Ordinanza collegiale 7 febbraio 2022
Accoglimento
Sentenza 25 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 25/06/2025, n. 5527 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 5527 |
| Data del deposito : | 25 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 25/06/2025
N. 05527/2025REG.PROV.COLL.
N. 10587/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 10587 del 2021, proposto dalla società Serralonga Energia S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Francesco Vergara, con domicilio digitale come da PEC da Registri di giustizia;
contro
i signori GI IA, NI AG, EL AG, rappresentati e difesi dall'avvocato Vito Nicola Cicchetti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di giustizia;
nei confronti
della Regione Campania, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Maria Laura Consolazio e Maria Imparato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di giustizia;
per l’annullamento ovvero la riforma
della sentenza del T.a.r. Campania, sezione staccata di Salerno, sez. II, 3 novembre 2021. n. 2322, che ha dichiarato improcedibili i ricorsi nn. 489/2021 e 531/2021 R.G. proposti per l’annullamento dei seguenti atti della Regione Campania, relativi al procedimento di esproprio a favore della Serralonga Energia S.r.l. per la realizzazione e l'esercizio dell’impianto per la produzione di energia, da fonte eolica, situato in Comune di Lacedonia (Av) e autorizzato con decreto 26 gennaio 2015 n. 22 del Dirigente della Direzione generale 4- Energia e carburanti;
(ricorso n. 489/2021 R.G.)
a) del decreto 11 gennaio 2021, n. 3, notificato il giorno 16 febbraio 2021, con il quale il Dirigente della Direzione generale 6- Ambiente, difesa del suolo ed ecosistema della Regione Campania ha disposto l’esproprio delle aree, quanto ai terreni di proprietà del signor GI IA;
(ricorso n. 531/2021 R.G.)
b) del decreto 11 gennaio 2021, n. 3, notificato il giorno 23 febbraio 2021, con il quale il medesimo Dirigente ha disposto l’esproprio delle aree, quanto ai terreni di proprietà dei signori NI ed EL AG;
(entrambi i ricorsi)
c) del decreto dirigenziale 15 gennaio 2020 n. 17, con il quale il Dirigente della Direzione generale 3- Energia, efficientamento e risparmio energetico, green economy e bioeconomia ha prorogato la durata della dichiarazione di pubblica utilità dell’impianto;
d) del decreto dirigenziale 15 gennaio 2020, n. 69, di rettifica del precedente;
e) della nota 4 marzo 2020, prot. n. 14349, con la quale il medesimo Dirigente ha preso atto della riduzione a dodici dei generatori in progetto - mantenendo le stesse caratteristiche geometriche delle macchine e prevedendo la medesima potenza totale di 50.5 MW già approvate;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di GI IA, NI AG e EL AG nonché della Regione Campania;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 8 maggio 2025 il Cons. Francesco Gambato Spisani e viste le conclusioni delle parti come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. La controinteressata appellante, impresa attiva nel settore delle energie rinnovabili, ha a suo tempo ottenuto dalla Regione Campania il decreto dirigenziale 26 gennaio 2015 n.22, che la ha autorizzata ai sensi dell’art. 12 del d. lgs. 29 dicembre 2003 n. 387 alla costruzione e all’esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica da realizzare in Comune di Lacedonia, località Serralonga Mezzana, impianto che nella sua configurazione originaria era previsto di potenza pari a MW 82,3 e composto da trentatré aerogeneratori, da una sottostazione di trasformazione e dai cavidotti di collegamento fra i generatori, la sottostazione e la rete elettrica nazionale.
2. Successivamente, con decreto dirigenziale 26 ottobre 2016 n.229. la Regione ha preso atto di una variante, qualificata come non sostanziale, al progetto approvato, consistente nella riduzione del numero di aereogeneratori, portati a quindici solamente, nella conseguente riduzione e adeguamento delle strade di collegamento e dei cavidotti, nella modifica della tipologia delle turbine, nella riduzione della potenza nominale totale dell'impianto a 50,5 MW, e nell’eliminazione della sottostazione, dato che nel frattempo un’altra impresa aveva realizzato un impianto analogo, evidentemente sfruttabile anche per il progetto in esame.
3. Ancora successivamente, con decreto dirigenziale 15 gennaio 2020 n. 17 rettificato e modificato con decreto 18 febbraio 2020 n. 69, la Regione ha poi prorogato di due anni il termine di scadenza della dichiarazione di pubblica utilità, portandolo al 18 dicembre 2021.
4. Con successiva nota 4 marzo 2020 prot. n. 14349, la Regione ha infine preso atto della ulteriore riduzione del numero di generatori a dodici, mantenendo le stesse caratteristiche degli stessi e la stessa potenza complessiva dell’impianto a 50,5 MW.
5. Infine, la Regione ha emesso a favore della controinteressata il decreto 11 gennaio 2021 n. 3, che dispone l’esproprio dei terreni interessati nei confronti degli intestatari catastali (doc. 10 in I grado controinteressata nel ricorso 489/2021 R.G. ove anche tutte le informazioni sin qui riportate; nel decreto stesso, della prima riduzione di numero degli aerogeneratori non è indicata l’entità, peraltro incontroversa in causa).
6. Tre dei soggetti interessati dagli espropri, ovvero da un lato GI IA quale proprietario del terreno distinto al foglio 16 particella 246 (doc. 1 in I grado ricorrente in ricorso 489/2021, decreto comunicato) e dall’altro NI ed EL AG, rispettivamente quali usufruttuario e nudo proprietario del terreno distinto al foglio 17 particella 94 (doc. ti 1e 2 in I grado ricorrenti in ricorso 531/2021, decreti comunicati), hanno impugnato in I grado avanti il T.a.r. Campania Salerno questo decreto, nonché quali atti presupposti i decreti indicati in epigrafe e sopra descritti, il primo con il ricorso n.489/2021 R.G. e gli altri con il ricorso 531/2021 R.G. di quel Tribunale.
7. Nel corso di questi due giudizi, è stato prodotto in causa il decreto 12 maggio 2021 n.62 (doc. ricorrenti prodotto il 21 giugno 2021 in entrambi i ricorsi), con il quale la Regione ha in particolare annullato in autotutela la nota 4 marzo 2020 prot. n. 14349.
8. Preso atto di ciò, il T.a.r. con le parallele ordinanze 8 luglio 2021 nn. 1684 e 1693 emesse nei due procedimenti di I grado di cui si è detto ha sollevato d’ufficio ai sensi dell’art. 73 comma 2 c.p.a. la questione della possibile improcedibilità dei due ricorsi per sopravvenuta carenza di interesse, in dipendenza dal citato decreto di autoannullamento 62/2021.
9. All’esito, con la sentenza meglio indicata in epigrafe, il T.a.r. ha riunito i due ricorsi e li ha dichiarati entrambi improcedibili, con la motivazione ora riassunta.
9.1 In via preliminare, il T.a.r. ha respinto l’eccezione preliminare di irricevibilità dedotta dalla Regione, per cui i ricorsi sarebbero stati tardivi per tardiva impugnazione dei due decreti dirigenziali 15 gennaio 2020 n. 17 e n. 69, di proroga della dichiarazione di pubblica utilità, che a dire della Regione stessa sarebbero stati comunicati già in precedenza agli interessati. Ha infatti rilevato come il provvedimento di esproprio sia stato impugnato per vizi propri ovvero derivati, ma non dipendenti dai due atti indicati, e come in ogni caso le parti abbiano dedotto che i decreti stessi non sarebbero stati, in realtà, loro comunicati.
9.2 Sempre in via preliminare, il T.a.r. ha respinto l’eccezione preliminare di inammissibilità dei ricorsi dedotta dalla controinteressata, secondo la quale i ricorrenti non sarebbero in realtà legittimati a proporli, perché risulterebbero semplici intestatari catastali dei terreni da espropriare, senza che sia provato che siano effettivamente titolari dei diritti reali corrispondenti. Il T.a.r. ha infatti osservato che questa eccezione contrasta con il comportamento della controinteressata stessa, che ha portato avanti il procedimento di esproprio nei confronti dei ricorrenti stessi senza nulla in quella sede eccepire.
9.3 Ancora in via preliminare, il T.a.r. ha respinto le ulteriori eccezioni preliminari di inammissibilità dei singoli motivi di ricorso dedotte dalla controinteressata, ritenendole in realtà pertinenti alle relative questioni di merito.
9.4 Ciò posto, il T.a.r. in dichiarata applicazione del principio della ragione più liquida, ha ritenuto entrambi i ricorsi improcedibili per sopravvenuta carenza di interesse, per il motivo già esposto, ovvero per l’intervenuto annullamento di ufficio della nota 4 marzo 2020 di presa d’atto delle modifiche al progetto. Ha infatti ritenuto, in sintesi estrema, che fra il decreto di esproprio impugnato e la nota di presa d’atto vi fosse un rapporto di “pregiudizialità-dipendenza, talché, annullata la variante progettuale, il decreto non può che restarne automaticamente caducato in via derivata” (motivazione, p.14 ultime righe).
9.5 Il T.a.r. ha comunque per completezza esaminato le residue deduzioni della controinteressata. Per quanto qui direttamente interessa, ha in particolare respinto la richiesta di sospensione del procedimento ai sensi dell’art. 295 c.p.c. avanzata dalla controinteressata in dipendenza dal fatto che il decreto di annullamento 12 maggio 2021 n.62 sarebbe stato da lei impugnato avanti lo stesso T.a.r. Campania Napoli, con ricorso 2766/2021 R.G. Il T.a.r. sempre in sintesi ha infatti negato che fra questa causa e i ricorsi in esame sia ravvisabile una pregiudizialità in senso tecnico.
10. Contro questa sentenza, la controinteressata ha proposto appello principale depositato il giorno 18 dicembre 2021, che contiene cinque motivi, così come segue.
10.1 Con il primo di essi, ripropone l’eccezione preliminare di inammissibilità dei ricorsi per difetto di legittimazione dedotta e respinta in I grado, come si è visto sopra.
10.2 Con il secondo motivo, ripropone l’eccezione di inammissibilità dei singoli motivi dedotta e respinta in I grado, sempre come sopra.
10.3 Con il terzo motivo, critica la sentenza impugnata per avere applicato il principio della ragione più liquida nei termini visti sopra, e afferma che il Giudice di I grado non avrebbe potuto comunque valutare la questione di improcedibilità sulla base della quale ha deciso, perché non introdotta nel processo con motivi aggiunti da parte degli originari ricorrenti.
10.4 Con il quarto motivo, critica in sintesi la sentenza impugnata per avere ritenuto il rapporto di pregiudizialità- dipendenza fra il decreto di annullamento n. 62/2021 e i provvedimenti impugnati, rapporto che a suo avviso non sussisterebbe, e comunque non potrebbe produrre l’automatica caducazione dei provvedimenti impugnati stessi. A suo avviso, infatti l’effetto del decreto n. 62/2021 sul decreto di esproprio n. 3/2021 non sarebbe quello di renderlo inefficace ovvero di caducarlo, ma semplicemente quello di vincolarla a richiedere alla Regione un nuovo decreto di esproprio integrativo, per le aree necessarie alla costruzione dei 3 aerogeneratori che nel nuovo assetto dell’impianto sono stati spostati. La controinteressata appellante nega poi che la ritenuta caducazione del decreto di esproprio possa dipendere dalla prescrizione contenuta nel decreto n. 62/2021, per cui essa dovrebbe chiedere una nuova valutazione ambientale, a suo avviso invece non necessaria, e comunque vincolante solo per realizzare i lavori e non per procedere agli espropri.
10.5 Con il quinto motivo, deduce in subordine comunque la violazione dell’art. 295 c.p.c. e critica la sentenza impugnata per non avere ritenuto la pregiudizialità – a suo avviso sussistente, qualora si accolga l’ordine di idee sostenuto dal Giudice di I grado- del ricorso T.a.r. Campania Napoli 2766/2021, contro il decreto di annullamento n. 62/2021 e quindi per non avere sospeso il procedimento.
11. I ricorrenti appellati hanno resistito, con atti 28 dicembre 2021 e memorie 18 gennaio 2022, distinti da un lato per GI IA e dall’altro per i consorti AG, ma di identico contenuto, nei quali chiedono che l’appello suddetto sia respinto, difendendo le motivazioni della sentenza impugnata.
12. La Regione, con atto notificato il giorno 11 gennaio e depositato il successivo 20 gennaio 2022 ha proposto appello incidentale, che contiene a sua volta cinque censure, riconducibili ad un unico motivo di travisamento del fatto. La Regione sostiene infatti che secondo il Giudice di I grado il decreto di annullamento n.62/2021, riferito invece alla sola nota 4 marzo 2022, avrebbe in realtà annullato anche i due originari atti di autorizzazione dell’impianto, ovvero i decreti 22/2015 e 229/2016, mentre ciò non sarebbe vero.
13. Con memorie depositate sempre il 18 gennaio 2022, i ricorrenti appellati hanno chiesto il rigetto anche dell’appello incidentale, nello stesso ordine di idee di cui sopra.
14. Con replica 22 gennaio 2022, l’appellante principale ha ribadito le proprie tesi; ha poi osservato che da un lato il Giudice di I grado, nel dichiarare improcedibili i ricorsi di primo grado, ha assorbito e non esaminato i motivi di merito dei ricorsi, ma dall’altro lato gli originari ricorrenti non avrebbero assolto al loro onere di riproporli in memoria entro il termine di costituzione. Pertanto, i motivi stessi si dovrebbero ritenere rinunciati, e questo Giudice di appello non potrebbe che annullare senza rinvio la sentenza di I grado.
15. Da ultimo, con identiche note 28 gennaio 2022, i ricorrenti appellati hanno contestato quest’ultima affermazione, e sostenuto di avere ritualmente riproposto i motivi stessi.
16. All’esito della pubblica udienza del giorno 3 febbraio 2022, la Sezione ha pronunciato l’ordinanza 3 febbraio 2022 n.817, con la quale ha sospeso il giudizio sino alla definizione del citato procedimento T.a.r. Campania Napoli n.2766/2021 R.G. ritenendo sussistenti per disporre in tal senso entrambi i presupposti richiesti dall’art. 295 c.p.c. così come interpretato dalla giurisprudenza della Cassazione.
16.1 Sul punto, il Collegio ha anzitutto rilevato che fra questa causa e il più volte citato ricorso T.a.r. Campania Napoli 2766/2021, che pende fra le stesse parti, sussiste un nesso di pregiudizialità- dipendenza, diversamente da quanto sostenuto dal Giudice di primo grado. Ha ritenuto infatti evidente che la sentenza di primo grado qui impugnata sarebbe caduta in via automatica nel caso di annullamento giurisdizionale del decreto di annullamento n.62/2021 di cui si è detto. Ha osservato infatti che in quel caso la nota 4 marzo 2020 infatti sarebbe tornata ad esistere e non avrebbe avuto più rilevanza la questione ritenuta decisiva dal T.a.r., secondo cui vi sarebbe stata la caducazione automatica del decreto di esproprio qui impugnato.
16.2 Inoltre, il Collegio ha rilevato che la causa pregiudicante, ovvero il ricorso 2766/2021, e la presente causa pregiudicata non si sarebbero potute decidere simultaneamente, perché pendenti in due diversi gradi di giudizio, l’una in primo grado e la presente in grado di appello.
17. Con istanza depositata il 9 gennaio 2025, la controinteressata appellante ha quindi chiesto la fissazione di udienza pubblica per la prosecuzione del processo, allegando che il ricorso 2766/2021 è stato deciso con sentenza T.a.r. Campania Napoli sez. VII 24 dicembre 2024 n.7365.
18. Con successiva memoria 11 aprile 2025, la stessa controinteressata appellante ha dedotto quanto segue.
18.1 In primo luogo, ha dato atto di aver notificato la sentenza 7365/2024 suddetta lo stesso 24 dicembre 2024 alle controparti di quel processo (v. prove notifica allegate alla memoria in questione), ovvero alla Regione Campania, pec ricevuta il 27 dicembre 2024, e a GI IA, in quella sede interveniente, pec ricevuta sempre il 27 dicembre 2024.
18.2 Ciò posto, ha dedotto che la sentenza 7365/2024 in questione deve ritenersi ormai passata in giudicato.
18.3 Tanto premesso, la controinteressata appellante ha chiesto l’accoglimento del proprio appello. Ha infatti osservato che l’affermazione del Giudice di I grado -per cui il decreto di esproprio impugnato in questa sede sarebbe stato caducato dall’annullamento in autotutela, disposto con il decreto 62/2021, della nota regionale 4 marzo 2020 prot. n. 143194- è sicuramente errata, dato che il decreto 62/2021 è ora eliminato dal mondo del diritto per effetto della sentenza T.a.r. Campania Napoli 7365/2024. D’altro canto, nel dichiarare improcedibili i ricorsi di primo grado, il Giudice di I grado ha assorbito e comunque non esaminato i motivi di merito in essi dedotti, e gli originari ricorrenti non hanno proceduto a riproporli ritualmente in questa sede, per cui essi si intendono rinunciati ai sensi dell’art. 101 comma 2 c.p.a. Ha chiesto pertanto che questo Giudice di appello, accertata l’erroneità della dichiarazione di improcedibilità dei ricorsi di primo grado e la rinuncia ai motivi di merito dei ricorsi di primo grado – annulli senza rinvio la sentenza impugnata.
19. Alla pubblica udienza del giorno 8 maggio 2025, la Sezione ha trattenuto il ricorso in decisione.
20. All’esito, il Collegio ritiene fondato ed assorbente il quinto motivo dell’appello principale, per le ragioni che seguono, correttamente evidenziate anche nella memoria 11 aprile 2025 della stessa controinteressata appellante.
20.1 Per le ragioni già esposte nell’ordinanza 817/2022 di cui sopra, fra questo giudizio e il giudizio T.a.r. Campania Napoli 2766/2021, vi era effettivamente pregiudizialità ai sensi dell’art. 295 c.p.c. Il Giudice di I grado avrebbe quindi dovuto disporre la sospensione del giudizio già in quella sede, e dato l’esito che esso ha avuto – di annullamento del decreto di annullamento in autotutela 62/2021 con sentenza da ritenere passata in giudicato, così come sopra dettagliato- non avrebbe potuto pronunciare l’improcedibilità degli originari ricorsi di I grado; avrebbe dovuto invece deciderli nel merito.
20.2 Questa decisione di merito non è però più possibile in questa sede, dato che i relativi motivi, così come si è detto, in quanto non riproposti si intendono effettivamente rinunciati ai sensi dell’art. 101 comma 2 c.p.a. citato dalla controinteressata appellante e questo Giudice non può che dichiararlo, così come in dispositivo.
20.3 La rinuncia ex lege ai motivi di ricorso di I grado comporta poi la improcedibilità dell’appello incidentale della Regione per sopravvenuto difetto di interesse, in quanto esso presupporrebbe un esame del merito.
21. La particolare complessità della fattispecie è giusto motivo per compensare per intero fra le parti le spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sull’appello come in epigrafe proposto (ricorso n.10587/2021 R.G.), così provvede:
a) accoglie l’appello principale ai sensi di cui in motivazione, annulla sentenza impugnata e dichiara la rinuncia ai motivi di ricorso di I grado;
b) dichiara improcedibile l’appello incidentale;
c) compensa per intero fra le parti le spese del giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 8 maggio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Luigi Carbone, Presidente
Francesco Gambato Spisani, Consigliere, Estensore
GI Rotondo, Consigliere
Emanuela Loria, Consigliere
Eugenio Tagliasacchi, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Francesco Gambato Spisani | Luigi Carbone |
IL SEGRETARIO