Articolo 64 della Legge 4 maggio 1983, n. 184
Articolo 57Articolo 65
Versione
1 giugno 1983
Art. 64.
L' articolo 312 del codice civile e' sostituito dal seguente:
"ART. 312. - Accertamenti del tribunale. - Il tribunale, assunte le opportune informazioni, verifica:
1) se tutte le condizioni della legge sono state adempiute;
2) se l'adozione conviene all'adottando".
Entrata in vigore il 1 giugno 1983
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