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Sentenza 20 maggio 2025
Sentenza 20 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 20/05/2025, n. 839 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 839 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
Seconda Sezione Civile
Il Giudice del Tribunale di Reggio Calabria, seconda sezione civile, dott.ssa Magda
Irato, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A ex art. 281 sexies, ultimo comma, c.p.c. nella causa civile iscritta al n. 4479/2018 Reg.
Gen. introitata per la decisione all'udienza di precisazione delle conclusioni del 15.4.2025, vertente
TRA
(C.F. ) in persona del Ministro pro tempore, Parte_1 P.IVA_1
rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Reggio Calabria presso i cui uffici in Via del Plebiscito n. 15 ha domicilio legale;
-attore-
CONTRO
(C.F. ) in persona del Sindaco, legale Controparte_1 P.IVA_2
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Reggio Calabria, Via S. Anna II
Tronco, Palazzo Ce. Dir. presso l'Avvocatura Civica, rappresentato e difeso dall'avv. Stefania
Morgante come da procura in atti;
-convenuto -
CONCLUSIONI DELLE PARTI: I procuratori delle parti all'udienza del 15.4.2025 precisavano le conclusioni come da verbale.
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con comparsa in riassunzione ex art. 125 disp. att. c.p.c., il Parte_1
conveniva in giudizio il chiedendo che venisse accertata la Controparte_1 responsabilità di quest'ultimo nella causazione del sinistro occorso al dipendente
[...]
e, per l'effetto, condannare l'ente convenuto al pagamento della somma corrisposta Per_1 dall'istante al predetto lavoratore, nel periodo di assenza dal servizio cagionata dal sinistro, la somma di € 8.595,30 a titolo di emolumenti retributivi e contributi.
Esponeva:
- che con giudizio incardinato dinanzi al Giudice di Pace di Reggio Calabria (r.g.n.
811/2018) proponeva la presente azione risarcitoria contro il Controparte_1
odierno convenuto, ritenuto responsabile per il sinistro occorso a , Persona_1
assistente capo della Polizia di Stato di Reggio Calabria;
- che, più precisamente, il in data 5.3.2012, verso le ore 06:45, mentre Per_1
percorreva a bordo del motociclo Honda tg. BC99908 - di proprietà di - la Controparte_2
Via Sbarre Centrali, in prossimità dell'incrocio con Via Pio XI, perdeva improvvisamente il controllo del mezzo a causa della presenza di un tombino con la lastra fortemente deteriorata e ribassato di qualche centimetro rispetto al manto stradale, cadendo rovinosamente a terra;
- che a seguito dell'occorso, il riportava gravi lesioni che lo costringevano ad Per_1
assentarsi dal servizio per oltre due mesi (precisamente dal 5 marzo 2012 al 16 maggio 2012);
- che il istante a causa del sinistro e, quindi, delle assenze forzate dal servizio Parte_1
dell'assistente capo , subiva un danno quantificato in € 8.595,30 pari agli Persona_1
emolumenti retributivi e contributivi corrisposti al Per_1
- che, pertanto, inoltrava al Comune di Reggio Calabria richiesta risarcitoria rappresentando il proprio diritto – nella qualità di datore di lavoro del - ad essere Per_1 risarcito per i danni cagionati per effetto del fatto illecito dell'ente convenuto a causa del quale l'assistente capo subiva un'invalidità temporanea con conseguente mancata utilizzazione da parte del – datore delle relative prestazioni lavorative;
Parte_1
- che la suddetta diffida rimaneva priva di riscontro costringendo il istante Parte_1
a promuovere azione risarcitoria;
- che nel procedimento davanti al Giudice di Pace si costituiva il Controparte_1
eccependo, preliminarmente, l'incompetenza per valore del Giudice adito ex art. 7
[...]
c.p.c. e, nel merito, l'infondatezza della domanda in fatto e diritto;
- che il giudizio veniva definito con ordinanza di incompetenza, emessa dal Giudice di
Pace in data 10.10.2018, in forza della quale l'odierno istante riassumeva il presente giudizio dinanzi al Tribunale adito. Concludeva pertanto rassegnando le seguenti conclusioni:” Voglia il Giudice di pace adito, contrariis rejectis, accertata e dichiarata la responsabilità del Controparte_1
nella determinazione del sinistro per cui è causa, condannarlo al pagamento in
[...]
favore del , della somma di € 8.595,30, oltre interessi legali e Parte_1 rivalutazione monetaria dalla data del sinistro all'effettivo soddisfo, ovvero alla maggiore o minore somma che sarà ritenuta di giustizia 2) con vittoria di spese, diritti e onorari”.
Con comparsa del 15.2.2019, si costituiva il rinnovando Controparte_1
le difese già spiegate nel giudizio incardinato dinanzi al Giudice di Pace di Reggio Calabria ed insistendo, pertanto, nel rigetto della domanda attorea rilevandone l'infondatezza per omessa prova dei presupposti di cui all'art 2043 c.c. nonché l'inammissibilità dell'azione risarcitoria presupposta sia sotto il profilo dell'an che del quantum debeatur. Rappresentava, infine, che per il medesimo sinistro il aveva proposto azione ex art. 2051 c.c. contro Per_1
il e che il relativo procedimento veniva definito con sentenza n. Controparte_1
457/2021 con cui veniva accolta la domanda attorea e avverso la quale veniva proposto gravame (R.G. 243/2021) ad oggi pendente dinanzi alla Corte d'Appello di Reggio Calabria.
Concessi i termini ex art 183, VI comma, c.p.c. ed espletata la prova orale ammessa, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c.
All'udienza del 15.4.2025, precisate le conclusioni ed esaurita la discussione orale, il
Giudice assumeva la causa in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies, ultimo comma, c.p.c.
(norma ratione temporis applicabile anche al presente giudizio in forza dell'art. 7, comma 3, del D. Lgs 164/2024, c.d. correttivo bis Cartabia).
2. La presente controversia ha ad oggetto la domanda di risarcimento del danno lamentato dal datore di lavoro che, a seguito dell'invalidità temporanea di un dipendente, determinata da fatto illecito del terzo, è tenuto per legge o per contrattazione collettiva a pagare la retribuzione e a versare i contributi previdenziali senza ricevere la prestazione del dipendente infortunato.
Come noto, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, condiviso da questo Giudice, il datore di lavoro ha diritto a vedersi riconosciuto, con azione risarcitoria diretta, il ristoro dei danni cagionati per la privazione delle forze lavoro del dipendente. In particolare, il danno conseguente all'azione colposa del danneggiante va individuato nella perdita della quota retributiva corrisposta al lavoratore e dei contributi previdenziali, nonché da quanto erogato dal datore di lavoro per sostituire il dipendente incolpevolmente assente.
Tale principio, oggi pacifico, è stato inaugurato per la prima volta con la nota pronuncia n. 6132 del 12 novembre 1988, resa a Sezioni Unite, ove è stato affermato: “il responsabile di lesioni personali in danno di un lavoratore dipendente, con conseguente invalidità temporanea assoluta, è tenuto a risarcire il datore di lavoro per la mancata utilizzazione delle prestazioni lavorative, poiché ciò integra un ingiusto pregiudizio, a prescindere dalla sostituibilità o meno del dipendente, causalmente ricollegabile al comportamento doloso o colposo di detto responsabile” (in senso conforme si v. Cass. civ., n. 15399 del 4 novembre
2002 e Cass. civ. n. 2844 del 9 febbraio 2010.)
2.1. Acclarata la risarcibilità in astratto della pretesa fatta valere dall'odierno istante, occorre accertare se il convenuto possa ritenersi responsabile del sinistro occorso al CP_1
Versace e, quindi, della sua assenza dal lavoro per malattia a causa della quale il - Parte_1
attore lamenta di aver corrisposto gli emolumenti oggetto dell'odierno giudizio.
Va, innanzitutto, precisato che il contestato sinistro deve essere correttamente inquadrato sotto l'ambito di operatività dell'art. 2051 c.c.
L'applicabilità della menzionata disposizione nei confronti della Pubblica
Amministrazione, allorché si tratti - come nel caso di specie - di danni cagionati a terzi da beni di uso generale e diretto da parte dei cittadini, e che appartengono al demanio o al patrimonio indisponibile, è ormai, da tempo, pacificamente riconosciuta nel nostro ordinamento giuridico (si v., ex multis, Cass. civ. n. 24419/2009).
Quanto al riparto dell'onere probatorio, il danneggiato – attore è tenuto a provare la sussistenza del nesso causale tra la cosa e l'evento dannoso dovendo dimostrare la prova dell'effettiva dinamica dell'evento dannoso con peculiare riguardo sia alla individuazione di quello che è effettivamente è stato, nel caso concreto, l'apporto causale della cosa, rispetto al comportamento tenuto dal danneggiato, sia che la cosa versava in condizione tali da renderne potenzialmente pericoloso il suo utilizzo (Cfr., ex multis, Cass. civ. n. 20943/2022 “la responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. ha carattere oggettivo, e non presunto, essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell'attore del nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno, mentre sul custode grava l'onere della prova liberatoria del caso fortuito, rappresentato da un fatto naturale o del danneggiato o di un terzo, connotato da imprevedibilità ed inevitabilità, dal punto di vista oggettivo e della regolarità o adeguatezza causale, senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode”).
Di contro, il custode per andare esente da simile responsabilità deve provare il caso fortuito, ossia un fatto estraneo alla sua sfera di custodia, avente impulso causale autonomo e carattere di imprevedibilità e di assoluta eccezionalità.
Richiamati i superiori e condivisi canoni ermeneutici, deve ritenersi provata la responsabilità del per l'incidente subito dal Controparte_1 Per_1
Conducenti al riguardo le deposizioni rese dai testi, e TE
, sentiti nel giudizio incardinato, ex art. 2051 c.c., dal Testimone_2
contro il (r.g.n. 1223/2014) e nuovamente escussi nel Per_1 Controparte_1
presente procedimento.
Occorre, anzitutto, rilevare che le deposizioni rese dai summenzionati testi nel presente giudizio sono meno circostanziate e più generiche rispetto a quelle acquisite nel procedimento promosso dal contro il (r.g.n. 1223/2014). Per_1 Controparte_1
Tuttavia, la predetta evenienza non compromette la genuinità delle deposizioni non potendosi trascurare che i testi sono stati escussi a distanza di un notevole lasso di tempo
(precisamente 10 anni) rispetto alla data del sinistro.
Deve, pertanto, ragionevolmente ritenersi che alla data di escussione i ricordi dell'accaduto erano comprensibilmente più flebili rispetto a quelli esistenti al momento delle deposizioni assunte nel giudizio risarcitorio instaurato dal quest'ultime rese a soli Per_1
quattro anni dal sinistro.
Difatti, gli stessi testi hanno precisato di non ricordare i particolari dell'accaduto, ma di aver già reso testimonianze sul medesimo sinistro.
Alla luce di quanto sopra evidenziato, si ritiene dunque opportuno esaminare le deposizioni testimoniali acquisite nel procedimento incardinato dal (r.g.n. Per_1
1223/2014).
In particolare, il teste , escusso all'udienza del 10.11.2016, dopo aver Tes_2
premesso di aver assistito al sinistro occorso al Versace, ha dichiarato: “L'evento è accaduto nella Via Sbarre Centrali all'incrocio con la Via Pio XI. In realtà non ho visto la caduta, io provenivo dalla Via Pio XI ed ho notato lo scooter a terra sulla Via Sbarre, al centro della carreggiata. Ricordo che il conducente si stava rialzando indossava il casco e togliendolo ho notato un'escoriazione nel sopracciglio… […] Ricordo che lo scooter che ho visto si trovava su un tombino. Ritengo che sia quello raffigurato nelle fotografie che mi vengono esibite in visione ed allegate al fascicolo di parte attrice”. (Cfr. verbale di udienza del 10.11.2016, all.
n. 1 memoria ex art 183, comma II, c.p.c. di parte convenuta). Tes_ Parimenti, la teste – interrogata sulla dinamica del sinistro - ha così riferito: “Nel mese di marzo 2023 – 2014, anzi mi correggo 2012, intorno alle ore 7:30 quando io esco di casa ho assistito all'incidente che ha coinvolto una grossa moto che percorreva come me la
Via Pio XI. La moto mi precedeva nell'immettersi nella Via Sbarre Centrali scivolava sull'asfalto e finiva a terra. Ricordo che in quell'occasione a terra vi era della polvere lavica poiché in quei giorni si era verificata l'eruzione dell'Etna”. (Cfr. verbale di udienza del
10.11.2026, all. n.1 memoria ex art 183, comma II, c.p.c. del convenuto). CP_1
Ha, poi, specificato che non vi erano segnali di pericolo suoi luoghi di causa, ma solo quello di stop e di direzione obbligatoria sulla Via Sbarre Centrali, confermando che
“nell'incrocio tra Via Pio XI e Via Sbarre c'è un tombino con una lastra di ferro o ghisa di sopra” e riconoscendo i luoghi di causa nelle foto allegate al verbale di Polizia (Cfr. verbale di udienza del 10.11.2016, all. n.1 memoria ex art 183, comma II, c.p.c. del CP_1
convenuto).
Pertanto, dall'esame delle predette deposizioni testimoniali è emerso che: i) il Per_1
transitava a bordo di un ciclomotore sulla Via Pio XI e, giunto all'incrocio della suddetta strada, nell'immettersi sulla Via Sbarre Centrali, cadeva rovinosamente a terra su un tombino presente sul manto stradale coperto da una lastra metallica;
ii) che il tratto stradale era caratterizzato dalla presenza di polvere lavica;
iii) che il danneggiato indossava il casco e, a seguito della caduta, riportava escoriazioni sul viso lamentando dolori alla gamba.
Infondati le censure formulate dall'odierno convenuto in ordine alle superiori deposizioni testimoniali.
Il Comune deduce che a dinamica del sinistro così come prospettata dal Ministero in citazione non possa ritenersi confermata dalle richiamate deposizioni testimoniali tenuto Tes_ conto, in particolare, dalle incongruenze emerse all'esito dell'escussione della teste .
Più precisamente, rileva che mentre l'odierno attore ha dedotto che al momento del sinistro il percorreva a bordo del proprio motociclo la via Sbarre Centrali, la teste Per_1
Tes_
ha, invece, riferito che il danneggiato percorreva la diversa Via Pio XI. Il rilievo è privo di pregio.
Invero, parte attrice ha indicato il tratto stradale ove si è verificato il sinistro individuandolo nella Via Sbarre centrali e, specificatamente, nell'intersezione con la Via Pio
XI senza, tuttavia, specificare la strada dalla quale proveniva il Versace, circostanza, invece, Tes_ precisata dalla teste la quale, ad ogni modo, ha confermato che l'occorso si verificava proprio all'altezza dell'incrocio tra Via Pio XI e Via Sbarre Centrali senza che alcuna incongruenza possa essere sul punto rilevata.
Parimenti infondata è l'ulteriore censura mossa dal secondo cui deve CP_1
escludersi il nesso causale tra il contestato tombino e la caduta del in ragione della Per_1
deposizione del teste avendo il predetto riferito che il motociclo condotto dal Tes_2
si trovava sopra il tombino giacché l'impatto con l'insidia avrebbe dovuto Per_1
comportare la caduta del veicolo ad una distanza maggiore rispetto al tombino e non sullo stesso.
La difesa non convince. Non può, difatti, escludersi che il motociclo sia caduto proprio sul tombino specie ove si consideri che il sinistro è occorso nelle vicinanze di un incrocio, preceduto dal segnale di stop, e può, quindi, ragionevolmente ritenersi che il Per_1
procedesse ad una velocità moderata e che lo scooter sia caduto proprio nelle immediate vicinanze del contestato tombino.
Per tutte le superiori ragioni deve ritenersi provato - anche alla luce del principio del
“più probabile che non” - il nesso causale tra la contestata insidia (tombino) e la caduta del con conseguente responsabilità del per l'occorso. Per_1 CP_1
Va precisato che le dichiarazioni testimoniali sopra riportate, sebbene rese in un diverso procedimento, ben possono essere utilizzate dal presente Giudicante a fondamento del proprio convincimento non essendoci ragionevoli motivazioni per discostarsene in quanto emesse all'esito di un'istruttoria testimoniale svolta nel contraddittorio tra le parti – in particolare, per quanto qui di interesse, nel contradditorio del - Controparte_1
corroborata da produzione documentale ritualmente acquisita (Cfr. Cass. civ., sez. I,
10.10.2018, n. 25067 “Il Giudice civile, in assenza di divieti di legge, può formare il proprio anche in base a prove atipiche come quelle raccolte in un altro giudizio tra le stesse o tra altre parti, fornendo adeguata motivazione della relativa utilizzazione, senza che rilevi la divergenza delle regole, proprie di quel procedimento, relative all'ammissione e all'assunzione della prova.” in senso conforme si v. Cass. civ. Sez. III, n. 840 del 20/01/2015). Al riguardo si evidenzia che la presenza del tombino deteriorato - oltre ad essere confermata dalle deposizioni rese nel procedimento incardinato dal - risulta altresì Per_1
riscontrata nel verbale di sopralluogo redatto dagli agenti della Polizia Municipale, intervenuti sul luogo del sinistro, ove si legge “la pattuglia rilevava la presenza del tombino in questione, lo stesso risultante ribassato di circa cm 2, rispetto al manto stradale, pressoché al centro della intersezione tra la Via Sbarre Centrali e il Viale Pio XI. Si notava inoltre il deterioramento della lastra metallica di copertura, corrosa nel tempo e, quindi, scivolosa al passaggio (Cfr. all. 1 fascicolo di parte attrice depositato nel giudizio R.G. 811/218 del
Giudice di Pace di Reggio Calabria ed alleato all'atto introduttivo del presente giudizio).
Vero è che il verbale di polizia fa piena prova, fino a querela di falso, solo delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesti come avvenuti in sua presenza.
Tuttavia, come ribadito anche dalla più recente giurisprudenza di legittimità, per quanto riguarda le altre circostanze di fatto che egli segnali di avere accertato nel corso dell'indagine per averle apprese da terzi o in seguito ad altri accertamenti – nella specie gli accertamenti eseguiti direttamente dagli agenti e relativi alle condizioni del manto stradale - il verbale, per la sua natura di atto pubblico, ha pur sempre un'attendibilità intrinseca che può essere infirmata solo da una specifica prova contraria, evenienza, quest'ultima, che nella vicenda in esame non è stata in alcun modo fornita. (Cass. civ., sez. III, 17.04.2024, n.10376).
Né assume rilievo alcuno la circostanza che il sopralluogo della Polizia Municipale sia avvenuto a distanza di giorni dieci dalla verificazione del sinistro giacché la presenza del tombino deteriorato alla data dell'occorso è stata confermata dai testi i quali lo hanno, altresì, espressamente riconosciuto nella produzione fotografica allegata al verbale di sopralluogo.
Non può quindi dubitarsi che l'insidia, per come descritta nel rapporto di polizia, fosse presente al momento del sinistro essendo il contenuto del verbale di sopralluogo corroborato dalle deposizioni dei testi e mancando una specifica prova contraria atta ad infirmare l'intrinseca attendibilità.
Tra l'altro, la presenza del contestato tombino è stata altresì riferita ai sanitari del pronto soccorso. Invero, nel certificato in atti si legge “anamnesi: infortunio sul lavoro “in itinere” trasportato da 118 per “trauma contusivo gamba dx e flc sopraciliare dx mentre guidava un motoveicolo per recarsi sul posto di lavoro scivolava a seguito di tombino stradale riportando trauma contusivo al ginocchio, gamba e caviglia dx” (all. n. 2 fascicolo di parte attrice depositato nel giudizio R.G. 811/218 del Giudice di Pace di Reggio Calabria ed alleato all'atto introduttivo del presente giudizio).
Ne consegue che, alla luce delle deposizioni sopra esaminate, corroborate dai riscontri documentali prodotti nel presente giudizio, deve ritenersi provato che il sinistro subito dal si è verificato a causa del tombino che si presentava coperto da una lastra metallica Per_1
deteriorata – e pertanto scivolosa- ed inoltre ribassato rispetto alla sede stradale, sulla quale,
Tes_ veniva riscontrata la presenza di povere lavica – per come riferito dalla - rilievo che, verosimilmente, ha impedito la visibilità dell'insidia da parte del danneggiato circostanza, quest'ultima che esclude l'eccepito concorso colposo del (tenuto anche conto delle Per_1
non ottimali condizioni di luce naturale alle ore 6:45 del mattino nel mese di marzo).
Di contro, l'ente convenuto, non ha fornito alcuna prova liberatoria ai sensi e per gli effetti dell'art 2051 c.c.
Quanto, infine, alla contestazione sulla omessa revisione del motociclo condotto dal
(l'ultima risalente al 17.7.2007, ossia cinque anni prima del sinistro), si precisa che Per_1
tale circostanza non influisce, elidendola, sulla responsabilità del Controparte_1
né configura un concorso colposo del danneggiato.
Difatti, secondo consolidata giurisprudenza di legittimità “l'inosservanza di una norma di circolazione stradale, pur comportando responsabilità sotto altro titolo per
l'infrazione commessa, non è di per sé sufficiente a determinare la responsabilità civile per
l'evento dannoso, ove questo non sia ricollegabile eziologicamente alla trasgressione medesima” (Cass. civ. Sez. III 31 maggio 2019 n. 14885; Cass. civ. Sez. III 22 novembre
2013 n. 26239; Cass. civ. Sez. III 21 gennaio 1995 n. 699; Cass. civ. III 29 novembre 1995 n.
12390).
Ne consegue che la condotta trasgressiva del contravventore assume autonoma rilevanza giuridica non però costitutiva di un rapporto di causalità con l'evento in relazione al quale diviene un mero antecedente storico occasionale (Cass. civ. Sez. III 9 giugno 2010 n.
13830).
Più precisamente, è necessario valutare se la violazione della norma disciplinante la circolazione stradale abbia esplicato incidenza causale sull'evento dannoso (Cass. civ., Sez.
III, 8 aprile 2010 n. 8366), evenienza, quest'ultima, che nel caso di specie deve escludersi.
Invero, il non spiega quale sarebbe stata l'incidenza causale dell'omessa CP_1
manutenzione del motociclo nella circostanza del sinistro, tratteggiando la relativa eventualità in maniera generica, per così dire in re ipsa, sostanzialmente coincidente con l'astratta irregolarità amministrativa del veicolo. Manca, difatti, la prova (nonché una specifica deduzione) di un effettivo guasto o malfunzionamento tecnico del motociclo ovvero che un perfetto stato di manutenzione del mezzo avrebbe verosimilmente diminuito o scongiurato le conseguenze del sinistro ai sensi e per gli effetti dell'art. 1227 c.c.
Per tutte le superiori ragioni, deve affermarsi la responsabilità del convenuto CP_1
per il sinistro subito dal dipendente del attore, con conseguente diritto del Per_1 Parte_1
predetto datore al risarcimento dei relativi danni patiti rappresentati dalla somma corrisposta all'infortunato a titolo di emolumenti retributivi e contributi, durante il periodo di Per_1
assenza dal servizio (precisamente dal 5 marzo 2012 al 16 maggio 2012).
3. Tanto accertato, in merito alla quantificazione del pregiudizio subito dal datore di lavoro, la sentenza delle Sezioni Unite, già in precedenza citata, ha stabilito che “in difetto di prova diversa, è liquidabile sulla base dell'ammontare delle retribuzioni e dei contributi previdenziali, obbligatoriamente pagati durante il periodo di assenza dell'infortunato, atteso che il relativo esborso esprime il normale valore delle prestazioni perdute” (v. sul punto
Cass. civ., SS.UU., n. 6132 del 12 novembre 1988, cit.).
Anche la giurisprudenza successiva ha affermato che “gli esborsi a titolo di retribuzione, effettuati dal datore di lavoro, in adempimento di un dovere fissato dalla legge
o dal contratto, in favore del dipendente per il periodo di inabilità temporanea conseguente ad infortunio, e, quindi, senza ricevere il corrispettivo costituito dalle prestazioni lavorative, unitamente ai correlati contributi dovuti dallo stesso datore agli enti di assicurazione sociale, integrano un danno che si ricollega con nesso di causalità a detto infortunio, e, come tale, deve essere risarcito dal terzo responsabile del fatto medesimo” (v. Cass.. n. 2844 del 9 febbraio 2010).
Orbene, applicati i superiori principi alla vicenda in esame, deve rilevarsi che il
, a sostegno delle proprie argomentazioni difensive, ha depositato in atti il prospetto Parte_1
di quantificazione del danno derivante dal sinistro per cui è causa da cui può accertarsi agevolmente che l'assistente capo di P.S., , si è assentato dal servizio a Persona_1
causa del sinistro in questione dal 5.3.2012 al 16.5.2012 - per un totale di 73 giorni - e che l'amministrazione attrice ha corrisposto all'infortunato (durante il periodo di assenza forzata dal lavoro) a titolo di retribuzione la complessiva somma di Euro 8.595,30 (cfr. prospetto contabile Questura di Reggio Calabria, all. n. 3 atto di citazione - fascicolo G.d.P.). Pertanto, sulla scorta della documentazione prodotta ed in difetto di prova contraria può dirsi assolto l'onere probatorio da parte del Ministero, avendo parte attrice offerto prova esaustiva in ordine sia all'assenza del dipendente che alla conseguente corresponsione degli emolumenti dal 5.3.2012 al 16.5.2012 subendo quindi un danno patrimoniale pari ad €
8.595,30 (importo, tra l'altro, in alcun modo contestato nel suo ammontare dal CP_1
convenuto).
Sulla predetta somma vanno poi calcolati al tasso legale e con decorrenza dalla data del sinistro (5 marzo 2012), gli interessi compensativi commisurati alla somma medesima previamente devalutata e poi rivalutata di anno in anno.
4. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo secondo i valori minimi dello scaglione applicabile per le cause di valore fino ad € 26.000,00 (D.M.
55/2014 e successive modificazioni) tenuto conto della relativa semplicità delle questioni di fatto e di diritto trattate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Calabria, in funzione di giudice monocratico, sentiti i procuratori delle parti costituite, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 4479/2018 R.G., così dispone:
1. accoglie la domanda attorea e, per l'effetto, condanna per le causali in motivazione, il convenuto al pagamento, in favore del , Controparte_1 Parte_1
della somma di € 8.595,30 oltre interessi e rivalutazione monetaria come in motivazione;
2. condanna il convenuto alla refusione, in favore del Controparte_1
, delle spese di lite da liquidarsi in € 2.540,00, oltre rimborso spese Parte_1
generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge.
Così deciso in Reggio Calabria in data 20 maggio 2025.
Il Giudice
Il Giudice
(dott.ssa Magda Irato)
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
Seconda Sezione Civile
Il Giudice del Tribunale di Reggio Calabria, seconda sezione civile, dott.ssa Magda
Irato, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A ex art. 281 sexies, ultimo comma, c.p.c. nella causa civile iscritta al n. 4479/2018 Reg.
Gen. introitata per la decisione all'udienza di precisazione delle conclusioni del 15.4.2025, vertente
TRA
(C.F. ) in persona del Ministro pro tempore, Parte_1 P.IVA_1
rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Reggio Calabria presso i cui uffici in Via del Plebiscito n. 15 ha domicilio legale;
-attore-
CONTRO
(C.F. ) in persona del Sindaco, legale Controparte_1 P.IVA_2
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Reggio Calabria, Via S. Anna II
Tronco, Palazzo Ce. Dir. presso l'Avvocatura Civica, rappresentato e difeso dall'avv. Stefania
Morgante come da procura in atti;
-convenuto -
CONCLUSIONI DELLE PARTI: I procuratori delle parti all'udienza del 15.4.2025 precisavano le conclusioni come da verbale.
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con comparsa in riassunzione ex art. 125 disp. att. c.p.c., il Parte_1
conveniva in giudizio il chiedendo che venisse accertata la Controparte_1 responsabilità di quest'ultimo nella causazione del sinistro occorso al dipendente
[...]
e, per l'effetto, condannare l'ente convenuto al pagamento della somma corrisposta Per_1 dall'istante al predetto lavoratore, nel periodo di assenza dal servizio cagionata dal sinistro, la somma di € 8.595,30 a titolo di emolumenti retributivi e contributi.
Esponeva:
- che con giudizio incardinato dinanzi al Giudice di Pace di Reggio Calabria (r.g.n.
811/2018) proponeva la presente azione risarcitoria contro il Controparte_1
odierno convenuto, ritenuto responsabile per il sinistro occorso a , Persona_1
assistente capo della Polizia di Stato di Reggio Calabria;
- che, più precisamente, il in data 5.3.2012, verso le ore 06:45, mentre Per_1
percorreva a bordo del motociclo Honda tg. BC99908 - di proprietà di - la Controparte_2
Via Sbarre Centrali, in prossimità dell'incrocio con Via Pio XI, perdeva improvvisamente il controllo del mezzo a causa della presenza di un tombino con la lastra fortemente deteriorata e ribassato di qualche centimetro rispetto al manto stradale, cadendo rovinosamente a terra;
- che a seguito dell'occorso, il riportava gravi lesioni che lo costringevano ad Per_1
assentarsi dal servizio per oltre due mesi (precisamente dal 5 marzo 2012 al 16 maggio 2012);
- che il istante a causa del sinistro e, quindi, delle assenze forzate dal servizio Parte_1
dell'assistente capo , subiva un danno quantificato in € 8.595,30 pari agli Persona_1
emolumenti retributivi e contributivi corrisposti al Per_1
- che, pertanto, inoltrava al Comune di Reggio Calabria richiesta risarcitoria rappresentando il proprio diritto – nella qualità di datore di lavoro del - ad essere Per_1 risarcito per i danni cagionati per effetto del fatto illecito dell'ente convenuto a causa del quale l'assistente capo subiva un'invalidità temporanea con conseguente mancata utilizzazione da parte del – datore delle relative prestazioni lavorative;
Parte_1
- che la suddetta diffida rimaneva priva di riscontro costringendo il istante Parte_1
a promuovere azione risarcitoria;
- che nel procedimento davanti al Giudice di Pace si costituiva il Controparte_1
eccependo, preliminarmente, l'incompetenza per valore del Giudice adito ex art. 7
[...]
c.p.c. e, nel merito, l'infondatezza della domanda in fatto e diritto;
- che il giudizio veniva definito con ordinanza di incompetenza, emessa dal Giudice di
Pace in data 10.10.2018, in forza della quale l'odierno istante riassumeva il presente giudizio dinanzi al Tribunale adito. Concludeva pertanto rassegnando le seguenti conclusioni:” Voglia il Giudice di pace adito, contrariis rejectis, accertata e dichiarata la responsabilità del Controparte_1
nella determinazione del sinistro per cui è causa, condannarlo al pagamento in
[...]
favore del , della somma di € 8.595,30, oltre interessi legali e Parte_1 rivalutazione monetaria dalla data del sinistro all'effettivo soddisfo, ovvero alla maggiore o minore somma che sarà ritenuta di giustizia 2) con vittoria di spese, diritti e onorari”.
Con comparsa del 15.2.2019, si costituiva il rinnovando Controparte_1
le difese già spiegate nel giudizio incardinato dinanzi al Giudice di Pace di Reggio Calabria ed insistendo, pertanto, nel rigetto della domanda attorea rilevandone l'infondatezza per omessa prova dei presupposti di cui all'art 2043 c.c. nonché l'inammissibilità dell'azione risarcitoria presupposta sia sotto il profilo dell'an che del quantum debeatur. Rappresentava, infine, che per il medesimo sinistro il aveva proposto azione ex art. 2051 c.c. contro Per_1
il e che il relativo procedimento veniva definito con sentenza n. Controparte_1
457/2021 con cui veniva accolta la domanda attorea e avverso la quale veniva proposto gravame (R.G. 243/2021) ad oggi pendente dinanzi alla Corte d'Appello di Reggio Calabria.
Concessi i termini ex art 183, VI comma, c.p.c. ed espletata la prova orale ammessa, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c.
All'udienza del 15.4.2025, precisate le conclusioni ed esaurita la discussione orale, il
Giudice assumeva la causa in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies, ultimo comma, c.p.c.
(norma ratione temporis applicabile anche al presente giudizio in forza dell'art. 7, comma 3, del D. Lgs 164/2024, c.d. correttivo bis Cartabia).
2. La presente controversia ha ad oggetto la domanda di risarcimento del danno lamentato dal datore di lavoro che, a seguito dell'invalidità temporanea di un dipendente, determinata da fatto illecito del terzo, è tenuto per legge o per contrattazione collettiva a pagare la retribuzione e a versare i contributi previdenziali senza ricevere la prestazione del dipendente infortunato.
Come noto, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, condiviso da questo Giudice, il datore di lavoro ha diritto a vedersi riconosciuto, con azione risarcitoria diretta, il ristoro dei danni cagionati per la privazione delle forze lavoro del dipendente. In particolare, il danno conseguente all'azione colposa del danneggiante va individuato nella perdita della quota retributiva corrisposta al lavoratore e dei contributi previdenziali, nonché da quanto erogato dal datore di lavoro per sostituire il dipendente incolpevolmente assente.
Tale principio, oggi pacifico, è stato inaugurato per la prima volta con la nota pronuncia n. 6132 del 12 novembre 1988, resa a Sezioni Unite, ove è stato affermato: “il responsabile di lesioni personali in danno di un lavoratore dipendente, con conseguente invalidità temporanea assoluta, è tenuto a risarcire il datore di lavoro per la mancata utilizzazione delle prestazioni lavorative, poiché ciò integra un ingiusto pregiudizio, a prescindere dalla sostituibilità o meno del dipendente, causalmente ricollegabile al comportamento doloso o colposo di detto responsabile” (in senso conforme si v. Cass. civ., n. 15399 del 4 novembre
2002 e Cass. civ. n. 2844 del 9 febbraio 2010.)
2.1. Acclarata la risarcibilità in astratto della pretesa fatta valere dall'odierno istante, occorre accertare se il convenuto possa ritenersi responsabile del sinistro occorso al CP_1
Versace e, quindi, della sua assenza dal lavoro per malattia a causa della quale il - Parte_1
attore lamenta di aver corrisposto gli emolumenti oggetto dell'odierno giudizio.
Va, innanzitutto, precisato che il contestato sinistro deve essere correttamente inquadrato sotto l'ambito di operatività dell'art. 2051 c.c.
L'applicabilità della menzionata disposizione nei confronti della Pubblica
Amministrazione, allorché si tratti - come nel caso di specie - di danni cagionati a terzi da beni di uso generale e diretto da parte dei cittadini, e che appartengono al demanio o al patrimonio indisponibile, è ormai, da tempo, pacificamente riconosciuta nel nostro ordinamento giuridico (si v., ex multis, Cass. civ. n. 24419/2009).
Quanto al riparto dell'onere probatorio, il danneggiato – attore è tenuto a provare la sussistenza del nesso causale tra la cosa e l'evento dannoso dovendo dimostrare la prova dell'effettiva dinamica dell'evento dannoso con peculiare riguardo sia alla individuazione di quello che è effettivamente è stato, nel caso concreto, l'apporto causale della cosa, rispetto al comportamento tenuto dal danneggiato, sia che la cosa versava in condizione tali da renderne potenzialmente pericoloso il suo utilizzo (Cfr., ex multis, Cass. civ. n. 20943/2022 “la responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. ha carattere oggettivo, e non presunto, essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell'attore del nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno, mentre sul custode grava l'onere della prova liberatoria del caso fortuito, rappresentato da un fatto naturale o del danneggiato o di un terzo, connotato da imprevedibilità ed inevitabilità, dal punto di vista oggettivo e della regolarità o adeguatezza causale, senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode”).
Di contro, il custode per andare esente da simile responsabilità deve provare il caso fortuito, ossia un fatto estraneo alla sua sfera di custodia, avente impulso causale autonomo e carattere di imprevedibilità e di assoluta eccezionalità.
Richiamati i superiori e condivisi canoni ermeneutici, deve ritenersi provata la responsabilità del per l'incidente subito dal Controparte_1 Per_1
Conducenti al riguardo le deposizioni rese dai testi, e TE
, sentiti nel giudizio incardinato, ex art. 2051 c.c., dal Testimone_2
contro il (r.g.n. 1223/2014) e nuovamente escussi nel Per_1 Controparte_1
presente procedimento.
Occorre, anzitutto, rilevare che le deposizioni rese dai summenzionati testi nel presente giudizio sono meno circostanziate e più generiche rispetto a quelle acquisite nel procedimento promosso dal contro il (r.g.n. 1223/2014). Per_1 Controparte_1
Tuttavia, la predetta evenienza non compromette la genuinità delle deposizioni non potendosi trascurare che i testi sono stati escussi a distanza di un notevole lasso di tempo
(precisamente 10 anni) rispetto alla data del sinistro.
Deve, pertanto, ragionevolmente ritenersi che alla data di escussione i ricordi dell'accaduto erano comprensibilmente più flebili rispetto a quelli esistenti al momento delle deposizioni assunte nel giudizio risarcitorio instaurato dal quest'ultime rese a soli Per_1
quattro anni dal sinistro.
Difatti, gli stessi testi hanno precisato di non ricordare i particolari dell'accaduto, ma di aver già reso testimonianze sul medesimo sinistro.
Alla luce di quanto sopra evidenziato, si ritiene dunque opportuno esaminare le deposizioni testimoniali acquisite nel procedimento incardinato dal (r.g.n. Per_1
1223/2014).
In particolare, il teste , escusso all'udienza del 10.11.2016, dopo aver Tes_2
premesso di aver assistito al sinistro occorso al Versace, ha dichiarato: “L'evento è accaduto nella Via Sbarre Centrali all'incrocio con la Via Pio XI. In realtà non ho visto la caduta, io provenivo dalla Via Pio XI ed ho notato lo scooter a terra sulla Via Sbarre, al centro della carreggiata. Ricordo che il conducente si stava rialzando indossava il casco e togliendolo ho notato un'escoriazione nel sopracciglio… […] Ricordo che lo scooter che ho visto si trovava su un tombino. Ritengo che sia quello raffigurato nelle fotografie che mi vengono esibite in visione ed allegate al fascicolo di parte attrice”. (Cfr. verbale di udienza del 10.11.2016, all.
n. 1 memoria ex art 183, comma II, c.p.c. di parte convenuta). Tes_ Parimenti, la teste – interrogata sulla dinamica del sinistro - ha così riferito: “Nel mese di marzo 2023 – 2014, anzi mi correggo 2012, intorno alle ore 7:30 quando io esco di casa ho assistito all'incidente che ha coinvolto una grossa moto che percorreva come me la
Via Pio XI. La moto mi precedeva nell'immettersi nella Via Sbarre Centrali scivolava sull'asfalto e finiva a terra. Ricordo che in quell'occasione a terra vi era della polvere lavica poiché in quei giorni si era verificata l'eruzione dell'Etna”. (Cfr. verbale di udienza del
10.11.2026, all. n.1 memoria ex art 183, comma II, c.p.c. del convenuto). CP_1
Ha, poi, specificato che non vi erano segnali di pericolo suoi luoghi di causa, ma solo quello di stop e di direzione obbligatoria sulla Via Sbarre Centrali, confermando che
“nell'incrocio tra Via Pio XI e Via Sbarre c'è un tombino con una lastra di ferro o ghisa di sopra” e riconoscendo i luoghi di causa nelle foto allegate al verbale di Polizia (Cfr. verbale di udienza del 10.11.2016, all. n.1 memoria ex art 183, comma II, c.p.c. del CP_1
convenuto).
Pertanto, dall'esame delle predette deposizioni testimoniali è emerso che: i) il Per_1
transitava a bordo di un ciclomotore sulla Via Pio XI e, giunto all'incrocio della suddetta strada, nell'immettersi sulla Via Sbarre Centrali, cadeva rovinosamente a terra su un tombino presente sul manto stradale coperto da una lastra metallica;
ii) che il tratto stradale era caratterizzato dalla presenza di polvere lavica;
iii) che il danneggiato indossava il casco e, a seguito della caduta, riportava escoriazioni sul viso lamentando dolori alla gamba.
Infondati le censure formulate dall'odierno convenuto in ordine alle superiori deposizioni testimoniali.
Il Comune deduce che a dinamica del sinistro così come prospettata dal Ministero in citazione non possa ritenersi confermata dalle richiamate deposizioni testimoniali tenuto Tes_ conto, in particolare, dalle incongruenze emerse all'esito dell'escussione della teste .
Più precisamente, rileva che mentre l'odierno attore ha dedotto che al momento del sinistro il percorreva a bordo del proprio motociclo la via Sbarre Centrali, la teste Per_1
Tes_
ha, invece, riferito che il danneggiato percorreva la diversa Via Pio XI. Il rilievo è privo di pregio.
Invero, parte attrice ha indicato il tratto stradale ove si è verificato il sinistro individuandolo nella Via Sbarre centrali e, specificatamente, nell'intersezione con la Via Pio
XI senza, tuttavia, specificare la strada dalla quale proveniva il Versace, circostanza, invece, Tes_ precisata dalla teste la quale, ad ogni modo, ha confermato che l'occorso si verificava proprio all'altezza dell'incrocio tra Via Pio XI e Via Sbarre Centrali senza che alcuna incongruenza possa essere sul punto rilevata.
Parimenti infondata è l'ulteriore censura mossa dal secondo cui deve CP_1
escludersi il nesso causale tra il contestato tombino e la caduta del in ragione della Per_1
deposizione del teste avendo il predetto riferito che il motociclo condotto dal Tes_2
si trovava sopra il tombino giacché l'impatto con l'insidia avrebbe dovuto Per_1
comportare la caduta del veicolo ad una distanza maggiore rispetto al tombino e non sullo stesso.
La difesa non convince. Non può, difatti, escludersi che il motociclo sia caduto proprio sul tombino specie ove si consideri che il sinistro è occorso nelle vicinanze di un incrocio, preceduto dal segnale di stop, e può, quindi, ragionevolmente ritenersi che il Per_1
procedesse ad una velocità moderata e che lo scooter sia caduto proprio nelle immediate vicinanze del contestato tombino.
Per tutte le superiori ragioni deve ritenersi provato - anche alla luce del principio del
“più probabile che non” - il nesso causale tra la contestata insidia (tombino) e la caduta del con conseguente responsabilità del per l'occorso. Per_1 CP_1
Va precisato che le dichiarazioni testimoniali sopra riportate, sebbene rese in un diverso procedimento, ben possono essere utilizzate dal presente Giudicante a fondamento del proprio convincimento non essendoci ragionevoli motivazioni per discostarsene in quanto emesse all'esito di un'istruttoria testimoniale svolta nel contraddittorio tra le parti – in particolare, per quanto qui di interesse, nel contradditorio del - Controparte_1
corroborata da produzione documentale ritualmente acquisita (Cfr. Cass. civ., sez. I,
10.10.2018, n. 25067 “Il Giudice civile, in assenza di divieti di legge, può formare il proprio anche in base a prove atipiche come quelle raccolte in un altro giudizio tra le stesse o tra altre parti, fornendo adeguata motivazione della relativa utilizzazione, senza che rilevi la divergenza delle regole, proprie di quel procedimento, relative all'ammissione e all'assunzione della prova.” in senso conforme si v. Cass. civ. Sez. III, n. 840 del 20/01/2015). Al riguardo si evidenzia che la presenza del tombino deteriorato - oltre ad essere confermata dalle deposizioni rese nel procedimento incardinato dal - risulta altresì Per_1
riscontrata nel verbale di sopralluogo redatto dagli agenti della Polizia Municipale, intervenuti sul luogo del sinistro, ove si legge “la pattuglia rilevava la presenza del tombino in questione, lo stesso risultante ribassato di circa cm 2, rispetto al manto stradale, pressoché al centro della intersezione tra la Via Sbarre Centrali e il Viale Pio XI. Si notava inoltre il deterioramento della lastra metallica di copertura, corrosa nel tempo e, quindi, scivolosa al passaggio (Cfr. all. 1 fascicolo di parte attrice depositato nel giudizio R.G. 811/218 del
Giudice di Pace di Reggio Calabria ed alleato all'atto introduttivo del presente giudizio).
Vero è che il verbale di polizia fa piena prova, fino a querela di falso, solo delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesti come avvenuti in sua presenza.
Tuttavia, come ribadito anche dalla più recente giurisprudenza di legittimità, per quanto riguarda le altre circostanze di fatto che egli segnali di avere accertato nel corso dell'indagine per averle apprese da terzi o in seguito ad altri accertamenti – nella specie gli accertamenti eseguiti direttamente dagli agenti e relativi alle condizioni del manto stradale - il verbale, per la sua natura di atto pubblico, ha pur sempre un'attendibilità intrinseca che può essere infirmata solo da una specifica prova contraria, evenienza, quest'ultima, che nella vicenda in esame non è stata in alcun modo fornita. (Cass. civ., sez. III, 17.04.2024, n.10376).
Né assume rilievo alcuno la circostanza che il sopralluogo della Polizia Municipale sia avvenuto a distanza di giorni dieci dalla verificazione del sinistro giacché la presenza del tombino deteriorato alla data dell'occorso è stata confermata dai testi i quali lo hanno, altresì, espressamente riconosciuto nella produzione fotografica allegata al verbale di sopralluogo.
Non può quindi dubitarsi che l'insidia, per come descritta nel rapporto di polizia, fosse presente al momento del sinistro essendo il contenuto del verbale di sopralluogo corroborato dalle deposizioni dei testi e mancando una specifica prova contraria atta ad infirmare l'intrinseca attendibilità.
Tra l'altro, la presenza del contestato tombino è stata altresì riferita ai sanitari del pronto soccorso. Invero, nel certificato in atti si legge “anamnesi: infortunio sul lavoro “in itinere” trasportato da 118 per “trauma contusivo gamba dx e flc sopraciliare dx mentre guidava un motoveicolo per recarsi sul posto di lavoro scivolava a seguito di tombino stradale riportando trauma contusivo al ginocchio, gamba e caviglia dx” (all. n. 2 fascicolo di parte attrice depositato nel giudizio R.G. 811/218 del Giudice di Pace di Reggio Calabria ed alleato all'atto introduttivo del presente giudizio).
Ne consegue che, alla luce delle deposizioni sopra esaminate, corroborate dai riscontri documentali prodotti nel presente giudizio, deve ritenersi provato che il sinistro subito dal si è verificato a causa del tombino che si presentava coperto da una lastra metallica Per_1
deteriorata – e pertanto scivolosa- ed inoltre ribassato rispetto alla sede stradale, sulla quale,
Tes_ veniva riscontrata la presenza di povere lavica – per come riferito dalla - rilievo che, verosimilmente, ha impedito la visibilità dell'insidia da parte del danneggiato circostanza, quest'ultima che esclude l'eccepito concorso colposo del (tenuto anche conto delle Per_1
non ottimali condizioni di luce naturale alle ore 6:45 del mattino nel mese di marzo).
Di contro, l'ente convenuto, non ha fornito alcuna prova liberatoria ai sensi e per gli effetti dell'art 2051 c.c.
Quanto, infine, alla contestazione sulla omessa revisione del motociclo condotto dal
(l'ultima risalente al 17.7.2007, ossia cinque anni prima del sinistro), si precisa che Per_1
tale circostanza non influisce, elidendola, sulla responsabilità del Controparte_1
né configura un concorso colposo del danneggiato.
Difatti, secondo consolidata giurisprudenza di legittimità “l'inosservanza di una norma di circolazione stradale, pur comportando responsabilità sotto altro titolo per
l'infrazione commessa, non è di per sé sufficiente a determinare la responsabilità civile per
l'evento dannoso, ove questo non sia ricollegabile eziologicamente alla trasgressione medesima” (Cass. civ. Sez. III 31 maggio 2019 n. 14885; Cass. civ. Sez. III 22 novembre
2013 n. 26239; Cass. civ. Sez. III 21 gennaio 1995 n. 699; Cass. civ. III 29 novembre 1995 n.
12390).
Ne consegue che la condotta trasgressiva del contravventore assume autonoma rilevanza giuridica non però costitutiva di un rapporto di causalità con l'evento in relazione al quale diviene un mero antecedente storico occasionale (Cass. civ. Sez. III 9 giugno 2010 n.
13830).
Più precisamente, è necessario valutare se la violazione della norma disciplinante la circolazione stradale abbia esplicato incidenza causale sull'evento dannoso (Cass. civ., Sez.
III, 8 aprile 2010 n. 8366), evenienza, quest'ultima, che nel caso di specie deve escludersi.
Invero, il non spiega quale sarebbe stata l'incidenza causale dell'omessa CP_1
manutenzione del motociclo nella circostanza del sinistro, tratteggiando la relativa eventualità in maniera generica, per così dire in re ipsa, sostanzialmente coincidente con l'astratta irregolarità amministrativa del veicolo. Manca, difatti, la prova (nonché una specifica deduzione) di un effettivo guasto o malfunzionamento tecnico del motociclo ovvero che un perfetto stato di manutenzione del mezzo avrebbe verosimilmente diminuito o scongiurato le conseguenze del sinistro ai sensi e per gli effetti dell'art. 1227 c.c.
Per tutte le superiori ragioni, deve affermarsi la responsabilità del convenuto CP_1
per il sinistro subito dal dipendente del attore, con conseguente diritto del Per_1 Parte_1
predetto datore al risarcimento dei relativi danni patiti rappresentati dalla somma corrisposta all'infortunato a titolo di emolumenti retributivi e contributi, durante il periodo di Per_1
assenza dal servizio (precisamente dal 5 marzo 2012 al 16 maggio 2012).
3. Tanto accertato, in merito alla quantificazione del pregiudizio subito dal datore di lavoro, la sentenza delle Sezioni Unite, già in precedenza citata, ha stabilito che “in difetto di prova diversa, è liquidabile sulla base dell'ammontare delle retribuzioni e dei contributi previdenziali, obbligatoriamente pagati durante il periodo di assenza dell'infortunato, atteso che il relativo esborso esprime il normale valore delle prestazioni perdute” (v. sul punto
Cass. civ., SS.UU., n. 6132 del 12 novembre 1988, cit.).
Anche la giurisprudenza successiva ha affermato che “gli esborsi a titolo di retribuzione, effettuati dal datore di lavoro, in adempimento di un dovere fissato dalla legge
o dal contratto, in favore del dipendente per il periodo di inabilità temporanea conseguente ad infortunio, e, quindi, senza ricevere il corrispettivo costituito dalle prestazioni lavorative, unitamente ai correlati contributi dovuti dallo stesso datore agli enti di assicurazione sociale, integrano un danno che si ricollega con nesso di causalità a detto infortunio, e, come tale, deve essere risarcito dal terzo responsabile del fatto medesimo” (v. Cass.. n. 2844 del 9 febbraio 2010).
Orbene, applicati i superiori principi alla vicenda in esame, deve rilevarsi che il
, a sostegno delle proprie argomentazioni difensive, ha depositato in atti il prospetto Parte_1
di quantificazione del danno derivante dal sinistro per cui è causa da cui può accertarsi agevolmente che l'assistente capo di P.S., , si è assentato dal servizio a Persona_1
causa del sinistro in questione dal 5.3.2012 al 16.5.2012 - per un totale di 73 giorni - e che l'amministrazione attrice ha corrisposto all'infortunato (durante il periodo di assenza forzata dal lavoro) a titolo di retribuzione la complessiva somma di Euro 8.595,30 (cfr. prospetto contabile Questura di Reggio Calabria, all. n. 3 atto di citazione - fascicolo G.d.P.). Pertanto, sulla scorta della documentazione prodotta ed in difetto di prova contraria può dirsi assolto l'onere probatorio da parte del Ministero, avendo parte attrice offerto prova esaustiva in ordine sia all'assenza del dipendente che alla conseguente corresponsione degli emolumenti dal 5.3.2012 al 16.5.2012 subendo quindi un danno patrimoniale pari ad €
8.595,30 (importo, tra l'altro, in alcun modo contestato nel suo ammontare dal CP_1
convenuto).
Sulla predetta somma vanno poi calcolati al tasso legale e con decorrenza dalla data del sinistro (5 marzo 2012), gli interessi compensativi commisurati alla somma medesima previamente devalutata e poi rivalutata di anno in anno.
4. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo secondo i valori minimi dello scaglione applicabile per le cause di valore fino ad € 26.000,00 (D.M.
55/2014 e successive modificazioni) tenuto conto della relativa semplicità delle questioni di fatto e di diritto trattate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Calabria, in funzione di giudice monocratico, sentiti i procuratori delle parti costituite, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 4479/2018 R.G., così dispone:
1. accoglie la domanda attorea e, per l'effetto, condanna per le causali in motivazione, il convenuto al pagamento, in favore del , Controparte_1 Parte_1
della somma di € 8.595,30 oltre interessi e rivalutazione monetaria come in motivazione;
2. condanna il convenuto alla refusione, in favore del Controparte_1
, delle spese di lite da liquidarsi in € 2.540,00, oltre rimborso spese Parte_1
generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge.
Così deciso in Reggio Calabria in data 20 maggio 2025.
Il Giudice
Il Giudice
(dott.ssa Magda Irato)