi contrastare con il principio inderogabile del perfetto pareggio economico, atteso che un conto era discutere della necessità contabile - assolutamente pacifica- del rientro dell'ente da tutto quanto sborsato per l'acquisizione delle aree, altro era discorrere della trasferibilità di un'obbligazione pecuniaria secondo i diversi modi previsti dalla legge.
Quanto alle spese di lite, il Tribunale le ha poste solidalmente a carico di entrambi gli opposti secondo i principi di soccombenza e causalità, evidenziando che quale agente Controparte_1
della riscossione, si era comunque opposta all'accoglimento dell'avversa domanda, sostenendo infondatamente la tesi dell'inammissibilità dell'avversa opposizione e della legittimità formale dell'ingiunzione emessa.
II. Occorre premettere, in fatto ( in base a quanto risulta documentalmente ed incontroverso tra le parti), che per poter edificare quanto previsto nel Piano Regolatore, i proprietari dei
Comparto C/1, denominato “Poggio del Sole – Galluccio”, avevano presentato al il CP_3
relativo piano esecutivo, successivamente approvato con le delibere consiliari n. 73/1992, n.
186/1993 e n. 43/1994 e con la delibera di Giunta comunale n. 201/1997; che il detto piano esecutivo consentiva la realizzazione di 138.000 metri cubi di edilizia, di cui 69.000 mc destinati all'edilizia privata (lotti dal n. 1 al n. 64/bis) e 69.000 mc destinati all'edilizia residenziale pubblica (lotti dal n. 66 al n. 74), come riportato dai punti XXIV e XXV della
Convenzione urbanistica stipulata il 26.11.1999 tra il Comune di e i E_
pagina 8 di 28 proprietari consorziati;
che, pertanto, i privati si erano riuniti in un IO, al fine di procedere all'edificazione, ad eccezione di alcuni proprietari, che si erano rifiutati di aderire all'iniziativa; che, dunque, i privati consorziati avevano chiesto al di espropriare i CP_3
suoli dei proprietari non aderenti al IO, per assegnarli ad essi consorziati;
che, una volta eseguiti gli espropri, i consorziati intraprendevano una serie di controversie giudiziarie finalizzate ad ottenere l'esatta determinazione delle indennità, che venivano definitivamente determinate con le sentenze della Corte d'Appello di Bari n. 496/2010, n. 506/2010, n.
1402/2012, ormai passate in giudicato;
che, eseguiti i pagamenti degli importi liquidati con le pronunce della Corte di appello n. 496 e 506 del 2010 e n. 1402 del 2012 a favore degli eredi del sig. e l'ente comunale stabiliva di procedere al recupero pro Per_1 Per_2 Per_4
quota delle somme nei confronti dei privati aderenti al consorzio;
che, in adempimento della deliberazione n.92 del 23.05.2017 del Commissario Straordinario, il Responsabile di settore, con distinte note prot. n. 7033 del 06.06.2017 e prot. n. 8202 del 04.07.2017, invitava e diffidava i consorziati a rimborsare il dei costi sostenuti dall'Amministrazione per CP_3
l'acquisizione delle aree espropriate, avvertendo che, in caso di mancato pagamento, si sarebbe proceduto al recupero delle somme in via giudiziale;
che, a seguito del mancato riscontro alle predette diffide, il aveva affidato la riscossione delle somme predette CP_3 alla società incaricata per il recupero dei crediti comunali, ovvero la la quale Controparte_1
aveva notificato l'ingiunzione opposta non soltanto ai firmatari della Convenzione, ma anche a tutti i coobbligati in solido, ex art. 9 e 22 della convenzione sottoscritta il 26.11.1999.
Il contenzioso insorto riguarda, quindi, il rimborso dei costi di esproprio delle aree appartenenti ai privati non aderenti al consorzio.
III. Per un esame in ordine logico delle questioni, appare opportuno muovere dal tempestivo appello incidentale spiegato dal affidato a quattro motivi. E_
1. Con il primo motivo, il ha dedotto il “difetto di E_ CP_3 giurisdizione. Violazione dell'art. 11, co. 5, della l. n. 241/1990 e dell'art. 133 co. 1 lett. a) n. 2 del c.p.a.. “, lamentando l'erronea statuizione del primo giudice in ordine alla sussistenza pagina 9 di 28 della giurisdizione del g.o., in contrasto con plurimi pronunciamenti del TAR Puglia investito della medesima questione, che aveva invece ritenuto sussistente la giurisdizione esclusiva del g.a.
1.a Sul punto, giova precisare che la sentenza impugnata ha escluso la giurisdizione del g.a. evidenziando che: “per orientamento pacifico della giurisprudenza di legittimità, la controversia avente ad oggetto la determinazione del corrispettivo dovuto dal privato per il trasferimento del diritto di proprietà e la cessione del diritto di superficie, nell'ambito di convenzione stipulata ai sensi della normativa che regola le espropriazioni e la successiva assegnazione delle aree da destinare ad edilizia economica e popolare, spetta alla giurisdizione esclusiva del g.a. laddove sia messa in discussione la legittimità delle autoritative manifestazioni di volontà della P.A. nell'adozione del provvedimento concessorio cui la convenzione accede, della quale sia contestato ex ante il contenuto con riguardo alla determinazione del corrispettivo dovuto dal concessionario, e non siano messe in discussione ex post solo la misura del corrispettivo (da stabilirsi in base alle pattuizioni contenute) o l'effettività dell'obbligazione di pagamento” (Cass. SS.UU. 2009/n. 7573; conf. Cass. SS.UU. 2011/n. 17142;
Cass. SS.UU. 2016/n. 20419; Cass. SS.UU. 2020/n. 25575; Cass. SS.UU. 2021/n. 16083); tale ultima ipotesi rientra invero “…nella clausola di deroga di cui all'art. 133, co. 1 lett. b) Dlg.vo 2010/n. 104 la quale esclude dalle controversie aventi ad oggetto atti e provvedimenti relativi a concessioni di beni pubblici devolute alla giurisdizione esclusiva del g.a. quelle concernenti indennità, canoni ed altri corrispettivi” (sic Cass. SS.UU. 2021/n. 5423). Nella fattispecie, come puntualizzato dall'opponente nella prima memoria ex art. 183, co. VI c.p.c., non sono in contestazione questioni relative al rapporto concessorio, non essendo state avanzate domande di risoluzione e/o annullamento parziale della
Convenzione del 1999, ma discutendosi solo della legittimità della pretesa di pagamento di cui all'ingiunzione opposta”.
Con riferimento alle pronunce del AR citate dal , il giudice ha E_
osservato che “ … la diversa conclusione (affermazione della giurisdizione del g.a.) cui è pervenuto il
TAR Puglia nell'impugnata sentenza n. 884/2023 prodotta dal in E_ allegato alla propria memoria di replica è evidentemente determinata dal fatto che, come emerge dalla lettura per esteso della stessa pronuncia, in quel giudizio (a differenza che nel presente) è stata pagina 10 di 28 specificamente chiesta l'invalidazione e/o la risoluzione per eccessiva onerosità sopravvenuta dell'art. 9 della Convenzione del 1999, venendo così in rilievo una controversia afferente all'esecuzione di un accordo sostitutivo di provvedimento di cui all'art. 11 L. 1990/n. 241, la cui giurisdizione è senz'altro devoluta al g.a. ai sensi dell'art. 133, co. 1 lett. a) n. 2 c.p.a.”.
1.b A parere della Corte, la motivazione è conforme a diritto.
Ed invero, le controversie promosse dall'ente concedente per il recupero degli oneri sottesi alla cessione del diritto di superficie nei confronti dei soggetti attuatori dei programmi di edilizia residenziale pubblica ex art. 35 L. n. 865 del 1971, ove non comportanti la spendita di poteri pubblicistici, ma volte esclusivamente al reclamo di oneri patrimoniali, appartengono alla giurisdizione del giudice ordinario. (Sez. U, n. 16083 del 9.6.2021).
La S.C., nella richiamata sentenza 5423/2021, ha impartito il principio per cui “la controversia avente ad oggetto la determinazione del corrispettivo dovuto dal privato per il trasferimento del diritto di proprietà e la cessione del diritto di superficie, nell'ambito di convenzione stipulata ai sensi della normativa che regola le espropriazioni e la successiva assegnazione delle aree da destinare ad edilizia economica e popolare (già contenuta nella L. 18 aprile 1962, n. 167, art. 10, poi sostituito dalla L. 22 ottobre 1971, n. 865, art. 35 e succ. modificazioni), può considerarsi spettante alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo (ai sensi dell'art. 133, comma 1, lett. b), c.p.a.) solo laddove sia messa in discussione la legittimità delle autoritative manifestazioni di volontà della P.A. nell'adozione del provvedimento concessorio cui la convenzione accede, della quale sia contestato "ex ante" il contenuto con riguardo (anche) alla determinazione del corrispettivo dovuto dal concessionario, e non siano, invece, messe in discussione "ex post" come avvenuto nel caso che ci occupa - la misura del corrispettivo (con riguardo alle pattuizioni ivi contenute) o l'effettività dell'obbligazione di pagamento, ipotesi, quest'ultima, in cui la controversia deve ritenersi appartenente alla giurisdizione del giudice ordinario, avuto riguardo alla deroga prevista dallo stesso art. 133 c.p.c., comma 1, lett. b), nella parte in cui esclude dall'attribuzione alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo la cognizione delle controversie "concernenti indennità, canoni ed altri corrispettivi" (in tali termini v., più
pagina 11 di 28 recentemente, anche l'ordinanza di queste SU n. 25575/2020), come statuito con l'impugnata sentenza del Consiglio di Stato”.
Detto indirizzo interpretativo deve confermarsi, posto che, nella fattispecie in questione, non viene in rilievo alcun esercizio di potestà discrezionale amministrativa nè l'assetto di interessi riconducibile al rapporto concessorio, ma il petitum sostanziale investe la misura del rimborso, dovuto al pro-quota, dai consorziati e loro aventi causa, per CP_3
l'assegnazione di suoli espropriati (a soggetti non aderenti al consorzio edificatorio) a seguito di definitive determinazioni dell'indennità di esproprio sostenute dal E_
, nell'ambito del comparto edificatorio da destinare agli interventi di edilizia
[...]
residenziale convenzionati.
Nè può addivenirsi a diverse conclusioni sulla base della previsione di cui all'art. 133, comma
1, lett. b), cod. proc. amm. che devolve alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le controversie in materia di concessioni di beni pubblici, giacchè la giurisdizione in parola, nella materia di che trattasi, si è chiarito, si rende riconoscibile "solo ove sia messa in discussione la legittimità delle manifestazioni autoritative di volontà della P.A. nell'adozione del provvedimento concessorio cui la convenzione accede, della quale sia contestato "ex ante" il contenuto con riguardo
(anche) alla determinazione del corrispettivo dovuto dal concessionario, mentre, nell'ipotesi in cui siano messe in discussione, "ex post", la misura del corrispettivo (con riguardo alle pattuizioni ivi contenute) o l'effettività dell'obbligazione di pagamento, la controversia è devoluta alla giurisdizione ordinaria, rientrando nella clausola di deroga di cui al D.Lgs. n. 104 del 2010, art. 133, comma 1, lett.
b), la quale esclude dalle controversie aventi ad oggetto atti e provvedimenti relativi a concessioni di beni pubblici devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, quelle "concernenti indennità, canoni ed altri corrispettivi" (v. ancora Cass., Sez. U., 26/02/2021, n. 5423).
Nella fattispecie presa in esame dal AR Puglia, invece, si controverteva della invalidazione ovvero della risoluzione per eccessiva onerosità sopravvenuta della pattuizione contenuta nell'art. 9 della Convenzione del 1999, ovvero di una controversia afferente all'esecuzione di un accordo sostitutivo di provvedimento di cui all'art. 11 L. 1990/n. 241 (la cui giurisdizione è
pagina 12 di 28 senz'altro devoluta al g.a. ai sensi dell'art. 133, co. 1 lett. a) n. 2 c.p.a). Le medesime considerazioni valgono per la sentenza n.7406/2024, allegata dalla difesa del comune alla memoria del 7.02.2025, con cui il Consiglio di Stato ha rigettato il motivo di appello del concernente il difetto di giurisdizione del G.A., ritenendo che: “La giurisprudenza ha CP_3 anche di recente ribadito che in materia di convenzioni urbanistica sussiste la giurisdizione del giudice ordinario solo in relazioni a meri comportamenti del tutto avulsi dall'esercizio anche mediato del potere pubblico (Cass. SS.UU., ord. 8 marzo 2022, n. 7515) ovvero quando si controverta di questioni di carattere meramente patrimoniale fra le parti, che si pongono "a valle" rispetto alla conclusione dell'accordo sostitutivo del provvedimento amministrativo e, pertanto, non hanno direttamente ad oggetto la conclusione dell'accordo né l'esercizio dei poteri autoritativi che l'accordo stesso sostituisce (Cass. SS.UU., ord. 24 giugno 2022, n. 20464).
Alla stregua di tali considerazioni, il primo motivo di appello deve essere disatteso.
2. - Con il secondo motivo, il ha censurato la decisione di primo grado “nella parte CP_3
in cui ha statuito la carenza di legittimazione passiva per insussistenza del vincolo solidale: violazione degli art. 1273 e 1294 c.c.; violazione degli artt. 1362 e ss. c.c.; violazione del principio del pareggio economico.
In particolare, il Giudice di prime cure avrebbe innanzitutto violato gli artt. 1273 e 1294 c.c., atteso che nel caso in esame non ricorrerebbe la condizione dell'accollo liberatorio considerato che la cessione del debito non libererebbe il debitore cedente se non quando il creditore vi acconsenta;
sicché, in assenza di accollo liberatorio, resterebbe ferma la presunzione di solidarietà. Ha osservato il che la decisione era diametralmente CP_3
opposta a quella del AR (in una fattispecie analoga, in cui era stato interpretato l'art. 22 della convenzione per cui è causa), che invece aveva ritenuto sussistente la legittimazione passiva della ricorrente, escludendo la sussistenza di un accollo liberatorio ex art. 1273 c.c., come invece dedotto dal primo giudice nella decisione impugnata. Ha altresì osservato l'appellante che il non aveva aderito al contratto stipulato dall'opponente e, quindi, il CP_3
cedente/alienante non era stato affatto liberato dai suoi obblighi;
negli atti di acquisto esibiti pagina 13 di 28 vi era solo un generico riferimento alle obbligazioni scaturenti dalla convenzione, rispetto alla quale l'opponente non era stata neppure parte, sicchè non poteva neppure giovarsene.
La ricostruzione del primo giudice contrasterebbe quindi con la disciplina dell'istituto dell'accollo esterno delineato dall'art. 1373 del c.c. , a norma del quale la liberazione del debitore cedente avviene solo in presenza di una dichiarazione espressa del creditore di liberarlo;
tale dichiarazione oltre ad essere espressa deve essere anche “inequivoca e specifica” (in tale senso TAR Napoli, 9 gennaio 2017, n. 187, confermata da Consiglio di Stato
n. 3127/2019) e deve essere resa dopo la stipula del con-tratto di accollo e non certo in via anticipata perché creditore in tanto può prestare la sua adesione e liberare il precedente debitore se ha precedentemente verificato l'idoneità delle garanzie offerte dal nuovo creditore.
Inoltre, il Giudice di primo grado avrebbe violato le norme sulla interpretazione del contratto di cui agli artt. 1362 e segg. del c.c., posto che l'art. 22 della Convenzione edilizia non potrebbe essere interpretato nel senso che la vendita del bene comporti che l'obbligazione si sia estinta nei confronti dei consorziati alienanti. Ancora, il Giudice di primo grado avrebbe violato il principio del pareggio economico che trova la sua originaria codificazione nell'art. 35 co. 12 della l. n. 865/1971 (novellato dall'art. 3, co. 63, della L. n. 662/1996): poichè la giurisprudenza pacifica imporrebbe di interpretare le Convenzioni nel senso di consentire il fine primario ed inderogabile del pareggio economico, eventuali clausole che impediscono concretamente il raggiungimento di tale pareggio devono ritenersi nulle.
2.a Occorre precisare che il ha individuato, quali soggetti obbligati in solido (al CP_3 rimborso dei maggiori costi di acquisizione delle aree), sia gli originari firmatari della
Convenzione del 1999 (aderenti al consorzio) sia i loro aventi causa (tra cui l'odierno appellato), ritenendo la sussistenza di un vincolo di solidarietà anche nei rapporti tra i comproprietari del medesimo lotto.
Al riguardo, nella sentenza di primo, si legge: “… (il quale non è tra gli Controparte_2
originari consorziati in quanto non figura tra i firmatari della Convenzione del 1999) è stato
pagina 14 di 28 attinto, insieme a molti altri soggetti, dalle prefate due note comunali (e poi dalle due ingiunzioni qui opposte) quale “proprietario della ZI SR”, nonché quale “titolare del permesso di costruire” sui lotti n. 9-15-18-19-32-33-34-35-37-42-64/S-65/S che la ZI SR (società di cui l'opponente è stato prima socio/co-amministratore e poi liquidatore) ha acquistato in parte da in Alabro con contratto di compravendita del 10/05/2006 per notar Controparte_4 [...]
in parte da con contratto di permuta del 13/11/2006 per notar Per_5 Persona_6 Per_7 ed in parte da e con ulteriore contratto di permuta del 20/11/2007 Parte_2 Persona_8 per notar Evidente è l'erroneità dei presupposti su cui sono state notificate al Per_7 [...] in proprio le due ingiunzioni de quibus: il medesimo non è infatti “proprietario” della CP_2 predetta società di capitali (nel 2014 sciolta e cancellata dal registro delle imprese), né poteva essere destinatario della richiesta di pagamento quale eventuale titolare del permesso di costruire, perché la richiesta di rimborso non attiene ad oneri di urbanizzazione, ma a costi di acquisizione delle aree espropriate a terzi (di cui si vedrà meglio in seguito la differenza).
Nemmeno il può considerarsi avente causa/obbligato in luogo della ZI SR. CP_2
Ed infatti, l'atto di compravendita per notar del 5/06/2014 -con cui ZI Per_9 SR ha successivamente trasferito all'odierno opponente la quota di 1/3 di comproprietà limitatamente ai lotti n. 42, 64/S e 65/S- non solo non reca alcuna dichiarazione di accettazione degli obblighi di cui alla Convenzione del 1999 (e ciò a differenza di tutti i contratti stipulati dalla ZI SR che invece contengono un espresso richiamo agli obblighi, oneri e limitazioni di cui alla predetta Convenzione), ma, anzi, all'art. 3 ultima parte, precisa espressamente che “restano a carico della società venditrice tutti gli eventuali oneri derivanti dalla convenzione edilizia di cui sopra nei confronti del Comune di Parte_1
e del IO del Comparto denominato Il Galluccio II”. Escluso che sia mai stata
[...] invocata e dedotta la responsabilità ex art. 2495 c.c. quale ex socio della cancellata ZI SR, non è dato quindi comprendere a qual titolo sia stato ingiunto all'opponente personalmente il pagamento solidale delle somme richieste dal . CP_3
Con riferimento al rilevato difetto di titolarità passiva del il comune appellante, si è CP_2
limitato ad obbiettare che le richieste di pagamento sarebbero state rivolte a quest'ultimo, in pagina 15 di 28 qualità di amministratore della soc.ZI e che la dizione “proprietario” sarebbe un mero refuso, essendo stato esplicitato, nelle note del 2017, che l'invito era rivolto alla società
ZI, della quale il ricopriva il ruolo di amministratore. CP_2
Ha, poi, aggiunto che le note sarebbero state inviate al sig. in qualità di proprietario CP_2
dei lotti n.42 , 64/S e 65S, in quanto le obbligazioni assunte con la convenzione edilizia si sarebbero trasferite in capo a quest'ultimo in qualità di “avente causa in regime di solidarietà ex lege” , non potendo essere escluso il trasferimento di tali obbligazioni in capo all'acquirente in base ad un mero accordo tra le parti, al quale sarebbe rimasto estraneo il CP_3
contratto stipulato quindi in frode alla legge.
2.b Rileva questa Corte che tali censure sono prive di pregio.
Va, infatti, rimarcato che, come correttamente evidenziato in sentenza, il non solo CP_2
non era “proprietario” della predetta società di capitali, ma non poteva essere indicato neanche come rappresentante legale della stessa, atteso che, al tempo dell'invio delle note
(2017) ed in seguito delle ingiunzioni opposte (2022) la società era già stata sciolta e cancellata dal registro delle imprese dal 2014. D'altra parte, è pacifico che non è mai stata invocata e dedotta la responsabilità del ex art. 2495 c.c., quale ex socio della cancellata CP_2
ZI SR, in base a quanto accertato in sentenza con motivazione non oggetto di alcuna specifica censura.
Inoltre, il giudice di prime cure ha correttamente escluso che il potesse considerarsi CP_2
“avente causa/obbligato” in luogo della ZI SR, poichè l'atto di compravendita per notar del 5/06/2014 -con cui egli aveva acquistato dalla ZI SR la quota Per_9
di 1/3 di comproprietà limitatamente ai lotti n. 42, 64/S e 65/S- non solo non recava alcuna dichiarazione di accettazione degli obblighi di cui alla Convenzione del 1999 (e ciò a differenza di tutti i contratti stipulati dalla ZI SR che invece contenevano un espresso richiamo agli obblighi, oneri e limitazioni di cui alla predetta Convenzione), ma, anzi, all'art. 3 ultima parte, precisava espressamente che “restano a carico della società venditrice tutti gli eventuali oneri derivanti dalla convenzione edilizia di cui sopra nei
pagina 16 di 28 confronti del Comune di e del IO del Comparto denominato Il Parte_1
Galluccio II”.
La difesa dell'ente ha sostenuto, solo nel presente grado di giudizio, che detto contratto sarebbe stipulato “in frode alla legge”, in quanto le obbligazioni assunte con la convenzione si trasferirebbero ex lege anche in capo ai successivi aventi causa, sicchè detto contratto sarebbe inopponibile ad esso ente, che non vi aveva partecipato.
L'assunto non può essere condiviso.
Sul punto, deve rilevarsi che, dopo la pattuizione di cui all'art. 9 della Convenzione (“i privati provvederanno al pagamento delle indennità relative ai terreni ad espropriarsi, in quanto di proprietà di soggetti non aderenti al IO … ciascuno proporzionalmente alla superficie dei terreni originariamente posseduta nel comparto così come indicato per ciascuno in premessa …”), l'art.
22 della Convenzione precisava testualmente che “… tutto quanto stabilito in questo atto, niente escluso od eccettuato, è vincolante anche per gli eredi, successori ed aventi causa a qualsiasi titolo, di ogni singolo privato, per cui, in caso di trasferimento, anche parziale ed a qualsiasi titolo o causa, dei lotti di appartenenza e/o dei fabbricati che vi saranno costruiti, il privato (proprietario consorziato, ndr) dovrà fare obbligatoriamente espresso richiamo a questo atto che dovrà essere interamente ed espressamente accettato dall'avente causa. In mancanza, il privato risponderà in solido per tutte le obbligazioni ed obblighi scaturenti da questa convenzione”.
Pertanto, a detta del primo Giudice, l'unica interpretazione “possibile” di detto art. 22, inserito nella Convenzione era che,“… in caso di trasferimento dei lotti e/o delle costruzioni, rimarrebbe un obbligo solidale di pagamento in capo al cedente solo nell'ipotesi di mancato richiamo, nel contratto di cessione, della Convenzione ai fini dell'accettazione di tutti gli obblighi in essa contenuti da parte dell'avente causa, viceversa sussistendo, in caso di espresso richiamo, l'obbligo del solo cessionario in virtù del consenso all'accollo liberatorio anticipatamente prestato dal creditore ai sensi dell'art. 1273 c.c. (rispetto alla CP_3 convenzione tra debitore e terzo) proprio con la previsione pattizia di cui all'art. 22”.
pagina 17 di 28 In realtà, mentre è ragionevole interpretare la clausola nel senso che, laddove nell'atto di cessione vengono richiamati gli obblighi della convenzione che sono espressamente accettati dall'avente causa, come previsto dalla clausola medesima, risponda solo il cessionario in virtù del consenso all'accollo liberatorio anticipatamente prestato dal comune nella convenzione, non appare altrettanto ragionevole ritenere che, ove nell'atto di cessione non vengano richiamati gli obblighi della convenzione o addirittura venga espressamente stabilito che essi
”restano a carico della società venditrice” come nella specie, il cessionario sia comunque tenuto, solidalmente al cedente, a rimborsare al comune i maggiori oneri economici derivanti dall'espropriazione dei fondi. In tale ultimo caso, dovrà, infatti, rispondere solo il cedente, in quanto, come correttamente evidenziato dallo stesso appellante a pag.20 dell'atto di CP_3
impugnazione incidentale, “la solidarietà ex lege non si estende ai semplici acquirenti degli appartamenti se non in presenza di un'espressa previsione negoziale” (cfr. Trib. Foggia n.
1810/2017 e Corte di Appello di Bari n. 941/2020, Cassazione civile sez. III, 20/08/2015,
n.16999, Cassazione civile sez. II, 28/06/2013, n.16401).
Nel caso concreto, poichè il ha acquistato, dalla società ZI, la quota di 1/3 CP_2
di comproprietà limitatamente ad alcuni lotti senza tuttavia accettare gli obblighi della convenzione (anzi ha previsto che restino a carico del cedente), deve escludersi che egli debba rispondere nei confronti del “quale avente causa” a norma dell'art.22 della CP_3
convenzione.
Ed invero, l'art. 22 della convenzione predetta, nel porre a carico delle parti l'obbligo di inserire il richiamo alla medesima convenzione negli atti di cessione e/o di trasferimento dei diritti sui lotti di appartenenza ovvero sui fabbricati, prevede espressamente che “in mancanza
(di tale richiamo, n.d.r.), il privato risponderà in solido per tutte le obbligazioni ed obblighi scaturenti da questa Convenzione”. L'inciso “in mancanza” sta a significare che, per evitare di essere tenuto agli obblighi di rimborso degli oneri di esproprio, ogni cedente avrebbe dovuto inserire (e fare accettare al cessionario e/o acquirente), nell'atto di cessione e/o trasferimento, il pagina 18 di 28 richiamo agli obblighi contenuti nella convenzione, pena la permanenza, nei suoi confronti, dell'obbligo di rimborso.
Va, infatti, evidenziato che, con l'atto di appello incidentale (pag.19), si è contestata l'interpretazione del giudice di prime cure perché condurrebbe all'estensione dell'obbligo di rimborso dei costi di esproprio agli “ignari acquirenti degli appartamenti solo perché nei loro atti di acquisito si fa un generico riferimento alle obbligazione scaturenti dalla Convenzione” e che tanto sarebbe “ in contrasto con la giurisprudenza che ha chiarito che la solidarietà ex lege non si estende ai semplici acquirenti degli apparta-menti se non in presenza di un'espressa previsione negoziale” (cfr.
Trib. Foggia n. 1810/2017 e Corte di Appello di Bari n. 941/2020)”.
A parere di questa Corte, l'interpretazione dell'art.22 della convenzione, seguita dal primo giudice – in base alla quale, in caso di espresso richiamo, nel contratto di cessione, agli obblighi derivanti dalla convenzione, sussiste l'obbligo del solo cessionario, mentre, in mancanza, permane l'obbligo di pagamento in capo al cedente-, non contrasta affatto con la giurisprudenza innanzi citata, che esclude la responsabilità del cessionario nella ipotesi in cui, nell'atto di acquisto, non vi sia una espressa previsione negoziale di accettazione delle obbligazioni scaturenti dalla convenzione.
Né può poi ragionevolmente ritenersi che tale giurisprudenza non si applichi al caso concreto in cui, come si è innanzi evidenziato, nell'atto di compravendita del 5.06.2014, si è espressamente convenuto: “restano a carico della società venditrice tutti gli eventuali oneri derivanti dalla convenzione edilizia di cui sopra nei confronti del Comune di e del Parte_1
. Controparte_5
Al riguardo, è utile richiamare l'indirizzo della Suprema Corte di Cassazione, in tema di oneri di urbanizzazioni, in base al quale “...Sono esclusi dall'area degli obbligati a tale titolo … anche i soggetti successivi acquirenti da chi ha realizzato la costruzione sulla base della concessione, con la conseguenza che qualora quest'ultimo abbia anche realizzato le opere di urbanizzazione può rivalersi con i successivi acquirenti della spesa sostenuta solo in virtù di espressa pattuizione negoziale, nella quale non viene più in rilievo il carattere "reale" dell'obbligazione. Si tratta della
pagina 19 di 28 specie, già rilevante nella decisione n. 11196 del 2007 cit., all'attenzione ora della Corte” ( cfr.Cassazione civile sez. III, 20/08/2015, n.16999, Cassazione civile sez. II, 28/06/2013,
n.16401).
Tale principio è stato ribadito dalla Suprema Corte, anche in tema di edilizia residenziale pubblica, con riguardo all'applicazione dell'art. 35, comma 12, della L. 865 del 1971, laddove il prezzo della cessione delle aree destinate alla costruzione di case economiche e popolari deve assicurare al Comune - in applicazione del principio di perfetto pareggio economico, operante anche prima dell'entrata in vigore della L. n. 662 del 1996 - la copertura di tutte le spese sostenute per l'acquisizione delle aree, ivi comprese quelle riguardanti i giudizi relativi alla determinazione delle indennità di esproprio. A tale riguardo, la S.C. ha aderito alla ricostruzione, secondo la quale, è necessario che la trasmissione dell'obbligo sia prevista nell'atto di convenzione fra il comune e il concessionario ( cfr.Cassazione civile sez. I,
03/04/2024, n.8774).
Si applicano quindi, nella fattispecie, i principi espressi dalla Suprema Corte che ha affermato che la natura reale dell'obbligazione riguarda i soli soggetti che stipulano la convenzione, quelli che richiedono la concessione, e quelli che realizzano l'edificazione avvalendosi della concessione rilasciata al loro dante causa;
l'individuazione dei soggetti obbligati propter rem, quindi, deve ritenersi limitata a tali sole categorie di soggetti, risultando invece esclusi dall'area degli obbligati a tale titolo, tra gli altri, i soggetti successivi acquirenti.
Laddove una tale obbligazione non sia stata dunque assunta dal cessionario/acquirente in forza di una espressa previsione negoziale (nella specie, tramite il richiamo espresso ed accettazione della convenzione nell'atto successivo), detto obbligo sussisterà nei soli confronti del cedente, non potendo considerarsi il cessionario obbligato “in solido” col cedente, posto che difetta il titolo perché il cessionario possa ritenersi vincolato all'obbligazione di tener indenne il dai costi sostenuti per l'acquisto dei suoli mediante le procedure CP_3 espropriative.
pagina 20 di 28 La Suprema Corte - con motivazione che il Collegio condivide pienamente - ha difatti disatteso l'opzione interpretativa secondo cui, in omaggio all'esigenza pubblicistica preminente del pareggio di bilancio, l'obbligazione di rimborso deve gravare sui successivi acquirenti degli immobili costruiti sui terreni espropriati, in guisa di obbligazione propter rem, con inserzione automatica della relativa clausola nelle convenzioni.
Deve, pertanto, concludersi che, laddove non risulti che la Convenzione fra il CP_3
e il IO (comparto C1) sia stata richiamata nell'atto di cessione,
[...] CP_3
prevedendo così l'obbligo di rimborso in capo ai successivi aventi causa, il solo soggetto obbligato (e non in solido) al rimborso degli oneri di espropriazione è il cedente.
2.c L'argomentazione che il trasferimento dell'obbligazione in capo all'acquirente del lotto non possa essere escluso per un mero accordo tra le parti, al quale il E_
( creditore) non avrebbe partecipato e che sarebbe peraltro in frode alla legge,
[...] contrasta peraltro con l'interpretazione della normativa innanzi richiamata fornita dallo stesso ente appellante secondo cui “la solidarietà ex lege non si estende ai semplici acquirenti degli appartamenti se non in presenza di una espressa previsione negoziale”.
2.d - Quanto al principio del c.d. pareggio economico, più volte ribadito dalla giurisprudenza della Suprema Corte, esso sta a significare che, in applicazione dell'art. 35, comma 12, della L. 865 del 1971, il prezzo della cessione delle aree destinate alla costruzione di case economiche e popolari deve assicurare al Comune - in applicazione del principio di perfetto pareggio economico - la copertura di tutte le spese sostenute per l'acquisizione delle aree, ivi comprese quelle riguardanti i giudizi relativi alla determinazione delle indennità di esproprio;
il può, pertanto, agire nei confronti degli assegnatari degli alloggi CP_3 realizzati dalla cooperativa edilizia concessionaria, per ottenere il pagamento pro quota dei maggiori oneri derivanti da tale contenzioso, potendo a loro volta gli assegnatari opporre la negligenza dell'ente nella gestione della lite, quale causa dell'insorgenza delle ulteriori spese.
(Sez. 1, n. 21572 del 7.7.2022; Sez. 1, n. 14782 del 10.7.2020, Sez. 1, n. 13595 del 21.7.2020; Sez. 1,
18.5.2017, n. 12545).
pagina 21 di 28 Ora, sostenere che l'interpretazione fornita dal primo giudice vanificherebbe - con la liberazione del cedente dal vincolo di solidarietà – il principio del cd. Pareggio economico e comporterebbe una riduzione delle garanzie, appare fuor di luogo, posto che – come affermato appunto nella sentenza della S.C. n. 8774/2024 - la norma dell'art. 35 predetto, di per sé, non esige il subentro dei cessionari e le finalità di interesse pubblico al pareggio di bilancio possono essere astrattamente soddisfatte con l'attribuzione dell'obbligazione di conguaglio a carico del solo assegnatario dei terreni espropriati.
In altri termini, il meccanismo della solidarietà non è obbligatorio e, nella specie, è prevista una clausola di conguaglio che attribuisce all'Ente il diritto di chiedere il pagamento dei costi sopportati nei confronti non solo del firmatario la convenzione, ma anche dei soggetti da questi aventi causa ed acquirenti delle singole unità immobiliari, al contempo consentendo al privato di liberarsi e di trasferire l'obbligazione sull'avente causa in forza della “relatio” contenuta nella convenzione.
Non pare che detta interpretazione urti contro il principio pubblicistico del c.d. pareggio economico, che serve appunto a trasferire la responsabilità di tener indenne il in CP_3
capo a chi ha conseguito l'unità immobiliare costruita sul terreno espropriato.
- Quanto al fatto che l'interpretazione non sarebbe condivisibile perché, pur a voler ipotizzare un meccanismo traslativo di accollo, esso regolerebbe solo i rapporti interni (tra cedente e cessionario) e non quelli esterni, trovando la propria disciplina nella prima parte dell'articolo
22 della convenzione (che prevede “tutto quanto stabilito in questo atto, niente escluso od eccettuato, è vincolante anche per gli eredi, successori ed aventi causa a qualsiasi titolo, di ogni singolo privato”), detta tesi, per quanto suggestiva, appare parziale, in quanto monca del secondo periodo della clausola, che prevede appunto che “… in caso di trasferimento, anche parziale ed a qualsiasi titolo o causa, dei lotti di appartenenza e/o dei fabbricati che vi saranno costruiti, il privato
(proprietario consorziato, ndr) dovrà fare obbligatoriamente espresso richiamo a questo atto che dovrà essere interamente ed espressamente accettato dall'avente causa. In mancanza, il privato risponderà in solido per tutte le obbligazioni ed obblighi scaturenti da questa convenzione”.
pagina 22 di 28 Ora, è noto che, in tema di ermeneutica contrattuale, secondo la regola dell'interpretazione sistematica, le clausole del contratto devono essere interpretate le une per mezzo delle altre, attribuendo a ciascuna il senso che risulta dal complesso dell'atto (articolo
1363 del Cc).
L'interprete, quindi, non può limitarsi ad una considerazione atomistica delle singole clausole, pur ove le une e le altre possano apparire rappresentative d'una manifestazione di volontà di senso compiuto, ma deve procedere secondo un "iter" che, partendo dall'accertamento del senso letterale di ciascuna, questo poi verifichi nel confronto reciproco e, infine, armonizzi razionalmente nella valutazione unitaria dell'atto.
Nel caso di specie, non è possibile disgiungere la prima parte della clausola, che prevede il meccanismo dell'accollo con l'adesione del creditore, dalla seconda parte della stessa, laddove si prevede il meccanismo della liberazione del debitore;
non avrebbe senso, come detto dal primo giudice, perché la Convenzione avrebbe dovuto regolare anche i rapporti interni tra cedente e cessionario, introducendo così un'ultronea disciplina di cui si sarebbe potuto fare a meno, se è vero che a tale disciplina la P.A. sarebbe rimasta completamente estranea e indifferente;
l'inserimento del termine “privati”, per rimarcare la valenza del patto nel rapporto di contrapposizione dei consorziati rispetto alla P.A., nonché l'avverbio
“obbligatoriamente”, con riferimento al richiamo da farsi negli atti di cessione a tutti gli obblighi, nessuno escluso, assunti con la Convenzione del 1999, costituiscono elementi evidenti che si tratti di un accollo esterno a tutti gli effetti.
3. - Venendo adesso al motivo di appello secondo il quale vi sarebbe stata violazione dell'art.
2 del RD n. 639/2010, posto che il avrebbe prestato acquiescenza alle due note CP_2 trasmesse dal comune all'agente della riscossione, che costituirebbero diffide ad adempiere che presuppongono la mera ricognizione di un debito che trova la sua fonte nelle vicende negoziali anteriori (convenzione e sentenze che hanno condannato il comune a versare le indennità di esproprio), con la conseguenza che non si trattava di atti di natura prodromica o preliminare, ma contenenti accertamenti già definitivi, va detto che il motivo è
pagina 23 di 28 manifestamente infondato, posto che le note in quesitone (note prot. 7033/2017 e 8202/2017) non erano altro che meri inviti o diffide di pagamento con le quali si precisava che costituivano “avvio del procedimento” e prefiguravano successiva azione di recupero, che in nessun caso possono qualificarsi come avvisi di accertamento divenuti definitivi per mancata impugnazione.
Del resto, nell'analoga controversia promossa dinanzi al AR da , il ha CP_6 CP_3 preso posizione evidenziando trattarsi di meri atti paritetici sprovvisti di autonoma valenza procedimentale insuscettibili di divenire definitivi per acquiescenza, per cui il motivo, oltre che confutato dalle stesse argomentazioni del appare contraddetto altresì dal fatto CP_3 che, costituendo avvio del procedimento, è prevista la facoltà perni destinatari di presentare memorie e documenti nonché è precisato che, in mancanza di pagamento spontaneo,
l'esazione delle somme sarebbe avvenuta in via coattiva.
E consegue che dette note non possono affatto qualificarsi come atti impositivi all'esito di un procedimento di accertamento della pretesa creditoria, per cui non vi è alcuna preclusione per il provato di contestare l'atto di ingiunzione non avente neppure natura fiscale ma civilistica, in quanto nasce dal rapporto privatistico tra i consorziati del comparto C1 e il comune.
4. - Con il quarto motivo, il ha lamentato la violazione dell'art.4 del DM 55/2014 , in CP_3 quanto trattandosi di controversie seriali ( essendo state proposte dinanzi al tribunale di Foggia e decise dal medesimo giudice controversie proposte da altri proprietari, rappresentati dai medesimi procuratori, rispetto alle quali il tribunale si era espresso con le sentenze 2576, 2577,
2580, 2581, 2582 sulla base della medesima motivazione ) il primo giudice avrebbe dovuto aver riguardo al concreto apporto difensivo ed applicare gli onorari al minimo, mentre invece aveva applicato il parametro medio.
4.a Anche detto motivo è infondato.
Ed invero, appare evidente che – al di là delle questioni giuridiche comuni – ciascuna causa si fonda su presupposti fattuali differenti (nel caso del questi non era firmatario della CP_2
pagina 24 di 28 convenzione e quale avente causa non aveva ), sicchè, non avendo il neppure chiesto CP_3 la riunione dei giudizi, non può affermarsi che si tratti di cause identiche presupponenti un identico apporto difensivo;
quanto al vizio prospettato in relazione alla mancata liquidazione dei c.d. minimi tariffari, reputa la
Corte che l'applicazione dei parametri medi, senza scostamento dagli stessi, appare congrua in relazione alle questioni da trattare, sicchè deve ritenersi che il motivo legato alla mancata applicazione dell'art. 4, secondo comma, del DM 55/2014, sia infondato.
IV. Passando all'esame dell'appello principale proposto dalla deve Controparte_1
evidenziarsi che detta società ha lamentato la violazione dell'art. 91 c.p.c., per non aver il
Giudice di prime cure considerato che essa appellante era risultata vittoriosa in relazione ai motivi di opposizione come formulati nei suoi confronti, avendo la stessa correttamente contro dedotto in ordine alle eccezioni dell'opponente rigettate dal Tribunale. Quest'ultimo aveva, infatti, accolto le proprie eccezioni, di fatto rigettando l'eccezione di nullità dell'ingiunzione per violazione e/o falsa applicazione dell'art. 52 del D.lgs. n. 446/1997; il fatto che il primo giudice avesse accolto l'opposizione per motivi non imputabili al concessionario non poteva comportare la propria condanna alle spese, in quanto, alla stregua delle motivazioni della sentenza, essa era risultata - pure con riferimento alla eccepita prescrizione - totalmente vittoriosa e, quindi, non soccombente nel giudizio di prime cure
– Va premesso che nella sentenza di primo grado è stato richiamato il consolidato principio secondo cui “nella controversia con cui il debitore contesti l'esecuzione esattoriale, in suo danno minacciata o posta in essere, non integra ragione di esclusione della condanna alle spese di lite nei confronti dell'agente della riscossione, né - di per sé sola considerata - di loro compensazione, la circostanza che l'illegittimità dell'azione esecutiva sia da ascrivere al creditore interessato, restando peraltro ferme, da un lato, la facoltà dell'agente della riscossione di chiedere all'ente impositore la manleva dall'eventuale condanna alle spese in favore del debitore vittorioso e, dall'altro, la possibilità, per il giudice, di condannare al loro pagamento il solo ente creditore interessato o impositore, quando questo è presente in giudizio, compensandole nei rapporti tra il debitore vittorioso e l'agente della
pagina 25 di 28 riscossione, purché sussistano i presupposti di cui all'art. 92 c.p.c., diversi ed ulteriori rispetto alla sola circostanza che l'opposizione sia stata accolta per ragioni riferibili all'ente creditore» (Cass. 13.6.2018,
n. 15390; Cass. 9.7.2020, n. 14502; Cass. 23.4.2019, n. 11157; Cass. 30.5.2018, n. 13537).
IV.a - Ed invero, nella controversia con cui il debitore contesti l'esecuzione esattoriale, in suo danno minacciata o posta in essere, non integra ragione di esclusione della condanna alle spese di lite nei confronti dell'agente della riscossione, né - di per sé sola considerata - di loro compensazione, la circostanza che l'illegittimità dell'azione esecutiva sia da ascrivere al creditore interessato, restando peraltro ferme, da un lato, la facoltà dell'agente della riscossione di chiedere all'ente impositore la manleva dall'eventuale condanna alle spese in favore del debitore vittorioso e, dall'altro, la possibilità, per il giudice, di condannare al loro pagamento il solo ente creditore interessato o impositore, quando questo è presente in giudizio, compensandole nei rapporti tra il debitore vittorioso e l'agente della riscossione, purché sussistano i presupposti di cui all'art. 92 cod. proc. civ., diversi ed ulteriori rispetto alla sola circostanza che l'opposizione sia stata accolta per ragioni riferibili all'ente creditore
(Sez. 3, Sentenza n. 15390 del 13/06/2018, Rv. 649058 - 01).
Con la pronuncia n. 8496 del 2016 la S.C. ha chiarito che "(....) se è vero che l'esattore agisce su richiesta dell'ente impositore ponendo in essere atti dovuti, tale circostanza rileva solo nei rapporti interni mentre rispetto all'opponente vige il principio di causalità che giustifica la condanna in solido” in quanto più rispondente alla ratio della normativa di cui agli artt. 91 e ss. cod. proc. civ.
Ora, ritenere che l'opposizione sia stata accolta per motivi attinenti all'ente impositore e non in base a motivi imputabili al concessionario, appare in contrasto con la giurisprudenza richiamata, che appunto evidenzia come tale circostanza rilevi solo nei rapporti interni e non con l'opponente; peraltro, anche se l'eccezione di prescrizione e la legittimità formale della ingiunzione sono state rigettate, la domanda diretta a far dichiarare inammissibile (o comunque, a fare rigettare integralmente l'opposizione), spiegata dal concessionario, è stata ritenuta infondata, sicchè è indubitabile che la sia soccombente nel giudizio Controparte_1 di primo grado.
pagina 26 di 28 Peraltro, l'agente della riscossione non si è limitato a inoltrare sull'ente impositore la responsabilità dell'imposizione, chiedendo l'estromissione del giudizio, ma ha svolto pure difese dirette a ottenere il rigetto e/o la declaratoria di inammissibilità dell'intera opposizione.
Ne deriva che l'appello principale va rigettato in quanto infondato.
V – In ordine alle spese di lite, considerato il rigetto dell'appello principale ed incidentale, le spese seguono la soccombenza e sono poste a carico degli appellanti in favore di
[...]
CP_2
Le spese sono liquidate a carico di ciascuna parte appellante in relazione al valore dei singoli atti di appello, non essendo consentita la condanna solidale quando, come nella specie, le due parti soccombenti abbiano proposto appelli di valore notevolmente diverso (cfr. Cassazione civile sez. I, 10/06/2024, n.16116). Nel caso concreto, l'appellante principale ha impugnato solo il capo delle spese ricompreso nello scaglione di €.52.000,00 mentre l'appellante incidentale ha impugnato la sentenza sotto diversi profili che investono l'ordinanza ingiunzione nel suo complesso del valore compreso nello scaglione sino a €.2.000.000,00. Le spese sono quindi liquidate nella misura indicata in dispositivo con applicazione dei parametri di cui al DM 147/22 (minimi per la fase di trattazione in assenza di attività istruttoria e tra minimi e medi per le altre tre fasi), tenuto conto della non particolare difficoltà e del numero inferiore delle questioni trattate in sede di gravame (rispetto al giudizio di primo grado) e dell'attività difensiva svolta. Le spese devono ritenersi interamente compensate tra la ed il che sono Controparte_1 E_
state rispettivamente evocate in giudizio solo ai fini della integrità del contraddittorio.
Il rigetto integrale dell'impugnazione comporta, inoltre, la declaratoria, in applicazione dell'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, dell'obbligo tanto dell'appellante principale quanto dell'appellante incidentale di pagare l'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione.
P.Q.M.
pagina 27 di 28 La Corte, definitivamente pronunciando sugli appelli proposto rispettivamente da e da avverso la sentenza n. 2576/2023 Controparte_1 E_
emessa il 20.10.2023 dal tribunale di Foggia e pubblicata il 3.10.2023, così dispone:
- rigetta l'appello principale;
- rigetta l'appello incidentale;
- dichiara tenuta e condanna l'appellante principale al pagamento delle spese di lite del grado di giudizio in favore dei spese che liquida in complessivi € 7495,00 oltre Controparte_2
r.f.s.g. Iva e Cpa come per legge;
- dichiara tenuta e condanna l'appellante incidentale al pagamento delle spese di lite del grado di giudizio in favore dei spese che liquida in complessivi € 25.000,00 Controparte_2
oltre r.f.s.g. Iva e Cpa come per legge;
- dichiara sussistenti i presupposti per il pagamento, ai sensi del comma 1 quater dell'art. 13
DPR n. 115/2002 (comma inserito dall'art. 1 comma 17 L. n. 228/2012), di pagare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato;
- spese compensate tra la ed il . Controparte_1 E_
Così deciso in Bari il 22.4.2025
Il Consigliere Relatore
Dr.ssa Emma Manzionna
Il Presidente
Dr.ssa Maria Mitola
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